CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA CESARANO c. ITALIA
(Ricorso n. 71250/16)
SENTENZA
Art. 7 • Pena più severa • Rigetto da parte dei tribunali interni della richiesta del ricorrente di riduzione della pena dall’ergastolo ad anni trenta di reclusione a seguito della sua scelta del giudizio abbreviato • Valutazione non in abstracto bensì basata sulle circostanze specifiche della causa • Il ricorrente non ha diritto a una pena di anni trenta di reclusione in quanto il rito abbreviato era stato chiesto molto dopo la modifica del quadro legislativo nel senso di una maggiore severità: tale periodo di reclusione sostituito con l’ergastolo senza isolamento diurno • Le scelte procedurali dell’imputato e i conseguenti termini dell’accordo tra costui e lo Stato cruciali per la pena applicabile • La durata della pena ridotta da irrogare in caso di condanna deve essere chiaramente indicata dalla legge in vigore al momento dell’accordo • L’individuazione della lex mitior tra tutte le leggi in vigore nel periodo compreso tra la commissione del reato e la pronuncia della sentenza definitiva strettamente collegata all’accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato del ricorrente da parte del tribunale interno • Reati commessi punibili con la pena dell’ergastolo con isolamento diurno ma il ricorrente, a seguito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena dell’ergastolo senza isolamento diurno, pena più mite
Art. 6 § 1 (penale) • Equo processo • La richiesta di rito abbreviato costituisce una rinuncia inequivocabile a determinate garanzie procedurali in cambio di alcuni benefici, compreso l’ergastolo senza isolamento diurno • Nessuna aspettativa legittima, dato il quadro giuridico vigente all’epoca pertinente, di ricevere una pena differente • Pena irrogata prevedibile
Redatta dalla cancelleria. Non vincola la Corte.
STRASBURGO
17 ottobre 2024
La presente sentenza diverrà definitiva alle condizioni stabilite dall’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Cesarano c. Italia,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:
Ivana Jelić, Presidente,
Alena Poláčková,
Péter Paczolay,
Gilberto Felici,
Erik Wennerström,
Raffaele Sabato,
Alain Chablais, giudici,
e Ilse Freiwirth, cancelliere di sezione,
visto il ricorso (n. 71250/16) proposto contro la Repubblica italiana con il quale, in data 24 novembre 2016, un cittadino italiano, il sig. Ferdinando Cesarano (“il ricorrente”), ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo italiano (“il Governo”);
viste le osservazioni delle parti;
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 24 settembre 2024,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
INTRODUZIONE
1. La causa concerne il rigetto da parte dei tribunali interni della richiesta del ricorrente di riduzione della sua pena dell’ergastolo ad anni trenta di reclusione conseguente, secondo lui, alla sua scelta di essere giudicato con rito abbreviato. Diversamente da quanto accadeva nella causa Scoppola c. Italia (n. 2) ([GC], n. 10249/03, 17 settembre 2009), il ricorrente era stato ammesso a tale rito quando la legge che egli aveva individuato quale lex mitior (legge n. 479 del 1999) non era più in vigore. Il ricorso solleva questioni ai sensi dell’articolo 7 e dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
2. La questione di cui è investita la Corte è quella di determinare, alla luce dei principi esposti nella causa Scoppola (sopra citata), se l’arco temporale che occorre considerare per individuare la legge più mite decorra in abstracto dal momento della commissione del reato sino alla condanna definitiva o se, in caso di rito abbreviato (che dipende dalla richiesta dell’imputato) esso decorra dal momento della formulazione di tale richiesta.
IN FATTO3. Il ricorrente è nato nel 1954 e sta scontando la pena dell’ergastolo nella città dell’Aquila. È stato rappresentato dall’avvocato M. Vetrano, del foro di Napoli.
4. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, il sig. L. D’Ascia.
5. I fatti della causa si possono riassumere come segue.
IL PRIMO RINVIO A GIUDIZIO DEL RICORRENTE6. Nel 1995 il ricorrente, insieme ad altri coimputati, fu rinviato a giudizio con le accuse di strage e omicidio, reati commessi nel 1983, che all’epoca erano cumulativamente punibili con la pena dell’ergastolo con isolamento diurno. All’epoca del processo del ricorrente, gli imputati punibili con la pena dell’ergastolo non potevano essere processati con rito abbreviato, una procedura semplificata che comportava una riduzione di pena in caso di condanna.
7. La legge 16 dicembre 1999 n. 479, entrata in vigore il 2 gennaio 2000, reintrodusse per gli imputati punibili con la pena dell’ergastolo la possibilità di essere processati con rito abbreviato (per una cronologia delle pertinenti disposizioni interne si vedano i paragrafi 29-33 infra). L’articolo 442 § 2 del codice di procedura penale (“CPP”), come modificato da tale legge stabiliva che, qualora il reato commesso dall’imputato fosse punibile con la pena dell’ergastolo, la pena appropriata, in caso di condanna con rito abbreviato, sarebbe stata la reclusione di anni trenta (si veda il paragrafo 30 infra).
8. Ai sensi dell’articolo 4-ter del decreto legge 7 aprile 2000 n. 82, convertito con modifiche nella legge 5 giugno 2000 n. 144 (entrata in vigore in data 8 giugno 2000), gli imputati punibili con la pena dell’ergastolo potevano chiedere di essere giudicati con rito abbreviato nella successiva udienza, purché fosse ancora in corso l’istruzione dibattimentale relativa alla loro causa, in primo o in secondo grado.
9. Alla data di adozione di tale disposizione, il procedimento del ricorrente pendeva in primo grado e l’istruzione dibattimentale era in corso, quindi in quel momento egli aveva la possibilità di chiedere il processo con rito abbreviato con possibile riduzione della pena dell’ergastolo alla pena di anni trenta di reclusione, tuttavia non se ne era avvalso. Risulta dal fascicolo che alcuni suoi coimputati avevano chiesto e ottenuto il processo con rito abbreviato.
10. In data 24 novembre 2000 entrò in vigore il decreto-legge n. 341 del 2000, il cui articolo 7 comma 1 stabiliva che con il termine “ergastolo” di cui alla legge n. 479 del 1999 dovesse intendersi “ergastolo senza isolamento diurno”. In altre parole soltanto coloro che potevano essere puniti con l’ergastolo senza isolamento diurno potevano ottenere la riduzione della pena ad anni trenta di reclusione, mentre coloro che erano punibili con l’ergastolo con isolamento diurno, come il ricorrente, in caso di giudizio abbreviato potevano ottenere quale riduzione di pena soltanto una condanna all’ergastolo senza isolamento diurno.
LA SENTENZA DI PRIMO GRADO DELLA CORTE D’ASSISE DI NAPOLI11. In data 25 ottobre 2007 il ricorrente fu condannato con rito ordinario dalla Corte d’assise di Napoli. La pena imposta al ricorrente in quella fase del procedimento non risulta chiara dal fascicolo.
12. In data 17 settembre 2009, mentre il procedimento relativo alla causa del ricorrente pendeva in appello, la Corte nella sua sentenza relativa alla causa Scoppola (sopra citata) aveva concluso che l’Italia non aveva osservato il suo obbligo di accordare al ricorrente di quella causa - che aveva chiesto il rito abbreviato nella vigenza della legge n. 479 del 1999 ma era stato condannato all’ergastolo – il beneficio della riduzione della pena ad anni trenta di reclusione previsto da tale legge, in violazione dell’articolo 7 della Convenzione. La Corte aveva altresì concluso che era stato violato l’articolo 6 § 1 della Convenzione poiché era stata frustrata la legittima aspettativa del ricorrente che credeva che la pena massima che gli potesse essere inflitta fosse anni trenta di reclusione.
L’ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA E la RESTITUZIONE DEGLI ATTI13. In data 19 febbraio 2010 la Corte di assise di appello di Napoli annullò la condanna del ricorrente e restituì gli atti alla Procura della Repubblica di Roma, che era stata ritenuta competente sulla causa.
