Gogitidze e altri c. Georgia - 36862/05 - Sentenza 12.5.2015 [Sezione IV]
In fatto – Nel 2004 il primo ricorrente, un ex ministro del Governo, veniva accusato di abuso d’ufficio ed estorsione. La Procura generale della Repubblica Autonoma Agiara avviava conseguentemente la procedura di confisca dei beni contro di lui e contro gli altri ricorrenti, tutti parenti stretti del primo ricorrente, per avere acquisito delle proprietà in maniera illecita ed inspiegabile. Nel settembre 2004 la Corte suprema agiara ordinava la confisca di sei proprietà. Nel gennaio 2005, in seguito al ricorso di tutti e quattro i ricorrenti, la Corte suprema della Georgia annullava la confisca relativa ad un immobile e confermava quella per gli altri. Il primo ricorrente sollevava una questione di legittimità costituzionale che metteva in discussione la legittimità delle disposizioni che regolano i procedimenti di confisca amministrativa. Nel rigettare la questione la Corte costituzionale osservava che le disposizioni di legge, introdotte nel febbraio 2004, rispondevano all’interesse pubblico di intensificare la lotta alla corruzione.
In diritto – Articolo 1 Protocollo no 1: Lungi dall’essere una confisca strettamente amministrativa, la misura impugnata nel caso in esame era collegata alla precedente accusa penale a carico di un funzionario pubblico e costituiva dunque per sua stessa natura un’azione civile in rem tesa al recupero di beni acquisiti illecitamente o inspiegabilmente da funzionari pubblici e dal loro stretto entourage. La misura di confisca ha costituito un’ingerenza perché disciplinava l’uso dei beni. L’ingerenza era lecita e perseguiva un obiettivo legittimo, ossia la lotta contro la corruzione nella pubblica amministrazione.
Nel considerare la proporzionalità, la Corte ha esaminato se la procedura di confisca fosse stata arbitraria. A quel riguardo, essa ha constatato che sulla base delle norme riconosciute a livello internazionale per combattere reati gravi che comportano arricchimento ingiustificato, e dinanzi all’allarmante grado di corruzione, a tutti i livelli, in Georgia, vari organismi internazionali, compreso il Comitato di esperti per la valutazione delle misure anti-riciclaggio e contro il finanziamento del terrorismo (MONEYVAL) del Consiglio d’Europa, avevano raccomandato in più occasioni alle autorità georgiane di adottare misure legislative al fine di assicurare la confisca dei proventi connessi ai reati di corruzione. Le autorità georgiane avevano attuato tali istruzioni con la modifica legislativa del febbraio 2004, conformando quindi la normativa georgiana alle norme internazionali applicabili. Nella sua giurisprudenza in questa materia, la Corte non ha esitato a riconoscere la proporzionalità delle misure di confisca anche in assenza di una condanna che accertasse la colpevolezza degli imputati e non ha richiesto prove oltre ogni "ragionevole dubbio" sull’origine illecita dei beni in questione. Essa ha altresì ritenuto che le misure di confisca potessero essere applicate non solo nei confronti delle persone direttamente accusate dei reati, ma anche nei confronti di quei parenti stretti che si ritenesse possedessero ed amministrassero i beni acquisiti illecitamente, in maniera informale o comunque senza la necessaria buona fede. Tenendo presenti tali considerazioni, la Corte, per analogia, ha ritenuto che i procedimenti civili in rem nel presente caso non potevano essere considerati arbitrari o in violazione della proporzionalità di cui all’articolo 1 del Protocollo no 1.
Inoltre, per quanto riguarda il procedimento interno, i ricorrenti sono stati debitamente chiamati a produrre osservazioni scritte e citati a comparire in udienza, e le argomentazioni del pubblico ministero sono state puntualmente esaminate alla luce dei documenti prodotti e della situazione finanziaria dei ricorrenti. Non vi erano elementi nello svolgimento del processo civile in rem che suggerissero che ai ricorrenti fosse stata negata la ragionevole possibilità di esporre le proprie ragioni o che le decisioni dei giudici interni fossero viziate da manifesta arbitrarietà.
In sintesi, considerando l’ampio margine di apprezzamento di cui godono le autorità georgiane nel perseguire le politiche designate per contrastare la corruzione nella pubblica amministrazione, e considerando che i giudici interni hanno garantito ai ricorrenti la ragionevole possibilità di esporre le proprie ragioni nel quadro di un procedimento in contraddittorio, la Corte ritiene che il requisito del giusto equilibrio tra l’interesse generale della comunità e la protezione dei diritti fondamentali degli individui non è stato violato.
Conclusione: nessuna violazione (all’unanimità).
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