CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
TERZA SEZIONE
CAUSA Á.F.L. c. ISLANDA
(Ricorso n. 35789/22)
SENTENZA
Art. 14 (+ Art. 8) • Discriminazione • Vita familiare • Decisione non discriminatoria di togliere al ricorrente disabile l’affidamento della figlia non fondata sulla sua disabilità bensì, una volta esaurite tutte le misure di sostegno, adottata nell’interesse superiore della minore • Le autorità interne hanno applicato numerose misure di sostegno individualizzate e flessibili per rafforzare la capacità del ricorrente di fornire cure parentali alla figlia • Sforzi calibrati per correggere la disuguaglianza di fatto creata dalla disabilità del ricorrente • Le capacità genitoriali del ricorrente valutate in relazione alle misure di sostegno fornite • Analisi approfondita e circonstanziata dei fatti • Conclusioni ben motivate e ragionevoli
Redatta dalla cancelleria. Non vincola la Corte.
STRASBURGO
10 giugno 2025
DEFINITIVA
03/11/2025
La presente sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Á.F.L. c. Islanda,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Terza Sezione), riunita in una Camera composta da:
Ioannis Ktistakis, Presidente,
Peeter Roosma,
Lətif Hüseynov,
Darian Pavli,
Oddný Mjöll Arnardóttir,
Diana Kovatcheva,
Canòlic Mingorance Cairat, giudici,
e Milan Blaško, cancelliere di Sezione,
visto il ricorso (n. 35789/22) proposto contro l’Islanda con il quale, in data 15 luglio 2022, un cittadino islandese, il sig. Á.F.L. (“il ricorrente”), ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare al Governo islandese (“il Governo”) le doglianze ai sensi degli articoli 8 e 14 della Convenzione relative all’asserita mancata fornitura al ricorrente di un accomodamento ragionevole sotto forma di misure di sostegno necessarie ad aiutarlo ad accudire la figlia, in conseguenza della quale egli aveva perso l’affidamento della medesima e di dichiarare irricevibile il ricorso per il resto;
vista la decisione di concedere l’anonimato al ricorrente;
viste le osservazioni formulate dalle parti;
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 20 maggio 2025,
pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:
INTRODUZIONE
1. La presente causa concerne la decisione di privare il ricorrente dell’affidamento della figlia, ritenuta discriminatoria perché le autorità non gli avevano fornito un accomodamento ragionevole sotto forma di sostegno all’allevamento della prole reso necessario dalla sua disabilità.
IN FATTO2. Il ricorrente è nato nel 1990 e vive a Seltjarnarnes in Islanda. È stato rappresentato dall’avvocato Ómar Örn Bjarnþórsson, del foro di Reykjavík.
3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, sig.ra Fanney Rós, Þorsteinsdóttir, avvocato dello Stato e dalla sig.ra Sonja H. Berndsen, avvocato di Corte d’appello.
4. I fatti della causa si possono riassumere come segue.
IL CONTESTO5. Al ricorrente in età infantile furono diagnosticati dal Centro statale di consulenza e diagnosi un disturbo dello spettro autistico, una sindrome da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e una lieve disabilità intellettiva. Durante le valutazioni specialistiche delle sue capacità genitoriali, quando era stato sottoposto a problemi cognitivi, il ricorrente non era risultato al livello di una persona con disabilità intellettive (si vedano i paragrafi 14 e 38 infra).
6. Il ricorrente ha completato la sua istruzione secondaria in un istituto tecnico dove ha seguito un programma destinato a studenti con difficoltà di apprendimento. Ha lavorato come dipendente comunale per un periodo di cinque anni e dal 2017 lavora per il servizio postale. Il ricorrente ha avuto in passato problemi di alcol e di droga ma dal 2012 non fa più uso di sostanze e frequenta regolarmente le riunioni dei gruppi di aiuto.
7. A febbraio 2019 il ricorrente e la sua fidanzata ebbero una figlia, V.F., e nelle prime settimane della sua vita ne condivisero l’affidamento e l’accudimento. Secondo una relazione dei servizi di protezione dell’infanzia (“gli SPI”) di Reykjavík, datata 30 aprile 2019, la situazione nel domicilio familiare a livello psicologico era tesa e instabile. La relazione menzionava numerosi episodi di conflitto tra i genitori, le diagnosi ricevute dal ricorrente e i problemi di salute mentale della sua fidanzata, nonché il comportamento violento che il ricorrente aveva riferito di aver tenuto nei confronti di quest’ultima. Dopo un intervento della polizia nel loro domicilio in data 30 marzo 2019, ai genitori fu fornita assistenza e da ciò emersero preoccupazioni per il benessere della minore.
8. Successivamente il ricorrente e la sua fidanzata posero fine alla loro relazione e quest’ultima si assunse gran parte dell’accudimento della loro figlia. Nell’estate 2019 V.F. fu trasferita nell’abitazione della sua nonna materna, dove la madre riceveva assistenza dai dipendenti di una società di sostegno e consulenza, la YLFA, impiegata dagli SPI. Durante tale periodo gli SPI ricevettero diverse relazioni, anche da un consulente della YLFA, relative ai problemi di salute mentale della madre che esprimevano preoccupazione per il benessere della minore.
9. In data 3 settembre 2019, a seguito di un incidente tra la fidanzata del ricorrente e sua madre, gli SPI intervennero e si decise che il ricorrente, con l’aiuto di sua madre, si sarebbe assunto l’accudimento di V.F.
LA PERMANENZA AL MÁNABERG10. A seguito dei precedenti interventi gli SPI predisposero un piano dettagliato per gestire il caso della figlia del ricorrente. Secondo il piano V.F. doveva essere collocata nel Mánaberg (si veda il paragrafo successivo) e i genitori avrebbero partecipato al programma di diagnosi e orientamento fornito da tale struttura. Avrebbero inoltre continuato a ricevere consulenze integrative al Centro per i genitori e i figli e a sottoporsi a valutazioni delle loro competenze genitoriali. Il 10 settembre 2019 entrambi i genitori accettarono il piano, compresa la collocazione di V.F. nella struttura. Il consenso a tale collocazione fu successivamente prorogato sino all’11 dicembre 2019.
11. Il Mánaberg è una struttura residenziale gestita dagli SPI con finalità di diagnosi e orientamento. Secondo quanto osservato dal Governo, la collocazione nel Mánaberg è la misura di sostegno più globale e articolata a disposizione nei casi di protezione dei minori, e normalmente il collocamento in tale struttura ha durata inferiore a due mesi.
12. Il 26 settembre 2019 entrambi i genitori con la figlia giunsero al Mánaberg e si decise che la madre e V.F. sarebbero rimaste nella struttura mentre il ricorrente si sarebbe recato in visita e avrebbe trascorso del tempo con la figlia durante il fine-settimana.
13. In data 8 ottobre 2019 la madre lasciò il Mánaberg. Il ricorrente prese in carico la figlia e la raggiunse nella struttura. Durante la loro permanenza la minore trascorreva la giornata al nido, mentre il ricorrente, con l’aiuto del personale, l’accudiva al mattino, alla sera e di notte. Il ricorrente riceveva costantemente indicazioni dettagliate ed esaustive e, se del caso, venivano fissati obiettivi genitoriali. Il personale promuoveva gradualmente la sua capacità di accudimento autonomo, lavorando sulle competenze necessarie, e quando lo ritenne possibile, trasferendo il ricorrente da una sezione costantemente monitorata a un “appartamento” per la residenza assistita all’interno alla struttura. Le parti non negano che il personale fosse a conoscenza della disabilità del ricorrente e che ne tenesse conto sin dal principio della sua permanenza. I progressi del ricorrente erano monitorati nel corso di incontri settimanali in cui venivano esaminati gli obiettivi e i risultati.
14. In data 3 dicembre 2019 T.S., uno psicologo, produsse una relazione di valutazione delle capacità genitoriali, basandosi su test cognitivi e psicologici e sulla storia familiare e sociale di entrambi i genitori. In ordine al ricorrente nella relazione si osservava che sebbene dai test non risultasse il livello di una persona con disabilità intellettiva, egli manifestava difficoltà cognitive che, oltre alla diagnosi di disturbo dello spettro autistico, incidevano sulle sue competenze genitoriali. Mostrava interesse per il benessere della figlia e una buona comprensione del proprio handicap e delle proprie esigenze, aveva inoltre saputo fare buon uso dell’aiuto fornitogli. Al contempo la relazione concludeva affermando che il ricorrente necessitava di assistenza estensiva per accudire adeguatamente figlia, in mancanza della quale non sarebbe stato in grado di farsene carico. Nella relazione si raccomandava ulteriore assistenza e si sconsigliava di consentire al ricorrente di portare la figlia fuori del Mánaberg per farsene carico da solo.
15. Una relazione datata 9 dicembre 2019, a cura del personale del Mánaberg, indicava che fin dall’inizio della permanenza di padre e figlia era apparso chiaro che il ricorrente necessitava di approfondite indicazioni su come accudire la figlia e stimolare il suo sviluppo e che egli si sentiva insicuro nello svolgere tali compiti. Durante la sua permanenza aveva costantemente ricevuto istruzioni e consigli (negli incontri, per iscritto, nei colloqui e mediante dimostrazioni) praticamente su tutti gli aspetti della genitorialità e della cura autonoma. Benché fossero stati compiuti alcuni progressi per il ricorrente era difficile riconoscere i bisogni della figlia, mantenere le competenze acquisite e trasferirle da una situazione all’altra. Sebbene egli fosse chiaramente affezionato alla figlia e di solito il suo accudimento fosse adeguato, alcune volte non aveva saputo rispondere a sufficienza alle sue esigenze. Inoltre aveva dimostrato poca iniziativa nell’esecuzione di compiti domestici quali la preparazione del cibo e le pulizie e aveva dichiarato di trovarli difficili. La relazione concludeva che il personale aveva espresso la preoccupazione che il ricorrente non avrebbe saputo gestire le circostanze sempre mutevoli che accompagnano lo sviluppo di un bambino e che senza aiuto e sostegno non fosse pronto ad accudire adeguatamente la figlia.