14. In data 15 maggio 2012 il ricorrente fu nuovamente rinviato a giudizio con le medesime accuse del 1995. Durante l’udienza preliminare, tenutasi il 2 ottobre 2012, chiese di essere giudicato con rito abbreviato.
15. Allo scopo di recepire le conclusioni della Grande Camera nella causa Scoppola (sopra citata) nell’ordinamento interno, la Corte costituzionale, con sentenza 3 luglio 2013 n. 210, dichiarò l’incostituzionalità dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000 (per ulteriori dettagli si vedano i paragrafi 35 et seq. infra).
16. Tale conclusione, però, non incideva sulla validità della disposizione nel caso del ricorrente. Infatti la sostituzione della pena di anni trenta di reclusione con l’ergastolo senza isolamento diurno rimaneva valida nei casi in cui il rito abbreviato era stato instaurato a decorrere dal 24 novembre 2000, ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 341 del 2000.
LA SENTENZA DI PRIMO GRADO DEL GIUDICE DELL’UDIENZA PRELIMINARE DI ROMA17. In data 26 settembre 2013, a seguito di un processo con rito abbreviato, il giudice dell’udienza preliminare di Roma ritenne il ricorrente colpevole dei reati ascrittigli e lo condannò all’ergastolo senza isolamento diurno ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000. Per l’irrogazione della pena al ricorrente il giudice tenne conto di alcune circostanze aggravanti (in particolare del numero di persone coinvolte nella commissione dei reati, dei motivi abietti degli stessi e della sussistenza della premeditazione), della natura estremamente grave degli atti ascrivibili al ricorrente, della sua precedente partecipazione ad altri atroci reati, compresi oltre quaranta omicidi, estorsioni, delitti di stampo mafioso, e reati in materia di armi.
18. In ordine alla richiesta del ricorrente, alla luce della sentenza Scoppola (sopra citata), di una riduzione della pena inflittagli ad anni trenta di reclusione, il giudice dell’udienza preliminare espose in dettaglio i principi espressi dalle Sezioni unite della Corte di cassazione nella sentenza Giannone (si vedano i paragrafi 43 et seq. infra) e osservò che la situazione del ricorrente non era paragonabile a quella del ricorrente della causa Scoppola (sopra citata), perché egli non aveva chiesto né ottenuto il giudizio con rito abbreviato mentre era vigente la legge n. 479 del 1999. Il giudice pertanto rigettò la richiesta del ricorrente.
19. Infine, in ordine alla richiesta del ricorrente affinché fosse sollevata la questione della legittimità costituzionale dell’articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, il giudice osservò che, con sentenza n. 210 del 2013 (si veda il paragrafo 35 infra), la Corte costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000 dichiarando che tale disposizione era pregiudizievole per coloro che si trovavano in una situazione identica a quella del ricorrente della causa Scoppola (sopra citata). La disposizione in questione non era però applicabile al ricorrente del caso di specie che, a differenza del sig. Scoppola, non aveva ottenuto di essere processato con rito abbreviato mentre era in vigore la legge n. 479 del 1999.
20. La sentenza fu depositata in cancelleria il 6 dicembre 2013.
LA SENTENZA DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI ROMA21. Il ricorrente propose appello. In ordine alla pena inflittagli, invocò nuovamente i principi esposti nella sentenza Scoppola (sopra citata) chiedendo la riduzione della sua pena ad anni trenta di reclusione che, secondo lui, era la pena più favorevole tra quelle stabilite da tutte le leggi in vigore nel periodo compreso tra la commissione dei reati e la pronuncia della sentenza definitiva.
22. Il ricorrente inoltre sollevò di nuovo una questione di legittimità costituzionale relativa all’articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 sostenendo che la questione di cui era stata investita la Corte costituzionale che aveva dato luogo alla sentenza n. 210 del 2013 (ovvero la sentenza Ercolano –si vedano i paragrafi 35 et seq. infra) concerneva una situazione diversa dalla sua, giacché contrariamente a quanto accadeva in quella causa, nel suo caso il procedimento nel merito era ancora pendente.
23. In data 4 novembre 2014 la Corte di assise di appello di Roma confermò la condanna del ricorrente rigettando la sua richiesta di riduzione della pena. Sottoscrivendo il ragionamento del giudice dell’udienza preliminare, la Corte di assise di appello ribadì che la situazione del ricorrente era diversa da quella del ricorrente della causa Scoppola (sopra citata). Facendo a sua volta riferimento alla sentenza Giannone (si vedano i paragrafi 43 et seq. infra) della Corte di cassazione, la Corte di assise di appello ritenne che nel caso del ricorrente l’individuazione della pena applicabile fosse strettamente legata al momento nel quale egli aveva avuto accesso al rito abbreviato.
24. In sintesi, era la data della richiesta di essere ammesso al rito abbreviato che determinava la sanzione applicabile per il reato commesso.
25. La Corte di assise di appello aveva perciò concluso che, conformemente alla ben consolidata giurisprudenza interna (si vedano i paragrafi 41-42 infra), i principi esposti nella sentenza Scoppola (sopra citata) non potevano essere applicati al suo caso.
26. In ordine alla questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente, la Corte di assise di appello considerò il fatto che nella causa Ercolano la condanna dell’imputato era definitiva e non aveva inciso sulle conclusioni della Corte costituzionale. Infatti la natura sostanziale della riduzione della pena era strettamente collegata al tipo di rito adottato nel caso specifico. La Corte di assise di appello reputò che la cosiddetta “legge di interpretazione autentica” (ovvero l’articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000) era già stata ritenuta insostenibile dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (nella sentenza Scoppola, sopra citata) e dalla Corte costituzionale (nella sentenza n. 210 del 2013) nella misura in cui toglieva a un potenziale beneficiario una legittima aspettativa quando l’accesso al rito abbreviato aveva già avuto luogo. Tale idea rimaneva valida a prescindere dal fatto che il procedimento penale fosse passato in giudicato (come nella causa Ercolano) o fosse pendente (come nella causa del ricorrente).
LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE27. Con sentenza 7 gennaio 2016 n. 26519, depositata in cancelleria il 24 giugno 2016, la Corte di cassazione dichiarò inammissibile il ricorso per motivi di diritto del ricorrente. Invocando la propria giurisprudenza (segnatamente la sentenza 19 aprile 2012 n. 34233, nota come sentenza “Giannone”; si veda il paragrafo 43 infra) e sottoscrivendo il ragionamento dei tribunali di grado inferiore, la Corte di cassazione ribadì che nel caso del ricorrente non si poneva alcuna questione riguardo alla lex mitior successiva da applicare nella sua causa, tenuto conto del fatto che quando gli era stato concesso il processo con rito abbreviato, era in vigore il decreto-legge n. 341 del 2000. Sottolineò in proposito l’irrilevanza del fatto che il procedimento relativo alla sua causa fosse pendente. Il ricorrente, pertanto, non aveva diritto a una riduzione della pena in quanto non aveva chiesto l’accesso al rito abbreviato ai sensi delle disposizioni della legge n. 479 del 1999.
28. Confermando il ragionamento delle giurisdizioni di grado inferiore la Corte di cassazione rigettò anche la richiesta del ricorrente di far esaminare la causa dalla Corte costituzionale.
IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI IL QUADRO GIURIDICO INTERNO Il rito abbreviato29. Il rito abbreviato è disciplinato dagli articoli 438 e da 441 a 443 del CPP. È basato sul presupposto che una causa possa essere definita allo stato degli atti all’udienza preliminare. La richiesta di giudizio abbreviato può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a quando le parti non abbiano formulato le conclusioni all’udienza preliminare. Qualora sia adottato il rito abbreviato, l’udienza si svolge in camera di consiglio ed è dedicata alle osservazioni orali delle parti: in linea di principio, esse devono basare i propri rilievi sugli atti che figurano nel fascicolo della procura, anche se, a titolo eccezionale, possono essere ammesse delle prove orali. Se il giudice dichiara l’imputato colpevole, la pena inflitta è ridotta di un terzo (articolo 442 comma 2).
