Identoba e altri c. Georgia - 73235/12 - Sentenza 12.5.2015 [Sezione IV]
In fatto – I ricorrenti sono un’organizzazione non- governativa costituitasi per promuovere e proteggere i diritti di persone lesbiche, gay, bisessuali e transgender (LGBT) in Georgia, ed altre 14 persone fisiche. Il 17 maggio 2012 si svolgeva a Tbilisi una manifestazione pacifica in occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, organizzata dal primo ricorrente, a cui partecipavano approssimativamente 30 persone, inclusi 13 dei ricorrenti persone fisiche. Durante l’evento, i partecipanti LGBT che avevano preso parte alla parata venivano insultati, minacciati e assaliti da un gruppo più numeroso di contro-manifestanti, membri di due gruppi religiosi. La polizia infine arrestava quattro dei ricorrenti e per un breve lasso di tempo li tratteneva e/o scortava su una macchina della polizia, con il presunto obiettivo di proteggerli dai contro-manifestanti. In seguito a tali avvenimenti, i ricorrenti presentavano svariate denunce penali, chiedendo in particolare che fossero avviate indagini sugli attacchi subiti da parte dei contro-manifestanti, che erano stati perpetrati con intento discriminatorio, e in merito alle azioni e alle omissioni degli ufficiali di polizia, che non erano riusciti a proteggerli da tali assalti. Nel 2012 venivano aperti due procedimenti di indagini in riferimento ai danni sostenuti da due dei ricorrenti e sono pendenti.
In diritto – Articolo 3 letto in combinato disposto con l’Articolo 14 (dal secondo al quattordicesimo ricorrente)
(a) Riguardo alla questione se l’attacco a danno dei ricorrenti avesse raggiunto la soglia minima di gravità ai sensi dell’Articolo 3 in combinato disposto con l’Articolo 14 della Convenzione – Nel valutare l’incidente, la Corte ha tenuto presente la situazione precaria nella quale individui LGBT si trovavano nello Stato convenuto al momento degli attacchi, e i vari rapporti che documentano gli atteggiamenti negativi verso i membri della comunità LGBT diffusi in alcuni settori della società georgiana. A fronte di questa situazione, la Corte ha innanzitutto osservato che durante la manifestazione i ricorrenti erano stati accerchiati da una folla inferocita che li superava in numero e che rivolgeva ad essi minacce di morte, ricorrendo talvolta alla violenza fisica. Tale comportamento era determinato da un chiaro pregiudizio omofobico, dimostrato dal linguaggio particolarmente offensivo e minaccioso utilizzato dai due gruppi religiosi e dal gesto di strappare le bandiere ed i poster LGBT, a cui era seguito un vero e proprio assalto fisico a danno di alcuni ricorrenti.
L’obiettivo evidente dell’abuso verbale e fisico era di intimorire i ricorrenti in modo da farli desistere dal manifestare pubblicamente il loro supporto alla comunità LGBT. Il senso di angoscia provato dai ricorrenti dove essere stato esacerbato dal fatto che la protezione della polizia, ad essi promessa prima dell’inizio della manifestazione, non gli era stata fornita a tempo debito o in maniera adeguata. Tale violenza aveva quindi reso la paura, l’ansia e l’insicurezza sofferta da tutti e 13 istanti abbastanza gravi da raggiungere la soglia rilevante ai sensi dell’articolo 3 letto in combinato disposto con l’articolo 14 della Convenzione.
