François c. Francia - 26690/11 - Sentenza 23.4.2015 [Sezione V]
In fatto – Nella notte del 31 dicembre 2002 il ricorrente, un avvocato, veniva chiamato a recarsi alla stazione di polizia per assistere un minorenne che era stato posto in custodia dalla polizia. Dopo un incontro con il suo cliente, che denunciava di essere stato vittima della violenza della polizia e aveva sostenuto di aver subito lesioni al volto, il ricorrente redigeva delle osservazioni scritte che egli desiderava inserire al fascicolo, chiedendo inoltre che il suo cliente si sottoponesse ad una visita medica. Queste richieste hanno portato ad un diverbio tra il ricorrente e l’ufficiale di custodia in servizio, C.Z., la quale affermava che il ricorrente aveva cercato di colpirla. C.Z. decideva quindi di arrestarlo in flagrante delicto e collocarlo in stato di arresto. Il ricorrente era portato in una cella dove gli erano sequestrati vari oggetti, tra cui la borsa e le scarpe, ed era sottoposto ad una perquisizione personale su tutto il corpo, gli era ordinato di spogliarsi completamente, e poi di chinarsi e tossire. Questi, su ordine dell’ufficiale di polizia era anche sottoposto ad un alcol test tramite prelievo di sangue, rivelatosi negativo. In totale, il ricorrente rimaneva in stato di arresto per circa 13 ore. La denuncia presentata da C.Z. non aveva seguito e le azioni del ricorrente erano respinte.
In diritto – Articolo 5 § 1: La concomitanza di due circostanze in questo caso era di una certa rilevanza. In primo luogo, il ricorrente è andato alla stazione di polizia in qualità di avvocato per assistere un minore in stato di arresto che affermava di essere stato aggredito dalla polizia; in secondo luogo, l’ufficiale di custodia che aveva poi dichiarato personalmente di essere una vittima del comportamento del ricorrente aveva lei stessa preso la decisione di arrestarlo e di sottoporlo non ad una mera perquisizione ma ad una ricerca su tutto il corpo e ad un alcol test, nessuno dei quali è stato giustificato da elementi oggettivi.
Anche se l’ufficiale di custodia aveva poi chiamato un collega da una sezione diversa e aveva informato i suoi superiori, ciò è avvenuto però solo dopo la perquisizione personale e l’alcol test. Inoltre, all’epoca dei fatti, non vi era stata alcuna normativa che autorizzasse una ricerca corporale approfondita che andasse oltre la semplice perquisizione. La necessità di un alcol test, prima che il ricorrente prestasse assistenza al cliente nella stazione di polizia, poteva essere messa in discussione, in quanto non vi erano prove oggettive che avesse commesso un reato sotto l’effetto dell’alcol. Neppure la tensione del diverbio che ne era seguito, né il fatto che gli eventi erano accaduti a Capodanno, oltre al risultato negativo dell’alcol test, suggerisce l’esistenza di tale giustificazione. Pertanto, il fatto di arrestare il ricorrente e sottoporlo a tali misure, ha superato le esigenze di sicurezza e, al contrario, ha dimostrato un’intenzione estranea allo scopo dell’arresto.
Conseguentemente, la decisione di arrestare il ricorrente da parte della polizia non è stata né giustificata né proporzionata e la privazione della libertà non è stata compatibile con i requisiti dell’articolo 5 § 1 (c).
Conclusione: violazione (all’unanimità).
Articolo 41: EUR 15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.
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