CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA BARBIERI E ALTRI c. ITALIA
(Ricorsi nn. 76462/12 e altri 33 –
si veda elenco allegato)
SENTENZA
STRASBURGO
23 ottobre 2025
La presente sentenza è definitiva ma può subire modifiche di forma.
Nella causa Barbieri e altri c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in un Comitato composto da:
Frédéric Krenc, Presidente,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, giudici,
e Liv Tigerstedt, cancelliere aggiunto di Sezione,
visti i ricorsi contro la Repubblica italiana proposti dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”) dai ricorrenti elencati nella tabella allegata (“i ricorrenti”) nelle varie date ivi indicate;
vista la decisione di comunicare al Governo italiano (“il Governo”), rappresentato dal suo agente, sig. L. D’Ascia, le doglianze concernenti l’articolo 6 § 1 e l’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione e di dichiarare i ricorsi irricevibili per il resto;
viste le osservazioni formulate dalle parti;
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 2 ottobre 2025,
pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:
OGGETTO DELLA CAUSA
1. I ricorsi concernono l’applicazione retroattiva dell’articolo 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010 n. 183 (“legge n. 183/2010”) a procedimenti pendenti a livello interno.
2. I ricorrenti erano dipendenti con uno o più contratti a tempo determinato di diversi datori di lavoro. Nel periodo compreso tra il 1999 e il 2009 avevano promosso procedimenti interni per ottenere la conversione ex tunc dei loro contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, il reintegro e di conseguenza il diritto alla retribuzione con decorrenza dalla data in cui i datori di lavoro erano stati informati o erano venuti in altro modo a conoscenza dell’intenzione e della disponibilità dei ricorrenti a proseguire l’adempimento dei propri obblighi nell’ambito del rapporto lavorativo (mora credendi).
3. Applicando la normativa in vigore all’epoca, i tribunali interni avevano convertito i contratti dei ricorrenti in contratti a tempo indeterminato e avevano accordato risarcimenti corrispondenti alle retribuzioni non percepite durante il periodo decorrente dalla mora credendi fino al reintegro. Le somme furono calcolate sulla base dell’ultimo stipendio mensile lordo spettante ai ricorrenti in virtù dei rispettivi contratti a tempo determinato.
4. Mentre erano pendenti diversi procedimenti interni, l’articolo 32, commi 5, 6 e 7, della legge n. 183/2010 introdusse un nuovo metodo di calcolo di suddetto risarcimento, stabilendo la concessione di una somma forfettaria compresa, in linea generale, tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione lorda.
5. Conseguentemente i tribunali interni accolsero le richieste di conversione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato presentate dai ricorrenti, ma rideterminarono i risarcimenti accordati in conformità alla legge n. 183/2010. Informazioni relative alle pertinenti decisioni interne sono riportate nella tabella allegata.
6. Con sentenza 11 novembre 2011 n. 303, la Corte costituzionale ritenne l’articolo 32 della legge n. 183/2010 legittimo e costituzionale in quanto aveva introdotto un metodo più agevole, accurato ed omogeno per calcolare il risarcimento al fine di garantire la certezza del diritto nei rapporti di lavoro.
7. A seguito dell’adozione di decisioni interne definitive, i datori di lavoro che avevano già versato le somme accordate in virtù della precedente normativa, chiesero ai ricorrenti il rimborso della differenza tra tali somme e gli importi determinati conformemente alla legge n. 183/2010.
8. In data 6 dicembre 2023 il ricorrente del ricorso n. 70934/17 concluse un accordo con il suo datore di lavoro accettando una somma a titolo di liquidazione di tutte le pretese pendenti. Entrambi le parti rinunciarono a tutti i diritti connessi a procedimenti antecedenti o posteriori.
9. I ricorrenti hanno lamentato che l’ingerenza provocata dall’applicazione retroattiva della legge n. 183/2010 ai procedimenti pendenti aveva leso il loro diritto a un equo processo ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. Hanno lamentato inoltre che la decurtazione delle somme loro concesse come risarcimento, conseguente al nuovo metodo di calcolo introdotto dalla legge n. 183/2010, costituiva un’ingerenza nel loro diritto al pacifico godimento dei loro beni ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.
