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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA AJMONE MARSAN E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 21925/15)
SENTENZA
STRASBURGO
10 gennaio 2019
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Ajmone Marsan e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da
Aleš Pejchal, presidente,
Tim Eicke,
Gilberto Felici, giudici,
e da Renata Degener, cancelliere aggiunto di sezione,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio l’11 dicembre 2018,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURAAll’origine della causa vi è un ricorso (n. 21925/15) proposto contro la Repubblica italiana da cinquantatré cittadini italiani (si veda l’elenco allegato) che hanno adito la Corte il 22 aprile 2015 ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).I ricorrenti sono stati rappresentati dall’avvocato G. De Paola, del foro di Firenze. Il governo italiano («il Governo») è stato rappresentato dal suo ex co-agente, P. Accardo, e dal suo co-agente, M.G. Civinini.I ricorrenti denunciano una violazione del loro diritto a un processo entro un termine ragionevole (articolo 6 § 1 della Convenzione).Il 20 maggio 2016 il ricorso è stato comunicato al Governo.Con lettera del 18 ottobre 2018, il Governo si è opposto all’esame del ricorso da parte di un comitato. Dopo aver esaminato l’obiezione del Governo, la Corte l’ha respinta.
IN FATTO
I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIEIl 20 novembre 1986 i ricorrenti si rivolsero al tribunale amministrativo regionale (il TAR) del Lazio e presentarono un ricorso (RG n. 7770/1986) volto all’annullamento della deliberazione della Giunta regionale della Regione Lazio n. 2443 del 29 aprile 1986, relativa alla loro attività professionale. In particolare, lamentarono la modifica del loro livello amministrativo e le sue conseguenze sulla loro retribuzione. Il 1o febbraio 2011 il TAR respinse i ricorsi.Tra il 19 aprile e il 7 settembre 2011, i ricorrenti presentarono dei ricorsi dinanzi alla corte d’appello di Perugia, sulla base della legge n. 89 del 2011, detta «Legge Pinto», per contestare l’eccessiva durata del procedimento giudiziario amministrativo.Il 14 maggio 2013 la corte d’appello riunì i ricorsi (RG n. 2048/2011) e li dichiarò inammissibili, constatando che, nel corso del procedimento giudiziario amministrativo, i ricorrenti non avevano presentato una istanza di prelievo, nuova condizione di ammissibilità dei ricorsi «Pinto», introdotta con l’articolo 54 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008.Il 22 ottobre 2014 (sentenza n. 22465/2014), la Corte di cassazione respinse il ricorso proposto dai ricorrenti per gli stessi motivi richiamati dalla corte d’appello. La Suprema Corte respinse anche tre questioni di legittimità costituzionale sollevate contro l’articolo 54 del suddetto decreto.
II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTIIl diritto e la prassi interni pertinenti al caso di specie sono descritti nella sentenza Olivieri e altri c. Italia (nn. 17708/12 e altri 3, §§ 11-18 e 67, 25 febbraio 2016).Con sentenza n. 3740 del 15 febbraio 2013, la Corte di Cassazione ha stabilito che, per i procedimenti pendenti dinanzi al giudice amministrativo alla data del 16 settembre 2010, ove si asserisca la violazione del diritto ad un processo entro un termine ragionevole, non può essere presentata una domanda di equa soddisfazione ai sensi della legge n. 89 del 2011 se, nel procedimento principale, non è stata presentata una istanza di prelievo. E questo senza alcuna distinzione tra le fasi dello stesso procedimento.
IN DIRITTO
I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONEI ricorrenti lamentano che la durata del procedimento giudiziario amministrativo ha violato il loro diritto a un processo entro un termine ragionevole, come previsto dall’articolo 6 § 1 della Convenzione, che recita:
«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (...) entro un termine ragionevole, da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (...)»Il Governo si oppone a questa tesi.
A. Sulla ricevibilità
Constatando che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte lo dichiara ricevibile.