La modificazione dell’articolo 442 del CPP introdotta dalla legge 16 dicembre 1999 n. 47930. Con la legge 16 dicembre 1999 n. 479, entrata in vigore il 2 gennaio 2000, il Parlamento ha reintrodotto la possibilità precedentemente esclusa (si veda il paragrafo 34 infra) di permettere all’imputato punibile con la pena dell’ergastolo di avvalersi del rito abbreviato. L’articolo 30 recita:
:
Articolo 30
“All’articolo 442 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
(...)
(b) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente [secondo e ultimo periodo]: "Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta".
Il decreto-legge 24 novembre 2000 n. 34131. Il decreto-legge 24 novembre 2000 n. 341, entrato in vigore in pari data e convertito nella legge 19 gennaio 2001 n. 4, si propone di fornire la “interpretazione autentica” del secondo periodo del comma 2 dell’articolo 442 del CPP. Ha inoltre aggiunto un terzo periodo.
32. Sotto il capo intitolato “Interpretazione autentica dell’articolo 442 comma 2 del codice di procedura penale e disposizioni in materia di giudizio abbreviato nei processi per i reati puniti con l’ergastolo” l’articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 recita:
Articolo 7
“1. Nell’articolo 442, comma 2, [secondo e] ultimo periodo, del codice di procedura penale, l’espressione "pena dell’ergastolo" deve intendersi riferita all’ergastolo senza isolamento diurno.
2. All’articolo 442, comma 2, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell’ergastolo.’”
33. Le parti pertinenti delle disposizioni del CPP che disciplinano il giudizio abbreviato, come modificate dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479 e dal decreto-legge n. 341 del 2000, recitano:
Articolo 438
“1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti (...)
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall’articolo 583, comma 3 [da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore].
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato.
5. L’imputato (...) può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. (...)
(...)”.
Articolo 441
“1. Nel giudizio abbreviato si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste per l’udienza preliminare, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 422 e 423 [disposizioni che disciplinano la facoltà del giudice di disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di prove decisive e quella del pubblico ministero di modificare l’imputazione].
(...)
3. Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio; il giudice dispone che il giudizio si svolga in pubblica udienza quando ne fanno richiesta tutti gli imputati.
(...)
5. Quando il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti assume, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione. Resta salva in tale caso l’applicabilità dell’articolo 423.
6. All’assunzione delle prove di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 438, comma 5, si procede nelle forme previste dall’articolo 422, commi 2, 3 e 4 [tali commi consentono alle parti di porre domande, a mezzo del giudice, ai testimoni e ai periti, e conferiscono all’imputato il diritto di chiedere di essere interrogato].”
Articolo 442
“1. Terminata la discussione, il giudice provvede a norma degli articoli 529 e seguenti [tali disposizioni concernono il non doversi procedere, l’assoluzione e la condanna].
1 bis. Ai fini della deliberazione il giudice utilizza gli atti contenuti nel fascicolo di cui all’articolo 416, comma 2 [il fascicolo presso la Procura relativo agli atti compiuti durante le indagini preliminari], la documentazione di cui all’articolo 419, comma 3 [relativa alle indagini espletate dopo la richiesta di rinvio a giudizio dell’imputato], e le prove assunte nell’udienza.
2. In caso di condanna, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita di un terzo. Alla pena dell’ergastolo è sostituita quella della reclusione di anni trenta. Alla pena dell’ergastolo con isolamento diurno (...) è sostituita quella dell’ergastolo.
3. La sentenza è notificata all’imputato che non sia comparso.
(...)”
Articolo 443
“1. L’imputato e il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, quando l’appello tende ad ottenere una diversa formula [assolutoria].
(...)
3. Il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.
4. Il giudizio di appello si svolge con le forme previste dall’articolo 599.”
LA GIURISPRUDENZA INTERNA La giurisprudenza della Corte costituzionale La sentenza 23 aprile 1991 n. 176 della Corte costituzionale34. Con la sentenza 23 aprile 1991 n. 176 la Corte costituzionale ha abrogato le disposizioni del CPP che consentivano alle persone imputate di reati punibili con l’ergastolo di avvalersi del rito abbreviato. Essa ha ritenuto, in particolare, che tali disposizioni avessero ecceduto i poteri che il Parlamento aveva delegato al Governo al fine dell’adozione del nuovo CPP.
La sentenza 3 luglio 2013 n. 210 della Corte costituzionale35. A seguito della rimessione della causa n. 34472 del 10 settembre 2012 (nota come causa “Ercolano”) da parte delle Sezioni unite della Corte di cassazione, la Corte costituzionale ha esaminato la questione della compatibilità dell’articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 (si veda il paragrafo 32 supra) con la Costituzione italiana e la Convenzione, così come interpretata dalla sentenza Scoppola (sopra citata), con particolare riguardo all’effetto retroattivo di tale disposizione nei casi in cui gli imputati avevano chiesto il giudizio abbreviato mentre era in vigore la legge n. 479 del 1999 ma erano stati condannati in un momento successivo, ovvero a decorrere dal pomeriggio del 24 novembre 2000 (quando era entrato in vigore il decreto-legge n. 341 del 2000) incorrendo così nella pena più severa prevista da tale decreto.
36. La sentenza della Corte costituzionale procede dall’assunto della corte rimettente secondo il quale la questione di legittimità costituzionale in esame riguarda casi identici a quello discusso nella sentenza Scoppola (sopra citata), ovvero casi nei quali la richiesta di giudizio abbreviato era stata formulata nella vigenza della legge n. 479 del 1999.
37. Le parti pertinenti di tale sentenza recitano:
“9. Nel merito (..)
(...) La sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU), 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia ha affermato che l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. costituisce ‘una disposizione di diritto penale materiale riguardante la severità della pena da infliggere in caso di condanna secondo il rito abbreviato’ e che l’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000, nonostante la formulazione, non è in realtà una norma interpretativa, perché ‘l’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. non presentava alcuna ambiguità particolare; esso indicava chiaramente che la pena dell’ergastolo era sostituita da quella della reclusione di anni trenta, e non faceva distinzioni tra la condanna all’ergastolo con o senza isolamento diurno’. Inoltre, aggiunge la sentenza Scoppola, ‘il Governo non ha prodotto esempi di conflitti giurisprudenziali ai quali l’art. 442 sopra citato avrebbe presumibilmente dato luogo’.
Si tratta di valutazioni ineccepibili anche in base all’ordinamento interno. (...)
In sostanza, l’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 341 del 2000, con il suo effetto retroattivo, ha determinato la condanna all’ergastolo di imputati ai quali era applicabile il precedente testo dell’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. e che in base a questo avrebbero dovuto essere condannati alla pena di trenta anni di reclusione.
La Corte EDU, con la sentenza Scoppola del 17 settembre 2009, ha ritenuto, mutando il proprio precedente e consolidato orientamento, che ‘l’art. 7, paragrafo 1, della Convenzione non sancisce solo il principio della irretroattività delle leggi penali più severe, ma anche, e implicitamente, il principio della retroattività della legge penale meno severa’, che si traduce ‘nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato’.
Si tratta, nell’ambito dell’art. 7, paragrafo 1, della CEDU, di un principio analogo a quello contenuto nel quarto comma dell’art. 2 cod. pen., che dalla Corte di Strasburgo è stato elevato al rango di principio della Convenzione.
Posto questo principio la Corte ha rilevato che l’articolo 30 della legge n. 479 del 1999 si traduce in una disposizione penale posteriore che prevede una pena meno severa e che l’articolo 7 della Convenzione imponeva dunque di farne beneficiare il ricorrente.”
38. Per tali motivi la Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione della legittimità costituzionale dell’articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 sollevata in relazione all’articolo 7 della Convenzione e ha dichiarato incostituzionale l’articolo 7 comma 1 di tale decreto in quanto la sua qualificazione come norma di “interpretazione autentica” (si veda il paragrafo 32 supra) aveva indebitamente determinato la sua applicazione retroattiva ai procedimenti in corso.