16. Facendo riferimento a quanto sopra esposto gli SPI raccomandarono la proroga del soggiorno al Mánaberg fino al 31 gennaio 2020 al fine di aiutare il ricorrente, alla luce delle diagnosi che aveva ricevuto, a sviluppare le sue capacità genitoriali. Il ricorrente accettò la proroga della permanenza e un nuovo piano di gestione del caso in data 11 e 12 dicembre 2019. Il 13 dicembre 2019 gli SPI, il personale del Mánaberg e il ricorrente conclusero che il periodo di collocamento a fini di diagnosi e orientamento standard era terminato, ma il ricorrente e sua figlia sarebbero rimasti nello “appartamento” all’interno della struttura, cercando di riprodurre per quanto possibile condizioni di vita e di accudimento autonome.
17. In data 14 gennaio 2020 il Centro per i genitori e i figli confermò che a decorrere da novembre 2019 il ricorrente aveva partecipato a quattro sessioni di consulenza finalizzate a migliorare i rapporto genitore-figlio e la capacità di risposta dei genitori ai bisogni dei figli. V.F. aveva accompagnato il padre a due sessioni. Il ricorrente si era impegnato in attività terapeutiche. Aveva ammesso di sentire che fare il genitore era difficile ma il suo rapporto con V.F. sembrava buono ed egli si era mostrato sensibile alle sue esigenze.
18. Una relazione datata 24 gennaio 2020, a cura del personale del Mánaberg, dichiarava che il ricorrente aveva fatto progressi nel mantenimento dell’igiene e della regolarità del sonno e dell’alimentazione di V.F. Egli le era chiaramente affezionato e il rapporto tra il genitore e la figlia si era rafforzato. Aveva anche mostrato più iniziativa rispetto a prima, e verso la fine del soggiorno aveva fatto progressi nel mantenere lo spazio abitativo pulito e ordinato. La relazione sottolineava che la fiducia in sé stesso e l’energia del ricorrente nelle cure parentali e nella gestione autonoma della vita erano aumentate, che si era dimostrato positivo e collaborativo e che aveva sottolineato il suo desiderio di assumersi il ruolo di padre. Aveva dimostrato di poter acquisire le competenze necessarie ma a causa del suo handicap necessitava di maggiore tempo di altri per riuscirvi. La relazione concludeva che al momento della valutazione il ricorrente era in grado di accudire la figlia benché soltanto con un sostegno mirato e una guida. In particolare, al ricorrente servivano aiuto per reagire al mutare delle circostanze e accesso a persone fidate che potessero guidarlo nella quotidianità. Era altresì importante che egli ricevesse consigli su come mantenere e rafforzare il suo rapporto con la figlia. Il personale del Mánaberg raccomandava inoltre che il ricorrente nel futuro avesse accesso a una famiglia di sostegno e riteneva che avrebbe tratto beneficio da un lavoro terapeutico sull’autismo e sull’ansia. La relazione concludeva, infine, che era necessario che gli SPI monitorassero il ricorrente e lo guidassero mediante regolari visite bisettimanali o trisettimanali.
CONGEDO DAL MÁNABERG E ASSISTENZA DOMICILIARE AL RICORRENTE19. In data 28 gennaio 2020 gli SPI tennero un riunione sulla gestione del caso in cui il caso fu discusso e fu messo a punto un piano di sostegno continuativo. Fu proposto che il ricorrente e V.F. si trasferissero nell’abitazione della nonna paterna sulla base di un piano di gestione del caso che prevedeva che il personale del Mánaberg avrebbe inizialmente effettuato visite di controllo quattro volte alla settimana. Gli SPI avrebbero inoltre richiesto i servizi della YLFA che avrebbe inviato un consulente due volte alla settimana per sei settimane in modo da fornire un aiuto funzionale alla disabilità del ricorrente. Si sarebbe inoltre avviata la procedura per coinvolgere una famiglia di sostegno che fornisse assistenza periodica per alleggerire l’onere a carico del ricorrente, e quest’ultimo avrebbe continuato a ricevere consulenze da uno psicologo al Centro per i genitori e i figli. In data 29 gennaio 2020 il ricorrente accettò il piano di gestione del caso che prevedeva anche che gli SPI si impegnassero a collaborare con il nido e i terapeuti di V.F. e si adoperassero per ottenere l’assistenza dei servizi comunali. Il piano doveva essere seguito fino al 28 aprile 2020.
20. A seguito di suddetta decisione, il ricorrente e sua figlia si trasferirono nell’abitazione della nonna paterna. A febbraio 2020 fu trovata una famiglia di sostegno che a decorrere dal 1o marzo 2020 cominciò a occuparsi di V.F. quattro giorni al mese. Il personale del Mánaberg effettuava visite regolari e in data 12 marzo 2020 aveva riferito che il ricorrente riusciva a mantenere le regolari abitudini di vita di V.F., ma mancava di iniziativa quando si trattava di svolgere le attività fuori casa consigliate. Nel periodo compreso tra il 2 febbraio e l’11 marzo 2020, la consulente assegnata dall’YLFA effettuò visite assistenziali due volte a settimana. Dal fascicolo risulta che la consulente dell’YLFA, H.F.D., era una psicologa abilitata e una terapista dello sviluppo, in possesso anche di un diploma di studi sulla disabilità e di una grande esperienza lavorativa con persone affette da autismo.
21. Secondo la relazione prodotta dall’YLFA il 13 marzo 2020 il ricorrente, benché fosse affezionato alla figlia e fosse in grado di prestare le cure più elementari, non comprendeva i suoi bisogni fisici, sociali ed emotivi e aveva difficoltà a riconoscerne i segni. Non aveva idea di come stimolare il suo sviluppo ed era privo di iniziativa sotto questo aspetto. La relazione rilevava l’assenza complessiva di stimoli e di interazioni formative tra il genitore e la minore, nonché difficoltà nello sviluppo delle capacità motorie di quest’ultima. La relazione osservava inoltre che la madre del ricorrente stava effettuando un lungo viaggio all’estero. La relazione concludeva che le difficoltà del ricorrente nell’accudimento poteva essere spiegata con il suo handicap e raccomandava una maggiore assistenza.
22. In data 17 e 18 marzo 2020 gli SPI presero in esame le suddette informazioni, le preoccupazioni sollevate dallo psicologo del ricorrente in ordine all’affaticamento del suo paziente, e una richiesta di maggiore assistenza da parte del ricorrente. Si decise di aumentare il livello di assistenza fornito alla famiglia dalla consulente dell’YLFA per un periodo di cinque settimane chiedendo al contempo servizi supplementari a un fornitore di servizi comunali. Si sarebbe inoltre aumentata a sette giorni mensili l’assistenza fornita dalla famiglia di sostegno e in più sarebbe proseguita la consulenza psicologica offerta al ricorrente.
23. Dal fascicolo risulta che la madre del ricorrente aveva trascorso diciannove giorni all’estero ed era tornata in patria alla fine di marzo 2020. Le visite della consulente dell’YLFA, che in quel momento avevano cadenza trisettimanale, furono sospese per due settimane dopo il suo arrivo a causa delle restrizioni imposte dal COVID-19.
24. La relazione datata 4 maggio 2020 prodotta dall’YLFA conteneva informazioni e conclusioni analoghe a quelle formulate due mesi prima. Mentre dal ritorno della madre del ricorrente il mantenimento della casa era migliorato, il padre era spesso indifferente ai bisogni della figlia di cui si occupava con ritardo, oppure si distraeva e si irritava. Durante le uscite sembrava che facesse affidamento sulla consulente affinché garantisse la sicurezza della figlia. Persistevano la mancanza di comunicazione e di impegno nel gioco come pure le difficoltà motorie della minore. La consulente dell’YLFA esprimeva preoccupazione riguardo allo scarso controllo emotivo manifestato da V.F., che esibiva gesti di auto-stimolazione, cercava conforto da lei (la consulente) invece che dal ricorrente e mostrava scarso interesse a giocare con altri bambini. Ella riteneva che ciò potesse indicare un disturbo dell’attaccamento dovuto alla trascuratezza che V.F. aveva sperimentato nei primi mesi di vita e all’impossibilità di stabilire un preattaccamento dalla nascita, o fosse indice di autismo. Osservò tuttavia che V.F. era capace di un buon contatto visivo, e quando i suoi bisogni erano soddisfatti poteva facilmente essere indotta a collaborare e a giocare. La relazione rilevava inoltre che la madre del ricorrente aveva confermato il suo sostegno al figlio ma aveva suggerito che, a causa del suo autismo, gli fosse fornita maggiore assistenza. La relazione concludeva che benché fosse evidente che il ricorrente era molto affezionato alla figlia, egli era privo dell’importante capacità di comprendere i suoi bisogni che era indispensabile per assicurare il suo normale sviluppo. Si raccomandava pertanto il collocamento di V.F. in affidamento garantendo però contatti con il padre più frequenti di quelli abituali.
25. In data 4 maggio 2020 gli SPI, vista l’interruzione dei servizi dovuta alle restrizioni imposte dal COVID-19 e il ritorno dall’estero della madre del ricorrente, decisero di prorogare la validità del suddetto piano di gestione del caso fino al 1o giugno 2020. Il 6 maggio 2020 il ricorrente accettò la proroga.
26. La relazione del 1o giugno 2020 prodotta dall’YLFA ribadiva le precedenti conclusioni della consulente. Benché il ritorno della nonna avesse contribuito ad aumentare la stabilità emotiva e a migliorare l’accudimento, era cresciuta la preoccupazione per i sintomi che facevano pensare a un disturbo dell’attaccamento. Per esempio i gesti di auto-stimolazione precedentemente osservati erano aumentati e V.F. in apparenza non cercava conforto dal ricorrente. Secondo quanto dichiarato dalla sua assistente al nido, la bimba era più calma e più stabile dopo essere stata dalla famiglia di sostegno rispetto ai giorni in cui accudita dal ricorrente. Mostrava inoltre il desiderio di legarsi a chiunque, il che - osservava la relazione - poteva essere indice di una mancanza di attaccamento verso le figure di cura primarie. La relazione sottolineava che la minore mostrava i sintomi di un disturbo dell’attaccamento, probabilmente dovuto alla mancanza di preattaccamento e all’incapacità del ricorrente - a causa del suo autismo - di riconoscere e soddisfare i suoi bisogni. La relazione concludeva che occorreva prendere sul serio la mancanza di controllo emotivo della minore, il suo attaccamento disinibito alle persone e l’auto-stimolazione e che ella aveva urgente bisogno di una figura di cura primaria che le garantisse la sicurezza necessaria per il suo sviluppo emotivo, sociale e psicologico.
