CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
QUARTA SEZIONE
CAUSA F.D. E H.C. c. PORTOGALLO
(Ricorso n. 18737/18)
SENTENZA
Art. 8 • Obblighi positivi • Vita familiare • Esecuzione di un ordine di localizzazione Schengen e restituzione automatica del minore alla madre titolare dell’affidamento esclusivo • Inosservanza da parte delle autorità dei propri obblighi ai sensi della Convenzione dell’Aja • Assenza di qualsiasi garanzia procedurale • Mancata valutazione dell’interesse superiore del minore e dei diritti del padre • Assenza di procedimento giudiziario • Mancata tutela del minore trattenuto in commissariato •
Ingerenza non necessaria • Art. 34 • Locus standi • Legittimazione del padre ad agire per conto del figlio nelle circostanze del caso di specie in quanto la sua responsabilità genitoriale non è mai stata revocata • Interessi contrastanti relativamente al minore
Redatta dalla cancelleria. Non vincola la Corte.
STRASBURGO
7 gennaio 2025
DEFINITIVA
07/04/2025
La presente sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa F.D. e H.C. c. Portogallo,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Quarta Sezione), riunita in una Camera composta da:
Lado Chanturia, Presidente,
Jolien Schukking,
Faris Vehabović,
Ana Maria Guerra Martins,
Anne Louise Bormann,
Sebastian Răduleţu,
András Jakab, giudici,
e Simeon Petrovski, cancelliere aggiunto di Sezione,
visto il ricorso (n. 18737/18) proposto contro la Repubblica portoghese con il quale, in data 16 aprile 2018, un cittadino francese e portoghese, sig. F.D., e un cittadino portoghese, H.C. (“i ricorrenti”), hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare al Governo portoghese (“il Governo”) le doglianze relative all’articolo 8 della Convenzione e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto;
vista la decisione di concedere l’anonimato ai ricorrenti;
viste le osservazioni formulate dalle parti;
visto che il Governo francese non ha espresso la volontà di intervenire nella presente causa (articolo 36 § 1 della Convenzione e articolo 44 § 1 lettera a) del Regolamento della Corte);
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 3 dicembre 2024,
pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:
INTRODUZIONE
1. La causa concerne l’esecuzione di un ordine di localizzazione del secondo ricorrente, figlio del primo, emesso dalle autorità francesi e la sua successiva restituzione alla madre, O. I ricorrenti hanno lamentato l’iniquità del procedimento instaurato nei loro confronti dalla Procura di Matosinhos. Hanno lamentato in particolare che non vi era stata udienza e che la restituzione del secondo ricorrente a O. era avvenuta senza valutare se egli corresse un grave rischio di danno, in violazione del loro diritto alla vita privata e familiare. Hanno inoltre asserito di non avere potuto disporre di un ricorso effettivo relativamente a tali presunte violazioni. Hanno invocato gli articoli 6 § 1, 8, e 13 della Convenzione.
IN FATTO2. I ricorrenti, padre e figlio, sono nati nel 1970 e nel 2010 e vivono rispettivamente a Serpins in Portogallo e in Francia. Sono stati rappresentati dall’avvocato J.J. Ferreira Alves, del foro di Matosinhos.
3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, sig.ra M.F. da Graça Carvalho, sostituto avvocato generale e, successivamente al 1o settembre 2022 da M. Ricardo Bragança de Matos, procuratore.
4. Il primo ricorrente ha presentato il ricorso per suo conto e per conto di suo figlio, il secondo ricorrente, che è minorenne.
5. I fatti della causa si possono riassumere come segue.
IL PROCEDIMENTO IN FRANCIA6. In data 28 ottobre 2013, a seguito della separazione del primo ricorrente dalla madre del secondo ricorrente, O., il Tribunale per la famiglia di Privas in Francia concesse l’affidamento congiunto del secondo ricorrente al primo ricorrente e a O. La residenza principale del minore fu fissata presso la madre e il primo ricorrente godeva dei diritti di visita e poteva trascorrere insieme al figlio i fine-settimana e metà delle vacanze scolastiche. La Corte di appello di Nîmes in Francia, a seguito dell’impugnazione da parte del primo ricorrente, confermò tale decisione il 15 aprile 2015.
7. In data 10 febbraio 2014 e 7 maggio 2015, il primo ricorrente chiese senza esito al Tribunale per la famiglia di Privas l’affidamento del secondo ricorrente, affermando che la sua educazione era inadeguata, accusando O. di atti di violenza e sostenendo che il minore era a rischio.
8. In data 6 agosto 2015, il primo ricorrente depositò un’istanza presso il Tribunale per la famiglia di Privas chiedendo che la residenza principale del figlio fosse trasferita presso di lui e che la madre lo incontrasse in un “luogo neutrale”. Sostenne che le condizioni abitative nel domicilio di O. erano precarie, che ella non forniva sostegno alla scolarizzazione del figlio né gli assicurava regolari controlli medici.
9. In data 7 dicembre 2015, il Tribunale per la famiglia di Privas in Francia rigettò l’istanza.
10. In data 6 ottobre 2017 il primo ricorrente andò a prendere il figlio a scuola e notò che aveva una ferita. Lo fece esaminare da un medico che riscontrò un’escoriazione di dieci centimetri sul gluteo destro che doveva essere stata causata da qualcosa venuto in contatto diretto con l’epidermide scoperta e che richiese un’assenza di dieci giorni da scuola per malattia. Il giorno successivo il primo ricorrente denunciò O. per presunte violenze contro loro figlio. Affermò che mentre il figlio era in visita da lui aveva raccontato che O. l’aveva picchiato con un bastone di plastica e che lo aveva già fatto diverse volte in precedenza utilizzando una cintura blu o una scarpa. A tale riguardo chiamò due testimoni che furono ascoltati.
11. In data 8 ottobre 2017 il primo ricorrente non riconsegnò il figlio a O.
12. Il 9 ottobre 2017 O. denunciò la scomparsa del minore alle autorità di polizia. A seguito di un’indagine le autorità di polizia francesi appurarono che il primo e il secondo ricorrente si trovavano in Portogallo.
13. In data 13 ottobre 2017 il primo ricorrente chiese nuovamente al Tribunale per la famiglia di Privas di stabilire la residenza principale del figlio presso di lui, affermando di sospettare che la madre usasse violenza nei confronti del figlio. In risposta O. formulò accuse analoghe nei confronti del primo ricorrente.
14. In data 14 novembre 2017 O. presentò alle autorità francesi domanda di ritorno del minore ai sensi della Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 1980 (in prosieguo “la Convenzione dell’Aja”, si veda il paragrafo 32 infra). Tale domanda fu inviata all’autorità centrale designate a tale scopo, la Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (in prosieguo “DGRSP”). Risulta dal fascicolo che la DGRSP non trasmise tale domanda ad alcun tribunale.
15. In data 27 novembre 2017 il Tribunale per la famiglia di Privas svolse un’udienza orale relativa all’istanza del primo ricorrente del 13 ottobre 2017 (si veda il paragrafo 13 supra). Erano presenti O., il suo difensore e il rappresentante del primo ricorrente. In assenza del suo assistito, il rappresentante del primo ricorrente sostenne che O. da almeno due anni maltrattava il figlio, affermando che quest’ultimo se ne era lamentato. Egli inoltre sostenne di aver veduto segni di aggressione sul corpo del secondo ricorrente che erano stati confermati da un medico e da due testimoni (si veda il paragrafo 10 supra). O. respinse tali accuse affermando che il primo ricorrente non aveva fatto che accusarla da quando si erano separati e che l’8 ottobre 2017, dopo che aveva trascorso il fine-settimana con il padre, il secondo ricorrente non era tornato da lei (si veda il paragrafo 11 supra). O. affermò inoltre che il primo ricorrente non rispettava i provvedimenti del tribunale o i suoi diritti di madre. Citò la sparizione del minore e chiese che le fosse concesso l’affidamento esclusivo del figlio e la sospensione dei diritti di visita del primo ricorrente.
16. Con sentenza 11 dicembre 2017 il Tribunale per la famiglia di Privas decise di concedere l’affidamento esclusivo a O. e di sospendere i diritti di visita del primo ricorrente. Affermò che quest’ultimo fin dall’inizio di era battuto per ottenere il diritto di residenza principale e sembrava disposto a qualsiasi estremo pur di ottenerlo. Il Tribunale per la famiglia di Privas esaminò le fotografie presentate dal primo ricorrente e ritenne che le lesioni visibili sul minore fossero reali ma che non fosse stato dimostrato che esse erano state provocate da O. e neppure che ella lo aveva picchiato come affermato dal primo ricorrente. Inoltre il minore non era stato ascoltato separatamente dal tribunale, e i due testimoni (si veda il paragrafo 10 supra) non erano credibili dal momento che le loro dichiarazioni erano state prodotte il giorno stesso in cui il ricorrente aveva sporto denuncia penale contro O. Il Tribunale per la famiglia di Privas attribuì un peso sostanziale all’assenza del primo ricorrente e al fatto che egli avesse violato le precedenti sentenze e si fosse fatto giustizia da solo sparendo con il figlio, contro gli interessi della madre e del minore.
