PRIMA SEZIONE
CAUSA BOTTICELLI E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 3272/24 e altri 8 ricorsi – si veda l’elenco allegato)
SENTENZA
STRASBURGO
20 marzo 2025
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Botticelli e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Georgios A. Serghides, presidente,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 27 febbraio 2025,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
2. I ricorrenti sono stati rappresentati dall’avv. Pasquale Biondi, del foro di Telese Terme.
3. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).
IN FATTO
4. L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
5. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni da parte di comuni in dissesto. Essi presentano, inoltre, una doglianza sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, relativa all’impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l’esecuzione dei suddetti provvedimenti, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, e una doglianza sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
IN DIRITTO
SULLA RIUNIONE DEI RICORSI6. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
SULLE DEDOTTE VIOLAZIONI DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE E DELL’ARTICOLO 1 dEL PROTOCOLLO n. 17. I ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore, e l’impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l’esecuzione di tali provvedimenti. Essi invocano l’articolo 6 § 1 della Convenzione e l’articolo 1 del Protocollo n. 1.
8. La Corte rammenta che l’esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell’articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
9. La Corte osserva che, secondo le informazioni fornite dalle parti, i provvedimenti giudiziari interni emessi in favore dei ricorrenti non sono stati eseguiti per vari anni. Inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, i ricorrenti si trovano nell’impossibilità di avviare dei procedimenti di esecuzione.
10. Nelle sentenze di principio De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, Pennino c. Italia, n. 43892/04, 24 settembre 2013, Ventorino c. Italia, n. 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
11. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti, e che abbiano limitato in misura sproporzionata il loro diritto di accesso a un tribunale.
12. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, a causa della mancata esecuzione del provvedimento giudiziario interno, e una violazione del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti.
13. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene non doversi esaminare separatamente la doglianza formulata dai ricorrenti sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE14. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, e Nicola Silvestri, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
15. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.
Per questi motivi, la corte, all’unanimitÀ,
Decide di unire i ricorsi;Dichiara i ricorsi ricevibili;Dichiara che tali ricorsi rivelano che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1, in ragione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale;Dichiara non doversi esaminare separatamente la doglianza formulata sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni, ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;Dichiaraa) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata alla presente sentenza;
b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 20 marzo 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Cancelliere aggiunto f.f. Presidente
ALLEGATO
Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)
N.
Numero e data di presentazione del ricorso
Nome del ricorrente e anno di nascita
Nome e città del rappresentante
Provvedimento giudiziario interno pertinente
Data di inizio della mancata esecuzione
Ritardo nell’esecuzione
Ingiunzione delle giurisdizioni interne
Giurisprudenza
Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente
(in euro)[1]
Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso
(in euro)[2]
3272/24
23/01/2024
Pasqualina BOTTICELLI
1958
Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunale di Benevento, R.G. 4755/2016, 29/10/2018
Tribunale di Benevento, R.G. 6475/2017, 21/06/2021
29/10/2018
21/06/2021
in corso
Più di 6 anni e 3 mesi
in corso
Più di 3 anni e 7 mesi e 8 giorni
Comune di Benevento. Pagamento per prestazioni professionali.
De Luca c. Italia,
n. 43870/04, 24 settembre 2013
3.700
250
3278/24
23/01/2024
Concettina IASEVOLI
1961
Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunale di Benevento, R.G 5158/2016, 07/02/2019
Tribunale di Benevento, R.G. 6475/2017, 21/06/2021
07/02/2019
21/06/2021
in corso
Più di 5 anni e 11 mesi e 22 giorni
in corso
Più di 3 anni e 7 mesi e 8 giorni
Comune di Benevento. Pagamento per prestazioni professionali.
De Luca c. Italia,
n. 43870/04, 24 settembre 2013
7.000
250
3285/24
23/01/2024
Antonia LANZETTI
1950
Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunale di Benevento, R.G 5562/2016, 27/02/2020
27/02/2020
in corso
Più di 4 anni e 11 mesi e 2 giorni
Comune di Benevento. Pagamento per prestazioni professionali.
De Luca c. Italia,
n. 43870/04, 24 settembre 2013
3.500
250
3289/24
23/01/2024
Elisa MAIO
1957
Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunale di Benevento, R.G 5289/2016, 27/01/2020
Tribunale di Benevento, R.G 6475/2017, 21/06/2021
27/01/2020
21/06/2021
in corso
Più di 5 anni e 2 giorni
in corso
Più di 3 anni e 7 mesi e 8 giorni
Comune di Benevento. Pagamento per prestazioni professionali.
De Luca c. Italia,
n. 43870/04, 24 settembre 2013
6.700
250
3293/24
23/01/2024
Annarita MERCURIO
1966
Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunale di Benevento, R.G 5462/2016, 21/03/2019
21/03/2019
in corso
Più di 5 anni e 10 mesi e 8 giorni
Comune di Benevento. Pagamento per prestazioni professionali.
De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013
1.700
250
3345/24
23/01/2024
Silvana PAGLIUCA
1960
Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunale di Benevento, R.G 5524/2016, 07/02/2019
Tribunale di Benevento, R.G 6475/2017, 21/06/2021
07/02/2019
21/06/2021
in corso
Più di 5 anni e 11 mesi e 22 giorni
in corso
Più di 3 anni e 7 mesi e 8 giorni
Comune di Benevento. Pagamento per prestazioni professionali.
De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013
9.000
250
3347/24
23/01/2024
Anna Rita PANELLA
1968
Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunale di Benevento, R.G. 4848/2016, 27/02/2020
Tribunale di Benevento, R.G. 6475/2017, 21/06/2021
27/02/2020
21/06/2021
in corso
Più di 4 anni e 11 mesi e 2 giorni
in corso
Più di 3 anni e 7 mesi e 8 giorni
Comune di Benevento. Pagamento per prestazioni professionali.
De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013
6.000
250
3349/24
23/01/2024
Giovanni SALVO ROSSI
1966
Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunale di Benevento, R.G. 4984/2016, 29/10/2018
Tribunale di Benevento, R.G. 6475/2017, 21/06/2021
29/10/2018
21/06/2021
in corso
Più di 6 anni e 3 mesi
in corso
Più di 3 anni e 7 mesi e 8 giorni
Comune di Benevento. Pagamento per prestazioni professionali.
De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013
1.800
250
3350/24
23/01/2024
Gerarda ZAGARESE
1965
Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunale di Benevento, R.G 5517/2016, 27/02/2020
27/02/2020
in corso
Più di 4 anni e 11 mesi e 2 giorni
Comune di Benevento. Pagamento per prestazioni professionali.
De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013
3.600
250
[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.
[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.