© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Rita Pucci, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CAUSA AGRATI ED ALTRI c. ITALIA
(Ricorsi nn. 43549/08, 6107/09 e 5087/09)
SENTENZA
(equa soddisfazione)
STRASBURGO
8 novembre 2012
Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Agrati ed altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (seconda sezione), riunita in una camera composta da:
Ineta Ziemele, presidente,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó,
Işıl Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque, giudici,
e da Stanley Naismith, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 9 ottobre 2012,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. All’origine della causa vi sono tre ricorsi (nn. 43549/08, 6107/09 e 5087/09) proposti contro la Repubblica italiana con i quali centoventiquattro cittadini di tale Stato, («i ricorrenti»; si veda l’Allegato), rappresentati dall’avv. Sullam, del foro di Milano, hanno adito la Corte rispettivamente il 15 luglio 2008, il 17 dicembre 2008 e il 13 gennaio 2009 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
2. Con sentenza del 7 giugno 2011 («la sentenza in via principale»), la Corte ha giudicato che l’intervento legislativo controverso, che decideva in via definitiva, e in maniera retroattiva, sul merito della controversia pendente dinanzi ai giudici interni tra i ricorrenti e lo Stato, non era giustificato da ragioni imperative di interesse generale e che vi era quindi violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. Ancora a giudizio della Corte, il danno arrecato ai beni dei ricorrenti era talmente sproporzionato da alterare il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui e vi era stata violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (Agrati ed altri c. Italia, nn. 43549/08, 6107/09 e 5087/09, §§ 65-66 e 84-85, 7 giugno 2011).
3. Basandosi sull’articolo 41 della Convenzione, i ricorrenti chiedevano un’equa soddisfazione equivalente alla parte di retribuzione definitivamente persa, vale a dire la differenza tra la retribuzione da essi effettivamente percepita e quella alla quale avrebbero dovuto avere diritto in assenza dell’intervento legislativo controverso. Chiedevano la somma di 5.000 EUR ciascuno a titolo di risarcimento del danno morale e il rimborso delle spese processuali sostenute dinanzi ai giudici interni e nell’ambito del procedimento davanti alla Corte.
4. La questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non era istruita, pertanto la Corte si è riservata di decidere in merito alla stessa ed ha invitato il Governo e i ricorrenti a presentarle per iscritto, entro un mese, le loro osservazioni su detta questione e, in particolare, ad informarla di ogni eventuale accordo da essi raggiunto (ibidem, punto 5 b) del dispositivo).
5. Sia i ricorrenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
IN DIRITTO
6. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»
A. Danni
1. Tesi delle parti
a) I ricorrenti
7. I ricorrenti chiedono diverse somme a titolo di risarcimento del danno materiale e morale che avrebbero subito. Innanzitutto, essi chiedono la «restitutio in integrum» attraverso il riconoscimento del diritto ad un nuovo processo e, in subordine, il riconoscimento dell’anzianità di servizio maturata alla data del 31 dicembre 1999 e delle differenze stipendiali che ne derivano per ciascun ricorrente fino al dicembre 2011. Al riguardo, presentano i decreti di immissione in ruolo dei dirigenti della scuola per ciascun ricorrente. Quanto al periodo successivo al 31 dicembre 2011, i ricorrenti chiedono alla Corte di tenere conto delle differenze di retribuzione o di pensione di cui i ricorrenti non possono più disporre a causa della legge interpretativa del 2006. Chiedono alla Corte di quantificare il danno effettivo in misura doppia rispetto agli importi indicati da ciascun ricorrente.
8. Quanto al danno morale, i ricorrenti chiedono 5.000 EUR ciascuno.
b) Il Governo
9. Il Governo contesta le richieste dei ricorrenti. A suo dire, le tabelle contenenti le domande di equa soddisfazione dei ricorrenti non consentono di valutare quali siano i servizi prestati negli enti locali di cui si è tenuto conto ai fini della progressione economica in applicazione del criterio dell’anzianità di servizio effettivo. I servizi che non hanno alcuna corrispondenza con il settore della scuola pubblica non dovrebbero essere presi in considerazione ai fini dell’anzianità di servizio.
10. Per tale motivo il Governo chiede alla Corte di prendere in considerazione ciascuna posizione individuale e di determinare l’equa soddisfazione sulla base di un’effettiva regressione stipendiale subita in seguito all’entrata in vigore della legge n. 266 del 2005. Tuttavia, nonostante due proroghe del termine, il Governo si è valso dell’impossibilità di quantificare con esattezza il danno subito dai ricorrenti e non ha presentato alcun calcolo sulla posizione individuale di ciascun ricorrente.