39. Al contempo la Corte costituzionale ha specificato che l’articolo 7 comma 2 del decreto-legge, modificando l’art. 442, comma 2, CPP, si limitava a dettare la nuova disciplina del rito abbreviato per i reati puniti con l’ergastolo, da applicarsi “a regime” e dunque nelle fattispecie successive alla sua entrata in vigore. Di conseguenza rimaneva aperta la possibilità del giudizio con rito abbreviato per gli imputati punibili con l’ergastolo (con o senza isolamento diurno) ma con un diverso quadro sanzionatorio.
40. Infine la Corte costituzionale ha precisato che una procedura di incidente di esecuzione era la procedura appropriata per ottenere una riduzione della pena nei casi in cui la condanna dell’imputato era divenuta definitiva, in particolare nei casi identici a quello oggetto della sentenza Scoppola (ibid.), ovvero quelli in cui il ricorrente era stato processato con rito abbreviato a seguito di una richiesta presentata mentre era in vigore la legge n. 479 del 1999.
La giurisprudenza della Corte di cassazione Le sentenze della Corte di cassazione dopo la sentenza Scoppola41. A seguito della sentenza della Corte nella causa Scoppola (sopra citata) molte persone condannate all’ergastolo hanno presentato istanza di incidente di esecuzione chiedendo la riduzione della loro pena ad anni trenta di reclusione. I tribunali interni in qualità di giudice dell’esecuzione hanno rigettato tali richieste; gli istanti allora hanno proposto ricorso per motivi di diritto.
42. La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che soltanto gli imputati che avevano optato per il processo con rito abbreviato nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2000 e il 24 novembre 2000 – ossia nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479 e l’entrata in vigore del decreto-legge 24 novembre 2000 n. 341 – avevano diritto a una riduzione della pena (si vedano, inter alia, le sentenze 2 dicembre 2011 n. 8689, 10 gennaio 2012 n. 25227, 11 febbraio 2012 n. 5134, e 13 novembre 2012 n. 48329).
La sentenza 19 aprile 2012 n. 34233 (nota come “sentenza Giannone”) delle Sezioni unite della Corte di cassazione43. Con la sentenza n. 34233, depositata in cancelleria il 7 settembre 2012, le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ritenuto che i principi esposti nella sentenza Scoppola (sopra citata) debbano essere letti in combinato disposto con le norme procedurali che disciplinano il rito abbreviato. Alla luce di ciò, per stabilire quale normativa fosse applicabile alla determinazione della pena era considerata decisiva la data di presentazione della richiesta di giudizio abbreviato unitamente al tempus commissi delicti (ovvero al momento della commissione del reato).
44. Secondo la Corte di cassazione, la questione della successione delle leggi penali esaminata nella causa Scoppola (sopra citata) si poneva esclusivamente nei casi in cui l’imputato aveva chiesto il rito abbreviato in vigenza della lex mitior – ossia nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2000 e il 24 novembre 2000 - acquisendo così il diritto alla pena più mite di anni trenta di reclusione.
45. Più in particolare, la Corte di cassazione ha affermato, alla luce dell’articolo 7 della Convenzione così come interpretato nella sentenza Scoppola (sopra citata), che il principio della retroattività della lex mitior garantisce che la durata del procedimento non penalizzi l’imputato che rischia di incorrere in una pena più severa di quella che avrebbe potuto essere irrogata se il procedimento fosse terminato prima. Ha poi ritenuto che la legge più favorevole applicabile debba essere individuata all’interno di un perimetro diverso dal periodo di riferimento utilizzato nei procedimenti svolti con rito ordinario. Infatti, mentre in tale ultimo caso il periodo di riferimento decorre dalla data di commissione del reato fino alla data della condanna definitiva, nei processi svolti con rito abbreviato la lex mitior applicabile deve essere individuata all’interno del periodo decorrente dalla richiesta di giudizio abbreviato fino alla data della condanna definitiva. Secondo la Corte di cassazione quando, a seguito della decisione dell’imputato di essere processato con rito abbreviato, occorre rivalutare e ridurre la pena, non si può tenere conto soltanto del momento della commissione del reato, in quanto l’individuazione della pena applicabile è strettamente collegata al momento in cui l’imputato è stato ammesso al rito abbreviato.
46. In sintesi “è la data della richiesta di adottare il rito abbreviato che determina la sanzione applicabile al reato commesso “.
47. La corte ha concluso che quando un imputato, come nel caso di specie, aveva optato per il giudizio abbreviato dopo l’entrata in vigore dell’articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 (che stabiliva che la pena di anni trenta di reclusione dovesse essere sostituita dall’ergastolo senza isolamento diurno), non si produceva alcuna violazione del principio della retroattività della lex mitior né si frustrava alcuna legittima aspettativa dell’imputato giacché nel periodo di riferimento (dalla richiesta di applicazione alla causa del rito abbreviato sino alla data della condanna definitiva) nell’ordinamento giuridico non era prevista la possibilità di una condanna ad anni trenta di reclusione.
La sentenza 7 maggio 2014 n. 18821 (nota come “sentenza Ercolano”) delle Sezioni unite della Corte di cassazione48. A seguito della sentenza n. 210 del 2013 della Corte costituzionale (si veda il paragrafo 35 supra) e in conformità alla sua precedente sentenza Giannone (si veda il paragrafo 43 supra), le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la sentenza 7 maggio 2014 n. 18821, hanno stabilito che i giudici dell’esecuzione hanno l’obbligo di ridurre gli ergastoli imposti a coloro che avevano optato per il rito abbreviato nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2000 e il 24 novembre 2000, a prescindere dall’eventuale presentazione di un ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo.
49. La motivazione della sentenza, per quanto pertinente, recita:
“5. (...) La richiesta di giudizio abbreviato formulata nel vigore della così detta ‘legge intermedia’, art. 30, comma 1, lett. b), legge n. 479 del 1999, in relazione ai reati punibili con l’ergastolo individua, pertanto, il più mite trattamento sanzionatorio da applicare in caso di condanna, nulla rilevando che, nel momento in cui interviene la relativa decisione, il corrispondente quadro normativo risulta essere stato – medio tempore – modificato in senso più rigoroso.
(...)
5.1 Conclusivamente, con riferimento al mutamento di disciplina della pena, la regola in esame opera (...) tra il 2 gennaio e il 23 novembre 2000: in particolare, l’interessato deve avere chiesto, in tale arco temporale, l’accesso al rito semplificato, evento processuale – questo – che (...) cristallizza la pena meno severa in quel momento prevista, attribuendo al dato normativo di riferimento efficacia retroattiva rispetto alla data di consumazione del fatto-reato (...) e ultrattiva rispetto al superamento del citato dato normativo ad opera della legge successiva più severa (...)”.
50. A seguito delle sentenze Giannone e Ercolano, la Corte di cassazione ha costantemente rifiutato di applicare i principi esposti nella sentenza Scoppola (sopra citata) a persone condannate all’ergastolo in esito a procedimenti non identici a quello oggetto di tale causa in quanto gli imputati non avevano chiesto il giudizio abbreviato ai sensi della legge n. 479 del 1999 o, pur avendolo fatto, avevano poi ritirato la richiesta (si vedano, inter alia, Corte di cassazione: 21 gennaio 2014 n. 15748, 1o agosto 2014 n. 34158, 21 dicembre 2015 n. 7162, e 21 novembre 2018 n. 11916).