27. A maggio e a giugno 2020 si svolsero diversi incontri e consultazioni tra gli SPI e il ricorrente, talvolta con la partecipazione di sua madre, del suo avvocato e della consulente dell’YLFA. Durante gli incontri furono discussi tutti gli aspetti del caso e fu valutato in che modo procedere, prendendo in considerazione anche il collocamento della minore presso una famiglia affidataria. Il ricorrente inizialmente si disse disponibile ad accettare un affidamento temporaneo con un adeguato regime di visite.
28. In data 19 giugno 2020, dopo aver esaminato tutte le informazioni disponibili, gli SPI adottarono una relazione che raccomandava il collocamento di V.F. in affidamento temporaneo mentre si rivalutavano le capacità genitoriali del ricorrente. In pari data il ricorrente e il suo avvocato incontrarono gli SPI e accettarono tale rivalutazione ma il ricorrente si oppose all’allontanamento della figlia dal domicilio familiare.
AFFIDAMENTO TEMPORANEO E RIVALUTAZIONE DELLE CAPACITÀ GENITORIALI29. In data 6 luglio 2020, dopo aver sentito il difensore del ricorrente, il Comitato per la protezione dell’infanzia di Reykjavík (“il CPI”) determinò, ai sensi dell’articolo 27 della legge n. 80/2002 in materia di protezione dei minori, che V.F. dovesse essere allontanata dal domicilio familiare per un periodo di due mesi. La motivazione della decisione specificava che erano state tentate numerose misure di sostegno ad hoc senza ottenere i risultati attesi e che il superiore interesse della minore esigeva che essa fosse allontanata dal domicilio familiare mentre si effettuava la rivalutazione delle competenze genitoriali del ricorrente.
30. Il 13 luglio 2020 il ricorrente condusse V.F. al Mánaberg, dove ella rimase fino a quando non fu collocata presso la famiglia affidataria.
31. Una relazione datata 14 luglio 2020, prodotta dall’YLFA e firmata da H.F.D. e da altri due consulenti che avevano seguito il caso nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 3 luglio 2020, citava precedenti conclusioni ed esprimeva gravi preoccupazioni in ordine allo sviluppo e alla sicurezza di V.F. La relazione sottolineava l’incapacità del ricorrente di riconoscere i sentimenti e i bisogni di sua figlia e descriveva i segni che mostravano che la minore stava cominciando a comprendere che non poteva aspettarsi che i suoi bisogni venissero soddisfatti. Nonostante la buona volontà del ricorrente, il suo handicap gli impediva di soddisfare le esigenze fisiche di V.F. e di instaurare quel saldo legame affettivo di cui ella necessitava per il suo corretto sviluppo emotivo e psicologico. In ogni caso si dovevano adottare misure per garantire il mantenimento dei contatti tra padre e figlia mentre quest’ultima si trovava in affidamento.
32. Le richieste formulate dal ricorrente affinché V.F. fosse affidata a sua madre o a sua sorella residente in Scozia furono respinte. Il 17 luglio 2020 la famiglia affidataria incontrò la minore e suo padre per la prima volta ed ella si trasferì a vivere dal loro il 22 luglio 2020. Il tempo di frequentazione del padre fu fissato in tre ore ogni due settimane presso l’abitazione di sua madre.
33. In data 20 agosto 2020 B.E., uno psicologo, produsse una relazione sulla valutazione delle capacità genitoriali. La relazione si basava sul fascicolo del ricorrente, sulla sua storia familiare e sociale, sull’osservazione degli incontri tra il ricorrente e sua figlia, sull’osservazione della minore nel contesto della famiglia affidataria, sulle informazioni fornite da quest’ultima e su test psicologici. La relazione riconosceva l’attaccamento del ricorrente a sua figlia, la sua buona volontà e la sua generale disponibilità ad apprendere e a collaborare con i servizi di assistenza. La relazione osservava inoltre che il rapporto di V.F. con il padre era buono e che benché ella potenzialmente avesse problemi di attaccamento, non vi era ragione di concludere che il suo legame con il ricorrente si fosse spezzato o che ella potesse essere affetta da autismo. Cionondimeno V.F. sembrava una “bambina diversa” quando stava con il padre rispetto a quando stava con i genitori affidatari. Con il ricorrente, era agitata e irrequieta e comunicava perlopiù urlando, mentre nella famiglia affidataria era contenta, calma e più comunicativa. La relazione sottolineava che il disturbo dello spettro autistico e le difficoltà intellettive del ricorrente limitavano la sua comprensione del ruolo di genitore e la sua capacità di acquisire basilari competenze genitoriali e di riconoscere e soddisfare i bisogni di sua figlia. Inoltre, disponeva di scarse strategie adattative per affrontare i comportamenti difficili o le situazioni nuove e impreviste e faceva fatica ad applicare le conoscenze acquisite alla sua vita quotidiana. Nonostante le numerose misure di sostegno, aveva ancora difficoltà a soddisfare i bisogni più elementari di sua figlia che dopo essere stata allontanata da lui aveva compiuto grandi progressi. La relazione concludeva pertanto che benché la continuazione dei contatti tra il padre e la minore fosse raccomandata, il ricorrente non possedeva le competenze necessarie per farsi carico della figlia.
34. I progressi nello sviluppo, nello stato emotivo e nelle abilità comunicative di V.F. mentre era in affidamento furono confermati da una relazione in data 20 agosto 2020 prodotta dall’YLFA.
35. In data 24 agosto 2020 il Tribunale distrettuale di Reykjavík rigettò un’azione promossa dal ricorrente avverso la pronuncia del CPI sull’allontanamento di V.F. dal suo domicilio familiare. Dopo aver ascoltato il ricorrente, il suo difensore e numerosi testimoni, e dopo aver esaminato le prove in suo possesso, il Tribunale distrettuale osservò che al ricorrente era stato diagnosticato un disturbo dello spettro autistico e concluse che malgrado la sua buona volontà e il suo desiderio di allevare sua figlia, egli non aveva saputo applicare alla sua vita quotidiana le conoscenze impartitegli grazie a varie misure di sostegno. Il benessere della minore era andato deteriorandosi a decorrere da marzo 2020 e fino a quando non era stata data in affidamento, e il suo superiore interesse giustificava la decisione del CPI.
36. In data 1o settembre 2020 il CPI rivalutò il caso e concluse che, malgrado la buona volontà del ricorrente e l’assistenza estensiva e specialistica che gli era stata fornita, in particolare la permanenza eccezionalmente lunga - sette giorni al mese - di V.F. presso una famiglia di sostegno, la minore mostrava segni di essere stata trascurata. Il ricorrente non aveva acquisito le competenze necessarie per assicurare il suo sviluppo psicologico ed emotivo ed era stato esaurito il ventaglio delle misure disponibili per aiutarlo a svolgere il ruolo di genitore. Secondo il CPI la minore aveva necessità di instaurare un legame stabile con coloro che in futuro si sarebbero prese cura di lei il prima possibile. L’interesse della minore era di preminente importanza e alla luce degli elementi disponibili non risultava praticabile alcuna misura meno restrittiva dell’affidamento permanente. Il CPI osservò inoltre che V.F. aveva compiuto grandi progressi mentre era in affidamento. Fu deciso di chiedere la collaborazione del ricorrente invitandolo a rinunciare all’affidamento e, in caso di rifiuto, di promuovere un procedimento al fine di toglierglielo.
PROCEDIMENTO PER TOGLIERE L’AFFIDAMENTO AL RICORRENTE37. In data 1o settembre 2020, dopo aver sentito il difensore del ricorrente e alla luce del fatto che il ricorrente aveva rifiutato di rinunciare all’affidamento, il CPI decise di promuovere un procedimento per privarlo di tale diritto.
38. La richiesta formulata dal ricorrente il 14 settembre 2020 affinché il tribunale disponesse una valutazione peritale delle sue competenze genitoriali fu inizialmente rigettata dal Tribunale distrettuale per via delle due recenti valutazioni di tale questione (si vedano i paragrafi 14 e 33 supra). Tuttavia, in sede di appello, il 26 novembre 2020, la Corte di appello (Landsréttur) decise altrimenti. Ritenne necessaria una nuova valutazione poiché le precedenti relazioni non avevano adeguatamente esaminato la questione di sapere se le misure di sostegno previste dalla legge 38/2018 in materia di servizi per le persone disabili bisognose di sostegno a lungo termine potessero modificare la valutazione.
39. R.H.A., uno psicologo, effettuò la valutazione peritale delle capacità genitoriali del ricorrente disposta dal tribunale. Nel corso della valutazione il consulente tecnico stabilì che non era necessario incaricare uno specialista di studi sulla disabilità, giacché gli aspetti della dedotta disabilità rientravano tutti nella sua sfera di competenza. Egli tuttavia consultò uno specialista di tale materia per ottenere informazioni sui diritti delle persone con disabilità relativi all’assistenza e all’accomodamento nell’ambito della genitorialità. In data 25 aprile 2021 il consulente tecnico presentò la sua relazione che era fondata sull’esame della storia familiare e sociale del ricorrente, sulle prove documentali disponibili, su test cognitivi e psicologici, su colloqui con il ricorrente, sua madre, i genitori affidatari, l’assistente di V.F. al nido e la consulente dell’YLFA maggiormente coinvolta nell’assistenza fornita al ricorrente. Il consulente tecnico consultò anche T.S. e B.E., che avevano in precedenza valutato le capacità genitoriali del ricorrente e assistette a un incontro tra quest’ultimo e la figlia. Nel complesso la relazione convalidò le conclusioni delle precedenti valutazioni.
40. La nuova relazione valutativa significativamente prendeva in considerazione i diritti delle persone con disabilità ai sensi della Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) e la consulenza fornita dallo specialista di studi sulla disabilità. Rispondendo ai quesiti relativi alla possibilità di ulteriori misure di sostegno, in particolare quelle previste dalla legge 38/2018 in materia di servizi per le persone disabili bisognose di sostegno a lungo termine, la relazione osservava che le capacità del ricorrente erano limitate sia sotto il profilo delle sue competenze genitoriali che sotto il profilo della sua capacità di trarre beneficio dall’assistenza. Il ricorrente era privo di tutte le competenze basilari necessarie per allevare un figlio ed era lento ad acquisirle. Quando aveva avuto accesso a un sostegno ventiquattro ore al giorno, vi era stato un qualche progresso, sebbene lento, ma l’assistenza fornita successivamente non era stata sufficiente. Per accudire la figlia, il ricorrente avrebbe inizialmente avuto bisogno di indicazioni quotidiane per farlo progredire verso una vita autonoma. Il consulente tecnico osservò inoltre che quando V.F. era stata tolta al ricorrente, mostrava gravi sintomi di un disturbo dell’attaccamento o di autismo che facevano pensare che fosse stata trascurata. Subito dopo essere stata data in affidamento, ella aveva cominciato a migliorare e adesso stava bene. A suo parere, riportarla nella situazione precedente allo scopo di fare un nuovo tentativo e “sperare che le cose sarebbero andate meglio” non era giustificato ed era contrario all’interesse e al benessere della minore. La relazione osservava che tale opinione, come pure la raccomandazione che si consentisse al ricorrente di mantenere i contatti con la figlia, era condivisa dalla maggior parte delle persone che si erano occupate del caso.