LA VALUTAZIONE DELLA CORTE
SULLA RIUNIONE DEI RICORSI10. Data la similitudine dei ricorsi relativamente al loro oggetto, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza.
IL RICORSO N. 70934/1711. In ordine al ricorso n. 70934/17, la Corte osserva che il ricorrente ha concluso un accordo transattivo con il suo datore di lavoro che soddisfa in larga misura le sue pretese formulate ai sensi della Convenzione e che secondo il testo dell’accordo entrambe le parti rinunciano espressamente a tutti i diritti connessi a procedimenti antecedenti o posteriori o a pretese pendenti non contemplate dall’accordo in questione (si veda, mutatis mutandis, Condominio Porta Rufina N. 48 di Benevento c. Italia (dec.), n. 17528/05, § 19, 7 gennaio 2014). La Corte osserva che il ricorrente non è pertanto più obbligato a rimborsare la somma accordatagli in virtù della precedente normativa.
12. Alla luce di quanto sopra esposto la Corte ritiene che il ricorrente abbia risolto la controversia a livello interno mediante l’accordo e non possa più pretendere di essere vittima di una violazione dei suoi diritti ai sensi dell’articolo 6 § 1 e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione.
13. Segue che tale ricorso è incompatibile ratione personae con le disposizioni della Convenzione e deve essere rigettato conformemente all’articolo 35 §§ 3 lettera a) e 4 della medesima.
I RESTANTI RICORSISulla dedotta violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione14. La Corte osserva che la doglianza dei ricorrenti concernente l’assenza di equo processo non è manifestamente infondata né incorre negli altri motivi di irricevibilità elencati dall’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
15. I principi generali concernenti l’adozione di una legislazione retroattiva che abbia l’effetto di influenzare la determinazione giudiziaria di una controversia sono stati riassunti nelle cause Vegotex International S.A. c. Belgio ([GC], n. 49812/09, 3 novembre 2022), D’Amico c. Italia (n. 46586/14, 17 febbraio 2022) e Arras e altri c. Italia (n. 17972/07, 14 febbraio 2012).
16. Il Governo ha negato l’esistenza di qualsiasi violazione. Ha affermato che la nuova legislazione non era stata adottata allo scopo di influenzare l’esito di procedimenti civili pendenti a favore di una qualsiasi delle parti, che l’adozione di tale normativa non aveva determinato nel merito le rispettive cause dei ricorrenti, e che esistevano motivi imperativi di interesse generale che giustificavano l’applicazione retroattiva della nuova legislazione, nello specifico l’obiettivo della certezza del diritto.
17. Il Governo ha spiegato che quando vigeva la precedente normativa, i calcoli pertinenti dipendevano dalla valutazione discrezionale effettuata dai tribunali interni ai sensi degli articoli 1223, 1224, 1226 e 1227 del codice civile alla luce delle circostanze specifiche di ciascuna causa. Ciò aveva creato incertezza in ordine all’entità dei risarcimenti da accordare, in quanto il metodo per calcolare tali somme aveva dato luogo a considerevoli disparità di trattamento tra persone in situazioni analoghe o paragonabili. Citando la sentenza n. 303/2011 della Corte costituzionale, il Governo aveva osservato anche che il precedente quadro giuridico non aveva determinato con chiarezza quale data occorreva considerare come dies a quo per il calcolo del risarcimento, né se nella determinazione dell’ammontare del risarcimento occorresse tenere conto dell’aliunde perceptum e dell’aliunde percipiendum (reddito che era nel frattempo stato percepito o avrebbe potenzialmente potuto essere percepito grazie a un altro impiego).
18. I ricorrenti hanno ribadito le loro pretese.
19. Nel caso di specie, l’applicazione retroattiva della legge n. 183/2010 ai procedimento pendenti dei ricorrenti è pacifica. La Corte osserva che la nuova normativa ha avuto un impatto significativo sull’esito delle controversie poiché ha modificato il metodo di calcolo del risarcimento e ha dato luogo a una notevole riduzione delle somme accordate ai ricorrenti.
