CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
SECONDA SEZIONE
CAUSA HAYES E ALTRI c. REGNO UNITO
(Ricorsi nn. 56532/22 e altri 2 –
si veda l’elenco allegato)
SENTENZA
Art. 3 • Assenza di rischio di condanna all’ergastolo senza liberazione condizionale, che sarebbe irriducibile de facto e de jure, in caso di estradizione e condanna dei ricorrenti negli Stati Uniti • Mancato svolgimento da parte dei tribunali nazionali della prima fase dell’esame di cui alla sentenza Sanchez-Sanchez c. Regno Unito [GC] • Il Governo non aveva confutato la presunzione, in caso di condanna dei ricorrenti per un’accusa, che sarebbe stato inflitto l’ergastolo ostativo • Il meccanismo di riesame della liberazione per motivi umanitari soddisfaceva la seconda fase dell’esame di cui alla sentenza Sanchez-Sanchez • Il meccanismo di riesame consentiva alle autorità statunitensi “di considerare i progressi compiuti da un detenuto nel percorso di riabilitazione o qualsiasi altro motivo di liberazione basato sul suo comportamento o su altre circostanze personali pertinenti” • L’inflizione dell’ergastolo ostativo non sarebbe notevolmente sproporzionata data la gravità dei reati contestati
Elaborata dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.
STRASBURGO
1o luglio 2025
DEFINITIVA
01/10/2025
La presente sentenza è diventata definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Hayes e altri c. Regno Unito,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Seconda Sezione), riunita in una Camera composta da:
Arnfinn Bårdsen, Presidente,
Saadet Yüksel,
Tim Eicke,
Jovan Ilievski,
Gediminas Sagatys,
Stéphane Pisani,
Juha Lavapuro, giudici,
e Hasan Bakırcı, Cancelliere di Sezione,
visti i ricorsi (nn. 56532/22, 56889/22 e 3739/23) presentati contro il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord con i quali tre cittadini statunitensi, la Sig.ra Valerie Perfect Hayes (“la prima ricorrente”), la Sig.ra Jennifer Amnott (“la seconda ricorrente”) e il Sig. Gary Blake Reburn (“il terzo ricorrente”), hanno adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”), nelle varie date indicate nella tabella allegata;
vista la decisione di comunicare al Governo del Regno Unito (“il Governo”) le doglianze relative all’articolo 3 della Convenzione;
vista la decisione di indicare al Governo convenuto misure provvisorie ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte e il fatto che tali misure provvisorie sono state ottemperate;
viste le osservazioni delle parti;
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 10 giugno 2025,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
INTRODUZIONE
1La presente causa verte sulla questione di stabilire se l’estradizione dei ricorrenti negli Stati Uniti d’America (“USA”) violerebbe l’articolo 3 della Convenzione in quanto, se condannati per le accuse a loro carico, dovrebbero affrontare, inter alia, la pena obbligatoria dell’ergastolo senza possibilità di liberazione condizionale.
IN FATTo2I ricorrenti, nati rispettivamente negli anni 1980, 1985 e 1963, sono attualmente ristretti in carceri scozzesi. La prima ricorrente è stata rappresentata dall’avvocatessa J. Berlow-Rahman dello Berlow Rahman Hassan Ltd., uno studio legale e notarile con sede a Glasgow. La seconda ricorrente è stata rappresentata dall’avvocato E. Gosney della CSG Legal, uno studio legale con sede a Edimburgo. Il terzo ricorrente è stato rappresentato dall’avvocatessa R. Houston dello Houston Law, uno studio legale con sede a Glasgow. Tutti e tre i ricorrenti sono stati ammessi al beneficio del gratuito patrocinio.
3Il Governo è stato rappresentato dal suo Agente, il Sig. T. Manley del Foreign, Commonwealth and Development Office.
4I fatti della causa possono essere riassunti come segue.
LA RICHIESTA DI ESTRADIZIONE5Il Governo degli Stati Uniti chiese l’estradizione dei ricorrenti dal Regno Unito sulla base di obblighi reciproci derivanti da un trattato. La richiesta era disciplinata dall’Extradition Act 2003 (si veda Sanchez-Sanchez c. Regno Unito [GC], n. 22854/20, § 24, 3 novembre 2022).
6Il 21 febbraio 2019 i ministri scozzesi certificarono che la richiesta era valida e presentata nel modo prescritto.
7La richiesta fu effettuata sulla base di mandati di cattura datati 16 gennaio 2019 emessi dal Tribunale distrettuale per il distretto della Virginia occidentale. I mandati “accusavano” [notificavano ai ricorrenti] dei seguenti reati: n.1 accordo finalizzato alla commissione di un sequestro di persona riguardante minori; n. 2 accordo finalizzato all’uccisione di testimoni al fine di impedire la comunicazione con un agente delle forze dell’ordine federali; n. 3 sequestro di persona; nn. 4-8 tentato sequestro di minori (relativo a cinque minori); nn. 9-12 tentato omicidio di testimoni (i quattro genitori dei cinque minori) al fine di impedire la comunicazione con un agente delle forze dell’ordine federali; e nn. 21-24 agitazione di un’arma da fuoco durante un reato violento, “ossia” [vale a dire], tentato omicidio di un testimone.
8Sebbene i mandati di cattura “riguardassero” originariamente ulteriori capi d’imputazione (nn. 13-20), il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti confermò successivamente che se i ricorrenti fossero stati estradati, esso non avrebbe proceduto per tali capi d’imputazione.
9. Per l’accusa n. 2 la pena minima è l’ergastolo. La pena minima per ciascuna delle accuse nn. 1 e 4-8 è venti anni, e la pena massima è l’ergastolo. Non esiste una pena minima per le accuse nn. 3 e 9‑12. L’accusa n. 3 prevede la pena massima dell’ergastolo e le accuse nn. 9-12 prevedono la pena massima di trenta anni di reclusione. Le accuse nn. 21-24 prevedono la pena minima di sette anni di reclusione e la pena massima dell’ergastolo.
IL CONTESTO DELLA RICHIESTA10. Le accuse contro i ricorrenti sono le seguenti. La seconda ricorrente e suo marito, Frank Amnott, conobbero la prima ricorrente nel 2015. Gli Amnott desideravano disperatamente formare una famiglia e la prima ricorrente disse loro di avere tre figli che erano stati “catturati” e affidati a due famiglie mennonite nella Virginia Occidentale. Disse agli Amnott che se l’avessero aiutata a riprendersi i figli, essi avrebbero potuto tenere gli altri due figli di una delle famiglie mennonite. Il terzo ricorrente era il fidanzato della prima ricorrente. Insieme, le due coppie elaborarono un piano che prevedeva la sorveglianza delle abitazioni delle due famiglie mennonite; il reperimento di armi da fuoco; l’ingresso armato nelle due abitazioni; la cattura dei cinque figli; e l’omicidio dei quattro genitori sparando loro al capo.
11. In data 28 luglio 2018, la prima e il terzo ricorrente si recarono con Frank Amnott dal Maryland alla Virginia, mentre la seconda ricorrente rimase nel Maryland. In data 29 luglio 2018, la prima ricorrente, il terzo ricorrente e Frank Amnott entrarono nell’abitazione della prima famiglia mennonita mentre questa si trovava in chiesa, al fine di acquisire dimestichezza con la disposizione degli spazi. Ritornarono dopo il tramonto, con il terzo ricorrente e Frank Amnott muniti di armi da fuoco, e fecero irruzione nell’abitazione. Il padre fu rinchiuso in cantina, ma la madre riuscì a fuggire e a chiamare la polizia. Quando la polizia arrivò, il padre era legato in cantina e Frank Amnott lo teneva sotto tiro. La prima e il terzo ricorrente riuscirono a scappare e poco dopo fuggirono in Scozia con la seconda ricorrente.
12. Frank Amnott si è dichiarato colpevole dell’accusa n. 2 (si veda il paragrafo 7supra). Secondo le più recenti informazioni fornite alla Corte, in data 12 febbraio 2024, egli non è ancora stato condannato.
LA NOTA DEL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA DEGLI STATI UNITI DEL 26 OTTOBRE 202013Secondo tale nota, per i capi d’imputazione dal n. 1 al n. 12 (si veda il paragrafo 7supra) il tribunale che infligge la pena avrà il potere discrezionale di applicare le pene in modo concorrente o consecutivamente, mentre per i capi d’imputazione dal n. 21 al n. 24 le pene devono essere applicate consecutivamente. Pertanto, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti riconobbe che se i ricorrenti fossero stati condannati per ogni singola accusa, la pena minima possibile sarebbe stata l’ergastolo, e ventotto anni di reclusione.
14. Tuttavia, secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, i ricorrenti avrebbero diverse possibilità di evitare la pena obbligatoria dell’ergastolo. Innanzitutto, avrebbero la possibilità di contestare le accuse e ottenere l’archiviazione di alcune di esse o di tutte. Potrebbero anche presentare istanze per contestare le prove, il luogo in cui era celebrato il processo e la competenza. Se fossero sottoposti a processo, potrebbero essere assolti da una o da tutte le accuse.
15Inoltre, i ricorrenti avrebbero potuto dichiararsi colpevoli in cambio di una pena vantaggiosa. Tali patteggiamenti avvenivano praticamente in ogni procedimento penale federale negli Stati Uniti. Inoltre, i giudici che pronunciano la condanna avrebbero un ampio potere discrezionale nel determinare la pena appropriata dopo una procedura di indagine nella quale i ricorrenti avrebbero la possibilità di offrire prove. I ricorrenti avrebbero anche il diritto legale di impugnare la pena inflitta se essa fosse sostanzialmente o proceduralmente irragionevole nelle circostanze del caso. Sarebbe persino possibile impugnare la pena obbligatoria dell’ergastolo sostenendo che sia crudele e inconsueta ai sensi dell’Ottavo Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti (si veda United States v. Slatten, 865 F. 3d 767 (D.C. Cir. 2017)).
16Se i ricorrenti fossero condannati all’ergastolo e un appello e/o un esame del ricorso per habeas corpus non avessero successo, avrebbero le seguenti opportunità per ridurre la loro pena, nonostante il fatto che nel sistema federale non fosse disponibile la tradizionale liberazione condizionale.
17Innanzitutto, il Regolamento di procedura penale federale autorizzava i giudici, su richiesta del pubblico ministero, a ridurre una pena al momento della sua irrogazione, o a ridurre una pena inflitta precedentemente per riflettere l’assistenza di un imputato condannato successivamente alla condanna.
18In secondo luogo, esisteva la possibilità di una “liberazione per motivi umanitari” (si vedano i paragrafi 49-52 infra). In base a tale programma, il Direttore del Federal Bureau of Prisons avrebbe preso in considerazione i fattori delineati nel titolo 18 del codice degli Stati Uniti (“USC”), articolo 3553, lettera a) (si veda il paragrafo 47infra; si veda altresì Sanchez-Sanchez, sopra citata, §§ 59-62). La legge First Step Act del 2018 consentiva un ricorso contro il diniego da parte del Bureau of Prisons di una richiesta di liberazione per motivi umanitari (per ulteriori informazioni sulla First Step Act, si veda Sanchez-Sanchez, sopra citata, § 60). Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, dall’entrata in vigore della First Step Act, diversi tribunali statunitensi avevano ordinato la liberazione di detenuti dopo che il Bureau of Prisons aveva respinto le loro richieste di liberazione per motivi umanitari. Inoltre, nei primi sei mesi dall’entrata in vigore della First Step Act, il Bureau of Prisons aveva accolto il 150% in più delle domande di liberazione per motivi umanitari presentate dai detenuti rispetto a quanto aveva fatto nell’anno precedente.
19In terzo luogo, i ricorrenti potevano chiedere la grazia nella forma della commutazione o della riduzione della pena (si veda il paragrafo 48infra; si veda altresì Sanchez-Sanchez, sopra citata, § 58). Tale richiesta poteva essere presentata in qualsiasi momento dopo che avevano iniziato a espiare la loro pena, purché fossero stati esauriti tutti i diritti di appello avverso la condanna e la pena. Se una richiesta era respinta, essi potevano presentare una nuova richiesta entro un anno dalla data del provvedimento di diniego del Presidente. Non vi era alcun limite al numero di volte in cui potevano presentare una richiesta di commutazione. Nell’esaminare tali richieste, l’Office of the Pardon Attorney avrebbe tenuto conto di una molteplicità di fattori, tra cui le espressioni di rimorso e l’ammissione della responsabilità.
20Infine, la nota affrontava la questione della notevole sproporzione. Osservava che uccidere un essere umano per impedirgli di comunicare con le forze dell’ordine o di testimoniare al processo costituiva la massima perversione del corso della giustizia, e il Congresso degli Stati Uniti aveva deciso che ciò dovesse essere punito con la più severa pena applicabile, indipendentemente dal successo o meno del piano. Nel caso di specie, era difficile immaginare un insieme di fatti più madornali. I ricorrenti avevano tentato di eliminare i genitori di bambini piccoli quali testimoni in modo da poter riuscire a fuggire con i loro figli, tutti di età inferiore agli otto anni e troppo piccoli per reagire. Il complotto era stato interrotto nel corso del suo svolgimento, con il padre della prima famiglia legato e tenuto sotto tiro, pronto per essere giustiziato.