41. Nella causa relativa al ricorrente il Tribunale distrettuale era composto da un collegio di due giudici togati e uno psicologo, in qualità di giudice onorario. Dinanzi al Tribunale il ricorrente affermò, inter alia, che non gli era stato fornito un sostegno adeguato per aiutarlo ad allevare sua figlia e che le sue condizioni di salute erano migliorare da quando aveva cominciato ad assumere un farmaco per la sindrome da ADHD. In data 30-31 agosto 2021, il Tribunale distrettuale esaminò quasi venti testimoni. Con le loro deposizioni il personale del Mánaberg e degli SPI confermarono che il soggiorno presso tale struttura era stato eccezionalmente lungo. Quando le fu domandato se misure di sostegno supplementari ai sensi della legge 38/2018 in materia di servizi per le persone disabili bisognose di sostegno a lungo termine avrebbero consentito al ricorrente di prendersi cura della figlia, H.F.D., la consulente dell’YLFA che aveva maggiormente seguito il caso del ricorrente, dichiarò che ella riteneva che il problema fosse la mancanza di cure fisiche ed emotive e di legami con la minore e che fornire ulteriori servizi non potesse supplire a tale mancanza. I testimoni chiamati dal ricorrente, compresi specialisti della disabilità, sottolinearono che da circa un anno il ricorrente aveva cominciato ad assumere un farmaco per la sindrome da ADHD, che egli aveva diritto a un’assistenza mirata e che le misure precedentemente adottate non avevano tenuto pienamente conto dei suoi bisogni e della sua condizione.
42. In data 15 settembre 2021 il Tribunale distrettuale tolse al ricorrente l’affidamento di sua figlia, citando l’articolo 29(1)(a) e (d) della legge in materia di protezione dei minori. Nella sentenza si osservava che le disposizioni internazionali, costituzionali e legislative applicabili stabilivano in modo inequivocabile che l’interesse superiore del minore era di preminente importanza. Si prendeva atto delle diagnosi ricevute dal ricorrente e si sottolineavano le varie e numerose misure predisposte ai sensi della legge in materia di protezione dei minori per aiutarlo ad accudire la figlia. Tuttavia i bisogni della minore, nonostante l’aiuto ricevuto dal ricorrente - anche da sua madre - non erano stati soddisfatti. Il Tribunale distrettuale aveva inoltre osservato che il consulente tecnico da esso nominato aveva valutato le capacità genitoriali del ricorrente dopo che egli aveva cominciato ad assumere il farmaco per la sindrome da ADHD, ma aveva constatato che, malgrado la sua buona volontà e i suoi sforzi, le sue capacità genitoriali erano gravemente compromesse, in particolare quando si trattava di riconoscere i bisogni della figlia e di instaurare con lei un legame genitoriale. Il tribunale, in risposta ai rilievi del ricorrente in ordine al dovere di applicare misure di sostegno supplementari, osservò che la questione era stata considerata dal consulente tecnico nominato dal tribunale e che il ricorrente non aveva indicato alcuna misura realistica di tale tipo. Secondo il tribunale, una prolungata permanenza al Mánaberg era la misura più completa esistente, e la ricerca di misure di sostegno supplementari, alla luce del superiore interesse della minore, non era giustificabile. Prendendo in considerazione il diritto di visita del ricorrente nei confronti della figlia, il tribunale osservò inoltre che era importante preservare la stabilità che ella aveva oramai raggiunto nella sua vita e che aveva favorito il suo benessere e il suo sviluppo.
43. Il ricorrente propose appello dinanzi alla Corte di appello, che era composta da un collegio di due giudici togati e uno psicologo, in qualità di giudice onorario. In data 4 febbraio 2022 essa confermò la sentenza del Tribunale distrettuale. Affermò, in particolare, che ai sensi della CRPD, come confermato dalla Corte suprema islandese, la sola disabilità non poteva essere motivo di privazione dell’affidamento. Tuttavia, nella causa in esame era stata adottata una posizione ragionata in ordine all’esistenza o meno delle condizioni per la privazione dell’affidamento ai sensi dell’articolo 29(1)(a) e (d) della legge in materia di protezione dei minori, e si era tenuto conto delle limitazioni neurologiche del ricorrente e dell’esperienza pratica acquisita grazie alle numerose misure di sostegno fornitegli.
44. La domanda del ricorrente di essere autorizzato a ricorrere dinanzi alla Corte suprema fu rigettata il 28 marzo 2022.
ULTERIORI SVILUPPI45. Dal fascicolo risulta che in data 13 ottobre 2020 il CPI determinò che nel corso del procedimento per togliere l’affidamento al ricorrente egli poteva fare visita alla figlia una volta al mese per una durata di tre ore ogni volta. Il ricorrente impugnò la decisione dinanzi al Comitato di appello in materia di servizi sociali, che l’annullò in data 12 febbraio 2021. Il fascicolo indica anche che dopo di ciò gli incontri del ricorrente con sua figlia ebbero generalmente luogo con cadenza bimensile e con durata di tre ore. Quando la decisione di privarlo dell’affidamento divenne definitiva il collocamento di V.F. presso la famiglia affidataria divenne permanente.
46. In data 12 luglio 2022, facendo riferimento a una valutazione del rapporto del ricorrente con sua figlia, alle relazioni di specialisti predisposte nel suo caso, ai criteri nazionali e internazionali applicabili, compresa la giurisprudenza di questa Corte ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, il CPI determinò che le visite, della durata di un’ora mezza ciascuna, dovessero avere luogo una volta al mese sotto la supervisione del personale degli SPI. Tale determinazione fu confermata dal Comitato di appello in materia di servizi sociali in data 28 ottobre 2022.
47. In data 22 marzo 2024 il Tribunale distrettuale rigettò un’azione dei genitori affidatari finalizzata all’annullamento della suddetta pronuncia sui diritti di visita. Secondo le informazioni fornite dalle parti, gli incontri avvengono con regolarità.
48. Risulta che ad aprile 2024 la famiglia affidataria abbia chiesto al CPI di ridurre gli incontri a tre volte l’anno, ciascuno della durata di un’ora e mezza. Nella richiesta, che è attualmente in fase di valutazione, si afferma che le visite frequenti hanno un impatto psicologico negativo sullo stato mentale di V.F.
49. Secondo una nota degli SPI datata 10 settembre 2024:
“La minore sta crescendo bene grazie alle cure dei genitori affidatari che accudiscono a tutti i suoi bisogni. Tuttavia il comportamento e l’accudimento della minore sono molto impegnativi e una diagnosi preliminare suggerisce fortemente l’esistenza di sintomi gravi di una sindrome da ADHD. A causa della sua giovane età la diagnosi non può essere confermata. Una rivalutazione avrà luogo quando la minore comincerà la scuola primaria il prossimo autunno.”
IL QUADRO GIURIDICO PERTINENTE LA COSTITUZIONE50. La Costituzione islandese del 1944 recita:
Articolo 71
“Ogni persona gode della libertà dalle ingerenze nella vita privata, nel domicilio e nella vita familiare.
(...)
In deroga alle disposizioni del primo comma di cui sopra, la libertà dalle ingerenze nella vita privata, nel domicilio e nella vita familiare può essere limitata da disposizioni di legge qualora ciò sia urgentemente necessario per la protezione dei diritti altrui.”
Articolo 76
“La legge garantisce a ogni persona la necessaria assistenza in caso di malattia, invalidità, infermità dovuta all’età avanzata, alla disoccupazione o ad altre circostanze analoghe.
(...)
La legge garantisce ai minori la protezione e le cure necessarie al loro benessere.”
LA LEGISLAZIONE ISLANDESE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI MINORI51. All’epoca dei fatti, le disposizioni della legge n. 80/2002 in materia di protezione dei minori recitava:
Articolo 1 Diritti dei minori e doveri dei genitori
“I minori hanno diritto alla protezione e alla cura. Tali diritti sono garantiti conformemente alla loro età e maturità.
Tutti coloro che partecipano alla cura e all’educazione dei minori devono trattarli con rispetto e considerazione (...). I genitori devono trattare i figli con premura e considerazione e assolvere ai loro doveri educativi e di cura nella maniera più adatta agli interessi e ai bisogni dei loro figli. Ciò crea condizioni soddisfacenti per la loro crescita e garantisce il loro benessere sotto ogni aspetto.”
Articolo 2 Finalità e giurisdizione
“La finalità della presente legge è di garantire che i minori che vivono in condizioni inaccettabili o mettono a rischio la propria salute e il proprio sviluppo ricevano l’assistenza necessaria. Sono messe in atto iniziative per conseguire le finalità della legge rafforzando le famiglie nel loro compito di allevamento della prole e applicando, se del caso, misure di protezione a singoli minori (...)”.
Articolo 4 Principi dell’attività di protezione dei minori
“Nell’attività di protezione dei minori si devono adottare le disposizioni che si possono reputare migliori per il minore. L’interesse dei minori è sempre preminente nell’attività delle autorità di protezione dei minori.
(...)
L’attività di protezione dei minori promuove la stabilità nel corso dell’infanzia.
(...)
Le autorità di protezione dei minori, nella misura del possibile, assicurano l’adozione di misure generali di sostegno alla famiglia prima che siano adottate altre misure. La finalità è anche di applicare le misure minime necessarie a conseguire i risultati auspicati. Sono adottate misure coercitive soltanto qualora le finalità previste dalla legge non possano essere conseguite con altre misure di minore impatto.
(...)”.
Articolo 24 Misure adottate con il consenso dei genitori
“Il Comitato di protezione dell’infanzia (...) con il consenso dei genitori e, se del caso, previa consultazione con il minore, fornisce assistenza, inter alia
a. fornendo indicazioni ai genitori sull’educazione e la situazione del figlio;
b. collaborando con le altre agenzie competenti per far applicare le misure previste ai sensi delle disposizioni di altre leggi;
c. predisponendo un opportune sostegno o trattamento a favore del minore;
d. fornendo al minore o alla famiglia un referente, un consulente personale o una famiglia di sostegno;
e. aiutando i genitori o la futura madre nella ricerca di una cura per le infermità, l’abuso di alcol o di sostanze o altri problemi personali;
(...)”.