2. Valutazione della Corte
11. La Corte rammenta di avere constatato, nel caso di specie, una duplice violazione. In primo luogo, l’intervento legislativo controverso, che decideva in via definitiva, e in maniera retroattiva, sul merito della controversia pendente davanti ai giudici interni tra i ricorrenti e lo Stato, non era giustificato da ragioni imperative di interesse generale e vi era quindi violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (paragrafi 65-66 della sentenza in via principale). In secondo luogo, i ricorrenti beneficiavano, prima dell’intervento della legge finanziaria 2006, di un interesse patrimoniale che costituiva, se non un credito nei confronti della parte avversa, per lo meno una «legittima aspettativa» di potere ottenere il pagamento delle somme controverse (paragrafo 72 della sentenza in via principale). Ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, tale aspettativa costituiva un «bene» (paragrafo 73 della sentenza in via principale). La Corte ha poi giudicato che l’adozione dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 ha imposto ai ricorrenti un «onere anomalo ed esorbitante» e che il pregiudizio arrecato ai loro beni è stato talmente sproporzionato da alterare il giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e la salvaguardia dei diritti fondamentali degli individui (paragrafo 83 della sentenza in via principale).
12. La Corte nota che il principio sotteso all’attribuzione dell’equa soddisfazione è ben consolidato: per quanto possibile, è necessario porre l’interessato in una situazione corrispondente a quella in cui si troverebbe se la violazione della Convenzione non fosse avvenuta (si veda, mutatis mutandis, Kingsley c. Regno Unito [GC], n. 35605/97, § 40, CEDU 2002-IV, si vedano anche Smith e Grady c. Regno Unito (equa soddisfazione), n. 33985/96 e n. 33986/96, § 18, CEDU 2000‑IX). Del resto, la condizione sine qua non per l’attribuzione del risarcimento del danno materiale è l’esistenza di un nesso di causalità tra il danno denunciato e la violazione constatata (Nikolova c. Bulgaria [GC], n. 31195/96, § 73, CEDU 1999-II)).
13. Essa tiene a sottolineare che, nel caso di specie, la giurisprudenza della Corte di cassazione era, prima dell’adozione della legge controversa, favorevole alla posizione dei ricorrenti. Così, se non si fosse verificata nessuna violazione della Convenzione, la situazione dei ricorrenti sarebbe stata verosimilmente diversa, dato che essi avrebbero potuto vedersi riconoscere l’anzianità maturata presso gli enti locali. Pertanto, la Corte ne deduce che la violazione della Convenzione constatata nel caso di specie è suscettibile di avere causato ai ricorrenti un danno materiale.
14. La Corte osserva che, nel caso di specie, i ricorrenti chiedono un’equa soddisfazione corrispondente alla parte di retribuzione definitivamente persa, vale a dire la differenza tra la retribuzione da essi effettivamente percepita e quella alla quale avrebbero dovuto avere diritto in assenza dell’intervento legislativo controverso.
15. La Corte nota che il Governo si limita a contestare le domande di equa soddisfazione quantificate dai ricorrenti senza tuttavia produrre alcun calcolo. Di conseguenza, la Corte giudica ragionevole risarcire il danno materiale dei ricorrenti nella misura della differenza tra la retribuzione da essi effettivamente percepita fino al 31 dicembre 2011 e quella alla quale avrebbero dovuto avere diritto in assenza dell’intervento legislativo controverso. Quanto al periodo dal dicembre 2011 al pensionamento effettivo o, per i ricorrenti che erano già in pensione, alla fine della vita, la Corte constata che l’importo delle perdite è necessariamente ipotetico poiché dipende in particolare da date non conosciute in merito alle quali essa non può lasciarsi andare a congetture. Eventualmente, tali questioni dovrebbero essere riservate alla competenza dei giudici nazionali.
