CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
TERZA SEZIONE
CAUSA BAYRAMOV c. AZERBAIGIAN
(Ricorso n. 45735/21)
SENTENZA
Art. 8 • Obblighi positivi • Vita privata • I tribunali interni non hanno fornito motivazioni adeguate quando hanno rigettato la doglianza di un avvocato nella sua azione civile contro la polizia per averlo asseritamente filmato illegalmente durante un controllo stradale per presunta guida in stato di ebbrezza e aver successivamente fatto pubblicare il video
Redatta dalla cancelleria. Non vincola la Corte.
STRASBURGO
6 maggio 2025
DEFINITIVA
06/08/2025
La presente sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Bayramov c. Azerbaigian,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Terza Sezione), riunita in una Camera composta da:
Ioannis Ktistakis, Presidente,
Peeter Roosma,
Lətif Hüseynov,
Darian Pavli,
Oddný Mjöll Arnardóttir,
Úna Ní Raifeartaigh,
Mateja Đurović, giudici,
e Milan Blaško, cancelliere di sezione,
visto il ricorso (n. 45735/21) proposto contro la Repubblica dell’Azerbaigian con il quale, in data 4 settembre 2021, un cittadino azero, il sig. Bahruz Front oglu Bayramov (Bəhruz Front oğlu Bayramov – “il ricorrente”), ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare al Governo azero (“il Governo”) le doglianze ai sensi degli articoli 6 e 8 della Convenzione e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto;
viste le osservazioni formulate dalle parti;
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 1o aprile 2025,
pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:
INTRODUZIONE
1. Il ricorso concerne una ripresa del ricorrente effettuata quando egli era stato fermato dalla Polizia stradale di Stato (“PSS”) dell’ufficio di polizia della città di Baku dipendente dal Ministero dell’interno per sospetta guida in stato di ebbrezza ed era stato condotto a sottoporsi a un esame per accertare lo stato di ebbrezza, e la successiva pubblicazione di tale video su canali televisivi e siti web.
IN FATTO IL CONTESTO2. Il ricorrente è nato nel 1974 e vive a Baku, È stato rappresentato dall’avvocato Y. Imanov esercitante in Azerbaigian.
3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, sig. Ç. Əsgərov.
4. I fatti della causa si possono riassumere come segue.
5. Il ricorrente è un avvocato che ha esercitato la professione forense in Azerbaigian sin dal 2007.
La versione dei fatti del ricorrente6. Stando al ricorrente, il 20 ottobre 2018 egli si era recato alla festa di compleanno di un familiare e aveva consumato una modesta quantità di alcol.
Per rientrare al proprio domicilio con la sua famiglia egli aveva richiesto e utilizzato il servizio “autista sobrio” che fornisce conducenti professionisti che conducono in sicurezza le persone e il loro veicoli quando costoro non sono in grado di guidare, generalmente a causa del consumo di alcol o della stanchezza. Secondo il ricorrente lo “autista sobrio” aveva parcheggiato la sua automobile tra le ore 22 e le ore 23 a circa 70 metri dalla sua abitazione e si era congedato. Il ricorrente si era recato in un vicino negozio. Quando era tornato alla sua vettura per condurla nel suo cortile, un’automobile della PSS le si era accostata. Un agente era uscito dal veicolo e, senza identificarsi, gli aveva chiesto i documenti. Il ricorrente aveva spiegato all’agente che non aveva guidato la sua vettura e che aveva utilizzato il servizio “autista sobrio”, ma malgrado ciò era stato costretto a salire sul veicolo della PSS. Gli agenti della PSS lo avevano condotto con loro. Durante il tragitto avevano chiamato qualcuno affinché facesse venire un video-operatore e avevano informato il ricorrente che intendevano riprenderlo e creargli imbarazzo sui media. Lo avevano condotto al Centro di narcologia del Ministero della salute per sottoporlo a un esame clinico per accertare lo stato di ebbrezza, e nel centro era stato stilato un referto che attestava per l’appunto tale stato. Gli agenti della PSS avevano ripreso l’esame svolto dal medico e avevano ribadito l’intenzione di distribuire la registrazione ai media. Alle ore 01:00 di notte gli fu consentito di tornare al suo domicilio in taxi.
La versione dei fatti del Governo7. In data 20 ottobre 2018 il ricorrente era stato fermato perché guidava la sua automobile senza aver allacciato la cintura. In seguito fu accertato che guidava sotto l’effetto dell’alcol.