Articolo 25 Misure fuori del domicilio familiare adottate con il consenso dei genitori e del minore
“Il Comitato di protezione dell’infanzia (...), con il consenso dei genitori e del minore di età non inferiore a 15 anni, può
a. prendere in affidamento o in carico il minore e collocarlo in affidamento;
b. prendere in affidamento o in carico il minore e collocarlo fuori del domicilio familiare, in una casa-famiglia o in un istituto, o ricorrere alle altre misure previste alle sezioni XIII e XIV a fini di assistenza, esame, cura e sostegno (...)”.
Articolo 27 Pronunce del Comitato di protezione dell’infanzia sul collocamento del minore fuori del domicilio familiare
“[Qualora le misure di cui agli articoli 24 e 25 non si siano dimostrate efficaci secondo il parere del Comitato di protezione dell’infanzia o quest’ultimo sia pervenuto alla conclusione che esse sono inadeguate] e qualora gli interessi imperativi del minore lo giustifichino, il Comitato di protezione dell’infanzia può, pronunciandosi contro la volontà dei genitori o di un minore di età non inferiore a 15 anni,
a. determinare che il minore resti nel luogo in cui risiede per un periodo massimo di due mesi;
b. determinare che il minore sia allontanato dal domicilio familiare per un periodo massimo di due mesi e impartire disposizioni necessarie come l’affidamento del minore a una famiglia, a una casa famiglia o a un istituto, oppure ricorrere ad altre misure ai sensi delle sezioni XIII e XIV per garantire la sicurezza del minore o far sì che sia sottoposto ad adeguati esami e ai trattamenti e alle cure necessarie.
(...)”
Articolo 29 Perdita dell’affidamento
“Il Comitato di protezione dell’infanzia può agire in giudizio affinché il genitore o i genitori siano privati dell’affidamento qualora esso ritenga
a. che l’accudimento quotidiano, l’educazione e i rapporti tra i genitori e il figlio, tenuto conto della sua età e della sua maturità, siano gravemente carenti;
(...)
d. che sussista la certezza che la salute fisica o mentale del minore o il suo sviluppo sono a rischio perché i genitori sono chiaramente inidonei ad averne l’affidamento, a causa, per esempio, dell’uso di stupefacenti, di instabilità mentale o di scarse capacità intellettive, o la probabilità che il comportamento dei genitori provochi gravi danni al minore.
La richiesta di privazione dell’affidamento è formulata soltanto qualora non sia possibile applicare misure migliorative di minore impatto o qualora tali misure siano state tentate senza risultati accettabili.
(...)”.
52. La legge n. 19/2013 relativa alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo recepisce le disposizioni di tale Convenzione nel diritto islandese. Comprende l’articolo 3 che stabilisce che in tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo deve essere la considerazione preminente.
LA LEGISLAZIONE ISLANDESE IN MATERIA DI SOSTEGNO ALLE PERSONE CON DISABILITÀ53. La legge n. 38/2018 in materia di servizi per le persone disabili bisognose di sostegno a lungo termine definisce la disabilità come la conseguenza di menomazioni e barriere che derivano dall’interazione tra persone che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali e un ambiente e degli atteggiamenti che ostacolano la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su una base di uguaglianza con gli altri (articolo 2).
54. La legge mira a garantire l’uguaglianza e condizioni che consentono alle persone con disabilità di vivere in autonomia, fornendo i migliori servizi ad hoc per i loro bisogni specifici, conformemente agli obblighi internazionali dell’Islanda, compreso quello di fornire un accomodamento ragionevole (articolo 1). Garantisce il diritto di accesso a tutti i servizi generali e ai servizi specializzati supplementari previsti dalla legge che, salvo diversa indicazione, debbono essere forniti dalle autorità comunali (articolo 3). I servizi di sostegno ai sensi della legge comprendono, inter alia, servizi ad hoc per assistere i genitori disabili nell’accudimento e nell’educazione dei propri figli (articolo 8).
STRUMENTI INTERNAZIONALI55. Le parti pertinenti della Convenzione dell’ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD), 24 gennaio 2007, UN Doc. A/RES/61/106, recitano:
Articolo 1 - Scopo
“Scopo della presente Convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.
Per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.”
Articolo 2 - Definizioni
“Ai fini della presente Convenzione:
(...)
per ‘discriminazione fondata sulla disabilità’ si intende qualsivoglia distinzione, esclusione o restrizione sulla base della disabilità che abbia lo scopo o l’effetto di pregiudicare o annullare il riconoscimento, il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale, culturale, civile o in qualsiasi altro campo. Essa include ogni forma di discriminazione, compreso il rifiuto di un accomodamento ragionevole;
Per ‘accomodamento ragionevole’ si intendono le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari, per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali;
(...)”
Articolo 5 – Uguaglianza e non discriminazione
“1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali dinanzi alla legge ed hanno diritto, senza alcuna discriminazione, a uguale protezione e uguale beneficio dalla legge.
2. Gli Stati Parti devono vietare ogni forma di discriminazione fondata sulla disabilità e garantire alle persone con disabilità uguale ed effettiva protezione giuridica contro ogni discriminazione qualunque ne sia il fondamento.
3. Al fine di promuovere l’uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli.
(...)”
Articolo 23 – Rispetto del domicilio e della famiglia
“1. Gli Stati Parti adottano misure efficaci ed adeguate ad eliminare le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità in tutto ciò che attiene al matrimonio, alla famiglia, alla genitorialità e alle relazioni personali, su base di uguaglianza con gli altri (...)
2. (...) Gli Stati Parti forniscono un aiuto appropriato alle persone con disabilità nell’esercizio delle loro responsabilità di genitori.
(...)
4. Gli Stati Parti devono garantire che un minore non sia separato dai propri genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti, soggette a verifica giurisdizionale, non decidano, conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che tale separazione è necessaria nel superiore interesse del minore. In nessun caso un minore deve essere separato dai suoi genitori in ragione della propria disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori.
(...)”
56. Nel suo commento generale n. 6 (2018) sull’uguaglianza e la non discriminazione, 26 aprile 2018, UN Doc. CRPD/C/GC/6, il Comitato CRPD ha osservato quanto segue:
C. Articolo 5 (2) relativo al divieto di discriminazione e alla uguale ed effettiva protezione giuridica
“18. (...)
(c) ’Il rifiuto di un accomodamento ragionevole” secondo l’articolo 2 della Convenzione costituisce discriminazione qualora siano negate le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati (che non impongano un ‘onere sproporzionato o eccessivo’) che sono necessari per garantire l’uguale godimento ed esercizio di un diritto umano o di una libertà fondamentale.”
(...)
D. Articolo 5 (3) relativo all’accomodamento ragionevole
“23. L’accomodamento ragionevole è parte integrante dell’obbligo di non discriminazione immediatamente applicabile nel contesto della disabilità. Esempi di accomodamento ragionevole comprendono (...) consentire l’accesso al personale di sostegno senza che ciò imponga un onere sproporzionato o eccessivo.
24. (...)
(b) Poiché è un obbligo ex nunc, l’accomodamento ragionevole deve essere fornito dal momento in cui la persona con disabilità (...) vuole esercitare i suoi diritti. (...) L’obbligo di fornire un accomodamento ragionevole è un obbligo reattivo individualizzato applicabile a decorrere da quando giunge la richiesta di accomodamento (...) È importante precisare che l’obbligo di fornire un accomodamento ragionevole non è limitato ai casi in cui la persona disabile lo ha richiesto, o a quelli in può essere dimostrato che il presunto portatore dell’obbligo fosse effettivamente a conoscenza del fatto che la persona in questione aveva una disabilità. Dovrebbe applicarsi anche ai casi in cui il potenziale portatore dell’obbligo avrebbe dovuto comprendere che la persona in questione aveva una disabilità che poteva necessitare di accomodamenti per eliminare le barriere all’esercizio dei diritti.
25. (...)
(a) (...) La ragionevolezza di un accomodamento si riferisce alla sua pertinenza, alla sua adeguatezza e alla sua efficacia per la persona con disabilità. Un accomodamento è pertanto ragionevole se consegue il fine (o i fini) per i quali è stato predisposto ed è adatto a soddisfare le esigenze della persona con disabilità;
(b) L’espressione ‘onere sproporzionato o eccessivo’ deve essere intesa come un unico concetto che fissa i limiti dell’obbligo di fornire un accomodamento ragionevole. I due aggettivi devono essere considerati sinonimi in quanto si riferiscono alla medesima idea, ovvero che la richiesta di ragionevole accomodamento deve essere limitata dall’eventuale onere sproporzionato o eccessivo incombente sulla parte che fornisce l’accomodamento.
(...)”
J. Articolo 23 relativo al rispetto del domicilio e della famiglia
“61. (...) La separazione di un minore dai suoi genitori, fondata sulla disabilità del medesimo, dei genitori o di entrambi, è una discriminazione e una violazione dell’articolo 23.”
IN DIRITTO
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 8 DELLA MEDESIMA57. Il ricorrente ha lamentato che le autorità islandesi avevano violato il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discriminazione ai sensi degli articoli 8 e 14 della Convenzione, perché non avevano valutato e adottato misure per aiutarlo a prendersi cura di sua figlia, negandogli pertanto in modo ingiustificato un accomodamento ragionevole, con la conseguenza che egli era stati privato dell’affidamento. Le parti pertinenti di suddette disposizioni recitano:
Articolo 8
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...)
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
Articolo 14
“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (...) Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione in particolare quelle fondate su (...) ogni altra condizione.”
Considerazioni preliminari La portata della causa58. La Corte rileva la varietà delle questioni giuridiche e dei rilievi proposti dal ricorrente nella presente causa. In virtù del principio jura novit curia la Corte non è vincolata dai motivi giuridici addotti dal ricorrente ai sensi della Convenzione e dei suoi Protocolli e ha la facoltà di qualificare giuridicamente i fatti della doglianza esaminandoli ai sensi di articoli o disposizioni della Convenzione diversi da quelli invocati dal ricorrente. Essa non può tuttavia fondare la sua decisione su fatti non contemplati dalla doglianza (si veda, tra gli altri precedenti, Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, § 126, 20 marzo 2018).
