© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Rita Pucci, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA COLAZZO c. ITALIA
(Ricorso n. 63633/00)
SENTENZA
(equa soddisfazione)
Questa versione è stata rettificata conformemente all’articolo 81 del regolamento della Corte il 23 ottobre 2012
STRASBURGO
5 giugno 2012
Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Colazzo c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in una camera composta da:
Nina Vajić, presidente,
Peer Lorenzen,
Khanlar Hajiyev,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Guido Raimondi,
Julia Laffranque,
Linos-Alexandre Sicilianos, giudici,
e da Søren Nielsen, cancelliere di sezione,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 15 maggio 2012,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 63633/00) proposto contro la Repubblica italiana con il quale quattro cittadini di tale Stato, la sig.ra William Colazzo, il sig. Massimo Colazzo, la sig.ra Donata Colazzo e la sig.ra Maria Teresa Sbocchi («i ricorrenti»), hanno adito la Corte il 23 marzo 2000 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
2. Con sentenza del 13 ottobre 2005 («la sentenza in via principale»), la Corte ha giudicato che l’ingerenza nel diritto al rispetto dei beni dei ricorrenti fosse incompatibile con il principio di legalità e che vi fosse stata quindi violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 (Colazzo c. Italia, n. 63633/00, § 87, 13 ottobre 2005).
3. Basandosi sull’articolo 41 della Convenzione, i ricorrenti chiedevano un’equa soddisfazione di 434.614,73 EUR a titolo di risarcimento del danno materiale e di 108.653,68 EUR a titolo di risarcimento del danno morale. Chiedevano inoltre il rimborso delle spese sostenute dinanzi alla Corte e nell’ambito del procedimento nazionale.
4. La Corte si è riservata di decidere in merito all’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione, non essendo istruita la questione, ed ha invitato il Governo ed i ricorrenti a presentarle per iscritto, entro tre mesi, le loro osservazioni su detta questione e, in particolare, ad informarla di ogni eventuale accordo da essi raggiunto (ibidem, § 96, e punto 3 del dispositivo).
5. Il termine fissato per consentire alle parti di giungere ad un accordo amichevole è scaduto inutilmente. Sia i ricorrenti che il Governo hanno depositato delle osservazioni.
6. Il 12 marzo 2007, il presidente della camera ha deciso di chiedere alle parti di nominare ciascuna un perito incaricato di valutare il danno materiale e di depositare una relazione di perizia entro il 14 giugno 2007.
7. Le relazioni di perizia sono state depositate entro il termine impartito.
IN FATTO
8. I fatti avvenuti dopo la sentenza in via principale si possono riassumere come segue.
9. Con sentenza del 16 maggio 2008, depositata il 13 ottobre 2008, la corte d’appello di Lecce condannò il comune a pagare 51.235,10 EUR alla prima ricorrente e 57.450,66 EUR agli altri tre ricorrenti e all’altro erede, vale a dire somme corrispondenti al valore venale dei terreni espropriati, come determinate dal perito nominato d’ufficio.
Le somme dovevano essere rivalutate e maggiorate di interessi a partire dal 28 settembre 1988, data della perdita di proprietà dei terreni per effetto dell’espropriazione indiretta[1].
10. Di fronte all’inadempienza del comune, il 10 luglio 2009 i ricorrenti notificarono un atto di precetto al ministero della giustizia. Dal fascicolo risulta che, nel giugno 2011, il comune di Lecce ha versato una somma a titolo di acconto ai ricorrenti. In particolare, la prima ricorrente ha ricevuto 133.246 EUR e gli altri tre ricorrenti hanno ricevuto congiuntamente 115.606 EUR.[2]
11. Con atto del 26 novembre 2009, il comune di Lecce propose ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello di Lecce. Il procedimento è ancora pendente.
IN DIRITTO
12. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»
A. Danno materiale
13. Facendo riferimento ai criteri di indennizzo stabiliti nella causa Guiso-Gallisay c. Italia ((equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009), i ricorrenti chiedono una somma corrispondente al valore venale dei terreni espropriati, più indicizzazione e interessi. A loro dire, sono trascorsi oltre ventiquattro anni dall’espropriazione dei loro beni senza che l’amministrazione abbia adempiuto l’obbligo di risarcirli per la perdita di proprietà dei loro terreni.