20. Come conseguenza dell’applicazione di tale disposizione, i ricorrenti sono stati privati di una parte considerevole del risarcimento inizialmente loro concesso (si veda, mutatis mutandis, Scordino c. Italia (n. 1) [GC], n. 36813/97, § 129, CEDU 2006-V).
21. La Corte osserva che soltanto motivi imperativi di interesse generale possono giustificare una simile ingerenza da parte del legislatore. Il rispetto dello Stato di diritto e la nozione di equo processo impongono di trattare i motivi addotti per giustificare simili misure con il massimo grado possibile di circospezione (si veda Maggio e altri c. Italia, nn. 46286/09 e altri 4, § 45, 31 maggio 2011).
22. La Corte ritiene che, anche ammettendo che l’intervento legislativo fosse necessario per eliminare le incongruenze negli importi dei risarcimenti in questione e nel metodo per calcolarli, il Governo non abbia dimostrato l’esistenza della necessità di applicare la normativa retroattivamente (si veda, mutatis mutandis, Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri c. Italia, nn. 48357/07 e altri 3, § 82, 24 giugno 2014).
23. Così, mentre lo scopo della legge, se applicata pro futuro, poteva essere legittimo, la Corte non è persuasa che sia stata dimostrata l’esistenza di motivi sufficientemente imperativi per renderla immediatamente e retroattivamente applicabile ai procedimenti pendenti. In tali circostanze la Corte ritiene che nel caso di specie, in assenza di motivi imperativi in grado di prevalere sui pericoli inerenti all’uso di leggi retroattive, lo Stato abbia adottato e applicato una legislazione che ha avuto l’effetto di influenzare la determinazione giudiziaria di controversie pendenti.
24. Vi è stata conseguentemente violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
Sulla dedotta violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione25. I principi generali relativi all’articolo 1 del Protocollo n. 1 riguardanti gli interventi legislativi che incidono sul pacifico godimento dei beni sono stati riassunti nelle cause Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri (sopra citata, §§ 98-104) e Stefanetti e altri c. Italia (nn 21838/10 e altri 7, §§ 48-52, 15 aprile 2014).
26. La Corte non ritiene necessario esaminare le eccezioni del Governo in ordine alla questione di sapere se i ricorrenti possedessero un “bene” o una legittima aspettativa di possederne uno, giacché la presente doglianza è in ogni caso irricevibile per i seguenti motivi.
27. La Corte ha riconosciuto in precedenti cause che leggi con effetto retroattivo che sono state ritenute costituire un’ingerenza legislativa erano comunque conformi ai requisiti di legalità di cui all’articolo 1 del Protocollo n. 1 (si veda Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s.e altri, sopra citata, § 104, e la giurisprudenza ivi citata). Essa non vede motivo di ritenere diversamente nel caso di specie.
28. Quanto al fine perseguito, la Corte ribadisce che le autorità interne sono in linea di massima in una posizione migliore per decidere che cosa sia nel pubblico interesse e che esse godono di un certo margine di discrezionalità. Ha precedentemente riconosciuto che un fine che non costituisce un motivo imperativo di interesse pubblico in grado di giustificare un’ingerenza del legislatore nell’amministrazione della giustizia, può tuttavia essere ritenuto legittimo ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (ibid., § 105; si veda altresì Maggio e altri, sopra, § 60).
29. Nel caso di specie la Corte osserva che l’impatto della nuova legislazione sui ricorrenti è stato limitato a una cospicua decurtazione delle somme loro accordate come risarcimento. Ad ogni modo l’applicazione retroattiva della legge n. 183/2010 non ha inciso sul diritto dei ricorrenti al risarcimento, alla conversione dei loro contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, o al reintegro. Inoltre, diversamente dalla precedente normativa, la legge n. 183/2010 ha stabilito che i datori di lavoro devono sempre pagare il risarcimento a prescindere dal fatto che il dipendente abbia o meno trovato un nuovo impiego nel frattempo, o abbia subito un’effettiva perdita economica.