GLI STRUMENTI DEL CONSIGLIO D’EUROPA51. La raccomandazione n. R (87) 18 del Comitato dei ministri agli Stati membri concerne la semplificazione della giustizia penale. Tale raccomandazione, che riguarda le procedure abbreviate e semplificate, è stata adottata dal Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa il 17 settembre 1987. Le parti pertinenti recitano:
“Visto l’aumento dei casi sottoposti alla giustizia penale, in particolare quelli punibili con pene lievi e i problemi causati dalla durata dei procedimenti penali;
Considerando che il ritardo nell’affrontare i reati getta discredito sul diritto penale e incide sulla corretta amministrazione della giustizia;
Considerando che si potrebbe porre rimedio ai ritardi dell’amministrazione della giustizia penale non soltanto mediante l’assegnazione di specifiche risorse e il modo in cui sono utilizzate ma anche grazie a una definizione più chiara delle priorità nella condotta della politica penale sia per quanto riguarda la forma che per quanto riguarda la sostanza, mediante:
(...)
- l’utilizzo delle seguenti misure quando si affrontano reati minori o di massa
- le cosiddette procedure abbreviate,
- gli accordi stragiudiziali proposti dalle autorità competenti in materia penale e da altre autorità intervenienti quale possibile alternativa all’azione penale,
- le cosiddette procedure semplificate;
- la semplificazione delle procedure giudiziarie ordinarie;
(...)
III. Semplificazione delle procedure giudiziarie ordinarie
a. L’indagine istruttoria prima e durante l’udienza del tribunale del merito
(...)
4. Qualora vi sia un’indagine istruttoria essa dovrebbe essere condotta secondo una procedura che escluda tutte le formalità non necessarie, e in particolare eviti la necessità di un’audizione formale dei testimoni nei casi in cui l’accusato non contesta i fatti.
(...)”
IN DIRITTO
sulla ricevibilitÀ52. La Corte osserva che il ricorso non è manifestamente infondato né incorre negli altri motivi di irricevibilità elencati dall’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarato ricevibile.
SUL MERITO Sulla dedotta violazione dell’articolo 7 della Convenzione53. Il ricorrente ha lamentato che, essendo stato condannato alla pena dell’ergastolo, egli aveva ricevuto una pena più severa di quella prescritta dalla legge che tra tutte le leggi in vigore nel periodo compreso tra la commissione del reato e la pronuncia della sentenza definitiva era a lui più favorevole.
54. Ha sostenuto, in particolare, che nel corso del procedimento penale riguardante la sua causa, i tribunali interni avevano “inventato un nuovo criterio” che comportava che fosse necessario aver chiesto il giudizio abbreviato nel periodo di vigenza della legge n. 479 del 1999. Invece, secondo il ricorrente, ciò che contava ai fini della concessione della pena più favorevole era il fatto che i reati per i quali egli era stato processato avessero avuto luogo prima che entrasse in vigore la legge più favorevole. Il ricorrente ha invocato l’articolo 7 della Convenzione che recita:
“1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso.
2. Il presente articolo non ostacolerà il giudizio e la condanna di una persona colpevole di una azione o di una omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili.”
Le osservazioni delle parti Le osservazioni del ricorrente55. Il ricorrente ha invocato le conclusioni della Corte nella sentenza Scoppola c. Italia (n. 2) (GC], n. 10249/03, § 113, 17 settembre 2009) secondo le quali l’articolo 442 comma 2 del CPP era una disposizione di dritto penale materiale concernente l’entità della pena da infliggere in caso di condanna a seguito di un processo con rito abbreviato.
56. Il ricorrente ha sostenuto che siccome era stato processato con rito abbreviato egli aveva diritto alla pena più mite prevista dalla legge nel quadro di tale rito (ovvero anni trenta di reclusione ai sensi dell’articolo 442 comma 2 del CPP, come modificato dalla legge n. 479 del 1999, si veda il paragrafo 30 supra).
Le osservazioni del Governo57. Il Governo ha sottolineato che la situazione del ricorrente differiva da quella esaminata nella sentenza Scoppola (sopra citata). Al contrario del ricorrente di tale causa, il ricorrente della presente causa aveva chiesto il processo con rito abbreviato in un momento in cui la pena massima applicabile nel quadro di tale procedura al concorso di reati era stata modificata passando da anni trenta di reclusione all’ergastolo senza isolamento diurno. In proposito il Governo ha osservato che, al contrario del ricorrente della causa Scoppola (ibid.), il ricorrente della presente causa non era stato direttamente interessato dall’applicazione retroattiva del decreto-legge n. 341 del 2000. Ha anche sottolineato che nella sentenza Scoppola (ibid.), la Corte aveva concluso che l’articolo 7 della Convenzione era stato violato nel caso degli imputati che, come il ricorrente di quella causa, avevano presentato richiesta di giudizio abbreviato prima del 24 novembre 2000.
58. In ordine ai principi applicabili alla successione di leggi penali, il Governo ha sottolineato che occorreva tracciare una distinzione tra due tipi di disposizioni: quelle che disciplinano direttamente la pena applicabile a ciascun reato e quelle relative alle procedure speciali (quali, per esempio, il giudizio abbreviato) che potevano eventualmente avere soltanto un effetto indiretto sulla pena. Nei casi relativi al secondo tipo di disposizione, l’imputato conclude un accordo con lo Stato come parte della sua strategia difensiva, la data di conclusione di tale accordo è di conseguenza determinante al fine di stabilire la pena applicabile nella quale l’imputato rischia di incorrere, conformemente ai principi stabiliti dalla Corte di cassazione nella sentenza Giannone (si veda il paragrafo 43 supra).
59. Insomma l’arco temporale per individuare la norma di diritto penale più favorevole decorre dalla data della richiesta di giudizio abbreviato sino alla data della condanna.
60. Il Governo pertanto ha negato che nel caso del ricorrente vi sia stata applicazione retroattiva della legge penale a suo detrimento.
La valutazione della Corte Principi generali61. La Corte ribadisce che la garanzia sancita dall’articolo 7 - un elemento essenziale dello Stato di diritto - occupa un posto di rilievo nel sistema di tutele della Convenzione, come sottolineato dal fatto che non è concesso derogarvi ai sensi dell’articolo 15 neanche in caso di guerra o di altro pericolo pubblico che minacci la vita della nazione. Deve essere interpretata e applicata, come si evince dal suo oggetto e dalla sua finalità, in modo da fornire tutele effettive contro l’azione penale, la condanna e la pena arbitrarie (si vedano Del Río Prada c. Spagna [GC], n. 42750/09, § 77, CEDU 2013; Vasiliauskas c. Lituania [GC], n. 35343/05, § 153, CEDU 2015; e Ilnseher c. Germania [GC], nn. 10211/12 e 27505/14, § 202, 4 dicembre 2018).
62. La Corte ribadisce ancora che l’articolo 7 § 1 della Convenzione sancisce non soltanto il principio della irretroattività della legge penale più severa, ma anche implicitamente il principio della retroattività della legge penale più mite. Tale principio si traduce nella norma secondo cui, se la legge penale in vigore al momento della perpetrazione del reato e le leggi penali posteriori adottate prima della pronuncia di una sentenza definitiva sono diverse, il giudice deve applicare quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato (si vedano Scoppola, sopra citata, § 109; Parere consultivo concernente l’utilizzo della tecnica normativa c.d. della “legge penale in bianco” (“blanket reference” o “legislation by reference”) nella definizione del reato e criteri di raffronto tra la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e la legge penale emendata, [GC], richiesta n. P16-2019-001, Corte costituzionale armena, § 81, 29 maggio 2020 (“Parere consultivo P16-2019-001”); e Jidic c. Romania, n. 45776/16, § 80, 18 febbraio 2020). Il principio dell’applicazione retroattiva della legge penale più mite si applica anche nel contesto di una modifica della definizione del reato (si vedano Parmak e Bakır c. Turchia, nn. 22429/07 e 25195/07, § 64, 3 dicembre 2019, e Parere consultivo P16‑2019-001, sopra citato, § 82).