(b) Riguardo alla questione se le autorità avessero fornito la dovuta protezione ai ricorrenti - Dal momento che l’organizzatrice della parata aveva specificatamente avvertito la polizia della possibilità che si verificassero abusi, le autorità di polizia avevano l’obbligo positivo stringente di proteggere i manifestanti da atti di violenza. Tuttavia, gli ufficiali di polizia erano presenti alla manifestazione solo in numero limitato e si erano allontanati dal luogo, senza dare avvertimento alcuno, quando gli attacchi verbali erano iniziati, lasciando così che la tensione degenerasse in violenza fisica. Nel momento in cui essi avevano finalmente deciso di intervenire, i ricorrenti erano già stati intimiditi, insultati o assaliti. Inoltre, invece di incentrarsi sul contenimento dei contro-manifestanti più aggressivi con l’obiettivo di far procedere la marcia pacifica, il tardivo intervento della polizia si era dirottato sull’arresto e sullo sgombero di alcuni dei ricorrenti, le vere vittime che essi avevano il compito di proteggere. Perciò, le autorità nazionali non sono state capaci di fornire ai ricorrenti adeguata protezione dagli attacchi di privati durante la marcia.
(c) Riguardo alla questione se siano state condotte indagini efficaci sull’incidente – Le autorità sono venute meno al loro obbligo procedurale di investigare su cosa fosse andato storto durante l’incidente del 17 maggio 2012, con particolare attenzione a smascherare il pregiudizio quale movente e all’identificazione di coloro che fossero responsabili. Malgrado le ripetute denunce presentate dai ricorrenti immediatamente dopo l’incidente, in merito sia ai maltrattamenti nei loro confronti che alla dedotta inazione della polizia, le autorità nazionali non sono riuscite ad avviare un’indagine esauriente e significativa sulle circostanze dell’incidente nei riguardi di tutti i ricorrenti. Invece, hanno inspiegabilmente ristretto l’ambito delle indagini a due procedimenti separati inerenti le lesioni inflitte su solo due dei singoli ricorrenti, che hanno comportato sanzioni meramente amministrative a carico di due contro-manifestanti per una somma di EUR 45,00 ciascuno. Ciò non può essere considerato sufficiente per assolvere l’obbligo procedurale dello Stato ai sensi dell’articolo 3, considerato il livello di violenza e aggressione da essi subito.
In queste circostanze era indispensabile che le autorità nazionali adottassero tutte le misure ragionevolmente necessarie per smascherare i possibili moventi omofobici degli eventi in questione. In assenza di tale significativa indagine da parte delle autorità di polizia, i reati motivati dal pregiudizio verrebbero inevitabilmente trattati a pari livello dei casi ordinari senza siffatte implicazioni, e l’indifferenza che ne risulterebbe equivarrebbe all’accettazione ufficiale o addirittura alla connivenza con crimini generati dall’odio. In aggiunta, sarebbe difficoltoso per lo Stato convenuto implementare misure indirizzate a migliorare il controllo di simili dimostrazioni pacifiche in futuro, compromettendo pertanto la fiducia dell’opinione pubblica nelle politiche antidiscriminatorie dello Stato. Alla luce di queste considerazioni, le autorità nazionali non sono state in grado di condurre indagini appropriate in merito alle denunce di maltrattamenti presentate dai tredici ricorrenti.
Conclusione: violazione (sei voti contro uno).
La Corte ha anche accertato, all’unanimità, una violazione dell’articolo 11 in combinato disposto con l’articolo 14 perché lo Stato convenuto, in violazione dei propri obblighi positivi, non è riuscito ad assicurare che la marcia del 17 maggio 2012 avesse luogo pacificamente, contenendo in maniera sufficiente i contro-manifestanti omofobici e violenti.
Articolo 41: somme che oscillano da EUR 1.500,00 a EUR 4.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.
(Si veda anche Nachova e altri c. Bulgaria [GC], 43577/98 e 43579/98, 6 luglio 2005, Nota d’informazione 77; Membri della Congregazione de Testimoni di Jehovah di Gldani e altri c. Georgia, 71156/01, 3 maggio 2007, Nota d’informazione 97; Baczkowski e altri c. Polonia, 1543/06, 3 maggio 2007, Nota d’informazione 97; si veda anche la Scheda tematica sull’orientamento sessuale)
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