Doğan Altun c. Turchia - 7152/08 - Sentenza 26.5.2015 [Sezione II]
In fatto – All’epoca dei fatti il ricorrente lavorava per il comune di Ankara ed era membro di un sindacato. Nel novembre 2006 egli e un altro membro del sindacato montavano delle urne all’ingresso della mensa nel dipartimento per il quale lavorava con l’intenzione di tenere un referendum sul bilancio. Nel maggio 2007 il ricorrente riceveva un ammonimento per aver organizzato un referendum senza l’autorizzazione del direttore del dipartimento interessato.
In diritto – Articolo 11: la misura lamentata può essere considerata un’ingerenza col diritto alla libertà di associazione del ricorrente. La prevedibilità della sanzione irrogata al ricorrente era discutibile, così come lo era la legittimità degli obiettivi perseguiti tramite essa. Inoltre, non era neanche certo che esistesse l’obbligo di ottenere una preventiva autorizzazione. Tuttavia la Corte non ha ritenuto opportuno approfondire ulteriormente queste questioni.
Durante il procedimento disciplinare, il ricorrente aveva evidenziato di aver organizzato il referendum in qualità di segretario di una sezione del sindacato. Inoltre, secondo la stessa decisione che irrogava l’ammonimento, non vi era stato alcun disturbo dell’attività lavorativa del personale del dipartimento interessato. Oltre ciò, il ricorrente era stato sanzionato per avere organizzato un referendum durante la pausa pranzo senza preventiva autorizzazione del suo datore di lavoro, malgrado la normativa stabilisse che i dipendenti pubblici non potevano essere sanzionati per aver partecipato ad una manifestazione sindacale al di fuori dall’orario di lavoro, anche laddove essi non avessero ottenuto l’autorizzazione del datore di lavoro. La Corte ha quindi ritenuto che il ricorrente fosse stato sanzionato dalle autorità disciplinari senza che esse avessero tenuto in considerazione in alcun modo il suo ruolo quale organizzatore del referendum. In ultimo, per quanto la sanzione impugnata fosse stata minima, essa era suscettibile di scoraggiare il ricorrente e altri membri del sindacato dall’esercitare liberamente le proprie attività. Di conseguenza, non è stato dimostrato che l’ammonimento irrogato corrispondesse ad un bisogno sociale imperioso. Non è quindi stato dimostrato che esistesse un ragionevole rapporto di proporzionalità tra l’ingerenza nella libertà di associazione del ricorrente e lo scopo perseguito – la cui legittimità è stata riconosciuta– o che l’ingerenza fosse "necessaria in una società democratica".
Conclusione: violazione (all’unanimità).
La Corte ha riscontrato all’unanimità anche una violazione dell’articolo 13 della Convenzione sulla base dell’assenza di un rimedio effettivo.
Articolo 41: EUR 1.500,00 a titolo di danno non patrimoniale.
(Si veda anche la scheda tematica sui diritti sindacali sul "diritto allo sciopero e il diritto di riunione pacifica")
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