30. La Corte riconosce pertanto che la legge n. 183/2010 persegue il fine della certezza del diritto eliminando le disparità di trattamento tra persone in situazioni analoghe rispetto all’ammontare del risarcimento loro accordato e al metodo utilizzato per calcolarlo.
31. Tenendo a mente ciò, la Corte ritiene che, ai fini dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, non vi sia nulla che indichi che lo Stato non ha conseguito un giusto equilibrio tra le esigenze dell’interesse generale e gli interessi del ricorrenti.
32. Segue che la doglianza ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 è manifestamente infondata e deve essere rigettata in applicazione dell’articolo 35 § 4 della Convenzione.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
DaNNO33. I ricorrenti hanno chiesto somme corrispondenti alla differenza tra gli importi che sarebbero stati loro accordati ai sensi della precedente normativa e quelli concessi conformemente alla legge n. 183/2010 (si veda la tabella allegata).
34. Il Governo ha contestato le richieste dei ricorrenti.
35. La Corte osserva che la concessione di un’equa soddisfazione può essere basata unicamente sul fatto che i ricorrenti non hanno beneficiato delle garanzie di cui all’articolo 6 relativamente all’equità dei procedimenti. Benché la Corte non possa formulare ipotesi su quale sarebbe stato l’esito dei procedimenti se la situazione fosse stata diversa, essa non trova irragionevole ritenere che i ricorrenti abbiano subito una perdita di opportunità reali (si vedano Maggio e altri, § 80; Arras e altri, § 88; e Azienda Agricola Silverfunghi S.a.s. e altri, § 112, tutte sopra citate). Deliberando in via equitativa, come prescritto dall’articolo 41, la Corte accorda ai ricorrenti le somme indicare nella tabella allegata per il danno patrimoniale.
36. A tali importi occorre aggiungere un risarcimento del danno non patrimoniale che la constatazione di violazione formulata nella presente sentenza non è sufficiente a riparare. La Corte accorda pertanto la somma di 1.000 euro (EUR) a ciascun ricorrente (tranne che al ricorrente del ricorso n. 70934/17).
SPESE37. I ricorrenti hanno chiesto il rimborso delle spese legali sostenute per essere rappresentati dinanzi alla Corte. Alcuni ricorrenti hanno chiesto anche il rimborso delle spese legali e di altro tipo sostenute nei procedimenti interni.
38. Il Governo ha chiesto alla Corte di accordare il rimborso delle spese soltanto nel caso di richieste documentate di importi ragionevoli.
39. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese sostenute soltanto nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in suo possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte ritiene appropriato accordare le somme indicate nella tabella allegata.
40. Essa rigetta le domande di equa soddisfazione per il resto.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, all’unanimitÀ,
Decide di riunire i ricorsi;Dichiara il ricorso n. 70934/17 irricevibile;Dichiara ricevibili le doglianze ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e irricevibili le doglianze ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione sollevate nei restanti ricorsi;Ritiene che nei restanti ricorsi vi sia stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;Ritiene(a) che lo Stato convenuto debba versare ai restanti ricorrenti, entro tre mesi:
(i) le somme indicate nella tabella allegata, oltre l’importo eventualmente dovuto dai ricorrenti a titolo di imposta, per il danno patrimoniale e le spese;
(ii) EUR 1.000 (mille euro) ciascuno per il danno non patrimoniale, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta;
(b) che, a decorrere della scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
Rigetta la domanda di equa soddisfazione dei ricorrenti per il resto.Fatta in inglese e notificata per iscritto il 23 ottobre 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Liv Tigerstedt Frédéric Krenc
Cancelliere aggiunto Presidente
APPENDICE
Elenco delle cause:
N.
Ricorso n.
Denominazione della causa
Data di deposito
Nominativo del ricorrente
Anno di nascita
Luogo di residenza
Nazionalità
Nominativo del rappresentante
Sede
Decisione interna adottata prima della promulgazione della legge n. 183/2010
Decisione interna definitiva che applica la
legge n. 183/2010
Somma chiesta dal ricorrente per il danno patrimoniale
(in EUR)
Somma
accordata per il danno patrimoniale (in EUR)
Somma
accordata per le spese
(in EUR)
1.
