Bochan c. Ucraina (no 2) - 22251/08 - Sentenza 5.2.2015 [GC]
In fatto – La ricorrente era da lungo tempo coinvolta in un contenzioso dinanzi alle corti nazionali, infine perso, riguardante il titolo di proprietà di un terreno. Nel 2001 essa depositava un ricorso presso la Corte europea lamentando iniquità nei procedimenti giudiziari nazionali. In un giudizio del 3 maggio 2007 (Bochan c. Ucraina, 7577/02) la Corte aveva ritenuto che vi fosse stata una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione sulla base del fatto che le decisioni a cui si era giunti nel procedimento non avevano assicurato il rispetto delle garanzie di un equo processo, quali i principi di indipendenza e imparzialità, certezza del diritto e sufficiente motivazione, sanciti dal suddetto articolo. La ricorrente veniva risarcita della somma di EUR 2.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.
Affidandosi al giudizio della Corte europea, la ricorrente depositava in seguito un "appello alla luce di circostanze eccezionali" ("appello eccezionale") nel quale essa richiedeva alla Corte suprema ucraina l’annullamento delle decisioni dei tribunali nazionali in merito al suo caso e di accogliere integralmente le sue doglianze. Nel marzo del 2008 la Corte suprema rigettava il suo ricorso avendo appurato che le decisioni dei giudici nazionali erano corrette e comprovate. Nel giugno del 2008 dichiarava irricevibile un ulteriore ricorso di carattere eccezionale presentato dalla ricorrente.
Nella richiesta presentata alla Corte europea nel caso in esame la ricorrente reclamava, in virtù dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo no 1, che, respingendo il suo ricorso eccezionale, la Corte suprema aveva omesso di prendere in considerazione le conclusioni della Corte europea nella sentenza del 3 maggio 2007.
In diritto – Articolo 6 § 1: La Corte doveva determinare tre questioni: (a) se l’articolo 46 della Convenzione avesse impedito di fare fronte alle lamentele della ricorrente, dal momento che il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa stava ancora sovrintendendo all’esecuzione della sentenza del 3 maggio 2007, (b) se il procedimento nazionale riguardante il ricorso eccezionale della ricorrente avesse fornito le garanzie previste dalla Convenzione e, in tal caso, (c) se i requisiti dell’articolo 6 § 1 fossero stati ottemperati.
(a) Nel caso in cui la Corte fosse stata ostacolata dall’esaminare le lamentele a causa dell’articolo 46 – La Grande Camera ha ribadito che il ruolo del Comitato dei Ministri nella sfera d’esecuzione dei giudizi della Corte non impedisce alla Corte stessa di esaminare una nuova richiesta concernente misure prese da uno Stato convenuto nell’esecuzione di un giudizio, qualora tale richiesta contenga nuove informazioni rilevanti relative alle questioni non decise col giudizio iniziale.
Alcune delle memorie processuali della ricorrente, nel caso in questione, potrebbero essere considerate doglianze riguardo ad una presunta mancanza di una adeguata esecuzione della sentenza della Corte emanata il 3 maggio 2007. Tuttavia, le doglianze circa la mancata esecuzione delle deliberazioni o il mancato rimedio di una violazione precedentemente riconosciuta dalla Corte non rientrano negli ambiti di competenza della Corte stessa. Le denunce della ricorrente riguardo la mancata riparazione della violazione originaria dell’articolo 6 § 1 nel suo precedente caso erano pertanto irricevibili.
Ciononostante, la ricorrente aveva sollevato una nuova doglianza in riferimento alla condotta e all’equità del procedimento deciso dalla Corte suprema nel marzo 2008. Essa affermava che, nello specifico, il ragionamento impiegato dalla Corte suprema in quella decisione aveva palesemente contraddetto le pertinenti conclusioni della Corte nel suo giudizio del 2007. Questa nuova doglianza verteva sul modo in cui la decisione del marzo 2008 era stata raggiunta nel procedimento sul ricorso eccezionale della ricorrente; non riguardava l’esito di quel procedimento in sé o l’efficacia dell’esecuzione del giudizio della Corte da parte dei tribunali nazionali. Questo riguardava quindi una situazione distinta da quella esaminata nel giudizio del 2007 e conteneva nuove informazioni riguardo a questioni non decise da quella sentenza. Di conseguenza, l’articolo 46 della Convenzione non aveva impedito alla Corte di esaminare la nuova denuncia avanzata dalla ricorrente sull’iniquità dei procedimenti, che erano culminati nella sentenza della Corte suprema del marzo 2008.
