© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalle dott.sse Silvia Lucidi, Lucia Lazzeri, Vittoria Scalzo e Anna Aragona, funzionari linguistici.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
GRANDE CAMERA
CAUSA FABRIS c. FRANCIA
(Ricorso n. 16574/08)
SENTENZA
(Merito)
STRASBURGO
7 febbraio 2013
Questa sentenza è definitiva. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Fabris c. Francia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo, riunita in una Grande Camera composta da:
Josef Casadevall, presidente,
Françoise Tulkens,
Nina Vajić,
Lech Garlicki,
Karel Jungwiert,
Elisabeth Steiner,
Alvina Gyulumyan,
Egbert Myjer,
Dragoljub Popović,
George Nicolaou,
András Sajó,
Ledi Bianku,
Nona Tsotsoria,
Işil Karakaş,
Guido Raimondi,
Paulo Pinto de Albuquerque,
André Potocki, giudici
e da Johan Callwaert, cancelliere aggiunto della Grande Camera,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 4 aprile ed il 24 ottobre 2012,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 16574/08) proposto contro la Repubblica francese e con cui un cittadino di tale Stato, il sig. Henry Fabris («il ricorrente»), ha adito la Corte il 1o aprile 2008 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
2. Il ricorrente è rappresentato dinanzi alla Corte dall’avv. A. Ottan del foro di Lunel. Il governo francese («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, E. Belliard, direttore degli affari giuridici del Ministero degli Affari esteri.
3. A norma dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 1 del Protocollo n. 1 e con l’articolo 8 della Convenzione, il ricorrente, un figlio “adulterino”, sosteneva di avere subito una discriminazione fondata sulla nascita in relazione alla divisione dell’eredità della madre.
4. Il ricorso veniva assegnato alla quinta sezione della Corte (articolo 52 § 1 del regolamento). Il 20 febbraio 2010 il presidente della sezione ha deciso di comunicarlo al Governo. Come previsto dal vecchio articolo 29 § 3 della Convenzione (attuale articolo 29 §1) e dall’articolo 54 A del regolamento, è stato altresì deciso di esaminare contestualmente la ricevibilità e il merito della causa. Il 21 luglio 2011 il ricorso veniva dichiarato ricevibile da una camera della quinta sezione composta dai seguenti giudici : Dean Spielmann, presidente, Jean-Paul Costa, Boštjan M. Zupančič, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, Ann Power e Angelika Nußberger, giudici, e altresì di Claudia Westerdiek, cancelliere di sezione. Essa ha concluso, con cinque voti contro due, che non vi era stata violazione dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 1 del Protocollo n. 1 e all’unanimità che non vi era necessità di prendere in esame la doglianza fondata sull’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 8.
5. Il 6 settembre 2011 il ricorrente chiedeva il rinvio della causa dinanzi alla Grande Camera in virtù dell’articolo 43 della Convenzione e dell’articolo 73 del regolamento. Il 28 novembre 2011, un collegio della Grande Camera accoglieva detta domanda.
4. La composizione della Grande Camera veniva stabilita conformemente agli articoli 26 §§ 4 e 5 della Convenzione e 24 del regolamento.
7. Sia il ricorrente che il Governo hanno depositato delle osservazioni dinanzi alla Grande Camera.
8. Il 4 aprile 2012 si è tenuta una pubblica udienza nel Palazzo dei diritti dell’uomo a Strasburgo (articolo 59 § 3 del regolamento).
Sono comparsi dinanzi alla Corte:
(a) per il Governo
A.-F. TISSIER,co-agente
E. TOPIN, Ministero degli Affari esteri ed europei,
M.-A. RECHER, Ministero della Giustizia,
C. AZAR, Ministero della Giustizia,consiglieri;
(b) per il ricorrente
A. OTTAN
M. OTTANavvocati.
La Corte ha sentito le dichiarazioni dell’avvocato Ottan e di Tissier.
IN FATTO LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
9. Il ricorrente è nato nel 1943 e vive a Orléans.
Contesto della causa
10. Il ricorrente era stato riconosciuto alla nascita dal proprio padre. All’epoca del suo concepimento, sua madre – la sig.ra R., coniugata M. – era sposata ed aveva due figli, nati all’interno del matrimonio: A., nata nel 1923, e J.L., nato nel 1941. Con decreto del 28 febbraio 1967, veniva dichiarata la separazione legale tra la madre del ricorrente ed il sig. M., marito di quest’ultima.
11. Con atto del 24 febbraio 1970, il signore e la signora M. disponevano una donazione inter vivos dei propri beni a favore dei loro due figli legittimi. Tale atto, sottoscritto dinanzi ad un notaio, prevedeva una riserva d’usufrutto ed un’azione revocatoria a garanzia dei termini e delle condizioni della donazione. All’atto della sottoscrizione, i signori M. avevano dichiarato di non avere altri figli all’infuori dei due donatari.
12. Con sentenza del 24 novembre 1983, il tribunal de grande instance di Montpellier dichiarava il ricorrente figlio naturale della sig.ra M., dopo aver constatato che lo status di figlio naturale fosse stato ampiamente accertato.
13. Nel 1984 il ricorrente manifestava l’intenzione di impugnare l’atto di donazione inter vivos del 1970. In tale data, il suo avvocato lo informava che l’atto non poteva essere impugnato finché il donante fosse stato in vita e che avrebbe potuto essere esperita solamente un’azione di riduzione entro cinque anni dalla morte del donante.
14. La madre del ricorrente moriva nel luglio 1994. Con nota del 7 settembre 1994, il notaio incaricato della successione informava il ricorrente che, in qualità di figlio “adulterino”, avrebbe avuto diritto solamente alla metà della quota che invece avrebbe ricevuto se fosse stato legittimo (all’epoca la legislazione applicabile prevedeva che un figlio “adulterino” aveva diritto alla metà della quota di eredità spettante invece ai figli legittimi – si vedano paragrafi 26 e 27 infra). Il suddetto notaio precisava che il fratello e la sorella unilaterali del ricorrente erano disposti a versare a favore del ricorrente la somma di 298.311 franchi francesi (FRF) (pari approssimativamente a 45.477 euro (EUR)) in contanti, specificando che “in caso di riduzione conseguente alla nascita successiva di un ulteriore figlio, sarebbe stata possibile solamente una riduzione in denaro ed in nessun caso in natura”. Tra i tre figli non veniva raggiunto nessun accordo.
L’azione di riduzione intentata dal ricorrente
15. Con atto di citazione del 7 gennaio 1998, il ricorrente agiva in giudizio nei confronti del fratellastro J.L. e della sorellastra A., al fine di ottenere la riduzione della donazione inter vivos conformemente all’articolo 1077-1 del codice civile (si veda il paragrafo 25 infra). Il suddetto rivendicava una quota di legittima pari a quella dei fratellastri sulla massa ereditaria della madre.
16. Dopo la condanna da parte della Corte nella causa Mazurek c. Francia (n. 34406/97, 1o febbraio 2000, CEDU 2000-II), la Francia modificava la propria legislazione con legge n. 2001-1135 del 3 dicembre 2001 (di seguito denominata “la legge del 2001”), riconoscendo a favore dei figli “adulterini” i medesimi diritti successori dei figli legittimi (si veda paragrafo 28 infra). Tale nuova legge entrava in vigore prima della pronuncia della sentenza nella causa promossa dal ricorrente. In base alle disposizioni transitorie di tale legge, fatto salvo ogni eventuale precedente accordo tra le parti o eventuali pronunce giudiziali irrevocabili, le disposizioni relative ai nuovi diritti successori dei figli nati al di fuori del matrimonio, il cui padre o la cui madre fosse, all’epoca del concepimento, unito/a in matrimonio con altra persona, erano applicabili alle successioni aperte alla data della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale (4 dicembre 2001) e che non avessero dato luogo a divisione prima di tale data (articolo 25-II della legge del 2001, paragrafo 30 infra).
17. Nelle sue conclusioni riepilogative del 20 febbraio 2003, il ricorrente si basava sulle disposizioni contenute nella legge del 2001. Il suddetto argomentava che tale legge aveva abrogato l’articolo 14 della legge del 3 gennaio 1972 in materia di filiazione (di seguito, “la legge del 1972”, paragrafi 27 e 29 infra), una disposizione transitoria che prevedeva che i diritti dei legittimari stabiliti dalla suddetta legge non potevano essere esercitati a detrimento delle donazioni inter vivos fatte prima della data di entrata in vigore della legge stessa. Essendo tale disposizione stata abrogata, il ricorrente riteneva di essere legittimato ad esercitare un’azione di riduzione ai sensi dell’articolo 1077-1 del codice civile, pur essendo l’atto di donazione inter vivos stato sottoscritto il 24 gennaio 1970.
Sentenza di primo grado
18. Con sentenza del 6 settembre 2004, il tribunal de grand instance di Béziers accoglieva la richiesta del ricorrente. Esso osservava che l’articolo 14 della legge del 1972 era contrario agli articoli 8 e 14 della Convenzione. A tal riguardo, il giudice faceva riferimento alla sentenza Marckx c. Belgio (13 giugno 1979, serie A n. 31), che riconosceva “che la vita familiare comprendeva altresì gli interessi materiali” e a diverse sentenze della Corte “che avevano ribadito il carattere discriminatorio delle disparità di trattamento in materia successoria tra figli legittimi e figli naturali (sentenze Mazurek, Inze e Vermeire)”. Il giudice riteneva altresì il suddetto articolo contrario alla nuova legge del 2001 e, sostenendo che l’interessato godeva degli stessi diritti successori del fratello e della sorella unilaterali, motivava come segue la propria decisione:
“L’articolo 25-1 della legge del 3 dicembre 2001 prevede che tale legge sia applicabile alle successioni aperte dalla data della sua entrata in vigore; fatti salvi eventuali precedenti accordi tra le parti o pronunce giudiziali definitive, le disposizioni di tale legge sono applicabili alle successioni già aperte alla data della pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica francese, purché tali successioni non abbiano dato luogo a divisioni prima di tale data;
nel caso di specie, la successione della sig.ra M. non ha ancora dato luogo a divisione e pertanto trovano applicazione le disposizioni relative ai nuovi diritti successori dei figli naturali il cui padre o la cui madre, all’epoca del concepimento, fosse unito/a in matrimonio con altra persona. (...)
in effetti, non si può ragionevolmente ritenere che il legislatore, approvando la legge del 3 dicembre 2001, intendesse mantenere una disposizione contraria allo spirito ed allo scopo della nuova legge.”
Sentenza d’appello
19. Ad ottobre e dicembre 2004, J.L. e gli eredi di A., deceduta mentre era in corso il procedimento, presentavano appello avverso la sentenza.
20. Con sentenza del 14 febbraio 2006, la corte d’appello di Montpellier annullava la sentenza del tribunale di primo grado e dichiarava che, ai sensi dell’articolo 14 comma 2 della legge del 1972, il ricorrente non era ammesso ad esercitare l’azione di riduzione della donazione inter vivos. Essa precisava che:
“ (...) conformemente a [tale articolo], i diritti dei legittimari previsti dalla presente legge ovvero risultanti dalle nuove normative in materia di accertamento della filiazione, non possono essere esercitati a detrimento delle donazioni inter vivos fatte prima dell’entrata in vigore della stessa.
Tale disposizione, che, tra le altre cose, prevede una regola generale sugli effetti retroattivi delle nuove norme in materia di accertamento della filiazione, contenute nella legge del 3 gennaio 1972, non è stata espressamente abrogata dalla legge del 3 dicembre 2001, né la sua abrogazione tacita si evince dai termini di detta legge, perché, da un lato, le sue disposizioni non entrano in conflitto con la legge successiva e, dall’altro, in quanto essa non era limitata alla sola applicazione dell’articolo 915 del codice civile, abrogato con la predetta legge.”
La corte d’appello riteneva che tale conclusione non fosse inconciliabile con il principio generale di uguaglianza dei diritti a prescindere dalla nascita, come previsto all’articolo 1 del Protocollo n. 1 ed agli articoli 8 e 14 della Convenzione:
“ In primo luogo, le disposizioni contenute nell’articolo 14 della legge del 1972 hanno come unico oggetto quello di impedire ai legittimari di esercitare i diritti sanciti da tale legge ed estesi con legge del 3 dicembre 2001, a detrimento delle donazioni inter vivos fatte prima del 1o agosto 1972, senza privare i suddetti dei loro diritti successori. In secondo luogo, l’articolo 14 della legge del 1972 fornisce una giustificazione oggettiva e ragionevole in considerazione del legittimo scopo perseguito, che è quello di garantire pacifiche relazioni familiari mediante il riconoscimento dei diritti acquisiti in tale ambito, talvolta di vecchia data, senza con ciò creare un eccessivo squilibrio tra gli eredi, avendo osservato che [0tali disposizioni] hanno una portata limitata sia in termini di tempo che di tipologia di liberalità interessata.”
Sentenza della Corte di cassazione
21. Il ricorrente ha presentato ricorso in cassazione. Nei suoi motivi di ricorso, fondati sulla violazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e dell’articolo 14 della Convenzione, il ricorrente argomentava che una relazione familiare pacifica non poteva prevalere sull’uguaglianza in materia di diritti civili tra figli nati all’interno del matrimonio e figli nati al di fuori di esso.
22. L’avvocato generale della Corte di cassazione, nel suo parere trasmesso alle parti, proponeva di rigettare il ricorso, rivolgendo le seguenti dichiarazioni ai giudici della prima sezione civile della Corte di cassazione:
“(...) non sarebbe opportuno considerare che la successione aperta non ha dato luogo a divisione prima della data di pubblicazione della legge, visto che a tale data risultava pendente un’azione di riduzione della donazione inter vivos?
