Akdemir ed Evin c. Turchia - 58255/08 e 29275/09 - Sentenza 17.3.2015 [Sezione II]
In fatto – I ricorrenti sono le madri di tre bambini rimasti coinvolti in un incidente avvenuto nel 1999, in occasione del quale un ordigno che essi avevano trovato in un bidone, in prossimità di una zona militare, esplose. Due dei bambini riportavano gravi lesioni ed il terzo rimaneva ucciso. La procura decretava che la morte del bambino era stata causata dall’esplosione di una bomba piazzata nel bidone per mano di terroristi, i quali avevano congegnato il dispositivo impiegando un ordigno esplosivo originariamente di proprietà delle forze armate. La procura emetteva un mandato di perquisizione irrevocabile nei confronti dei responsabili, ma sospendeva il procedimento nel 2009, dal momento che l’azione giudiziaria cadeva in prescrizione, constatando che, a dispetto delle operazioni di ricerca ancora in corso, non era stato possibile identificare i responsabili. Dopo aver accertato la responsabilità oggettiva delle autorità nazionali, per quanto concerneva l’esplosione, la Corte suprema amministrativa accoglieva le istanze di risarcimento danni avanzate dai ricorrenti e riconosceva loro un indennizzo. L’ammontare complessivo corrisposto alla madre del bambino rimasto ucciso era pari a EUR 22.172,00 mentre i due bambini sopravvissuti all’esplosione ricevevano un risarcimento complessivo pari a EUR 83.739,00.
In diritto – Articolo 2 (aspetto sostanziale): Dopo aver constatato la responsabilità delle autorità nazionali per l’esplosione, le corti nazionali hanno accordato un considerevole risarcimento danni. Gli importi riconosciuti a titolo di risarcimento erano tutt’altro che insufficienti. La circostanza per cui la responsabilità concorrente del bambino che aveva rinvenuto l’ordigno esplosivo è stata tenuta in considerazione nel determinare l’entità del risarcimento non ha pregiudicato tale valutazione. Di conseguenza, non c’era alcuna necessità di effettuare ulteriori verifiche riguardo all’adempimento, da parte delle autorità nazionali, dell’obbligo positivo di proteggere la vita; questo in considerazione del fatto che i procedimenti di fronte alle corti amministrative hanno condotto all’accertamento di un comportamento negligente da parte delle autorità militari - in ragione della violazione dei doveri che derivano loro dall’obbligo di salvaguardare la vita altrui - e al riconoscimento di somme adeguate a titolo di riparazione per i danni arrecati.
Conclusione: irricevibile (manifestamente infondato).
La Corte ha, ad ogni modo, constatato la violazione dell’articolo 6 § 1 in considerazione della durata dei procedimenti amministrativi.
(Si veda anche Oruk c. Turchia, 33647/04, 4 febbraio 2014, Nota d’informazione 171)
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