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Causa Bonasia e Pozzi c. Italia - 8/07/2008
7. Il 24 marzo 1999, le parti hanno trovato un accordo transattivo. In conseguenza della mancata comparizione delle parti per due udienze consecutive la causa è stata cancellata dal ruolo.
B. Il procedimento proposto conformemente alla legge «Pinto»
8. Il 27 settembre 2001, i ricorrenti hanno adito la Corte d’appello di Venezia in applicazione della legge no 89 del 24 marzo 2001, c.d. «legge Pinto», per lamentare l’eccessiva durata della sopradescritta procedura. Pertanto, hanno chiesto alla Corte di accertare l’avvenuta violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione e di condannare lo Stato italiano al risarcimento dei danni materiali e morali subiti.
9. Con decisione del 13 dicembre 2002, il cui testo è stato depositato in cancelleria il 10 gennaio 2002, la Corte d’appello ha esaminato il procedimento così come svoltosi fino al 24 marzo 1999 (data dell’accordo transattivo) ed ha constatato il superamento della durata ragionevole. Questa, peraltro, ha rigettato la domanda relativa al danno materiale in considerazione del fatto che il ricorrente non aveva fornito la relativa prova, ma ha accordato 3 000 000 ITL (1 549,37 EUR) in via equitativa a ciascun ricorrente a titolo di risarcimento del danno morale nonché 1 850 000 ITL (955,45 EUR) per spese e onorari di causa.
10. Il 19 ottobre 2002, il Ministro della giustizia ha presentato un ricorso in cassazione nei confronti del quale i ricorrenti hanno fatto opposizione.
Con decisione del 4 dicembre 2006, il cui testo è stato depositato in cancelleria il 16 marzo 2007, la Corte ha rigettato il ricorso e confermato la decisione controversa della Corte d’appello.
11. Le somme liquidate dalla Corte d’appello sono state pagate il 16 dicembre 2002.
II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTI
12. Per il diritto e la prassi interni pertinenti si rinvia a quanto statuito nella sentenza Cocchiarella c. Italia ([GC], no 64886/01, §§ 23-31, CEDU 2006-…).
IN DIRITTO
I. SULLA PRESUNTA VIOLAZIONE DELL’ART. 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
13. I ricorrenti sostengono che la durata della procedura abbia frustrato il principio della «durata ragionevole» quale contemplato dall’art. 6 § 1 della Convenzione. Adducono inoltre che la somma liquidata dalla Corte d’appello di Venezia a titolo di danni morali non sia sufficiente per riparare il danno causato dalla violazione dell’art. 6.
Questo articolo così recita:
«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata (…) entro un termine ragionevole, da un tribunale (…) il quale deciderà (…) delle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile (…)».
14. Il Governo si oppone a queste tesi.
A. Sulla ammissibilità
15. Esaminati i fatti di causa e gli argomenti addotti dalle parti, la Corte ritiene che, alla luce della giurisprudenza consolidata in materia (tra le altre, Delle Cave e Corrado c. Italia, no 14626/03, §§ 26-31, 5 giugno 2007) la somma liquidata si sia rivelata insufficiente e che i ricorrenti possano tutt’ora considerarsi vittime ai sensi dell’art. 34 della Convenzione
16. La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’art. 35 § 3 della Convenzione e che non si scontra con nessun altro motivo di inammissibilità.
B. Sul merito
17. La Corte ritiene che il periodo rilevante si estenda dal 15 dicembre 1992, giorno in cui i ricorrenti hanno introdotto l’azione davanti al Tribunale di Bergamo, fino al 24 marzo 1999, data della sottoscrizione dell’accordo transattivo. Detto periodo è durato, pertanto, sei anni e tre mesi per un grado di giudizio
18. Dopo avere esaminato i fatti, alla luce delle informazioni fornite dalle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie la durata della procedura sia eccessiva e che non risponda all’esigenza di «durata ragionevole».
19. Pertanto, vi è stata violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA CONVENZIONE
20. Ai sensi dell’art. 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi e stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa».
A. Danni
21. I ricorrenti stimano che il danno morale subito ammonti a 50 000 000 lire (ITL) [25 822,84 EUR] a testa.
22. Il Governo si rimette al giudizio dalla Corte.
23. La Corte ritiene che, in assenza delle vie di ricorso interne e considerata la posta in gioco, avrebbe potuto liquidare 6 000 EUR a testa. Il fatto che la Corte d’appello di Venezia abbia liquidato ai ricorrenti il 25,8% di questa somma costituisce, a parere della Corte, un risultato irragionevole. Pertanto, viste le caratteristiche della procedura «Pinto» e considerato il fatto che, malgrado questo ricorso interno, sia arrivata a constatare la sussistenza della violazione, la Corte, tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza Cocchiarella c. Italia, cit., §§ 139-142 e § 146, e statuendo in via equitativa, liquida a ciascun ricorrente 1 150 EUR.
B. Spese e onorari
24. Le ricorrenti chiedono il rimborso di 1 200 EUR per le spese e gli onorari relativi alla procedura «Pinto», mentre si rimettono al giudizio della Corte per quelli della presente procedura.
25. La Corte ricorda che, in conformità alla sua giurisprudenza consolidata, l’allocazione delle spese ed onorari di causa, ai sensi dell’art. 41, presuppone che siano provati la loro reale sussistenza e necessità, nonché il carattere ragionevole del loro tasso. Inoltre, le spese di giustizia possono essere rifuse solo nella misura in cui siano collegate alla violazione constatata (v., per esempio, Beyeler c. Italia (equa soddisfazione) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002 ; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDU 2003‑VIII).
Quanto alle spese ed onorari relativi alla procedura davanti ala Corte d’appello di Venezia, la Corte, tenuto conto della durata e della complessità della procedura «Pinto», ritiene che la somma liquidata dall’istanza interna sia ragionevole. Pertanto, rigetta la domanda. Quanto alle spese ed onorari relativi alla procedura davanti a sé pendente, la Corte ritiene che il ricorrente, nella fase di preparazione del ricorso, abbia dovuto sopportare alcune spese. Pertanto, statuendo in via equitativa, essa reputa ragionevole liquidare a questo titolo 1 000 EUR a ciascun ricorrente.
C. Interessi moratori
26. La Corte ritiene opportuno ragguagliare il tasso degli interessi moratori al tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara il ricorso ammissibile;
2. Dichiara che c’è stata violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione;
3. Dichiara
a) che lo Stato resistente deve versare a ciascun ricorrente entro il termine di tre mesi dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’art. 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 1 150 EUR (mille e centocinquanta euro) a titolo di danno morale, maggiorato di ogni altro importo eventualmente dovuto a titolo di imposta;
ii. 1 000 EUR (mille euro) a titolo di spese ed onorari, maggiorato di ogni altro importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dai ricorrenti;
b) che a partire dalla scadenza del suddetto termine e fino al versamento questa somma dovrà essere maggiorata di un interesse semplice ad un tasso pari a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuali.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto l’8 luglio 2008 in applicazione all’art. 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Sally DolléFrançoise Tulkens
Cancelliere Presidente
Full & Egal Universal Law Academy