Cestaro c. Italia - 6884/11 - Sentenza 7.4.2015 [Sezione IV]
In fatto – Il ventisettesimo vertice del G8 aveva luogo a Genova nel luglio del 2001. In contemporanea, diverse organizzazioni non governative preparavano in città un vertice alternativo altermondialista. Nella notte dell’ultimo giorno del vertice, le forze dell’ordine decidevano di effettuare una perquisizione in due scuole designate come dormitori per i manifestanti "autorizzati", al fine di trovare prove e verosimilmente per arrestare membri di un gruppo responsabile di atti di violenza. Prendevano parte all’operazione circa 500 agenti di polizia.
Dopo aver buttato giù le porte della scuola in cui i ricorrenti si erano rifugiati, le forze dell’ordine cominciavano a colpire gli occupanti con pugni, calci e manganelli, urlando e minacciando le vittime, alcune delle quali erano sdraiate o sedute sul pavimento. Alcuni degli occupanti, svegliati dal rumore dell’attacco, venivano colpiti mentre si trovavano ancora nei loro sacchi a pelo. Altri avevano le mani in alto in segno di resa oppure mostravano i loro documenti di identità. Altri ancora cercavano di scappare, nascondendosi nei bagni o nei depositi, ma venivano presi, colpiti e, in alcuni casi, tirati per i capelli fuori dai posti in cui si erano nascosti. Quando la polizia arrivava, il ricorrente, che all’epoca dei fatti aveva 62 anni, era seduto con la schiena contro il muro e le braccia alzate. Egli veniva colpito numerose volte, specialmente in testa, sulle braccia e sulle gambe, colpi che gli causarono fratture multiple.
Veniva, poi, operato in ospedale, dove trascorreva quattro giorni. Infine, gli veniva riconosciuta una incapacità temporanea al lavoro per un periodo superiore a 40 giorni. Il ricorrente non si riprenderà mai del tutto dalle lesioni, che l’hanno lasciato con una debolezza permanente al braccio destro e alla gamba destra.
In seguito ad un’indagine avviata dall’ufficio del pubblico ministero, 30 membri delle forze dell’ordine erano processati. Il ricorrente interveniva nel processo come parte civile. Alcuni reati si estinguevano per prescrizione e, in seguito a riduzioni di pena, i termini delle pene detentive effettivamente scontate variavano fra i tre mesi ed un anno, e solo per cercare di giustificare i maltrattamenti e l’arresto illecito. Nessuno veniva condannato per il solo motivo del maltrattamento.
In diritto – Articolo 3
(a) Ambito sostanziale – I fatti sono stati accertati dai tribunali nazionali ed essi non sono contestati fra le parti. Non si poteva negare che i maltrattamenti subiti dal ricorrente gli avessero causato dolore acuto e sofferenze, e che tutto ciò fu di natura particolarmente grave e crudele. Inoltre, considerata l’assenza di resistenza da parte degli occupanti, non c’è stato alcun nesso di causalità fra la condotta del ricorrente e l’uso della forza da parte della polizia. Il maltrattamento in questione nel caso in esame è stato, pertanto, inflitto al ricorrente in maniera totalmente gratuita e non potrebbe essere considerato come un mezzo usato proporzionalmente dalle autorità per raggiungere lo scopo perseguito. Al riguardo, è degno di nota che l’irruzione nella scuola sarebbe dovuta essere una perquisizione, ma mai la polizia tentò di conversare con le persone che, legalmente, si erano accampate nell’edificio, o tentò di chiedere loro di aprire le porte che avevano il diritto di tenere chiuse, preferendo invece buttarle giù. Infine, la polizia picchiò sistematicamente tutti gli occupanti che si trovavano nell’edificio. Pertanto, il maltrattamento di cui il ricorrente, insieme ad altri, fu vittima è stato senza dubbio intenzionale e premeditato. Né c’è alcun dubbio riguardo il tentativo da parte della polizia di occultare questi eventi o di giustificarli con motivazioni fallaci.