17. Tale sentenza, poiché non fu impugnata dal primo ricorrente, divenne definitiva il 15 febbraio 2018.
18. Nel frattempo, in data 30 gennaio 2018, il Tribunale distrettuale di Privas emise un mandato di arresto europeo nei confronti del primo ricorrente al fine di farlo processare per sottrazione di minore ai sensi degli articoli 227 §§ 7 e 9 del codice penale francese.
19. Successivamente le autorità francesi formularono una richiesta di localizzazione del secondo ricorrente in quanto persona scomparsa attraverso il Sistema d’informazione Schengen, chiedendo l’adozione di tutte le misure necessarie per tutelare il minore, comprese, ove necessario, la presa in carico da parte delle autorità e la notifica all’ufficio nazionale del SIRENE (“Informazioni supplementari richieste all’ingresso nazionale”).
IL PROCEDIMENTO IN PORTOGALLO20. In data 15 dicembre 2017 il primo ricorrente presentò un’istanza di attribuzione della responsabilità genitoriale dinanzi al Tribunale per la famiglia di Matosinhos, chiedendo l’affidamento esclusivo del secondo ricorrente e un provvedimento che stabilisse la residenza ufficiale del figlio presso di lui. Dichiarò che il minore abitava con lui e frequentava una scuola di Matosinhos. Affermò inoltre, fornendo delle prove, che la madre del bambino, O., era aggressiva e aveva picchiato il figlio diverse volte. Fornì gli indirizzi della sua residenza e della scuola del minore.
21. In data 15 febbraio 2018, alle ore 9:00, le autorità della polizia portoghese prelevarono il secondo ricorrente da scuola in esecuzione dell’ordine di localizzazione emesso dalle autorità francesi (si veda il paragrafo 19 supra). Lo trattennero in commissariato sino alle ore 12:20 quando lo condussero alla Procura presso il Tribunale per la famiglia di Matosinhos che avviò un procedimento amministrativo per valutare se fosse necessario promuovere una causa per la protezione del minore dinanzi al Tribunale per la famiglia in conformità all’articolo 3 della legge 1o settembre 1999 n. 147/99 (si veda il paragrafo 31 infra).
22. Contemporaneamente il primo ricorrente fu arrestato in esecuzione del mandato di arresto europeo che era stato emesso nei suoi confronti dalle autorità francesi per sottrazione di minore (si veda il paragrafo18 supra). Egli contattò un avvocato, che lo raggiunse al commissariato, e gli rilasciò una procura scritta che lo autorizzava a rappresentarlo nel procedimento concernente il ritorno del secondo ricorrente. Il primo ricorrente fu trattenuto nel commissariato tutto il giorno e la notte. Le parti non hanno comunicato gli sviluppi di tale procedimento.
23. Alle ore 15:40 dello stesso giorno, O. comparve presso la Procura presso il Tribunale per la famiglia di Matosinhos in Portogallo. Alle ore 17:00 le fu consegnato il figlio, a seguito di una decisione del procuratore nella quale ella osservava quanto segue:
- la DGRSP (si veda il paragrafo 14 supra) l’aveva informata che non erano stati adottati provvedimenti in ordine al secondo ricorrente a seguito della domanda di O. ai sensi della Convenzione dell’Aja;
- una sentenza di un tribunale francese aveva concesso ad O. l’affidamento esclusivo del secondo ricorrente (si veda il paragrafo 16 supra);
- O. era comparsa presso la Procura presso il Tribunale per la famiglia di Matosinhos in Portogallo;
- la sentenza del tribunale francese (si vedano i paragrafi 16 e 17 supra) aveva sospeso i diritti di visita del primo ricorrente nei confronti del figlio e tale questione era passata in giudicato proprio quel giorno (15 febbraio 2018).
24. In data 19 febbraio 2018, il primo ricorrente chiese alla Procura presso il Tribunale per la famiglia di Matosinhos l’accesso al fascicolo amministrativo (si veda il paragrafo 21 supra).
25. In data 20 febbraio 2018 il procuratore archiviò il procedimento amministrativo (si veda il paragrafo 21 supra) in ragione dell’assenza di rischio per il minore visto che egli era stato restituito alla madre che aveva l’affidamento esclusivo e i diritti di residenza. Dispose inoltre l’invio di una copia di tale procedimento al Tribunale per la famiglia di Matosinhos.
26. In data 22 febbraio 2018, la richiesta del primo ricorrente di accesso agli atti del procedimento amministrativo (si veda il paragrafo 24 supra) fu accolta.
27. Con decisione 8 marzo 2018, il Tribunale per la famiglia di Matosinhos rigettò l’istanza del primo ricorrente di attribuzione della responsabilità genitoriale (si veda il paragrafo 20 supra). Osservò che il Tribunale per la famiglia di Privas era l’organo giurisdizionale dotato di competenza internazionale a pronunciarsi sulla questione dato che il minore era residente in Francia e che esso era incompetente in conformità all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 2201/2003 del consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU 2003 L 338, p. 1) (noto come il regolamento Bruxelles II bis, si veda il paragrafo 34 infra), e affermò che l’illecito trasferimento del minore in Portogallo ad opera del primo ricorrente non modificava tale fatto.
28. In data 2 aprile 2018 il primo ricorrente presentò una doglianza alla Procura generale di Porto relativa al procuratore del Tribunale per la famiglia di Matosinhos (si veda il paragrafo 23 supra). Depositò inoltre una denuncia disciplinare nei suoi confronti presso il Consiglio superiore della magistratura requirente e una denuncia penale nei confronti di funzionari della procura presso il Tribunale per la famiglia di Matosinhos e della DGRSP (si veda il paragrafo 14 infra). Il ricorrente non ha comunicato né nel formulario di ricorso né nelle sue osservazioni gli sviluppi di tali procedimenti.
IL QUADRO GIURIDICO PERTINENTE IL DIRITTO INTERNO La Costituzione29. Le pertinenti disposizioni della Costituzione recitano:
Articolo 8
Diritto internazionale
“(...)
2. Le norme contenute nelle convenzioni internazionali debitamente ratificate o approvate entrano in vigore nel diritto interno portoghese una volta che sono state ufficialmente pubblicate e rimangono in vigore fintanto che sono internazionalmente vincolanti per lo Stato portoghese.
3. Le norme emanate dai competenti organi delle organizzazioni internazionali di cui fa parte il Portogallo entrano direttamente in vigore nel diritto interno portoghese, qualora ciò sia previsto nel trattato internazionale.
4. Le disposizioni dei trattati che governano l’Unione europea e le norme emanate dalle sue istituzioni nell’esercizio dei propri poteri e funzioni si applicano nel diritto interno portoghese in conformità al diritto dell’Unione e in conformità ai principi fondamentali degli Stati democratici fondati sullo Stato di diritto.”
Articolo 26 § 1
Altri diritti personali
“Ogni persona ha diritto all’identità personale, allo sviluppo della propria personalità, alla capacità civile, alla cittadinanza, al buon nome e alla reputazione, all’immagine, alla libertà di espressione, alla riservatezza della propria vita privata e familiare, e alla tutela giuridica da ogni forma di discriminazione.”
Articolo 36
Famiglia, matrimonio e affiliazione
“(...)
3. I coniugi hanno uguali diritti e doveri in relazione alla propria capacità civile e politica e al mantenimento e alla educazione della prole.
(..)
5. I genitori hanno il diritto e il dovere di educare e mantenere la prole.
6. Non è consentito separare i figli dai genitori, salvo quando questi ultimi non adempiono ai loro doveri nei loro confronti, e in tale caso sempre per effetto di una decisione giudiziaria.
(...)”
Articolo 67 § 1
Vita familiare
“In quanto elemento fondamentale della società, la famiglia gode del diritto alla protezione della società e dello Stato e all’effettiva attuazione di tutte le condizioni necessarie per consentire ai componenti della famiglia di conseguire la propria realizzazione personale.”
Articolo 68
Paternità e maternità
“1. Nello svolgimento del loro insostituibile ruolo nei confronti della prole, con particolare riguardo all’educazione dei figli, il padre e la madre hanno diritto alla protezione della società e dello Stato, alla garanzia della propria realizzazione professionale e alla partecipazione civica.