Difatti la questione sottoposta all’attenzione di questa corte nasce proprio dal diverso approccio proposto dalle disposizioni transitorie delle leggi del 1972 e del 2001. Poiché né le successioni aperte, né le donazioni inter vivos fatte prima dell’entrata in vigore della legge del 1972, potevano essere impugnate ai sensi di tale legge, la norma del 2001 consente ai figli naturali, il cui padre o la cui madre era, all’epoca del concepimento, unito/a in matrimonio con altra persona, di godere dei diritti successori nelle successioni aperte prima della pubblicazione di quest’ultima legge.
Tale differenza giustifica un’applicazione non restrittiva delle disposizioni contenute nella legge del 2001. Solamente in caso di effettiva divisione, ovvero in casi di esistenza di un accordo tra le parti o di una pronuncia giudiziale definitiva, è possibile, nelle successioni già aperte, escludere i nuovi diritti successori di tali figli. Per quanto concerne l’esercizio dell’azione di riduzione, la successione aperta alla data della pubblicazione della legge del 2001 non può aver “dato luogo a divisione” alla data della pubblicazione della legge.
Mi pare arduo sostenere che la legge del 3 dicembre 2001 non sia applicabile. Per contro, i termini contenuti nell’articolo 14 della legge del 3 gennaio 1972 sono scevri di qualsiasi ambiguità. I diritti degli eredi sanciti dalla suddetta legge non possono essere esercitati “a detrimento delle donazioni inter vivos fatte prima della sua entrata in vigore”. Tali disposizioni devono dunque considerarsi tacitamente abrogate?
Senza considerare il fattore temporale, il ricorrente sostiene che l’evidente contraddizione tra le disposizioni transitorie delle due suddette leggi comporti la tacita abrogazione delle norme contenute nella legge del 1972. Tuttavia, pur seguendo le disposizioni transitorie del 1972 un approccio differente rispetto a quello seguito dalle disposizioni del 2001, esse non sembrano essere in contraddizione tra loro.
Escludendo l’impugnazione delle donazioni inter vivos disposte prima dell’entrata in vigore della legge del 1972, il legislatore ha inteso garantire la certezza del diritto necessaria per tali donazioni. Nulla giustifica che tale certezza del diritto sia stata messa in discussione nel 2002, poiché le precedenti disposizioni transitorie erano complementari a quelle definite dalla legge del 2001.
Sulla base di questi motivi Vi invito a rigettare il primo motivo di ricorso; la donazione inter vivos intervenuta il 24 gennaio 1970 non poteva essere messa in dubbio dai diritti successori sorti dalle nuove norme in materia di accertamento della filiazione. A tal riguardo, se da un lato la realtà della divisione anteriore alla data della pubblicazione della legge del 3 dicembre 2001 è discutibile, dall’altro l’esistenza di una donazione inter vivos fatta prima dell’entrata in vigore della legge del 3 gennaio 1972 non è in discussione. (...)”.
23. Con sentenza del 14 novembre 2007, la Corte di cassazione rigettava il ricorso sollevando d’ufficio una questione di mero diritto. Essa rammentava che, in applicazione delle disposizioni transitorie della legge del 2001, i nuovi diritti successori dei figli naturali, il cui padre o la cui madre, ai tempi del concepimento, era unito/a in matrimonio con altra persona, erano applicabili solamente alle successioni aperte prima del 4 dicembre 2001 e che non avessero dato ancora luogo a divisione (paragrafo 16 supra). Essa osservava che, poiché la divisione si era compiuta col decesso della sig.ra M., sopravvenuto nel luglio 1994, e quindi anteriormente al 4 dicembre 2001, le suindicate disposizioni non erano applicabili.
II. IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNI PERTINENTIDonazione inter vivos ed azione di riduzione
24. La legge francese consente di procedere autonomamente alla divisione dell’eredità tra i successori. Nell’ambito della donazione inter vivos, il donante dispone la distribuzione immediata dei propri beni (trasferimento inter vivos). Si tratta di una divisione anticipata, definitiva e negoziata. La proprietà dei beni interessati è trasferita al momento della donazione, che costituisce al tempo stesso il primo atto (anticipato) di una successione destinata ad aprirsi in un momento successivo. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, la donazione inter vivos diviene una divisione, ai fini dell’eredità, alla morte del donante. La successione è aperta e nel contempo definitivamente liquidata ovvero divisa alla data del decesso dell’ascendente (Cass. Civ. 7 marzo 1976; 1ª Sezione Civile, 5 ottobre 1995, Boll. 1994, I, n. 27).
25. Il discendente che non sia stato incluso nella divisione, può rivendicare la propria quota di legittima sui beni esistenti all’apertura della successione. Qualora tali beni siano insufficienti, il suddetto può avviare un’azione di riduzione entro cinque anni dal decesso del donante. Si tratta del rimedio utilizzato dal ricorrente conformemente agli articoli 1077-1 e 1077-2 del codice civile, che all’epoca dei fatti recitavano:
Articolo 1077-1
“Il discendente che non abbia partecipato alla donazione inter vivos o che abbia ricevuto una porzione inferiore alla propria quota di legittima, può esercitare azione di riduzione se, all’apertura della successione, non esistono beni non compresi nella divisione e sufficienti a comporre o completare la propria quota di legittima, tenuto conto delle liberalità delle quali il suddetto può aver beneficiato.”
Articolo 1077-2
“Le donazioni inter vivos sono soggette alle norme che regolamentano le donazioni tra vivi per tutto ciò che concerne la determinazione dell’ammontare, il calcolo della quota di legittima e le riduzioni.
L’azione di riduzione può essere esercitata solamente dopo il decesso dell’ascendente che ha disposto la divisione ovvero dell’ascendente superstite in caso di divisione congiunta. Tale azione si prescrive in cinque anni dal decesso.
I figli non ancora concepiti al momento della donazione inter vivos possono esercitare analoga azione al fine di comporre o completare la propria quota di legittima.”
26. Gli articoli 913 e 915 del codice civile, relativi alla “quota di beni disponibile” nelle donazioni tra vivi e nei testamenti, nel frattempo abrogati, recitavano:
Articolo 913
“Le liberalità disposte con atto tra vivi o con testamento, non possono eccedere la metà dei beni del disponente, laddove quest’ultimo alla sua morte lasci un unico figlio; un terzo, se il suddetto lascia due figli; un quarto, se lascia tre o più figli, senza distinzione alcuna tra figli legittimi e figli naturali, fatto salvo il caso previsto all’articolo 915.”
Articolo 915
“I figli naturali, il cui padre o la cui madre, all’epoca del concepimento, era unito/a in matrimonio con altra persona, chiamati a succedere al proprio predecessore in concorso con i figli legittimi nati da tale matrimonio, rientrano, per la loro stessa presenza, nel calcolo della quota disponibile; tuttavia, essi hanno diritto a ricevere solamente la metà della quota alla quale avrebbero avuto diritto se tutti i figli, inclusi loro stessi, fossero stati legittimi.
La porzione della quale la loro quota di legittima viene così diminuita, accrescerà ai soli figli nati all’interno del matrimonio, ai quali l’adulterio abbia recato pregiudizio, e sarà divisa tra essi in parti uguali.Evoluzione della legislazione in materia di figli “adulterini”.
27. La legislazione in materia di successione dei figli naturali è stata modificata con legge del 1972 in materia di filiazione, che conferiva ai suddetti uguale status ai fini della successione, con un’unica eccezione, costituita dallo status di figlio “adulterino” (Mazurek, sopra citata, § 17), i cui diritti erano limitati alla “metà della quota alla quale avrebbero avuto diritto se tutti i figli del deceduto, inclusi loro stessi, fossero stati legittimi” (si vedano i vecchi articoli 757 e 760 del codice civile, ibidem; si veda, altresì, in materia di donazioni, il paragrafo 26 supra).
28. Introdotta successivamente alla sentenza Mazurek, la legge del 2001 ha eliminato le restrizioni ai diritti successori dei figli “adulterini” e conferito uguale status a tutti i figli, siano essi legittimi, nati da genitori non uniti in matrimonio, ovvero “adulterini”. L’articolo 1 prevede che “non è operata alcuna distinzione tra la filiazione legittima e la filiazione naturale al fine della determinazione dei genitori chiamati alla successione” (articolo 733 del codice civile) e che “i figli ovvero i loro discendenti succedono al padre ed alla madre o ad altri ascendenti, senza distinzione di sesso, né di primogenitura, anche se nati da unioni diverse” (articolo 735 del codice civile). Le norme che disciplinano la limitazione della quota di legittima dei figli “adulterini” e la loro capacità di ricevere a titolo gratuito, sono abrogate. Infine, l’ordinanza n. 2005-759 del 4 luglio 2005 in riforma delle norme in materia di filiazione, sancisce il principio di uguaglianza a prescindere dalla nascita, comportando con ciò l’eliminazione delle nozioni stesse di figlio legittimo e figlio naturale.
C. Disposizioni transitorie
1. Disposizioni transitorie della legge del 1972
29. Le suddette disposizioni limitavano la portata della riforma introdotta con la legge del 1972. L’articolo 14 escludeva qualsiasi immediata applicazione dei nuovi diritti successori dei figli nati da genitori non uniti in matrimonio o “adulterini”, nelle successioni aperte prima della sua entrata in vigore ed impediva a tali figli di impugnare le donazioni tra vivi fatte prima dell’entrata in vigore della legge, il 1o agosto 1972. Proprio sulla base di tale disposizione la corte d’appello di Montpellier ha rigettato la domanda di azione del ricorrente (paragrafo 20 supra).
2. Articolo 25 della legge del 2001
30. Ai sensi dell’articolo 25-I della legge del 2001, in linea di principio, l’entrata in vigore della legge è differita al 1o luglio 2002. Tuttavia, riguardo l’abrogazione delle disposizioni del codice civile in materia di diritti dei figli “adulterini”, il legislatore ha deciso, in via eccezionale, che la legge entrasse immediatamente in vigore alla data della pubblicazione della stessa sulla Gazzetta ufficiale, vale a dire, il 4 dicembre 2001. Pertanto, l’articolo 25-I dispone quanto segue:
“La presente legge si applica alle successioni aperte a partire [dal 1o luglio 2002], con le seguenti eccezioni: (...)
2. Fatti salvi gli accordi precedentemente intervenuti tra le parti e le decisioni giudiziarie definitive, alle successioni aperte alla data della pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica francese e che non abbiano dato luogo a divisioni prima di tale data, si applicano:
- le disposizioni relative ai nuovi diritti successori dei figli naturali, il cui padre o la cui madre era, all’epoca del concepimento, unito/a in matrimonio con altra persona; (...)”.
31. Per quanto concerne i diritti dei figli “adulterini”, la legge del 2001 si applica a tutte le successioni aperte al 4 dicembre 2001, a condizione che prima di tale data non sia stato dato luogo a divisione.
Legge del 23 giugno 2006 di riforma delle successioni e delle liberalità
32. La suddetta legge ha modificato l’articolo 25-II della legge del 2001, abrogando l’espressione “il cui padre o la cui madre era, all’epoca del concepimento, unito/a in matrimonio”. L’articolo 25-II 2 non contiene più alcun riferimento alla natura adulterina della filiazione.
Giurisprudenza pertinente della Corte di cassazione
33. Con sentenza del 6 gennaio 2004 (1ª Sez. Civile, Boll. 2004, I, n. 10), la Corte di cassazione ha applicato le disposizioni transitorie della legge del 2001, senza fare riferimento alle norme della Convenzione, al fine di cassare una sentenza di appello del 2002 che aveva annullato alcune donazioni fatte a favore di un figlio “adulterino”, mediante applicazione di vecchie norme, mentre l’eredità non era stata ancora divisa. Con sentenza del 7 giugno 2006 (1ª Sez. Civ., Boll. 2006, I, n. 297), la Corte di cassazione ha altresì applicato le disposizioni transitorie, rigettando un ricorso presentato da un figlio “adulterino”, il quale aveva ricevuto una quota pari alla metà di quella che gli sarebbe spettata se fosse stato legittimo, in quanto la divisione era intervenuta prima del 4 dicembre 2001 (nel caso specifico, il 13 marzo 1996). Con sentenza del 15 maggio 2008, la Corte di cassazione giudicava le disposizioni contenute nella legge del 2001 in materia di nuovi diritti dei figli “adulterini”, applicabili ad una successione aperta prima del 1o agosto 1972 (nel caso di specie, nel 1962), poiché questa non era stata oggetto di divisione prima del 4 dicembre 2001 (1ª Sez. Civ., Boll. 2008, I, n. 139).
III.ELEMENTI DI DIRITTO COMPARATO
34. Nella maggior parte dei paesi studiati (quaranta Stati su quarantadue), lo status del figlio in materia di successione è indipendente dalla situazione matrimoniale dei suoi genitori. Ventuno paesi conferiscono uguale status a tutti i figli, mentre altri diciannove (Albania, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Cipro, Spagna, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Repubblica moldova, Principato di Monaco, Montenegro, San Marino, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Regno Unito, Turchia ed Ucraina) operano una distinzione tra figli legittimi e figli naturali/illegittimi, pur garantendo loro espressamente uguale status ai fini della successione. La nozione di figlio “adulterino” è assai poco diffusa, essendo tali figli in genere assimilati ai figli naturali. Talune differenze tra figli legittimi e figli naturali/illegittimi in materia di successione perdurano a Malta. L’unico Stato parte che ancora opera una chiara distinzione, ai fini della successione, in materia di figli nati al di fuori del matrimonio, è Andorra, dove questi ultimi godono di uno status meno favorevole rispetto a quello dei figli legittimi.
IV. DOCUMENTI E GIURISPRUDENZA EUROPEA PERTINENTI
35. Il Gruppo dei relatori del Comitato dei Ministri (GR-J) prosegue nella disamina del progetto di raccomandazione [CM/Rec (2012)] agli Stati membri sui diritti e lo status giuridico dei figli e le responsabilità genitoriali (con esposizione delle motivazioni), presentato al Comitato dei Ministri. Il progetto raccomandazione è volto a sostituire le norme obsolete della Convenzione europea del 1975 sullo status giuridico dei figli nati al di fuori del matrimonio (Convenzione non ancora ratificata dalla Francia), non più conformi alla giurisprudenza della Corte. Nell’attuale versione, il testo contiene un elemento centrale che è il principio di non discriminazione enunciato nel principio 1, che recita:
“I fanciulli non devono essere oggetto di discriminazioni fondate su motivi quali (...) la nascita (...)
