Apostu c. Romania - 22765/12 - Sentenza 3.2.2015 [Sezione III]
In fatto – Nel 2011 il ricorrente, un ex-sindaco, veniva posto in custodia cautelare per sospetta corruzione e falso in atto pubblico. Prima che il ricorrente venisse rinviato a giudizio, numerosi quotidiani pubblicavano informazioni e documenti provenienti dagli atti d’indagine, citando estratti da intercettazioni telefoniche e facendo riferimento ad aspetti privati della vita del ricorrente, privi di attinenza con il processo. All’epoca della decisione della Corte europea il procedimento penale contro il ricorrente era ancora pendente.
In diritto – Articolo 8: Alcuni estratti degli atti d’indagine riguardanti il caso del ricorrente sono stati resi pubblici prima dell’inizio della fase dibattimentale del procedimento e il loro contenuto ha posto in cattiva luce l’accusato, trasmettendo l’impressione che egli fosse responsabile dei reati di cui era accusato. Inoltre, le parti delle conversazioni telefoniche intercettate, di natura strettamente privata, non hanno avuto un ruolo rilevante ai fini del procedimento penale, e, pertanto, la loro pubblicazione non trovava giustificazione nell’esistenza di un bisogno sociale imperioso. La diffusione di tali informazioni da parte delle autorità pubbliche ha costituito perciò una ingiustificata interferenza con il diritto al rispetto della vita privata del ricorrente.
Secondo la legge nazionale, l’accesso pubblico alle informazioni relative ad un procedimento penale è possibile soltanto in seguito al deposito degli atti presso il tribunale, e, anche in questo caso, esso è limitato e soggetto al sindacato del giudice. Tuttavia, nel caso del ricorrente, la possibilità di un giudizio di opportunità da parte del giudice, circa la pubblicazione di tali informazioni, è stata compromessa dalla loro previa diffusione a mezzo stampa. Lo Stato convenuto ha, dunque, mancato di custodire le informazioni in suo possesso in maniera adeguata ad assicurare il diritto del ricorrente al rispetto della vita privata e non è, inoltre, riuscito a fornire al ricorrente mezzi di ricorso effettivi a seguito dell’intervenuta violazione dei suoi diritti.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
La Corte ha inoltre constatato una violazione dell’aspetto sostanziale dell’articolo 3, in ragione delle condizioni in cui il ricorrente è stato tenuto in custodia cautelare.
Articolo 41: domanda presentata oltre la scadenza dei termini.
(Si veda anche Craxi c. Italia (no 2), 25337/94, 17 luglio 2003; e la Scheda tematica sul diritto alla tutela dell’immagine)
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