76462/12
Barbieri c. Italia
21/11/2012
Annalisa BARBIERI
1977
Grisolia
Italiana
Valeriano GRECO
Diamante
Tribunale di Castrovillari
R.G. 1184/2005 Sentenza n. 293/2008
19/04/2008
Corte di appello di Catanzaro
R.G. 876/2013
Sentenza n. 1611/2015
07/01/2016
39.748,51
5.950
-
2.
26318/13
Bianchi c. Italia
04/04/2013
Niky BIANCHI
1977
Ascoli Piceno
Italiana
Maria Rita PUGLIA
Ascoli Piceno
Tribunale di Ascoli Piceno
R.G. 937/2007
Sentenza n. 376/2008
28/03/2008
Corte di appello di Ancona
R.G. 198/2009
Sentenza n. 969/2012
16/10/2012
8.184,48
1.250
-
3.
26585/13
Bachetti c. Italia
11/04/2013
Ezio BACHETTI
1971
Folignano
Italiana
Maria Rita PUGLIA
Ascoli Piceno
Tribunale di Ascoli Piceno
R.G. 234/2007
Sentenza n. 814/2007
29/06/2007
Corte di appello di Ancona
R.G. 604/2008
Sentenza n. 963/2012
16/10/2012
12.085,81
1.800
-
4.
41123/14
Iosue c. Italia
20/05/2014
Annalisa IOSUE
1975
Fiumicino
Italiana
Sergio Natale GALLEANO
Milano
Corte di appello di Roma
R.G. 2859/2003
Sentenza n. 5212/2005
08/11/2005
Corte di appello di Roma
R.G. 6693/2011
Sentenza n. 8571/2012
20/11/2012
49.992,88
7.500
-
5.
49333/14
Straniero c. Italia
25/06/2014
Marcello STRANIERO
1975
Bari
Italiana
Sergio Natale GALLEANO
Milano
Tribunale di Bari
R.G. 363/2005
Sentenza n. 13344/2009
28/05/2009
Corte di appello di Bari
R.G. 4190/2010
Sentenza n. 107/2013
19/02/2013
135.421,38
20.300
-
6.
60707/15
Battaglia e altri c. Italia
04/12/2015
Monica BATTAGLIA
1973
Palermo
Italiana
Elena BRESCIANI
1974
Ficarazzi
Italiana
Marzia CITARDA
1971
Palermo
Italiana
Ilenia DE FELICE
1974
Palermo
Italiana
Cristian MONFORTE
1974
Palermo
Italiana
Barbara RIBAUDO
1979
Palermo
Italiana
Paolo VIVIRITO
1971
Palermo
Italiana
Sergio Natale GALLEANO
Milano
Corte di appello di Palermo
R.G. 1689/2009
Sentenza n. 844/2010
23/06/2010
Corte di appello di Palermo
R.G. 741/2014
Sentenza n. 2273/2014
04/12/2014
146.370,26
(Battaglia)
123.734,65
(Bresciani)
64.901,89
(Citarda)
127.150,09
(De Felice)
50.366,21
(Monforte)
127.150,09
(Ribaudo)
64.901,89
(Vivirito)
21.950
(Battaglia)
18.550
(Bresciani)
9.750
(Citarda)
19.050
(De Felice)
7.550
(Monforte)
19.050
(Ribaudo)
9.750
(Vivirito)
634,40
(Battaglia)
634,40
(Bresciani)
634,40
(Citarda)
634,40
(De Felice)
634,40
(Monforte)
634,40
(Ribaudo)
534,40
(Vivirito)
7.
5916/16
Berardi c. Italia
22/01/2016
Roberta BERARDI
1975
Latina
Italiana
Sergio Natale GALLEANO
Milano
Corte di appello di Roma
R.G. 7002/2005
Sentenza n. 1592/2007
18/06/2007
Corte di appello di Roma
R.G. 3281/2014
Sentenza n. 200/2015
23/01/2015
122.962,82
18.450
634,40
8.