L’IMPUGNAZIONE DELL’ESTRADIZIONE DA PARTE DEI RICORRENTI21I ricorrenti hanno tentato di impugnare la loro estradizione. Sebbene abbiano invocato diversi motivi differenti, gli unici sostenuti dinanzi alla Corte sono i seguenti: che la loro estradizione sarebbe incompatibile con l’articolo 3 della Convenzione in quanto la pena obbligatoria dell’ergastolo per il capo di imputazione n. 2 (si veda il paragrafo 7supra) sarebbe notevolmente sproporzionata per un reato inferiore all’omicidio, e la pena dell’ergastolo senza liberazione condizionale sarebbe irriducibile.
La decisione dello sceriffo22Lo sceriffo di Lothian e Borders pronunciò la sua sentenza in data 30 luglio 2021. Lo sceriffo ritenne che la soglia della “notevole sproporzione” fosse per i ricorrenti un ostacolo particolarmente difficile da superare (si vedano, per esempio, Babar Ahmad e altri c. Regno Unito, nn. 24027/07 e altri 4, §§ 237-238, 10 aprile 2012 e Harkins ed Edwards c. Regno Unito, nn. 9146/07 e 32650/07, § 133, 17 gennaio 2012). A suo avviso, in base ai fatti della causa, le prove relative all’eccessività erano fondamentalmente carenti in termini di qualità e quantità per dimostrare che le pene probabili, almeno riguardo al capo di imputazione n. 2, sarebbero state notevolmente sproporzionate.
23Nell’esaminare l’attuale normativa in materia di riducibilità delle pene, lo Sceriffo tenne conto della recente giurisprudenza della Corte, nonché di quella delle autorità nazionali. Osservò che nella causa Trabelsi c. Belgio (n. 140/10, CEDU 2014 (estratti)) la Corte aveva deciso che i rimedi disponibili ai sensi della legislazione federale degli Stati Uniti in materia di liberazione per motivi umanitari e di grazia non soddisfacevano i requisiti dell’articolo 3 della Convenzione. Tuttavia, i tribunali nazionali avevano rifiutato di seguire la sentenza Trabelsi (per ulteriori informazioni sulla giurisprudenza nazionale pertinente, si veda Sanchez-Sanchez, sopra citata, §§ 19-23 e 26-56). Lo sceriffo ritenne che l’approccio adottato dalla High Court of England and Wales nelle cause Sanchez v. Government of the United States of America ([2020] EWHC 508) (per i dettagli di tale decisione interna, si veda Sanchez‑Sanchez, sopra citata, §§ 19-23) e Hafeez v United States ([2020] 1 WLR) (per i dettagli di tale decisione interna, si veda Sanchez‑Sanchez, sopra citata, §§ 48-56; si veda altresì Hafeez c. Regno Unito (dec.), n. 14198/20, §§ 18-30, 28 marzo 2023) fosse persuasivo, sebbene non vincolante, nel trattare una legge valida in tutto il Regno Unito.
24. Nel valutare la riducibilità, lo sceriffo non ritenne rilevante la possibilità di una riduzione della pena per l’assistenza fornita, in quanto il rilievo ai sensi dell’articolo 3 si concentrava sulla riduzione per la riabilitazione successivamente alla condanna.
25Tuttavia, il Governo degli Stati Uniti aveva assicurato che la liberazione per motivi umanitari e la grazia fossero caratteristiche del sistema giuridico statunitense, fossero esercitate secondo le modalità regolamentate e fossero controllate dalla magistratura o dall’ufficio amministrativo. Lo sceriffo riconobbe che tali garanzie mitigavano sufficientemente i rischi inerenti. Anche se tali garanzie non fossero state disponibili, ritenne di essere tenuto a seguire le decisioni della Corte Suprema e della Camera dei Lord – nel caso di specie, la sentenza della Camera dei Lord relativa alla causa R(Wellington) v. Secretary of State for the Home Department ([2008] UKHL 72) (si veda Sanchez-Sanchez, sopra citata, §§ 26-34). Anche se non fosse stato tenuto a seguire la sentenza R(Wellington), avrebbe comunque seguito il ragionamento della High Court nella causa Sanchez e avrebbe ritenuto che la causa Trabelsi (sopra citata) dovesse essere correttamente considerata un caso eccezionale e non facesse parte di una giurisprudenza chiara e costante sulla questione centrale di sapere se la giurisprudenza della Corte ai sensi dell’articolo 3 avrebbe dovuto essere applicata ugualmente a Stati non aderenti alla Convenzione in casi di estradizione.
26. In relazione alla liberazione per motivi umanitari, osservò che i motivi per richiederla erano considerevolmente limitati in termini giuridici. Ciononostante, erano disponibili de facto e de jure e il procedimento era di natura giudiziaria. Inoltre, era possibile riproporre la richiesta. Allo stesso modo, ammise che la grazia fosse una procedura che apparentemente non implicava alcuna considerazione della giustificazione per motivi penologici, che non prevedeva specifici criteri di concessione, che non riguardava alcuna questione motivazionale, che non informava il detenuto su quello che doveva fare per avere diritto alla grazia e a quali condizioni, e che non prevedeva garanzie procedurali come il riesame giudiziario. Tuttavia, era disponibile, esisteva una struttura per tali richieste ed era possibile riproporre la richiesta. Pertanto, una pena dell’ergastolo non sarebbe stata irriducibile. Lo Sceriffo riconobbe che i ricorrenti avrebbero incontrato notevoli difficoltà a ottenere entrambi i rimedi, ma non ritenne che tale fatto fosse rilevante in quanto le loro difficoltà derivavano interamente dalla natura dei loro asseriti crimini. Citando Lord Hoffman nella causa R(Wellington), osservò che il requisito della riduzione della pena non poteva implicare che dovesse esservi una reale prospettiva di liberazione per il detenuto in questione. Se fosse stato così, quanto più fosse stato efferato il delitto tanto più sarebbe stata convincente la richiesta di non essere estradato.
Il ricorso alla High Court of Justiciary27Ai ricorrenti fu concessa l’autorizzazione a presentare ricorso e la High Court of Justiciary pronunciò la sua sentenza in data 28 gennaio 2022.
28La corte osservò in via preliminare che lo Sceriffo aveva commesso un errore nel ritenere di essere tenuto a osservare la sentenza della Camera dei Lord relativa alla causa R(Wellington), in quanto i tribunali scozzesi non erano generalmente tenuti a osservare le sentenze della Corte Suprema e della Camera dei Lord. I tribunali scozzesi erano, tuttavia, tenuti a “tenere conto” delle sentenze di questa Corte in una questione riguardante diritti sanciti dalla Convenzione e, in una questione che si applicava all’intero Regno Unito, i tribunali scozzesi avrebbero considerato persuasive le decisioni della Corte di appello e della High Court in England and Wales.
29La corte respinse il ricorso dei ricorrenti. A suo avviso, non era possibile concludere che la pena dell’ergastolo senza liberazione condizionale sarebbe stata “notevolmente sproporzionata” ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione, data l’estrema gravità dei reati contestati. Riguardo alla riducibilità, la Corte concordò inoltre ampiamente con il ragionamento della High Court of England and Wales nelle cause Hafeez e Sanchez (si veda il paragrafo 23supra). Nelle cause Babar Ahmad e Harkins ed Edwards (entrambe sopra citate), questa Corte aveva riconosciuto che doveva essere compiuta una distinzione tra le estradizioni e gli allontanamenti nell’ambito di Stati contraenti e quelli riguardanti Stati non contraenti. Sarebbe quindi necessario un elevato livello di maltrattamento, tra cui la morte o la tortura, per costituire un ostacolo all’estradizione verso Stati con una lunga tradizione di rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello stato di diritto. Sebbene le magistrature d’Europa possano non concordare con tutti gli aspetti del sistema penale statunitense, non spettava loro insistere affinché tale sistema rispettasse rigorosamente i requisiti della Convenzione prima di concedere un provvedimento di estradizione. Il regime della liberazione per motivi umanitari e della grazia previsto dal sistema della giustizia penale statunitense era sufficiente a soddisfare i requisiti dell’articolo 3 nel contesto dell’estradizione, anche se era improbabile che ai ricorrenti sarebbero stati concessi nel tempo entrambi i rimedi.
30In conclusione, la corte osservò che:
“È possibile che nell’imminente causa Sanchez-Sanchez la Grande Camera della Corte europea segua questa nuova linea [Trabelsi] piuttosto che l’approccio adottato in precedenti cause. Qualora lo faccia, e ritenga che probabili maltrattamenti, in un paese che ha un lungo passato di rispetto per la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto, siano sufficienti a impedire l’estradizione, ciò potrebbe avere una profonda influenza sul funzionamento pratico dei trattati di estradizione con Stati non contraenti. Ha la potenzialità di creare rifugi sicuri per i latitanti, accusati di crimini molto gravi, compresi, come nel presente caso, quelli perpetrati nei loro Stati di origine. Non è una prospettiva allettante. L’applicazione della tradizionale giurisprudenza della Corte europea, come illustrata nelle cause Kafkaris, Harkins ed Edwards e [Babar] Ahmad, potrebbe essere considerata preferibile per le parti del mondo disciplinate dallo stato di diritto. Essa attribuisce notevole importanza al principio di sovranità in base al quale la Convenzione non dovrebbe essere utilizzata come mezzo per imporre i valori della giustizia penale di Stati contraenti a Paesi non aderenti alla Convenzione. Dovrebbe essere necessaria una evidente e grave forma di maltrattamento per impedire l’estradizione verso un Paese come gli Stati Uniti per i reati di accordo finalizzato all’omicidio dei genitori e alla sottrazione dei loro figli”.
31In data 3 marzo 2022 la corte rifiutò di concedere ai ricorrenti l’autorizzazione a presentare ricorso alla Corte Suprema.
La Corte Suprema32. I ricorrenti chiesero successivamente alla Corte Suprema l’autorizzazione a presentare ricorso. In data 16 novembre 2022 presentarono ulteriori osservazioni nelle quali invocarono la sentenza della Grande Camera relativa alla causa Sanchez‑Sanchez (sopra citata), emessa in data 3 novembre 2022. In data 8 dicembre 2022 la Corte Suprema rifiutò l’autorizzazione a presentare ricorso in quanto le domande non sollevavano una questione di diritto sostenibile. Osservò che “il piano di liberazione per motivi umanitari, come descritto nelle conclusioni dello sceriffo, è conforme al paragrafo 96 della sentenza relativa alla causa Sanchez c. Sanchez [sic]".
MISURE PROVVISORIE33I ricorrenti hanno chiesto alla Corte di concedere misure provvisorie ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte per impedire la loro estradizione negli Stati Uniti nelle more della determinazione dei loro ricorsi nel merito. La Corte ha accolto le loro richieste in data 13 dicembre 2022, nel caso della prima e della seconda ricorrente, e in data 20 gennaio 2023, nel caso del terzo ricorrente.
LA NOTA DEL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA DEGLI STATI UNITI DEL 3 NOVEMBRE 202334In tale nota, il Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto occidentale della Virginia rivelò che ai ricorrenti sarebbe stato offerto un patteggiamento per reati diversi da quello che comportava la pena obbligatoria dell’ergastolo, consentendo loro in tal modo di evitare di incorrere in tale pena. Inoltre, avrebbero potuto cercare di ridurre la loro pena collaborando con le forze dell’ordine e fornendo assistenza nelle attività di indagine e procedurali in corso.
35Inoltre, ai sensi della legislazione federale, a decorrere dalla condanna vi sarebbero molteplici meccanismi di riesame che consentirebbero alle autorità statunitensi di valutare il progresso compiuto dai ricorrenti nel percorso di riabilitazione o qualsiasi altro motivo di liberazione in base al loro comportamento o ad altre circostanze personali pertinenti. Tali meccanismi di riesame si applicherebbero anche se i ricorrenti fossero condannati per il reato che comporta l’ergastolo ostativo.
36I meccanismi principali sarebbero la liberazione per motivi umanitari e la grazia.
37Secondo la nota, la First Step Act, approvata nel 2018 (si veda il paragrafo 18supra), aveva effettuato un cambiamento paradigmatico nelle modalità di funzionamento della liberazione per motivi umanitari, poiché aveva conferito ai tribunali il potere di concederla a seguito della richiesta di un imputato. I tribunali statunitensi avevano ordinato la scarcerazione di migliaia di imputati dopo che il Bureau of Prisons aveva respinto le loro richieste di liberazione per motivi umanitari o non le aveva trattate tempestivamente. Nel riesaminare tali richieste, i tribunali avevano concesso la liberazione per motivi umanitari sulla base di una serie di circostanze diverse, tra cui problemi di salute, problemi familiari e di assistenza a figli o modifiche significative dei preesistenti paradigmi di condanna. Nel valutare tali richieste, i tribunali erano obbligati a considerare non solo la sussistenza di circostanze straordinarie e imperative, ma anche i fattori esposti nel titolo 18 del codice degli Stati Uniti, articolo § 3553, lettera a) (si veda il paragrafo 47infra; si veda altresì Sanchez-Sanchez, sopra citata, § 57), che comprendevano la natura del crimine, i precedenti personali dell’imputato (compresi i suoi sforzi nella riabilitazione), e la necessità di soddisfare determinati obiettivi penologici, come la deterrenza generale e specifica, la giusta punizione e la protezione della comunità.
