Associazione per la Difesa dei Diritti Umani in Romania - Comitato di Helsinki per conto di Ionel Garcea c. Romania - 2959/11 - Sentenza 24.3.2015 [Sezione III]
In fatto – Il ricorso veniva presentato da una ONG chiamata Associazione per la Difesa dei Diritti Umani in Romania - Comitato di Helsinki, nell’interesse del detenuto sig. Garcea, deceduto nel 2007.
Mentre scontava una pena detentiva di 7 anni, al sig. Garcea veniva diagnosticato un disturbo psichiatrico ed altri problemi di salute; era sottoposto a regolari controlli del servizio medico della prigione. Egli era rimasto in contatto con l’associazione ricorrente sin dall’inizio della detenzione. Nell’agosto del 2004, il ricorrente si piantava un chiodo nella fronte e, agli inizi del 2005, tentava il suicidio. Il sig. Garcea sosteneva di essere stato picchiato in diverse occasioni e di essere stato ammanettato ed incatenato ad un letto dell’ospedale. Dopo aver fatto visita al sig. Garcea, l’associazione ricorrente presentava reclamo alle autorità locali, facendo presente che la mancanza di cure mediche era configurabile come tortura, ed esortava le autorità penitenziarie a cessare l’utilizzo della forza contro di lui. Nel giugno 2007, il sig. Garcea, per la seconda volta, si piantava un chiodo in fronte e veniva operato in un ospedale civile. Dopo il suo ritorno definitivo nell’ospedale della prigione, ivi moriva nel luglio 2007.
L’associazione ricorrente presentava un ricorso amministrativo alle autorità amministrative penitenziarie, chiedendo di avviare un’indagine in merito al trattamento sanitario del sig. Garcea. L’ufficio del procuratore decideva di non perseguire i medici della prigione. Con riguardo alle accuse di maltrattamenti causati da trattamenti sanitari impropri, la Corte d’appello ordinava che le indagini proseguissero nel febbraio 2011, avendo constatato che le condizioni che avevano accelerato la morte del sig. Garcea dovevano ancora essere stabilite.
In diritto – Articolo 34: Il Governo ha sostenuto che l’associazione ricorrente non avesse legittimazione ad agire poiché essa non soddisfaceva i criteri dettati dal principio ratione personae e non era in grado di dimostrare l’esistenza di un forte legame con il sig. Garcea. La Corte richiama una sua recente sentenza nel caso Centre for Legal Resources in rappresentanza di Valentin Câmpeanu c. Romania nella quale aveva stabilito che in circostanze eccezionali ed in caso di allegazioni gravi, è consentito alle associazioni di rappresentare le vittime, anche in mancanza di procura e a prescindere dalla circostanza per cui la vittima possa essere deceduta prima della presentazione del ricorso a sensi della Convenzione. Come nel caso sopracitato, anche nel presente venivano presentate gravi allegazioni di violazione degli Articoli 2, 3 e 13 nei riguardi di un soggetto senza alcun parente conosciuto e affetto da deficit psichico. Sebbene, a differenza del sig. Campeanu, il sig. Garcea avrebbe potuto depositare un ricorso mentre era in vita ed egli aveva, inoltre, una connessione relativamente stretta con l’associazione che lo ha rappresentato, la Corte ha nondimeno ritenuto che l’associazione ricorrente potesse agire in giudizio come sua rappresentante de facto .
Conclusione: rigetto della eccezione preliminare (all’unanimità).
Articolo 2 (aspetto procedurale): Alla Corte è stato richiesto di determinare se le autorità nazionali abbiano adempiuto al dovere di condurre un’indagine efficace circa le circostanze della morte del sig. Garcea. I procedimenti giudiziari nazionali, ancora pendenti, si protraggono da più di sette anni. Inoltre, la Corte d’appello ha ritenuto che le indagini non siano state esaurienti dal momento che il procuratore non ha fornito risposta ad alcune domande di natura essenziale. Lo stesso ufficio del procuratore non si era dimostrato in grado di esaminare il ricorso, presentato dall’associazione ricorrente, per i maltrattamenti subiti dal sig. Garcea durante la detenzione. L’inefficacia delle indagini ed il lasso di tempo impiegato dalle autorità per stabilire le circostanze della morte del sig. Garcea sono pertanto configurabili come violazione dell’articolo 2.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
La Corte non ha invece riscontrato alcuna violazione dell’articolo 2, nel suo aspetto sostanziale, in ragione della carenza di prove mediche che possano stabilire la responsabilità dello Stato "oltre ogni ragionevole dubbio".
Articolo 41: nessuna richiesta di risarcimento.
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