8282/16
Campagna c. Italia
02/02/2016
Quirino CAMPAGNA
1966
Carpineto Romano
Italiana
Maurizio DE STEFANO
Roma
Corte di appello di Firenze
R.G. 1836/2007
Sentenza n. 1615/2009
04/12/2009
Corte di appello di Perugia
R.G. 260/2013
Sentenza n. 84/2015
03/08/2015
50.000
7.500
-
9.
11737/16
D’Aiello c. Italia
26/02/2016
Agata D’AIELLO
1969
Palermo
Italiana
Sergio Natale GALLEANO
Milano
Corte di appello di Palermo
R.G. 1540/2007
Sentenza n. 2041/2009
11/02/2010
Corte di appello di Palermo
R.G. 1307/2014
Sentenza n. 261/2015
27/02/2015
87.732,58
13.150
634,40
10.
22143/16
Di Salvo e Santisi c. Italia 15/04/2016
Giuseppa DI SALVO
1962
Carini
Italiana
Anna Maria SANTISI
1963
Palermo
Italiana
Sergio Natale GALLEANO
Milano
Corte di appello di Palermo
R.G. 1845/2008
Sentenza n. 505/2010
13/04/2010
Corte di appello di Palermo
R.G. 1573/2014
Sentenza n. 368/2015
17/04/2015
110.972,98
(Di Salvo)
113.863,01
(Santisi)
16.650
(Di Salvo)
17.100
(Santisi)
634,40
(Di Salvo)
634,40
(Santisi)
11.
66195/16
Gabbianelli e altri c. Italia
11/11/2016
Serena GABBIANELLI
1975
Velletri
Italiana
Lavinia IANNILLI
1977
Roma
Italiana
Raffaela PICCHI
1978
Roma
Italiana
Roberto RIZZO
Roma
Tribunale di Roma
R.G. 231719/2001, 235190/2001, 236129/2001, 201720/2001, 236128/2001, 231722/2001, 235185/2001, 231721/2001, 235191/2001 Sentenza n. 21846/2004
07/12/2004
(S. Gabbianelli e R. Picchi)
Corte di appello di Roma
R.G. 7177/2005
Sentenza n. 2574/2008
23/12/2009
(L. Iannilli)
Corte di appello di Roma
R.G. 4843/2012
Sentenza n. 7787/2013
01/10/2013
52.763,58
(Gabbianelli)
132.875,70
(Iannilli)
48.332,69
(Picchi)
7.900
(Gabbianelli)
19.950
(Iannilli)
7.250
(Picchi)
1.268,80
(Gabbianelli)
1.268,80
(Iannilli)
-
(Picchi)
12.
70328/16
Lapacciana c. Italia
23/11/2016
Eliana LAPACCIANA
1974
Viterbo
Italiana
Roberto RIZZO
Roma
Corte di appello di Roma
R.G. 6125/2008
Sentenza n. 5775/2010
25/06/2010
Corte di appello di Roma R.G. 5818/2014
Sentenza n. 3206/2016
07/06/2016
55.799,22
8.350
900
13.
70398/16
Martinelli c. Italia
22/11/2016
Gianluca MARTINELLI
1971
Roma
Italiana
Roberto RIZZO
Roma
Corte di appello di Roma
R.G. 6125/2008
Sentenza n. 5775/2010
25/06/2010
Corte di appello di Roma
R.G. 5818/2014
Sentenza n. 3206/2016
07/06/2016
31.894,66
4.800
1.268,80
14.
70407/16
Fondi c. Italia
23/11/2016
Teresa FONDI
1969
Soriano nel Cimino
Italiana
Roberto RIZZO
Roma
Corte di appello di Roma
R.G. 6125/08
Sentenza n. 5775/2010
25/06/2010
Corte di appello di Roma
R.G. 5818/2014
Sentenza n. 3206/2016
07/06/2016
33.954,46
5.100
1.268,80
15.
74130/16
Cirasella c. Italia
02/12/2016
Annamaria CIRASELLA
1969
Roma
Italiana
Roberto RIZZO
Roma
Corte di appello di Roma R.G. 6125/2008
Sentenza n. 5775/2010
25/06/2010
Corte di appello di Roma R.G. 5818/2014
Sentenza n. 3206/2016
07/06/2016
32.165,68
4.800
500
16.