38Nel 2023, la Commissione sulle pene modificò le esistenti linee guida federali in materia di pene, che fornivano indicazioni riguardo a quando era appropriata la liberazione per motivi umanitari, e ampliò formalmente le circostanze che potrebbero essere considerate giustificare una riduzione della pena (si veda il paragrafo 51infra). Nella misura in cui un imputato poteva dimostrare una delle circostanze descritte nelle linee guida modificate, ed era in grado di dimostrare anche che il proseguimento della sua detenzione o la sua detenzione a lungo termine non conseguivano gli obiettivi della pena stabiliti dalla legge (come esposti nel titolo 18 del codice degli Stati Uniti, articolo § 3553, lettera a) – si veda il paragrafo 47infra), tale imputato avrebbe avuto diritto a una riduzione della pena e il tribunale sarebbe stato autorizzato a ridurre la pena di tale imputato al di sotto di qualsiasi minimo applicabile previsto dalla legge.
39Inoltre, le modifiche delle linee guida federali in materia di pene prevedevano che una “pena insolitamente lunga” potesse costituire un motivo straordinario e imperativo di condono laddove l’imputato avesse espiato almeno dieci anni della pena e vi fosse stata una modifica della legge (diversa dalle linee guida in materia di pene) che creava una “notevole disparità” tra la pena dell’imputato e quella che sarebbe stata inflitta ai sensi della legge modificata. Pertanto, nel caso in cui vi fossero state modifiche post-hoc delle leggi in materia di pene applicabili alla condotta dei ricorrenti, questi ultimi avrebbero potuto presentare una domanda, ai sensi delle linee guida in materia di pene, al fine della riduzione della pena sulla base della legge modificata e, tra le altre cose, di una prova della riabilitazione.
40Sebbene la sola riabilitazione non costituisse una base sufficiente per ottenere un condono, essa faceva regolarmente parte della valutazione del tribunale riguardo all’opportunità di una liberazione anticipata nei casi in cui gli imputati avevano dimostrato in altro modo circostanze straordinarie e imperative (si veda, per esempio, Pepper v. United States, 562 US 476, 491 (2011) – citata nel paragrafo 53infra). Nel 2022, i tribunali distrettuali individuarono nella “riabilitazione” la base per accogliere una richiesta di liberazione per motivi umanitari nel 9,1% dei casi, percentuale più alta rispetto al 2020 e al 2021 messi insieme. La Corte di appello del quarto circuito, che era l’organo giudiziario di appello che avrebbe l’autorità e la competenza a riesaminare le sentenze del tribunale di primo grado riguardo alle richieste di liberazione per motivi umanitari presentate dai ricorrenti, aveva ribaltato i dinieghi delle richieste di liberazione per motivi umanitari dopo aver concluso che il riesame del tribunale di primo grado non aveva considerato pienamente l’entità o l’importanza della riabilitazione di un imputato (si veda, per esempio, United States v. Gutierrez, n. 21-7092, 2023 WL 245001, in *3-4 (4th Cir. Jan. 18, 2023) citata nei paragrafi 57-58 infra). Inoltre, il tribunale distrettuale per il distretto occidentale della Virginia, che era l’organo giudiziario che avrebbe esaminato eventuali richieste di liberazione per motivi umanitari presentate dai ricorrenti dopo la condanna, unitamente ai tribunali federali dei distretti limitrofi, aveva regolarmente riconosciuto gli sforzi compiuti dagli imputati nel percorso di riabilitazione e si era basato su tali prove nel concedere a un imputato la liberazione anticipata o una riduzione della pena, anche in casi che prevedevano l’ergastolo. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti rinviò alle seguenti cause:
United States v. Hutson, causa n. 1:10-CR-2, Dkt. n. 2021 (WDVA 6 giugno 2023) (che aveva ridotto la pena da 300 a 210 mesi a causa di modifiche post-hoc delle linee guida in materia di pene e della riabilitazione dell’imputato);United States v. Tyree, causa n. 3:16-CR-22, Dkt. n. 343 (WDVA 11 febbraio 2022) (che aveva ridotto le pene degli imputati da 225 a 120 mesi e da 360 a 180 mesi a causa di modifiche post-hoc della legge alle pene minime, nonché della giovane età degli imputati all’epoca del reato, dei loro minimi precedenti penali e della loro riabilitazione durante la detenzione);United States v. Salam, causa n. 7:12-CR-73, Dkt. n. 416 (WDVA 4 gennaio 2022) (che aveva ridotto la pena dell’imputato da 292 a 235 mesi a causa di modifiche post-hoc delle linee guida in materia di pene e degli sforzi compiuti dall’imputato nel percorso di riabilitazione durante la detenzione);United States v. Gibson, 570 F. Supp. 3d 346, 356 (ED Va. 2021) (che aveva ridotto la pena dell’imputato dell’ergastolo a 600 mesi in parte a causa degli sforzi che aveva compiuto nel percorso di riabilitazione e nel servizio per la comunità);United States v. Johnson, 2023 WL 5049267, a *4 (ED Va. 8 agosto 2023) (che aveva ridotto le due condanne dell’imputato all’ergastolo, e a 790 mesi, a 420 mesi dopo aver spiegato che “la documentazione relativa alla riabilitazione dell’imputato presso il Bureau of Prisons (...) è un fattore che può giocare a favore della concessione della liberazione per motivi umanitari” e aver riconosciuto gli “eccezionali” sforzi compiuti dall’imputato nel percorso di riabilitazione – si vedano i paragrafi 59-61infra).41In particolare, i tribunali erano autorizzati a ridurre le pene nonostante le eventuali pene minime obbligatorie previste dalla legge che avrebbero potuto essere applicate. Tali riduzioni della pena erano state confermate dalla Corte di appello del Quarto Circuito. Per esempio, la corte aveva confermato la decisione del tribunale di primo grado di ridurre la pena minima obbligatoria di 35 anni di un imputato al tempo scontato (circa 17 anni) dopo aver considerato che l’imputato non aveva riportato precedenti condanne, i significativi sforzi compiuti nel percorso di riabilitazione e le modifiche delle pene obbligatorie applicabili (si veda United States v. McCoy, 981 F.3d 271, 277-78, (4th Cir. 2020) – citata nei paragrafi 54-55 infra).
42Tra l’ottobre 2019 e l’ottobre 2022, gli imputati in tutti gli Stati Uniti presentarono 27.789 domande di liberazione per motivi umanitari; di queste, ne furono accolte 4.502, ovvero il 16,2%. Nel distretto occidentale della Virginia, i tribunali federali avevano esaminato circa 682 domande di liberazione per motivi umanitari e ne avevano accolte 81, il che significa che essi avevano ridotto le pene degli imputati in quasi il 12% dei casi presentati.
43Se il tribunale distrettuale avesse respinto le domande dei ricorrenti di liberazione per motivi umanitari, questi ultimi avrebbero potuto presentare ricorso alla Corte di appello degli Stati Uniti per il Quarto Circuito. Se il Quarto Circuito avesse confermato il rigetto della domanda da parte del tribunale distrettuale, i ricorrenti avrebbero potuto chiedere alla Corte Suprema degli Stati Uniti di riesaminare i loro casi. Il mancato ottenimento da parte dei ricorrenti della liberazione a seguito di una domanda di liberazione per motivi umanitari non avrebbe impedito loro di richiedere nuovamente la liberazione, in conformità alle procedure descritte sopra, in particolare qualora le circostanze fossero cambiate.
44Il processo della grazia comprendeva una valutazione di diversi fattori olistici che incidevano sulla situazione e sulle caratteristiche personali del richiedente (si veda il paragrafo 48infra). Vi erano innumerevoli esempi di imputati ai quali era stata commutata la pena. Per esempio, in data 28 aprile 2023, il Presidente Biden commutò le pene di trentuno imputati perché avevano “dimostrato impegno nel percorso di riabilitazione, anche ottenendo un impiego e progredendo nella loro istruzione”. In effetti, dal suo insediamento, il Presidente Biden aveva commutato le pene di almeno 106 imputati. I comunicati stampa delle precedenti amministrazioni (sia democratiche che repubblicane) sottolineando le concessioni di grazie e di commutazioni avevano descritto in modo simile gli atti di eroismo degli imputati successivamente alla condanna, il “successo nella riabilitazione”, l’ammissione della responsabilità, il lavoro come “detenuto modello”, il completamento di centinaia o migliaia di ore di formazione e programmi educativi e il servizio in ruoli di tutoraggio durante la detenzione. Se il Presidente avesse respinto la richiesta di commutazione della pena presentata da un imputato, quest’ultimo avrebbe potuto chiedere nuovamente la commutazione entro il termine di un anno dalla data del diniego del Presidente. Non vi era alcun limite al numero di volte in cui un detenuto poteva chiedere la commutazione.
IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI45Il quadro giuridico e la prassi pertinenti nel Regno Unito sono esposti nella sentenza Sanchez-Sanchez (sopra citata, §§ 24-56).
46. Il quadro giuridico e la prassi pertinenti negli Stati Uniti sono i seguenti.
I PRINCIPI IN MATERIA DI DETERMINAZIONE DELLE PENE47I principi fondamentali in materia di determinazione delle pene ai sensi della legislazione statunitense si trovano nel titolo 18 del codice degli Stati Uniti, articolo § 3553, lettera a):
“(a) Fattori di cui tenere conto nell’imposizione di una pena. - Il tribunale imporrà una pena sufficiente, ma non superiore a quella necessaria, per soddisfare le finalità di cui al paragrafo (2) del presente comma. Il tribunale, nel determinare la pena specifica da imporre, considererà:
(1) la natura e le circostanze del reato nonché i precedenti e le caratteristiche dell’imputato;
(2) la necessità della pena inflitta—
(A) per riflettere la gravità del reato, promuovere il rispetto della legge e prevedere una giusta punizione per il reato;
(B) per fornire un adeguato deterrente alla condotta criminale;
(C) per proteggere la popolazione da ulteriori reati dell’imputato; e
(D) per fornire all’imputato la formazione educativa o professionale, l’assistenza medica o altre misure correttive necessarie, nel modo più efficace;
(3) i tipi di pene esistenti;
(4) i tipi e la gamma delle pene previsti per—
(A) la categoria di reato applicabile commesso, dalla categoria di imputati applicabile, come indicato nelle linee guida—
(i) emesse dalla Commissione sulle pene ai sensi dell’articolo 994, lettera a)(1) del titolo 28 del codice degli Stati Uniti, tenendo conto delle eventuali modifiche apportate a tali linee guida mediante una legge del Congresso (indipendentemente dal fatto che la Commissione sulle pene debba ancora inserire tali modifiche nelle modifiche apportate ai sensi dell’articolo 994(p) del titolo 28); e
(ii) che, salvo quanto previsto nell’articolo 3742, lettera g), sono in vigore alla data in cui è inflitta la pena all’imputato; o
(B) in caso di violazione della libertà condizionale o della libertà vigilata, le linee guida o le dichiarazioni di principio applicabili, emesse dalla Commissione sulle pene ai sensi dell’articolo 994, lettera a)(3) del titolo 28 del codice degli Stati Uniti, tenendo conto delle eventuali modifiche apportate a tali linee guida o dichiarazioni di principio mediante una legge del Congresso (indipendentemente dal fatto che la Commissione sulle pene debba ancora inserire tali modifiche nelle modifiche apportate ai sensi dell’articolo 994(p) del titolo 28);
(5) ogni dichiarazione di principio pertinente—
(A) emessa dalla Commissione sulle pene ai sensi dell’articolo 994, lettera a)(2) del titolo 28 del codice degli Stati Uniti, tenendo conto delle eventuali modifiche apportate a tale dichiarazione di principio mediante una legge del Congresso (indipendentemente dal fatto che la Commissione sulle pene debba ancora inserire tali modifiche nelle modifiche apportate ai sensi dell’articolo 994(p) del titolo 28); e
(B) che, salvo quanto previsto nell’articolo 3742, lettera g), è in vigore alla data in cui è inflitta la pena all’imputato;
(6) la necessità di evitare ingiustificate disparità di pena tra imputati con precedenti penali simili che sono stati ritenuti colpevoli di condotte simili; e
(7) la necessità di provvedere al risarcimento delle vittime del reato.”
LA GRAZIA48La base per la commutazione della pena ai sensi di una grazia si trova nell’articolo 2(II) della Costituzione degli Stati Uniti, che autorizza il Presidente a “concedere sospensioni e grazie per reati contro gli Stati Uniti, eccetto nei casi di incriminazione”. Le linee guida pubblicate dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti recitano come segue:
“La commutazione della pena è un rimedio straordinario. Tra i motivi validi per prendere in considerazione la commutazione erano comprese tradizionalmente la disparità o l’eccessiva severità della pena, una grave malattia o l’età avanzata e il lodevole servizio reso dal richiedente al Governo, per esempio la collaborazione nelle attività di indagine o di perseguimento penale che non sia stata adeguatamente ricompensata mediante un altro atto ufficiale. Anche una combinazione di questi e/o di altri fattori equi (come la dimostrata riabilitazione durante la detenzione o circostanze impellenti non previste dal tribunale al momento dell’inflizione della pena) può fornire una base per raccomandare la commutazione nell’ambito di un particolare caso”.