La pubblicazione dei contenuti relativi alla presunta guida in stato di ebbrezza del ricorrente8. In data 22 ottobre 2018 il video del ricorrente cominciò a circolare su diversi canali televisivi e su YouTube. La registrazione mostrava il ricorrente mentre arrivava al Centro di narcologia nell’automobile della polizia, entrava nell’edificio ed era visitato da un medico. Molti siti, citando l’ufficio stampa del Ministero dell’interno, pubblicarono articoli accompagnati da fotogrammi del video con vari titoli quali “noto avvocato arrestato ubriaco” (“Tanınmış vəkil sərxoş tutuldu”), “Noto avvocato fermato mentre guidava in stato di ebbrezza” (“Tanınmış vəkil maşını sərxoş idarə edərkən saxlanıldı”), “Operazione a Baku: arrestati conducenti sotto l’effetto di alcol, stupefacenti e ‘spericolati’ – uno è un avvocato” (“Bakıda reyd: Sərxoş, narkoman və ‘avtoş’ sürücülər tutuldu – Biri vəkildir”).
IL PROCEDIMENTO PER INFRAZIONE AMMINISTRATIVA NEI CONFRONTI DEL RICORRENTE9. In data 20 ottobre 2018 fu redatto un verbale di infrazione amministrativa a carico del ricorrente ai sensi degli articoli 329.1 e 333.1 del codice delle infrazioni amministrative (“il CIA”, si vedano i paragrafi 32-33 infra). Il verbale dichiarava che il ricorrente era stato fermato alle ore 23:40 perché alla guida della sua automobile senza cintura allacciata e in stato di ebbrezza. Dichiarava altresì che aveva rifiutato di leggere e firmare il verbale.
10. All’udienza svoltasi il 3 dicembre 2018 dinanzi al tribunale distrettuale di Binagadi il ricorrente sostenne che non aveva guidato la sua vettura dopo aver bevuto e che aveva utilizzato il servizio “autista sobrio”. Aggiunse che malgrado le sue ripetute richieste non gli era stata fornita copia del verbale di infrazione amministrativa. In pari data il tribunale decise di restituire tale verbale insieme alla documentazione allegata alla PSS. Ritenne che, sebbene il referto medico (si veda il paragrafo 6 supra) fosse stato firmato, non fosse stato indicato il nome del firmatario e non fosse stata presentata al tribunale alcuna documentazione attestante che una copia del medesimo era stata notificata al ricorrente. Il tribunale ritenne inoltre che non fosse stata presentata alcuna documentazione che mostrasse l’eventuale presenza di testimoni attestanti durante l’accertamento dello stato di ebbrezza.
11. La PSS propose appello. In data 28 gennaio 2019 la Corte di appello di Baku lo accolse parzialmente e annullò la decisione del tribunale di primo grado. Ritenne che tale tribunale avrebbe dovuto esaminare la questione della restituzione degli atti alla PSS nella fase preliminare del procedimento e non dopo aver deciso di esaminare la causa.
12. In data 29 marzo 2019 il tribunale di primo grado deliberò nuovamente la restituzione degli atti alla PSS sulla base dei motivi sopra indicati (si veda il paragrafo 10 supra).
13. In data 27 luglio 2019 la PSS decise di terminare il procedimento per infrazione amministrativa conformemente agli articoli 8.1 e 53.0.1 del CIA (si vedano i paragrafi 24 e 26 infra), a causa dell’assenza di registrazioni audio/video o testimoni e dunque di prove che dimostrassero che il ricorrente aveva commesso un’infrazione amministrativa.
14. In data 21 febbraio 2020 la PSS annullò suddetta decisione e archiviò il procedimento per infrazione amministrativa perché prescritto.
L’AZIONE CIVILE DEL RICORRENTE NEI CONFRONTI DELLA POLIZIA15. Ad agosto 2019 il ricorrente depositò un ricorso dinanzi al Tribunale distrettuale di Yasamal contro la PSS descrivendo l’episodio in questione (si veda il paragrafo 6 supra) e deducendo violazioni degli articoli 69.2, 69.3, 69.4, 96.3 e 101 del CIA (si vedano i paragrafi 27-31 infra). Sostenne che non era stato redatto alcun verbale relativo alla decisione di ritiro della sua patente di guida e all’esame clinico per accertare il suo stato di ebbrezza, svoltosi in assenza di testimoni contrariamente a quanto previsto dal diritto interno. Lamentò inoltre che non gli era stata fornita copia del verbale di infrazione amministrativa e che gli agenti di polizia in questione lo avevano ripreso illegalmente e avevano distribuito il video a canali televisivi e siti web ledendo la sia reputazione e causandogli un danno economico e stress emotivo. Invocò, inter alia, l’articolo 51.2 del CIA (si veda il paragrafo 25 infra), l’articolo 32 della Costituzione (si veda il paragrafo 22 infra) e l’articolo 8 della Convenzione. Affermò che, in conseguenza della situazione lamentata, egli non era riuscito a stipulare nessun contratto di consulenza legale tra il 22 ottobre e il 22 novembre 2018 e che, visto che il video continuava a essere accessibile su YouTube e i potenziali clienti potevano vederlo quando si informavano su di lui online, la pubblicazione di quel video continuava ad avere un impatto negativo sulla sua attività professionale. Chiese che la PSS ritrattasse le informazioni sulla sua presunta guida in stato di ebbrezza sui canali televisivi e i siti web coinvolti, rilasciando la seguente dichiarazione: “Bayramov Bahruz Front oglu non ha guidato la sua automobile in stato di ebbrezza, ritrattiamo questa notizia scusandoci ufficialmente” (“Bayramov Bəhruz Front oğlu sərxoş halda avtomobili idarə etməyib rəsmi üzr istəməklə bu xəbəri təkzib edirik”). Chiese inoltre un risarcimento di 300.000 manat azeri (AZN) per il danno patrimoniale e non patrimoniale.