In particolare, i fanciulli non devono essere oggetto di discriminazioni fondate sullo stato civile dei propri genitori.”
D’altronde, il principio 5, “diritto di successione”, prevede che, fatta salva la definizione di genitori di cui al principio 2 ed al principio 17.2 (procreazione post mortem), “i fanciulli, quali che siano le circostanze della loro nascita, godono di uguali diritti di successione sui beni di ciascuno dei loro genitori e delle famiglie di questi ultimi”.
Il pertinente paragrafo delle motivazioni recita:
“22. Tenuto conto del principio generale di non discriminazione come enunciato nel principio 1 e delle decisioni della Corte in Mazurek c. Francia, Camp e Bourimi c. Paesi Bassi e Marckx c. Belgio, nelle quali essa concludeva rispettivamente che la discriminazione nei confronti dei figli nati all’interno di relazioni adulterine e dei figli nati al di fuori del matrimonio in materia di successione costituisce una violazione dell’articolo 14 della CEDU, in combinato disposto con l’articolo 1 del primo Protocollo nella prima causa e con l’articolo 8 nella seconda, il principio 5 statuisce, in termini generali, che ai figli devono essere riconosciuti pari diritti di successione, quali che siano le circostanze della loro nascita. A tal riguardo, questo principio trova una più ampia applicazione rispetto all’articolo 9 della Convenzione europea del 1975 sullo status giuridico dei figli nati al di fuori del matrimonio, che conferisce ai suddetti figli uguali diritti di successione rispetto ai figli nati all’interno del matrimonio. Il principio 5 è subordinato alla definizione di genitori di cui al principio 2.”
IN DIRITTO
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 1 DEL PROTOCOLLO N. 1
36. Il ricorrente lamentava l’impossibilità di rivendicare i propri diritti successori in qualità di figlio “adulterino”, denunciando che tale ingiustificata discriminazione persisteva anche dopo la sentenza Mazurek della Corte e nonostante l’adozione della legge del 2001.
Il suddetto lamentava la violazione dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 1 del Protocollo n. 1, che recitano rispettivamente:
Articolo 14
“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella (...) Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate su (...), sulla nascita (...)”
Articolo 1 del Protocollo n. 1
“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di pubblica utilità e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.
Le disposizioni precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di porre in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende.” La sentenza della camera
37. Con sentenza del 21 luglio 2011, la camera ha ritenuto che la doglianza del ricorrente rientrasse nel campo d’applicazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, circostanza sufficiente a rendere applicabile l’articolo 14 della Convenzione. In effetti, in ragione del riconoscimento della sua filiazione materna nel 1983, il ricorrente aveva un interesse, che poteva essere fatto valere dinanzi ai giudici interni, a rivendicare il proprio diritto a ricevere una quota dell’eredità di sua madre, con modalità compatibili con l’articolo 14 della Convenzione (paragrafi 38-42 della sentenza della camera).
38. Nel merito, la camera osservava che le leggi del 1972 e del 2001 prevedevano disposizioni transitorie specifiche in materia di applicazione dei nuovi diritti successori che esse stesse sancivano. Essa rilevava che i giudici interni avevano ritenuto che il ricorrente non ne potesse beneficiare al momento del deposito dell’azione di riduzione della donazione inter vivos del 1970. Infatti, secondo la corte d’appello, la disposizione transitoria della legge del 1972 escludeva l’impugnazione delle donazioni inter vivos fatte prima dell’entrata in vigore della suddetta legge. La Corte di cassazione, dal canto suo, aveva ritenuto che la realizzazione della divisione successoria alla morte della madre nel 1994 costituisse motivo ostativo, in virtù dell’articolo 25-II della legge del 2001, all’applicazione delle nuove disposizioni che prevedevano pari diritti di successione. Siffatte interpretazioni del diritto interno perseguivano il legittimo scopo di garantire il principio di certezza del diritto e i diritti acquisiti da lunga data dai figli legittimi; inoltre, esse non apparivano irragionevoli, arbitrarie o in flagrante contraddizione con il divieto di discriminazione. La camera ha distinto la particolare situazione del caso di specie dai casi in cui la divisione dell’eredità non era ancora stata realizzata (Mazurek, sopra citata, e Merger e Cros c. Francia, n. 68864/01, 22 dicembre 2004), per giungere alla conclusione che la disparità di trattamento oggetto della controversia, era proporzionata allo scopo perseguito e che non vi era stata violazione dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 1 del Protocollo n. 1 (paragrafi 50-59 della sentenza della camera).
B. Argomenti delle parti
1. Il Governo
a) Sull’applicabilità dell’articolo 14 della Convenzione
39. Il Governo sosteneva che i fatti denunciati dal ricorrente non rientravano nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1, circostanza che rendeva inapplicabile l’articolo 14 della Convenzione. Esso osservava che in tale contesto la donazione inter vivos del 1970 aveva operato un trasferimento di proprietà dei beni ai due figli legittimi e determinato una situazione giuridica acquisita che impediva al ricorrente di beneficiare della successione. Né la legge del 1972, né quella del 2001, avevano reso possibile al ricorrente di ottenere la quota di eredità alla quale il suddetto avrebbe avuto diritto se non fosse esistito l’atto del 1970. A differenza delle cause Mazurek e Merger e Cros, nelle quali i ricorrenti avevano automaticamente acquisito diritti ereditari in seguito alla morte del loro genitore, nel caso di specie, la successione era stata stabilita nel 1970, prima della morte della madre del ricorrente. Inoltre, la divisione dei beni aveva preceduto di diversi anni l’accertamento della filiazione del 1983. Di conseguenza, secondo il Governo, l’interessato non aveva alcun diritto ereditario sulla successione (si vedano, mutatis mutandis, Alboize-Barthes e Alboize-Montezume c. Francia (dec.), n. 44421/04, 21 ottobre 2008).
b) Sul merito
40. Come precedentemente argomentato dinanzi alla camera, il Governo sosteneva che il ricorrente non era stato “escluso” dalla successione di sua madre, bensì che, nella misura in cui si era già disposto dei beni di quest’ultima, in base alle condizioni stabilite nell’atto di donazione inter vivos del 1970, il suddetto non avrebbe avuto diritto alla quota che gli sarebbe spettata in conformità delle leggi del 1972 e del 2001, se tale atto non fosse esistito. Di conseguenza, non sono state le decisioni giudiziarie in questione ad impedire al ricorrente di beneficiare della successione di sua madre, bensì, un atto anteriore al trasferimento di proprietà che aveva determinato una situazione giuridica acquisita.
41. Di tali diritti acquisiti dagli altri eredi il legislatore, nel 2001, avendo altresì pienamente adempiuto agli obblighi di carattere generale in capo allo stesso di eseguire la sentenza Mazurek, ha dovuto tenere conto all’atto dell’entrata in vigore della legge. L’applicazione della nuova legge alle situazioni preesistenti doveva necessariamente tenere conto dei principi di certezza del diritto e di prevedibilità della legge, stabiliti dalla giurisprudenza della Corte. L’articolo 25 della legge del 2001 ha pertanto escluso l’applicazione dei nuovi diritti alle successioni già aperte alla data della sua pubblicazione, che avessero dato luogo a divisione prima di tale data. Secondo il parere del Governo, in tali circostanze, l’interpretazione della Corte di cassazione non era pertanto in contraddizione con la sentenza Mazurek. A differenza di quest’ultima sentenza e della causa Merger e Cros, in cui i ricorrenti denunciavano situazioni non ancora stabilite al momento del deposito dell’atto di impugnazione presso il tribunale nazionale, l’azione di riduzione intentata dal ricorrente nel 1998 era volta a contestare una divisione dell’eredità già avvenuta.
42. Il Governo riconosceva che una sentenza che riscontrava una violazione della Convenzione poteva dare luogo all’adozione di misure generali nello Stato convenuto ed esercitare un impatto che andava al di là della controversia tra le parti dinanzi alla Corte. Ciò nondimeno, esso sosteneva che la Corte non ha mai riconosciuto un effetto retroattivo alle proprie sentenze. Sostenere che la sentenza Mazurek si dovesse applicare al caso di specie e cioè ad una situazione giuridica definitivamente stabilita prima della pronuncia della stessa, e con effetto retroattivo, svuoterebbe di significato l’articolo 46 della Convenzione.
2. Il ricorrente
a) Sull’applicabilità dell’articolo 14 della Convenzione
43. Il ricorrente non ha prodotto osservazioni complementari dinanzi alla Grande Camera rispetto a quelle prodotte dinanzi alla camera, nelle quali aveva espresso il proprio dissenso su questo punto nei confronti del Governo (paragrafo 37 della sentenza della camera). Il suddetto sosteneva che l’accertamento della sua filiazione materna nel 1983 gli attribuisse diritti ereditari all’apertura della successione di sua madre – pendente alla data del deposito della domanda – rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
b) Sul merito
44. Secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere garantita l’efficacia dell’articolo 14 della Convenzione e una disparità di trattamento fondata sulla nascita avrebbe potuto essere ritenuta compatibile con la Convenzione, solamente per motivi “molto seri”. La certezza del diritto non era né un diritto garantito dalla Convenzione, né un motivo di interesse pubblico tale da giustificare una violazione del diritto al rispetto dei beni ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
45. Ciò che nel 1972 poteva essere ritenuto tollerabile, in nome del principio della certezza del diritto, vanificando il principio di non discriminazione garantito dall’articolo 14, non poteva più esserlo dopo Mazurek. Tuttavia, il ricorrente sottolineava che i diritti ingiustamente acquisiti non avrebbero dovuto essere garantiti dalle disposizioni transitorie della legge del 2001, norma intesa a porre fine alle violazioni analoghe a quella constatata in tale sentenza. Il ricorrente riteneva che, prevedendo un risarcimento danni in favore del sig. Mazurek, la Corte aveva rifiutato di garantire le situazioni giuridiche preesistenti alla sua sentenza. Il ricorrente rilevava la necessità di una presa d’atto da parte della Corte del mancato riconoscimento della forza vincolante della sentenza Mazurek nel caso di specie e di una conseguente pronuncia della stessa nei confronti della Francia. Concludere diversamente sarebbe stato come ammettere che uno Stato che adotti una legislazione finalizzata ad applicare i principi derivanti dalla giurisprudenza della Corte, disporrebbe di un periodo di tempo indefinito per trasporre le decisioni di quest’ultima e potrebbe occuparsi, nel caso di specie, solamente delle successioni future, convalidando così a posteriori violazioni accertate della Convenzione. Il ricorrente denunciava la continua discriminazione che perpetuava gli effetti della legge del 1972, per la quale la Francia è stata condannata dalla Corte, legge dalla quale il legislatore nel 2001 ha preso le distanze.
46. Il ricorrente sosteneva altresì che l’azione di riduzione intentata nel 1998 era ancora pendente alla pubblicazione della legge nel 2001, circostanza che avrebbe dovuto comportare l’attribuzione a suo favore dei nuovi diritti garantiti ai figli “adulterini”. Ne consegue, sempre secondo il ricorrente, che, in pendenza di tale azione, l’eredità della madre non avrebbe dovuto essere divisa in modo definitivo, a pena di rendere inefficace l’azione di riduzione della donazione inter vivos.
Valutazione della Corte
Sull’applicabilità dell’articolo 14 della Convenzione
a) Principi generali
47. Secondo la giurisprudenza costante della Corte, l’articolo 14 della Convenzione completa le altre norme sostanziali della Convenzione e dei Protocolli. Esso non ha un’esistenza indipendente, in quanto ha effetto unicamente in relazione al “godimento dei diritti e delle libertà” garantiti da tali norme. Sebbene l’applicazione dell’articolo 14 non presupponga una violazione delle suddette norme, essendo in tale misura autonoma, non vi sarebbe spazio per la sua applicazione, qualora i fatti in questione rientrino nell’ambito di una o più delle suddette norme (si vedano, tra molte altre, Van Raalte c. Paesi Bassi, 21 febbraio 1997, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1997-I; Petrovic c. Austria, 27 marzo 1998, § 22, Recueil 1998-II; Zarb Adami c. Malta, n. 17209/02, § 42, CEDU 2006-VIII, e Konstantin Markin c. Russia [GC], n. 30078/06, § 124, CEDU 2012 (estratti)).
b) Sulla questione di stabilire se i fatti di specie rientrino nell’ambito dell’articolo 1 del Protocollo n.1.
48. Nel caso di specie, è dunque opportuno stabilire se la doglianza del ricorrente, relativa all’impossibilità di rivendicare i propri diritti successori mediante azione di riduzione della donazione inter vivos disposta da sua madre, senza tenere conto della quota di legittima del suddetto, rientri nell’ambito, vale a dire, nel campo di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
49. La Corte rammenta che il concetto di “bene”, evocato nella prima parte di questa disposizione, ha una portata autonoma che non si limita solamente alla proprietà dei beni materiali e che è indipendente dalle classificazioni formali del diritto interno: altri diritti ed interessi che costituiscono un attivo, possono altresì essere considerati “diritti patrimoniali” e pertanto “beni” ai fini della presente disposizione (Beyeler c. Italia [GC], n. 33202/96, § 100, CEDU 2000-I).
