PRIMA SEZIONE
CAUSA ESPOSITO E ALTRI c. ITALIA
(Ricorso n. 11032/24 e altri 6– si veda l’elenco allegato)
SENTENZA
STRASBURGO
27 novembre 2025
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Esposito e altri c. Italia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (prima sezione), riunita in un comitato composto da:
Frédéric Krenc, presidente,
Davor Derenčinović,
Alain Chablais, giudici,
e da Viktoriya Maradudina, cancelliere aggiunto di sezione f.f.,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 6 novembre 2025,
Emette la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. All’origine della causa vi sono dei ricorsi proposti contro l’Italia da ricorrenti che, nelle diverse date indicate nella tabella allegata, hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
2. I ricorsi sono stati comunicati al governo italiano («il Governo»).
IN FATTO
3. L’elenco dei ricorrenti e le relative precisazioni sui ricorsi sono riportati nella tabella allegata alla presente sentenza.
4. I ricorrenti lamentano la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni. Essi formulano anche altre doglianze sulla base delle disposizioni della Convenzione.
IN DIRITTO
SULLA RIUNIONE DEI RICORSI5. Tenuto conto della similitudine dei ricorsi, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in una sola sentenza.
SUlla dedotta violazione dell’articolo 6 § 1 DElLA CONVENzione6. Invocando, espressamente o in sostanza, l’articolo 6 § 1 della Convenzione, i ricorrenti lamentano in via principale la mancata esecuzione o l’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni emessi in loro favore.
7. La Corte rammenta che l’esecuzione di una sentenza di qualsiasi organo giudiziario deve essere considerata parte integrante del «processo» ai sensi dell’articolo 6. Essa rinvia, peraltro, alla propria giurisprudenza relativa alla mancata esecuzione o all’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni definitivi (Hornsby c. Grecia, 19 marzo 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997‑II ).
8. Nelle sentenze di principio Ventorino c. Italia, n. 357/07, 17 maggio 2011, De Trana c. Italia, n. 64215/01, 16 ottobre 2007, Nicola Silvestri c. Italia, n. 16861/02, 9 giugno 2009, e Antonetto c. Italia, n. 15918/89, 20 luglio 2000, la Corte ha concluso che vi è stata violazione dell’articolo 6 della Convenzione in merito a questioni simili a quelle che sono oggetto della presente causa.
9. Dopo aver esaminato tutti gli elementi che le sono stati sottoposti, la Corte non vede alcun fatto o argomentazione che possano convincerla a giungere a una conclusione diversa per quanto riguarda la ricevibilità e il merito delle doglianze in questione. Tenuto conto della sua giurisprudenza in materia, essa ritiene che, nel caso di specie, le autorità non si siano adoperate per far eseguire pienamente e a tempo debito i provvedimenti giudiziari emessi in favore dei ricorrenti.
10. Di conseguenza, queste doglianze sono ricevibili e rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.
SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE AI SENSI DI UNA GIURISPRUDENZA CONSOLIDATA11. I ricorrenti hanno formulato altre doglianze che sollevano anch’esse delle questioni in riferimento alla Convenzione, secondo la giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata alla presente sentenza). Constatando che tali doglianze non sono manifestamente infondate ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorrono in altri motivi di irricevibilità, la Corte le dichiara ricevibili. Dopo aver esaminato tutti gli elementi di cui dispone, essa conclude che anche queste doglianze rivelano delle violazioni della Convenzione, tenuto conto delle constatazioni fatte nella sentenza De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE12. Tenuto conto dei documenti di cui dispone e della sua giurisprudenza (Ventorino, De Trana, Nicola Silvestri, e Antonetto, sopra citate), la Corte ritiene ragionevole accordare le somme indicate nella tabella allegata.
13. Inoltre, la Corte constata che lo Stato convenuto è tuttora tenuto ad eseguire i provvedimenti giudiziari che sono ancora esecutivi.
Per questi motivi, la corte, all’unanimitÀ,
Decide di unire i ricorsi;Dichiara i ricorsi ricevibili;Dichiara che questi ricorsi rivelano una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione in ragione della mancata esecuzione o dell’esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni;Dichiara che vi è stata violazione della Convenzione e dei suoi Protocolli per quanto riguarda le altre doglianze presentate ai sensi della giurisprudenza consolidata della Corte (si veda la tabella allegata);Dichiara che lo Stato convenuto, entro tre mesi, deve garantire con misure adeguate l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari interni ancora pendenti indicati nella tabella allegata;Dichiaraa) che lo Stato convenuto deve versare ai ricorrenti, entro tre mesi, le somme indicate nella tabella allegata;
b) che a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali.
Fatta in francese, e poi comunicata per iscritto il 27 novembre 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Viktoriya Maradudina Frédéric Krenc
Cancelliere aggiunto f.f. Presidente
ALLEGATO
Elenco di ricorsi riguardanti delle doglianze presentate sotto il profilo dell’articolo 6 § 1 della Convenzione
(mancata esecuzione o esecuzione tardiva di provvedimenti giudiziari interni)
N.
Numero e data di presentazione del ricorso
Nome del ricorrente e anno di nascita/di registrazione
Nome e città del rappresentante
Provvedimento giudiziario interno pertinente
Data di inizio della mancata esecuzione
Data in cui si è conclusa la mancata esecuzione
Ritardo nell’esecuzione
Ingiunzione delle giurisdizioni interne
Altre doglianze ai sensi della giurisprudenza consolidata
Importo riconosciuto per danno morale per ciascun ricorrente (in euro)[1]
Importo riconosciuto per spese per ciascun ricorso (in euro)[2]
11032/24
02/04/2024
Maria ESPOSITO
1970
Scigliano Pina
Cirò Marina
Giudice di pace di Cirò, R.G. 411/C/2012, 25/10/2016
28/12/2016
in corso
Più di 7 anni e 10 mesi e 2 giorni
Comune di Cirò Marina
indennizzo a titolo di risarcimento danni
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali,
Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali - La ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 40 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013).