LA LIBERAZIONE PER MOTIVI UMANITARI49 Ai sensi del titolo 18 del codice degli Stati Uniti, § 3582, lettera c)(1)(A):
“Il tribunale non può modificare una pena detentiva successivamente alla sua inflizione, salvo che:
(1) in ogni caso—
(A) il tribunale, su richiesta del Direttore del Bureau of Prisons, o su richiesta dell’imputato, dopo che l’imputato ha pienamente esaurito tutti i diritti amministrativi di ricorso contro la mancata presentazione di una richiesta da parte del Bureau of Prisons per conto dell’imputato, o il decorso di 30 giorni dal ricevimento di tale richiesta da parte del direttore della struttura in cui si trova l’imputato, a seconda di quale evento si verifichi per primo, può ridurre la pena detentiva (e può applicare la misura della liberazione condizionale o vigilata con o senza condizioni che non ecceda la parte non scontata della originaria pena detentiva), dopo aver considerato i fattori di cui all’articolo 3553, lettera a) nella misura in cui sono applicabili, se ritiene che—
(i) motivi straordinari e imperativi giustifichino tale riduzione; o
(ii) l’imputato ha almeno 70 anni, ha scontato almeno 30 anni in carcere, in base a una pena inflitta ai sensi dell’articolo 3559, lettera c), per il reato o i reati per i quali l’imputato è attualmente ristretto, e il Direttore del Bureau of Prisons ha stabilito che l’imputato non rappresenta un pericolo per la sicurezza di altre persone o della comunità, come previsto dall’articolo 3142, lettera g);
e che tale riduzione è coerente con le dichiarazioni di principio applicabili emesse dalla Commissione sulle pene”.
50Tra le pene inflitte ai sensi dell’articolo 3559, lettera c) è compreso l’ergastolo ostativo.
51. Le linee guida federali in materia di pene, che fornivano indicazioni riguardo a quando fosse appropriata la liberazione per motivi umanitari, furono modificate dalla Commissione sulle pene nel 2023 (si veda il paragrafo 38supra). Il § 1B1.13 modificato, intitolato “Riduzione della pena detentiva ai sensi del titolo 18 del codice degli Stati Uniti § 3582, lettera c)(1)(A) (Dichiarazione di principio)”, recita attualmente, per quanto pertinente:
“(b) MOTIVI STRAORDINARI E IMPERATIVI.— Sussistono motivi straordinari e imperativi in base a una delle seguenti circostanze o di una combinazione di esse:
CIRCOSTANZE MEDICHE DELL’IMPUTATO.—
(A) L’imputato è affetto da una malattia in fase terminale (ovvero, una malattia grave e in fase avanzata, con un decorso di fine vita). Non è richiesta una prognosi specifica dell’aspettativa di vita (ovvero, una probabilità di morte entro un periodo di tempo specifico). Tra gli esempi sono compresi il cancro solido metastatico, la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), la malattia d’organo in fase terminale e la demenza avanzata.
(B) L’imputato —
(i) è affetto da una grave condizione fisica o medica,
(ii) è affetto da un grave deterioramento funzionale o cognitivo, o
(iii) accusa un deterioramento della salute fisica o mentale per effetto del processo di invecchiamento,
che riduce notevolmente la capacità dell’imputato di provvedere a sé stesso nell’ambiente di una struttura penitenziaria e da cui non ci si aspetta che egli si riprenda.
(C) L’imputato è affetto da una condizione medica che richiede cure mediche specialistiche o a lungo termine che non sono fornite e senza le quali l’imputato rischia un grave deterioramento della salute o la morte.
(D) L’imputato presenta le seguenti circostanze:
(i) l’imputato è ospitato in una struttura penitenziaria interessata o a rischio imminente di essere interessata da (I) un’epidemia in atto di una malattia infettiva, o (II) un’emergenza sanitaria pubblica in atto dichiarata dalla competente autorità federale, statale o locale;
(ii) a causa di fattori di rischio per la salute personale e dello status della custodia, l’imputato presenta un maggiore rischio di essere affetto da gravi complicazioni mediche o di morte a seguito dell’esposizione all’epidemia in atto di malattia infettiva o all’emergenza sanitaria pubblica in atto descritta nella clausola (i); e
(iii) tale rischio non può essere attenuato adeguatamente in modo tempestivo.
(2) ETÀ DELL’IMPUTATO.— L’imputato (A) ha almeno 65 anni; (B) accusa un grave deterioramento della salute fisica o mentale per effetto del processo di invecchiamento; e (C) ha scontato almeno 10 anni o il 75 % della sua pena detentiva, a seconda di quale sia inferiore.
(3) CIRCOSTANZE FAMILIARI DELL’IMPUTATO.—
(A) La morte o l’incapacità della persona che si occupa del figlio minorenne dell’imputato o del figlio dell’imputato che ha 18 anni o un’età maggiore ed è incapace di prendersi cura di sé a causa di una disabilità mentale o fisica o di una condizione medica.
(B) L’incapacità del coniuge o del partner registrato dell’imputato qualora l’imputato sia l’unica persona disponibile a occuparsi del coniuge o del partner registrato.
(C) L’incapacità del genitore dell’imputato qualora l’imputato sia l’unica persona disponibile a occuparsi del genitore.
(D) L’imputato dimostra che sussistono circostanze simili a quelle elencate nei paragrafi da (3)(A) a (3)(C) riguardanti qualsiasi altro stretto congiunto o individuo il cui rapporto con l’imputato è simile per natura a quello di uno stretto congiunto, qualora l’imputato sia l’unica persona disponibile a occuparsi di tale congiunto o individuo. Ai fini della presente disposizione, per “stretto congiunto” si intende uno degli individui elencati nei paragrafi da (3)(A) a (3)(C), nonché il nipote, il nonno o il fratello dell’imputato.
(4) VITTIMA DI ABUSI.— L’imputato, mentre era in custodia in espiazione della pena della quale era chiesta la riduzione, è stato vittima di:
(A) abuso sessuale comportante un “atto sessuale”, come definito nel titolo 18 del codice degli Stati Uniti, articolo § 2246(2) (compresa la condotta descritta nel titolo 18 del codice degli Stati Uniti, articolo § 2246(2)(D) indipendentemente dall’età della vittima); o
(B) abuso fisico comportante “gravi lesioni personali”, come definito nel Commento al §1B1.1 (Istruzioni per l’applicazione);
che è stato commesso da, o su indicazione di, un agente di custodia, un dipendente o un sorvegliante del Bureau of Prisons, o qualsiasi altro individuo che aveva la custodia o il controllo dell’imputato.
Ai fini della presente disposizione, la condotta scorretta deve essere accertata mediante una condanna in un procedimento penale, un accertamento o un’ammissione della responsabilità in un procedimento civile o un accertamento in un procedimento amministrativo, salvo qualora tale procedimento sia indebitamente ritardato o l’imputato sia in pericolo imminente.
(5) ALTRI MOTIVI.— L’imputato presenta qualsiasi altra circostanza o combinazione di circostanze che, considerate singolarmente o unitamente a uno dei motivi descritti nei paragrafi da (1) a (4), sono simili per gravità a quelle descritte nei paragrafi da (1) a (4).
(6) PENA INSOLITAMENTE LUNGA.—Se a un imputato è stata inflitta una pena insolitamente lunga ed egli ha scontato almeno 10 anni di reclusione, può essere presa in considerazione una modifica della legge (diversa da un emendamento al Manuale delle linee guida che non sia stato reso retroattivo) per determinare se l’imputato presenta un motivo straordinario e imperativo, ma solo laddove tale modifica produrrebbe una grave disparità tra la pena scontata e la pena che sarà probabilmente inflitta al momento della presentazione della domanda, e dopo aver esaminato attentamente le circostanze individuali dell’imputato”.
52Ai sensi del titolo 28 del codice degli Stati Uniti, articolo § 994, lettera t), la sola riabilitazione dell’imputato non è considerata una ragione straordinaria e impellente ai fini di questa dichiarazione di principio.
PEPPER v. UNITED STATES, 562 US 476 (2011)53In tale causa, la Corte Suprema ritenne che, quando la pena di un imputato era stata annullata in appello, un tribunale distrettuale, nell’infliggere una nuova pena, poteva prendere in considerazione le prove della riabilitazione dell’imputato successivamente alla condanna e che tali prove potevano, in casi appropriati, supportare una variazione al ribasso rispetto alla portata delle Linee guida federali in materia di pene, attualmente di carattere consultivo. Il giudice Sotomayor emise il parere della corte, che recitava, per quanto pertinente, come segue:
“La prova della riabilitazione successivamente alla condanna può essere altamente rilevante per diversi fattori di cui all’articolo § 3553, lettera a) che il Congresso ha espressamente indicato ai tribunali distrettuali di considerare al momento dell’inflizione della pena. Per esempio, la prova della riabilitazione successivamente alla condanna può essere chiaramente rilevante per ‘i precedenti e le caratteristiche dell’imputato’ (articolo § 3553, lettera a)(1). Tale prova può anche essere pertinente alla ‘necessità che la pena inflitta’ sia conforme ai fini generali della pena di cui all’articolo § 3553, lettera a)(2) – in particolare, per ‘offrire un adeguato deterrente alla condotta criminale’, ‘proteggere la popolazione da ulteriori reati dell’imputato’ e ‘fornire all’imputato la formazione educativa o professionale (...) o altre misure correttive, nel modo più efficace’. articolo §§ 3553, lettera a)(2)(B)–(D); si veda McMannus, 496 F. 3d, a 853 (Melloy, J., concorrente) (‘Nel valutare (...) la deterrenza, la protezione della popolazione e la riabilitazione, titolo 18 del codice degli Stati Uniti, articolo § 3553, lettera a)(2)(B)(C) e (D), non sembrerebbe esservi prova migliore della condotta di un imputato successivamente alla detenzione’). La riabilitazione successivamente alla condanna può anche informare in modo critico il dovere generale di un giudice che pronuncia la pena ai sensi dell’articolo § 3553, lettera a) di ‘imporre una pena sufficiente, ma non superiore a quella necessaria’ per conformarsi ai fini della pena di cui all’articolo § 3553, lettera a)(2).
Come ha riconosciuto il giudice che ha applicato l’iniziale pena, le numerose prove della riabilitazione del Pepper successivamente alla sua iniziale condanna sono chiaramente rilevanti ai fini della scelta della pena appropriata in questo caso. Fondamentalmente, le prove della condotta del Pepper successivamente alla sua liberazione dalla custodia nel giugno 2005 forniscono il quadro più aggiornato dei ‘precedenti e delle caratteristiche’ del Pepper. articolo § 3553, lettera a)(1); si veda United States v. Bryson, 229 F. 3d 425, 426 (CA2 2000) (‘Il dovere di un tribunale è sempre quello di condannare l’imputato così come si presenta dinanzi al tribunale il giorno della condanna’). Al momento della sua iniziale condanna nel 2004, il Pepper era un tossicodipendente di 25 anni, disoccupato, separato dalla famiglia e che aveva recentemente ceduto sostanze stupefacenti nell’ambito di un accordo finalizzato al traffico di metanfetamine. Al momento della sua seconda condanna, nel 2009, il Pepper non consumava sostanze stupefacenti da quasi cinque anni, aveva frequentato l’università e conseguito ottimi voti, era un dipendente di livello elevato nel suo posto di lavoro, in attesa di una promozione, aveva ristabilito un rapporto con il padre, ed era sposato e manteneva la figlia della moglie. Non vi è dubbio che questa prova della condotta del Pepper successivamente alla sua iniziale condanna costituisca una parte fondamentale dei ‘precedenti e delle caratteristiche’ di un imputato che il Congresso intendeva che i tribunali che infliggevano la pena prendessero in considerazione. Articolo § 3553, lettera a).
La condotta del Pepper successivamente alla condanna fa luce anche sulla probabilità che egli si dedichi a future condotte criminali, un fattore centrale che i tribunali distrettuali devono valutare nell’infliggere la pena. Si veda l’articolo §§ 3553, lettera a)(2)(B)–(C); Gall, 552 US, a pag. 59 (‘La determinata riabilitazione del Gall (...) fornisce un forte supporto alla conclusione che la reclusione non era necessaria per dissuadere il Gall dal compiere future condotte criminali o per proteggere la popolazione dai suoi futuri atti criminali’ (che cita l’articolo §§ 3553, lettera a)(2)(B)–(C))). Come riconosciuto dall’assistente sociale preposto alla libertà vigilata del Pepper, l’impiego stabile del Pepper, così come il completamento con successo di un programma di cura di 500 ore per la tossicodipendenza e la sua condizione di astensione dal consumo di sostanze stupefacenti, indicano anche una ridotta necessità di ‘formazione educativa o professionale (...) o di altre misure correttive’. Articolo § 3553, lettera a)(2)(D). Infine, la condotta esemplare del Pepper successivamente alla condanna può essere considerata l’indicatore più accurato dei suoi attuali scopi e tendenze e indica in modo significativo il periodo di restrizione e il tipo di disciplina che dovrebbero essergli imposti. Ashe, 302 US, a pag. 55. Conseguentemente, la prova della riabilitazione del Pepper successivamente alla condanna incide direttamente sul dovere generale del Tribunale distrettuale di ‘infliggere una pena sufficiente, ma non superiore a quella necessaria’ per conseguire i fini della pena. § 3553, lettera a)”.
UNITED STTES v. MCCOY, 981 F.3D 271 (4o CIR. 2020)54. Gli imputati in questi ricorsi riuniti erano stati condannati per rapine e connesse violazioni in materia di armi da fuoco. Le loro pene furono “applicate consecutivamente”, esponendoli ad aggiuntivi minimi obbligatori e dando luogo a pene che andavano dai trentacinque ai cinquantatré anni di reclusione. Dopo che le condanne degli imputati divennero definitive, il Congresso approvò la First Step Act (si veda il paragrafo 18supra) e pose fine alla “consecutività” delle pene in tali casi. A seguito dell’adozione della First Step Act, le pene degli imputati sarebbero state notevolmente più brevi – nella maggior parte dei casi, di trent’anni – rispetto a quelle che erano state loro inflitte.