B. Sul merito
I ricorrenti lamentano la durata eccessiva del procedimento dinanzi al TAR del Lazio, che è iniziato il 20 novembre 1986 e si è concluso il 1o febbraio 2011.Il Governo rammenta che il processo amministrativo è un processo delle parti, in quanto queste ultime, e non il giudice, hanno il potere di dare l’impulso iniziale, di proseguire il procedimento e di presentare le prove. Il Governo invita perciò la Corte a tenere conto del fatto che i ricorrenti non hanno dato alcun impulso al procedimento, che era peraltro particolarmente complesso a causa del numero delle parti.Inoltre, il Governo ritiene che i ricorrenti, parti in un procedimento pendente al 25 giugno 2008, data di entrata in vigore dell’articolo 54 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, avrebbero dovuto presentare una istanza di prelievo per lamentare la durata eccessiva del procedimento posteriore a quest’ultima data.La Corte rammenta di avere dichiarato che la procedura per lamentare la lunghezza eccessiva di un procedimento giudiziario amministrativo non può essere considerata un ricorso effettivo ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione (Olivieri e altri, sopra citata, § 71) e che questa conclusione si applica anche alla nuova formulazione dell’articolo 54, comma 2, del decreto legge n. 112 del 2008, come modificato dal decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010, entrato in vigore il 16 settembre 2010 (ibidem, §§ 66-69). La nuova disposizione era perciò già in vigore alla data di presentazione dei ricorsi «Pinto» da parte dei ricorrenti. Ora, come ha indicato la Corte di cassazione (paragrafo 11 supra), questa disciplina si applica alla durata complessiva del procedimento, e non permette di operare una distinzione tra periodi antecedenti e posteriori all’entrata in vigore della disposizione controversa. Di conseguenza, la Corte ritiene che il procedimento interno debba essere considerato nella sua globalità.Quest’ultimo ha avuto una durata di circa venticinque anni. La Corte osserva che i ricorrenti hanno sollecitato il TAR allo scopo di ottenere una decisione sui loro ricorsi presentando due domande di fissazione dell’udienza. Di conseguenza, e contrariamente a quanto afferma il Governo, l’interesse dei ricorrenti a che la loro causa fosse trattata entro un termine ragionevole non può essere messo in discussione.Anche a voler supporre che il procedimento in questione sia stato complesso a causa della presenza di molte parti, la Corte può solo constatare l’inosservanza dell’esigenza del «termine ragionevole», tenuto conto dei criteri derivanti dalla sua giurisprudenza ben consolidata in materia (si veda, in primo luogo, Cocchiarella c. Italia [GC], n. 64886/01, §§ 117 e 121, CEDU 2006 V).Questi elementi bastano alla Corte per concludere che, nella presente causa, vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»I ricorrenti non hanno presentato, nelle loro osservazioni del 4 gennaio 2017 in risposta alle osservazioni del Governo, alcuna domanda di equa soddisfazione. Nel loro formulario di ricorso, a conclusione dell’esposizione dei fatti, ciascun ricorrente ha chiesto «la somma che la Corte riterrà equa per il danno morale subito».Il Governo ritiene che i ricorrenti non abbiano formulato richieste di equa soddisfazione e che non debba essere accordata loro alcuna somma.La Corte osserva che, in effetti, i ricorrenti non hanno presentato una domanda di equa soddisfazione per danno morale, né formulato una richiesta per le spese, conformemente alle condizioni di cui al suo regolamento e come indicato nelle istruzioni pratiche che sono state loro inviate.Peraltro, la Corte ritiene che la violazione constatata nella presente causa non giustifichi il riconoscimento di una indennità in assenza di una domanda di equa soddisfazione (si veda, a contrario, Nagmetov c. Russia [GC], n. 35589/08, §§ 81 e 87, 30 marzo 2017).Pertanto, la Corte decide di non accordare nulla ai ricorrenti a titolo dell’articolo 41 della Convenzione.La Corte osserva inoltre che non è stata formulata alcuna richiesta per danno materiale o per le spese. Di conseguenza, non sarà accordata alcuna somma a questo titolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,Dichiara il ricorso ricevibile;
Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 10 gennaio 2019, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.
Renata Degener
Cancelliere aggiunto
Presidente
Aleš Pejchal
ALLEGATO
N.
Nome COGNOME
Data di nascita
Luogo di residenza
Data di presentazione del ricorso «Pinto» (RG n.)
1.
Susanna AJMONE MARSAN
01/08/1950
Roma
02/05/2011 - (RG n. 2233/11)
2.
Paola BORGO
17/05/1953
Roma
27/04/2011 - (RG n. 2157/11)
3.
Maurizio BRUSTOLIN
06/01/1953
Roma
10/05/2011 - (RG n. 2463/11)
4.
Antonio CACCIAPAGLIA
29/06/1941
Cerveteri (RM)
26/05/2011 - (RG n. 3011/11)
5.
Elio CAMILLI
26/08/1949
Roma
19/04/2011 - (RG n. 2019/11)
6.
Emilia CIOCCA
16/11/1938
Roma
27/04/2011 - (RG n. 2157/11)
7.
Franca COMPAGNONI
20/03/1953
Roma
26/05/2011 - (RG n. 3014/11)
8.
Paola DE LILLO
15/02/1947
Roma
10/05/2011 - (RG n. 2458/11)
9.
Vittoria EPIFANI
01/04/1936
Roma
10/05/2011 -(RG n. 2458/11)
10.
Rosanna FALATO
31/01/1953
Roma
07/06/2011 - (RG n. 3330/11)
11.
Fabiola FORTUNA
26/10/1953
Roma
27/04/2011 - (RG n. 2157/11)
12.
Simonetta FRANCI
12/02/1948
Roma
01/06/2011 - (RG n. 3248/11)
13.
