A.T. c. Lussemburgo - 30460/13 - Sentenza 9.4.2015 [Sezione V]
In fatto – Nell’ottobre 2009 l’ufficio del pubblico ministero del Lussemburgo richiedeva l’apertura di un’indagine giudiziaria contro il ricorrente per le accuse di stupro e abuso sessuale di un minore al di sotto dei 16 anni. Nel dicembre del 2009 il ricorrente veniva arrestato nel Regno Unito sulla base di un Mandato di arresto europeo e veniva consegnato alle autorità lussemburghesi. Al suo arrivo in Lussemburgo egli veniva interrogato dalla polizia senza l’assistenza di un legale. Il giorno successivo, il ricorrente veniva interrogato da un giudice istruttore alla presenza di un avvocato che era stato incaricato di assisterlo quella stessa mattina. Dinanzi al giudice il ricorrente forniva dichiarazioni dettagliate e confermava quanto precedentemente dichiarato alla polizia. Egli veniva condannato dal tribunale nazionale e attualmente sconta la sua condanna. Nell’emettere la decisione, il tribunale faceva riferimento alle varie dichiarazioni fornite dal ricorrente, tenendole in considerazione nel proprio ragionamento e constatando che il ricorrente aveva cambiato più volte la sua versione degli eventi.
In diritto – Articolo 6 § 1 in combinato con l’Articolo 6 § 3 (c): La Corte ha constatato una violazione in ragione dell’assenza di un avvocato durante l’interrogatorio iniziale del ricorrente ad opera della polizia. Per quanto riguarda la prima comparizione del ricorrente dinanzi al giudice istruttore, la Corte ha ritenuto doversi separare la questione relativa all’accesso agli atti da parte dell’avvocato da quella sulla comunicazione avvocato-cliente.
(a) Mancanza di accesso agli atti – Ai sensi del Codice di procedura penale lussemburghese, le autorità consentono l’accesso agli atti solo dopo la conclusione della prima comparizione dinanzi al giudice. Restrizioni all’accesso agli atti del caso nelle fasi di apertura di un procedimento penale ed ai fascicoli della polizia o dell’indagine giudiziaria possono essere giustificate, tra le altre cose, dalla necessità di preservare la segretezza delle informazioni in possesso delle autorità e di proteggere i diritti di altre persone. Nel caso di specie, era ragionevole per le autorità giustificare la mancanza di accesso agli atti per ragioni attinenti alla tutela degli interessi della giustizia. Inoltre, anche prima di essere formalmente accusati, gli indagati sono liberi di organizzare la propria difesa, anche esercitando il loro diritto di rimanere in silenzio. A questi ultimi è, successivamente, riconosciuto il diritto di consultare gli atti dopo la prima comparizione dinanzi al giudice istruttore e di scegliere la propria strategia difensiva durante tutto il procedimento penale. Un giusto equilibrio è stato dunque raggiunto garantendo l’accesso agli atti al termine della prima comparizione, durante le indagini giudiziarie e durante il processo.
L’articolo 6 della Convenzione non può essere interpretato come garanzia di un accesso illimitato agli atti in un procedimento penale precedentemente alla prima comparizione dinanzi al giudice istruttore in circostanze dove le autorità nazionali hanno motivi sufficienti, connessi alla tutela degli interessi della giustizia, per non compromettere l’efficacia delle indagini.
Ne segue che l’assistenza legale al momento della prima comparizione del ricorrente dinanzi al giudice istruttore non è stata resa inefficace dalla mancanza di un precedente accesso agli atti.
Conclusione: nessuna violazione (all’unanimità).
(b) Assenza di comunicazione cliente-avvocato – La Corte ha rilevato l’importanza della consultazione tra l’avvocato e il cliente precedentemente alla prima comparizione dinanzi al giudice istruttore, poiché era in quell’occasione che si sarebbero potuti tenere degli scambi cruciali, se non altro per permettere all’avvocato di ricordare al cliente i propri diritti. Questo è particolarmente vero quando, come nel presente caso, il ricorrente era stato interrogato dalla polizia il giorno precedente senza assistenza legale e l’avvocato d’ufficio gli veniva assegnato solo la mattina stessa della sua comparizione in aula. Gli avvocati devono essere in grado di fornire un’assistenza efficace e concreta, non astratta, presenziando alla prima comparizione dinanzi al giudice istruttore. A tale scopo, la consultazione tra avvocato e cliente deve essere inequivocabilmente garantita dal legislatore. Tuttavia non è stato questo il caso secondo la normativa lussemburghese.
Risulta chiaro che, nella fattispecie, il resoconto dell’udienza attesta che un avvocato d’ufficio era stato nominato quella stessa mattina dal giudice istruttore, ma non riporta l’esistenza di un qualsiasi lasso di tempo durante il quale una tale consultazione avrebbe potuto aver luogo. È stato quindi impossibile verificare se il ricorrente sia stato in grado di parlare con il suo avvocato prima dell’udienza in questione e abbia quindi ricevuto un’efficace assistenza legale.
Inoltre, un rapporto del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti (CPT), rilasciato a seguito di alcune visite che erano state fatte proprio durante l’anno in cui si era verificato il caso di specie, affermava che quasi tutti i prigionieri intervistati dalla delegazione avevano, a loro avviso, incontrato un avvocato per la prima volta solo in occasione della loro comparizione dinanzi al giudice istruttore, ed erano stati in grado di conversare in modo confidenziale con l’avvocato solo dopo tale udienza.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
Articolo 41: La forma più appropriata di riparazione sarebbe un nuovo processo; domanda a titolo di danno non patrimoniale respinta.
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