16. In data 15 ottobre 2019 il Tribunale distrettuale di Yasamal rigettò il ricorso del ricorrente, ritenendo che le informazioni sul controllo da parte della PSS da lui subito e sulla sua guida in stato di ebbrezza fossero state condivise sui social media e sui siti di notizie, dove era indicata come fonte l’ufficio stampa del Ministero dell’interno. Il tribunale ritenne, ad ogni modo, che poiché il ricorrente aveva ammesso di aver bevuto quando era stato fermato dalla PSS, egli non avesse dimostrato che la pubblicazione delle informazioni in questione costituisse in realtà diffamazione e che fosse stata la PSS a mettere tale informazioni e il video che lo riprendeva a disposizione dei media.
17. Il ricorrente propose appello ribadendo i suoi precedenti rilievi (si veda il paragrafo 15 supra). Sostenne inoltre che il tribunale di primo grado non aveva esaminato tutte le circostanze fattuali pertinenti della causa e che la sentenza era illegittima e non corroborata.
18. In data 12 febbraio 2020 la Corte di appello di Baku accolse parzialmente l’appello del ricorrente e gli accordò un risarcimento di AZN 1.000 (all’epoca pari a circa 540 euro) per il danno non patrimoniale. La Corte reputò che poiché non vi erano prove che la PSS avesse messo le informazioni in questione a disposizione dei media, essa non potesse essere ritenuta responsabile di tale fatto. Ad ogni modo reputò che la PSS dovesse essere ritenuta responsabile per gli atti illegittimi dei suoi agenti, dal momento che non era stato dimostrato che il ricorrente aveva commesso un’infrazione amministrativa.
19. A seguito dei ricorsi per cassazione proposti da entrambe le parti, in data 21 luglio 2020 la Corte suprema annullò la sentenza della Corte di appello con rinvio a nuovo esame. La corte in primo luogo ritenne che, benché ai sensi del diritto interno i risarcimenti derivanti da atti delle autorità dello Stato dovessero essere pagati dal Ministero delle finanze, il giudice di grado inferiore non avesse esplorato la possibilità di sostituire - con il consenso del ricorrente - il convenuto, o di coinvolgere nel procedimento detto ministero in qualità di ulteriore convenuto. Ritenne inoltre che benché al procedimento per infrazione amministrativa fosse stato posto termine il 27 luglio 2019 per mancanza di prove, tale decisione fosse stata successivamente annullata dalla PSS in data 21 febbraio 2020 e il procedimento fosse stato archiviato perché prescritto (si vedano i paragrafi 13-14 supra).
20. In data 6 ottobre 2020 la Corte di appello di Baku confermò la sentenza del tribunale di primo grado. Ribadì che il ricorrente non aveva dimostrato che la polizia aveva distribuito le informazioni sulla sua presunta guida in stato di ebbrezza ai media. Ritenne che benché un estratto tratto da un sito web (atmosfer.az) indicasse che le informazioni provenivano dall’ufficio stampa del Ministero dell’interno, non fosse stato specificato da “quale funzionario esattamente”. La corte citò anche una nota in data 1o febbraio 2020 della PSS in cui si negava la distribuzione delle informazioni ai media. Citò altresì una nota di un canale televisivo (Real TV) indirizzata alla PSS che indicava che i suoi dipendenti avevano condiviso un video su YouTube intitolato “Operazione a Baku – noto avvocato tra i guidatori ubriachi” (“Bakıda reyd-sərxoş sürücülər arasında tanınmış vəkil də var”) ma che lo avevano poi rimosso “tenuto conto delle rimostranze”. La corte aggiunse che il ricorso non era stato proposto contro il convenuto corretto, in quanto la PSS non poteva essere tenuta al pagamento di un risarcimento e il controllo statale sul bilancio era esercitato dal Ministero delle finanze. Ritenne inoltre che i motivi dell’archiviazione del procedimento per infrazione amministrativa nei confronti del ricorrente non avessero attinenza con l’esame del ricorso.