50. L’articolo 1 del Protocollo n. 1 non garantisce il diritto di acquisire beni (Slivenko e altri c. Lettonia (dec.) [GC], n. 48321/99, § 121, CEDU 2002-II (estratti), e Ališić e altri c. Bosnia-Erzegovina, Croazia, Serbia, Slovenia ed ex Repubblica jugoslava di Macedonia (dec.), n. 60642/08, § 52, 17 ottobre 2011), in particolare mediante successione legittima ovvero liberalità (si vedano, mutatis mutandis, Marckx, sopra citata, § 50, e Merger e Cros, sopra citata, § 37). Tuttavia, la nozione di “beni” può riguardare tanto i “beni effettivamente esistenti”, quanto i valori patrimoniali, inclusi i crediti, in virtù dei quali il ricorrente può pretendere di avere almeno una “legittima aspettativa” di ottenere il godimento effettivo di un diritto di proprietà (si vedano, tra le altre, Pressos Companía Naviera S.A. ed altre c. Belgio, 20 novembre 1995, § 31 serie A n. 332; Kopecký c. Slovacchia [GC], n. 44912/98, § 35, CEDU 2004-IX, e Association nationale des pupilles de la Nation c. Francia (dec.), n. 22718/08, 6 ottobre 2009). La legittima aspettativa deve fondarsi su una “base sufficiente nel diritto interno” (si vedano Kopecký, sopra citata, § 52; Depalle c. Francia [GC], n. 34044/02, § 63, CEDU 2010, e Saghinadze e altri c. Georgia, n. 18768/05, § 103, 27 maggio 2010). Parimenti, la nozione di “beni” può estendersi ad una data prestazione non accordata agli interessati a causa di una condizione discriminatoria (si veda Andrejeva c. Lettonia [GC], n. 55707/00, § 79, CEDU 2009). Per contro, la speranza di vedersi riconoscere un vecchio diritto di proprietà che è da lungo tempo impossibile esercitare, non può essere effettivamente considerata come un “bene” ai sensi dell’articolo 1 del Protocollo n. 1; lo stesso dicasi di un credito condizionato che si estingue a causa della mancata realizzazione della condizione (si veda il riepilogo dei principi pertinenti in Malhous c. Repubblica ceca (dec.) [GC], n. 33071/96, CEDU 2000-XII, con ulteriori riferimenti alla giurisprudenza della Corte; si vedano altresì Principe Hans-Adam II di Liechtenstein c. Germania [GC], n. 42527/98, § 83, CEDU 2001-VIII ; Nerva e altri c. Regno Unito, n. 42295/98, § 43, CEDU 2002-VIII ; Stretch c. Regno Unito, n. 44277/98, § 32, 24 giugno 2003).
51. In ciascuna causa, è opportuno esaminare se le circostanze, considerate nel loro insieme, abbiano conferito al ricorrente la titolarità di un interesse sostanziale tutelato dall’articolo 1 del Protocollo n. 1 (Bozcaada Kimisis Teodoku Rum Ortodoks Kilisesi Vakfi c. Turchia, nn. 37639/03, 37655/03, 26736/04 e 42670/04, § 41, 3 marzo 2009; Depalle, sopra citata, § 62 ; Plalam S.P.A. c. Italia (merito), n. 16021/02, § 37, 18 maggio 2010, e Di Marco c. Italia (merito), n. 32521/05, § 50, 26 aprile 2011). In tale ottica, la Corte ritiene che sia opportuno tenere conto dei seguenti elementi di diritto e di fatto.
52. Nel caso di specie, la Corte osserva che è unicamente in considerazione del carattere « adulterino » della sua filiazione che il ricorrente si è visto rifiutare il diritto di chiedere la riduzione della donazione tra vivi disposta da sua madre, costituendo tale status il fondamento della decisione della Corte di cassazione – che interpreta le disposizioni transitorie della legge del 2001 – di escludere l’applicazione nel confronti del suddetto delle disposizioni relative ai nuovi diritti successori riconosciuti dalla legge. Nel caso in cui, come nella fattispecie, un ricorrente formuli una doglianza ai sensi dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 1 del Protocollo n. 1, lamentando di essere stato privato, in tutto o in parte e per i motivi discriminatori di cui all’articolo 14, di un valore patrimoniale, il criterio pertinente consiste nel verificare se, in assenza del motivo discriminatorio, l’interessato avrebbe goduto di diritti, riconoscibili dai tribunali interni, su tale valore patrimoniale (si veda, mutatis mutandis, Stec e altri c. Regno Unito (dec.) [GC], nn. 65731/01 e 65900/01, § 55, CEDU 2005-X; Andrejeva, sopra citata, § 79). Così avviene nella fattispecie.
53. Il Governo sosteneva che il ricorrente non poteva pretendere alcun diritto ereditario sulla donazione inter vivos del 1970, in quanto essa aveva avuto come effetto la distribuzione, immediata ed irrevocabile, dei beni di sua madre e ciò anteriormente all’accertamento giudiziale della filiazione materna (paragrafo 39 supra). La Corte, tuttavia, non può sottoscrivere tale tesi. Essa rileva che se la donazione inter vivos ha per effetto immediato la realizzazione di un trasferimento di proprietà, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione, questa non assume la forma di una divisione ereditaria se non dopo il decesso del donante. La successione è nel contempo aperta e definitivamente liquidata o divisa alla data della morte dell’ascendente (paragrafo 24 supra), che nel caso di specie è intervenuta non prima del 1994. In tale data la filiazione del ricorrente era certa. È proprio per effetto del carattere “adulterino” della filiazione che il ricorrente è stato escluso dall’eredità di sua madre.
54. A tal riguardo, la presente causa è assimilabile alle succitate cause Mazurek e Merger e Cros e si distingue dalla causa Alboize-Barthes e Alboize-Montezume c. Francia (sopra citata), nella quale era stato deciso che la liquidazione dell’eredità del padre dei ricorrenti, avvenuta nel 1955, quindi molto prima dell’accertamento della filiazione di questi ultimi, aveva impedito ai suddetti di disporre dei diritti ereditari sulla successione del de cuius e di rivendicare la titolarità di un “bene”.
55. Ne consegue che gli interessi patrimoniali del ricorrente rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 1 del Protocollo n. 1 e del diritto al rispetto dei beni che esso garantisce. Ciò è sufficiente per rendere applicabile l’articolo 14 della Convenzione.
Sul merito
a) Principi generali
56. La Corte rammenta che, nel godimento dei diritti e delle libertà riconosciute dalla Convenzione, l’articolo 14 vieta le disparità di trattamento di persone che si trovino in situazioni simili, in assenza di giustificazioni oggettive e ragionevoli. Ai fini di tale disposizione, una distinzione è discriminatoria quando “manchi di una giustificazione oggettiva e ragionevole”, quando non persegua un “fine legittimo” ovvero qualora tale fine non sia “caratterizzato da un rapporto di ragionevole proporzionalità tra i mezzi impiegati ed il fine perseguito” (Mazurek, sopra citata, §§ 46 e 48). D’altronde, gli Stati contraenti dispongono di un certo margine di apprezzamento per determinare se ed in quale misura le differenze tra situazioni altrimenti simili giustifichino disparità di trattamento (Stec e altri c. Regno Unito [GC], nn. 65731/01 e 65900/01, §§ 51 e 52, CEDU 2006-VI). L’ampiezza di tale margine di apprezzamento varia a seconda delle circostanze, dell’ambito e del contesto, ma spetta alla Corte, in ultima istanza, stabilire se i requisiti della Convenzione sono stati soddisfatti. Poiché la Convenzione è innanzitutto un meccanismo di protezione dei diritti dell’uomo, la Corte deve comunque tenere conto dell’evolversi della situazione negli Stati contraenti e rispondere, ad esempio, al consenso che eventualmente emerga in merito agli standard da rispettare (Konstantin Markin, sopra citata, § 126).
57. Secondo la giurisprudenza costante successiva alla sentenza Marckx, sopra citata, la distinzione operata in materia di successione tra figli “naturali” e figli “legittimi”, ha sollevato una questione ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione considerato singolarmente (Johnston e altri c. Irlanda, 18 dicembre 1986, serie A n. 112) e dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 8 (si vedano Vermeire c. Belgio, 29 novembre 1991, serie A n. 214-C e Brauer c. Germania, n. 3545/04, 28 maggio 2009) e con l’articolo 1 del Protocollo n. 1 (Inze c. Austria, 28 ottobre 1987, serie A n. 126; Mazurek, sopra citata, e Merger e Cros, sopra citata). La Corte ha esteso tale giurisprudenza alle liberalità, confermando il divieto di discriminazioni in materia testamentaria (Pla e Puncernau c. Andorra, n. 69498/01, CEDU 2004-VIII). Di conseguenza, fin dal 1979, nella sentenza Marckx, la Corte ha affermato l’incompatibilità con la Convenzione delle limitazioni fondate sulla nascita ai diritti successori dei figli. Essa non ha mai cessato di ribadire tale principio fondamentale, stabilendo un divieto di discriminazione fondata sul carattere “naturale” del legame di parentela, quale norma a tutela dell’ordine pubblico europeo.
58. La Corte rammenta altresì che la comunanza di vedute tra gli Stati membri del Consiglio d’Europa in relazione all’importanza dell’uguaglianza di trattamento tra figli nati all’interno e figli nati al di fuori del matrimonio è stata stabilita da lungo tempo e che tale circostanza ha oggi del resto prodotto una uniformità delle legislazioni nazionali in materia – il principio di uguaglianza ha abolito le nozioni di figlio legittimo e figlio naturale – oltre che una evoluzione sociale e giuridica che sancisce definitivamente l’obiettivo dell’uguaglianza tra figli (paragrafi 28, 34 e 35 supra).
59. Pertanto, differenze fondate sulla nascita al di fuori del matrimonio, possono essere considerate compatibili con la Convenzione solamente in presenza di cause giustificative molto gravi (Inze, sopra citata, § 41; Camp e Bourimi c. Paesi Bassi, n. 28369/95, § 38, CEDU 2000-X, e Brauer, sopra citata, § 40).
60. La Corte, in linea di principio, non è chiamata a regolare controversie tra privati. Ciò posto, la stessa, nell’esercizio del suo potere di controllo europeo, non può rimanere passiva, laddove l’interpretazione da parte di un giudice interno di un atto giuridico, che si tratti di una disposizione testamentaria, di un contratto privato, di un atto pubblico, di una disposizione legale o ancora di una pratica amministrativa, appaia irragionevole, arbitraria o palesemente contraria al principio di non discriminazione sancito dall’articolo 14 e, più ampiamente, ai principi sottesi alla Convenzione (Larkos c. Cipro [GC], n. 29515/95, §§ 30-31, CEDU 1999-I; Pla e Puncernau, sopra citata, § 59, e Karaman c. Turchia, n. 6489/03, § 30, 15 gennaio 2008).
b) Applicazione nel caso di specie
i. Sull’esistenza di una disparità di trattamento fondata sulla nascita al di fuori del matrimonio
5. Nel caso di specie, è fuori discussione che il ricorrente sia stato privato di una quota di legittima e che sia stato posto, in maniera definitiva, in una situazione diversa da quella dei figli legittimi per quanto riguarda la successione materna. In effetti, gli è stato impedito di ottenere sia la riduzione della donazione inter vivos, dalla quale era stato escluso, sia la sua quota di legittima, a causa del suo status di figlio « adulterino ».
6. Questa disparità di trattamento tra il ricorrente, da un lato, e il suo fratello e sorella unilaterali, dall’altro, deriva dall’articolo 25-II della legge del 2001, che per l’applicazione del nuovo diritto successorio dei figli « adulterini » alle successioni aperte prima del 4 dicembre 2001, pone come condizione che esse non abbiano dato luogo a divisioni antecedentemente a quella data (paragrafo 30 supra). Nell’interpretare la disposizione transitoria in questione, la Corte di cassazione ha ritenuto che la divisione successoria abbia avuto luogo nel 1994, all’epoca del decesso della madre del ricorrente (paragrafo 23 supra), in linea con la sua giurisprudenza consolidata, secondo la quale, nelle donazioni inter vivos, con la morte del donante si ha, al tempo stesso, l’apertura della successione e la divisione (paragrafo 24 supra). Il figlio legittimo estromesso dalla donazione inter vivos o non ancora concepito all’epoca della stipulazione dell’atto, non avrebbe incontrato alcun ostacolo nell’ottenere la sua quota di legittima o la sua parte di eredità conformemente agli articoli 1077-1 e 1077-2 del codice civile (paragrafo 25 supra). Pertanto, è fuori discussione che la disparità di trattamento subita dal ricorrente dipenda unicamente dalla sua nascita al di fuori del matrimonio.
7. La Corte rammenta che il suo compito non è quello di pronunciarsi in merito all’interpretazione più corretta del diritto interno, bensì quello di determinare se il modo in cui il diritto interno è stato applicato abbia leso i diritti garantiti al ricorrente dall’articolo 14 della Convenzione (si vedano, tra le numerose sentenze e mutatis mutandis, Padovani c. Italia, 26 febbraio 1993, § 24, serie A n. 257-B, e Pla e Puncernau, sopra citata, § 46). Nel caso di specie, pertanto, la Corte ritiene di dovere accertare l’esistenza di una giustificazione oggettiva e ragionevole per la disparità di trattamento in questione, che trovava fondamento in una norma del diritto interno.
ii. Sulla giustificazione della disparità di trattamento
α) Sul perseguimento di uno scopo legittimo
8. Il Governo non ha avanzato ulteriori giustificazioni per la discriminazione tra figli legittimi e figli « adulterini ». La Corte prende atto, in effetti, che lo Stato francese ha accettato di modificare la sua legislazione a seguito della sentenza Mazurek, sopra citata, e che ha riformato il suo diritto in materia di successione, abrogando tutte le norme discriminatorie relative al figlio « adulterino », meno di due anni dopo la pronuncia di detta sentenza. La Corte accoglie con favore questa misura, che adegua il diritto francese al principio di non discriminazione sancito dalla Convenzione.