2. La maternità e la paternità costituiscono importanti valori sociali.”
Articolo 69 § 1
Infanzia
“Affinché possano conseguire il pieno sviluppo, i minori hanno diritto alla protezione della società e dello Stato, in particolare da tutte le forme di abbandono, discriminazione e oppressione, e dall’esercizio improprio dell’autorità all’interno della famiglia o di ogni altra istituzione.”
Il codice civile30. Le pertinenti disposizioni del codice civile sono le seguenti:
Articolo 1878 § 1
Responsabilità genitoriale
“È responsabilità dei genitori, nell’interesse dei figli, garantire la loro sicurezza e salute, provvedere al loro sostegno, guidare la loro educazione, rappresentarli anche qualora non siano nati, e gestire i loro beni.”
Articolo 1881
Rappresentanza
“1. La rappresentanza comprende l’esercizio di tutti i diritti e l’adempimento di tutti gli obblighi del figlio, salvo gli atti puramente personali che il minore ha diritto di compiere personalmente e liberamente e le attività relative a beni che non sono sotto il controllo dei genitori.
2. Qualora sussista un conflitto di interessi che deve essere risolto dall’autorità pubblica tra l’uno o l’altro genitore e il figlio soggetto alla responsabilità genitoriale, o tra figli, anche qualora uno sia maggiore dell’altro, i minori sono rappresentati da uno o più tutori speciali nominati dal tribunale.”
La legge 1o settembre 1999 n. 147/99 sulla protezione dei minori e delle persone giovani in pericolo31. Le parti pertinenti della legge n. 147/99 del settembre 1999, come modificata dalla legge n. 31/2003 del 22 agosto 2003 e dalla legge n. 142/2015 dell’8 settembre 2015, recitano:
Articolo 1
Oggetto
“Il fine della presente legge è la promozione dei diritti e la protezione dei minori e delle persone giovani a rischio allo scopo di garantire il loro benessere e pieno sviluppo.”
Articolo 2
Campo di applicazione
“La presente legge si applica ai minori e alle persone giovani a rischio che risiedono o sono presenti sul territorio nazionale portoghese.”
Articolo 3
Intervento legittimo
“1. L’intervento al fine di promuovere i diritti e la protezione dei minori e delle persone giovani a rischio è giustificato quando i genitori, il rappresentante legale o chiunque li abbia in affidamento de facto mette in pericolo la loro sicurezza, salute, formazione, educazione o sviluppo, o quando tale pericolo deriva da atti o omissioni di terzi o dello stesso minore o persona giovane, ed essi non cercano un adeguato rimedio a tali atti o omissioni.
2. Il minore o la persona giovane è considerata a rischio se si trova in una delle seguenti situazioni:
a) è stato abbandonato o vive da solo;
b) subisce abusi fisici o psicologici o è vittima di abusi sessuali;
c) non riceve cure e affetto adeguati all’età e alla situazione personale;
d) è affidato a terzi per un periodo di tempo sufficiente all’instaurazione di un forte legame con loro durante il quale i genitori non hanno esercitato le loro funzioni genitoriali;
e) è obbligato a svolgere attività o lavori eccessivi o inadatti alla sua età, dignità e situazione personale, o pregiudizievoli per la sua formazione o sviluppo;
f) è sottoposto, direttamente o indirettamente, a un trattamento che incide gravemente sulla sua sicurezza o sul suo equilibrio emotivo;
g) si dedica a comportamenti, attività o consumi che incidono gravemente sulla sua salute, sicurezza, formazione, educazione o sviluppo senza che i suoi genitori, il suo rappresentante legale o chiunque lo abbia in affidamento de facto contrasti adeguatamente tale comportamento o attività al fine di prevenire il danno al minore o alla persona giovane;
h) è un cittadino straniero ed alloggia presso un ente pubblico, cooperativo, sociale o privato ai sensi di un accordo dello Stato, senza essere titolare di un permesso di soggiorno per il territorio nazionale portoghese.”
Articolo 34
Finalità
“Le misure di promozione dei diritti e di protezione dei minori e delle persone giovani a rischio, in prosieguo denominate misure di promozione e protezione, sono finalizzate a:
a) sottrarre i minori e le persone giovani al pericolo che eventualmente corrono;
b) offrire loro condizioni che consentano loro di proteggere e promuovere la propria sicurezza, salute, educazione, benessere e sviluppo integrale;
c) garantire il recupero fisico e psicologico dei minori e delle persone giovani vittime di qualsiasi forma di sfruttamento o di abuso.”
Articolo 72
Doveri
“1. La procura deve intervenire a favore della promozione e della difesa dei minori e delle persone giovani a rischio in conformità alla presente legge e può chiedere le informazioni necessarie ai genitori, al rappresentante legale o a chiunque li abbia in affidamento de facto.
2. La procura vigila sulle attività delle commissioni di protezione al fine di valutare la legittimità e l’adeguatezza delle loro decisioni, controllando le loro procedure e promuovendo idonei procedimenti giudiziari.
3. È anche particolare responsabilità della procura rappresentare i minori e le persone giovani a rischio, promuovendo azioni giudiziarie, chiedendo misure civili di protezione e utilizzando tutti i mezzi giudiziari necessari per promuovere e difendere i loro diritti e la loro protezione, anche promuovendo la loro naturalizzazione ai sensi dell’articolo 6 n. 3 della legge n. 37/81, del 3 ottobre.”
STRUMENTI INTERNAZIONALI La Convenzione dell’Aja sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori del 25 ottobre 198032. I pertinenti articoli della Convenzione dell’Aja (ratificata dal Portogallo il 29 settembre 1983) sono citati nella sentenza X c. Lettonia ([GC], n. 27853/09, § 34, CEDU 2013). Inoltre per quanto riguarda le autorità centrali le pertinenti disposizioni della Convenzione dell’Aja recitano:
Articolo 6
“Gli Stati contraenti designano un’autorità centrale per l’adempimento degli obblighi imposti a tali autorità dalla Convenzione.
Gli Stati federali, gli Stati in cui vige più di un ordinamento giuridico, o che sono dotati di organizzazioni territoriali autonome sono liberi di designare più di un’autorità centrale specificando l’estensione territoriale dei poteri di ciascuna. Qualora uno Stato abbia designato più di un’autorità centrale, esso designa l’autorità centrale cui si possono indirizzare le domande al fine della trasmissione alla competente autorità centrale di tale Stato.”
Articolo 7
“Le autorità centrali cooperano reciprocamente e promuovono la cooperazione tra le autorità competenti dei rispettivi Stati per garantire il tempestivo ritorno del minore e il conseguimento degli altri obiettivi della presente Convenzione.
In particolare essi adottano, direttamente o con l’ausilio di un intermediario, tutti i provvedimenti atti a:
a) localizzare il minore trasferito o trattenuto illecitamente;
b) prevenire danni ulteriori al minore o pregiudizi agli interessati adottando o facendo adottare provvedimenti provvisori;
c) assicurare la consegna volontaria del minore o favorire una soluzione amichevole delle questioni;
d) scambiare, se del caso, informazioni relative alla situazione sociale del minore;
e) fornire informazioni di carattere generale sul diritto del proprio Stato relativamente all’applicazione della Convenzione;
f) promuovere o facilitare l’instaurazione di un procedimento giudiziario o amministrativo al fine di ottenere il ritorno del minore e, se del caso, accordarsi per organizzare o garantire l’esercizio effettivo dei diritti di visita;
g) qualora le circostanze lo richiedano concedere o agevolare la concessione del gratuito patrocinio o di una consulenza legale gratuita, anche con il coinvolgimento di avvocati e consulenti legali;
h) adottare le misure amministrative eventualmente necessarie e opportune per garantire il ritorno in sicurezza del minore;
i) tenersi reciprocamente informati sull’attuazione della presente Convenzione e, per quanto possibile, eliminare gli eventuali ostacoli alla sua applicazione.”
Articolo 10
“L’autorità centrale dello Stato in cui si trova il minore adotta o fa adottare tutti i provvedimenti atti a ottenere la consegna volontaria del minore.”
Articolo 13
“Nonostante le disposizioni di cui al precedente articolo, l’autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato richiesto non è tenuta ad ordinare il ritorno del minore qualora la persona, l’istituzione o altro organo che vi si oppone dimostri che:
a) la persona, l’istituzione o altro organo che aveva in carico la persona del minore non esercitava effettivamente i diritti di affidamento all’epoca del trasferimento o trattenimento, oppure aveva acconsentito o successivamente accondisceso al trasferimento o al trattenimento; o
b) sussiste un grave rischio che il ritorno esponga il minore a un danno fisico o psicologico o lo ponga in altro modo in una situazione intollerabile.