59. Avuto riguardo alla maniera in cui il ricorrente ha formulato la sua doglianza, ai principali punti di disaccordo tra le parti e alle questioni affrontate dalle autorità nazionali, la Corte, essendo libera di qualificare giuridicamente i fatti della causa, ritiene che occorra esaminare la presente causa dal punto di vista dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione nella misura in cui essa concerne il ricorrente – una persona con disabilità – al quale sarebbe stato asseritamente negato un accomodamento ragionevole sotto forma di misure di sostegno adeguate.
La condizione di persona con disabilità del ricorrente60. La Corte osserva che nelle osservazione presentate dalle parti nella presente causa è stata dedicata una considerevole attenzione alla questione di sapere se il ricorrente potesse essere considerato una persona con disabilità ai sensi della legge islandese, se le autorità o il ricorrente avrebbero dovuto agire per ottenere un riconoscimento formale di tale condizione, quale grado di disabilità avrebbe dovuto essere riconosciuto e se ciò avrebbe dovuto essere la condizione preliminare per ottenere certe prestazioni specialistiche.
61. La Corte è a conoscenza della definizione di persona con disabilità di cui all’articolo 1 CRPD (si veda il paragrafo 55 supra) e della diagnosi di disturbo dello spettro autistico e di sindrome da ADHD ricevuta dal ricorrente in età infantile (si veda il paragrafo 5 supra). È altresì a conoscenza del fatto che la definizione di persona con disabilità di cui all’articolo 2 della legge 38/2018 in materia di servizi per le persone disabili bisognose di sostegno a lungo termine (si veda il paragrafo 53 supra) è virtualmente identica a quella contenuta nell’articolo 1 CRPD. La documentazione presente nel fascicolo suggerisce fortemente che il ricorrente possa rientrare in tali definizioni.
62. La Corte tuttavia non ritiene necessario pronunciarsi sulla questione se il ricorrente avrebbe o meno dovuto essere considerato disabile ai sensi della legge nazionale, sul grado e la portata di tale disabilità, o sulle modalità di attribuzione di tale condizione al ricorrente. Secondo la Corte l’obbligo dello Stato di tenere conto della disabilità di una persona e di fornirgli misure di sostegno ad hoc, compreso un accomodamento ragionevole, una volta che le autorità nazionali siano sufficientemente informate del problema, non dovrebbe di per sé essere subordinato al riconoscimento formale o alla classificazione di detta disabilità (si confronti Glor c. Svizzera, n. 13444/04, §§ 53 e 91, CEDU 2009).
63. La documentazione agli atti dimostra chiaramente che tutte le autorità (si vedano i paragrafi 19, 35, 38, 42 e 43 supra) e i professionisti (si vedano i paragrafi 13-18, 22, 29, 31, 33, 39-40 supra) riconoscevano l’handicap e la disabilità del ricorrente, indipendentemente dalla condizione formale riconosciutagli.
64. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte non ha motivo di affrontare la questione in maniera diversa e di trarre conclusioni dalla mancanza di un riconoscimento formale della disabilità del ricorrente. Essa pertanto considererà il ricorrente una persona con disabilità.
Sulla ricevibilità65. Il Governo ha sostenuto che nulla nel fascicolo indicava l’esistenza di una violazione dei diritti del ricorrente ai sensi della Convenzione.
66. Il ricorrente ha sostenuto di essere stato oggetto di discriminazione perché le autorità non avevano adeguatamente riconosciuto i suoi bisogni e non avevano fornito un’assistenza calibrata su tali bisogni, con la conseguenza che egli era stato privato dell’affidamento della figlia.
67. La Corte osserva che la presente doglianza non è manifestamente infondata né incorre negli altri motivi di irricevibilità elencati dall’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
Sul merito Le osservazioni delle parti68. Il ricorrente ha sostenuto che le autorità islandesi coinvolte nel suo caso non gli avevano fornito, alla luce della sua disabilità, un sostegno adeguato e un accomodamento ragionevole. Secondo lui non era stata effettuata alcuna indagine approfondita sulle sue necessità come genitore né una valutazione corretta delle medesime. Ciò aveva portato all’adozione di misure inadatte alla situazione. In ogni caso le misure applicate, vista la sua disabilità, non erano state né estensive né sufficientemente durevoli. Ha sostenuto inoltre che i servizi forniti dall’YLFA avevano avuto perlopiù una funzione di monitoraggio ed erano inadatti a una persona con disabilità e che egli non aveva avuto voce in capitolo nella loro predisposizione. Inoltre vi erano stati problemi nella collaborazione con H.F.D., la consulente dell’YLFA più coinvolta nel caso. Il ricorrente ha anche precisato che l’approccio del consulente tecnico nominato dal tribunale che aveva valutato le sue capacità genitoriali non era compatibile con i suoi bisogni di persona con disabilità. Secondo lui non avergli fornito un accomodamento ragionevole sotto forma di misure di sostegno adeguate alla sua disabilità era stato discriminatorio e aveva comportato per lui l’ingiustificata privazione dell’affidamento di sua figlia.
69. Il Governo ha contestato le affermazioni del ricorrente e ha sostenuto che le autorità islandesi avevano agito in piena ottemperanza ai loro obblighi ai sensi del diritto nazionale e internazionale. Ha sottolineato che la documentazione disponibile mostrava chiaramente che tutte le persone coinvolte nel caso del ricorrente avevano costantemente e correttamente riconosciuto il suo handicap e i suoi bisogni e che pertanto le misure di sostegno fornitegli erano state individualizzate, specifiche, intensive e di durata eccezionalmente lunga. Il Governo ha affermato che le autorità di protezione dell’infanzia avevano compiuto ogni sforzo per migliorare le competenze genitoriali del ricorrente, ma che a causa del suo handicap neurologico non era stato compiuto alcun progresso tangibile. Il ricorrente non era stato privato dell’affidamento a causa della sua disabilità, e le autorità avevano iniziato la relativa azione solo dopo essere stati posti di fronte a ben documentati effetti negativi sul benessere e lo sviluppo di sua figlia. I tribunali interni avevano deciso di togliere l’affidamento al ricorrente dopo un attento esame della sua condizione e di tutta la documentazione disponibile, comprese le plurime e omogenee valutazioni specialistiche. Tali tribunali avevano esaminato nello specifico la portata, l’intensità e la durata del sostegno fornito al ricorrente e avevano concluso che non erano disponibili altre misure efficaci. Il Governo ha sottolineato che le autorità di protezione dell’infanzia e i tribunali si erano fatti guidare dal superiore interesse della minore, quale considerazione preminente, pur tenendo debito conto della disabilità del ricorrente e della necessità di fornirgli un accomodamento ragionevole.
La valutazione della Corte Principi generali relativi al divieto di discriminazione70. La Corte ribadisce che per “discriminazione” si intende una disparità di trattamento nei confronti di persone che si trovano in situazioni analoghe, o significativamente simili, senza una giustificazione oggettiva e ragionevole, e che una disparità di trattamento è priva di “giustificazione oggettiva e ragionevole” qualora non persegua un “fine legittimo” o non sussista “un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi utilizzati e il fine che si intende realizzare” (si veda Enver Şahin c. Turchia, n. 23065/12, § 61, 30 gennaio 2018).
71. Tuttavia questo non è il solo aspetto del divieto di discriminazione di cui all’articolo 14. Il diritto di non essere discriminato nel godimento dei diritti garantiti dalla Convenzione è violato anche quando gli Stati, senza una giustificazione oggettiva e ragionevole, non trattano diversamente persone le cui situazioni sono significativamente diverse (si vedano J.D. e A. c. Regno Unito, nn. 32949/17 e 34614/17, § 84, 24 ottobre 2019, con ulteriori riferimenti, in particolare Thlimmenos c. Grecia [GC], n. 34369/97, § 44, CEDU 2000‑IV).
72. Gli Stati godono di un certo margine di discrezionalità nel valutare se e in quale misura le differenze esistenti in situazioni altrimenti simili giustifichino una disparità di trattamento (si vedano Vallianatos e altri c. Grecia [GC], nn. 29381/09 e 32684/09, § 76, CEDU 2013, e Toplak e Mrak, sopra citata, § 113). La portata di tale margine varia a seconda delle circostanze, dell’oggetto e del contesto, ma la decisione finale sull’osservanza dei requisiti della Convenzione spetta alla Corte (si veda Biao c. Danimarca [GC], n. 38590/10, § 93, 24 maggio 2016). Quando si tratta di misure generali di strategia economica o sociale generalmente allo Stato è concesso un margine ampio (ibid.).
73. La Corte osserva inoltre che la Convenzione deve essere interpretata, per quanto possibile, in armonia con le altre norme del diritto internazionale di cui fa parte (si veda Enver Şahin, sopra citata, § 60), e che pertanto occorre tenere conto delle disposizioni riguardanti i diritti delle persone con disabilità contenute nella CRPD, unitamente agli altri strumenti pertinenti (si vedano i paragrafi 55-53 supra).
74. In cause precedenti concernenti i diritti delle persone con disabilità la Corte, richiamando la CRPD, ha concluso che l’articolo 14 della Convenzione deve essere letto alla luce dei requisiti di tali testi in ordine agli “accomodamenti ragionevoli” - intesi come “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongano un onere sproporzionato o eccessivo adottati, ove ve ne sia necessità in casi particolari” - che le persone con disabilità hanno diritto di pretendere affinché sia garantito “il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali ” (Articolo 2 CRPD – si veda il paragrafo 55 supra). Gli accomodamenti ragionevoli aiutano a correggere le disuguaglianze di fatto e il loro diniego può costituire discriminazione (si confrontino Çam c. Turchia, n. 51500/08, § 65, 23 febbraio 2016, e Toplak e Mrak, § 114, sopra citata).
75. La Corte è consapevole del fatto che ciascuna persona con disabilità ha bisogni specifici, riconosce che l’accomodamento ragionevole può assumere varie forme e sottolinea che non spetta a lei definire le misure da applicare. Sotto questo aspetto le autorità nazionali, in virtù del loro contatto diretto e costante con le forze vitali del paese, sono in linea di massima in una posizione migliore del giudice internazionale per valutare i bisogni e le condizioni individuali e locali (si vedano, mutatis mutandis, Çam, § 66, e Enver Şahin, § 68, entrambe sopra citate).