16. Di conseguenza, essa decide di accordare le seguenti somme, secondo la tabella che segue:
RICORRENTI
Danno materiale
- Ricorso Agrati ed altri n. 43549/08
1
AGRATI ANTONELLA
13.038 EUR
2
ALDEGHI ROSANGELA
6.627 EUR
3
AMBIVERI RITA GIULIANA
16.429 EUR
4
BACCHIN MARISA LUCIANA
19.797 EUR
5
ВAFFA GIUSEPPE
33.492 EUR
6
BALBI GIUSEPPE
8.868 EUR
7
BARBAGLIO ERNESTO
19.580 EUR
8
BALCONI ORNELLA
9.827 EUR
9
BARRECA MARIA
4.636 EUR
10
BELLONI ANTONELLA
7.439 EUR
11
BELLONI FRANCESCA
5.706 EUR
12
BELMONTE ALBA
11.687 EUR
13
BENENATI PATRIZIA
11.697 EUR
14
BONFANTI ANSELMO
32.568 EUR
15
BONFANTI SILVANA
724 EUR
16
BOSANI MARIA ROSA
21.843 EUR
17
BOSI FABIO
3.862 EUR
18
BRAMBILLA GIOVANNI
31.589 EUR
19
BUONO ANNAMARIA
16.436 EUR
20
CADEI OLIVIERO
14.589 EUR
21
CAPPELLI MARIA ROSA
5.933 EUR
22
CASADEI ETTORE
26.658 EUR
23
CASALI ALESSANDRA
18.488 EUR
24
CASANOVA FRANCA
6.688 EUR
25
CASATI SERENA
17.418 EUR
26
CECCHI DARIO
7.546 EUR
27
CERONE MARIA
14.151 EUR
28
CICCHETTI GABRIELLA
6.379 EUR
29
CIVITAQUALE ASSUNTA
9.033 EUR
30
COLOMBO MARIA LUISA
15.695 EUR
31
CONTI SEBASTIANO
20.793 EUR
32
CORRENGIA RENATO
34.177 EUR
33
CROCIFISSO VINCENZA
4.664 EUR
34
CRISTIANO PATRIZIA
3.976 EUR
35
CUSANO RAFFAELA
3.862 EUR
36
CUVIELLO ELISABETTA
19.101 EUR
37
D’ALESSANDRO VENERA
6.627 EUR
38
DAMATO SERAFINA
6.735 EUR
39
D’ANGELO PIERINA
26.911 EUR
40
DE FELICE CARMELA
1.780 EUR
41
DE SCISCIOLO FEDELE
4.146 EUR
42
DI GAUDIO ANGELO
9.221 EUR
43
DI NUNNO M.ANTONIETTA
20.646 EUR
44
D’IZZIA FRANCESCA MARIA
7.981 EUR
45
ERRICO ANTONIO
5.879 EUR
46
FACCHINI FULVIA
25.079 EUR
47
FARINELLA VIALE GAETANO
1.366 EUR
48
FOGLIA ROSARIA MARIA
20.481 EUR
49
FRANCAVIGLIA ROSA
11.287 EUR
50
GARIBOLDI PIO EUGENIO MARIA
18.969 EUR
51
GHIDINI FRANCESCA
30.648 EUR
52
GOLLES ANNUNZIATA
20.196, EUR
53
GUSELLA LORENA
551 EUR
54
lOVINO LUISA
16.095 EUR
55
LAVIGNA RAFFAELLA
4.998 EUR
56
LAZZARI BRUNA
8.388 EUR
57
LEMMA CINZIA
8.291 EUR
58
LORETO FRANCESCO IVAN
18.593 EUR
59
LOSIO FRANCESCA
14.945 EUR
60
MAGNI ROSSANA
16.645 EUR
61
MANCINA ELENA
17.621 EUR
62
MANDELLI FLAVIA
10.467 EUR
63
MANIERO LUCA
14.853 EUR
64
MARALDI MARIA TERESA
22.525 EUR
65
MARIANI MASSIMO
4.978 EUR
66
MARINI DANIELA
6.058 EUR
67
MARINI SILVIA
6.097 EUR
68
MARTELLO MARTA
20.650 EUR
69
MASCIA ANTONIA
12.077 EUR
70
MASTINO GAVINA VITTORIA
11.597 EUR
71
MASTRANDREA GIACOMA
35.615 EUR
72
MAURI CARLA
13.150 EUR
73
MELIS EVELINA
19.284 EUR
74
MIGLIAZZA SIMONA ROSA ANNA
6.349 EUR
75
MITTI GRAZIA
2.902 EUR
76
MORA VALERIA
5.108 EUR
77
MUZZUPAPPA ADRIANA
14.670 EUR
78
OCCELLO ADELE
7.726 EUR
79
OLIVA TIZIANA
19.164 EUR
80
ORLANDINO PATRIZIA
3.735 EUR
81
PANEFORTE MARILENA
3.631 EUR
82
PANINI MARINA
14.924 EUR
83
PASCARELLA ANNA
10.008 EUR
84
PASQUALINI MARILISA
28.323 EUR
85
PATELLA ANGELA
2.512 EUR
86
PECORI SERENELLA
5.754 EUR
87
PEDRONI MARIELLA ENRICA
20.895 EUR
88
PEROTTO CECILIA
13.463 EUR
89
PEZZOTTA GIANPAOLA