21. In data 1o aprile 2021 la Corte suprema, con le medesime motivazioni, rigettò il ricorso per cassazione del ricorrente e confermò la sentenza della Corte di appello.
IL QUADRO GIURIDICO PERTINENTE LA COSTITUZIONE DEL 199522. L’articolo 32 della Costituzione recita:
Articolo 32. Diritto all’inviolabilità personale
“I. Ogni persona ha diritto all’inviolabilità personale.
II. Ogni persona ha diritto alla riservatezza della propria vita privata e familiare. È vietata l’ingerenza nella vita privata o familiare, salvo qualora ciò sia consentito dalla legge. Ogni persona ha diritto alla tutela dalle ingerenze illecite nella propria vita privata e familiare.
III. Nessuno può raccogliere, conservare, utilizzare o pubblicare informazioni sulla vita privata di una persona senza il suo consenso. Salvo i casi previsti dalla legge, nessuno può essere sottoposto a pedinamento, videoregistrazione, essere fotografato o registrato su nastro, o sottoposto ad analoghe misure a sua insaputa o contro il suo volere.
IV. Lo Stato garantisce a ogni persona il diritto alla riservatezza della corrispondenza, delle comunicazioni telefoniche, della posta, dei messaggi telegrafici e delle informazioni inviate con gli altri mezzi di comunicazione. Tale diritto può essere limitato tramite la procedura prevista dalla legge per prevenire i reati o accertare i fatti nel corso di un’indagine penale.
V. Salvo quanto diversamente disposto dalla legge, ogni persona può avere accesso alle informazioni che la riguardano. Ogni persona ha diritto di chiedere la rettifica o la cancellazione delle informazioni che la riguardano che non corrispondono a verità, sono incomplete o sono state raccolte in violazione delle prescrizioni di legge (...)”.
23. L’articolo 46 della Costituzione recita:
“I. Ogni persona ha il diritto di difendere il proprio onore e la propria dignità.
II. La dignità della persona è tutelata dallo Stato. Nessuna circostanza può giustificare l’umiliazione della persona mediante oltraggio alla sua dignità (...)”.
IL CODICE DELLE INFRAZIONI AMMINISTRATIVE DEL 201624. L’articolo 8.1 del codice delle infrazioni amministrative stabilisce che se la colpevolezza della persona a carico della quale è svolto un procedimento per infrazione amministrativa non è dimostrata in conformità alla procedura indicata dal codice e ciò non è determinato dalla decisione del giudice o dell’organo competente (ufficiale) che ha esaminato la causa, la persona in questione è considerata non colpevole.
25. L’articolo 51.2 in vigore all’epoca dei fatti stabiliva che non si potessero pubblicare sui mezzi di comunicazione di massa le fotografie scattate o le video o audio-registrazioni effettuate nel corso di un procedimento per infrazione amministrativa senza il consenso della persona a carico della quale il procedimento era svolto.
26. L’articolo 53.0.1 (che è diventato l’articolo 53.1.1 dopo il 23 febbraio 2021) stabiliva che non si poteva instaurare un procedimento per infrazione amministrativa se non era stata commessa alcuna infrazione amministrativa e che si doveva porre termine a qualunque procedimento già iniziato.
27. Gli articoli da 69.2 a 69.4 in vigore all’epoca dei fatti prevedevano la presenza obbligatoria di testimoni attestanti nel corso di determinate procedure, compresi gli esami per l’accertamento dello stato di ebbrezza. Tali disposizioni prescrivevano che la presenza dei testimoni attestanti, unitamente ai loro eventuali commenti in ordine alle misure procedurali adottate, fosse documentata nel relativo verbale. I testimoni confermavano le misure procedurali adottate alla loro presenza, compreso il loro contenuto ed esito, firmando il verbale.
28. L’articolo 96.3 stabilisce che deve essere redatto un verbale sul ritiro della patente di guida a un conducente, l’utilizzo di mezzi tecnici per accertare il suo stato di ebbrezza o l’invio a visita medica.
29. L’articolo 96.5 stabilisce che il verbale sul ritiro della patente di guida a un conducente, l’utilizzo di mezzi tecnici per accertare il suo stato di ebbrezza o l’invio a visita medica debba essere firmato dall’agente che lo ha redatto e dal conducente cui sono applicate suddette misure. Qualora il conducente rifiuti di firmare il verbale ne è fatta menzione nel medesimo. Il conducente ha il diritto di spiegare e commentare il contenuto del verbale nonché di indicare i motivi del rifiuto di firmarlo. Le spiegazioni e i commenti sono aggiunti al verbale, una copia del quale deve essere fornita al conducente.
30. L’articolo 96.6 stabilisce che il referto dell’accertamento clinico dello stato di ebbrezza del conducente deve essere allegato al relativo verbale.