12673/17
Annessi e altri c. Italia
08/02/2017
Flavio ANNESSI
1972
Roma
Italiana
Francesca BRANDIZZI
1972
Roma
Italiana
Barbara DILETTI
1970
Roma
Italiana
Sergio Natale GALLEANO
Milano
Corte di appello di Roma
R.G. 6040/2008
Sentenza n. 8234/2009
26/02/2010
Corte di appello di Roma
R.G. 2928/2014
Sentenza n. 4890/2015
27/08/2015
135.910,80
(Annessi)
113.363,46
(Brandizzi)
136.713,81
(Diletti)
20.400
(Annessi)
17.000
(Brandizzi)
20.500
(Diletti)
-
(Annessi)
634,40
(Brandizzi)
-
(Diletti)
17.
30066/17
Montecchi c. Italia
13/04/2017
Manuela MONTECCHI
1953
Roma
Italiana
Roberto RIZZO
Roma
Tribunale di Roma
R.G. 223061/2004
Sentenza n. 22067/2005
07/12/2005
Corte di appello di Roma
R.G. 3129/2015
Sentenza n. 4907/2016
24/10/2016
24.078,59
3.600
-
18.
30067/17
Del Buono c. Italia 13/04/2017
Elisabetta DEL BUONO
1969
Roma
Italiana
Roberto RIZZO
Roma
Tribunale di Roma
R.G. 21870/2003
Sentenza n. 15825/2004
22/09/2004
Corte di appello di Roma
R.G. 3293/2015
Sentenza n. 4885/2016
21/10/2016
17.647,33
2.650
2.537,60
19.
30069/17
Serangeli c. Italia
13/04/2017
Gabriele SERANGELI
1974
Roma
Italiana
Roberto RIZZO
Roma
Corte di appello di Roma
R.G. 7299/2005
Sentenza n. 2880/2007
21/09/2007
Corte di appello di Roma
R.G. 3643/2014
Sentenza n. 8524/2015
18/12/2015
67.523,01
10.150
1.350
20.
39636/17
Lugustiano c. Italia
29/05/2017
Eleonora LUGUSTIANO
1966
Civitavecchia
Italiana
Roberto RIZZO
Roma
Tribunale di Roma
R.G. 203162/2004
Sentenza n. 3029/2005
03/02/2005
Corte di appello di Roma R.G. 4111/2015
Sentenza n. 5671/2016
05/12/2015
24.261,40
3.650
-
21.
39722/17
Crispiani c. Italia
29/05/2017
Virginia CRISPIANI
1973
Civitanova Marche
Italiana
Roberto RIZZO
Roma
Corte di appello di Roma
R.G. 9538/2007
Sentenza n. 161/2010
15/03/2011
Corte di appello di Roma R.G. 4793/2014
Sentenza n. 8632/2015
10/12/2015
98.082,26
14.700
1.348,80
22.
39727/17
Vitagliano c. Italia
29/05/2017
Alessandro VITAGLIANO
1975
Roma
Italiana
Roberto RIZZO
Roma
Corte di appello di Roma
R.G. 814/2007
Sentenza n. 1106/2010
06/04/2010
Corte di appello di Roma
R.G.1510/2015
Sentenza n. 5816/2016
14/12/2016
25.842,68
3.900
1.268,80
23.
55846/17
Grasso c. Italia
28/07/2017
Daniela GRASSO
1959
Roma
Italiana
Roberto RIZZO
Roma
Corte di appello di Roma
R.G. 2166/2005
Sentenza n. 983/2008
25/07/2008
Corte di appello di Roma
R.G. 4109/2015
Sentenza n. 4991/2016
15/02/2016
81.694,87
12.250
1.350
24.
70934/17
Batetta c. Italia
20/09/2017
Pietro BATETTA
1966
Pula
Italiana
Sergio Natale GALLEANO
Milano
Corte di appello di Cagliari
R.G. 101/2010
Sentenza n. 158/2011
02/03/2011
Corte di appello di Cagliari
R.G. 357/2017
Sentenza n. 108/2019
06/06/2019
-
-
-
25.