63. Non compete alla Corte esaminare in abstracto se l’asserita mancata applicazione retroattiva della nuova legge penale sia, per se, incompatibile con l’articolo 7 della Convenzione. Tale questione deve essere valutata caso per caso tenendo conto delle specifiche circostanze di ciascuna causa, e in particolare dell’applicazione o meno da parte dei tribunali interni della legge le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato (si vedano Maktouf e Damjanović c. Bosnia ed Erzegovina [GC], nn. 2312/08 e 34179/08, § 65, CEDU 2013, e Jidic, sopra citata, § 82). Il punto cruciale consiste nello stabilire, a seguito di una valutazione concreta degli specifici atti, se l’applicazione di una legge penale invece di un’altra abbia posto l’imputato in una situazione di svantaggio rispetto alla pena (si vedano Maktouf e Damjanović, sopra citata, §§ 69‑70, e Jidic, sopra citata, § 85).
L’applicazione dei suddetti principi al caso di specie64. Nel caso di specie è pacifico che i reati di cui era accusato il ricorrente erano cumulativamente punibili con la pena dell’ergastolo con isolamento diurno e che all’epoca della loro commissione, nel 1983, il CPP non concedeva la possibilità di essere processati con rito abbreviato (si veda il paragrafo 6 supra).
65. Il ricorrente fu rinviato a giudizio la prima volta nel 1995, momento in cui, alla luce della sentenza n. 176 del 1991 della Corte costituzionale (si veda il paragrafo 34 supra), gli era ancora preclusa la possibilità di chiedere il rito abbreviato.
66. Quando la legge n. 479 del 1999 reintrodusse la possibilità per gli imputati punibili con la pena dell’ergastolo di optare per il rito abbreviato e di conseguenza di incorrere in una pena massima di anni trenta di reclusione il procedimento del ricorrente pendeva in primo grado.
67. Ai sensi della disposizione transitoria contenuta nell’articolo 4-ter del decreto n. 82 del 2000, entrato in vigore in data 8 giugno 2000, diventò possibile per gli imputati chiedere di essere giudicati con rito abbreviato alla successiva udienza utile, il ricorrente però, non avvalse di tale possibilità (si vedano i paragrafi 8-9 supra).
68. La Corte osserva che la condanna in primo grado del ricorrente fu annullata dalla Corte di assise di appello di Napoli, che restituì gli atti alla Procura della Repubblica di Roma affinché formulasse nuovamente le accuse dinanzi al tribunale competente (si veda il paragrafo 13 supra). Il 2 ottobre 2012, dopo il nuovo rinvio a giudizio, il ricorrente chiese di essere giudicato con rito abbreviato (si veda il paragrafo 14 supra). Fu ammesso al rito abbreviato e in esito al processo fu condannato alla pena dell’ergastolo senza isolamento diurno (si veda il paragrafo 17 supra).
69. La Corte prende atto del fatto, sottolineato dal Governo e derivante dalle decisioni interne sul merito della causa nonché dalla consolidata giurisprudenza interna, che, a differenza del ricorrente della causa Scoppola (sopra citata) il ricorrente della presente causa ha chiesto il rito abbreviato molto tempo dopo che il quadro legislativo relativo all’irrogazione della pena nel quadro del rito abbreviato era stato modificato nel senso di una maggiore severità, giacché la pena massima di anni trenta di reclusione era stata sostituita dalla pena dell’ergastolo senza isolamento diurno dall’articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, entrato in vigore il 24 novembre 2000.
70. A questo punto la questione che la Corte deve dirimere è di sapere se, alla luce dei principi esposti nella sentenza Scoppola (sopra citata), l’arco temporale all’interno del quale occorre individuare la lex mitior decorra in abstracto dalla commissione del reato fino alla condanna definitiva o se, nel caso di procedure semplificate che dipendono dalla richiesta dell’imputato, l’arco temporale decorra dal momento della formulazione di tale richiesta. Infatti, è quello il momento in cui l’imputato acquisisce il diritto al beneficio della riduzione della pena, derivante dalla sua scelta di rinunciare ad alcuni diritti procedurali.
71. La Corte ribadisce anzitutto che il principio della retroattività della legge penale più mite comporta che in presenza di differenze tra la legge penale in vigore all’epoca della commissione del reato e le successive leggi penali adottate prima della pronuncia della sentenza definitiva, i tribunali debbano applicare la legge le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato (si veda Scoppola, sopra citata, § 109).
72. Osserva inoltre che le parti non concordano sull’individuazione dell’articolo 442 comma 2 CPP, come modificato dalla legge n. 479 del 1999, quale legge penale più mite applicabile nel caso di specie.
73. Infatti, il ricorrente, invocando la sentenza Scoppola, (sopra citata, § 119), ha sostenuto che tale disposizione conteneva la pena più mite prevista dalla legge nel quadro del rito abbreviato tra tutte le leggi adottate nel periodo compreso tra la commissione del reato e la pronuncia della sentenza definitiva.
74. Per contro, secondo il Governo e la giurisprudenza da esso invocata (ovvero la sentenza Giannone pronunciata dalle Sezioni unite della Corte di cassazione; si veda il paragrafo 43 supra), è la data della richiesta di giudizio abbreviato dell’imputato a segnare l’inizio dell’arco temporale che deve essere considerato per individuare la legge che prescrive la pena più mite. Da tale punto di vista, pertanto, la pena di anni trenta di reclusione prevista dalla legge n. 479 del 1999 sarebbe stata la pena più mite soltanto qualora l’imputato avesse chiesto il giudizio abbreviato mentre erano in vigore le disposizioni di tale legge, cosa che non aveva fatto.
75. La Corte ribadisce che il proprio controllo non implica l’esame in astratto dell’eventuale incompatibilità per se della mancata applicazione retroattiva della nuova legge penale con l’articolo 7 della Convenzione, giacché tale esame deve essere svolto tenendo conto delle circostanze specifiche di ciascuna causa (si vedano Jidic, sopra citata, § 85; Maktouf e Damjanović, sopra citata, § 65; e Mørck Jensen c. Danimarca, n. 60785/19, § 45, 18 ottobre 2022).
76. Essa osserva inoltre che l’introduzione del giudizio abbreviato da parte del legislatore italiano mirava espressamente a semplificare e quindi velocizzare i procedimenti penali e che la raccomandazione n. R (87) 18 del Comitato dei ministri agli Stati membri concernente la semplificazione della giustizia penale (si veda il paragrafo 51supra) esorta gli Stati membri, pur tenendo conto dei principi costituzionali e delle tradizioni giuridiche specifiche di ogni Stato, a introdurre procedure semplificate e abbreviate (queste ultime denominate anche “patteggiamento” o “transactions pénales”), allo specifico scopo di affrontare i problemi posti dalla durata dei procedimenti penali (si veda Di Martino e Molinari c. Italia, nn. 15931/15 e 16459/15, § 34, 25 marzo 2021).
77. Alla luce di tale contesto, la Corte non può trascurare il fatto, evidenziato dalla prassi interna (si vedano i paragrafi 43 et seq. supra), che nell’ambito del rito abbreviato gli aspetti sostanziali e procedurali sono strettamente intrecciati in quanto esso consiste di un accordo tra l’imputato e lo Stato con il quale l’imputato rinuncia a certe garanzie procedurali in cambio di una riduzione prefissata della pena (si veda Scoppola, sopra citata, § 143).
78. La Corte ribadisce che benché l’articolo 7 della Convenzione stabilisca l’obbligo di una chiara definizione dei reati e delle relative pene nel diritto penale materiale, esso non indica i requisiti della procedura da applicare alle indagini su tali reati e ai relativi processi (si veda Khodorkovskiy e Lebedev c. Russia, nn. 11082/06 e 13772/05, § 789, 25 luglio 2013). La Corte ritiene cruciali per la pena applicabile le scelte procedurali dell’imputato e i conseguenti termini dell’accordo tra costui e lo Stato, giacché la durata della pena ridotta che può essere irrogata in caso di condanna è chiaramente indicata dalla legge in vigore al momento della sottoscrizione dell’accordo da parte dell’imputato.