55Poiché la First Step Act aveva anche ampliato significativamente l’accesso alla liberazione per motivi umanitari e ha conferito ai tribunali il potere di ridurre le pene per “motivi straordinari e imperativi”, gli imputati chiesero la riduzione delle loro pene ai sensi del titolo 18 del codice degli Stati Uniti, articolo § 3582, lettera c)(1)(A) (si veda il paragrafo 49supra), basandosi principalmente sulla durata delle loro pene e sulla disparità tra le loro pene e quelle che il Congresso aveva ritenuto appropriate nella First Step Act. Dopo aver considerato le circostanze individuali di ciascun imputato, tra cui la giovane età all’epoca dei reati, l’assenza di precedenti significative condanne, l’esemplarità del comportamento e della riabilitazione in carcere, e i già considerevoli anni di reclusione scontati, i tribunali distrettuali accolsero le richieste degli imputati e ridussero le loro pene al tempo scontato.
56Le sentenze dei tribunali distrettuali furono successivamente confermate dalla Corte di appello per il Quarto Circuito. Essa concluse:
“In questi casi, i tribunali distrettuali hanno opportunamente esercitato il potere discrezionale conferito dal Congresso e limitato dai requisiti di legge dell’articolo § 3582, lettera c)(1)(A). Non ravvisiamo alcun errore nel loro affidamento sulla durata delle pene degli imputati, e sul notevole superamento di quanto il Congresso ora ritenga appropriato, nell’accertare ‘motivi straordinari e imperativi’ per potenziali riduzioni di pena. I tribunali hanno preso sul serio l’obbligo di condurre indagini individualizzate, basando la riduzione non solo sulla modifica apportata dalla First Step Act alla legge sulle condanne ai sensi dell’articolo § 924(c), ma anche su fattori quali la relativa giovane età degli imputati all’epoca dei reati, la loro condotta e riabilitazione successivamente alla condanna, e le pene detentive molto elevate che avevano già scontato. Tali determinazioni individualizzate non erano né incoerenti con alcuna guida della Commissione sulle pene ‘applicabile’, né equivalenti a un’applicazione retroattiva generalizzata degli emendamenti della First Step Act all’articolo § 924(c). Conseguentemente, confermiamo le sentenze dei tribunali distrettuali”.
UNITED STATES v. GUTIERREZ, N. 21-7092 (4TH CIR. 18 JAN. 2023)57. Jose Gutierrez fu condannato per associazione per delinquere finalizzata all’importazione e alla cessione di notevoli quantità di cocaina e marijuana, e gli fu inflitta la pena di 40 anni di reclusione. Nel 2021, dopo aver scontato 16 anni della sua pena, il Gutierrez presentò una domanda urgente di liberazione per motivi umanitari ai sensi del titolo 18 del codice degli Stati Uniti, articolo § 3582, lettera c)(1)(A) (si veda il paragrafo 49supra). Quale motivo “straordinario e imperativo” che giustificava la liberazione, il Gutierrez invocò principalmente la sua vulnerabilità al COVID-19. Nel sostenere che i fattori di condanna di cui all’articolo § 3553, lettera a) (si veda il paragrafo 47supra) facessero propendere per la liberazione, il Gutierrez si basò su ampie prove di riabilitazione durante i sedici anni trascorsi in carcere. Il tribunale distrettuale negò la liberazione mediante un provvedimento, con una breve spiegazione incentrata sulla gravità dell’originario comportamento criminale del Gutierrez.
58In appello, il Gutierrez sostenne che il tribunale distrettuale non aveva spiegato adeguatamente il rigetto della sua domanda. La Corte di appello per il Quarto Circuito concordò, ritenendo che, date le circostanze del caso, le significative prove fornite dal Gutierrez della riabilitazione successivamente alla condanna richiedessero una spiegazione più solida e personalizzata di quella fornita dal tribunale distrettuale. Conseguentemente, annullò il diniego della liberazione per motivi umanitari da parte del tribunale distrettuale e lo rinviò per una riconsiderazione e una spiegazione più completa.
“Non esiste alcun ‘requisito categorico di spiegazione’ che imponga a un tribunale distrettuale di ‘considerare ogni rilievo di un imputato’ quando si pronuncia su una domanda di liberazione per motivi umanitari. Si veda High, 997 F.3d a 187 (le virgolette interne sono state omesse). Come osservato sopra, un tribunale distrettuale deve considerare i fattori di condanna di cui all’articolo § 3553, lettera a) nel decidere se esercitare o meno la propria discrezionalità di concedere la liberazione ai sensi dell’articolo § 3582, lettera c)(1)(A)(i). Si veda id. 185–86. Ma ciò non significa, come ha sottolineato questa corte, che un tribunale distrettuale debba ‘fornire una spiegazione esaustiva analizzando ogni fattore di cui all’articolo § 3553, lettera a)’. United States v. Jenkins, 22 F.4th 162, 170 (4th Cir. 2021). Invece, la questione fondamentale è ‘se il tribunale distrettuale abbia fornito elementi sufficienti a convincere la nostra corte di aver esaminato i rilievi delle parti e di avere una base motivata per esercitare la propria autorità decisionale legale, in modo da consentire un riesame significativo in appello’. High, 997 F.3d a 190 (corretto). Quanta spiegazione sia ‘sufficiente’ dipende dalla complessità di un dato caso. Si vedano Jenkins, 22 F.4th a 170; High, 997 F.3d a 188–89. La Corte Suprema ha chiarito nella causa Chavez‑Meza v. United States, 138 S. Ct. 1959 (2018), che esiste una categoria di cause ‘relativamente semplici’ in cui sarà sufficiente una ‘spiegazione minima’. High, 997 F.3d a 188–89 (corretto) (che cita Chavez-Meza, 138 S. Ct. a 1967–68). In altre cause, tuttavia, potrebbe essere necessaria ‘una spiegazione più completa’. Id. a 188 (che cita Chavez‑Meza, 138 S. Ct. a 1965); si veda Martin, 916 F.3d a 395–96 (che tratta la distinzione di cui alla causa Chavez‑Meza tra cause semplici che richiedono poche spiegazioni e altre cause in cui è necessaria una ‘maggiore spiegazione’).
Nel caso di specie, il Gutierrez ha presentato il tipo di prove significative e ampie di riabilitazione successivamente alla condanna che escludono una causa dalla categoria ‘semplice’ ed esigono una spiegazione ‘più solida’ e ‘personalizzata’. Si vedano Martin, 916 F.3d a 396; United States v. McDonald, 986 F.3d 402, 412 (4th Cir. 2021). Abbiamo spiegato tale principio nelle nostre cause Martin e McDonald, nelle quali gli imputati, nel corso di lunghe pene detentive, ‘avevano utilizzato le risorse e la programmazione cui potevano accedere in carcere per lavorare nel percorso di riabilitazione’, si veda McDonald, 986 F.3d a 412, ottenendo diplomi di maturità, lavorando e facendo da mentori ad altri detenuti e compilando registri disciplinari esemplari, si veda id. a 411; Martin, 916 F.3d a 396 (che descrive il completamento con successo del diploma di maturità, l’insegnamento ad altri detenuti e il comportamento esemplare durante la detenzione come una ‘montagna di nuove prove attenuanti’). Data la ‘significativa quantità’ di prove attenuanti successivamente alla condanna, abbiamo concluso che si trattava di cause ‘del tipo più complesso contemplato nella causa Chavez-Meza’ e pertanto necessitavano di una ‘spiegazione più solida e dettagliata’. High, 997 F.3d a 190 (le virgolette interne sono state omesse).
Durante la discussione orale, il Governo si è opposto all’applicazione delle sentenze Martin e McDonald, rinviando invece alla sentenza High, nella quale non abbiamo riscontrato la necessità di una spiegazione più dettagliata in quanto un imputato, in un periodo di circa 18 mesi, aveva seguito corsi di istruzione antidroga ed evitato infrazioni disciplinari. Si veda High, 997 F.3d a 190. Riteniamo che tale paragone sottovaluti gravemente l’importanza delle prove fornite dal Gutierrez. La fedina penale immacolata del Gutierrez si estende per quasi 17 anni, proprio come gli imputati nelle cause Martin e McDonald. Si veda McDonald, 986 F.3d a 412 (che osserva che in entrambe le cause gli imputati avevano dimostrato prove comprendenti ‘quasi due decenni di carcere’). E semmai, il Gutierrez ha presentato più della ‘montagna di nuove prove attenuanti’ sulle quali ci siamo basati nelle cause Martin, 916 F.3d a 396, e McDonald: come gli imputati di quelle cause, il Gutierrez ha conseguito un diploma di maturità, ma ha anche frequentato corsi universitari che porteranno a un diploma di laurea biennale; ha ottenuto certificati di formazione professionale in falegnameria e saldatura; è diventato insegnante di saldatura; ha fatto da tutore ad altri detenuti e ha prestato servizio in qualità di assistente ricreativo. Tutto ciò è attestato dalle prove documentali presentate con la sua domanda, unitamente a una valutazione del Bureau of Prisons che lo pone a basso rischio di recidiva. Ciò è molto diverso dalla partecipazione a ‘vari corsi di istruzione’ che abbiamo preso in considerazione nella causa High. High, 997 F.3d a 190”.
UNITED STATES v. JOHNSON, 1:97-CR-314-AJT (E.D. VA. AUG. 8 2023)59Nel 1998, l’imputato fu condannato per dodici reati connessi alla sua partecipazione allo spaccio di sostanze stupefacenti su larga scala in quattro stati e nel Distretto di Columbia. In totale, fu condannato a due ergastoli, e a 790 mesi di reclusione consecutivi ai suoi ergastoli. Nel febbraio 2021, l’imputato chiese la liberazione per motivi umanitari al direttore dell’FCI Hazelton [N.d.T. Istituto correzionale federale]. Il mese successivo presentò una domanda di liberazione per motivi umanitari, basata principalmente sulle sue pene consecutive, sulla sua età all’epoca del reato e sui fattori di rischio associati al COVID-19. Nel maggio 2021, il Johnson presentò al direttore un’altra domanda di liberazione per motivi umanitari, descrivendo anche i suoi trascorsi personali, la buona condotta in carcere, la pena ai sensi di una legge successivamente modificata, il sostegno familiare, il rimorso e l’impegno a non recidivare. Il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti, nel Distretto orientale della Virginia, Divisione di Alexandria, dichiarò quanto segue:
“Il Johnson sottolinea in modo centrale la sua riabilitazione quale motivo straordinario e imperativo per la liberazione. Sebbene la sola riabilitazione non possa costituire il motivo straordinario e imperativo per la liberazione, titolo 28 del codice degli Stati Uniti, articolo § 994(t), essa può essere considerata tra altri fattori. McCoy, 981 F.3d a 286 n.8 (‘non vi è alcuna indicazione che il successo degli sforzi di riabilitazione non possano essere considerati come uno tra gli altri fattori ai sensi dell’articolo § 3582, lettera c)(1)(A)(i)’) (corsivo aggiunto). Conseguentemente, delle ottime prove di riabilitazione presso il Bureau of Prisons (“BOP”) sono un fattore che può giocare a favore della concessione della liberazione per motivi umanitari. Id. a 286 (che conferma le concessioni della liberazione per motivi umanitari da parte dei tribunali distrettuali e osserva che gli imputati ‘avevano dimostrato eccellenti precedenti istituzionali e compiuto passi sostanziali nel percorso di riabilitazione’).
Non vi è dubbio che negli oltre venticinque anni trascorsi nel BOP per i reati commessi, il Johnson abbia svolto attività che riflettono uno straordinario impegno per la riabilitazione. È stato un detenuto modello per oltre un decennio, fatto che il Governo non sembra contestare. Ha ottenuto decine di certificati, completato quasi 1.000 ore di corsi di formazione e ha prestato servizio in qualità di istruttore nel programma della Bounce Back Transition Unit. [Doc. n. 699] a 12-13. Ha seguito diversi corsi di orientamento professionale, superando l’esame di abilitazione per elettricista della Virginia Occidentale e ottenendo la laurea con ottimi voti in un programma di assistente legale. Id. a 13. Ha inoltre frequentato corsi sull’impatto sulle vittime, sulla prevenzione della violenza e sul pensiero critico, e ha insegnato e fatto da mentore ad altri in ruoli sia formali che informali. Id. In particolare, il Johnson ha partecipato al programma Inside-Out Prison Exchange e ha lavorato con studenti universitari, sia come studente-detenuto che come facilitatore, per studiare questioni di giustizia sociale e modi per ridurre la recidiva. Id. a pagina 14. Partecipa anche a un programma di think tank che mira a ridurre la recidiva e ad agevolare il reinserimento. Id. a 14-15. Ha partecipato anche ad altri programmi e il fascicolo contiene numerose lettere di altri detenuti in merito al suo tutoraggio, al rapporto continuo con la famiglia e alla riduzione della sua valutazione di rischio da parte del BOP. Id. a 16-18. Il personale del carcere ha persino riconosciuto il Johnson come ‘utile nell’aiutare gli altri detenuti dell’Unità di Transizione a raggiungere i loro obiettivi di liberazione e reinserimento’ e che ‘si può contare su di lui per dare il buon esempio a persone come lui’. [Doc. n. 699-3] a 4.