6.200
250
11875/24
11/04/2024
Ivana PERONGINI
1956
Verri Francesco
Crotone
Tribunale di Nocera Inferiore, R.G. 2105/2022, 25/05/2022
11/08/2022
in corso
Più di 2 anni e 2 mesi e 19 giorni
Comune di Pagani - pagamento prestazioni professionali (indennità di risultato)
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali,
Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali – Dato che il comune debitore è in predissesto ai sensi dell’articolo 243 bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, il ricorrente e gli altri creditori del comune si trovano nell’impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013).
3.200
250
18554/24
14/06/2024
Salvatore MONDELLO
1980
Palmigiano Alessandro
Palermo
Giudice di pace di Palermo, R.G. 17966/22, 13/03/2023
13/03/2023
in corso
Più di 1 anno e 7 mesi e 17 giorni
Comune di Palermo - indennizzo a titolo di risarcimento danni
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali,
Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali - La parte ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 40 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013).
2.400
250
20939/24
16/07/2024
Vincenzo FICOCIELLO
1975
Lizza Egidio
Roma
Tribunale di Benevento, R.G. 5103/2013, 13/11/2013
Giudice di pace di Benevento, R.G. 447/2015, 26/02/2015
Tribunale di Benevento, R.G. 5944/2013, 15/07/2015
Giudice di pace di Benevento, R.G. 1317/2015, 29/05/2015
Giudice di pace di Benevento, R.G. 1387/2015, 05/06/2015
Giudice di pace di Benevento, R.G. 1458/2015, 19/06/2015
Giudice di pace di Benevento, R.G. 1339/2016, 20/06/2016
Giudice di pace di Benevento, R.G. 1340/2016, 30/06/2016
Giudice di pace di Benevento, R.G. 1022/2016, 29/04/2016
Giudice di pace di Benevento, R.G. 1071/2016, 29/04/2016
Giudice di pace di Benevento, R.G. 2832/2022, 16/01/2023
Giudice di pace di Benevento, R.G. 3367/2016, 30/11/2016
26/11/2013
28/05/2015
15/07/2015
23/10/2015
23/10/2015
23/10/2015
05/07/2016
20/07/2016
13/10/2016
13/10/2016
07/02/2023
07/06/2023
in corso
Più di 10 anni e 11 mesi e 4 giorni
in corso
Più di 9 anni e 5 mesi e 2 giorni
in corso
Più di 9 anni e 3 mesi e 15 giorni
in corso
Più di 9 anni e 7 giorni
in corso
Più di 9 anni e 7 giorni
in corso
Più di 9 anni e 7 giorni
in corso
Più di 8 anni e 3 mesi e 25 giorni
in corso
Più di 8 anni e 3 mesi e 10 giorni
in corso
Più di 8 anni e 17 giorni
in corso
Più di 8 anni e 17 giorni
in corso
Più di 1 anno e 8 mesi e 23 giorni
in corso
Più di 1 anno e 4 mesi e 23 giorni
Comune di Benevento.
Pagamento degli onorari di avvocato
(avvocato
antistatario)
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali
Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali - La parte ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 40 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013).
12.500
250
21332/24
17/07/2024
Angelo ALOIA
1952
Saccomanno Vincenzo
Cosenza
Tribunale di Cosenza, R.G. 2483/2016, 08/06/2016
Tribunale di Cosenza, R.G. 2484/2016, 12/06/2016
08/06/2017
12/10/2017
in corso
Più di 7 anni e 4 mesi e 22 giorni
in corso
Più di 7 anni e 18 giorni
Comune di Cosenza - Pagamento di prestazioni professionali
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali,
Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali - La parte ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 40 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013).
12.500
250
23609/24
06/08/2024
SICILSALDO S.P.A.
1994
Blanco Cinzia
Lentini
Tribunale di Caltagirone, R.G.177/02 (confermato dalla corte d’appello di Catania, R.G. 856/13 del 09/06/2015 e dalla Corte di cassazione R.G. 22211/15 del 23/04/2018), 24/04/2012
24/04/2012
in corso
Più di 12 anni e 6 mesi e 6 giorni
Comune di Palagonia - indennizzo a titolo di risarcimento danni
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali,
Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali - La parte ricorrente contesta il fatto di non poter proporre un’azione civile o amministrativa per ottenere l’esecuzione dell’ingiunzione di pagamento. E questo a causa del decreto legislativo n. 267 de 2000 (testo unico delle leggi sulla pubblica amministrazione).
9.600
250
24804/24
20/08/2024
Antonio DI BELLA
1957
Calanni Fraccono Rosario
Catania
Tribunale di Catania, R.G. 1067/2014, confermato dalla corte d’appello di Catania con sentenza n. 1066 del 14/05/2021, 16/10/2019
16/10/2019
in corso
Più di 5 anni e 14 giorni
Comune di Catania
Pagamento di risarcimento danni
Prot. 1 Art. 1 - assenza di o ritardo nel pagamento di un credito da parte delle autorità nazionali,
Art. 6 (1) - negato accesso ai tribunali - La parte ricorrente contesta il fatto che il decreto legislativo n. 267 del 2000 e la legge n. 40 del 2004 impediscono ai creditori di un ente locale in dissesto finanziario di avviare un procedimento di esecuzione per ottenere il recupero dei loro crediti (si veda De Luca c. Italia, n. 43870/04, §§ 67-72, 24 settembre 2013).
9.600
250
[1] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.
[2] Più l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta dalla parte ricorrente.