79. Difatti, è la pena applicabile al momento dell’accordo in questione che l’imputato sceglie di subire; è pertanto tale pena a dover essere confrontata con le pene successive stabilite dal legislatore nell’ambito del giudizio abbreviato al fine di individuare la lex mitior, mentre le pene applicabili nel quadro del rito abbreviato prima che l’imputato lo abbia scelto rimangono inapplicabili alla sua specifica situazione.
80. Di conseguenza l’osservanza da parte dei tribunali interni dell’obbligo di applicare tra le diverse leggi penali quella le cui disposizioni sono più favorevoli all’imputato deve essere valutato alla luce di tale quadro (si veda Scoppola, sopra citata, § 108). Infatti, benché resti valido il principio che in presenza di differenze tra la legge penale in vigore al momento della commissione del reato e le successive leggi penali adottate prima della pronuncia della sentenza definitiva i tribunali debbono applicare la legge le cui norme sono più favorevoli all’imputato, occorre tenere in debita considerazione il fatto che il legislatore può legittimamente subordinare l’applicazione di alcune o tutte le successive disposizioni di legge a eventi specifici quali, in particolare, la richiesta e/o l’assenso da parte dell’imputato, entro un termine stabilito, a essere giudicato con rito abbreviato (si confronti, mutatis mutandis, Di Martino e Molinari, sopra citata, §§ 34 et seq.).
81. A tale proposito la Corte osserva che, al contrario del ricorrente della causa Scoppola, (sopra citata), che aveva chiesto il rito abbreviato all’udienza preliminare subito dopo l’approvazione della legge n. 479 del 1999, nel caso di specie il ricorrente non si era avvalso della possibilità di chiedere il giudizio abbreviato alla prima udienza successiva all’entrata in vigore di suddetta legge, come avrebbe avuto diritto di fare secondo le pertinenti norme transitorie. Egli, invece, aveva deliberatamente scelto di presentare tale richiesta diversi anni più tardi, dopo essere stato nuovamente rinviato a giudizio il 2 ottobre 2012 (si veda il paragrafo 14 supra).
82. A quell’epoca, come ha ulteriormente confermato la Corte costituzionale (si veda la sentenza n. 210 del 2013, citata al paragrafo 39 supra), l’articolo 442 comma 2 del CPP, come modificato dall’articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, stabiliva che in caso di condanna con rito abbreviato per reati punibili con la pena dell’ergastolo con isolamento diurno la pena appropriata era costituita dall’ergastolo senza isolamento diurno. Quindi quando il ricorrente aveva chiesto il rito abbreviato, la pena di anni trenta di reclusione non era più applicabile ai reati di cui egli era accusato nel processo con tale rito.
83. La Corte tiene conto delle seguenti considerazioni esposte nella sentenza Scoppola (sopra citata, § 115, sottolineatura aggiunta):
“(...) Considerato il fatto che, su richiesta del ricorrente, il GUP ha poi acconsentito ad applicare il giudizio abbreviato (...) la Corte ritiene che l’articolo 30 della legge n. 479 del 1999 si traduca in una disposizione penale posteriore che prevede una pena più mite. L’articolo 7 della Convenzione, così come interpretato nella presente sentenza (...), imponeva dunque di farne beneficiare il ricorrente.”
Invero, invece di essere considerata in abstracto, l’individuazione della lex mitior tra tutte le leggi in vigore nel periodo compreso tra la commissione del reato e la pronuncia della sentenza definitiva (ibid., § 119) è strettamente collegata nel caso di specie all’accoglimento da parte del tribunale della richiesta di giudizio abbreviato del ricorrente.
84. La Corte osserva inoltre che il diritto italiano offre all’imputato la scelta tra diversi riti, alcuni dei quali garantiscono benefici sotto forma di una riduzione della pena in cambio della rinuncia a certe garanzie procedurali. Esistono diverse strade procedurali di questo tipo e relative pene esperibili dall’imputato. Occorre tenere in considerazione il passaggio dall’una all’altra e le associate riduzioni di pena, che dipende dalle scelte procedurali e difensive dell’imputato e svolge un ruolo (dalla commissione del reato sino alla condanna definitiva) nella determinazione dell’inizio dell’arco temporale all’interno del quale occorre individuare la pena più mite fino alla determinazione definitiva della causa. Pertanto le pene applicabili in astratto nei riti abbreviati prima che l’interessato effettui una scelta non devono essere considerate rilevanti ai fini dell’individuazione della lex mitior in una data causa, in quanto esse non ineriscono agli strumenti giuridici applicabili in concreto alla situazione dell’imputato. La conclusione opposta comprometterebbe la ratio soggiacente all’offerta di un beneficio in cambio della rinuncia a garanzie procedurali che è alla base della scelta del legislatore italiano di snellire in tal modo i procedimenti penali (si vedano i paragrafi 51 e 76 supra).
85. Nelle circostanze del caso di specie, pertanto, è la data della richiesta di giudizio abbreviato del ricorrente che segna l’inizio dell’arco temporale che occorre considerare per l’individuazione della legge che prescrive la pena più mite. La Corte inoltre condivide i rilievi del Governo fondati sulla pertinente giurisprudenza interna citata nelle decisioni sul merito della causa del ricorrente (si vedano le sentenze Giannone e Ercolano della Corte di cassazione citate ai paragrafi 43-49 supra, e la sentenza n. 210 del 2013 della Corte costituzionale citata ai paragrafi 35 et seq.), secondo i quali i fatti del caso di specie differiscono da quelli della causa Scoppola, (sopra citata) in quanto il ricorrente aveva chiesto e ottenuto il giudizio abbreviato quando la legge n. 479 del 1999 non era più in vigore e in ogni caso molto tempo dopo la modifica nel senso di una maggiore severità del quadro legislativo interno concernente la determinazione della pena.
86. Il ricorrente al riguardo non ha fornito alcuna spiegazione che potesse giustificare il ritardo della sua richiesta e la sua scelta di non presentarla, pur avendone la possibilità, mentre la legge n. 479 del 1999 era in vigore (si vedano i paragrafi 55 e 56 supra).
87. Dato l’intreccio tra aspetti sostanziali e procedurali inerente al quadro del rito abbreviato (si veda il paragrafo 77 supra), la Corte ritiene che, poiché aveva scelto il giudizio abbreviato quando le disposizioni della legge n. 479 del 1999 che stabilivano la pena massima di anni trenta di reclusione erano state sostituite da quelle di cui all’articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000 che stabilivano la pena massima dell’ergastolo senza isolamento diurno, il ricorrente non avesse più diritto alla pena di anni trenta di reclusione.
88. Tenuto conto del fatto che, su richiesta del ricorrente, il giudice dell’udienza preliminare aveva acconsentito ad applicare il rito abbreviato, che non era accessibile quando erano stati commessi i reati, la Corte ritiene che l’articolo 7 del decreto-legge n. 341 del 2000, vigente alla data della richiesta di giudizio abbreviato del ricorrente, fosse la disposizione della legge penale successiva che prescriveva la pena più mite.
89. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte conclude che, avendo condannato il ricorrente alla pena dell’ergastolo senza isolamento diurno ai sensi di tale disposizione, i tribunali interni hanno effettivamente applicato nel suo caso la pena più mite (si veda, mutatis mutadis, Ruban c. Ucraina, n. 8927/11, § 46, 12 luglio 2016).
90. Segue che non vi è stata violazione dell’articolo 7 della Convenzione.
Sulla dedotta violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione91. La Corte, d’ufficio, ha sottoposto alle parti una questione ai sensi dell’articolo 6 1 della Convenzione concernente l’aspettativa del ricorrente di incorrere in una pena massima di anni trenta di reclusione a seguito del processo con rito abbreviato. L’articolo 6 1 recita:
“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...) il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti (...)”.
Le osservazioni delle parti92. Il ricorrente non ha formulato osservazioni in merito a tale questione.
93. Il Governo ha osservato che il ricorrente non poteva nutrire alcuna aspettativa legittima di incorrere in una pena diversa dall’ergastolo dal momento che egli aveva chiesto il rito abbreviato dopo l’approvazione della legge che stabiliva la pena più severa (ovvero il decreto-legge n. 341 del 2000).