In sintesi, gli sforzi del Johnson nella riabilitazione sono stati eccezionali, soprattutto considerando che gran parte delle sue attività di riabilitazione si sono svolte prima dell’approvazione della First Step Act, quando non esistevano significative prospettive di liberazione e sembrava che avrebbe scontato gli ergastoli senza riduzioni, a dimostrazione del fatto che le motivazioni della sua riabilitazione sono, a tutti gli effetti, sincere. Nonostante la condotta estremamente grave che ha dato luogo all’incarcerazione del Johnson, e nonostante il fatto che la sola riabilitazione non possa costituire motivo di liberazione, la riabilitazione del Johnson gioca notevolmente a suo favore. Si veda United States v. Gray, n. CCB-95-364, 2021 WL 1856649, a *6 (D. Md. 10 maggio 2021) (che ha concesso la liberazione per motivi umanitari e ha osservato che ‘altri tribunali distrettuali federali hanno ridotto gli ergastoli, un tempo ostativi, di imputati che, come [l’imputato], erano stati condannati per omicidio ai sensi del titolo 18 del codice degli Stati Uniti 1959, lettera a)(1) quando erano molto giovani e, senza alcuna possibilità di liberazione, hanno poi dedicato le loro vite alla riabilitazione e alla formazione di altri’) (citazioni omesse)”.
60Il tribunale procedette a considerare altri fattori, tra i quali l’età dell’imputato all’epoca dei reati, l’infanzia spaventosa che aveva dovuto sopportare, le disparità tra le sue pene e quelle dei suoi coimputati, le conseguenze della consecutività delle pene e i cambiamenti nella politica in materia di pene. Concluse che sussistevano motivi straordinari e imperativi per giustificare una riduzione della pena.
61Procedette quindi all’analisi di cui all’articolo § 3553, lettera a) (si veda il paragrafo 47supra) e rilevò che, nel complesso, tali fattori suggerivano una pena sostanziale, inferiore di anni all’ergastolo. Conseguentemente, ridusse la pena dell’imputato a un periodo totale di reclusione di 420 mesi, o 35 anni, con il computo del tempo scontato e prima dell’applicazione di eventuali riduzioni o di altri crediti.
IN DIRITTO SULLA RIUNIONE DEI RICORSI62. Data la similitudine dei ricorsi quanto al loro oggetto, la Corte ritiene opportuno esaminarli congiuntamente in un’unica sentenza (articolo 42 § 1 del Regolamento della Corte).
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE63I ricorrenti hanno lamentato che la loro estradizione negli Stati Uniti violerebbe i loro diritti ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione perché esiste un rischio reale che, se condannati, riceverebbero una condanna all’ergastolo senza liberazione condizionale, che sarebbe irriducibile de facto e de jure, e perché un ergastolo ostativo per il capo d’imputazione n. 2 (si veda il paragrafo 7supra) sarebbe notevolmente sproporzionato.
L’articolo 3 della Convenzione recita come segue:
“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”
Sulla ricevibilità64Il Governo ha sostenuto che le doglianze dei ricorrenti erano irricevibili in quanto manifestamente infondate. Tuttavia, la Corte ritiene che le doglianze sollevino questioni di fatto e di diritto sufficientemente complesse, tali da non potere essere respinte in quanto manifestamente infondate in applicazione dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione. È inoltre convinta che non incorrano in alcun altro motivo di irricevibilità. Devono pertanto essere dichiarate ricevibili.
Sul merito Le conclusioni delle parti I ricorrenti65I ricorrenti hanno sostenuto che la loro estradizione sarebbe incompatibile con l’articolo 3 della Convenzione per due motivi: una condanna all’ergastolo ostativo per il capo d’imputazione n. 2 (si veda il paragrafo 7supra) sarebbe notevolmente sproporzionata e le pene dell’ergastolo ostativo e di un periodo di detenzione fisso superiore alle loro vite naturali a cui i ricorrenti andrebbero incontro sarebbero irriducibili.
66. Per quanto riguarda il primo motivo, i ricorrenti hanno sostenuto che una pena obbligatoria dell’ergastolo sarebbe notevolmente sproporzionata per un reato che non riguardava un omicidio o un tentato omicidio. Esisteva un’importante distinzione tra i reati di omicidio che erano stati compiuti o che avevano raggiunto la fase del tentativo e quelli – come nel caso in esame – che non lo avevano fatto.
67Per quanto riguarda il secondo motivo, i ricorrenti hanno sostenuto di aver superato la prima fase dell’esame di cui alla sentenza Sanchez-Sanchez c. Regno Unito ([GC], n. 22854/20, §§ 95-97 e 100, 3 novembre 2022), vale a dire che, in caso di condanna, sussisterebbe un rischio concreto che sia inflitta loro la pena dell’ergastolo senza liberazione condizionale senza la dovuta considerazione di tutti i pertinenti fattori attenuanti e aggravanti. Sebbene il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti affermi nella sua nota del 3 novembre 2023 che sarà loro offerto un patteggiamento (si veda il paragrafo 34supra), durante l’originario procedimento di estradizione o durante il processo di appello non è stata fatta alcuna offerta del genere, e i rappresentanti dei ricorrenti non hanno ricevuto alcuna formale comunicazione dei dettagli di tale patteggiamento. Se il Governo degli Stati Uniti avesse voluto eliminare il rischio di un ergastolo ostativo, la soluzione più appropriata sarebbe stata quella di accogliere la domanda di esonero dei ricorrenti dalla richiesta di estradizione in relazione al capo d’imputazione n. 2. Non era stata offerta alcuna garanzia in tal senso.
68In ogni caso, anche se il rischio derivante dal capo d’imputazione n. 2 fosse stato eliminato, sussistevano fondati motivi per ritenere che i ricorrenti fossero a rischio reale di un ergastolo (o equivalente) senza liberazione condizionale, poiché i capi d’imputazione n. 1, n. 4 e n. 8 dell’atto di accusa (si veda il paragrafo 7supra) comportavano la pena minima di venti anni di reclusione e la pena massima dell’ergastolo; il capo d’imputazione n. 3 comportava la pena massima dell’ergastolo; e i capi d’imputazione nn. 9-13 comportavano pene massime di trenta anni. Poteva essere ordinato che tali pene fossero applicate consecutivamente.
69Nella misura in cui il Governo ha cercato di sostenere che la pena dei ricorrenti avrebbe potuto essere ridotta nel caso in cui avessero fornito “assistenza sostanziale” alle autorità statunitensi (si veda il paragrafo 80infra), essi hanno sostenuto che non era mai stata fornita alcuna indicazione riguardo all’assistenza che le autorità statunitensi ritenevano che essi potessero fornire. Frank Amnott, marito della seconda ricorrente e quarto membro dell’accordo al quale i ricorrenti avevano asseritamente partecipato, era stato arrestato sulla scena del crimine e si era dichiarato colpevole (si vedano i paragrafi 10Era inteso che avesse offerto assistenza sostanziale alle autorità e si prevedeva che avrebbe fornito prove incriminanti contro i ricorrenti al processo. Date le circostanze, non vi era alcuna ovvia possibilità per nessuno dei ricorrenti di fornire assistenza sostanziale, anche se fossero stati intenzionati a farlo (cosa che non erano).
70Per quanto riguarda la seconda fase dell’esame di cui alla sentenza Sanchez-Sanchez, i ricorrenti hanno sostenuto che, nel sistema federale statunitense, non esisteva un meccanismo di riesame della pena che consentiva alle autorità di valutare i progressi compiuti nel percorso di riabilitazione o qualsiasi altro motivo di liberazione in base al loro comportamento o ad altre circostanze personali pertinenti. Sebbene i paragrafi 96 e 97 della sentenza Sanchez-Sanchez stabilissero la seconda parte dell’esame in modo leggermente diverso (il primo richiedeva che il meccanismo di riesame considerasse i progressi compiuti nel percorso di riabilitazione, mentre il secondo richiedeva che considerasse i progressi compiuti nel percorso di riabilitazione “o altre circostanze personali pertinenti”), secondo i ricorrenti, l’“o” non poteva implicare alternative. Conseguentemente, un sistema che proibiva espressamente che fosse presentata o accolta una domanda di liberazione per motivi umanitari sulla base della sola riabilitazione non soddisfaceva tale fase dell’esame. Decidere diversamente significherebbe per la Corte affermare che non si potrebbe mai giungere a un punto in cui la riabilitazione di un detenuto sia talmente completa da prevalere su altri motivi di natura penologica (di punizione, protezione pubblica e deterrenza).
71Nel sistema federale statunitense esistevano due meccanismi di riesame di un ergastolo: la grazia e la liberazione per motivi umanitari. Lo Sceriffo aveva concluso che il sistema della grazia non implicava apparentemente alcuna considerazione della giustificazione del proseguimento della detenzione per legittimi motivi penologici (si veda il paragrafo 26supra). Mentre il Governo suggeriva che fosse sufficiente che il Presidente potesse considerare i legittimi motivi penologici (si veda il paragrafo 79infra), i ricorrenti sostenevano che, per soddisfare la seconda fase dell’esame di cui alla sentenza Sanchez-Sanchez, il Presidente avrebbe dovuto essere tenuto a valutare se il proseguimento della detenzione fosse giustificato per legittimi motivi penologici. In assenza di tale requisito, la grazia era il moderno equivalente della prerogativa reale della grazia dalla quale derivava. Inoltre, non erano stati resi pubblici i criteri per presentare una domanda, né erano stati resi pubblici i criteri per concederla: si doveva quindi fare affidamento sui comunicati stampa quali motivi delle decisioni di grazia. Conseguentemente, i ricorrenti hanno sostenuto che il sistema statunitense della grazia era arbitrario e privo di trasparenza riguardo a quelle che erano veramente le considerazioni.
72La liberazione per motivi umanitari, d’altro canto, esigeva “motivi straordinari e imperativi” (si veda il paragrafo 51supra). La legge escludeva espressamente la liberazione per il solo motivo della riabilitazione e non era stato fornito alcun esempio in alcuna fase del procedimento in cui un tribunale federale avesse accolto una domanda relativa a un ergastolo ostativo.
Il Governo73Il Governo non ha ammesso che fosse stata soddisfatta la prima fase dell’esame di cui alla sentenza Sanchez‑Sanchez (si veda Sanchez-Sanchez, sopra citata, §§ 96-97 e 100). Sebbene uno dei reati del quale i ricorrenti erano accusati negli Stati Uniti fosse un reato che comportava la pena obbligatoria dell’ergastolo, esistevano tuttavia meccanismi mediante i quali i ricorrenti avrebbero potuto evitare tale pena. In particolare, il Procuratore degli Stati Uniti aveva confermato che avrebbe offerto ai ricorrenti un patteggiamento che avrebbe consentito loro di dichiararsi colpevoli di reati che non comportavano l’ergastolo ostativo, permettendo loro in tal modo di evitare che fosse inflitta loro tale pena (si veda il paragrafo 34supra). Ne conseguiva che non vi sarebbe stato alcun rischio reale che fosse loro inflitto un ergastolo ostativo se si fossero dichiarati colpevoli. Se non si fossero dichiarati colpevoli, la questione della pena sarebbe sorta solo se fossero stati condannati da una giuria.
74Anche qualora fosse stata inflitta la pena dell’ergastolo, esistevano almeno due meccanismi, vale a dire la grazia e la liberazione per motivi umanitari, che potevano essere utilizzati per valutare i cambiamenti nel condannato all’ergastolo e i progressi compiuti nel percorso di riabilitazione e che avrebbero offerto la prospettiva della liberazione nei casi appropriati. Il Governo ha sostenuto che entrambi i meccanismi avrebbero soddisfatto la seconda fase dell’esame di cui alla sentenza Sanchez-Sanchez (si veda Sanchez-Sanchez, sopra citata, §§ 96-97 e 100).
75Secondo il Governo, la finalità del sistema di liberazione per motivi umanitari sembrava corrispondere esattamente alla finalità del meccanismo di riesame richiesto dalla Corte. Tale finalità era quella di riflettere il fatto che potevano verificarsi situazioni in cui il pieno rigore di un ergastolo ostativo, sebbene appropriato al momento della sua irrogazione, dovesse essere attenuato. Tali situazioni erano probabilmente, per loro natura, insolite, ma il sistema della liberazione per motivi umanitari impediva alla legge di operare in modo inflessibile. Inoltre, le finalità della condanna nel diritto federale statunitense (codice degli Stati Uniti, articolo § 3553, lettera a) – si veda il paragrafo 47supra), che il tribunale era tenuto a considerare nel pronunciarsi su una domanda di liberazione per motivi umanitari, corrispondevano direttamente alle finalità penologiche della pena individuate dalla Corte: vale a dire, la punizione, la deterrenza, la protezione pubblica e la riabilitazione.
76Inoltre, il processo di valutazione della liberazione per motivi umanitari implicava la valutazione dei cambiamenti nel detenuto, dei progressi compiuti nel percorso di riabilitazione e del comportamento del detenuto. Il tribunale era specificamente tenuto a considerare questioni che comprendevano gli sforzi di riabilitazione del detenuto. A tale proposito, la nota del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva rinviato alla sentenza Pepper v. United States (562 US 476, 491 (2011)), in cui si affermava che “la prova della riabilitazione successivamente alla condanna può essere altamente rilevante per diversi fattori di cui all’articolo § 3553, lettera a) che il Congresso ha espressamente indicato ai tribunali distrettuali di considerare al momento dell’inflizione della pena” (si vedano i paragrafi 40e 53supra). Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti aveva anche individuato molti esempi specifici di tribunali dinanzi ai quali i ricorrenti sarebbero stati processati e/o condannati, e di tribunali limitrofi, che avevano concesso la liberazione anticipata o la riduzione della pena dopo aver riconosciuto gli sforzi di riabilitazione di un detenuto (si veda il paragrafo 42supra).