L’autorità giudiziaria o amministrativa può anche rifiutarsi di ordinare il ritorno del minore ove accerti che quest’ultimo vi si oppone ed egli abbia raggiunto un’età e un grado di maturità tali da rendere opportuna la considerazione delle sue opinioni.
Nel considerare le circostanze di cui al presente articolo le autorità giudiziarie e amministrative tengono conto delle informazioni sulla situazione sociale del minore fornite dall’autorità centrale o da altre autorità competenti dello Stato in cui egli risiede abitualmente.”
Il Consiglio d’Europa33. Le linee-guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore sono state adottate dal Comitato dei ministri il 17 novembre 2010. Le disposizioni pertinenti recitano:
B. L’interesse superiore
del minore
“1. Gli Stati membri dovrebbero garantire l’effettiva attuazione del diritto dei minori affinché il loro interesse superiore sia posto davanti a ogni altra considerazione in tutte le questioni che li coinvolgono o li riguardano.
2. Nel valutare l’interesse superiore dei minori coinvolti o interessati:
a. dovrebbe essere riconosciuto il dovuto peso ai loro punti di vista e alle loro opinioni;
b. dovrebbero essere rispettati in ogni momento tutti gli altri diritti del minore quali il diritto alla dignità, alla libertà e alla parità di trattamento;
c. dovrebbe essere adottato un approccio globale da parte di tutte le autorità competenti, in modo da tenere in debita considerazione tutti gli interessi in gioco tra cui il benessere psico-fisico nonché gli interessi legali, sociali ed economici del minore.
3. L’interesse superiore di tutti i minori interessati nello stesso procedimento o caso dovrebbe essere valutato separatamente e soppesato nell’intento di conciliare eventuali interessi divergenti dei minori.
4. Mentre le autorità giudiziarie hanno la competenza e la responsabilità ultime per l’adozione delle decisioni finali, gli Stati membri dovrebbero, se del caso, adoperarsi in modo concertato al fine di stabilire approcci multidisciplinari finalizzati a valutare l’interesse superiore dei minori nei procedimenti che li coinvolgono.”
C. Dignità
“1. I minori dovrebbero essere trattati con attenzione, sensibilità, equità e rispetto nel corso di qualsiasi procedimento o causa, prestando particolare attenzione alla loro situazione personale, al loro benessere e ai loro bisogni specifici e nel pieno rispetto della loro integrità fisica e psicologica. Tale trattamento dovrebbe essere loro riservato quale che sia il modo in cui essi sono entrati in contatto con procedimenti giudiziari, stragiudiziari o altri interventi, a prescindere dalla loro condizione e capacità giuridica nel procedimento o nella causa.
2. I minori non devono essere sottoposti a tortura o a pene o trattamenti inumani o degradanti.”
IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA Il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000) (“regolamento Bruxelles II bis”)34. All’epoca dei fatti le pertinenti disposizioni del regolamento Bruxelles II bis recitavano:
Articolo 8
Competenza generale
“1. Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore, se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono aditi.
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve le disposizioni degli articoli 9, 10 e 12.”
Articolo 11
Ritorno del minore
“1. Quando una persona, istituzione o altro ente titolare del diritto di affidamento adisce le autorità competenti di uno Stato membro affinché emanino un provvedimento in base alla convenzione dell’Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori (in seguito «la convenzione dell’Aia del 1980») per ottenere il ritorno di un minore che è stato illecitamente trasferito o trattenuto in uno Stato membro diverso dallo Stato membro nel quale il minore aveva la residenza abituale immediatamente prima dell’illecito trasferimento o mancato ritorno, si applicano i paragrafi da 2 a 8.
2. Nell’applicare gli articoli 12 e 13 della convenzione dell’Aia del 1980, si assicurerà che il minore possa essere ascoltato durante il procedimento se ciò non appaia inopportuno in ragione della sua età o del suo grado di maturità.
3. Un’autorità giurisdizionale alla quale è stata presentata la domanda per il ritorno del minore di cui al paragrafo 1 procede al rapido trattamento della domanda stessa, utilizzando le procedure più rapide previste nella legislazione nazionale.
Fatto salvo il primo comma, l’autorità giurisdizionale, salvo nel caso in cui circostanze eccezionali non lo consentano, emana il provvedimento al più tardi sei settimane dopo aver ricevuto la domanda.
(...)”.
Articolo 23
Motivi di non riconoscimento delle decisioni relative alla responsabilità genitoriale
“Le decisioni relative alla responsabilità genitoriale non sono riconosciute nei casi seguenti:
(a) se, tenuto conto dell’interesse superiore del minore, il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine pubblico dello Stato membro richiesto;
(b) se, salvo i casi d’urgenza, la decisione è stata resa senza che il minore abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto;
c) quando è resa in contumacia, ovvero la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese, salvo che sia stato accertato che il convenuto ha accettato inequivocabilmente la decisione:
(d) su richiesta di colui che ritiene che la decisione sia lesiva della propria responsabilità genitoriale, se è stata emessa senza dargli la possibilità di essere ascoltato;
(e) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa nello Stato membro richiesto;
(f) se la decisione è incompatibile con una decisione successiva sulla responsabilità genitoriale emessa in un altro Stato membro o nel paese terzo in cui il minore risieda abitualmente, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto;
o
(g) se la procedura prevista dall’articolo 56 non è stata rispettata.”
Articolo 28
Decisioni esecutive
“1. Le decisioni relative all’esercizio della responsabilità genitoriale su un minore, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro, sono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata, purché siano state notificate.
(...)”
Articolo 29
Giudici territorialmente competenti
“1. L’istanza per la dichiarazione di esecutività è proposta ai giudici che figurano nell’elenco comunicato da ciascuno Stato membro alla Commissione conformemente all’articolo 68.”
Articolo 31
Decisione dell’autorità giurisdizionale
“1. L’autorità giurisdizionale adita decide senza indugio. In questa fase del procedimento, né la parte contro la quale l’esecuzione viene chiesta né il minore possono presentare osservazioni.”
Articolo 32
Comunicazione della decisione
“La decisione resa su istanza di parte è senza indugio portata a conoscenza del richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro dell’esecuzione.”
Articolo 33
Opposizione
“1. Ciascuna delle parti può proporre opposizione contro la decisione resa sull’istanza intesa a ottenere una dichiarazione di esecutività.”
La decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II)35. All’epoca dei fatti le pertinenti disposizioni della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (“SIS II”), per quanto pertinente, recitavano:
Articolo 32
Obiettivi e condizioni delle segnalazioni
“1. I dati relativi alle persone scomparse che devono essere poste sotto protezione e/o a quelle il cui luogo di soggiorno deve essere accertato sono inseriti nel SIS II su richiesta dell’autorità competente dello Stato membro che effettua la segnalazione.
2. Possono essere inserite le seguenti categorie di persone scomparse:
a) persone scomparse che devono essere poste sotto protezione:
(i) ai fini della loro tutela;
(ii) per prevenire minacce;
(b) persone scomparse che non devono essere poste sotto protezione.
3. Il paragrafo 2, lettera a), si applica solo alle persone che devono essere internate per decisione di un’autorità competente.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano in particolare ai minori.
5. Gli Stati membri assicurano che i dati inseriti nel SIS II indichino in quale delle categorie di cui al paragrafo 2 rientra la persona scomparsa.”
Articolo 33
Esecuzione dell’azione richiesta nelle segnalazioni
“1. In caso di individuazione di una persona di cui all’articolo 32, le autorità competenti comunicano, fatto salvo il paragrafo 2, il suo luogo di soggiorno allo Stato membro che effettua la segnalazione. Nei casi di cui all’articolo 32, paragrafo 2, lettera a), esse possono, qualora la legislazione nazionale lo consenta, porre la suddetta persona sotto protezione per impedirle di proseguire il viaggio.
2. La comunicazione, diversa da quella fra le autorità competenti, dei dati di una persona scomparsa maggiorenne che sia stata individuata è subordinata al consenso della persona in questione. Tuttavia, le autorità competenti possono comunicare la cancellazione della segnalazione, dovuta alla localizzazione della persona, alla persona che ne ha segnalato la scomparsa.”
in diritto SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE36. Invocando l’articolo 6 § 1 della Convenzione e rappresentando sia sé stesso che il secondo ricorrente, il primo ricorrente ha lamentato l’iniquità del procedimento promosso dalla procura di Matosinhos su richiesta delle autorità francesi (si vedano i paragrafi 21-23 supra). Ha lamentato inoltre, ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, che il secondo ricorrente era stato restituito a O. senza valutare se egli corresse un grave rischio di danno e con modalità che violavano il diritto di entrambi al rispetto della vita privata e familiare. Ai sensi dell’articolo 13 della Convenzione ha lamentato l’assenza di un ricorso effettivo rispetto a tali doglianze.