14. Del resto, in seguito alla sentenza della corte d’appello di Lecce del 16 maggio 2008, che riconosce ai ricorrenti un risarcimento nella misura del valore commerciale dei terreni, l’amministrazione comunale ha proposto ricorso per cassazione ritardando così ulteriormente il pagamento totale dell’indennità.[3]
15. I ricorrenti chiedono anche 60.000 EUR a titolo di perdita di opportunità.
16. Il Governo fa notare che la corte d’appello di Lecce ha accordato ai ricorrenti una somma corrispondente al valore venale dei terreni espropriati, indicizzata e accompagnata da interessi. A suo dire, l’amministrazione comunale pagherà prossimamente.
Secondo il Governo, se la Corte accordasse una somma a titolo di equa soddisfazione, i ricorrenti potrebbero essere risarciti due volte.
17. La Corte risponde immediatamente all’argomentazione del Governo. Essa ritiene improbabile che i ricorrenti ricevano un doppio risarcimento, dato che i giudici nazionali, al momento di decidere la causa, terranno inevitabilmente conto della somma accordata agli interessati da questa Corte (Serghides e Christoforou c. Cipro (equa soddisfazione), n. 44730/98, § 29, 12 giugno 2003). Inoltre, visto che il procedimento nazionale dura da oltre vent’anni, non sarebbe ragionevole attenderne l’esito (Serrilli c. Italia (equa soddisfazione), n. 77822/01, § 17, 17 luglio 2008; Mason ed altri c. Italia (equa soddisfazione), n. 43663/98, § 31, 24 luglio 2007).
18. La Corte rammenta che una sentenza che constati una violazione comporta per lo Stato convenuto l’obbligo di porre fine alla violazione stessa e di eliminarne le conseguenze così da ristabilire nei limiti del possibile la situazione anteriore a quest’ultima (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 32, CEDU 2000-XI).
19. Essa rammenta che, nella causa Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009), la Grande Camera ha modificato la giurisprudenza della Corte riguardante i criteri di indennizzo nelle cause di espropriazione indiretta. In particolare, la Grande Camera ha deciso di respingere le richieste dei ricorrenti che siano fondate sul valore dei terreni alla data della sentenza della Corte e di non tenere più conto, ai fini della stima del danno materiale, del costo di costruzione degli edifici costruiti dallo Stato sui terreni.
20. Stando ai nuovi criteri fissati dalla Grande Camera, l’indennizzo deve corrispondere al valore pieno ed intero del terreno al momento della perdita della proprietà, quale stabilito dalla perizia disposta dal giudice competente nel corso del procedimento interno. Poi, una volta detratta la somma eventualmente accordata dal giudice nazionale, l’importo deve essere indicizzato per compensare gli effetti dell’inflazione. È inoltre opportuno maggiorarlo di interessi tali da compensare, almeno in parte, il lungo lasso di tempo trascorso dallo spossessamento dei terreni, interessi che devono corrispondere all’interesse legale semplice applicato al capitale progressivamente rivalutato.
21. I ricorrenti hanno perso la proprietà dei rispettivi terreni nel 1988. Stando alla perizia eseguita durante il procedimento nazionale, all’epoca il valore del terreno della prima ricorrente era di 51.235,10 EUR, mentre quello del terreno degli altri tre ricorrenti era di 57.450,66 EUR (paragrafo 9 supra).[4]
22. D’altra parte, la Corte deve tenere conto del fatto che, oltre agli ultimi tre ricorrenti, anche una terza persona può rivendicare diritti sul secondo terreno oggetto della causa (§ 10 della sentenza in via principale e § 9 supra). In mancanza di indicazioni contrarie, la Corte ritiene che gli ultimi tre ricorrenti abbiano diritto a ricevere un’equa soddisfazione solo nella misura del 25% del valore di tale terreno.
23. Tenuto conto di questi elementi, e del fatto che i ricorrenti hanno ricevuto somme a titolo di acconto nel giugno 2011 (paragrafo 10 supra), la Corte ritiene ragionevole accordare 56.000 EUR alla prima ricorrente e 14.650 EUR a ciascuno degli altri tre ricorrenti, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tali somme[5].
24. Rimane da valutare la perdita di opportunità subita dai ricorrenti in conseguenza dell’espropriazione controversa. A giudizio della Corte, è opportuno prendere in considerazione il danno derivante dall’indisponibilità dei rispettivi terreni nel periodo compreso tra l’inizio dell’occupazione legittima (1987) e il momento della perdita di proprietà (1988). Deliberando in via equitativa, la Corte accorda 4.000 EUR alla prima ricorrente e 1.000 EUR a ciascuno degli altri tre ricorrenti per la perdita di opportunità.
B. Danno morale
25. Producendo i relativi documenti giustificativi, i ricorrenti chiedono il versamento della somma di 250.000 EUR a titolo di risarcimento del danno morale.