30.553 EUR
90
PIPITONE CONCETTA
10.920 EUR
91
PUCCI FAUSTO ROCCO
30.595 EUR
92
RANCILIO MAURIZIO
7.802 EUR
93
REA COLOMBA
10.392 EUR
94
REINA ANGELO
20.131 EUR
95
ROMANELLI MARIA GRAZIA
4.192 EUR
96
RONCHI GERMANA
15.695 EUR
97
ROTA LILIANA
892 EUR
98
SAPERE EMILIA
3.862 EUR
99
SCANZIANI GIANCARLO
5.681 EUR
100
SCHIAVO ANNA
5.603 EUR
101
SCIUTO SALVATORE
17.098 EUR
102
SETTI MARIA ANGELA
6.639 EUR
103
SFERRAZZA MARISA
17.836 EUR
104
SFREGOLA MARIA
11.337 EUR
105
SGROI FEDERICO
5.300 EUR
106
SPITALI CARMELA
8.375 EUR
107
SPIZZICO ANGELA
5.916 EUR
108
TAGLIABUE GIANMARIO
24.440 EUR
109
TARRICONE ANTONIA
4.055 EUR
110
TATOLI GINA
20.033 EUR
111
TODARO GIGLIOLA
14.047 EUR
112
TODISCO CARMELO
8.715 EUR
113
TORRETTA GIUSEPPINA
6.084 EUR
114
TUCCI GENNARO
1.979 EUR
115
VENUTO VINCENZA
2.398 EUR
116
VIMERCATI EMANUELA VIRGINIA
2.601 EUR
117
ZAPPA GIANCARLO
6.249 EUR
Ricorso Carlucci n. 6107/09
1
CARLUCCI ANGELA
9.564 EUR
Ricorso Cioffi ed altri n. 5087/09
1
CIOFFI ANTONIO
47.666 EUR
2
CIOFFI GIOVANNA FRANCESCA
42.290 EUR
3
CIOFFI LUIGINA
15.938 EUR
4
MOLINARI LUCIANA
44.813 EUR
5
ZONCA RENATO
75.976 EUR
6
ROSSI PAOLO
82.761 EUR
17. I ricorrenti chiedono 5.000 EUR ciascuno a titolo di risarcimento del danno morale.
18. Il Governo si oppone alle richieste dei ricorrenti.
19. La Corte ritiene che le constatazioni di violazione alle quali è pervenuta nella sentenza in via principale costituiscano di per sé un’equa soddisfazione per il danno morale subito dai ricorrenti.
C. Spese
20. Per quanto riguarda le spese sostenute davanti ai giudici interni, producendo i relativi documenti giustificativi i ricorrenti chiedono le seguenti somme:
- ricorso Agrati e altri n. 43549/08: 23.097 EUR.
- ricorso Carlucci n. 6107/09: 4.795 EUR.
- ricorso Cioffi e altri n. 5087/09: 6.120 EUR.
21. Quanto al rimborso delle spese sostenute dinanzi alla Corte, i ricorrenti si rimettono al giudizio della Corte senza quantificare le loro richieste.
22. Il Governo contesta tali domande.
23. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente può ottenere il rimborso delle spese solo se ne sono accertate la realtà e la necessità e se il loro importo è ragionevole. Inoltre, qualora la Corte constati una violazione della Convenzione, essa accorda al ricorrente la restituzione delle spese da lui sostenute dinanzi ai giudici nazionali solo nella misura in cui esse erano volte a prevenire la violazione o a porvi rimedio . Così è stato nel caso di specie. Di conseguenza, quanto all’importo delle spese e degli onorari relativi ai procedimenti avviati dinanzi ai giudici interni, la Corte lo ritiene ragionevole e lo accorda per intero.
24. Quanto alle richieste relative al rimborso delle spese sostenute dinanzi alla Corte, essa rileva che i ricorrenti non hanno fornito documenti giustificativi a sostegno della loro domanda e decide di non accordare nulla a questo titolo.
