Danis e l’Associazione delle persone di origine turca c. Romania - 16632/09 –
Sentenza 21.4.2015 [Sezione III]
In fatto – L’associazione ricorrente, che rappresenta la minoranza turca in Romania, aveva già preso parte nel novembre 2004 alle elezioni parlamentari durante le quali un’altra organizzazione di minoranza turca aveva raggiunto un numero di voti leggermente più alto e quindi aveva vinto il seggio riservato alla minoranza turca. Ciò nonostante, quando si tennero le elezioni nel 2008, la legge appena entrata in vigore n. 35/2008 attribuì all’altra organizzazione di minoranza turca la facoltà di presentarsi senza fornire ulteriori requisiti, mentre all’associazione ricorrente, che intendeva presentare il primo ricorrente come proprio candidato al parlamento, venne richiesto di soddisfare una nuova condizione, ossia quella di aver ottenuto lo status di ente di utilità pubblica.
In diritto – Articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’Articolo 3 del Protocollo no 1: la legge no 35/2008 ha introdotto un sistema a due livelli per approvare i candidati proposti dalle organizzazioni nazionali di minoranza alle elezioni parlamentari. Le organizzazioni già rappresentate in Parlamento erano automaticamente autorizzate a presentare nuovamente i candidati, presumendosi che esse fossero rappresentative semplicemente sulla base alla loro vittoria nelle elezioni precedenti, mentre a quelle che non erano rappresentate era stato chiesto di dimostrare la loro natura rappresentativa. Pertanto è stato più semplice per le organizzazioni già rappresentate in Parlamento presentare candidati. Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 3 del Protocollo no 1, i ricorrenti sono stati assoggettati ad una differenza di trattamento nell’esercizio dei loro diritti elettorali a seguito della promulgazione della nuova legge elettorale.
La nuova legge aveva lo scopo di assicurare che le organizzazioni non già rappresentate in Parlamento fossero effettivamente rappresentative e di eliminare candidati frivoli.
Riguardo alla questione se la differenza di trattamento era proporzionata, la legge n. 35/2008 che disciplina le elezioni entrò in vigore il 16 marzo 2008. Dato che i nomi dei candidati dovevano essere presentati massimo quaranta giorni prima delle elezioni del 30 novembre 2008, i ricorrenti avevano circa sette mesi per preparare le proprie candidature.
Inoltre, la nuova condizione per la concessione dello status di ente di utilità pubblica includeva il requisito di una "significativa attività precedente" durante i tre anni precedenti al riconoscimento di tale status. I ricorrenti non avevano presentato la richiesta affinché all’associazione ricorrente fosse riconosciutolo status di ente di utilità pubblica, in quanto questa non possedeva tale requisito. Si pone allora la questione di determinare se l’omissione di questa richiesta fosse imputabile ai ricorrenti o fosse una inevitabile conseguenza dell’entrata in vigore della nuova legge elettorale. La significativa natura dell’attività precedente dell’organizzazione era interpretata sulla base del fatto che questa avesse "portato avanti programmi e progetti specifici per il proprio scopo”. Sebbene la normativa non definiva i termini “programmi” o “progetti”, questi concetti non potevano rientrare tra i requisiti richiesti dalla legge per una organizzazione, come per esempio quello di presentare i propri resoconti finanziari alla Corte dei Conti. Al contrario invece, il perseguimento di questi programmi e progetti era rimesso alla discrezione dell’organizzazione in questione, la quale aveva la possibilità di determinare i propri obiettivi, i tempi di realizzazione e le attività connesse, in accordo con i propri scopi e le proprie risorse disponibili. L’associazione ricorrente aveva perso alle elezioni del 2004, raggiungendo un numero di voti leggermente inferiore alla associazione che aveva vinto il seggio rappresentante la minoranza turca. La Corte ha perciò concluso che nel 2004 l’associazione ricorrente aveva soddisfatto tutti i criteri di eleggibilità secondo il diritto interno e che successivamente aveva organizzato le proprie attività sulla base delle disposizioni di legge in vigore a quel tempo. Non si può censurare quindi che i ricorrenti non avessero previsto che sette mesi prima delle elezioni del 2008 sarebbe stato chiesto loro di presentare un nuovo criterio, in particolare quello di presentare specifici programmi e progetti per almeno tre anni.
Con l’emanazione della legge elettorale sette mesi prima delle elezioni parlamentari del 2008, le autorità non hanno dato ai ricorrenti l’opportunità di organizzare le loro attività in modo tale che potessero ricevere lo status di ente di utilità pubblica.
Di conseguenza è stato oggettivamente impossibile per queste ottenere quello status e quindi soddisfare uno dei requisiti di eleggibilità richiesti dalla nuova legge elettorale.
Quindi, il nuovo criterio di eleggibilità, che il ricorrente - diversamente dall’altra organizzazione nazionale di minoranza che era già stata in parlamento - avrebbe dovuto soddisfare per risultare idoneo a presentarsi alle elezioni parlamentari, era sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
Articolo 41: l’accertamento della violazione costituisce in sé stesso adeguata equa soddisfazione rispetto al danno non patrimoniale.
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