77Pertanto, sebbene la riabilitazione non costituisse di per sé un motivo di liberazione, il meccanismo di liberazione per motivi umanitari consentiva alle autorità nazionali di valutare i progressi compiuti nel percorso di riabilitazione o qualsiasi altro motivo di liberazione in base al comportamento del condannato o ad altre circostanze personali pertinenti. Sebbene le garanzie procedurali non fossero rilevanti nel contesto dell’estradizione, era tuttavia degno di nota il fatto che le domande di liberazione per motivi umanitari fossero esaminate da un tribunale indipendente, dinanzi al quale il detenuto aveva diritto alla rappresentanza e che qualsiasi decisione fosse soggetta alla possibilità di ricorso, compreso in fine alla Corte Suprema; e che le domande potessero essere presentate e rinnovate per tutta la durata della pena del detenuto.
78Anche la grazia era un meccanismo di riesame in grado di soddisfare la seconda fase dell’esame di cui alla sentenza Sanchez-Sanchez (si veda Sanchez‑Sanchez, sopra citata, §§ 96-97 e 100). Le domande di grazia erano esaminate dall’Office of the Pardon Attorney, che effettuava una valutazione di diversi fattori olistici relativi alla situazione personale e alle caratteristiche del ricorrente. In particolare, il Manuale di Giustizia rinviava al “lodevole servizio reso dal richiedente al Governo” e alla “riabilitazione dimostrata” (si veda il paragrafo 48supra).
79. Le prove indicavano che la riabilitazione non era solo una base teorica sulla quale i Presidenti potevano commutare le pene, ma una base sulla quale essi commutavano effettivamente le pene (si veda il paragrafo 44supra). Sebbene la decisione di non commutare una pena non fosse soggetta a un riesame giurisdizionale, la Corte aveva ripetutamente affermato che non le spettava stabilire se il meccanismo di riesame della pena dovesse essere amministrativo o giudiziario, e la grazia era stata ritenuta un meccanismo di riesame accettabile anche nel contesto nazionale. Inoltre, il fine del sistema della grazia, come quello della liberazione per motivi umanitari, corrispondeva esattamente al fine del meccanismo di riesame richiesto dalla Corte, in quanto garantiva l’esistenza di un meccanismo mediante il quale le pene, che erano state meritate al momento della loro irrogazione, potessero essere riesaminate per riflettere i cambiamenti nel detenuto e nelle sue circostanze, e per garantire che la legge non operasse in modo inflessibile o privasse i detenuti di ogni speranza di riabilitazione o di liberazione.
80Sebbene ciò non comportasse una valutazione olistica della riabilitazione, il Governo ha sottolineato che i ricorrenti avrebbero anche potuto chiedere una riduzione della pena basata sulla fornitura di “assistenza sostanziale” alle autorità giudiziarie. Ciò avrebbe potuto comportare una riduzione della pena indipendentemente da qualsiasi minimo obbligatorio.
81Infine, il Governo ha sostenuto che, alla luce dei fatti della causa, una pena obbligatoria dell’ergastolo non sarebbe stata notevolmente sproporzionata. La Convenzione non proibiva l’irrogazione dell’ergastolo a persone che erano state condannate per reati particolarmente gravi, come l’omicidio, ed era difficile immaginare una serie di fatti più madornali di quelli in questione. Secondo le accuse formulate nei confronti dei ricorrenti, il loro piano prevedeva l’ottenimento di armi da fuoco, l’irruzione a mano armata in due abitazioni private, il sequestro di cinque bambini (tutti di età inferiore agli otto anni) e l’omicidio dei loro quattro genitori al fine di eliminarli come testimoni dei sequestri. Il piano era proceduto fino a legare uno dei genitori a una sedia nel seminterrato della sua abitazione e a tenerlo sotto tiro, pronto per essere giustiziato quando erano intervenute le forze dell’ordine. Sebbene le vittime non siano morte, il fatto che i ricorrenti stessero eseguendo il piano concordato quando è arrivata la polizia ha comportato che, sebbene fosse stato impedito il danno totale previsto, il livello di colpevolezza implicito negli asseriti reati non fosse stato notevolmente ridotto.
La valutazione della Corte Principi generali82. Una panoramica dei principi generali da applicare in casi riguardanti pene dell’ergastolo senza liberazione condizionale nei contesti nazionali ed estradizionali è reperibile nella sentenza Sanchez-Sanchez (sopra citata, §§ 78 ‑99).
83. I principi rilevanti da applicare nel contesto interno sono esposti più dettagliatamente nella sentenza Vinter e altri c. Regno Unito ([GC], nn. 66069/09 e altri 2, §§ 104-122, CEDU 2013 (estratti)).
84. L’approccio da adottare nel contesto dell’estradizione è reperibile nella sentenza Sanchez-Sanchez (sopra citata, §§ 90-99).
85L’approccio della Corte alle pene “notevolmente sproporzionate” è reperibile nella sentenza Babar Ahmad e altri c. Regno Unito (nn. 24027/07 e altri 4, § § 237-239 e 242, 10 aprile 2012).
L’applicazione di tali principi ai fatti della causa in esame86La Corte valuterà innanzitutto se vi siano fondati motivi per ritenere che, in caso di condanna per i reati indicati nell’atto di accusa, vi sia un rischio reale che i ricorrenti siano condannati all’ergastolo senza liberazione condizionale (prima fase dell’esame di cui alla sentenza Sanchez-Sanchez). In caso di risposta affermativa a tale quesito, essa valuterà successivamente se, a decorrere dal momento dell’inflizione della pena, esista un meccanismo di riesame che soddisfi la seconda fase dell’esame di cui alla sentenza Sanchez-Sanchez, prima di valutare se, alla luce dei fatti della causa, la pena obbligatoria dell’ergastolo per il capo d’imputazione n. 2 sarebbe “notevolmente sproporzionata”.
Esiste un rischio reale che sia inflitta ai ricorrenti la pena dell’ergastolo senza liberazione condizionale?87Nel rispondere a tale quesito, la Corte dovrebbe normalmente prendere come punto di partenza la valutazione dei tribunali nazionali, che avevano l’opportunità di effettuare una valutazione dettagliata delle prove in un procedimento in cui gli Stati Uniti erano parte (si veda Sanchez-Sanchez, sopra citata, § 101). Tuttavia, nel caso di specie, i tribunali nazionali si sono concentrati sulla questione della riducibilità, in altre parole sulla seconda fase dell’esame di cui alla sentenza Sanchez-Sanchez, avendo apparentemente dato per scontato che la prima fase fosse soddisfatta (si veda il paragrafo 32supra). La Corte deve pertanto esaminare le prove presentate riguardo al rischio di irrogazione della pena dell’ergastolo senza liberazione condizionale.
88. Mentre in linea di principio spetta ai ricorrenti dimostrare che sarebbe inflitta la pena dell’ergastolo (si veda Sanchez-Sanchez, sopra citata, 95), nel caso di specie sembra che essi invochino unicamente il fatto che – diversamente dai ricorrenti nelle cause Sanchez-Sanchez (sopra citata), Hafeez c. Regno Unito ((dec.), n. 14198/20, 28 marzo 2023), Lang c. Ucraina (n. 49134/20, 9 novembre 2023), Horne c. Regno Unito ((dec.), n. 34392/21, 13 febbraio 2024), Lazăr c. Romania (n. 20183/21, 9 aprile 2024) e Matthews e Johnson c. Romania (nn. 19124/21 e 20085/21, 9 aprile 2024), che rischiavano l’ergastolo discrezionale in caso di condanna, e del ricorrente nella causa Bijan Balahan c. Svezia (n. 9839/22, 29 giugno 2023), che doveva affrontare, al massimo, la probabilità dell’ergastolo con l’idoneità alla liberazione condizionale – essi rischiano, in relazione al capo d’imputazione n. 2 (si veda il paragrafo 7supra), un ergastolo ostativo senza liberazione condizionale.
89Nella causa Sanchez-Sanchez (sopra citata, § 95) la Corte ha ritenuto che sarebbe “più facile dimostrare” un rischio reale di pena dell’ergastolo senza liberazione condizionale qualora un ricorrente dovesse affrontare una pena obbligatoria dell’ergastolo. Non ha indicato che tale rischio sarebbe accertato automaticamente. Tuttavia, alla luce delle restrizioni alla discrezionalità giudiziaria in tali casi, non è del tutto chiaro quali ulteriori prove un ricorrente potrebbe essere tenuto ad addurre per dimostrare l’esistenza di un rischio reale che sia inflitta la pena dell’ergastolo senza liberazione condizionale. Prove del tipo considerato dalla Corte nella causa Sanchez-Sanchez (che comprendevano la prassi della condanna e il trattamento di complici nell’accordo o di altri imputati con precedenti simili a quelli del ricorrente – si veda Sanchez-Sanchez, sopra citata, §§ 104-108) sono di importanza considerevolmente maggiore laddove un’accusa penale comporti una condanna all’ergastolo discrezionale, anziché ostativo. Pertanto, in casi come quello in esame, in cui i ricorrenti rischiano una pena obbligatoria dell’ergastolo in caso di condanna per il capo d’imputazione n. 2, sussisterà una presunzione confutabile che la prima fase dell’esame di cui alla sentenza Sanchez-Sanchez sia stata soddisfatta. Conseguentemente, il Governo deve dimostrare che, in base ai fatti della causa, la pena minima obbligatoria non sarebbe inflitta.
90A tale proposito, il Governo ha invocato due rilievi. In primo luogo, ha sostenuto che, in considerazione delle garanzie fornite dal Procuratore degli Stati Uniti che sarà offerto ai ricorrenti un patteggiamento (si veda il paragrafo 34supra), se si dichiarassero colpevoli potrebbero evitare l’irrogazione di una pena obbligatoria dell’ergastolo (si veda il paragrafo 73supra). In secondo luogo, ha sostenuto che il giudice che infliggeva la pena avrebbe avuto la discrezionalità di ridurre anche l’ergastolo ostativo qualora i ricorrenti avessero fornito “assistenza sostanziale” alle autorità inquirenti (si vedano i paragrafi 34e 80supra).
91. Per quanto riguarda il primo rilievo, la Corte ha chiarito di non poter basare la sua valutazione del rischio sulla probabile pena che sarebbe inflitta a un ricorrente se egli si dichiarasse colpevole (si veda Sanchez-Sanchez, sopra citata, § 108). Conseguentemente, la disponibilità di un patteggiamento in caso di dichiarazione di colpevolezza non può essere una considerazione rilevante nella sua valutazione del rischio.
92Per quanto riguarda il secondo rilievo, la Corte ha riconosciuto che numerosi fattori contribuiscono all’irrogazione di una pena e che la durata di una pena detentiva potrebbe essere influenzata da fattori pre-processuali, come l’accettazione da parte dell’imputato di collaborare con il Governo degli Stati Uniti (si veda Sanchez‑Sanchez, sopra citata, § 108, con i rinvii ivi contenuti). Nel caso di specie, tuttavia, i ricorrenti hanno sostenuto che non era mai stata fornita alcuna indicazione riguardo all’assistenza che le autorità statunitensi ritenevano che essi potessero fornire; e che in ogni caso non vi era alcuna evidente possibilità per loro di fornire assistenza poiché Frank Amnott, il marito della seconda ricorrente e quarto membro dell’accordo al quale i ricorrenti avevano asseritamente partecipato, era stato arrestato sulla scena del crimine e si era dichiarato colpevole (si vedano i paragrafi 11e 12supra). Era palese che egli avesse offerto un’assistenza sostanziale alle autorità e si prevedeva che avrebbe fornito prove incriminanti contro i ricorrenti al processo (si veda il paragrafo 69supra). Il Governo non ha cercato di contestare nessuno dei due rilievi e non ha, pertanto, confutato la presunzione secondo la quale, in caso di condanna dei ricorrenti per la seconda accusa, sarebbe stata inflitta la pena minima obbligatoria dell’ergastolo.
93Conseguentemente, alla luce dei fatti del caso di specie, e in considerazione della decisione dei tribunali nazionali di non eseguire la prima fase dell’esame di cui alla sentenza Sanchez-Sanchez, la Corte ammetterebbe che l’estradizione dei ricorrenti negli Stati Uniti li esporrebbe a un rischio reale di essere condannati all’ergastolo senza liberazione condizionale. Essendo questa la situazione, è necessario che la Corte proceda alla seconda fase dell’analisi.
Soddisfano i meccanismi di riesame negli Stati Uniti la seconda fase dell’esame di cui alla sentenza Sanchez‑Sanchez?94. Dalla sentenza della Grande Camera relativa alla causa Sanchez‑Sanchez (sopra citata, §§ 97 e 100) consegue che nel contesto dell’estradizione deve sussistere, al momento della condanna, la “possibilità di riesame dell’ergastolo al fine della sua commutazione, riduzione, cessazione o della liberazione condizionale del detenuto” (si veda Vinter e altri, sopra citata, § 109) fondata o sui “progressi compiuti dal detenuto nel percorso di riabilitazione o su qualsiasi altro motivo (...) basato sul suo comportamento o su altre circostanze personali rilevanti”. Sebbene una possibilità di liberazione basata sulle “altre circostanze personali rilevanti” del detenuto sia potenzialmente piuttosto ampia, dalla giurisprudenza della Corte è chiaro che essa debba comportare qualcosa di più di una liberazione per motivi umanitari per i malati terminali o per i disabili fisici, poiché questa non potrebbe essere realmente considerata affatto una liberazione, se significasse solo che un detenuto è morto in casa o in un ospedale per infermi terminali piuttosto che dietro le mura di un carcere (si veda Vinter e altri, sopra citata, § 127; si vedano altresì Murray c. Paesi Bassi [GC], n. 10511/10, § 100, 26 aprile 2016, unitamente a Öcalan c. Turchia (n. 2), nn. 24069/03 e altri 3, § 203, 18 marzo 2014; Matiošaitis e altri c. Lituania, nn. 22662/13 e altri 7, § 162, 23 maggio 2017; Boltan c. Turchia, n. 33056/16, § 41, 12 febbraio 2019; e Petukhov c. Ucraina (n. 2), n. 41216/13, § 170, 12 marzo 2019).