37. La Corte, essendo libera di qualificare giuridicamente i fatti della causa, (si veda Radomilja e altri c. Croazia [GC], nn. 37685/10 e 22768/12, §§ 114 e 126, 20 marzo 2018), esaminerà le doglianze sollevate dai ricorrenti unicamente sotto il profilo dell’articolo 8 che, per quanto pertinente, recita:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (...).
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
Sulla ricevibilità Le osservazioni delle parti38. Il Governo, richiamando la giurisprudenza della Corte, in particolare le sentenze Raw e altri c. Francia (n. 10131/11, § 51, 7 marzo 2013) e Strand Lobben e altri c. Norvegia ([GC], n. 37283/13, § 157, 10 settembre 2019), ha sostenuto che il primo ricorrente non era legittimato a rappresentare il secondo ricorrente nella presente causa giacché spetta al genitore titolare del diritto di affidamento svolgere il ruolo di tutore degli interessi del minore e il primo ricorrente non era il genitore affidatario del secondo ricorrente. Il Governo ha aggiunto che sebbene la Corte potesse nutrire la preoccupazione che la mancata legittimazione ad agire di un genitore potesse impedire che alcuni interessi del minore fossero portati alla sua attenzione, tale preoccupazione era ingiustificata nel contesto di un procedimento di ritorno del minore conseguente a un caso di sottrazione internazionale da parte del padre, il cui comportamento sollevava gravi dubbi sulla sua capacità di perseguire l’interesse superiore del figlio.
39. Il ricorrente ha contestato l’eccezione sollevata dal Governo citando la stessa giurisprudenza citata dal Governo (si veda il paragrafo 38 supra).
La valutazione della Corte La legittimazione ad agire per conto del secondo ricorrente in capo al primo ricorrente40. La Corte osserva innanzitutto che occorre evitare un approccio restrittivo o puramente tecnico alla questione della rappresentanza dei minori dinanzi agli organi della Convenzione (si veda Moretti e Benedetti c. Italia, n. 16318/07, § 32, 27 aprile 2010).
41. A tale proposito la Corte rammenta che il problema fondamentale relativo alle questioni di locus standi è il rischio che gli interessi dei minori non siano portati all’attenzione della Corte e che possa essere negata loro una tutela effettiva dei loro diritti convenzionali (si veda Strand Lobben e altri, sopra citata, § 157). La Corte ritiene inoltre che occorra tenere conto di aspetti quali i legami tra il minore e il suo rappresentante, che è il nodo della questione nel caso di specie, l’oggetto della doglianza e la possibilità di un conflitto di interessi (si veda Moretti e Benedetti, sopra citata, § 32).
42. La Corte ha utilizzato in precedenza il criterio del genitore affidatario in cause derivanti da controversie tra i genitori. In tali tipi di cause la Corte ha affermato che in linea di massima è il genitore titolare del diritto di affidamento il tutore degli interessi del minore (si vedano Hromadka e Hromadkova c. Russia, n. 22909/10, § 119, 11 dicembre 2014, con ulteriori riferimenti, Y.Y. e Y.Y. c. Russia, n. 43229/18, § 43, 8 marzo 2022).
43. Tuttavia la Corte, nel contesto dell’articolo 8 della Convenzione, ha ammesso che i minori possono adire la Corte anche, o in verità soprattutto, se sono rappresentati da un genitore che è in contrasto con le autorità e che ne ha criticato le decisioni e la condotta in quanto incompatibili con i diritti garantiti dalla Convenzione. In tali casi, la condizione di genitore naturale conferisce al genitore in questione la legittimazione necessaria per adire la Corte anche per conto del minore al fine di tutelarne gli interessi (si vedano Iosub Caras c. Romania, n. 7198/04, § 21, 27 luglio 2006, e Roengkasettakorn Eriksson c. Svezia, n. 21574/16, § 61, 19 maggio 2022, con ulteriori riferimenti).
44. Anche qualora i genitori siano privi dei diritti genitoriali, la Corte ha applicato il criterio-chiave di garantire che gli interessi convenzionali dei minori possano essere portati dinanzi alla Corte (si veda la giurisprudenza citata al paragrafo 41supra) e ha in precedenza ammesso di poter essere adita da tali genitori per conto dei figli minorenni (si vedano Scozzari e Giunta c. Italia [GC], nn. 39221/98 e 41963/98, § 138, 13 luglio 2000; Raw e altri c. Francia, n. 10131/11, § 51, 7 marzo 2013; e Strand Lobben, sopra citata, § 157).
45. Venendo al caso di specie, la Corte osserva che al momento del deposito del ricorso (16 aprile 2018), O. aveva ottenuto l’affidamento esclusivo del figlio, mentre i diritti di visita del ricorrente erano stati sospesi (si veda il paragrafo 16 supra). Tuttavia, alla luce delle doglianze proposte dinanzi alla Corte, in particolare in ordine alla restituzione del minore a O., emerge l’esistenza di un conflitto di interessi relativo al minore. Basarsi sul criterio dell’affidamento senza consentire che la presente doglianza sia portata all’attenzione della Corte, potrebbe compromettere gli interessi del minore (si veda la giurisprudenza citata al paragrafo 41supra).
46. Alla luce dell’oggetto e della natura delle doglianze proposte dal primo ricorrente per conto di suo figlio, il secondo ricorrente (si veda il paragrafo 36 supra), la Corte osserva anche che il primo ricorrente è in contrasto con le autorità riguardo alla restituzione del minore a O. e che ne critica le decisioni e la condotta in quanto incompatibili con i diritti garantiti dalla Convenzione.
47. La Corte osserva inoltre che la responsabilità genitoriale del primo ricorrente nei confronti del secondo non è mai stata revocata (si veda, a fortiori, Scozzari e Giunta, sopra citata, § 138, in cui la Corte ha ammesso che la madre naturale, che era stata privata dei diritti genitoriali, aveva la facoltà di adire la Corte per conto dei figli al fine di tutelarne gli interessi).
48. Conseguentemente, tenendo presenti le circostanze della causa e l’oggetto delle doglianze, la Corte non vede motivo di discostarsi dall’interpretazione secondo la quale, dato che il primo ricorrente esercita la responsabilità genitoriale nei confronti del secondo, egli è legittimato ad agire per suo conto. Segue che l’eccezione del Governo deve essere rigettata.
49. La Corte osserva ancora che è pacifico che il legame tra il ricorrente e suo figlio, il secondo ricorrente, rientra nel campo di applicazione della vita familiare di cui all’articolo 8 della Convenzione. Tale articolo pertanto è applicabile alla situazione lamentata dal ricorrente (si veda Maire c. Portogallo, n. 48206/99, § 68, CEDU 2003 VII).
Conclusione in ordine alla ricevibilità50. La Corte osserva che le doglianze dei ricorrenti ai sensi dell’articolo 8 non sono manifestamente infondate né incorrono negli altri motivi di irricevibilità elencati dall’articolo 35 della Convenzione. Devono pertanto essere dichiarate ricevibili.
Sul merito Le osservazioni delle parti Il ricorrente51. Il ricorrente ha lamentato la restituzione di suo figlio a O. in esito a un procedimento condotto dal procuratore che a suo avviso difettava di equità (si vedano i paragrafi 21-23 supra). In particolare ha contestato il modo in cui le autorità portoghesi avevano trattato la questione del ritorno. Ha osservato di non essere stato ascoltato prima della restituzione del figlio a O. e che, mentre si provvedeva a tale ritorno, era stato arrestato e trattenuto in stato di fermo al commissariato in virtù di un mandato di arresto europeo emesso il 30 gennaio 2018 (si vedano i paragrafi 18 e 22 supra). Ha inoltre affermato che la restituzione del figlio alla madre non era stata disposta da un giudice. Infine, ha sostenuto l’esistenza di un rischio per il minore in caso di sua restituzione alla madre che le autorità portoghesi non avevano valutato.
52. Il primo ricorrente ha inoltre lamentato che il figlio era stato localizzato dalla polizia e trattenuto in commissariato fino al suo trasferimento in procura (si veda il paragrafo 21 supra).