D. Interessi moratori
25. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara
a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
Ricorso n. 43549/08
(i) a titolo di risarcimento del danno materiale:
- 13.038 EUR (tredicimilatrentotto euro) alla sig.ra Agrati
- 6.627 EUR (seimilaseicentoventisette euro) alla sig.ra Aldeghi
- 16.429 EUR (sedicimilaquattrocentoventinove euro) alla sig.ra Ambiveri
- 19.797 EUR (diciannovemilasettecentonovantasette euro) alla sig.ra Bacchin
- 33.492 EUR (trentatremilaquattrocentonovantadue euro) al sig. Baffa
- 8.868 EUR (ottomilaottocentosessantotto euro) al sig. Balbi
- 19.580 EUR (diciannovemilacinquecentottanta euro) al sig. Barbaglio
- 9.827 EUR (novemilaottocentoventisette euro) alla sig.ra Balconi
- 4.636 EUR (quattromilaseicentotrentasei euro) alla sig.ra Barreca
- 7.439 EUR (settemilaquattrocentotrentanove euro) alla sig.ra Belloni Antonella
- 5.706 EUR (cinquemilasettecentosei euro) alla sig.ra Belloni Francesca
- 11.687 EUR (undicimilaseicentottantasette euro) alla sig.ra Belmonte
- 11.697 EUR (undicimilaseicentonovantasette euro) alla sig.ra Benenati
- 32.568 EUR (trentaduemilacinquecentosessantotto euro) al sig. Bonfanti Anselmo
- 724 EUR (settecentoventiquattro euro) alla sig.ra Bonfanti Silvana
- 21.843 EUR (ventunomilaottocentoquarantatré euro) alla sig.ra Bosani
- 3.862 EUR (tremilaottocentosessantadue euro) al sig. Bosi
- 31.589 EUR (trentunomilacinquecentottantanove euro) al sig. Brambilla
- 16.436 EUR (sedicimilaquattrocentotrentasei euro) alla sig.ra Buono
- 14.589 EUR (quattordicimilacinquecentottantanove euro) al sig. Cadei
- 5.933 EUR (cinquemilanovecentotrentatré euro) alla sig.ra Cappelli
- 26.658 EUR (ventiseimilaseicentocinquantotto euro) al sig. Casadei
- 18.488 EUR (diciottomilaquattrocentottantotto euro) alla sig.ra Casali
- 6.688 EUR (seimilaseicentottantotto euro) alla sig.ra Casanova
- 17.418 EUR (diciassettemilaquattrocentodiciotto euro) alla sig.ra Casati
- 7.546 EUR (settemilacinquecentoquarantasei euro) al sig. Cecchi
- 14.151 EUR (quattordicimilacentocinquantuno euro) alla sig.ra Cerone
- 6.379 EUR (seimilatrecentosettantanove euro) alla sig.ra Cicchetti
- 9.033 EUR (novemilatrentatré euro) alla sig.ra Civitaquale
- 15.695 EUR (quindicimilaseicentonovantacinque euro) alla sig.ra Colombo
- 20.793 EUR (ventimilasettecentonovantatré euro) al sig. Conti
- 34.177 EUR (trentaquattromilacentosettantasette euro) al sig. Correngia
- 4.664 EUR (quattromilaseicentosessantaquattro euro) alla sig.ra Crocifisso
- 3.976 EUR (tremilanovecentosettantasei euro) alla sig.ra Cristiano
- 3.862 EUR (tremilaottocentosessantadue euro) alla sig.ra Cusano
- 19.101 EUR (diciannovemilacentouno euro) alla sig.ra Cuviello
- 6.627 EUR (seimilaseicentoventisette euro) alla sig.ra D’alessandro
- 6.735 EUR (seimilasettecentotrentacinque euro) alla sig.ra Damato
- 26.911 EUR (ventiseimilanovecentoundici euro) alla sig.ra D’angelo
- 1.780 EUR (millesettecentottanta euro) alla sig.ra De Felice
- 4.146 EUR (quattromilacentoquarantasei euro) al sig. De Scisciolo
- 9.221 EUR (novemiladuecentoventuno euro) al sig. Di Gaudio