9. Tuttavia, secondo il Governo, non era possibile pregiudicare diritti già acquisiti da terzi – nel caso in esame dagli altri eredi – e pertanto la decisione di limitare l’effetto retroattivo della legge del 2001 alle sole successioni che, alla data della pubblicazione della legge, fossero già aperte e non avessero dato luogo a divisione, era giustificata. Le disposizioni transitorie erano state adottate proprio al fine di assicurare pacifiche relazioni familiari, garantendo i diritti acquisiti dai beneficiari nei casi in cui il patrimonio fosse già stato diviso.
10. La Corte non è persuasa che la negazione dei diritti ereditari di uno o più membri di una famiglia possa contribuire a rafforzare la pace familiare. D’altra parte, essa ammette che la tutela dei diritti acquisiti possa rispondere all’interesse della certezza del diritto, valore fondamentale della Convenzione (Brumărescu c. Romania [GC], n. 28342/95, § 61, CEDU 1999-VII; Beian c. Romania (n. 1), n. 30658/05, § 39, CEDU 2007‑V (estratti); Nejdet Şahin e Perihan Şahin c. Turchia [GC], n. 13279/05, §§ 56-57, 20 ottobre 2011; Albu e altri c. Romania, n. 34796/09 e seguenti, § 34, 10 maggio 2012). Infatti, a proposito di una successione accettata dal figlio « adulterino » al momento della sua apertura nel 1993 e liquidata nel 1996, la Corte ha già stabilito che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, pronunciata dalla Corte di cassazione in ragione dell’avvenuta divisione – circostanza che non permetteva al ricorrente di beneficiare dei nuovi diritti concessi dalle disposizioni transitorie della legge del 2001 – , è conforme al principio della certezza del diritto, come ribadito nella sentenza Marckx. In effetti, «non si può pretendere che un organo giudiziario annulli una divisione liberamente accettata alla luce di una sentenza della Corte pronunciata in seguito a detta divisione» (E.S. c. Francia (dec.), n. 49714/06, 10 febbraio 2009). La Corte perviene alla conclusione che l’esigenza di assicurare la stabilità degli accordi successori raggiunti, che il legislatore e il giudice adito nel caso di specie ritenevano prioritaria, costituisce uno scopo legittimo in grado di giustificare la disparità di trattamento in esame. Tuttavia, questa disparità deve essere proporzionata allo scopo perseguito.
β) Sulla proporzionalità tra i mezzi utilizzati e lo scopo perseguito.
11. La Corte osserva che nel caso in esame, fatta salva l’azione di riduzione prevista dalla legge, il fratello e la sorella unilaterali del ricorrente hanno ottenuto dei diritti patrimoniali per effetto della donazione inter vivos del 1970, grazie alla quale, alla morte della signora M., avvenuta nel luglio del 1994, ereditavano il suo patrimonio. Questa circostanza consente di distinguere la presente causa dalle cause Mazurek e Merger e Cros sopra citate, nelle quali la divisione successoria non era ancora stata realizzata.
12. Tuttavia, la Corte rammenta che «la tutela delle "legittime aspettative" del de cuius e dei suoi familiari è subordinata all’obbligo di assicurare parità di trattamento tra i figli nati al di fuori del matrimonio e i figli nati all’interno del matrimonio » (Brauer, sopra citata, § 43). A questo proposito, la Corte ritiene che il fratello e la sorella unilaterali del ricorrente sapessero – o avrebbero dovuto sapere – che i loro diritti potevano essere contestati. In effetti, all’epoca della morte della loro madre, avvenuta nel 1994, la legge prevedeva un termine di cinque anni per l’esercizio di un’azione di riduzione della donazione inter vivos. Gli eredi legittimi dovevano dunque sapere che il loro fratello unilaterale avrebbe potuto chiedere la sua quota di eredità fino al 1999 e che quest’azione avrebbe potuto rimettere in discussione, non tanto la divisione in quanto tale, bensì l’entità dei diritti di ciascun discendente. Inoltre, l’azione di riduzione, che il ricorrente aveva finalmente proposto nel 1998, era pendente dinanzi ai tribunali nazionali all’epoca della pronuncia della sentenza Mazurek, che dichiarava incompatibile con la Convenzione qualsiasi disparità di trattamento tra eredi in ragione della nascita al di fuori del matrimonio, e alla data di pubblicazione della legge del 2001, che dava esecuzione a tale sentenza, introducendo nel diritto francese i principi ivi sanciti. Infine, il ricorrente non era un discendente di cui ignoravano l’esistenza, giacché era stato riconosciuto dalla loro madre come figlio naturale con sentenza del 1983 (paragrafo 12 supra ; si veda, mutatis mutandis, Camp e Bourimi, sopra citata, § 39). Ciò era sufficiente a ingenerare giustificati dubbi circa l’effettivo passaggio del patrimonio ereditario al momento del decesso della signora M. nel 1994 (si vedano le conclusioni dell’avvocato generale, paragrafo 22 supra).
13. Su questo punto, la Corte rileva che, secondo il Governo, la specificità della donazione inter vivos impediva comunque di rimettere in discussione la situazione giuridica esistente - nel caso di specie la divisione dei beni operata nel 1970 e divenuta definitiva alla morte del de cuius - nonostante fossero ancora pendenti dei ricorsi giudiziari (paragrafi 40 e 41 supra). Il ricorrente contesta questa tesi (paragrafo 46 supra). Tenendo conto delle particolari circostanze del caso, alla luce della chiara tendenza ravvisabile nella giurisprudenza europea e nelle riforme legislative nazionali verso l’eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti dei figli nati al di fuori del matrimonio quanto ai loro diritti ereditari, la Corte ritiene che l’azione esercitata dal ricorrente nel 1998 dinanzi al giudice nazionale e respinta nel 2007, costituisca un fattore rilevante nell’esame della proporzionalità della disparità di trattamento (si vedano i paragrafi 22 e 68 supra e il paragrafo 72 infra). Infatti, il fatto che l’azione fosse ancora pendente nel 2001 non poteva che ridimensionare le aspettative degli altri eredi della signora M. riguardo alla possibilità di ottenere il riconoscimento di diritti incontestati sulla successione della medesima.
14. Di conseguenza, alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che lo scopo legittimo della tutela dei diritti ereditari del fratello e della sorella unilaterali del ricorrente non sia tale da prevalere sul diritto del ricorrente di ottenere una parte della successione materna.
15. D’altronde, a quanto pare, le aspettative degli eredi che hanno beneficiato di una donazione inter vivos non devono essere sempre tutelate dalle autorità nazionali in ogni circostanza. Infatti, se la stessa azione di riduzione della donazione inter vivos fosse stata proposta, alla stessa epoca, da un altro figlio legittimo, nato in seguito alla donazione o volontariamente escluso dalla divisione, la sua azione non sarebbe stata dichiarata inammissibile.
16. A questo proposito, la Corte giudica discutibile la decisione del giudice nazionale del 2007 che, anni dopo le sentenze Marckx e Mazurek sopra citate, applica la tutela della certezza del diritto in maniera differente a seconda che si tratti di un figlio legittimo o di un figlio « adulterino ». Essa osserva altresì che la Corte di cassazione non ha preso in esame il principale motivo di ricorso fatto valere dal ricorrente relativo alla violazione del principio di non discriminazione sancito dall’articolo 14 della Convenzione. La Corte in precedenza ha stabilito che i tribunali devono esaminare con rigore e attenzione tutti i ricorsi che vertano su « diritti e libertà » sanciti dalla Convenzione e che ciò costituisce un corollario al principio di sussidiarietà (Wagner e J.M.W.L. c. Lussemburgo, n. 76240/01, § 96, 28 giugno 2007 e Magnin c. Francia (dec.), n. 26219/08, 10 maggio 2012).
γ) Conclusioni
17. Alla luce di tutte le premesse considerazioni, la Corte perviene alla conclusione che non esiste un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo legittimo perseguito. La disparità di trattamento di cui il ricorrente è stato oggetto non ha dunque alcuna giustificazione oggettiva e ragionevole. Pertanto, vi è stata violazione dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 1 del Protocollo n. 1.
18. Questa conclusione non pregiudica il diritto degli Stati di adottare disposizioni transitorie quando introducono una riforma legislativa al fine di conformarsi agli obblighi loro imposti dall’articolo 46 § 1 della Convenzione (si vedano, per esempio, Antoni c. Repubblica ceca, n.. 18010/06, 25 novembre 2010; Compagnie des gaz de pétrole Primagaz c. Francia, n. 29613/08, § 18, 21 dicembre 2010; Mork c. Germania, nn. 31047/04 e 43386/08, §§ da 28 a 30 e 54, 9 giugno 2011 e Taron c. Germania (dec.), n. 53126/07, 29 maggio 2012).
19. Tuttavia, se il carattere essenzialmente declaratorio delle sentenze della Corte lascia allo Stato la scelta dei mezzi per rimuovere le conseguenze della violazione (Marckx, sopra citata, § 58 e Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2) [GC], n. 32772/02, § 61, CEDU 2009), è opportuno ricordare che l’adozione di misure generali comporta per lo Stato l’obbligo di prevenire, con diligenza, nuove violazioni analoghe a quelle constatate con le sentenze della Corte (si veda, ad esempio, Salah c. Paesi Bassi, n. 8196/02, § 77, CEDU 2006‑IX (estratti)). Ciò impone al giudice nazionale l’obbligo di garantire, conformemente all’ordinamento costituzionale vigente e nel rispetto del principio della certezza del diritto, il pieno effetto delle norme della Convenzione, nell’interpretazione loro data dalla Corte. Nel caso di specie, invece, ciò non è stato fatto.
II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE IN COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 8
20. Il ricorrente lamenta, per gli stessi motivi già invocati in relazione al diritto al pacifico godimento dei suoi beni, una discriminazione non giustificata che viola il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione, il quale recita:
« 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...)
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui ».
A. Sentenza della camera
21. Come nella sentenza Mazurek, la camera non ha ritenuto necessario esaminare separatamente la questione, dal momento che non sono stati presentati argomenti distinti (paragrafo 60 della sentenza della camera).
B. Argomenti delle parti
22. Il ricorrente non ha presentato osservazioni ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
23. Il Governo rileva, in via principale, che non vi è stata ingerenza nel caso di specie. Le questioni inerenti alla successione ab intestato possono rientrare nel campo di applicazione dell’articolo 8, ma questo non garantisce alcun diritto ereditario. La decisione di non contestare la situazione giuridica acquisita nel 1970 non costituisce un’ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto della vita familiare.
24. Se, tuttavia, la Corte dovesse ritenere che vi sia stata ingerenza, in questo caso tale ingerenza sarebbe prevista dalla legge e, segnatamente, dalla legge del 1972, che vietava ai legittimari di esercitare quei diritti che pregiudicavano le donazioni avvenute prima del 1972. Era stato perseguito uno scopo legittimo, vale a dire quello di assicurare pacifiche relazioni familiari, garantendo diritti acquisiti oramai da tanto tempo. Richiamandosi alla sentenza Marckx, il Governo rileva che sarebbe contrario al principio della certezza del diritto annullare una divisione realizzata molti anni (legge del 1972), perfino decenni (legge del 2001), prima delle modifiche legislative e giurisprudenziali introdotte in materia di diritto ereditario dei figli « adulterini ». Infine, questa ingerenza era proporzionata, dal momento che l’applicazione da parte dei giudici nazionali delle disposizioni impugnate era limitata, sia sotto il profilo temporale, sia per quanto riguardava gli atti di liberalità in questione. Il Governo conclude che le disposizioni transitorie, nell’interpretazione data loro dai giudici nazionali, erano conformi alla sentenza Mazurek e alla Convenzione. La legge del 2001, in particolare, prevedeva l’applicazione delle nuove disposizioni sotto il profilo temporale, tenendo conto di situazioni acquisite che sarebbe stato inopportuno e, in alcuni casi, impossibile, rimettere in discussione sul piano sociale. Il Governo sottolinea il margine di apprezzamento riconosciuto allo Stato nel trovare un equilibrio tra i diversi interessi contrapposti.
C. Valutazione della Corte
25. In considerazione delle conclusioni cui è pervenuta la Corte sotto il profilo dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 1 del Protocollo n. 1 (paragrafo 73 supra), la Corte ritiene che non sia necessario esaminare separatamente se vi sia stata violazione della stessa disposizione in combinato disposto con l’articolo 8 della Convenzione.
III. SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
26. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
« Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa»
27. Il ricorrente chiede la somma di 128.550,75 EUR, pari alla quota di eredità che gli sarebbe spettata se fosse stato trattato al pari del fratello e della sorella unilaterali, più gli interessi. Il ricorrente chiede altresì il risarcimento del danno morale subito, che egli stima pari a 30.000 EUR. Infine, il ricorrente chiede 20.946 EUR per le spese sostenute dinanzi ai giudici nazionali e alla Corte.
28. È parere del Governo che la constatazione di violazione costituisca un’adeguata riparazione per il danno materiale subito dal ricorrente. A titolo di risarcimento del danno morale, una riparazione di natura monetaria non può che essere simbolica. Quanto alle spese, il Governo ritiene che possa essere accordata al ricorrente la somma complessiva di 10.000 EUR.
29. Tenuto conto delle circostanze del caso, la Corte ritiene che la questione dell’applicazione dell’articolo 41 della Convenzione non sia istruita. Di conseguenza, si riserva di decidere al riguardo e di fissare la successiva procedura, tenendo conto della possibilità che il Governo e il ricorrente giungano ad un accordo (articolo 75 § 1 del regolamento). A tal fine, la Corte concede alle parti un periodo di tre mesi.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1. Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 1 del Protocollo n. 1 ;
2. Dichiara che non è necessario esaminare separatamente il motivo di ricorso ai sensi dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con l’articolo 8 ;
3. Dichiara che la questione dell’articolo 41 della Convenzione non è istruita;
di conseguenza,
a) si riserva per intero l’esame della stessa;
b) invita il Governo e il ricorrente a inviarle per iscritto, entro tre mesi a decorrere dalla data di notifica della presente sentenza, le loro osservazioni sulla questione e, in particolare, a informarla di ogni eventuale accordo da essi raggiunto ;
c) si riserva la procedura successiva e delega il presidente della Grande Camera a fissarla, se necessario.
