FUGGI c. ITALIA ricorso n. 64894/01 sezione II^, 8 luglio 2008 FATTO La ricorrente è nata nel 1930 e risiede a Benevento. Il 22 marzo 1989, la ricorrente depositava un ricorso dinanzi al Tribunale di Benevento, sezione lavoro, tendente ad ottenere il riconoscimento del suo diritto al versamento di un assegno di invalidità. Il giudizio relativo al solo primo grado si concludeva con il deposito della sentenza del tribunale in data 27 maggio 1999. Il 3 ottobre 2001, la ricorrente presentava ricorso alla Corte d’appello di Roma ai sensi della legge n° 89 del 24 marzo 2001, detta “legge Pinto”, al fine di lamentare la durata eccessiva della procedura. La Corte d’appello adita, con una decisione depositata in cancelleria il 30 aprile 2002, constatava il superamento della durata ragionevole e riconosceva alla ricorrente la somma di 6 300 EUR a titolo di risarcimento dei danni morali subiti e 930 EUR per le spese legali. La somma riconosciuta dalla Corte d’appello veniva effettivamente versata il 19 luglio 2005. DIRITTO La ricorrente, con ricorso introdotto in data 13 novembre 1998, ha lamentato dinanzi alla Corte la violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a causa della durata eccessiva della procedura interna, sostenendo altresì che la somma accordata dalla Corte d’appello ai sensi della legge Pinto non fosse sufficiente a riparare il danno subito. La Corte, richiamando la sua giurisprudenza precedente sulla materia, riconosce che il risarcimento accordato ai sensi della legge “Pinto” è in linea con i parametri della sua giurisprudenza. Tuttavia, la Corte ritiene che il lasso di tempo impiegato per versare effettivamente la somma dovuta a titolo di risarcimento, ovvero trentotto mesi, è assolutamente irragionevole. Ne consegue che vi è stata violazione dell’art. 6 § 1 CEDU. APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 CEDU a. Danni La ricorrente, a titolo di risarcimento del danno morale subito, ha chiesto la somma di 9.000 EUR. La Corte, basandosi sui parametri della sua giurisprudenza precedente, accorda alla ricorrente un risarcimento di 3 200 EUR. b. Spese La Corte liquida, inoltre, al ricorrente la somma di 2 000 EUR per le spese sostenute nella procedura dinanzi al giudice di Strasburgo.
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