(b) Il Governo
53. Il Governo ha osservato che l’autorità centrale portoghese designata ai fini dell’articolo 6 della Convenzione dell’Aja non aveva adottato provvedimenti ai sensi dell’articolo 19 della medesima (si veda il paragrafo 32 supra) poiché ignorava dove si trovasse il minore. Ha spiegato che, invece, la richiesta di localizzazione (si veda il paragrafo 19 supra) era stata inserita nel SIS II ai sensi dell’articolo 32 della decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007 (si veda il paragrafo 35 supra). Ha citato tale fatto per spiegare il motivo per cui, quando il minore era stato localizzato, era stato condotto nella procura presso il tribunale per la famiglia di Matosinhos per valutare se esistesse un fondamento per avviare un procedimento di protezione del minore (si veda il paragrafo 21 supra). Il Governo ha osservato che la sentenza del Tribunale di Privas unita al fatto che la madre già si trovava in Portogallo avevano comportato che il procuratore non fosse legittimato ad avviare un procedimento per la protezione del minore dato che la madre vantava un provvedimento di affidamento esclusivo (si vedano i paragrafi 16 e 23 supra). Richiamando le pronunce Nuutinen c. Finlandia (n. 32842/96, § 129, CEDU 2000-VIII) e M.R. e L.R. c. Estonia ((dec.), n. 13420/12, § 43, 15 maggio 2012), il Governo ha sostenuto che nei casi di sottrazione di minore esiste una presunzione a favore della pronta restituzione del minore al genitore “lasciato indietro”, le autorità portoghesi, pertanto, non avrebbero potuto agire come voleva il primo ricorrente.
54. Il Governo ha sostenuto che l’esecuzione della sentenza francese e il ritorno del minore erano stati equi e che erano stati rispettati gli interessi tutelati dall’articolo 8 della Convenzione. In particolare ha affermato che la procura presso il tribunale per la famiglia di Matosinhos aveva agito con tempestività per consegnare il minore alla madre il giorno stesso al fine di minimizzare gli effetti potenzialmente traumatici dell’intervento della polizia o del collocamento in affido. Secondo il Governo, pertanto, il minore non era mai stato a rischio ai sensi della legge n. 147/99 del settembre 1999 (si veda il paragrafo 31 supra). Ha osservato inoltre che nessuno dei ricorrenti era stato ascoltato perché non era stato instaurato alcun procedimento giudiziario. e perché il primo ricorrente non era legittimato ad agire per conto di suo figlio.
55. Il Governo ha osservato anche che il procedimento relativo alla responsabilità genitoriale era stato trattato dal tribunale per la famiglia di Privas, che era il tribunale competente, e che nulla indicava che il primo ricorrente avesse ritenuto che i suoi diritti non fossero stati tutelati in tale procedimento. Ha inoltre sostenuto che il ritorno del minore era fondato sulle disposizioni del regolamento Bruxelles II bis (si veda il paragrafo 34 supra). Di conseguenza era insussistente qualunque doglianza seria o giustificata in ordine alla violazione di un diritto convenzionale. Non era stata confutata la presunzione stabilita per la prima volta nella sentenza Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi c. Irlanda ([GC], n. 45036/98, CEDU 2005‑VI) e confermata, inter alia, nella sentenza Avotiņš c. Lettonia ([GC], n. 17502/07, § 105, 23 maggio 2016), in virtù della quale gli Stati parti non sono responsabili ai sensi della Convenzione di violazioni che sorgono in conseguenza della necessità di adempiere ad altri obblighi giuridici internazionali. Il Governo ha affermato che l’ingerenza nel diritto alla vita familiare del primo ricorrente era prevista dalla legge ed era necessaria in una società democratica per la protezione dei diritti del secondo ricorrente e per la difesa dell’ordine e la prevenzione dei reati.
La valutazione della Corte Principi generali56. I principi pertinenti relativi alle ingerenze nel diritto al rispetto della vita familiare e agli obblighi positivi dello Stato ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione nelle cause riguardanti sottrazioni di minori sono stati riassunti nelle sentenze X. c. Lettonia ([GC], n. 27853/09, §§ 92-108, CEDU 2013), e Neulinger e Shuruk c. Svizzera ([GC], n. 41615/07, §§ 131‑40, CEDU 2010).
57. La Corte ribadisce che la Convenzione deve essere applicata in conformità ai principi del diritto internazionale (si vedano Maire, sopra citata, § 72, e Maumousseau e Washington c. Francia, n. 39388/05, § 60, 6 dicembre 2007, e le cause ivi citate). Per quanto riguarda gli obblighi che l’articolo 8 della Convenzione impone agli Stati contraenti in ordine al ricongiungimento dei genitori con i figli, essi dovrebbero essere interpretati alla luce dei requisiti della Convenzione dell’Aja (si veda il paragrafo 32 supra; si vedano Ignaccolo-Zenide c. Romania, n. 31679/96, § 95, 25 gennaio 2000; Iglesias Gil e A.U.I. c. Spagna, n. 56673/00, § 51, 29 aprile 2003; e Maumousseau e Washington, sopra citata, § 60).
58. Inoltre gode di ampio consenso l’idea che in tutte le decisioni riguardanti i minori debba prevalere il loro interesse superiore. La medesima filosofia informa la Convenzione dell’Aja (si veda Vladimir Ushakov c. Russia, n. 15122/17, § 79, 18 giugno 2019).
59. Nei rapporti tra Stati membri della UE le norme sulla sottrazione di minori contenute nel regolamento Bruxelles II bis (si veda il paragrafo 34 supra) integrano quelle già stabilite dalla Convenzione dell’Aja (si veda il paragrafo 32 supra). Entrambi gli strumenti associano l’interesse superiore del minore alla restaurazione dello status quo mediante decisioni che, in caso di sottrazione illecita, dispongano l’immediato ritorno del minore nel suo paese di residenza abituale, tenendo al contempo conto del fatto che talvolta il mancato ritorno può essere giustificato da motivi oggettivi corrispondenti all’interesse superiore del minore. Ciò spiega l’esistenza di eccezioni, in particolare quando sussiste un grave rischio che il ritorno del minore lo esponga a un danno fisico o psicologico o lo ponga in altro modo in una situazione intollerabile ai sensi dell’articolo 13 lettera b) della Convenzione dell’Aja (si veda Sévère c. Austria, n. 53661/15, § 100, 21 settembre 2017, e le cause ivi citate).
60. La Corte ribadisce che essa non si propone di sostituire la propria valutazione a quella dei tribunali interni. Ciò detto, nonostante il margine di discrezionalità goduto dallo Stato, la Corte deve accertarsi che il processo decisionale che ha condotto all’adozione della decisione controversa da parte delle autorità interne sia stato equo e abbia consentito agli interessati di spiegare pienamente le proprie ragioni, e che sia stato tutelato l’interesse superiore del minore (si veda X c. Lettonia, sopra citata, § 102, e i riferimenti ivi citati).
61. La Corte ribadisce, in particolare, che l’articolo 8 della Convenzione impone alle autorità interne uno specifico obbligo procedurale sotto questo profilo: quando valutano la domanda di ritorno di un minore, i tribunali debbono tenere conto non soltanto delle denunce plausibili di “grave rischio” per il minore in caso di ritorno, ma devono anche adottare decisioni motivate specificamente alla luce delle circostanze del caso di specie. Ciò consentirà poi alla Corte, cui non compete sostituirsi ai tribunali nazionali, di esercitare il controllo europeo affidatole (si vedano X c. Lettonia, sopra citata, § 107, Michnea c. Romania, n. 10395/19, § 39, 7 luglio 2020).
L’applicazione di tali principi al caso di specie62. La Corte osserva innanzitutto che la restituzione del minore a sua madre O. da parte delle autorità portoghesi costituisce una “ingerenza” nella vita familiare di entrambi i ricorrenti ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione (si vedano, mutatis mutandis, Maumousseau e Washington, sopra citata, § 59; Neulinger e Shuruk, sopra citata, §§ 90-91; e Rouiller c. Svizzera, n. 3592/08, § 53, 22 luglio 2014).
63. Rimane dunque da determinare se l’ingerenza fosse “prevista dalla legge”, perseguisse uno o più fini legittimi e fosse “necessaria in una società democratica (si veda, tra molti altri precedenti, Andersena c. Lettonia, n. 79441/17, § 113, 19 settembre 2019).
64. Nel caso di specie la Corte osserva che le autorità portoghesi non hanno gestito la situazione in conformità alla Convenzione dell’Aja (si veda il paragrafo 32 supra), che era in vigore in Portogallo all’epoca dei fatti. A tale proposito il Governo ha osservato che le autorità portoghesi non erano intervenute su richiesta delle autorità francesi poiché ignoravano dove si trovasse il minore (si vedano i paragrafi 14 e 53 supra).
65. La Corte osserva però che, ai sensi degli articoli 2 e 7 della Convenzione dell’Aja (si veda il paragrafo 32 supra), le autorità portoghesi avevano l’obbligo di adottare tutti i provvedimenti atti ad assicurare l’applicazione della Convenzione dell’Aja e in particolare a localizzare il minore (si veda, in particolare l’articolo 7 lettera a) della Convenzione dell’Aja).