Fatta in francese e in inglese, poi pronunciata in pubblica udienza al Palazzo dei diritti dell’uomo, a Strasburgo, il 7 febbraio 2013.
Johan CallewaertJosep Casadevall
Cancelliere aggiuntoPresidente
Alla presente sentenza è allegata, conformemente agli articoli 45 § 2 della Convenzione e 74 § 2 del regolamento, l’esposizione delle opinioni separate seguenti:
– opinione concordante del giudice Popović, condivisa dal giudice Gyulumyan ;
– opinione concordante del giudice Pinto de Albuquerque.
J.C.M.
J.C.
OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE POPOVIĆ ALLA QUALE HA ADERITO IL GIUDICE GYULUMYAN
Ritengo che la Corte abbia omesso di specificare al paragrafo 75 della sentenza in che cosa consistano gli obblighi degli Stati membri nell’assicurare la piena efficacia alle norme della Convenzione alla luce dell’obbligo generale che essi hanno di conformarsi alle sentenze della Corte. Secondo la mia opinione, l’analisi della giurisprudenza pertinente non lascia alcun dubbio per quanto concerne la portata di tale obbligo.
In effetti, lo Stato può scegliere le misure generali più idonee da applicare, sotto la supervisione del Comitato dei Ministri, al fine di prevenire ulteriori violazioni delle disposizioni della Convenzione. Tuttavia, la Corte nella causa Vermeire (Vermeire c. Belgio, 29 novembre 1991, § 26, serie A n. 214‑C) ha dichiarato: “La libertà di scelta accordata allo Stato riguardo ai mezzi da utilizzare per adempiere agli obblighi [di cui all’art. 46] non può permettergli di sospendere l’applicazione della Convenzione in attesa che la riforma sia stata completata.” In Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2) ([GC], n. 32772/02, § 37, CEDU 2009) la Corte ha ribadito che lo Stato ha l’obbligo di eseguire i trattati in buona fede. Ciò vale anche per la Convenzione.
La Corte riafferma la sua posizione sulla questione in Dumitru Popescu c. Romania (n. 2) (n. 71525/01, § 103, 26 aprile 2007), nonché in Verein gegen Tierfabriken c. Svizzera (n. 2), sopra citata, § 61). In Dumitru Popescu la Corte, facendo riferimento alla sentenza Vermeire sopra citata, ha dichiarato che un giudice nazionale ha l’obbligo di assicurare la piena efficacia delle disposizioni della Convenzione, in considerazione del fatto che esse sono superiori e prevalgono su ogni eventuale disposizione contraria della legislazione nazionale. In Verein gegen Tierfabriken c. Svizzera (n. 2) la Corte ha rivisto la sua giurisprudenza precedente e ha confermato che le Alte Parti Contraenti alla Convenzione si erano impegnate a conformarsi alle decisioni definitive della Corte in tutte le controversie in cui erano parti.
La posizione ferma e reiterata della Corte sull’obbligo degli Stati membri di conformarsi alle sue sentenze, è anche in linea con le raccomandazioni del Comitato dei Ministri, il quale è competente per vigilare sull’ esecuzione delle sentenze. Il Comitato dei Ministri nella sua Raccomandazione (2004)6, ha sottolineato il fatto che la Convenzione ora è parte integrante dell’ordinamento giudiziario interno degli Stati membri.
Per questo ritengo che, in realtà, il principio della certezza del diritto avrebbe dovuto portare la giurisprudenza interna a conformarsi alle norme della Convenzione anche in assenza di un’azione immediata da parte del legislatore.
OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE PINTO DE ALBUQUERQUE
La causa Fabris solleva la questione materiale della discriminazione davanti alla legge per quanto concerne i diritti di successione dei figli nati al di fuori del matrimonio. Oltre alla questione del principio di uguaglianza davanti alla legge, questa causa ha a che vedere con altre due questioni d’importanza capitale per il sistema di protezione dei diritti umani in Europa, vale a dire, l’effetto retroattivo delle sentenze della Corte e la competenza della stessa per quanto riguarda il controllo dell’esecuzione delle proprie sentenze da parte delle autorità nazionali. Condivido la constatazione di violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 1 del Protocollo n. 1, ma con tutto il dovuto rispetto, non approvo il ragionamento seguito nella sentenza per i motivi riportati qui di seguito.
L’effetto diretto ed erga omnes delle sentenze della Corte
A prima vista, la Convenzione dispone che gli effetti delle sentenze della Corte sono limitati alle parti in causa, ovvero il richiedente o i richiedenti e lo Stato convenuto o gli Stati convenuti. Questa prima lettura, tuttavia, è fuorviante e ai fini di un’interpretazione corretta dell’articolo 46 è necessario leggerla congiuntamente all’articolo 1. Alla luce di queste disposizioni lette in modo congiunto, le sentenze della Corte hanno un effetto diretto ed erga omnes [1].
Di fatto, la Corte ha formulato l’effetto erga omnes delle sue sentenze in Irlanda c. Regno Unito, in cui ha affermato che le sentenze della Corte servono per chiarire, salvaguardare e sviluppare le norme della Convenzione[2]. Pertanto, in molte occasioni la Corte ha rifiutato di cancellare un ricorso dal ruolo, sebbene il ricorrente avesse chiesto di ritirarlo, in quanto riteneva che la richiesta sollevasse delle questioni di carattere generale relative al rispetto della Convenzione. Lo stesso interesse generale fondamentale ha giustificato l’introduzione del concetto di “vittima potenziale”[3] e la prassi dell’intervento della terza parte[4]. La “salvaguardia e il consolidamento dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” presso il Consiglio d’Europa e “la realizzazione di una maggiore unità tra i suoi membri” richiede in effetti questa interpretazione ampia del compito della Corte, non solo in relazione alle condizioni di ricevibilità e di cancellazione dei ricorsi presentati alla Corte, ma anche agli effetti delle sue sentenze. Il carattere collettivo dei ricorsi presentati alla Corte incide naturalmente sul carattere erga omnes delle sue decisioni. Gli Stati parte non coinvolti nei procedimenti non possono ignorare l’interpretazione autentica della Convenzione fatta dalla Corte, che è l’istanza finale investita di quel potere[5]. Un tale comportamento, intenzionale o per omissione, sarebbe in contrasto con gli impegni assunti rispetto alla Convenzione, così come interpretata dalla Corte, e di conseguenza gli Stati parte non dimostrerebbero un solerte impegno nel soddisfare gli obblighi del trattato ai quali sono richiamati per il principio di buona fede nell’esecuzione del trattato. Tuttavia, se gli Stati parte osservassero le norme stabilite dalla giurisprudenza della Corte, pur non essendo coinvolti nella specifica causa che ha dato origine alla giurisprudenza, non solo eviterebbero future constatazioni di violazione, ma anticiperebbero l’applicazione dei diritti e delle libertà previsti dalla Convenzione. Questo approccio proattivo da parte degli Stati è anche richiesto dalla rigorosa applicazione del principio di sussidiarietà. La piena applicazione della Convenzione a livello nazionale impone agli Stati parte di adottare tutte le misure necessarie per impedire, e preferibilmente prevenire, le violazioni. Il fatto di non conformarsi alla giurisprudenza della Corte, anche da parte degli Stati non coinvolti nelle cause dalle quali è derivata, sarebbe in contrasto con il summenzionato obbligo di agire in modo efficace, immediato e preventivo al fine di garantire a tutte le persone i diritti e le libertà della Convenzione[6]. Questi sviluppi hanno portato a riconoscere la Convenzione come uno “strumento costituzionale dell’ordine pubblico europeo”[7] e di conseguenza la Corte come “Corte Costituzionale d’Europa”[8]. Pertanto, tutti gli organi e i rappresentanti di qualsiasi autorità pubblica dello Stato convenuto, a tutti i livelli della sua organizzazione (nazionale, federale, regionale o locale), sono direttamente vincolati dalle sentenze della Corte e quindi, per usare la frase coniata dalla Dichiarazione di Brighton, “tutte le leggi e le politiche dovrebbero essere formulate, e tutti i funzionari pubblici dovrebbero esercitare le loro responsabilità, in una maniera tale da dare piena efficacia alla Convenzione.” In questo contesto, poiché la Corte è investita del potere di interpretare ed applicare la Convenzione tramite sentenze definitive e vincolanti (articolo 19 della Convenzione), l’effetto diretto ed erga omnes delle sue sentenze non può essere limitato dagli Stati parte. Solo la Corte stessa può determinare una restrizione degli effetti delle sue sentenze[9].
La competenza della Corte in materia di controllo sull’esecuzione delle proprie sentenze
La politica iniziale della Corte, che si asteneva dall’emanare direttive, ha fatto posto ad una politica generale che consiste nel fornire agli Stati convenuti degli orientamenti, se non addirittura delle istruzioni, sul modo di eseguire una sentenza. Le sentenze della Corte non sono puramente dichiarative, bensì prescrittive[10]. Tenuto conto del carattere sempre più prescrittivo delle sentenze della Corte e quindi della crescente dualità dell’obbligo – di risultato e di mezzi – sussistente in capo agli Stati parte di conformarsi alle sentenze della Corte, diviene cruciale il controllo esercitato da quest’ultima sull’applicazione dell’articolo 46 della Convenzione[11].
I trattati relativi ai diritti dell’uomo devono essere interpretati nel modo che tutela al meglio i diritti e le libertà ivi sanciti[12]. Alla luce di questo principio, è evidente che il carattere giurisdizionale della Corte sarebbe gravemente minacciato se la Corte non reagisse all’inadempimento delle sue sentenze e, ancor peggio, se l’ultima parola sull’esecuzione delle sentenze dipendesse de facto dalla volontà dei primi destinatari delle stesse sentenze, ossia i governi. Tutto il sistema di protezione dei diritti dell’uomo sarebbe sacrificato sull’altare della politica, poiché le sentenze si ridurrebbero a dichiarazioni provvisorie su controversie e, per divenire effettive, necessiterebbero di un conseguente satisfecit politico. La vittoria del ricorrente al Palazzo dei diritti dell’uomo sarebbe una vittoria di Pirro, dal momento che lo Stato convenuto avrebbe una seconda chance di difendersi al Palazzo d’Europa. I diritti dell’uomo sarebbero allora un miraggio ingannevole in Europa. Affinché i diritti dell’uomo non divengano un semplice miraggio, si impone l’interpretazione che maggiormente tutela i diritti e le libertà sanciti dalla Convenzione: per garantire un’indipendenza reale – e non virtuale – del potere giudiziario ed un’efficacia utile – e non apparente – dei diritti e delle libertà derivanti dalla Convenzione, è indispensabile che la Corte sia investita del potere implicito di vigilare sull’esecuzione delle proprie sentenze e, se del caso, di opporsi ad una decisione del Comitato dei Ministri in materia[13].
Da lungo tempo, il diritto e la prassi internazionali riconoscono la «teoria dei poteri impliciti», secondo la quale le organizzazioni internazionali dispongono non solo dei poteri implicitamente previsti nei loro testi fondativi, ma anche di quelli necessari all’esercizio efficace dei loro compiti. Applicata al presente caso, questa teoria implica che i tribunali internazionali e gli altri organi incaricati di dirimere controversie siano implicitamente investiti del potere di vigilanza sull’esecuzione delle loro sentenze qualora ciò sia necessario ai fini dell’esercizio delle loro funzioni[14]. Nel quadro giuridico europeo relativo ai diritti dell’uomo, il potere della Corte di vigilare sull’esecuzione delle sue sentenze deriva implicitamente dal suo compito, il quale consiste nel garantire che gli Stati parte rispettino gli obblighi derivanti dalla Convenzione, nonché dal suo potere di deliberare su ogni questione concernente l’applicazione della Convenzione (articolo 19 in combinato disposto con l’articolo 32).
Il Protocollo n. 14 rappresenta un passo nella giusta direzione, ma non ha permesso di legittimare pienamente questo potere implicito. Detto Protocollo prevede un ampliamento del potere della Corte in materia di controllo sulla fase di esecuzione: la Corte può interpretare le proprie sentenze e dichiarare che uno Stato convenuto non vi si è conformato, qualora sorgano problemi nel corso dell’esecuzione. Nonostante il Protocollo n. 14 riconosca esplicitamente che la Corte dispone di questi importanti poteri, questi ultimi dipendono da una richiesta del Comitato dei Ministri, ossia degli Stati parte. Nell’ipotesi in cui il potere di interpretare le sentenze della Corte e di constatare che lo Stato convenuto non vi si è conformato non fosse conferito alla Corte quando l’iniziativa spetti alla parte lesa, non solo questa si troverebbe in condizione di inferiorità rispetto allo Stato convenuto, ma, ancor peggio, lo Stato convenuto potrebbe «bloccare» gli effetti delle sentenze della Corte a livello del Comitato dei Ministri ed in questo caso la Corte non potrebbe contrastare un eventuale «blocco» politico durante la fase di esecuzione[15]. Qualora il summenzionato meccanismo di sorveglianza del Comitato dei Ministri non sia efficace, la sola via legale effettiva che consenta alla parte lesa di reagire ad un’interpretazione scorretta o all’inosservanza di una sentenza della Corte rimane l’accesso alla Corte medesima. Di fronte ad alcuni casi deplorevoli di evidente inosservanza delle sue sentenze, la Corte ha affermato il suo potere di censura. Non avrebbe potuto fare altrimenti. Era il solo modo di tutelare la sua autorità e la forza giuridica della Convenzione. Il rischio di una negazione dell’autorità delle sentenze della Corte e la concomitante privazione della forza giuridica della Convenzione sono stati saggiamente evitati nell’illuminante sentenza resa nella causa Verein c. Tierfabriken Schweiz (VgT) (n. 2)[16]. Affermando con convinzione il potere della Corte di vigilare sulle violazioni dell’articolo 46 della Convenzione, la sentenza Emre (n. 2) ha apportato il tocco finale a questo approccio[17]. Con la formulazione risoluta e chiara del paragrafo 75, la Corte ha condannato la condotta dello Stato convenuto dopo la prima sentenza Emre. Inoltre, essa ha affermato in modo diretto quale sarebbe stata l’ «esecuzione più naturale» della prima sentenza Emre, ossia l’annullamento con «effetto immediato» della misura controversa di divieto di ingresso in territorio nazionale. In tale contesto la constatazione di violazione dell’articolo 46 era una conseguenza logica e necessaria del ragionamento seguito[18].