Lucia FRUTTERO
09/01/1945
Roma
01/07/2011 - (RG n. 3917/11)
14.
Paolo FUGNITTO
18/06/1950
Roma
10/05/2011 -(RG n. 2463/11)
15.
Silvia FURCI
28/07/1952
Roma
07/06/2011 -(RG n. 3330/11)
16.
Giorgianna Gladys GARDNER
09/07/1952
Roma
17/05/2011 - (RG n. 2842/11)
17.
Caterina GRANDE
19/03/1953
Roma
07/09/2011 – (RG n. 5056/11)
18.
Carla GRASSI
26/05/1950
Roma
19/04/2011 - (RG n. 2049/11)
19.
Stefania GRAZIOSI
16/07/1947
Roma
26/05/2011 - (RG n. 3014/11)
20.
Roberto IOZZINO
03/11/1949
Cerveteri (RM)
02/05/2011 - (RG n. 2233/11)
21.
Annarita LEUZZI
27/07/1948
Frattocchie (RM)
17/05/2011 - (RG n. 2842/11)
22.
Lorenzo LIPPI
10/08/1946
Roma
01/06/2011 - (RG n. 3249/11)
23.
Fabio LO TURCO
19/06/1944
Roma
19/04/2011 - (RG n. 2048/11)
24.
Gabriele LO TURCO
17/10/1980
Roma
19/04/2011 - (RG n. 2048/11)
25.
Anna Maria LUCCI
08/10/1952
Roma
10/05/2011 - (RG n. 2463/11)
26.
Felicia MARIANI
26/04/1953
Roma
26/05/2011 - (RG n. 3014/11)
27.
Tiziana MARIANI
08/10/1953
Roma
10/05/2011 - (RG n. 2458/11)
28.
Leonilde MARZOLINI
24/11/1952
Roma
02/05/2011 - (RG n. 2233/11)
29.
Matilde MATTIA
23/04/1952
Soriano nel Cimino (VT)
01/06/2011 - (RG n. 3248/11)
30.
Paolo MOLINA
24/05/1952
Roma
19/04/2011 - (RG n. 2049/11)
31.
Domenico MONACELLI
01/07/1951
Roma
01/06/2011 - (RG n. 3249/11)
32.
Lucia MONTEROSA
08/05/1953
Roma
19/04/2011 - (RG n. 2049/11)
33.
Marinella MORDIGLIA
03/02/1946
Roma
01/06/2011 - (RG n. 3249/11)
34.
Giovanna OLIVERI
27/07/1952
Roma
27/04/2011 - (RG n. 2157/11)
35.
Francesca PAGANELLI
11/01/1943
Roma
27/04/2011 - (RG n. 2157/11)
36.
Lucia PANFILI
24/03/1952
Roma
01/06/2011 - (RG n. 3248/11)
37.
Giovanna PARISINI
26/06/1935
Roma
02/05/2011 - (RG n. 2233/11)
38.
Lucrezia PASQUALE
17/03/1952
Roma
17/05/2011 - (RG n. 2842/11)
39.
Fabio Vittorio PATRUNO
23/12/1952
Marino (RM)
01/06/2011 - (RG n. 3248/11)
40.
Vincenzo RICCIO
26/09/1945
Roma
01/6/2011 - (RG n. 3249/11)
41.
Michela ROMANO
20/01/1950
Roma
10/05/2011 - (RG n. 2463/11)
42.
Marina Camilla Cristina SARLI
28/05/1953
Roma
10/05/2011 - (RG n. 2458/11)
43.
Raffaella SCALISI
14/08/1952
Roma
19/04/2011 - (RG n. 2049/11)
44.
Luisa SCALPELLI
20/04/1945
Roma
26/05/2011 - (RG n. 3011/11)
45.
Fiorenzo SERRA
09/11/1942
Roma
26/05/2011 - (RG n. 3011/11)
46.
Ada SORDINI
02/01/1936
Santa Marinella (RM)
26/05/2011 - (RG n. 3011/11)
47.
Fabio SORDINI
05/04/1955
Roma
17/05/2011 - (RG n. 2842/11)
48.
Maria Cristina STENTA
27/06/1946
Roma
02/05/2011 - (RG n. 2233/11)
49.
Luciana STENTELLA
28/12/1950
Roma
26/05/2011 - (RG n. 3014/11)
50.
Marina Camilla Cristina UNGANIA
20/03/1954
Roma
17/05/2011 - (RG n. 2842/11)
51.
Gabriella VACCHER
07/09/1946
Roma
26/05/2011 - (RG n. 3011/11)
52.
Maria Fiammetta VOLPINI
04/02/1953
Roma
01/06/2011 - (RG n. 3248/11)
53.
Marina VOTA
04/11/1953
Roma
10/05/2011 - (RG n. 2458/11)
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