66. Inoltre, il 15 dicembre 2017, quando il primo ricorrente aveva adito il tribunale per la famiglia di Matosinhos per ottenere l’attribuzione della responsabilità genitoriale, aveva dichiarato che il secondo ricorrente viveva con lui e frequentava una scuola primaria di Matosinhos fornendo entrambi gli indirizzi (si veda il paragrafo 20 supra).
67. Sembra pertanto che vi sia stata perlomeno una mancanza di iniziativa, comunicazione e coordinamento da parte delle autorità portoghesi che non hanno adempiuto ai loro obblighi ai sensi della Convenzione dell’Aja in relazione alla richiesta delle autorità francesi.
68. La Corte osserva ancora che il 15 febbraio 2018 le autorità portoghesi, ai fini della richiesta formulata tramite il sistema di informazione Schengen (si vedano i paragrafi 19 e 21 supra), avevano localizzato il secondo ricorrente presso la sua scuola primaria. Quindi perlomeno a decorrere da tale data nessun ostacolo impediva alle autorità portoghesi di applicare la Convenzione dell’Aja (si veda il paragrafo 32 supra).
69. Malgrado ciò la DGRSP aveva deciso di non adottare provvedimenti in merito, e il procuratore presso il tribunale per la famiglia di Matosinhos aveva disposto d’ufficio la restituzione del minore alla madre senza che fosse promosso un procedimento dinanzi a tale tribunale (si vedano i paragrafi 21 e 23 supra).
70. Il Governo ha spiegato che il ritorno del minore era fondato sulle disposizioni del regolamento Bruxelles II bis (si vedano i paragrafi 34 e 55 supra).
71. La Corte osserva però che il procuratore non ha fornito una base giuridica per la sua decisione di disporre la restituzione del minore alla madre O. (si veda il paragrafo 23 supra).
72. Inoltre dal fascicolo non risulta che alcun tribunale sia stato investito da una domanda di ritorno del minore ai sensi del regolamento Bruxelles II bis del 27 novembre 2003.
73. Si potrebbe pertanto discutere se la restituzione del secondo ricorrente alla madre O. fosse prevista dalla legge, come prescritto dal paragrafo 2 dell’articolo 8 della Convenzione. Tuttavia, date le circostanze del caso di specie e tenuto conto delle proprie conclusioni esposte in prosieguo, la Corte non ritiene necessario pervenire a una conclusione definitiva in ordine alla questione della "legittimità”.
74. La Corte è persuasa che l’ingerenza in questione perseguisse un “fine legittimo”, ovvero “la protezione dei diritti altrui”, in particolare di O. e del secondo ricorrente. Nella presente causa rimane da determinare se l’ingerenza fosse “necessaria in una società democratica” e se le autorità abbiano adempiuto ai loro obblighi positivi ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
75. Venendo ai requisiti procedurali di cui all’articolo 8 (si veda la giurisprudenza citata ai paragrafi 60-61 supra), la Corte ritiene che il modo in cui è stato trattato il caso, senza ricorrere alla Convenzione dell’Aja, abbia privato i ricorrenti dei loro diritti procedurali. Il primo ricorrente non è stato ascoltato nonostante fosse stato arrestato in virtù di un mandato di arresto europeo e dunque fosse in un luogo noto e sotto la custodia delle autorità portoghesi (si vedano i paragrafi 21 e 23 supra). Gli è stato così impossibile spiegare che dal suo punto di vista la restituzione di suo figlio alla madre presentava un rischio, affermazione che ha successivamente formulato dinanzi alla Corte (si veda il paragrafo 51 supra). Conseguentemente il primo ricorrente non ha beneficiato di alcuna garanzia procedurale, perché non ha potuto sollevare l’eccezione prevista dall’articolo 13 lettera b) Convenzione dell’Aja (si veda il paragrafo 32 supra). La Corte osserva inoltre che il minore era stato ritrovato e restituito a O. nel medesimo giorno mentre il primo ricorrente rimaneva in stato di arresto e dunque in una situazione di vulnerabilità (si vedano i paragrafi 21 e 23 supra).
76. Quanto al secondo ricorrente, che all’epoca dei fatti aveva sette anni (si veda il paragrafo 2 supra), non risulta che sia stato ascoltato neanche lui. La necessità che i tribunali ascoltino il minore dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso, e deve tenere debito conto dell’età e della maturità del minore interessato (si vedano Sahin c. Germania [GC], n. 30943/96, § 73, CEDU 2003-VIII; R.M. c. Lettonia, n. 53487/13, § 116, 9 dicembre 2021; e, in ordine a un minore di età paragonabile, Zelikha Magomadova c. Russia, n. 58724/14, § 116, 8 ottobre 2019).
77. A tale proposito la Corte ribadisce che in nessun procedimento giudiziario che incide sui diritti dei minori ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione si può affermare che minori in grado di formarsi una propria opinione sono stati sufficientemente coinvolti nel processo decisionale se non è stata offerta loro la possibilità di essere ascoltati e quindi di esprimere le proprie opinioni (si vedano M. e M. c. Croazia, n. 10161/13, § 181, 3 settembre 2015, e C c. Croazia, n. 80117/17, § 78, 8 ottobre 2020).
78. In breve, nessuno dei due ricorrenti ha potuto esprimente la propria opinione nel quadro del procedimento in questione.
79. La Corte ritiene inoltre che la completa assenza di tutele procedurali a favore dei ricorrenti nel caso di specie sia stata aggravata da un ulteriore fattore: risulta che il primo ricorrente non sapesse nulla del procedimento amministrativo condotto dal procuratore, malgrado fosse noto il luogo ove egli si trovava dal momento che era stato arrestato ed era sotto la custodia delle autorità portoghesi e nonostante il fatto che gli fosse rappresentato da un difensore che aveva incaricato il giorno stesso (si vedano i paragrafi 21 e 23 supra).
80. Risulta inoltre che né il primo ricorrente né il suo rappresentante siano stati informati che il tribunale aveva disposto la restituzione del minore a O. il che gli ha impedito di opporsi alla decisione del procuratore. Soltanto alcuni giorni più tardi il primo ricorrente, a seguito della sua stessa richiesta, ha avuto accesso al procedimento amministrativo e all’ordine di ritorno del minore emesso dal procuratore (si vedano i paragrafi 24 e 26 supra).
81. Il Governo ha citato il principio di protezione equivalente per giustificare la restituzione automatica del minore alla madre (si veda il paragrafo 55 supra). La Corte osserva tuttavia che anche nel quadro del regolamento Bruxelles II bis del 27 novembre 2003 avrebbe dovuto essere un tribunale a dichiarare l’esecutività della sentenza del tribunale di Privas in Portogallo, in tal modo il primo ricorrente avrebbe potuto impugnarla (si vedano gli articoli 29, 31 e 33 del regolamento Bruxelles II bis del 27 novembre 2003, citati al paragrafo 34 supra).
82. Alla luce di quanto sopra, appare chiaro che le autorità portoghesi non hanno trattato la domanda di ritorno del minore ai sensi della Convenzione dell’Aja in modo in modo efficace e tempestivo, bensì invece hanno eseguito l’ordine di localizzazione Schengen e restituito automaticamente il minore alla madre, attribuendo maggiore importanza al riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e agli interessi della madre e trascurando al contempo altri fattori, in particolare e soprattutto, la valutazione dell’interesse superiore del minore, e, in secondo luogo, i diritti di padre del secondo ricorrente. A tale proposito la Corte ribadisce che l’articolo 8 esige che le autorità interne conseguano un giusto equilibrio tra gli interessi del minore e quelli dei genitori e che nel processo di bilanciamento si debba attribuire particolare rilievo all’interesse superiore del minore che, a seconda della sua natura e importanza, può prevalere su quelli dei genitori. In particolare, i genitori non possono essere autorizzati dall’articolo 8 della Convenzione a ottenere provvedimenti che potrebbero ledere la salute e lo sviluppo del minore (si veda C. c. Finlandia, n. 18249/02, § 54, 9 maggio 2006, con ulteriori riferimenti).
83. Conseguentemente l’assenza di qualsiasi valutazione del rischio da parte delle autorità portoghesi e l’assenza di un procedimento giudiziario (si veda, mutatis mutandis, Maumousseau e Washington, sopra citata, § 72) impedisce alla Corte di verificare se si sia tenuto conto dell’interesse superiore del minore e se la decisione di restituzione del minore fosse basata su motivi pertinenti e sufficienti ai fini del secondo paragrafo dell’articolo 8 della Convenzione.