In definitiva, la Corte non soltanto agevola in diversi modi il processo di esecuzione, per esempio fornendo essa stessa delle indicazioni sulle misure di esecuzione adeguate, ma si assume anche la responsabilità ultima dell’efficacia a lungo termine di tutto il sistema di tutela dei diritti dell’uomo in Europa, vigilando sul rispetto dell’articolo 46 nella fase di esecuzione. L’esercizio della competenza della Corte in materia di vigilanza sull’esecuzione delle proprie sentenze prevale su una decisione contraria del Comitato dei Ministri. Se la Corte non è vincolata da una decisione del Comitato di chiudere la procedura di esecuzione, essa non si trova a fortiori nell’impossibilità, per ragioni di litispendenza, di esaminare la questione dell’esecuzione delle sentenze.
L’applicazione della sentenza Mazurek al caso di specie
La presente causa è un test per gli effetti materiali e temporali della sentenza Mazurek[19], nella misura in cui essa solleva la questione dell’applicabilità della sentenza del 2000 ad una successione aperta in Francia nel 1994. L’effetto retroattivo delle sentenze della Corte mette in dubbio la prevedibilità dell’attività giudiziaria[20]. Pertanto, la certezza del diritto gioca a favore dell’effetto prospettivo delle sentenze. Ciononostante, la piena realizzazione dei diritti e delle libertà tutelati dalla Convenzione può richiedere che una sentenza della Corte sia applicata retroattivamente, vale a dire a fatti presentati in un nuovo ricorso ma anteriori alla data in cui la sentenza è divenuta definitiva[21]. Nel caso di specie, il ricorrente aveva maturato la legittima aspettativa di rientrare tra gli eredi della madre tra il 24 novembre 1983 – data di accertamento della filiazione – ed il 28 luglio 1994, data della morte di quest’ultima. In tale data, la legittima aspettativa del ricorrente si è tramutata in diritto acquisito ad una quota di legittima sulla successione aperta di sua madre[22]. Sebbene la donazione inter vivos fatta nel 1970 avesse avuto come effetto il trasferimento di beni ai donatari, essa non ha assunto la forma di una divisione di beni ai fini successori fino alla morte della donante. A tale data, la filiazione del ricorrente era già stata accertata ed un fatto anteriore all’apertura della successione di sua madre – la donazione inter vivos – non poteva privare il medesimo del diritto ad ottenere la propria quota di legittima[23]. Affermare il contrario significherebbe non tenere conto della filiazione accertata nel 1983 e privare di ogni effetto utile l’azione di riduzione intentata a tempo debito dal ricorrente[24]. In altre parole, l’accertamento della filiazione materna del ricorrente nel 1983 ha conferito a quest’ultimo diritti successori all’apertura della successione di sua madre, diritti che rientrano nel campo dell’articolo 1 del Protocollo n. 1.
In virtù della legge del 3 dicembre 2001, una successione aperta il 4 dicembre 2001 è divisa secondo il principio di uguaglianza tra figli nati all’interno del matrimonio e figli nati al di fuori di esso, con l’eccezione dei casi di divisione effettuata prima di tale data. Tale eccezione è stata applicata dalla Corte di cassazione nel caso di specie. Alla luce della sentenza Mazurek, questa disposizione transitoria della legge del 2001 non ha valore. La scelta operata dal legislatore nazionale mediante le disposizioni transitorie continua a fare differenza, senza ragioni plausibili, tra figli nati all’interno del matrimonio e figli nati al di fuori di esso[25]. In altri termini, detta legge va in senso opposto rispetto a Mazurek, che condannava qualsivoglia trattamento discriminatorio concernente i diritti successori dei figli nati al di fuori del matrimonio. Pertanto, la Corte avrebbe dovuto prendere le distanze dalla Risoluzione ResDH(2005)25, adottata dal Comitato dei Ministri il 25 aprile 2005, e dalla Risoluzione CM/ResDH(2010)191, adottata il 2 dicembre 2010, secondo la quale lo Stato convenuto aveva applicato in maniera soddifacente la sentenza Mazurek nel proprio ordinamento giuridico interno[26].
Essendo il quadro legislativo carente, i giudici nazionali avrebbero dovuto applicare retroattivamente Mazurek alla successione della sig.ra M. . Poiché tale successione non era stata chiusa definitivamente, alla data in cui Mazurek è divenuta definitiva e tenuto conto dell’azione di riduzione tempestivamente intentata da un erede avente diritto ad una quota di legittima, il quale era stato però escluso dalla divisione inter vivos, i giudici avrebbero dovuto considerare che Mazurek prevaleva sulle disposizioni transitorie della legge del 2001 e della legge del 1972, dando la precedenza alla Convenzione e riconoscendo al ricorrente il diritto ad una quota di legittima sull’eredità di sua madre[27].
Le conseguenze della sentenza Fabris
Così come la sentenza Loizidou ha permesso il pieno riconoscimento della Corte quale « Corte costituzionale d’Europa », la cui funzione non può essere compromessa dagli Stati parte nell’esercizio del loro diritto di riserva, la sentenza Fabris riafferma il valore costituzionale delle sentenze della Corte e la competenza di quest’ultima a verificare se uno Stato parte adempia agli obblighi imposti da una delle sentenze della Corte. Tale forza, costantemente rinsaldata dalla prassi della Corte e del Comitato dei Ministri, come dimostrato, non è stata certamente messa in dubbio dalla infelice espressione contenuta nel paragrafo 75 di questa sentenza : «conformemente al loro ordine costituzionale e tenuto conto del principio di certezza del diritto». Tale formulazione sembra limitare l’obbligo degli Stati parte di dare piena esecuzione alle norme della Convenzione, come interpretate dalla Corte, alla loro « conform[ità] a [ll’]ordine costituzionale». Se intesa come implicita autorizzazione ad un meccanismo di filtro completo e non restrittivo, a verifica della costituzionalità interna delle sentenze della Corte, tale espressione annienterebbe semplicemente decenni di costruzione del sistema europeo dei diritti dell’uomo, svuoterebbe la Convenzione della sua forza giuridica e confinerebbe la Corte al ruolo di appendice dei giudici costituzionali nazionali. Inoltre, una siffatta lettura assesterebbe un colpo all’articolo 27 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, in quanto consentirebbe ad uno Stato parte alla Convenzione di invocare le disposizioni della sua legge costituzionale a giustificazione della mancata esecuzione di un trattato. La validità ed efficacia delle sentenze della Corte non dipendono da un fiat dei giudici costituzionali nazionali[28]. Il riferimento alla «conform[ità] al[l’] ordine constituzionale » non è dunque nient’altro che un blando rinvio al principio della salvaguardia dei diritti dell’uomo oggi riconosciuti, previsto dall’articolo 53 della Convenzione.
In tale contesto, l’ulteriore riferimento al principio della certezza del diritto non è meno problematico. I giudici interni non possono annullare, limitare o ritardare l’effetto delle sentenze della Corte con la motivazione che esse rappresentano un pericolo per il principio della certezza del diritto. Se potessero farlo, verrebbe loro consentita un’esecuzione selettiva delle sentenze della Corte, con il rischio di trovarsi davanti a quarantasette modalità diverse di esecuzione della stessa sentenza. Pertanto, il riferimento al principio della certezza del diritto, oltre a voler rammentare la motivazione di Marckx[29], costituisce altresì un’ingiunzione ai giudici nazionali a conformarsi rigorosamente e senza alcun margine di apprezzamento alle sentenze della Corte. Qualsiasi comportamento discrezionale da parte dei giudici nazionali nell’esecuzione delle sentenze della Corte rimetterebbe in discussione il principio di certezza del diritto.
Conclusione
Per quanto concerne l’applicabilità diretta e erga omnes di Mazurek nello Stato convenuto e la sua applicabilità retroattiva alla divisione dei beni della sig.ra M., ritenuta la competenza della Corte a vigilare sull’esecuzione della sentenza Mazurek da parte dello Stato convenuto ed in applicazione dei principi di uguaglianza dinanzi alla legge e di non discriminazione tra figli nati all’interno del matrimonio e figli nati al di fuori di esso, ritengo che lo Stato convenuto non abbia applicato in modo soddisfacente la sentenza Mazurek al caso di specie e che pertanto abbia violato l’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 1 del Protocollo n. 1.
[1] In Vermeire c. Belgio, 29 novembre 1991, § 26, serie A n. 214‑C, la Corte ha chiaramente indicato che nel 1991, con riferimento ad una successione aperta il 22 luglio 1980, non poteva rigettare motivi di ricorso identici a quelli che aveva accolto il 13 giugno 1979 nella sentenza Marckx c. Belgio, 13 giugno 1979, serie A n. 31. La mancata applicazione da parte del legislatore belga della sentenza Marckx a livello nazionale, non esonerava lo Stato convenuto dal suo obbligo internazionale di prevenire violazioni future della Convenzione dovute alle stesse lacune della legge sulla successione, in considerazione del fatto che i giudici erano ugualmente vincolati alla Convenzione così come interpretata dalla Corte. Pertanto, la Corte aveva riconosciuto l’autorità del precedente giudiziario (stare decisis) nella sentenza Marckx, la quale aveva già regolato la questione sollevata dalla ricorrente in Vermeire.
[2] Irlanda c. Regno Unito, 18 gennaio 1978, § 239, serie A n. 25, e in termini ancora più chiari, Karner c. Austria, n. 40016/98, § 26, CEDU 2003-IX.
[3] Si vedano, per esempio, Marckx, sopra citata, § 27; Johnston e altri c. Irlanda, 18 dicembre 1986, § 42, serie A n. 112; e Sejdić e Finci c. Bosnia ed Erzegovina [GC], nn. 27996/06 e 34836/06, § 29, CEDU 2009.
[4] Parere sull’applicazione delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, adottata dalla Commissione di Venezia alla sua 53a sessione plenaria, 2002, §§ 86-87.
[5] Dichiarazione di Brighton, § 10.
[6] Nel suo “Memorandum agli Stati in vista della Conferenza di Interlaken”, 3 luglio 2009, lo stesso presidente della Corte aveva sottolineato questa idea: “Non è più accettabile che gli Stati non traggano al più presto possibile le conseguenze di una sentenza di constatazione di una violazione della Convenzione da parte di un altro Stato, se nel loro sistema giuridico esiste lo stesso problema. L’effetto vincolante dell’interpretazione da parte della Corte va oltre la res judicata in senso stretto. Una tale evoluzione andrebbe di pari passo con la possibilità per i cittadini di invocare la Convenzione direttamente nella legislazione interna (“effetto diretto”) e con il concetto che la Convenzione appartiene agli Stati.” Questa idea, contenuta al punto 4 (c) della Dichiarazione di Interlaken, costituisce la prassi degli Stati parte (Parere della Commissione di Venezia, sopra citata, § 32).
[7] Loizidou c. Turchia (eccezioni preliminari), 23 marzo 1995, § 75, serie A n. 310, e Parere della Corte sulle riforme del sistema di controllo della CEDU, 4 settembre 1992, § I (5).
[8] Per citare la frase dell’ex presidente Ryssdal, “Vers une Cour constitutionelle européenne”, in Collected Courses of the Academy of European Law, II, 1993, p. 20, e Wildhaber, “Un avenir constitutionnel pour la Cour européenne des droits de l’homme?”, in RUDH, 2002, p. 1.
[9] Sono pertanto problematiche la sentenza della Corte Costituzionale federale tedesca del 14 ottobre 2004, 2 BvR 1481/04, § 47, e la sentenza della Corte Costituzionale italiana n. 311 del 26 novembre 2009, nella misura in cui ammettono la non applicazione delle sentenze della Corte, totale o parziale, per motivi di incostituzionalità interna (vedi infra).
[10] Si vedano, tra molte altre, Belvedere Alberghiera S.r.l. c. Italia, n. 31524/96, § 69, CEDU 2000-VI, Fatullayev c. Azerbaijan, n. 40984/07, § 177, 22 aprile 2010, e Sejdovic c. Italia, [GC], n. 56581/00, § 126, CEDU 2006-II, e evidentemente il complesso delle sentenze «pilota» e «quasi pilota». In effetti, tale politica dimostra che alla base delle sentenze deve esserci un approccio fondato su principi e non un approccio casistico alle questioni di diritto in gioco, al fine di trasmettere la chiarezza, la precisione e la prevedibilità necessarie alle autorità nazionali, affinché esse possano cogliere pienamente le ripercussioni delle scelte della Corte (si veda la Risoluzione dell’Assemblea parlamentare n. 1226 (2000) del 28 settembre 2000 ed il Parere della Commissione di Venezia, sopra citato, §§ 56-58). Evidentemente, più la giurisprudenza è legata alle specifiche circostanze della causa, minore è il suo valore interpretativo, più essa presenta rischi di incoerenza e minore è l’orientamento offerto agli Stati parte in generale ed allo Stato convenuto in particolare. Una vera jurisdictio può sussistere solo quando un’autorità giudiziaria riesce ad elevarsi al di sopra dei fattori specifici della causa in questione ed a formulare delle norme generali.
