PRIMA SEZIONE
CAUSA CAROTTA E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 71211/14 e altri 3 ricorsi – si veda l’elenco allegato alla presente sentenza)
SENTENZA
STRASBURGO
16 gennaio 2025
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Carotta e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Georgios A. Serghides, presidente,
Erik Wennerström,
Alain Chablais, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 5 dicembre 2024,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).
IN FATTO3. L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
4. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni. I ricorrenti dei ricorsi nn. 38415/23 e 6219/24 presentano anche altre doglianze ai sensi delle disposizioni della Convenzione.
IN DIRITTO SULLA RIUNIONE DEI RICORSI5. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE6. I ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore. Essi invocano, espressamente o in sostanza, l’articolo 6 § 1 della Convenzione.
7. La Corte rammenta che l’esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell’articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
8. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, n. 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
9. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, la Corte ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
10. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1.
SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE OGGETTO DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA11. I ricorrenti dei ricorsi nn. 38415/23 e 6219/24 hanno formulato un’altra doglianza sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 relativa alla mancata esecuzione degli stessi provvedimenti giudiziari interni (si veda la tabella allegata). Constatando che questa doglianza non è manifestamente infondata e sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorre in altri motivi di irricevibilità, la Corte la dichiara ricevibile. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che gli stessi rivelano una violazione della Convenzione, tenuto conto delle sue constatazioni fatte nella causa Ventorino, sopra citata.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE12. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
13. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.
Per questi motivi, la corte, all’unanimitÀ, Decide di riunire i ricorsi; Dichiara i ricorsi ricevibili; Dichiara che tali ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni; Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza; Dichiara che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata; che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 16 gennaio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Cancelliere aggiunto f.f. Presidente
ALLEGATO
Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)
N.
Numero e data di presentazione del ricorso
Nome del ricorrente e anno di nascita
Nome e città del rappresentante
Provvedimento giudiziario interno pertinente
Data di inizio della mancata esecuzione
Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione
Ritardo nell’esecuzione
Ingiunzione delle giurisdizioni interne
Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata
Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente
(in euro)[1]
Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso
(in euro)[2]
71211/14
07/11/2014
Ermenegildo CAROTTA
1956
Corte d’appello di Venezia R.G.N. 2423/2002, 25/03/2013
25/03/2013
06/04/2017
4 anni e 13 giorni
Comune di Padova - Condanna al pagamento del risarcimento danni per l’espropriazione di un terreno e di un’impresa.
6.400
0
66334/17
28/08/2017
Pietro MINNITI
1942
Carmela ZAMPAGLIONE
1953
De Stefano Maurizio
Roma
Corte d’appello di Reggio Calabria RG 137/2014, 13/09/2016
13/09/2016
in corso
Più di 8 anni e
2 mesi e
3 giorni
Regione Calabria - Condanna al pagamento del risarcimento danni per l’espropriazione di un terreno.
9.600
250
38415/23
16/10/2023
Caterina LANDI
1960
Pagliuca Mauro
Avellino
Corte d’appello di Napoli, R.G. 3134/2016, 05/03/2021
Corte d’appello di Napoli, R.G. 383/2017, 09/02/2022
05/03/2021
09/02/2022
in corso
Più di
3 anni e 8 mesi e
11 giorni
in corso
Più di
2 anni e 9 mesi e
7 giorni
Comune di Montoro.
Risarcimento dei danni e indennizzo per occupazione ed espropriazione di terreni.
Prot. 1 Art. 1 – assenza o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali
6.200
250
6219/24
13/02/2024
Sabino LANDI
1957
Pagliuca Mauro
Avellino
Tribunale di Avellino, R.G. 3645/2020, 23/04/2021
23/04/2021
in corso
Più di
3 anni e 6 mesi e
24 giorni
Comune di Avellino:
pagamento delle spese giudiziarie
Prot. 1 Art. 1 – assenza o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali
2.000
250
[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.
[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.