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Causa Caglioni c. Italia - 8/07/2007
In seguito all’entrata in vigore della legge «Pinto» il Governo ha sollevato un’eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Il ricorrente ha adito la Corte d’appello di Venezia ed in seguito ha presentato ricorso in cassazione.
22. Pertanto, la Corte ritiene che sussistano le condizioni per rigettare l’eccezione del Governo.
2. Qualità di «vittima»
23. Per stabilire se un ricorrente possa dichiararsi «vittima» ai sensi dell’art. 34 della Convenzione occorre verificare che le autorità nazionali abbiano riconosciuto ed in seguito rimediato, in maniera appropriata e sufficiente, alla contestata violazione (v., tra gli altri, Delle Cave c. Italia, cit., §§ 25-31; Cocchiarella c. Italia, cit., §§ 69-98).
24. Esaminati i fatti di causa e gli argomenti addotti dalle parti, la Corte ritiene che il risarcimento si sia rivelato insufficiente e che il ricorrente possa tutt’ora considerarsi vittima ai sensi dell’art. 34 della Convenzione.
3. Conclusione
25. La Corte constata che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’art. 35 § 3 della Convenzione e che non si scontra con nessun altro motivo di inammissibilità.
B. Sul merito
26. La Corte ricorda di aver esaminato doglianze identiche a quelle presentate dal ricorrente e di essere pervenuta all’accertamento della violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione (v. Delle Cave c. Italia, cit., §§ 35-39).
27. Quanto alla durata del processo, la Corte ritiene che il periodo a tal fine rilevante sia iniziato a decorrere il 15 marzo 1984, con la citazione della parte resistente davanti al Tribunale di Bergamo, per concludersi il 12 novembre 1997, data del deposito della sentenza della Corte d’appello di Brescia. Detto periodo è durato, pertanto, tredici anni e otto mesi per due gradi di giudizio.
28. Dopo avere esaminato i fatti, alla luce delle informazioni fornite dalle parti e tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che nel caso di specie la durata della procedura sia eccessiva e che non risponda all’esigenza di «durata ragionevole». Pertanto, vi è stata violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione.
II. SULL’APPLICAZIONE DELL’ART. 41 DELLA CONVENZIONE
29. Ai sensi dell’art. 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi e stata violazione della Convenzione o dei suoi protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette che in modo incompleto di riparare le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, quando è il caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa».
A. Danni
30. Il ricorrente stima che il danno morale subito ammonti ad, almeno, 150 000 000 di lire italiane (ITL) [77 468,53 EUR].
31. Per quanto riguarda il danno morale, la Corte ritiene che, in assenza delle vie di ricorso interne, avrebbe potuto liquidare la somma di 16 000 EUR. Il fatto che la Corte d’appello di Venezia abbia liquidato al ricorrente il 29% di questa somma costituisce, a parere della Corte, un risultato irragionevole. Pertanto, viste le caratteristiche della procedura «Pinto» e considerato il fatto che, malgrado questo ricorso interno, sia arrivata a constatare la sussistenza della violazione, la Corte, tenuto conto della soluzione adottata nella sentenza Cocchiarella c. Italia, cit., §§ 139-142 e § 146, e statuendo in via equitativa, liquida al ricorrente 2 600 EUR nonché 1 100 EUR a titolo di frustrazione supplementare derivante dal ritardato pagamento dei 4 650 EUR, versati, infine, il 1° agosto 2003, ossia circa diciassette mesi dopo il deposito in cancelleria della decisione della Corte d’appello di Venezia.
B. Spese e onorari
32. Il ricorrente, quando conclude chiedendo alla Corte di giudicare conformemente alla prassi applicata in casi analoghi, si rimette al suo apprezzamento.
33. La Corte ricorda che, in conformità alla sua giurisprudenza consolidata, l’allocazione delle spese ed onorari di causa, ai sensi dell’art. 41, presuppone che siano provati la loro reale sussistenza e necessità, nonché il carattere ragionevole del loro tasso. Inoltre, le spese di giustizia possono essere rifuse solo nella misura in cui siano collegate alla violazione constatata (v., per esempio, Beyeler c. Italia (equa soddisfazione) [GC], no 33202/96, § 27, 28 maggio 2002 ; Sahin c. Germania [GC], no 30943/96, § 105, CEDU 2003‑VIII).
Nel caso di specie, la Corte ritiene che nella fase di preparazione del presente ricorso il ricorrente abbia dovuto sopportare alcune spese. Pertanto, statuendo in via equitativa, essa reputa ragionevole liquidare a questo titolo 2 000 EUR al ricorrente, maggiorato di ogni altro importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tale somma (v., tra le altre, Vehbi Ünal c. Turchia, no 48264/99, § 65, 9 novembre 2006).
C. Interessi moratori.
La Corte ritiene opportuno ragguagliare il tasso degli interessi moratori al tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara il ricorso ammissibile;
2. Dichiara che c’è stata violazione dell’art. 6 § 1 della Convenzione;
3. Dichiara
a) che lo Stato resistente deve versare al ricorrente entro il termine di tre mesi dal giorno in cui la sentenza sarà diventata definitiva conformemente all’art. 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 3 700 EUR (tremila e settecento euro) a titolo di danno morale, maggiorato di ogni altro importo eventualmente dovuto a titolo di imposta;
ii. 2 000 EUR (duemila euro) a titolo di spese ed onorari, maggiorato di ogni altro importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dal ricorrente;
b) che a partire dalla scadenza del suddetto termine e fino al versamento effettivo questa somma dovrà essere maggiorata di un interesse semplice ad un tasso pari a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante questo periodo, aumentato di tre punti percentuali;
4. Respinge la domanda per il surplus.
Fatto in francese, poi comunicato per iscritto l’8 luglio 2008 in applicazione all’art. 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Sally DolléFrançoise Tulkens
CancellierePresidente
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