(b) Applicabilità dell’articolo 6 al procedimento concernente il ricorso eccezionale della ricorrente – Mentre l’articolo 6 § 1 non era normalmente applicabile ai ricorsi straordinari che tendono alla riapertura del contenzioso giudiziale concluso, la natura, la portata, e le specifiche caratteristiche del procedimento su un dato ricorso di carattere straordinario all’interno di un particolare sistema legale in questione potrebbero essere tali da portare il procedimento che si basa su quella tipologia di ricorso a rientrare negli ambiti dell’articolo 6 § 1 e delle tutele del diritto ad un processo equo, da esso concesse ai litiganti. La Corte aveva quindi esaminato la natura, la portata, e le caratteristiche specifiche del ricorso eccezionale in questione nel caso corrente.
Il quadro giuridico nazionale applicabile aveva messo a disposizione della ricorrente un rimedio che avrebbe permesso una revisione giudiziale della sua causa civile da parte della Corte suprema, alla luce del verdetto della Corte europea che aveva accertato la presenza di lacune nelle originarie decisioni nazionali. In virtù del tipo di revisione giudiziale che è stato fornito, il ricorso eccezionale presentato dalla ricorrente potrebbe essere visto come un prolungamento del procedimento civile originario (concluso), simile ad una procedura di cassazione secondo la definizione della legge ucraina. Ciò premesso, nonostante le caratteristiche speciali di questa procedura sul modello della cassazione avessero potuto influenzare il modo nel quale operano le garanzie procedurali stabilite dall’articolo 6 § 1, la Corte era dell’avviso che queste garanzie dovessero essere ad essa applicabili nello stesso modo in cui queste venivano generalmente applicate ai procedimenti di cassazione in materia civile.
Questa conclusione, derivata dalle disposizioni di legge nazionali applicabili, era sostenuta dal riferimento all’ambito e alla natura dell’"esame" effettivamente svolto dalla Corte suprema nel marzo 2008, prima che fosse respinto il ricorso eccezionale della ricorrente, lasciando invariate le decisioni impugnate. La Corte suprema aveva revisionato i materiali del caso e le decisioni tratte dal procedimento iniziale alla luce dei nuovi argomenti della ricorrente, basati principalmente sul giudizio della Corte del 2007.
Pertanto, alla luce sia delle pertinenti disposizioni della legislazione ucraina e della natura e della portata del procedimento culminato nella sentenza della Corte suprema nel marzo 2008 in relazione al ricorso eccezionale della ricorrente, seguito dalla decisione di conferma del verdetto nel giugno 2008; la Corte ha considerato che il procedimento era decisivo per la determinazione dei diritti civili e degli obblighi della ricorrente. Di conseguenza, le garanzie rilevanti dell’articolo 6 § 1 si applicavano a questo procedimento.
Conclusione: eccezione preliminare respinta (all’unanimità).
(c) Rispetto dell’articolo 6 § 1 – La Corte ha ribadito che non spettava ad essa agire come quarta istanza e, ai sensi dell’articolo 6 § 1, mettere in discussione il giudizio del tribunale nazionale, a meno che le loro valutazioni non potessero essere considerate arbitrarie o manifestamente irragionevoli.
Nel caso di specie, la Corte suprema aveva, nella sua sentenza del marzo 2008, gravemente travisato le valutazioni della Corte europea nel suo giudizio del 3 maggio del 2007. In particolare, aveva riferito che la Corte europea aveva giudicato le decisioni dei giudici nazionali lecite e fondate e aveva assegnato la sola soddisfazione per la violazione della garanzia della "durata ragionevole" (quando tale reclamo era stato difatti respinto come manifestamente infondato). Quelle affermazioni erano tangibilmente errate. Il ragionamento della Corte suprema non costituiva solo una diversa interpretazione di un testo di legge. Per la Corte, potrebbe essere inteso unicamente come "gravemente arbitrario" o come implicante un "diniego di giustizia"; nel senso che la presentazione distorta della sentenza del 2007 aveva avuto l’effetto di intralciare il tentativo della ricorrente di vedere esaminato il suo diritto di proprietà alla luce di tale sentenza, nel quadro procedurale tipico della cassazione previsto dalla normativa nazionale. Il procedimento impugnato non aveva così soddisfatto i requisiti di un "equo processo" ai sensi dell’articolo 6 § 1.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
Articolo 41: EUR 10.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.
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