La valutazione della Corte94. La Corte ribadisce che sebbene la Convenzione non imponga agli Stati contraenti di prevedere procedure semplificate (si vedano Hany c. Italia (dec.), n. 17543/05, 6 novembre 2007, e Morabito c. Italia (dec.) n. 21743/07, 27 aprile 2010), laddove tali procedure esistono e sono state adottate, i principi dell’equo processo prescrivono che gli imputati non debbano essere arbitrariamente privati dei benefici ad esse associati (si veda Scoppola, sopra citata, § 139).
95. Nel caso di specie è pacifico che chiedendo il rito abbreviato il ricorrente, che era assistito da un difensore di fiducia ed era quindi in grado di valutare le conseguenze di tale richiesta, abbia rinunciato in maniera inequivocabile al suo diritto a un’udienza pubblica, alla citazione di testimoni, alla produzione di nuove prove e all’esame dei testimoni dell’accusa (ibid.).
96. La Corte osserva che tale rinuncia era stata effettuata in cambio di alcuni benefici che, al momento della presentazione della richiesta del ricorrente datata 2 ottobre 2012, comprendevano la non inflizione dell’isolamento diurno insieme alla pena dell’ergastolo in caso di condanna, come previsto dall’articolo 442 comma 2 del CPP, come modificato dall’articolo 7 della legge n. 341del 2000, entrata in vigore il 24 novembre 2000.
97. In virtù del quadro giuridico in vigore quando il ricorrente aveva chiesto il rito abbreviato, egli non poteva legittimamente attendersi di ricevere, per effetto della scelta procedurale da lui effettuata, una pena diversa dall’ergastolo senza isolamento diurno.
98. Alla luce di quanto sopra, la Corte conclude che l’irrogazione di tale pena era prevedibile e non aveva perciò violato il diritto del ricorrente a un equo processo. Segue che non vi è stata violazione dell’articolo 6 1 della Convenzione.
PER QUESTI MOTIVI LA CORTE
Dichiara, all’unanimità, ricevibile il ricorso;Ritiene, con sei voti contro uno, che non vi sia stata violazione dell’articolo 7 della Convenzione;Ritiene, all’unanimità, che non vi sia stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.Fatta in inglese e notificata per iscritto il 17 ottobre 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Ilse Freiwirth Ivana Jelić
Cancelliere Presidente
Conformemente all’articolo 45 § 2 della Convenzione e all’articolo 74 § 2 del Regolamento della Corte, è allegata alla presente sentenza l’opinione separata del giudice Felici.
OPINIONE PARZIALMENTE DISSIDENTE DEL GIUDICE FELICI
1. Con tutto il rispetto dovuto ai miei colleghi della maggioranza, non posso concordare né con il loro ragionamento né con la loro constatazione di non violazione dell’articolo 7.
Il motivo è molto semplice e del tutto evidente, il ragionamento e la conclusione che ne consegue sono contrari al principio già stabilito dalla Grande Camera nella sentenza Scoppola c. Italia (n. 2).
2. In tale sentenza si afferma: “Di conseguenza, al ricorrente è stata inflitta una pena più severa di quella prevista dalla legge che, tra tutte le leggi in vigore nel periodo compreso tra la perpetrazione del reato e la pronuncia della sentenza definitiva gli era più favorevole. (...) Alla luce di quanto precede, la Corte ritiene che lo Stato convenuto non abbia adempiuto al proprio obbligo di far beneficiare il ricorrente della disposizione, entrata in vigore dopo la perpetrazione del reato, che prevedeva una pena più mite. Di conseguenza, nella fattispecie vi è stata violazione dell’articolo 7 § 1 della Convenzione.” (Si veda Scoppola c. Italia (n. 2) [GC], n. 10249/03, §§ 119-21, 17 settembre 2009).
Il ricorrente della presente causa ha commesso il reato per il quale è stato condannato nel 1983; ha scelto di avvalersi del rito abbreviato e la sentenza definitiva della Corte di cassazione è stata pronunciata il 7 gennaio 2016 (si vedano i paragrafi 6‑28 della sentenza).
Fino al 1999 non era possibile per gli imputati punibili con la pena dell’ergastolo (come il ricorrente) scegliere il rito abbreviato; dal 2 gennaio 2000 al 24 novembre 2000 (legge 16 dicembre 1999 n. 479) le persone punibili con la pena dell’ergastolo che erano state condannate con giudizio abbreviato hanno potuto beneficiare di una riduzione della pena ad anni trenta di reclusione; a decorrere dal 24 novembre 2000 (decreto-legge 24 novembre 2000 n. 341) la riduzione consiste nell’ergastolo senza isolamento diurno (si vedano i paragrafi 29-33 della sentenza). Il ricorrente è stato condannato a tale ultima pena, sebbene, cito esattamente, la legge che tra tutte le leggi in vigore nel periodo compreso tra la perpetrazione del reato e la pronuncia della sentenza definitiva gli era più favorevole prevedesse una pena di anni trenta di reclusione.
3. La decisione adottata dalla Camera è in flagrante contrasto con il summenzionato principio fissato dalla Grande Camera; non occorre aggiungere altro. La causa avrebbe dovuto essere trattata da un Comitato ai sensi dell’articolo 28 § 1 lettera b) della Convenzione, oppure, qualora si fosse ritenuto che sussistessero motivi per modificare tale principio chiaramente stabilito, avrebbe dovuto essere rimessa alla Grande Camera in conformità all’articolo 30 della Convenzione. Invece è stata esaminata da una Camera.
4. Nel paragrafo 70 la sentenza introduce un elemento interamente esogeno rispetto alla valutazione che la Corte è chiamata a effettuare. Ciò facendo limita la portata del principio stabilito dalla Grande Camera, ponendo la questione di sapere se l’arco temporale entro il quale occorre individuare la lex mitior decorra in abstracto dalla commissione del reato fino alla condanna definitiva oppure se, nel caso di procedure semplificate - che dipendono dalla richiesta dell’imputato - l’arco temporale inizi dal momento della formulazione di tale richiesta. Il paragrafo 83 fornisce la risposta “l’individuazione della lex mitior tra tutte le leggi in vigore nel periodo compreso tra la commissione del reato e la pronuncia della sentenza definitiva (...) è strettamente collegata nel caso di specie all’accoglimento da parte del tribunale della richiesta di giudizio abbreviato del ricorrente”. Tale conclusione oltre a essere fondata, come detto, su un elemento esogeno, è completamente priva di nesso con la giurisprudenza della Corte, non fornisce una motivazione accettabile, e crea confusione tra aspetti procedurali e sostanziali, in contrasto con quanto chiaramente stabilito dalla sentenza Scoppola (“La Corte ritiene che l’articolo 442 comma 2 del CPP sia una disposizione di diritto penale materiale concernente la durata della pena che deve essere inflitta in caso di condanna a seguito di un processo con rito abbreviato”). Non è pertanto possibile compiere un fruttuoso esercizio di distinzione tra la causa Scoppola e il caso di specie.
Inoltre la risposta a tale domanda è già chiara nella sentenza Scoppola: il principio generale esposto al paragrafo 119 di tale sentenza è stato adottato dalla Grande Camera, nonostante il fatto che il ricorrente avesse lamentato che “la pena inflitta in primo grado è stata aggravata in ergastolo, che non era la pena prevista dalla legge in vigore al momento in cui il ricorrente aveva acconsentito a essere giudicato con il rito abbreviato” (si veda Scoppola, sopra citata, § 87).
5. Il discostamento in una causa esaminata da una Camera dai fermi e chiari principi già stabiliti dalla Grande Camera può rivelarsi estremamente dannoso per l’intellegibilità, a livello nazionale, della giurisprudenza della Corte, rischiando di indebolirne la forza precettiva, e di danneggiare l’ampliamento del principio di sussidiarietà, nonostante esso sia uno dei temi fondamentali cui la Corte ha dedicato la massima attenzione nell’ultimo decennio.