31. L’articolo 101 stabilisce che il verbale di infrazione amministrativa deve essere redatto immediatamente dopo l’accertamento dell’infrazione. Nel caso in cui sia necessario un ulteriore chiarimento delle circostanze nonché informazioni sull’identità della persona, detto verbale deve essere redatto entro due giorni dall’accertamento dell’infrazione.
32. L’articolo 329.1 stabilisce che la guida senza cintura di sicurezza allacciata è punibile con una sanzione pecuniaria di AZN 40.
33. L’articolo 333.1 stabilisce che la guida in stato di ebbrezza è punibile con una sanzione pecuniaria fino a AZN 400 o il ritiro della patente per un periodo compreso tra sei mesi e un anno.
IL CODICE CIVILE DEL 200034. L’articolo 23 del codice civile in vigore all’epoca dei fatti recitava:
“23.1. La persona ha diritto di ottenere, mediante provvedimento giudiziario, la ritrattazione di informazioni che ledono il suo onore, la sua dignità o la sua reputazione professionale, che rivelano segreti della sua vita privata o familiare o violano la sua inviolabilità personale e familiare, qualora la persona che ha diffuso le informazioni non dimostri che le informazioni erano vere. La medesima norma si applica anche ai casi di pubblicazione incompleta di informazioni fattuali dalla quali derivi danno all’onore, alla dignità o alla reputazione professionale della persona (...).
23.2. Qualora le informazioni che ledono l’onore, la dignità o la reputazione professionale della persona o si intromettano nella riservatezza della sua vita privata o familiare siano diffuse sui mezzi di comunicazione di massa le informazioni sono ritrattate sulle medesime fonti di comunicazione di massa (...).
23.3. Qualora i mezzi di comunicazione di massa pubblichino informazioni che violano i diritti e gli interessi della persona tutelati dalla legge, tale persona ha diritto di far pubblicare la sua replica sulle medesime fonti di comunicazione di massa.
23.4. Oltre al diritto di chiedere la ritrattazione di informazioni che ledono il suo onore, la sua dignità o la sua reputazione professionale, la persona ha il diritto di chiedere il risarcimento del danno provocato dalla diffusione dei tali informazioni (...)”.
IN DIRITTO
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE35. Il ricorrente ha lamentato, ai sensi degli articoli 6 e 8 della Convenzione, che il filmato illegale che lo riprendeva e la sua successiva pubblicazione ad opera della PSS avevano violato il suo diritto al rispetto della sua vita privata e che i tribunali interni non avevano adeguatamente motivato le loro sentenze di rigetto del suo ricorso.
36. La Corte, essendo libera di qualificare giuridicamente i fatti della causa (si veda, per esempio, Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, § 126, 20 marzo 2018), ritiene che occorra esaminare la doglianza soltanto ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, che recita:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
Sulla ricevibilità Sull’applicabilità37. La Corte osserva anzitutto che il Governo non ha sollevato eccezioni in ordine all’applicabilità dell’articolo 8 alla presente causa. Poiché la questione dell’applicabilità è di competenza della Corte ratione materiae, essa la esaminerà nel trattare la ricevibilità (si vedano Denisov c. Ucraina [GC], n. 76639/11, § 93, 25 settembre 2018, e Liebscher c. Austria, n. 5434/17, § 30, 6 aprile 2021).
38. La Corte ribadisce che il diritto alla tutela della reputazione è un diritto protetto dall’articolo 8 della Convenzione quale parte del diritto al rispetto della vita privata. Perché entri in gioco tale disposizione, l’attacco alla reputazione della persona deve raggiungere un certo livello di gravità, e deve essere effettuato in modo tale da arrecare pregiudizio al godimento personale del diritto al rispetto della vita privata (si veda Axel Springer AG c. Germania [GC], n. 39954/08, § 83, 7 febbraio 2012). Tale requisito riguarda la reputazione sociale in generale, e quella professionale in particolare (si veda Denisov, sopra citata, § 112).