84. Le suesposte considerazioni sono sufficienti affinché la Corte concluda che lo Stato convenuto non ha garantito il diritto dei ricorrenti al rispetto della vita familiare ascoltandoli nel procedimento per il ritorno del minore, in violazione dei requisiti procedurali inerenti all’articolo 8 della Convenzione.
85. Infine, il Governo non ha fornito alla Corte alcuna informazione pertinente in ordine alle doglianze dei ricorrenti relative all’esecuzione dell’ordine di localizzazione da parte delle autorità portoghesi (si veda il paragrafo 52 supra).
86. La Corte ha ripetutamente affermato che in questo delicato contesto non sono auspicabili misure coercitive nei confronti dei minori e persino che esse possono essere escluse nell’interesse superiore dei medesimi (si vedano Sévère, sopra citata, § 98; Maire, sopra citata, § 76; e Giorgioni c. Italia, n. 43299/12, § 64, 15 settembre 2016).
87. Nel caso di specie, il semplice fatto che le autorità di polizia portoghesi abbiano prelevato il minore, di sette anni di età, da scuola alle ore 09:00 (si veda il paragrafo 21 supra) arrestando contemporaneamente suo padre, il primo ricorrente, in virtù di un mandato di arresto europeo (si veda il paragrafo 22 supra), trattenendo entrambi in commissariato per oltre tre ore, fino alle ore 12:20 quando il minore era stato trasferito in procura prima di essere consegnato a O. alle ore 17:00 (si vedano i paragrafi 21 e 23 supra), appare sufficiente per affermare che il minore non è stato trattato con attenzione e sensibilità o prestando particolare attenzione alla sua situazione personale e al suo benessere e nel pieno rispetto della sua integrità fisica e psicologica (si vedano le linee-guida del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa per una giustizia a misura di minore, citate nel paragrafo 33 supra).
88. La Corte ritiene che esistessero pertinenti disposizioni legislative interne volte a tutelare i minori (si vedano i paragrafi 29 e 31 supra) ma nulla lascia pensare che esse siano state applicate nel caso di specie. In particolare il Governo non ha dimostrato che al momento dell’arresto del primo ricorrente e quando il secondo ricorrente era stato prelevato da scuola, la polizia fosse accompagnata da professionisti specializzati nella tutela dei minori quali psicologici o assistenti sociali o che abbia richiesto la collaborazione di qualcuno di loro. Le autorità avevano la responsabilità di fornire al minore l’assistenza, il sostegno e i servizi eventualmente necessari a scuola, ove inizialmente si trovava, o anche presso strutture specializzate, invece di trattenerlo in commissariato insieme al padre arrestato. Il Governo non ha affermato che le autorità competenti hanno adottato qualcuno di tali provvedimenti.
89. La Corte conclude pertanto che le autorità, in relazione agli eventi della mattina del 15 febbraio 2018 (si vedano i paragrafi 21 e 23 supra), non hanno assolto i loro obblighi positivi ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione che imponevano loro di assicurare che il secondo ricorrente, un minore, fosse protetto e assistito al momento dell’arresto del padre; per giunta egli era stato anche prelevato e trattenuto in commissariato (si confronti Hadzhieva c. Bulgaria, n. 45285/12, §§ 58‑61, 1o febbraio 2018; si veda altresì, a contrario, Maumousseau e Washington, sopra citata, § 85) Conseguentemente l’ingerenza non era necessaria in una società democratica.
90. Tenuto conto di tutte le considerazioni sopra esposte, la Corte conclude che vi è stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione in relazione a entrambi i ricorrenti.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE91. L’articolo 41 della Convenzione recita:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
A. Danno
92. I ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno patrimoniale. Al riguardo il primo ricorrente afferma che la sua volontà di lavorare è venuta meno e perciò ha perso la sua società e ha iniziato a frequentare sedute di terapia psicologica e psichiatrica. A titolo di danno patrimoniale i ricorrenti hanno anche chiesto congiuntamente 3.306,98 euro (EUR) per le spese sostenute nei procedimenti interni. I ricorrenti, inoltre, hanno chiesto un risarcimento non inferiore a EUR 60.000 ciascuno per il danno non patrimoniale. Hanno sostenuto di aver provato sentimenti di delusione, frustrazione, tristezza e impotenza. Hanno anche affermato che dall’esecuzione dell’ordine di ritorno non si erano più incontrati ed erano caduti in depressione.
93. Il Governo ha contestato le richieste affermando che le autorità portoghesi non avevano assolutamente provocato alcun danno al secondo ricorrente che invece era stato tutelato dalla decisione del tribunale competente.
94. La Corte non discerne alcun nesso causale tra la violazione riscontrata e il danno patrimoniale asserito. Rigetta pertanto la relativa richiesta, da cui eccettua le somme chieste sotto tale voce per le spese sostenute nei procedimenti interni (si veda il paragrafo 92 supra), che ritiene più opportuno analizzare sotto la voce spese. Quanto alla richiesta di danno non patrimoniale, la Corte ritiene innegabile che i ricorrenti abbiano subito un danno non patrimoniale in ragione della violazione dell’articolo 8 della Convenzione. Deliberando in via equitativa, come richiesto dall’articolo 41 della Convenzione, accorda a ciascun ricorrente EUR 10.000 a tale titolo, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.
B. Spese
95. Oltre alla richiesta delle spese sostenute dinanzi ai tribunali interni (si veda il paragrafo 92 supra), i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente EUR 15.000 per le spese sostenute dinanzi alla Corte.
96. Il Governo ha affermato che i ricorrenti hanno presentato le loro richieste senza produrre giustificativi o dimostrare che le somme richieste siano mai state versate o neanche che siano dovute, eccetto l’importo di 306,98 per le spese processuali sostenute dinanzi tribunali interni. Ha inoltre citato una dichiarazione del difensore dei ricorrenti secondo la quale il compenso e le spese sarebbero stati corrisposti soltanto dopo la sentenza della Corte.
97. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese sostenute soltanto nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Il compenso del rappresentante è realmente corrisposto se il ricorrente l’ha versato o è tenuto a farlo. Il compenso dovuto al rappresentante in virtù di un accordo condizionato è realmente corrisposto soltanto qualora tale accordo sia esecutivo nella giurisdizione in questione (si vedano Iatridis c. Grecia (equa soddisfazione) [GC], n. 31107/96, § 54, 19 ottobre 2000, e Merabishvili c. Georgia [GC], n. 72508/13, §§ 370-71, 28 novembre 2017, con ulteriori riferimenti).
98. Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in suo possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte rigetta in parte la richiesta di spese processuali e compenso del difensore relativa ai procedimenti interni (si veda il paragrafo 92 supra) in quanto corrispondono a un diverso insieme di procedimenti, si riferiscono a un periodo precedente all’ordine di ritorno, e appaiono esagerate. Essa ritiene pertanto appropriato accordare congiuntamente la somma di EUR 1.000 per le spese relative ai procedimenti interni.
99. Quanto alla somma di EUR 15.000 chiesta congiuntamente per le spese relative al procedimento dinanzi alla Corte (si veda il paragrafo 95 supra), tenuto conto della documentazione presentata dal primo ricorrente che descrive i compiti svolti dal suo difensore e la quantità di tempo impiegato e fornisce informazioni sulla tariffa oraria, la Corte ritiene eccessivo l’importo richiesto, osservando anche che il numero di ore richiesto per certi compiti appare gonfiato considerato l’utilizzo ricorrente di passaggi copiati verbatim dal fascicolo e dalla giurisprudenza della Corte medesima (si vedano, mutatis mutandis, Karácsony e altri c. Ungheria, nn. 42461/13 e 44357/13, § 190, CEDU 2016 (estratti), e Marcinkevičius c. Lituania, n. 24919/20, § 103, 15 novembre 2022). La Corte ritiene pertanto appropriato accordare ai ricorrenti congiuntamente EUR 5.000 per le spese sostenute dinanzi a essa.
100. Conseguentemente la Corte accorda ai ricorrenti congiuntamente la somma totale di EUR 6.000 che copre tutte le voci di spesa.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ
Dichiara ricevibile il ricorso; Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione; Ritiene che lo Stato convenuto debba versare, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme: EUR 10.000 (diecimila euro) a ciascun ricorrente, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale; EUR 6.000 (seimila euro) ai ricorrenti congiuntamente, oltre l’importo eventualmente da essi dovuto a titolo di imposta, per le spese; che, a decorrere della scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali; Rigetta la domanda di equa soddisfazione dei ricorrenti per il resto.Fatta in inglese e notificata per iscritto il 7 gennaio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Simeon Petrovski Lado Chanturia
Cancelliere aggiunto Presidente