26. Il Governo vi si oppone e ritiene la somma eccessiva.
27. Secondo la Corte, il senso di impotenza e frustrazione dei ricorrenti di fronte allo spossessamento illegale dei loro beni ha causato loro un danno morale notevole, da ripararsi in maniera adeguata.
28. Deliberando in via equitativa, la Corte accorda a ciascun ricorrente la somma di 2.500 EUR a titolo di risarcimento del danno morale.
C. Spese
29. I ricorrenti chiedono il rimborso di 57.900 EUR per le spese sostenute dinanzi ai giudici interni e 30.320 EUR per quelle sostenute dinanzi alla Corte.
30. Il Governo giudica tali somme eccessive.
31. La Corte rammenta che l’attribuzione delle spese a titolo dell’articolo 41 presuppone che ne siano accertate la realtà e la necessità, e che il loro importo sia ragionevole (Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 54, CEDU 2000-XI). Inoltre, le spese di giustizia sono recuperabili solo se si riferiscono alla violazione constatata (si vedano, ad esempio, Beyeler c. Italia (equa soddisfazione) [GC], n. 33202/96, § 27, 28 maggio 2002; Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 105, CEDU 2003-VIII).
32. La Corte non dubita della necessità di sostenere delle spese, ma ritiene eccessivi gli onorari complessivi richiesti a tale titolo. A suo avviso, essi devono quindi essere rimborsati solo in parte. Tenuto conto delle circostanze della causa, la Corte giudica ragionevole accordare la somma di 20.000 EUR per le spese complessivamente sostenute.
D. Interessi moratori
33. La Corte ritiene appropriato basare il tasso degli interessi moratori sul tasso d’interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara
a) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
i. 60.000 EUR (sessantamila euro) alla prima ricorrente, 15.650 EUR (quindicimilaseicentocinquanta euro) al secondo ricorrente, 15.650 EUR (quindicimilaseicentocinquanta euro) alla terza ricorrente e 15.650 EUR (quindicimilaseicentocinquanta euro) alla quarta ricorrente, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno materiale[6];
ii. 2.500 EUR (duemilacinquecento euro) a ciascun ricorrente, più l’importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta, per il danno morale;
iii. 20.000 EUR (ventimila euro), più l’importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta dai ricorrenti, per le spese;
b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
2. Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 5 giugno 2012, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Søren Nielsen Nina Vajić
CancellierePresidente
[1] Rettificato il 23 ottobre 2012: la somma di 34.295,32 EUR è sostituita da 51.235,10 EUR e la somma di 31.627,82 EUR è sostituita da 57.450,66 EUR.
[2] Rettificato il 23 ottobre 2012. Il testo era il seguente: «Dal fascicolo non risulta che l’amministrazione abbia versato alcuna somma ai ricorrenti.»
[3] Rettificato il 23 ottobre 2012. Il testo era il seguente: «Del resto, in seguito alla sentenza della corte d’appello di Lecce del 16 maggio 2008, che riconosce ai ricorrenti un risarcimento nella misura del valore commerciale dei terreni, e nonostante l’atto di precetto notificato all’amministrazione comunale, questa non ha pagato alcuna somma di denaro. In compenso, ha proposto ricorso per cassazione ritardando così ulteriormente il pagamento dell’indennità.»
[4]Rettificato il 23 ottobre 2012. Il testo era il seguente: «I ricorrenti hanno perso la proprietà dei rispettivi terreni nel 1988. Stando alla perizia eseguita durante il procedimento nazionale, all’epoca il valore del terreno della prima ricorrente era di 34.295,32 EUR, mentre quello del terreno degli altri tre ricorrenti era di 31.627,82 EUR (paragrafo 9 supra). Inoltre, i ricorrenti non hanno ricevuto alcun indennizzo a livello nazionale.»
[5] Rettificato il 23 ottobre 2012. Il testo era il seguente: «Tenuto conto di questi elementi, la Corte ritiene ragionevole accordare 125.000 EUR alla prima ricorrente e 29.000 EUR a ciascuno degli altri tre ricorrenti, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta su tali somme.»
[6] Rettificato il 23 ottobre 2012. Il testo era il seguente: «i. 129.000 EUR (centoventinovemila euro) alla prima ricorrente, 30.000 EUR (trentamila euro) al secondo ricorrente, 30.000 EUR (trentamila euro) alla terza ricorrente e 30.000 EUR (trentamila euro) alla quarta ricorrente, più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno materiale.»
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