- 20.646 EUR (ventimilaseicentoquarantasei euro) alla sig.ra Di Nunno
- 7.981 EUR (settemilanovecentottantuno euro) alla sig.ra D’izzia
- 5.879 EUR (cinquemilaottocentosettantanove euro) al sig. Errico
- 25.079 EUR (venticinquemilasettantanove euro) alla sig.ra Facchini
- 1.366 EUR (milletrecentosessantasei euro) al sig. Farinella Viale
- 20.481 EUR (ventimilaquattrocentottantuno euro) alla sig.ra Foglia
- 11.287 EUR (undicimiladuecentottantasette euro) alla sig.ra Francaviglia
- 18.969 EUR (diciottomilanovecentosessantanove euro) al sig. Gariboldi
- 30.648 EUR (trentamilaseicentoquarantotto euro) alla sig.ra Ghidini
20.196 EUR (ventimilacentonovantasei euro) alla sig.ra Golles
- 551 EUR (cinquecentocinquantuno euro) alla sig.ra Gusella
- 16.095 EUR (sedicimilanovantacinque euro) alla sig.ra Iovino
- 4.998 EUR (quattromilanovecentonovantotto euro) alla sig.ra Lavigna
- 8.388 EUR (ottomilatrecentottantotto euro) alla sig.ra Lazzari
- 8.291 EUR (ottomiladuecentonovantuno euro) alla sig.ra Lemma
- 18.593 EUR (diciottomilacinquecentonovantatré euro) al sig. Loreto
- 14.945 EUR (quattordicimilanovecentoquarantacinque euro) alla sig.ra Losio
- 16.645 EUR (sedicimilaseicentoquarantacinque euro) alla sig.ra Magni
- 17.621 EUR (diciassettemilaseicentoventuno euro) alla sig.ra Mancina
- 10.467 EUR (diecimilaquattrocentosessantasette euro) alla sig.ra Mandelli
- 14.853 EUR (quattordicimilaottocentocinquantatré euro) al sig. Maniero
- 22.525 EUR (ventiduemilacinquecentoventicinque euro) alla sig.ra Maraldi
- 4.978 EUR (quattromilanovecentosettantotto euro) al sig. Mariani
- 6.058 EUR (seimilacinquattotto euro) alla sig.ra Marini Daniela
- 6.097 EUR (seimilanovantasette euro) alla sig.ra Marini Silvia
- 20.650 EUR (ventimilaseicentocinquanta euro) alla sig.ra Martello
- 12.077 EUR (dodicimilasettantasette euro) alla sig.ra Mascia
- 11.597 EUR (undicimilacinquecentonovantasette euro) alla sig.ra Mastino
- 35.615 EUR (trentacinquemilaseicentoquindici euro) alla sig.ra Mastrandrea
- 13.150 EUR (tredicimilacentocinquanta euro) alla sig.ra Mauri
- 19.284 EUR (diciannovemiladuecentottantaquattro euro) alla sig.ra Melis
- 6.349 EUR (seimilatrecentoquarantanove euro) alla sig.ra Migliazza
- 2.902 EUR (duemilanovecentodue euro) alla sig.ra Mitti
- 5.108 EUR (cinquemilacentootto euro) alla sig.ra Mora
- 14.670 EUR (quattordicimilaseicentosettanta euro) alla sig.ra Muzzupappa
- 7.726 EUR (settemilasettecentoventisei euro) alla sig.ra Occello
- 19.164 EUR (diciannovemilacentosessantaquattro euro) alla sig.ra Oliva
- 3.735 EUR (tremilasettecentotrentacinque euro) alla sig.ra Orlandino
- 3.631 EUR (tremilaseicentotrentuno euro) alla sig.ra Paneforte
- 14.924 EUR (quattordicimilanovecentoventiquattro euro) alla sig.ra Panini
- 10.008 EUR (diecimilaotto euro) alla sig.ra Pascarella
- 28.323 EUR (ventottomilatrecentoventitré euro) alla sig.ra Pasqualini
- 2.512 EUR (duemilacinquecentododici euro) alla sig.ra Patella
- 5.754 EUR (cinquemilasettecentocinquantaquattro euro) alla sig.ra Pecori
- 20.895 EUR (ventimilaottocentonovantacinque euro) alla sig.ra Pedroni
- 13.463 EUR (tredicimilaquattrocentosessantatré euro) alla sig.ra Perotto