Principi generali riguardanti la vita familiare di figli e genitori76. I principi generali ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione riguardanti il reciproco godimento della vita familiare da parte di genitori e figli e le ingerenze interne in tale diritto sono stati esposti in modo dettagliato nella sentenza della Grande Camera relativa alla causa Strand Lobben e altri c. Norvegia ([GC], n. 37283/13, §§ 202-213, 10 settembre 2019).
77. In particolare, e per quanto riguarda la vita familiare, la Corte ribadisce l’esistenza di un ampio consenso, anche nel diritto internazionale, a favore del principio che in tutte le decisioni concernenti i minori il loro interesse superiore sia di preminente importanza (si veda Neulinger e Shuruk c. Svizzera [GC], n. 41615/07, § 135, CEDU 2010). La Corte ha difatti sottolineato che nelle cause che riguardano i minori e le limitazioni al diritto di visita, l’interesse del minore deve prevalere su ogni altra considerazione (si veda Gnahoré c. Francia, n. 40031/98, § 59, CEDU 2000‑IX).
78. Nei casi in cui gli interessi del minore e quelli dei genitori entrino in conflitto, l’articolo 8 esige che le autorità interne conseguano un giusto equilibrio tra tali interessi e che nel processo di bilanciamento sia attribuita particolare rilevanza al superiore interesse del minore che, a seconda della sua natura e importanza, può prevalere su quello dei genitori (si veda, per esempio, Sommerfeld c. Germania [GC], n. 31871/96, § 64, CEDU 2003‑VIII (estratti)), e i riferimenti ivi citati).
79. In generale il superiore interesse del minore impone, da un lato, il mantenimento dei legami con la famiglia, eccetto nei casi in cui essa si sia dimostrata particolarmente inadeguata, giacché recidere tali legami significa sradicare il minore dalle sue radici. Ne discende che i legami familiari possono essere recisi soltanto in circostanze del tutto eccezionali e che deve essere compiuto ogni sforzo per preservare i rapporti personali e, se opportuno, “ricostruire” la famiglia (si veda Gnahoré, sopra citata, § 59). Dall’altro, è chiaramente nell’interesse del minore assicurare il suo sviluppo in un ambiente sano, e i genitori non possono avere il diritto ai sensi dell’articolo 8 di far adottare misure che potrebbero nuocere alla salute e allo sviluppo del figlio (si vedano, tra molti altri precedenti, Neulinger e Shuruk, sopra citata, § 136; Elsholz c. Germania [GC], n. 25735/94, § 50, CEDU 2000-VIII; e Maršálek c. Repubblica ceca, n. 8153/04, § 71, 4 aprile 2006).
80. Occorre tenere presente che le autorità nazionali beneficiano del contatto diretto con tutte le persone interessate, spesso proprio nella fase in cui le misure assistenziali sono prospettate o subito dopo la loro applicazione. Segue da tali considerazioni che non è compito della Corte sostituirsi alle autorità interne nell’esercizio delle loro responsabilità in materia di regolamentazione dell’assistenza ai minori e dei diritti dei genitori i cui figli sono stati affidati ai servizi sociali, bensì piuttosto riesaminare ai sensi della Convenzione le decisioni adottate da tali autorità nell’esercizio del loro potere discrezionale (si veda, per esempio, K. e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, § 154, CEDU 2001-VII). La Corte riconosce pertanto che le autorità godono di un ampio margine di discrezionalità quando valutano la necessità di prendere in carico un minore (ibid., § 155). Tale margine, tuttavia, non è illimitato. La Corte, per esempio, in alcuni casi, ha attribuito importanza al fatto se le autorità, prima di affidare il minore ai servizi sociali, avessero dapprima cercato di adottare misure meno drastiche, per esempio di sostegno o prevenzione, e se tali misure si fossero dimostrate fallimentari (si vedano, per esempio, Olsson c. Svezia (n. 1), 24 marzo 1988, §§ 72-74, serie A n. 130; R.M.S. c. Spagna, n. 28775/12, § 86, 18 giugno 2013, § 86; e Kutzner c. Germania, n. 46544/99, § 75, CEDU 2002‑I).
81. La Corte rammenta inoltre che benché l’articolo 8 non contenga espliciti requisiti procedurali, il processo decisionale riguardante le misure di ingerenza deve essere equo e tale da garantire il debito rispetto degli interessi tutelati dall’articolo 8 (si veda T.P. e K.M. c. Regno Unito [GC], n. 28945/95, § 72, CEDU 2001‑V (estratti)). Nelle cause relative a misure di assistenza pubblica, occorre determinare se, tenuto conto delle particolari circostanze della causa e in particolare dell’importanza delle decisioni da adottare, i genitori siano stati coinvolti nel processo decisionale, considerato nel suo insieme, in misura sufficiente a offrire loro la necessaria tutela dei loro interessi e se abbiano pienamente potuto presentare le loro ragioni (si veda Strand Lobben, sopra citata, § 212 con ulteriori riferimenti).
L’approccio della Corte nel caso di specie82. La Corte riconosce che non si devono considerare i genitori con disabilità privi di competenze e capacità genitoriali sufficienti, e che essi non devono essere privati dell’affidamento dei figli soltanto in ragione della loro disabilità e senza valutare l’impatto di questa sulla loro capacità di fornire cure parentali (si vedano, mutatis mutandis, Cînța c. Romania, n. 3891/19, §§ 68-69, 18 febbraio 2020, e Kocherov e Sergeyeva c. Russia, n. 16899/13, §§ 109-10, 29 marzo 2016; e si confronti K. e T. c. Finlandia, sopra citata, § 168). Tale posizione è pienamente coerente con le disposizioni dell’articolo
23 § 4 CRPD come interpretato dal Comitato CRPD (si vedano i paragrafi 55 e 56 supra). La Corte sottolinea inoltre che l’assenza di competenze ed esperienza nell’allevamento della prole, qualunque ne sia il motivo, difficilmente può da sola essere considerata un motivo legittimo per limitare la potestà genitoriale o affidare un minore ai servizi sociali (si veda Kocherov e Sergeyeva, § 106, sopra citata).
83. In ordine ai genitori con disabilità la giurisprudenza della Corte (si vedano i paragrafi 71 e 74-75 supra) e le connesse disposizioni dell’articolo
5 § 3 e dell’articolo 23 §§ 1 e 2 CRPD (si veda il paragrafo 55 supra) specificano che le loro abilità e competenze genitoriali e l’impatto della loro disabilità sull’educazione e il benessere dei loro figli non devono essere valutate in astratto ma in riferimento alle misure di sostegno disponibili e che sono state loro fornite. Procedere diversamente e valutare le loro capacità di accudimento dei figli in assenza di qualsiasi sostegno equivarrebbe in effetti a valutare le loro capacità soltanto sulla base della loro disabilità.
84. L’obbligo positivo dello Stato di fornire alle persone con disabilità un accomodamento ragionevole, comprese misure di sostegno per agevolare il godimento della vita familiare tra genitori e figli, è solidamente stabilito nella giurisprudenza (si veda, per esempio, Kacper Nowakowski c. Polonia, n. 32407/13, § 93, 10 gennaio 2017). Tuttavia per quanto riguarda l’accomodamento ragionevole offerto ai genitori in considerazione delle loro disabilità, è importante tenere presente che la portata e l’estensione di tale accomodamento sono necessariamente definite e limitate non soltanto da considerazioni relative allo “onere sproporzionato o eccessivo” (si vedano i paragrafi 55-56 e 74 supra), bensì anche e soprattutto dalla preminente considerazione dell’interesse superiore del minore (si vedano i paragrafi 78-79 supra).
Applicazione di tali principi al caso di specie85. Venendo ai fatti del caso di specie, la Corte osserva innanzitutto che al ricorrente in età infantile erano stati diagnosticati un disturbo dello spettro autistico e una sindrome da ADHD. Egli ha completato con successo un programma di istruzione secondaria per persone con difficoltà di apprendimento e da molti anni ha un’occupazione stabile. È riuscito anche a superare in modo durevole la dipendenza da sostanze (si vedano i paragrafi 5-6 supra). La documentazione agli atti dimostra chiaramente la sua buona volontà, il suo impegno costante per acquisire e migliorare le sue competenze e la sua generale disponibilità a collaborare con i servizi assistenziali che gli sono stati forniti (si vedano, per esempio, i paragrafi 14, 18, 33 e 40 supra).
86. Subito dopo la nascita - a febbraio 2019 - della figlia del ricorrente era apparso chiaro che la nuova situazione dei genitori era instabile e che essi necessitavano di assistenza per accudire la minore (si vedano i paragrafi 7-8 e 10 supra). Dopo che la madre aveva nei fatti abdicato alla responsabilità di accudire V.F. il ricorrente si era assunto tale onere. La documentazione nel fascicolo mostra chiaramente che le autorità islandesi erano allertate e a conoscenza della situazione e delle diagnosi ricevute dal ricorrente, e che avevano messo in atto molteplici misure individualizzate per rafforzare la sua capacità di fornire cure parentali alla figlia. Tali misure comprendevano una permanenza di quasi quattro mesi al Mánaberg, una struttura residenziale per la diagnosi, l’orientamento e la pratica (si vedano i paragrafi 12-16 supra), cinque mesi di sostegno specialistico fornito dai consulenti dell’YLFA presso il domicilio del ricorrente (si vedano i paragrafi 20, 24, 26 e 31 supra), il ricorso ai servizi di una famiglia di sostegno per alleggerire l’onere a carico del ricorrente (si vedano i paragrafi 20 e 22), e la fornitura al ricorrente di consulenze sul modo per rafforzare il suo rapporto con la figlia (si veda il paragrafo 17 supra) nonché di consulenze e terapia continuative a cura di uno psicologo (si vedano i paragrafi 19 e 25 supra). Nel periodo precedente al collocamento della figlia del ricorrente in affidamento temporaneo avvenuto a luglio 2020, l’assistenza e il sostegno forniti al ricorrente erano stati chiaramente intensivi e diversificati.
87. L’attuazione delle suddette misure di sostegno e i progressi compiuti erano stati regolarmente e costantemente monitorati e valutati (si vedano i paragrafi 15, 18, 21, 24 e 26 supra), ed erano stati introdotti adeguamenti e nuovi piani di trattamento sulla base delle informazioni disponibili (si vedano i paragrafi 16, 19, 22, 25 e 28 supra). La Corte in proposito osserva che dopo che il ricorrente aveva lasciato il Mánaberg era risultato presto chiaro che le iniziali misure di sostegno fornite a domicilio non erano sufficienti, e a decorrere da marzo 2020 erano state aumentate in modo da consentire a V.F. di trascorrere sette giorni al mese con la famiglia di sostegno e al ricorrente di ricevere le visite dei consulenti dell’YLFA tre volte a settimana. Inoltre la madre del ricorrente forniva assistenza quotidiana (si vedano i paragrafi 22-23 supra).