39. La Corte ribadisce inoltre che il concetto di vita privata si estende ad aspetti riguardanti l’identità personale, quali il nome, l’immagine fotografica, o l’integrità fisica e morale: la garanzia offerta dall’articolo 8 è intesa soprattutto ad assicurare lo sviluppo, al riparo da ingerenze esterne, della personalità di ciascun individuo nei suoi rapporti interpersonali. Esiste pertanto un ambito entro il quale la persona interagisce con gli altri che anche in un contesto pubblico può rientrare nel campo di applicazione del concetto di vita privata. La pubblicazione di una fotografia può così interferire nella vita privata di una persona anche qualora costei sia una figura pubblica. La Corte ha affermato che l’immagine di una persona costituisce uno degli attributi principali della sua personalità, poiché rivela le sue caratteristiche peculiari e la distingue dai suoi pari. Il diritto alla tutela della propria immagine è pertanto una delle componenti essenziali dello sviluppo dell’individualità della persona. Presuppone soprattutto il diritto della persona al controllo dell’utilizzo di tale immagine, compreso il diritto di rifiutare la sua pubblicazione (si vedano Von Hannover c. Germania (n. 2) [GC], nn. 40660/08 e 60641/08, §§ 95-96, CEDU 2012, e Margari c. Grecia, n. 36705/16, §§ 27-28, 20 giugno 2023). La Corte ha in precedenza ritenuto che anche una fotografia neutra che accompagna una storia che ritrae la persona sotto una luce negativa costituisca una grave intrusione nella vita privata di una persona che non sia alla ricerca di pubblicità (si veda Rodina c. Lettonia, nn. 48534/10 e 19532/15, § 131, 14 maggio 2020).
40. Alla luce di quanto esposto sopra, la Corte ritiene che la pubblicazione del video in questione che lasciava intendere che il ricorrente, un avvocato, avesse guidato in stato di ebbrezza abbia inciso sulla sua vita privata in grado tale da chiamare in causa l’articolo 8 (si confronti Cemalettin Canlı c. Turchia, n. 22427/04, §§ 35-37, 18 novembre 2008). L’articolo 8 è pertanto applicabile alla presente causa.
Mancato esaurimento delle vie di ricorso interne41. Il Governo ha sostenuto che il ricorrente non aveva esaurito le vie di ricorso interne. Ha osservato che egli avrebbe dovuto promuovere un procedimento civile o penale per diffamazione nei confronti dei siti web e dei canali di notizie coinvolti invece che della PSS, dal momento che non vi erano prove che quest’ultima avesse diffuso il video in questione.
42. Il ricorrente ha dissentito, sostenendo che egli aveva proposto il suo ricorso civile contro la PSS e aveva chiesto una ritrattazione e le scuse perché tale organo aveva distribuito il video ai media ed era stato indicato come la fonte delle informazioni sulla sua presunta guida in stato di ebbrezza. Ha perciò sostenuto che nel suo caso non era necessario promuovere un procedimento civile o penale contro gli organi mediatici. Ha osservato inoltre che gli articoli sulla sua presunta guida in stato di ebbrezza erano ancora visibili su alcuni siti web e ha fornito il link a due di loro che indicavano il Ministero dell’interno quale fonte delle informazioni in questione.
43. La Corte ritiene che, date le specifiche circostanze del caso di specie, l’eccezione preliminare di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne sollevata dal Governo sia strettamente legata al merito della doglianza del ricorrente e che debba pertanto essere unita al merito della causa.
Conclusione44. La Corte osserva che la doglianza non è manifestamente infondata né incorre negli altri motivi di irricevibilità elencati dall’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
Sul merito Le osservazioni delle parti45. Il ricorrente ha affermato che, contrariamente a quanto osservato dal Governo (si veda il paragrafo 46 infra), il video in questione non era stato girato da giornalisti indipendenti o da terzi. Ha osservato che egli era stato fermato a tarda sera, e che non esisteva alcuna prova, neanche nel contenuto pubblicato, che durante l’episodio in questione fossero presenti operatori dei media o qualsiasi altra persona. Ha sostenuto anche che l’accertamento dello stato di ebbrezza era stato effettuato da un medico al Centro di narcologia del Ministero della salute in un ambulatorio chiuso dove non erano stati autorizzati a entrare terzi, neanche i media. Ha sostenuto ancora che anche se fosse stata presente una terza persona durante l’accertamento, ciò sarebbe potuto accadere soltanto con il permesso degli agenti della PSS che lo avevano condotto al centro. Ha affermato che il video era stato distribuito ai canali televisivi e ai siti web dalla PSS per diffamarlo, e che i numerosi argomenti e prove che aveva presentato ai tribunali interni non erano stati da essi presi in considerazione. Ha osservato, in particolare, che diversi media avevano citato la PSS come fonte mentre altri avevano citato il Ministero dell’interno e che nulla indicava un coinvolgimento dei media durante l’operazione di polizia (reyd) nelle notizie diffuse da tali media.
46. Il Governo ha sostenuto che era chiaro dagli articoli pubblicati sui diversi siti e dal video condiviso su YouTube che essi erano opera di giornalisti indipendenti e “critici”, e che non vi era nulla che indicasse che le informazioni erano state fatte trapelare dalla PSS. Il Governo ha osservato che le forze di polizia effettuavano controlli periodici per impedire alle persone di guidare sotto l’effetto dell’alcol e che durante tali operazioni terzi o operatori dei media potevano scattare fotografie o effettuare riprese in modo casuale. Il Governo ha sostenuto pertanto che non vi era stata ingerenza da parte di alcuna autorità statale nei diritti del ricorrente tutelati dall’articolo 8 della Convenzione. Quanto agli obblighi positivi dello Stato ai sensi di tale disposizione, il Governo ha ribadito che il ricorrente non aveva esaurito le vie di ricorso interne (si veda il paragrafo 41 supra).