- 30.553 EUR (trentamilacinquecentocinquantatré euro) alla sig.ra Pezzotta
- 10.920 EUR (diecimilanovecentoventi euro) alla sig.ra Pipitone
- 30.595 EUR (trentamilacinquecentonovantacinque euro) al sig. Pucci
- 7.802 EUR (settemilaottocentodue euro) al sig. Rancilio
- 10.392 EUR (diecimilatrecentonovantadue euro) alla sig.ra Rea
- 20.131 EUR (ventimilacentotrentuno euro) al sig. Reina
- 4.192 EUR (quattromilacentonovantadue euro) alla sig.ra Romanelli
- 15.695 EUR (quindicimilaseicentonovantacinque euro) alla sig.ra Ronchi
- 892 EUR (ottocentonovantadue euro) alla sig.ra Rota
- 3.862 EUR (tremilaottocentosessantadue euro) alla sig.ra Sapere
- 5.681 EUR (cinquemilaseicentottantuno euro) al sig. Scanziani
- 5.603 EUR (cinquemilaseicentotré euro) alla sig.ra Schiavo
- 17.098 EUR (diciassettemilanovantotto euro) al sig. Sciuto
- 6.639 EUR (seimilaseicentotrentanove euro) alla sig.ra Setti
- 17.836 EUR (diciassettemilaottocentotrentasei euro) alla sig.ra Sferazza
- 11.337 EUR (undicimilatrecentotrentasette euro) alla sig.ra Sfregola
- 5.300 EUR (cinquemilatrecento euro) al sig. Sgroi
- 8.375 EUR (ottomilatrecentosettantacinque euro) alla sig.ra Spitali
- 5.916 EUR (cinquemilanovecentosedici euro) alla sig.ra Spizzico
- 24.400 EUR (ventiquattromilaquattrocento euro) al sig. Tagliabue
- 4.055 EUR (quattromilacinquantacinque euro) al sig. Tarricone
- 20.033 EUR (ventimilatrentatré euro) alla sig.ra Tatoli
- 14.047 EUR (quattordicimilaquarantasette euro) alla sig.ra Todaro
- 8.715 EUR (ottomilasettecentoquindici euro) al sig. Todisco
- 6.084 EUR (seimilaottantaquattro euro) alla sig.ra Torretta
- 1.979 EUR (millenovecentosettantanove euro) al sig. Tucci
- 2.398 EUR (duemilatrecentonovantotto euro) alla sig.ra Venuto
- 2.601 EUR (duemilaseicentouno euro) alla sig.ra Vimercati
- 6.249 EUR (seimiladuecentoquarantanove euro) al sig. Zappa
più l’importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta, per il danno materiale;
(ii) a titolo di rimborso delle spese:
- 23.097 EUR (ventitremilanovantasette euro) congiuntamente ai ricorrenti più l’importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta ai ricorrenti, per le spese;
Ricorso n. 6107/09
- 9.564 EUR (novemilacinquecentosessantaquattro euro), alla sig.ra Carlucci più l’importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta, per il danno materiale;
- 4.795 EUR (quattromilasettecentonovantacinque euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta dalla ricorrente, per le spese;
Ricorso n. 5087/09
(i) a titolo di risarcimento del danno materiale:
- 47.666 EUR (quarantasettemilaseicentosessantasei euro) al sig. Cioffi Antonio
- 42.290 EUR (quarantaduemiladuecentonovanta euro) alla sig.ra Cioffi Giovanna
- 15.938 EUR (quindicimilanovecentotrentotto euro) alla sig.ra Cioffi Luigina
- 44.813 EUR (quarantaquattromilaottocentotredici euro) alla sig.ra Molinari
- 75.976 EUR (settantacinquemilanovecentosettantasei euro) al sig. Zonca
- 82.761 EUR (ottantaduemilasettecentosessantuno euro) al sig. Rossi
più l’importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta, per il danno materiale;
