PRIMA SEZIONE
CAUSA COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L. E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 361/24 e altri 5 ricorsi – si veda l’elenco allegato)
SENTENZA
STRASBURGO
23 gennaio 2025
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Costruzioni DE.M.AL. S.r.l. c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Georgios A. Serghides, presidente,
Erik Wennerström,
Alain Chablais, giudici
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo avere deliberato in camera di consiglio il 19 dicembre 2024,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi presentati contro l’Italia dinanzi alla Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione») nelle diverse date indicate nella tabella allegata alla presente sentenza.
2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).
IN FATTO
3. L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
4. Per quanto riguarda il ricorso n. 4130/24, il procedimento interno è stato avviato dal ricorrente sig. G. D’Ambrosio, e dal sig. D. D’Ambrosio. Il sig. D. D’Ambrosio è deceduto il 9 luglio 2022. Il ricorso dinanzi alla Corte è stato presentato dai suoi eredi nel loro proprio nome (si veda la tabella allegata).
5. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni da parte di comuni in dissesto. I ricorrenti lamentano altresì, sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, l’impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l’esecuzione dei suddetti provvedimenti ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, e presentano una doglianza anche sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
IN DIRITTO
SULLA RIUNIONE DEI RICORSI6. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 E DELL’ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE, E DELL’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 17. I ricorrenti lamentano principalmente la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore, e l’impossibilità di avviare dei procedimenti per ottenere l’esecuzione di tali provvedimenti. Essi invocano l’articolo 6 § 1 della Convenzione, e l’articolo 1 del Protocollo n. 1. Nei ricorsi nn. 361/24, 861/24, 2979/24, e 8281/24, i ricorrenti invocano anche l’articolo 13 della Convenzione.
8. La Corte rammenta che l’esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell’articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II).
9. La Corte osserva che, secondo le informazioni fornite dalle parti, i provvedimenti interni emessi in favore dei ricorrenti rimangono non eseguiti per vari anni. Inoltre, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 2000, i ricorrenti si trovano nell’impossibilità di avviare dei procedimenti di esecuzione.
10. Nelle sentenze di principio De Luca c. Italia, n. 43870/04, 24 settembre 2013, Pennino c. Italia, n. 43892/04, 24 settembre 2013, Ventorino c. Italia, n. 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
11. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti, e abbiano invece limitato in maniera sproporzionata il diritto di accesso a un tribunale di questi ultimi.
12. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, a causa della mancata esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni, e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale dei ricorrenti.
13. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che non sia necessario esaminare separatamente la doglianza formulata dai ricorrenti sotto il profilo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e, per quanto riguarda i ricorsi nn. 361/24, 861/24, 2979/24, e 8281/24, sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE14. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
15. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.
Per questi motivi, la corte, all’unanimitÀ,
Decide di riunire i ricorsi;Dichiara i ricorsi ricevibili;Dichiara che tali ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1, in ragione della mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari interni e di una violazione del diritto di accesso a un tribunale;Dichiara non doversi esaminare separatamente le doglianze formulate sotto il profilo dell’articolo 13 della Convenzione e dell’articolo 1 del Protocollo n. 1;Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti, indicati nella tabella allegata alla presente sentenza;Dichiaraa) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 23 gennaio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Viktoriya Maradudina Georgios A. Serghides
Cancelliere aggiunto f.f. Presidente
ALLEGATO
Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni e violazione del diritto di accesso a un tribunale)
N.
Numero e data di presentazione del ricorso
Nome del ricorrente e anno di nascita/di registrazione
Nome e città del rappresentante
Provvedimento giudiziario interno pertinente
Data di inizio della mancata esecuzione
Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione
Ritardo nell’esecuzione
Ingiunzione delle giurisdizioni interne
Giurisprudenza
Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente/nucleo familiare
(in euro)[1]
Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso
(in euro)[2]
361/24
14/12/2023
COSTRUZIONI DE.M.AL. S.R.L.
1990
Biondi Pasquale
Telese Terme
Tribunale di Benevento,
R.G. 3980/2018, 30/08/2021
30/08/2021
in corso
Più di 3 anni e 3 mesi e
3 giorni
Comune di San Lorenzo Maggiore
Risarcimento per responsabilità contrattuale e spese giudiziarie
De Luca c. Italia,
n. 43870/04,
24 settembre 2013
4.800
250
429/24
18/12/2023
Giuseppe D’AMBROSIO
1945
Fimmanò Domenico
Frattamaggiore
Corte d’appello di Napoli,
R.G. 5510/2016, 24/09/2021
25/03/2022
in corso
Più di 2 anni e 8 mesi e
8 giorni
Comune di
Orta di Atella
Indennità di espropriazione e spese giudiziarie
De Luca c. Italia,
n. 43870/04,
24 settembre 2013
4.000
250
861/24
27/11/2023
(3 ricorrenti)
Daniela SARRACINO
1970
Emilio FABOZZI
1974
Maurizio ZEOLI
1966
Romano Giovanni
Benevento
Tribunale di Benevento,
R.G. 4873/2015, 12/02/2018
12/02/2018
in corso
Più di 6 anni e 9 mesi e
21 giorni
Comune di Benevento
Pagamento per prestazioni professionali
(sig. Fabozzi) e pagamento di onorari di avvocato antistatario (sig.ra Sarracino e sig. Zeoli)
De Luca c. Italia,
n. 43870/04,
24 settembre 2013
9.600
per il ricorrente
sig. Fabozzi
1.600
Congiuntamente per i ricorrenti
sig.ra Sarracino e sig. Zeoli
250
2979/24
15/01/2024
Giovanni MIRACOLO
1959
Romano Giovanni
Benevento
Tribunale di Benevento,
R.G. 2276/09, 18/06/2015
03/02/2016
in corso
Più di 8 anni e 10 mesi
Comune di Benevento
Retribuzione per la rappresentanza del comune in un procedimento giudiziario
De Luca c. Italia,
n. 43870/04,
24 settembre 2013
9.600
250
4130/24
30/01/2024
(5 ricorrenti)
Giuseppe D’AMBROSIO
1945
Nucleo familiare
Emilia D’AMBROSIO
1974
Francesco D’AMBROSIO
1976
Marina Concetta D’AMBROSIO
1983
Angela PALMA
1948
Fimmanò Domenico
Frattamaggiore
Corte d’appello di Napoli,
R.G. 4056/2008, 30/08/2010
25/08/2017
in corso
Più di 7 anni e 3 mesi e
8 giorni
Comune di
Orta di Atella.
Indennità di espropriazione
De Luca c. Italia,
n. 43870/04,
24 settembre 2013
9.600
per il ricorrente
G. D’Ambrosio
9.600
Congiuntamente per i ricorrenti
E. D’Ambrosio,
F. D’Ambrosio, M.C. D’Ambrosio
e A. Palma
250
8281/24
11/03/2024
BUILDING AND PROJECT S.R.L.
2012
Romano Giovanni
Benevento
Corte d’appello di Napoli,
R.G. 3746/2019, 22/12/2020
22/12/2020
in corso
Più di 3 anni e 11 mesi e
11 giorni
Comune di Benevento
Pagamento di spese giudiziarie
De Luca c. Italia,
n. 43870/04,
24 settembre 2013
5.600
250
[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.
[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.