Béláné Nagy c. Ungheria - 53080/13 - Sentenza 10.2.2015 [Sezione II]
In fatto – Nel 2001 era stata riconosciuta alla ricorrente una pensione di invalidità che le veniva però revocata nel 2010, dopo che il suo grado di disabilità, calcolato secondo una diversa metodologia, veniva rivalutato ad un livello inferiore. Negli anni successivi la ricorrente si sottoponeva a nuovi controlli e veniva, infine, ritenuta idonea a ricevere il beneficio. Tuttavia, la nuova legislazione, entrata in vigore nel 2012, introduceva criteri d’idoneità aggiuntivi, correlati alla durata della copertura previdenziale. La ricorrente non soddisfaceva tali criteri. Di conseguenza, sebbene in altre circostanze il suo grado di disabilità le avrebbe dato diritto a ricevere un assegno di invalidità, ai sensi del nuovo sistema le sue richieste venivano respinte.
In diritto – Articolo 1 del Protocollo no 1: Le modifiche al grado di disabilità della ricorrente sono derivate unicamente dalle successive variazioni apportate alla metodologia impiegata e non da un miglioramento delle condizioni di salute della ricorrente, che sono rimaste inalterate. Nel 2012, il sistema delle pensioni di invalidità è stato sostituito da un sistema di indennità che osservava nuovi criteri di idoneità. La ricorrente era stata dichiarata non idonea a ricevere tale sussidio non a causa del mancato possesso del grado di disabilità richiesto, ma perché ella non aveva raggiunto un periodo di copertura previdenziale sufficiente, ai sensi di quanto richiesto dalla nuova normativa. Tale condizione era per la ricorrente praticamente impossibile da soddisfare, dal momento che quest’ultima non si trovava più nelle condizioni di cumulare il numero di giorni richiesto. Tuttavia, durante gli anni d’impiego, la ricorrente aveva contribuito al sistema previdenziale conformemente a quanto stabilito dalla legge. Ciò aveva fatto scaturire in capo allo Stato un obbligo sociale fondato sul principio di solidarietà di assistenza nei confronti della ricorrente, nell’eventualità di un’emergenza. La Corte ha avallato la posizione della Corte costituzionale, secondo cui i sussidi ottenuti tramite il versamento di contributi obbligatori al sistema previdenziale possono essere in parte considerati come "diritti acquisiti". La pensione/indennità d’invalidità era pertanto da considerare quale diritto rivendicabile ad un sussidio socio-assistenziale riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale, a cui l’articolo 1 del Protocollo no 1 è applicabile. Tale aspettativa, legittima e riconosciuta per legge, e gli interessi da proprietario scaturiti dalla legislazione di uno Stato contraente, vigenti al tempo in cui la ricorrente era considerata idonea a beneficiare della misura, non potevano essere ritenuti estinti in base al fatto che, in forza di una nuova metodologia, l’invalidità della ricorrente fosse stata significativamente sottostimata, senza che fosse intervenuto alcun mutamento oggettivo delle sue condizioni di salute. A questo proposito, l’esistenza, in capo alla ricorrente di una legittima ed ininterrotta aspettativa, riconosciuta per legge, a ricevere assistenza socio-sanitaria, era dimostrata dal fatto che ella si fosse periodicamente sottoposta ad ulteriori controlli del suo grado di disabilità. A prescindere dalla perdita della sua pensione di invalidità nel 2010, l’aspettativa della ricorrente era stata dunque legittima e continuativa. Per quanto concerne la questione sul se la legittima aspettativa a ricevere assistenza socio-sanitaria le desse parimenti il diritto di non vedere modificati i criteri d’idoneità, la Corte ha rimarcato che le linee guida etiche disposte dalla Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute, elaborata dall’Organizzazione mondiale della sanità, non devono essere impiegate al fine di negare diritti acquisiti o di limitare diritti individuali legittimi ai sussidi. Inoltre, il rispetto dello Stato di diritto richiede che gli Stati garantiscano, sulla base dei principi di solidarietà sociale, un certo reddito a coloro le cui capacità lavorative siano scese al di sotto del livello stabilito per legge, purché tali soggetti abbiano versato sufficienti contributi al sistema previdenziale.
Con riguardo al principio di proporzionalità, sebbene gli Stati abbiano un certo margine di apprezzamento nel regolare l’accesso all’assistenza per invalidità, una volta che questa venga accordata, essi non possono giungere fino al punto di privare tale riconoscimento della sua stessa essenza. In tal senso, la Corte ha osservato che la ricorrente era stata del tutto privata dell’assistenza socio-sanitaria, invece di essere soggetta ad una ragionevole e proporzionata riduzione. Questo corso di eventi è equivalso ad una drastica ed imprevedibile modifica delle sue condizioni di accesso ai sussidi d’invalidità. A causa di ciò, in tali circostanze la ricorrente aveva dovuto sostenere un onere individuale eccessivo e sproporzionato.
Conclusione: violazione (quattro voti contro tre).
Articolo 41: EUR 5.000,00 a titolo di danno patrimoniale e EUR 5.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.
(Si veda la Scheda tematica su Persone con disabilità e la Convenzione europea dei diritti dell’uomo)
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