(ii) a titolo di risarcimento delle spese:
- 6.120 EUR (seimilacentoventi euro) congiuntamente ai ricorrenti più l’importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta dai ricorrenti, per le spese;
b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
2. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto l’8 novembre 2012, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Stanley NaismithIneta Zimele
CancellierePresidente
ELENCO DEI RICORRENTI
Agrati ed altri c. Italia – N. 43549/08
1
AGRATI ANTONELLA
2
ALDEGHI ROSANGELA
3
AMBIVERI RITA GIULIANA
4
BACCHIN MARISA LUCIAN
5
BAFFA GIUSEPPE
6
BALBI GIUSEPPE
7
BARBAGLIO ERNESTO
8
BALCONI ORNELLA
9
BARRECA MARIA
10
BELLONI ANTONELLA
11
BELLONI FRANCESCA
12
BELMONTE ALBA
13
BENENATI PATRIZIA
14
BONFANTI ANSELMO
15
BONFANTI SILVANA
16
BOSANI MARIA ROSA
17
BOSI FABIO
18
BRAMBILLA GIOVANNI
19
BUONO ANNAMARIA
20
CADEI OLIVIERO
21
CAPELLI MARIA ROSA
22
CASADEI ETTORE
23
CASALI ALESSANDRA
24
CASANOVA FRANCA
25
CASATI SERENA
26
CECCHI DARIO
27
CERONE MARIA
28
CICHETTI GABRIELLA
29
CIVITAQUALE ASSUNTA
30
COLOMBO MARIA LUISA
31
CONTI SEBASTIANO
32
CORRENGIA RENATO
33
CROCIFISSO VINCENZA
34
CRISTIANO PATRIZIA
35
CUSANO RAFFAELA
36
CUVIELLO ELISABETTA
37
D’ALESSANDRO VENERA
38
DAMATO SERAFINA
39
D’ANGELO PIERINA
40
DE FELICE CARMELA
41
DE SCISCIOLO FEDELE
42
DI GAUDIO ANGELO
43
DI NUNNO MARIA ANTONIETTA
44
D’IZZIA FRANCESCA MARIA
45
ERRICO ANTONIO
46
FACCHINI FULVIA
47
FARINELLA VIALE GAETANO
48
FOGLIA ROSARIA MARIA
49
FRANCAVIGLIA ROSA
50
GARIBOLDI PIO EUGENIO MARIA
51
GHIDINI FRANCESCA
52
GOLLES ANNUNZIATA
53
GUSELLA LORENA
54
IOVINO LUISA
55
LAVIGNA RAFFAELA
56
LAZZARI BRUNA
57
LEMMA CINZIA
58
LORETO FRANCESCO IVAN
59
LOSIO FRANCESCA
60
MAGNI ROSSANA
61
MANCINA ELENA
62
MANDELLI FLAVIA
63
MANIERO LUCA
64
MARALDI MARIA TERESA
65
MARIANI MASSIMO
66
MARINI DANIELA
67
MARINI SILVIA
68
MARTELLO MARTA
69
MASCIA ANTONIA
70
MASTINO GAVINA VITTORIA
71
MASTRANDREA GIACOMA
72
MAURI CARLA
73
MELIS EVELINA
74
MIGLIAZZA SIMONA ROSA ANNA
75
MITTI GRAZIA
76
MORA VALERIA
77
MUZZUPAPPA ADRIANA
78
OCCELLO ADELE
79
OLIVA TIZIANA
80
ORLANDINO PATRIZIA
81
PANEFORTE MARILENA
82
PANINI MARINA
83
PASCARELLA ANNA
84
PASQUALINI MARILISA
85
PATELLA ANGELA
86
PECORI SERENELLA
87
PEDRONI MARIELLA ENRICA
88
PEROTTO CECILIA
89
PEZZOTTA GIANPAOLA
90
PIPITONE CONCETTA
91
PUCCI FAUSTO ROCCO
92
RANCILIO MAURIZIO
93
REA COLOMBA
94
REINA ANGELO
95
ROMANELLI MARIA GRAZIA
96
RONCHI GERMANA
97
ROTA LILIANA
98
SAPERE EMILIA
99
SCANZIANI GIANCARLO
100
SCHIAVO ANNA
101
SCIUTO SALVATORE
102
SETTI MARIA ANGELA
103
SFERRAZZA MARISA
104
SFREGOLA MARIA
105
SGROI FEDERICO
106
SPITALI CARMELA
107
SPIZZICO ANGELA
108
TAGLIABUE GIANMARIO
109
TARRICONE ANTONIA
110
TATOLI GINA
111
TODARO GIGLIOLA
112
TODISCO CARMELO
113
TORRETTA GIUSEPPINA
114
TUCCI GENNARO
115
VENUTO VINCENZA
116
VIMERCATI EMANUELA VIRGINIA
117
ZAPPA GIANCARLO
Carlucci c. Italia – N. 5087/09
1
CARLUCCI ANGELA
Cioffi ed altri c. Italia – N. 6107/09
1
CIOFFI ANTONIO
2
CIOFFI GIOVANNA FRANCESCA
3
CIOFFI LUIGINA
4
MOLINARI LUCIANA
5
ROSSI PAOLO
6
ZONCA RENATA
Full & Egal Universal Law Academy