[11] In Olsson c. Svezia (n. 2), 27 novembre 1992, § 94, serie A n. 250, la Corte si era occupata del fatto che le autorità nazionali avevano omesso in modo persistente di autorizzare i contatti tra i ricorrenti ed i loro figli, nonostante la Corte avesse precedentemente emesso una sentenza favorevole ai ricorrenti. La Corte ha dichiarato che «i fatti e le circostanze alla base del motivo di ricorso invocato dagli interessati in relazione all’articolo 53 (...) coincidevano essenzialmente con quelli appena esaminati sotto il profilo dell’articolo 8, senza che fosse stata constatata alcuna violazione». Così, la Corte non si è pronunciata sulla possibilità che sussistano circostanze nelle quali un motivo di ricorso basato sull’ex articolo 53 (attualmente l’articolo 46 § 1) della Convenzione possa essere preso in esame. La domanda rimasta senza risposta nella sentenza Olsson (n. 2) richiede un’interpretazione teleologica della Convenzione.
[12] Wemhoff c. Germania, 27 giugno 1968, § 8, serie A n. 7, e, secondo una lunga tradizione della Corte interamericana, Ricardo Canese c. Paraguay, 31 agosto 2004, serie C n. 111, § 181. Questo principio si basa sull’articolo 31 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, che prescrive un’interpretazione teleologica del diritto internazionale.
[13] Si vedano gli argomenti del giudice Martens in «Individual complaints under Article 53 of the European Convention on Human Rights», in Lawson and de Blois (ed.), «The dynamics of the protection of human rights in Europe: Essays in honour of Henry Schermers», vol. III, Londra, 1994, pp. 262, 274 e 285.
[14] Per la formulazione di tale dottrina consolidata, si veda Réparation des dommages subis au service des Nations Unies, Avis consultatif, Recueil CIJ 1949, p. 180, e, in materia dei poteri impliciti di un’autorità giudiziaria internazionale, si vedano Usine de Chorzów (Allemagne c. Pologne), 1927, CPJI, série A, no 9 (26 juillet), pp. 21-22, Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua c. Etats-Unis d’Amérique), fond, Recueil CIJ 1986, p. 142, e LaGrand (Allemagne c. Etats-Unis d’Amérique), arrêt, Recueil CIJ 2001, p. 485, nonché CIDH, Baena-Ricardo et autres c. Panama, arrêt sur la compétence, 28 novembre 2003, serie C, no 104, §§ 72, 114 e 132.
[15] Si vedano le osservazioni dell’ex presidente Costa che, nella sua opinione separata allegata alla sentenza Assanidzé c. Georgia [GC], ammoniva che la «soluzione rischiava di essere bloccata» a livello politico. Vari modi di aggirare gli effetti di una sentenza della Corte, quali una condotta dilatoria nella sua esecuzione o il deposito di una deroga alla Convenzione successiva alla constatazione di una violazione, dimostrano che tale rischio è reale. Infine, non si può escludere il rischio dell’«auto-amnistia». Tale rischio è aggravato dal fatto che, per l’avvio della procedura di interpretazione e della procedura di infrazione, è richiesta la maggioranza qualificata dei due terzi dei rappresentanti dei governi che hanno il diritto di prendere parte al Comitato, dai poteri limitati del Comitato in materia di indagini e di raccolta di informazioni, vale a dire l’assenza di ispezioni, di audizioni testimoniali e di altri strumenti atti a valutare gli effetti reali delle norme e delle misure adottate, nonché dallo squilibrio tra la posizione della parte lesa e quella del governo nella procedura di esecuzione dinanzi al Comitato dei Ministri.
[16] Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) c. Svizzera (n. 2), n. 32772/02 [GC], § 65, CEDU 2009. La chiave di volta della sentenza della Grande Camera risiede nel postulato della Corte concernente la sua competenza inerente (implicita) per esaminare la condotta delle autorità nazionali dopo la prima sentenza Verein gegen Tierfabriken, laddove l’argomento cruciale era che se la Corte non avesse potuto conoscere la causa, questa sarebbe stata sottratta ad ogni controllo ai sensi della Convenzione. Così, la motivazione di Verein gegen Tierfabriken Schweiz (VgT) (n. 2) non concerne solo gli atti delle autorità nazionali in contrasto con la sentenza della Corte, ma a fortiori anche le omissioni di dette autorità quando una sentenza della Corte chiede loro di adottare misure volte a far cessare una violazione della Convenzione. L’importanza di questa posizione è ulteriormente rafforzata dal fatto che la Corte non ha esitato a contraddire la Risoluzione del Comitato dei Ministri ResDH(2003)125, con la quale si era conclusa la vigilanza sull’esecuzione della prima sentenza Verein gegen Tierfabriken. Si vedano altresì Wasserman c. Russia (n. 2), n. 21071/05, § 37, 10 aprile 2008, e Ivanţoc, Popa e altri c. Moldova e Russia, n. 23687/05, §§ 86, 95 e 96, 15 novembre 2011.
[17] Lo Stato convenuto aveva espulso il ricorrente per un periodo indeterminato, il che era stato ritenuto sproporzionato dalla Corte. Il Tribunale federale aveva confermato la misura di allontanamento, ma ne aveva determinato la durata in dieci anni. La questione posta dalla Corte al paragrafo 68 di Emre (n. 2) – si trattava di stabilire se, determinando in dieci anni il periodo di allontanamento del ricorrente, il Tribunale federale si fosse conformato alle conclusioni ed allo spirito della precedente sentenza della Corte (2008) – denota l’intenzione della Corte di trattare il secondo ricorso come una vera procedura di infrazione.
[18] Si veda Emre c. Svizzera (n. 2), n. 5056/10, § 43, 11 ottobre 2011, e, riguardo l’esecuzione di detta sentenza, la Risoluzione del Comitato dei Ministri CM/ResDH(2012)139.
[19] Mazurek c. Francia, n. 34406/97, CEDU 2000-II.
[20] È vero che la Convenzione si deve applicare alla luce delle condizioni attuali. Dal momento che la Corte non concorda con un’interpretazione strettamente letterale né con una lettura storica della Convenzione, le sue sentenze non sono volte a determinare il significato originale delle disposizioni della Convenzione. Ne consegue che il criterio dell’interpretazione evolutiva della Convenzione favorisce l’applicabilità non retroattiva delle sentenze della Corte. Il principio della certezza del diritto rafforza tale conclusione (Marckx, sopra citata, § 58).
[21] In Merger e Cros c. Francia, n. 68864/01, § 33, 22 dicembre 2004, la Corte ha applicato il principio di uguaglianza dei diritti successori ad una successione aperta il 12 marzo 1986. In breve, ha applicato retroattivamente la giurisprudenza Mazurek ad una successione aperta prima della data in cui la sentenza era divenuta definitiva. In pratica, tutte le successioni già aperte e le corrispondenti divisioni delle eredità pendenti in Francia all’epoca in cui Mazurek era divenuta definitiva – e non soltanto la divisione relativa al sig. Mazurek – avrebbero dovuto essere trattate secondo il principio di uguaglianza tra figli nati all’interno del matrimonio e figli nati al di fuori di esso. Ciò avrebbe dovuto essere fatto nei casi successivi al 1° febbraio 2000, laddove i beni del defunto non erano ancora stati definitivamente divisi ed in cui era ancora possibile applicare la giurisprudenza Mazurek e dunque garantire ai figli nati al di fuori del matrimonio una quota uguale di beni. Tale conclusione ha acquisito ulteriore forza dopo la sentenza Merger e Cros.
[22] Secondo il diritto comparato l’ «apertura della successione » interviene alla data del decesso del de cuius ; tale data viene spesso utilizzata come punto di partenza determinante nel contesto delle disposizioni transitorie nel campo dei diritti successori (si veda l’articolo 8 della Convenzione dell’Aja sui conflitti di legge relativi alla forma delle disposizioni testamentarie e la relazione sul progetto di Convenzione, in cui si afferma che «Questa è la soluzione più frequente nel diritto comparato» (Actes et documents de la IXe session, III, p. 27). Questo è anche il caso della Francia.
[23] Pertanto, ritengo che i paragrafi da 52 a 55 della sentenza siano insufficienti per tre motivi : primo, non specificano il « diritto » che il ricorrente poteva pretendere e che gli era stato negato; secondo, non indicano in quale momento il ricorrente abbia acquisito tale diritto e a partire da quando tale diritto è divenuto esecutivo conformemente al diritto interno ; terzo, non operano alcuna distinzione in relazione ai beni della madre, tra la situazione giuridica del ricorrente anteriore e successiva al decesso della suddetta.
[24] Senza considerare il ben noto dibattito sulla natura della donazione inter vivos come pre-successione o successione anticipata, il fatto è che il ricorrente è stato privato di qualsiasi porzione per la sola ragione di non essere parte in un atto notarile dal quale i donanti lo avevano consapevolmente escluso.
[25] Non posso ammettere l’esistenza di un interesse particolare a garantire « pacifici rapporti familiari » nell’ambito di una successione in cui siano coinvolti figli nati al di fuori del matrimonio. Né posso accettare che la portata dell’eccezione sia limitata nel tempo e al merito. Tuttavia, anche ammettendo il presunto carattere di limitatezza dell’eccezione, tale argomento non potrebbe mai giustificare il fatto che queste disposizioni transitorie perpetuino e moltiplichino le inuguaglianze, punendo i figli nati al di fuori del matrimonio per il comportamento dei loro genitori. Semplicemente, i figli non devono subire le conseguenze delle azioni dei propri genitori.
[26] Di conseguenza, non ritengo del tutto esatta l’osservazione contenuta nel paragrafo 68 della sentenza, secondo cui la legge del 3 dicembre 2001 « dava esecuzione a tale sentenza, incorporando nel diritto francese i principi in essa affermati». Questa valutazione generale trascura il carattere problematico delle disposizioni transitorie della legge. Questo problema è stato ugualmente eluso nella Risoluzione ResDH(2005)25 del Comitato dei Ministri, che omette qualsiasi riferimento alle disposizioni transitorie del 2001.
[27] Per una maggiore precisione, è opportuno osservare che la sentenza Marckx ha di per sé stabilito un principio applicabile a tutti gli Stati parte alla Convenzione, incluso lo Stato convenuto nella causa Fabris. È un fatto che, all’epoca del decesso della sig.ra M., quando il ricorrente ha rivendicato dinanzi al notaio la propria quota di legittima sull’eredità di sua madre (1994), e al tempo in cui il sig. Fabris ha intentato azione di riduzione dinanzi ai tribunali francesi (1998), le autorità francesi erano già a conoscenza del principio di non discriminazione in materia di diritti successori dei figli nati al di fuori del matrimonio, principio stabilito diversi anni prima nella sentenza Marckx nel 1979 e ribadito in Inze nel 1987 ed in Vermeire nel 1991, nonché applicato direttamente da corti supreme, quali la Hoog Raad e la Cour de Cassation du Luxembourg nelle loro sentenze rilevanti, rispettivamente del 13 giugno 1979 e del 17 gennaio 1985. Di conseguenza, il principio di buona fede nell’adempimento degli obblighi derivanti dai trattati avrebbe dovuto far sì che le autorità francesi trattassero la domanda del ricorrente con modalità non discriminatorie. Dopo che la sentenza Mazurek è divenuta definitiva nel 2000, l’obbligo internazionale dello Stato convenuto di evitare future violazioni della Convenzione è stato rafforzato, in quanto non legato solamente al principio di buona fede, bensì anche all’effetto erga omnes a livello nazionale della sentenza Mazurek.
[28] Si vedano Traitement des nationaux polonais et des autres personnes d’origine ou de langue polonaise dans le territoire de Dantzig, Avis consultatif, 4 février 1932, CPJI, série A/B, n. 44, p. 24 (« uno Stato non può invocare dinanzi ad un altro Stato la propria Costituzione allo scopo di sottrarsi agli obblighi imposti dal diritto internazionale ovvero dai vigenti trattati») ; Applicabilité de l’obligation d’arbitrage en vertu de la section 21 de l’accord du 26 juin 1947 relatif au siège de l’Organisation des Nations Unies, Avis consultatif, Recueil CIJ 1988, pp. 34 et 35 ; Dumitru Popescu c. Romania (n. 2), n. 71525/01, § 103, 26 aprile 2007, e, riguardo l’accettazione di tale tesi dagli Stati parte, si vedano la Risoluzione DH (95) 211 dell’11 settembre 1995, la Risoluzione DH (96) 368 del 26 giugno 1996 e la Risoluzione DH (96) 150 del 15 maggio 1996. La forza prevalente degli obblighi internazionali sul diritto interno, segnatamente il diritto costituzionale, è, a fortiori, ugualmente valida nel campo della legislazione internazionale sui diritti dell’uomo, tenuto conto della natura di questi ultimi, materia non riservata alla competenza interna degli Stati (articolo 2 § 7 della Carta delle Nazioni Unite), e del fatto che i trattati in materia di diritti dell’uomo non si limitano a vincolare gli Stati parte, bensì riconoscono anche i diritti e le libertà dei cittadini sottoposti alla giurisdizione degli Stati parte (articolo 1 della Convenzione). La conclusione è inevitabile: fatto salvo l’articolo 15 della Convenzione, nessuna norma interna, ivi incluse le norme costituzionali, può limitare o pregiudicare i diritti e le libertà riconosciute dalla Convenzione, come da interpretazione della Corte. Nulla impedisce ai giudici interni ed alle corti costituzionali al loro vertice, di fornire un livello superiore di protezione dei diritti e delle libertà individuali (articolo 53); ciò sta ad indicare che le norme contenute nella Convenzione non possono essere messe da parte, se non nei casi in cui le norme interne prevedono una miglior tutela dei diritti del ricorrente.
[29] Secondo «il principio di certezza del diritto, necessariamente inerente al diritto della Convenzione», la Corte «può dispensare gli Stati dal mettere in dubbio atti ovvero situazioni giuridiche anteriori a sentenze della Corte che dichiarino la legislazione nazionale incompatibile con la Convenzione» (Marckx, sopra citata, § 58, e Henryk Urban e Ryszard Urban c. Polonia, n. 23614/08, § 65, 30 novembre 2010).
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