88. Tutti i suddetti sforzi erano inizialmente fondati sulle osservazioni e le preoccupazioni del personale degli SPI, e successivamente sulla prima relazione valutativa delle capacità genitoriali in data 3 dicembre 2019 (si veda il paragrafo 14 supra), predisposta durante la permanenza del ricorrente al Mánaberg, nella quale si constatava la sua incapacità di accudire la figlia senza assistenza estensiva. Al termine della sua permanenza al Mánaberg, anche il personale della struttura aveva indicato che il ricorrente poteva prendersi cura della figlia soltanto ricevendo un sostegno mirato e aveva suggerito misure specifiche al riguardo che gli SPI avevano doverosamente applicato (si vedano i paragrafi 18-19 supra).
89. Le successive relazioni dell’YLFA (si vedano i paragrafi 21, 24, 26 e 31 supra) e due valutazioni specialistiche (si vedano i paragrafi 33 e 39-40 supra) erano unanimi nell’affermare, che malgrado la buona volontà del ricorrente, il maggiore sostegno da parte dei consulenti dell’YLFA, il coinvolgimento della famiglia di sostegno e la costante assistenza della madre, appariva sempre più chiaro che l’handicap del ricorrente limitava non soltanto le sue capacità genitoriali ma anche la sua possibilità di acquisire e mettere in pratica le conoscenze che le misure di sostegno cercavano di impartire. Benché fossero stati osservati dei progressi, essi erano piuttosto limitati e fortemente dipendenti da un’assistenza intensiva. Le medesime relazioni concludevano che l’handicap del ricorrente incideva fortemente sulla sua capacità di riconoscere e interpretare i bisogni della figlia e di formare con lei un saldo legame emotivo e psicologico, il che aveva effetti avversi sul benessere e sullo sviluppo della minore. Le relazioni dell’YLFA inoltre sollecitavano le autorità a prendere sul serio i segni di trascuratezza manifestati dalla minore.
90. Alla luce degli elementi in suo possesso, a luglio 2020 il CPI aveva deciso di collocare V.F. in affidamento temporaneo (si veda il paragrafo 29 supra), e, a seguito di un esame approfondito del caso e di una nuova valutazione delle capacità genitoriali del ricorrente (si vedano i paragrafi 33-36 supra), aveva deciso di promuovere un procedimento per togliergli l’affidamento. Il CPI aveva osservato nello specifico che malgrado l’assistenza fornita al ricorrente, la minore aveva mostrato segni di trascuratezza, mentre aveva compiuto grandi progressi mentre era affidata ai genitori affidatari. Erano state esaurite tutte le misure di sostegno disponibili e la collocazione in affidamento permanente era l’unica soluzione compatibile con il superiore interesse di V.F. (si veda il paragrafo 36 supra). Il ricorrente era stato rappresentato dal suo difensore nel procedimento dinanzi al CPI.
91. La valutazione delle capacità genitoriali del ricorrente disposta dal tribunale era fondata su colloqui, sull’osservazione e su test. Presentava anche una rassegna completa di tutti gli elementi disponibili e in sostanza confermava le precedenti conclusioni (si veda il paragrafo 39 supra). Dopo aver preso in considerazione l’handicap del ricorrente e aver consultato uno specialista di studi sulla disabilità, il consulente tecnico nominato dal tribunale aveva concluso che, in considerazione del benessere della minore, non potevano essere giustificate altre misure di sostegno o altri tentativi di lasciare V.F. affidata al ricorrente (si veda il paragrafo 40 supra).
92. I tribunali islandesi erano pervenuti a conclusioni identiche nel procedimento mirante a privare il ricorrente dell’affidamento, nel quale egli era stato efficacemente rappresentato dal suo difensore (si vedano i paragrafi 42-43 supra). Il tribunale distrettuale aveva sottolineato che, malgrado l’applicazione di misure di sostegno capillari, il ricorrente non era stato in grado di soddisfare i bisogni di sua figlia e che la ricerca di misure di sostegno supplementari non rispondeva all’interesse superiore della minore (si veda il paragrafo 42 supra). La Corte di appello aveva inoltre precisato che mentre la sola disabilità non poteva essere motivo di privazione dell’affidamento, nella causa in esame era stata adottata una posizione ragionata alla luce delle limitazioni neurologiche del ricorrente e dell’esperienza pratica acquisita grazie alle capillari misure di sostegno offerte (si veda il paragrafo 43 supra).
93. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Corte non può accogliere l’affermazione del ricorrente secondo cui le autorità islandesi, non tenendo conto del suo handicap e non fornendogli un accomodamento ragionevole, non lo avevano tutelato dalla discriminazione nel godimento dei suoi diritti ai sensi dell’articolo 8. Sebbene le autorità islandesi non avessero formalmente riconosciuto la sua condizione di persona con disabilità, la Corte osserva che il suo handicap e i suoi bisogni erano stati sistematicamente riconosciuti dagli SPI, dal CPI e da tutti i professionisti coinvolti nel suo caso. L’assistenza fornita al ricorrente era ragionevole nel senso che si focalizzava sulle sue competenze genitoriali ed era calibrata sulle sue esigenze sia in generale che per quanto riguardava la sua capacità di riconoscere e rispondere ai bisogni psicologici ed emotivi di sua figlia e di creare un saldo legame con lei. Vi era inoltre stata flessibilità nell’applicazione delle misure di sostegno, in particolare erano stati compiuti sforzi supplementari quando l’abituale livello di assistenza non si era dimostrato sufficiente ad assicurare il benessere della minore. La Corte ribadisce che non spetta a lei determinare quali misure di accomodamento ragionevole avrebbero dovuto essere offerte. Le autorità nazionali sono, in linea di massima, in una posizione migliore del giudice internazionale per valutare i bisogni e le condizioni individuali e locali, ed occorre avere il dovuto riguardo per le loro decisioni motivate in merito.
94. A giudizio della Corte, la principale questione che il CPI e i tribunali islandesi dovevano risolvere nel procedimento per togliere l’affidamento al ricorrente non consisteva nello stabilire se fossero disponibili, in teoria o in pratica, misure più capillari di sostegno al suo ruolo genitoriale bensì se il ricorso a tali misure sarebbe stato compatibile con l’interesse superiore di sua figlia, alla luce delle criticità esistenti e ben documentate relative al suo benessere e al suo sviluppo. Nel determinare la questione e bilanciare gli interessi in gioco tali organi si sono basati su un’analisi approfondita e circonstanziata dei fatti (si vedano i paragrafi 33-34 e 39-40 supra) giungendo a conclusioni ben motivate e ragionevoli (si vedano i paragrafi 36 e 42-43 supra).
95. La Corte osserva che l’interesse superiore della minore imponeva che al ricorrente fosse tolto l’affidamento e che, alla luce dell’impatto negativo che l’affidamento al ricorrente aveva sul benessere della figlia, i tribunali islandesi avevano ragionevolmente e giustificatamente limitato i suoi diritti (si veda il paragrafo 42 supra). La Corte ritiene inoltre pertinente, nelle circostanze del caso di specie, il fatto che la privazione dell’affidamento e il collocamento presso una famiglia affidataria non abbiano dato luogo al taglio netto dei legami familiari e dei contatti tra il ricorrente sua figlia che continuano a essere regolarmente mantenuti tra di loro (si veda il paragrafo 45 supra).
96. Alla luce di quanto sopra esposto la Corte conclude che non vi è nulla nella documentazione disponibile che corrobori la tesi che il ricorrente sia stato privato dell’affidamento soltanto in ragione della sua disabilità. Al contrario risulta chiaro che le autorità non hanno mai considerato ciò un motivo per limitare i suoi diritti genitoriali e hanno sempre valutato la sua capacità di fornire cure parentali alla figlia in relazione all’assistenza di cui egli poteva disporre nella pratica (si vedano in particolare i paragrafi 14, 28, 33, 36, 40 e 42 supra).
97. La Corte pertanto non vede motivo di mettere in dubbio la posizione delle autorità islandesi in ordine alla portata e all’estensione dell’accomodamento ragionevole fornito al ricorrente o alla decisione di togliergli l’affidamento della figlia. Tali autorità hanno costantemente riconosciuto le necessità del ricorrente in quanto genitore disabile, gli hanno fornito un sostegno capillare e individualizzato, hanno calibrato i loro sforzi al fine di correggere la disuguaglianza di fatto creata dalla sua disabilità, hanno valutato le sue capacità genitoriali in relazione alle misure di sostegno di cui disponeva e hanno adottato la decisione di togliergli l’affidamento soltanto quando l’interesse superiore della minore aveva richiesto tale misura.
98. Conseguentemente la Corte conclude che non vi è stata violazione dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 8.
LE RESTANTI DOGLIANZE99. Il ricorrente ha lamentato anche, ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, di essere stato privato dell’affidamento della figlia e, ai sensi dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8, di aver subito una discriminazione indiretta perché le misure adottate si sensi della legge 76/2003 in materia di protezione dei minori non erano state calibrate per tenere conto delle necessità dei genitori disabili.
100. La Corte ritiene che tali doglianze siano strettamente collegate a quella sopra esaminata (si vedano i paragrafi 65-67 e 70-98 supra) e debbano pertanto essere dichiarate ugualmente ricevibili. Tuttavia, avuto riguardo ai motivi che l’hanno condotta a constatare la non violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 8, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare separatamente le restanti doglianze (analogamente si veda Paketova e altri c. Bulgaria, nn. 17808/19 e 36972/19, § 170, 4 ottobre 2022).
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
Dichiara ricevibili le doglianze del ricorrente;Ritiene che non vi sia stata violazione dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 8 in relazione alla doglianza del ricorrente concernente la mancata fornitura al medesimo da parte delle autorità islandesi di un accomodamento ragionevole sotto forma di misure di sostegno per aiutarlo ad accudire la figlia in conseguenza della quale egli era stato privato dell’affidamento;Ritiene che non sia necessario esaminare separatamente il merito delle restanti doglianze.Fatta in inglese e notificata per iscritto il 10 giugno 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Milan Blaško Ioannis Ktistakis
Cancelliere Presidente