Haldimann e altri c. Svizzera - 21830/09 - Sentenza 24.2.2015 [Sezione II]
In fatto – Tutti e quattro i ricorrenti sono giornalisti. Nel 2003 il quarto ricorrente organizzava un’intervista con un broker assicurativo, fingendo di essere un potenziale cliente. L’intervista era stata registrata senza che il broker lo sapesse. Egli veniva successivamente informato della registrazione, ma rifiutava di esprimere alcun giudizio sul contenuto. Estratti dell’intervista, durante la quale il volto del broker era stato coperto da pixel e la sua voce modificata, venivano trasmessi come parte di un documentario televisivo che trattava le prassi nelle vendite assicurazioni sulla vita. Tutti e quattro i ricorrenti erano stati coinvolti nella preparazione e nella trasmissione di questo documentario.
Ciascun ricorrente era stato condannato per aver registrato conversazioni di terze persone e per aver registrato senza autorizzazione. Ai primi tre ricorrenti venivano inflitte sanzioni pecuniarie per dodici rate giornaliere che variavano da EUR 80,00 a EUR 290,00; e al quarto ricorrente una sanzione sospesa di circa EUR 30,00 per 4 giorni, insieme ad un periodo di prova di due anni.
In diritto – Articolo 10: l’interferenza nel diritto di libertà di espressione dei ricorrenti era prescritta dalla legge e perseguiva l’interesse legittimo di proteggere i diritti e la reputazione di terzi, in questo caso il diritto del broker di proteggere la sua immagine, le sue dichiarazioni e la sua reputazione. La Corte si era già pronunciata su casi concernenti attacchi alla reputazione personale di cariche pubbliche, stabilendo sei criteri per bilanciare la libertà di espressione ed il diritto al rispetto della vita privata: il contributo ad un dibattito di pubblico interesse, accertando quanto bene siano note la persona in questione e la materia del reportage/documentario, la precedente condotta di quella persona, il metodo di ottenimento delle informazioni, la veridicità, il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione, e la gravità della pena inflitta. La Corte si era inoltre pronunciata su casi di diffamazione relativi a persone che svolgono attività professionali. Ciononostante, il caso di specie differiva da quelli precedenti nel fatto che, innanzitutto, il broker non era un personaggio pubblico noto e, in secondo luogo, il documentario contestato non aveva lo scopo di criticare personalmente il broker, ma quello di sottolineare specifiche pratiche commerciali della categoria professionale a cui appartiene. Inoltre l’impatto del documentario sulla personale reputazione del broker era stato limitato; aspetto che si è dovuto tenere in considerazione nell’applicazione dei sopracitati criteri.
Il tema del documentario, ovvero la scarsa qualità della consulenza fornita dai broker e, quindi, di tutela dei diritti dei consumatori in questo settore, aveva riguardato un dibattito pubblico di primaria importanza. Chiaramente, il broker filmato senza consenso non era un personaggio pubblico. Non avendo acconsentito ad essere ripreso, poteva dunque aver ragionevolmente creduto che la conversazione fosse privata. Il documentario per di più si concentrava non sul singolo broker, ma su delle specifiche pratiche commerciali concernenti una specifica categoria professionale. In aggiunta, l’intervista non era stata registrata né nell’ufficio del broker né in qualsiasi altro locale commerciale. Di conseguenza, l’ingerenza nella vita privata del broker è stata meno grave rispetto a quella che sarebbe potuta verificare se si fosse trattato di un documentario focalizzato esclusivamente e esclusivamente su di lui.
Non vi sono state restrizioni assolute nella normativa nazionale sull’utilizzo di telecamere nascoste, per le quali l’utilizzo potrebbe essere autorizzato sotto con- dizioni strettamente definite. Sebbene il broker po- tesse legittimamente sostenere di essere stato ingannato dai ricorrenti, questi ultimi non potevano essere accusati di aver agito deliberatamente in violazione dell’etica professionale. Essi non avevano violato le regole giornalistiche dettate dal Consiglio svizzero della stampa che limitano l’utilizzo di telecamere nascoste, piuttosto si era concluso che l’obiettivo del loro documentario era di una portata tale da autorizzare l’impiego di telecamere di quel genere. I tribunali svizzeri non sono riusciti a raggiungere una posizione unanime sulla questione. Conseguentemente, ai ricorrenti dovrebbe essere garantito il beneficio del dubbio riguardo la loro volontà di attenersi alle regole etiche nel caso di specie, come riguardo al loro metodo di ottenere le informazioni.
La veridicità dei fatti cosi come presentati non è mai stata messa in discussione.
La registrazione in sé aveva costituito solo una limi- tata ingerenza negli interessi del broker, dato che solo un piccolo gruppo di persone vi aveva avuto accesso. Il punto decisivo nel caso in esame è stato il fatto che il volto del broker era stato coperto dai ricorrenti con i pixel, cosicché, dopo la trasformazione dell’immagine, fossero riconoscibili solo i suoi capelli e il colore della pelle. Anche la voce era stata modificata. In maniera analoga, nonostante i vestiti fossero visibili, questi mancavano di qualsiasi elemento distintivo e l’intervista non si era svolta negli uffici in cui di solito il broker esercita la professione.
Sulla base di ciò, l’ingerenza nella vita privata del broker non è da considerarsi sufficientemente grave da scavalcare il pubblico interesse di informazione su pratiche illegali nel campo delle assicurazioni. Nonostante la leggerezza delle sanzioni pecuniarie, la sentenza approvata ha dissuaso i media dall’esprimere critiche, anche se ai ricorrenti non è stato proibito di trasmettere il loro documentario.
Conclusione: violazione (sei voti contro uno).
Articolo 41: nessuna richiesta presentata a titolo di danno.
(Si veda anche Axel Springer AG c. Germania [GC], 39954/08, 7 febbraio 2012, Nota d’informazione 149)
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