In queste circostanze, la gravità del maltrattamento inflitto quando la polizia fece irruzione nella scuola non potrebbe essere relativizzata alla luce del contesto di tensione risultante dai numerosi scontri che si erano svolti durante le manifestazioni o in ragione degli specifici obblighi di protezione dell’ordine pubblico. Qualunque tensione sorta durante l’assalto alla scuola da parte della polizia potrebbe essere spiegata non tanto da ragioni obiettive quanto dalla decisione di procedere con arresti ampiamente mediatizzati e dall’adozione di strategie operative che non rispettavano le esigenze di tutela dei valori derivanti dall’articolo 3 della Convenzione.
Tenuto conto di quanto detto in precedenza, il maltrattamento subito dal ricorrente quando la polizia fece incursione nella scuola è stato qualificato come "tortura" secondo la definizione dell’articolo 3 della Convenzione.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
(b) Ambito procedurale
(i) Mancata identificazione dei colpevoli dei maltrattamenti in questione – I poliziotti che attaccarono il ricorrente nella scuola e che lo sottoposero fisicamente ad atti di tortura, non vennero mai identificati. Pertanto, essi non furono mai oggetto di indagine e rimasero semplicemente impuniti.
(ii) Prescrizione dei reati e riduzione parziale delle sentenze – Per l’attacco alla scuola, per gli atti di violenza ivi commessi e per i tentativi di nasconderli o giustificarli, un certo numero di ufficiali delle forze dell’ordine, sia di grado superiore che di grado inferiore, erano stati imputati e processati con varie accuse. Ad ogni modo, al termine dei procedimenti penali, nessuno venne condannato per il maltrattamento perpetrato nella scuola ai danni del ricorrente, e di molti altri, poiché i reati di ferimento e di lesioni personali gravi si erano prescritti. La pena detentiva confermata dalla Corte di cassazione ha riguardato i tentativi di giustificare i maltrattamenti e l’assenza di qualunque fondamento di fatto o di diritto per l’arresto dei manifestanti della scuola. Inoltre, per effetto dell’indulto, le pene detentive sono stati ridotti a tre anni. I condannati hanno quindi dovuto scontare fra i tre mesi ed un anno di reclusione. Tenuto conto di quanto detto in precedenza, le autorità non hanno reagito con sufficiente vigore in risposta ad azioni così gravi, e, di conseguenza, tale reazione è stata incompatibile con i loro obblighi procedurali derivanti dall’articolo 3 della Convenzione.
Tuttavia, questo risultato non può essere imputato alle mancanze o alla negligenza dell’ufficio del pubblico ministero o ai tribunali nazionali, che sono stati inflessibili e non responsabili di alcuno dei ritardi nel procedimento. È stata la legislazione penale italiana applicata nel presente caso che si è rivelata sia inadeguata per quanto riguarda la necessità di punire atti di tortura, sia priva del necessario effetto dissuasivo per prevenire altre violazioni simili dell’articolo 3 in futuro.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
Articolo 46: La Corte ha escluso qualunque negligenza o indulgenza da parte dell’ufficio del pubblico ministero o da parte dei tribunali ed ha constatato che la legislazione penale italiana è stata inadeguata. Il carattere strutturale del problema, pertanto, sembra innegabile. Tuttavia, tale problema è emerso non solo per la repressione di atti di tortura ma anche per gli altri maltrattamenti vietati dall’articolo 3: in assenza di sanzioni adeguatamente differenziate all’interno della legislazione penale italiana per tutti gli atti di maltrattamenti vietati dall’articolo 3, i termini di prescrizione ed il sistema dell’indulto potrebbero in concreto precludere qualsiasi tipo di punizione e non soltanto quella dei responsabili per atti di "tortura" ma anche dei responsabili di "trattamenti inumani" e "trattamenti degradanti", a dispetto dell’operato delle autorità giudiziarie e dei tribunali.
Gli obblighi positivi dello Stato ai sensi dell’articolo 3 possono includere l’obbligo di introdurre un quadro giuridico adeguato, in particolare attraverso l’effettiva previsione di norme penali. Al riguardo, l’ordinamento giuridico italiano ha bisogno di meccanismi legali che possano garantire una punizione adeguata per i responsabili di atti di tortura o di altri maltrattamenti e che possano impedire che questi individui beneficino di provvedimenti che sono incompatibili con la giurisprudenza della Corte.
Articolo 41: EUR 45.000,00 con riferimento al danno non patrimoniale; domanda per danno patrimoniale respinta.
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