Gallardo Sanchez c. Italia - 11620/07 - Sentenza 24.3.2015 [Sezione IV]
In fatto – Il ricorrente è un cittadino venezuelano. Nell’aprile 2005, dopo essere stato accusato di incendio doloso da parte delle autorità greche, era sottoposto a detenzione in attesa dell’estradizione da parte della polizia italiana a seguito di un mandato d’arresto emesso ai sensi della Convenzione europea di estradizione. Era estradato in Grecia nell’ottobre 2006.
Il ricorrente lamentava davanti alla Corte europea la durata della sua detenzione in attesa di essere estradato.
In diritto – Articolo 5 § 1 (f): La detenzione del ricorrente in attesa di estradizione era in conformità con il diritto nazionale ed era stata giustificata dal dovere dello Stato di rispettare i suoi impegni internazionali e dall’esistenza del rischio che il ricorrente tentasse la fuga.
Tuttavia, il ricorrente era stato posto in stato di detenzione in attesa di estradizione al fine di consentire alle autorità greche di processarlo. A questo proposito era necessario operare una distinzione tra due forme di estradizione al fine di specificare il livello di diligenza richiesto per ognuno. Esistevano l’estradizione ai fini dell’esecuzione di una pena e l’estradizione che consenta alla Stato richiedente di processare la persona interessata In quest’ultimo caso, dato che il procedimento penale era ancora pendente, la persona soggetta a estradizione doveva essere ritenuta innocente; per di più in tale fase la loro capacità di esercitare i propri diritti di difesa nel procedimento penale allo scopo di dimostrare la propria innocenza era notevolmente limitata, o addirittura inesistente. Infine, alle autorità dello Stato richiesto era stato impedito lo svolgimento di qualsiasi esame nel merito della causa. Per tutti questi motivi, per la tutela dei diritti della persona interessata ed il buon funzionamento della procedura di estradizione, tra cui il dovere di perseguire l’individuo coinvolto entro un termine ragionevole, era richiesto allo Stato richiesto agisca con particolare diligenza.
Nel caso di specie la detenzione in attesa di estradizione era durata approssimativamente un anno e sei mesi e notevoli ritardi imputabili alle autorità italiane si erano verificati nelle varie fasi del procedimento, anche se il caso non era particolarmente complesso. Pertanto, vista la natura del procedimento di estradizione, istituito allo scopo di perseguire il ricorrente in un paese terzo, e la natura ingiustificata dei ritardi da parte dei giudici italiani, la detenzione del ricorrente non era stata "legittima" ai sensi dell’articolo 5 § 1 (f) della Convenzione.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
Articolo 41: nessuna richiesta presentata a titolo di danno.
(Si veda anche la Scheda tematica su espulsione ed estradizione e il Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione)
Full & Egal Universal Law Academy