La valutazione della Corte47. La Corte ha ritenuto in varie occasioni che la registrazione di video nell’ambito di operazioni di polizia o la distribuzione di fotografie dei ricorrenti ai media da parte della polizia costituisca un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata (si vedano, per esempio, Peck c. Regno Unito, n. 44647/98, §§ 62-63, CEDU 2003-I; Sciacca c. Italia, n. 50774/99, §§ 26-29, CEDU 2005-I; Khuzhin e altri c. Russia, n. 13470/02, § 116, 23 ottobre 2008; e Khmel c. Russia, n. 20383/04, §§ 42-44, 12 dicembre 2013).
48. Nel caso di specie le parti sono in disaccordo in ordine all’esistenza di un’ingerenza da parte delle autorità statali. Il ricorrente ha asserito di essere stato filmato dagli agenti della PSS che avrebbero successivamente distribuito il video in questione ai media, mentre il Governo ha negato il coinvolgimento della PSS e ha sostenuto che il contenuto in questione era opera di giornalisti indipendenti e passanti (si vedano i paragrafi 41 e 46 supra; e, per contro, Sciacca, sopra citata, § 26). Considerati i fatti della causa e la sequenza degli eventi la Corte non esclude la possibilità che la PSS sia coinvolta nella divulgazione del video in questione ai media. Tuttavia, tenuto conto dei rilievi delle parti e degli elementi disponibili e alla luce del ragionamento di seguito esposto, la Corte non ritiene necessario nel caso di specie risolvere tale questione.
49. La Corte ribadisce che sebbene l’obiettivo dell’articolo sia essenzialmente la tutela della persona dalle ingerenze arbitrarie delle autorità pubbliche, esso non si limita a imporre allo Stato di astenersi da tali ingerenze. Oltre a questo obbligo negativo primario possono sussistere obblighi positivi inerenti all’effettivo rispetto della vita privata o familiare, che possono richiedere l’adozione di misure destinate ad assicurare il rispetto della vita privata e familiare anche nella sfera dei rapporti interpersonali. Inoltre i confini tra obblighi positivi e negativi dello Stato ai sensi dell’articolo 8 non sempre si prestano a una definizione precisa. I principi applicabili sono cionondimeno simili. In particolare, in entrambi i casi occorre tenere conto del giusto equilibrio che deve essere conseguito tra interessi concorrenti (si veda Odièvre c. Francia [GC], n. 42326/98, § 40, CEDU 2003-III).
50. La Corte osserva che il ricorrente nel corso di tutto il procedimento interno aveva costantemente sostenuto che gli agenti della PSS lo avevano filmato e avevano distribuito ai media il video che lasciava intendere che egli avesse guidato in stato di ebbrezza, in violazione delle disposizioni del diritto interno e della Convenzione (si vedano i paragrafi 15 e 17 supra) e al contempo aveva sottolineato che molti dei canali e siti web coinvolti avevano citato la PSS o il Ministero dell’interno quale fonte delle informazioni in questione. Pur riconoscendo che i siti web interessati avevano effettivamente indicato l’ufficio stampa del Ministero dell’interno quale fonte delle informazioni condivise sulla guida in stato di ebbrezza imputata al ricorrente, i tribunali interni avevano rigettato il ricorso di quest’ultimo ritenendo che egli non avesse dimostrato che la polizia aveva distribuito le informazioni in questione ai media. Avevano ritenuto, sulla base di un estratto tratto da un sito web, che l’articolo non specificasse quale funzionario dell’ufficio stampa del Ministero dell’interno aveva fornito le informazioni (si vedano i paragrafi
16 e 20-21 supra).
51. Quando avevano rigettato il ricorso del ricorrente, i tribunali interni avevano citato anche le note della PSS e di un canale televisivo (si vedano i paragrafi 20-21 supra). A tale riguardo la Corte osserva che i tribunali interni si erano limitati a invocare la nota della PSS, che negava ogni addebito, senza fornire motivazioni adeguate riguardo ai rilievi del ricorrente a tale proposito (si confronti Biba c. Albania, n. 24228/18, § 73, 7 maggio 2024). Non Avevano neanche spiegato quale rilevanza avesse la nota di Real TV al fine di determinare se il video del ricorrente fosse stato pubblicato dalla PSS. Tenuto conto di tali considerazioni la Corte conclude che i tribunali interni avevano rigettato la doglianza del ricorrente relativa ai presunti atti della PSS (ovvero l’atto di filmarlo illegalmente e quello successivo di far pubblicare il video) senza adeguate motivazioni (si confronti D.H. e altri c. Macedonia del Nord, n. 44033/17, § 65, 18 luglio 2023).