24084/18
Sclocchini c. Italia
21/05/2018
Antonina SCLOCCHINI
1977
Sant’Egidio alla Vibrata
Italiana
Paolo TRAVAGLINI
Ascoli Piceno
Tribunale di Ascoli Piceno
R.G. 554/200
Sentenza n. 603/2010
25/06/2010
Corte di appello di Ancona
R.G. 289/2011
Sentenza n. 19/2012
17/03/2012
42.758,52
6.400
3.000
26.
29312/18
Quaranta c. Italia
18/06/2018
Monica QUARANTA
1975
Roma
Italiana
Roberto RIZZO
Roma
Corte di appello di Roma
R.G. 11245/200
Sentenza n. 1628/2005
21/04/2005
Corte di appello di Roma
R.G. 1859/2015
Sentenza n. 5813/2017
28/12/2017
42.746,82
6.400
700
27.
30394/18
Bernardini c. Italia 25/06/2018
Baldo BERNARDINI
1979
Roma
Italiana
Roberto RIZZO
Roma
Tribunale di Roma
R.G. 218035/2004
Sentenza n. 15508/2006
22/08/2006
Corte di appello di Roma
R.G. 3710/2016
Sentenza n. 30/2018
15/01/2018
41.821,57
6.250
1.380
28.
32990/18
Petroni c. Italia 03/07/2018
Carlo PETRONI
1953
Roma
Italiana
Bruno COSSU
Roma
Corte di appello di Roma
R.G. 7009/2004
Sentenza n. 3864/2008
05/06/2009
Corte di appello di Roma
R.G. 958/2015
Sentenza n. 5933/2016
03/01/2017
170.368,69
25.550
-
29.
43109/18
Sclocchini c. Italia
06/09/2018
Alessandro SCLOCCHINI
1976
Castel di Lama (AP)
Italiana
Paolo TRAVAGLINI
Ascoli Piceno
Tribunale di Ascoli Piceno
R.G. 982/2006
Sentenza n. 1102/2007
02/11/2007
Corte di appello di Ancona
R.G. 863/2008
Sentenza n. 946/2012
16/10/2012
11.659,39
1.750
2.674,19
30.
16052/19
Todisco c. Italia
20/03/2019
Gennaro TODISCO
1968
Monopoli
Italiana
Vincenzo Enrico DE MICHELE
Foggia
Tribunale di Bari
R.G. 15449/2004
Sentenza n. 13387/2010
02/11/2010
Corte di appello di Bari
R.G. 4161/2011
Sentenza n. 1989/2014
19/09/2014
163.000
24.450
3.000
31.
22011/19
D’Angelo c. Italia
15/04/2019
Maria D’ANGELO
1960
Capaccio Paestum
Italiana
Carmine FRANCIA
Capaccio Paestum
Procedimento instaurato ma non adottata nessuna decisione prima della promulgazione
Corte di appello di Napoli
R.G. 6754/2013
Sentenza n. 309/2017
18/01/2017
505.297,64
4.900
3.000
32.
39865/19
Chiavetta c. Italia
23/07/2019
Elena CHIAVETTA
1966
Colonnella
Italiana
Sergio Natale GALLEANO
Milano
Corte di appello di L’Aquila R.G. 425/2009
Sentenza n. 867/2010
23/06/2010
Corte di appello di L’Aquila
R.G. 219/2018
Sentenza n. 37/2019
24/01/2019
132.308,26
19.850
2.926,10
33.
47850/19
Mari c. Italia
31/08/2019
Stefania MARI
1963
Scorzè
Italiana
Simonetta ROTTIN
Udine
Procedimento instaurato ma non adottata nessuna decisione prima della promulgazione
Corte di appello di Venezia
R.G. 1583/2012
Sentenza n. 132/2016
12/07/2016
166.289,73
9.300
3.000
34.
15996/20
Calabrese c. Italia
30/03/2020
Donato CALABRESE
1979
Foggia
Italiana
Vincenzo Enrico DE MICHELE
Foggia
Corte di appello di Bari
12/08/2010
Corte di appello di Bari
R.G. 196/2019
Sentenza n. 1976/2019
08/10/2019
48.896,67
7.350
3.000