52. Il Governo ha sostenuto che il video del ricorrente avrebbe potuto essere stato girato da passanti e giornalisti indipendenti (si vedano i paragrafi
41 e 46 supra). La Corte osserva in primo luogo che i tribunali interni non hanno mai formulato una simile conclusione nelle loro sentenze e che il Governo non ha addotto alcuna prova a sostegno di tale affermazione. Inoltre non ha spiegato in che modo dei terzi avrebbero potuto filmare il ricorrente durante l’esame clinico per l’accertamento dello stato di ebbrezza, dal momento che esso era avvenuto nell’ambulatorio del medico nel Centro di narcologia del Ministero della salute (si vedano i paragrafi 6-7 supra).
53. La Corte ritiene che, date le circostanze della presente causa, non sia stato irragionevole da parte del ricorrente promuovere un procedimento nei confronti della PSS invece che dei canali televisivi e dei siti web, e rigetta l’eccezione del Governo di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne da parte del medesimo (si confrontino Cemalettin Canlı, sopra citata, §§ 28-29, e Toma c. Romania, n. 42716/02, §§ 83-85, 24 febbraio 2009).
54. Le suesposte considerazioni sono sufficienti affinché la Corte concluda che lo Stato Convenuto non ha osservato i suoi obblighi positivi ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione. Vi è stata conseguentemente violazione di tale disposizione.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE55. L’articolo 41 della Convenzione recita:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
A. Danno
56. Il ricorrente ha chiesto 24.000 manat azeri (AZN) (circa 13.330 euro (EUR) alla data di presentazione della richiesta) per il danno patrimoniale, l’importo che avrebbe dovuto ricevere in virtù di un contratto biennale di consulenza legale cui asseritamente il suo cliente aveva posto termine dopo la pubblicazione del video. Ha chiesto inoltre EUR 20.000 per il danno non patrimoniale.
57. Il Governo ha osservato che il ricorrente non aveva mai contestato la cessazione di suddetto contratto dinanzi ai tribunali interni e che in ogni caso non sussisteva alcun nesso causale tra tale cessazione e l’asserito danno patrimoniale. Inoltre ha invitato la Corte a rigettare la richiesta relativa al danno non patrimoniale, sostenendo che la constatazione di violazione avrebbe costituito di per sé equa soddisfazione sufficiente.
58. La Corte non discerne alcun nesso causale tra la violazione constatata e l’asserito danno patrimoniale; rigetta pertanto tale richiesta. Tuttavia, deliberando in via equitativa, come richiesto dall’articolo 41 della Convenzione, accorda al ricorrente EUR 4.500 per il danno non patrimoniale, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.
B. Spese
59. Il ricorrente ha osservato che in virtù del contratto di consulenza legale stipulato con l’avvocato Y. Imanov egli doveva a quest’ultimo AZN 3.500 per le spese sostenute dinanzi alla Corte, e ha chiesto che gli fosse accordato l’equivalente in euro di tale importo calcolato al tasso applicabile alla data della stipula del contratto (circa EUR 1.740). Ha presentato copia di detto contratto.
60. Il Governo ha sostenuto che la somma richiesta era eccessiva, date le circostanze della causa e la professione del ricorrente, che è un avvocato in esercizio. Ha ritenuto che un importo di EUR 500 sarebbe stato un compenso ragionevole per la consulenza legale fornita dal rappresentante del ricorrente.
61. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese sostenute soltanto nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole (si vedano, per esempio, Vegotex International S.A. c. Belgio [GC], n. 49812/09, § 167, 3 novembre 2022, e Malik Babayev c. Azerbaigian, n. 30500/11, § 97, 1o giugno 2017, con ulteriori riferimenti). Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in suo possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte ritiene appropriato accordare la somma di EUR 1.000 per le spese sostenute dinanzi alla Corte, oltre l’importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta, che deve essere versata direttamente sul conto bancario del suo rappresentante, avvocato Y. Imanov.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, all’unanimitÀ,
Decide di unire al merito l’eccezione preliminare del Governo concernente il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne e la rigetta; Dichiara ricevibile il ricorso; Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione; Ritiene che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme, che debbono essere convertite nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del versamento: EUR 4.500 (quattromilacinquecento euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale; EUR 1.000 (mille euro), oltre l’importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta, per le spese, da versare direttamente sul conto bancario del suo rappresentante, avvocato Y. Imanov; che, a decorrere della scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali; Rigetta la domanda di equa soddisfazione del ricorrente per il resto.Fatta in inglese e notificata per iscritto il 6 maggio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Milan Blaško Ioannis Ktistakis
Cancelliere Presidente