95Nel caso di specie, le parti convenivano sul fatto che negli Stati Uniti sarebbero disponibili per i ricorrenti due meccanismi di riesame qualora essi fossero condannati e fosse inflitta loro la pena dell’ergastolo senza liberazione condizionale: la liberazione per motivi umanitari e la grazia.
96Sembra che la First Step Act abbia effettuato un cambiamento paradigmatico nel funzionamento della liberazione per motivi umanitari, ampliando significativamente l’accesso e conferendo ai tribunali il potere di ridurre le pene laddove siano soddisfatti i criteri pertinenti (si vedano i paragrafi 37, 55e 59supra).
97. Riguardo ai criteri pertinenti, ai sensi del titolo 18 del codice degli Stati Uniti, articolo § 3582, lettera c)(1)(A), la liberazione per motivi umanitari può essere concessa o quando il detenuto ha almeno 70 anni, ha scontato almeno 30 anni di carcere e non costituisce un pericolo per la sicurezza di qualsiasi altra persona o della comunità; oppure quando motivi straordinari e imperativi giustificano una riduzione della sua pena (si veda il paragrafo 49supra).
98L’idoneità alla liberazione per motivi umanitari in entrambi i casi sarà valutata sulla base dei fattori di cui all’articolo § 3553, lettera a) del codice degli Stati Uniti (si veda il paragrafo 47supra). Questi comprendono: la natura e le circostanze del reato, nonché i precedenti e le caratteristiche del detenuto; la necessità che la pena inflitta rifletta la gravità del reato, favorisca il rispetto della legge e fornisca una giusta punizione per il reato; offra adeguata deterrenza alla condotta criminale; protegga la popolazione da ulteriori reati del detenuto; fornisca al detenuto la formazione educativa o professionale, l’assistenza medica o altri trattamenti correttivi necessari nel modo più efficace; i tipi di pena disponibili; i tipi di pena e la gamma di pene stabiliti per la categoria di reato applicabile; qualsiasi dichiarazione di principio pertinente; la necessità di evitare ingiustificate disparità di pene tra detenuti con precedenti simili che sono stati ritenuti colpevoli di condotte simili; e la necessità di fornire un risarcimento alle vittime del reato. Secondo la Corte Suprema degli Stati Uniti, la prova della riabilitazione successivamente alla condanna può essere “altamente rilevante” per diversi fattori di cui all’articolo § 3553, lettera a) (si veda il paragrafo 53supra).
99Il primo capo (il detenuto ha almeno 70 anni, ha scontato almeno 30 anni di carcere e non costituisce un pericolo per la sicurezza di qualsiasi altra persona o della comunità) è chiaramente connesso all’età del detenuto ma, apparentemente, non esige che il detenuto accusi un deterioramento della salute fisica o mentale a causa del processo di invecchiamento (si confrontino le linee guida relative ai “motivi straordinari e imperativi” connessi all’età del detenuto – si vedano il paragrafo 51supra e il paragrafo 101infra). Nel caso di specie è significativo che ciascun ricorrente, in caso di condanna e di inflizione della pena dell’ergastolo avrebbe, dopo trent’anni, almeno settant’anni e sarebbe quindi potenzialmente idoneo a chiedere la liberazione per motivi umanitari ai sensi di tale capo.
100Secondo le linee guida federali in materia di pene (si veda il paragrafo 51supra), sussisteranno “motivi straordinari e imperativi” in una delle seguenti circostanze o in una combinazione di esse: circostanze mediche; età del detenuto; circostanze familiari del detenuto; il fatto che il detenuto sia stato vittima di abusi da parte o su indicazione di una persona che ne aveva la custodia; era stata inflitta al detenuto una pena insolitamente lunga; o “altri motivi” analogamente gravi.
101Secondo le linee guida, per avere diritto a chiedere la liberazione per motivi umanitari sulla base di circostanze mediche, il detenuto dovrebbe essere affetto da una malattia in fase terminale, una condizione o menomazione grave dalla quale non si prevedeva che guarisse e che riduceva la sua capacità di prendersi cura di sé autonomamente nell’ambiente carcerario, una condizione che richiedeva cure mediche specialistiche e senza le quali avrebbe rischiato un grave deterioramento delle sue condizioni di salute o la morte, oppure il detenuto avrebbe dovuto essere a maggior rischio di subire gravi complicazioni mediche o di morte in conseguenza di un’epidemia di malattie infettive o di un’emergenza sanitaria pubblica (si veda il paragrafo 51supra). Sebbene un detenuto potesse invocare la sua età al raggiungimento dell’età non particolarmente avanzata di 65 anni, affinché ciò costituisca “motivi straordinari e imperativi” egli dovrebbe anche essere affetto da un grave deterioramento della salute fisica o mentale a causa del processo di invecchiamento (si veda il paragrafo 51supra). Conseguentemente, i “motivi straordinari e imperativi” basati su circostanze mediche o sull’età del detenuto non potrebbero essere realmente considerati affatto una liberazione (si veda Vinter e altri, sopra citata, § 127).
102Analogamente, la Corte non considererebbe rilevante ai fini della presente indagine la liberazione per motivi umanitari a seguito di abusi fisici o sessuali da parte, per esempio, di un agente di custodia (si veda il paragrafo 51supra). Qualora vi sia un rischio reale che un ricorrente possa essere vittima di tali abusi, l’articolo 3 ne precluderebbe l’estradizione, indipendentemente dalla possibile durata della pena.
103. Tuttavia, i “motivi straordinari e imperativi” non si limitano a queste tre categorie. Sebbene la definizione di “circostanze familiari” sia piuttosto restrittiva, in quanto il detenuto deve essere l’unica persona disponibile a prendersi cura di un minore o di un coniuge o di un altro familiare incapace, la liberazione per motivi umanitari può essere disponibile anche se a un detenuto è stata inflitta una pena insolitamente lunga ed ha scontato almeno dieci anni della pena detentiva. Nel determinare se la durata della pena costituisca un motivo straordinario e imperativo, si può prendere in considerazione una modifica della legge, qualora tale modifica produca una notevole disparità tra la pena scontata e quella che sarà probabilmente inflitta al momento della presentazione della domanda. Si dovrebbe tenere pienamente conto delle circostanze individuali del detenuto, ed è chiaro dalla giurisprudenza – compreso da quella del quarto circuito – che la prova della riabilitazione successiva alla condanna sarà rilevante per tale valutazione (si vedano i paragrafi 53
104. Inoltre, l’espressione “altri motivi” comprende qualsiasi altro motivo di gravità analoga a quelli espressamente menzionati nelle linee guida.
105Sebbene la sola riabilitazione non sia considerata un motivo straordinario e imperativo (si veda il paragrafo 52supra), sembra che i tribunali – e sembra che siano tenuti a farlo– tengano in debita considerazione i progressi compiuti da un detenuto nel percorso di riabilitazione nel decidere se accogliere o meno una richiesta di liberazione per motivi umanitari. In effetti, vi sono chiare prove di pene (comprese pene dell’ergastolo) ridotte dai tribunali statunitensi, in cui i progressi compiuti nel percorso di riabilitazione hanno avuto notevole importanza nella loro motivazione (si vedano i paragrafi 53Se il tribunale distrettuale respinge una richiesta di liberazione per motivi umanitari, il detenuto può presentare ricorso alla Corte di appello degli Stati Uniti (si veda il paragrafo 43 supra). Ancora una volta, vi sono prove che dimostrano che tali ricorsi abbiano avuto successo (si vedano i paragrafi 56e 58 supra). Se la Corte di appello conferma il rigetto della domanda da parte del tribunale distrettuale, il detenuto può presentare una domanda alla Corte Suprema degli Stati Uniti al fine di ottenere il riesame del caso (si veda il paragrafo 43 supra). Il mancato ottenimento della liberazione successivamente a una richiesta di liberazione per motivi umanitari non impedisce al detenuto di chiedere nuovamente la liberazione (si veda il paragrafo 43 supra).
106. Pertanto, nonostante il fatto che una richiesta non potesse essere accolta sulla base della sola riabilitazione, la liberazione per motivi umanitari costituisce indubbiamente un meccanismo di riesame che consente alle autorità nazionali “di considerare i progressi compiuti da un detenuto nel percorso di riabilitazione o qualsiasi altro motivo di liberazione basato sul suo comportamento o su altre circostanze personali rilevanti”. In quanto tale, soddisfa la seconda fase dell’esame di cui alla sentenza Sanchez‑Sanchez.
107Alla luce di tale conclusione, non è necessario che la Corte esamini se la grazia soddisfi anche la seconda fase dell’esame.
Sarebbe una pena obbligatoria dell’ergastolo per il capo d’imputazione n. 2 notevolmente sproporzionata?108Quello della “notevole sproporzione” è un criterio rigoroso che sarà soddisfatto solo in “rare ed eccezionali occasioni” (si vedano Babar Ahmad e altri, sopra citata, § 237; Harkins ed Edwards c. Regno Unito, nn. 9146/07 e 32650/07, § 133, 17 gennaio 2012 e Aswat c. Regno Unito, n. 17299/12, § 58, 16 aprile 2013). Poiché la Convenzione non intende essere un mezzo per obbligare gli Stati contraenti a imporre le norme della Convenzione ad altri Stati, nel contesto dell’estradizione si deve tenere debitamente conto del fatto che le prassi in materia di pene variano notevolmente da uno Stato all’altro e che vi saranno spesso differenze legittime e ragionevoli tra gli Stati riguardo alla durata delle pene che sono inflitte, anche per reati simili. Pertanto, solo in casi del tutto eccezionali un ricorrente sarà in grado di dimostrare che la pena alla quale andrebbe incontro in uno Stato non contraente sarebbe notevolmente sproporzionata e quindi in violazione dell’articolo 3 (si vedano Babar Ahmad e altri, sopra citata, § 238 e Harkins ed Edwards, sopra citata, § 134).
109La Corte ha ritenuto che un ergastolo ostativo senza liberazione condizionale non sia di per sé incompatibile con la Convenzione. Al medesimo tempo, sarà necessario un esame più approfondito, e una simile pena sarà molto più probabilmente notevolmente sproporzionata di qualsiasi altro tipo di ergastolo, soprattutto se imponeva al tribunale che la infliggeva di ignorare fattori attenuanti che sono generalmente considerati indicativi di un livello di colpevolezza significativamente inferiore da parte dell’imputato (si vedano Babar Ahmad e altri, sopra citata, § 242 e Harkins ed Edwards, sopra citata, § 138).
110Nella causa Harkins ed Edwards la Corte ha ritenuto che un ergastolo ostativo per un omicidio commesso durante un tentativo di rapina a mano armata non sarebbe stato notevolmente sproporzionato perché, inter alia, il primo ricorrente aveva in quel caso un’età superiore ai diciotto anni quando era stato commesso il reato e, sebbene avesse fornito una perizia psichiatrica che dimostrava che era affetto da problemi di salute mentale, la perizia non era in grado di diagnosticargli un disturbo psichiatrico. Pertanto, la Corte non era convinta che il ricorrente possedesse circostanze attenuanti che indicavano un livello di colpevolezza significativamente inferiore da parte sua (si veda Harkins ed Edwards, sopra citata, § 139).
111I ricorrenti del presente caso sono accusati, ai sensi del capo d’imputazione n. 2, di un accordo finalizzato all’uccisione di testimoni per impedire la comunicazione con un agente delle forze dell’ordine federali, reato che prevede la pena obbligatoria dell’ergastolo (si vedano i paragrafi 7e 9 supra). Essi hanno sostenuto che vi era un’importante distinzione tra i reati di omicidio che erano stati portati a compimento, o avevano raggiunto la fase del tentativo, e quelli che non lo avevano fatto (si veda il paragrafo 66 supra). Sia lo Sceriffo che la High Court of Justiciary hanno valutato se un ergastolo ostativo sarebbe stato notevolmente sproporzionato nei loro casi, ma in considerazione della gravità dei reati contestati, entrambi gli organi giudiziari hanno risposto negativamente a tale quesito (si vedano i paragrafi 22e 29 supra). La Corte non può che concordare con tale conclusione. Sebbene i ricorrenti potrebbero non essere accusati di omicidio, tale fatto di per sé non può rendere i loro casi sufficientemente “rari ed eccezionali” da soddisfare l’elevata soglia di eccezionalità necessaria per stabilire una notevole sproporzione. Come sottolinea il Governo (si veda il paragrafo 81 supra), secondo le accuse formulate nei confronti dei ricorrenti, il loro piano prevedeva l’acquisizione di armi da fuoco, l’irruzione armata in due abitazioni private, il sequestro di cinque bambini (tutti di età inferiore agli otto anni) e l’omicidio dei loro quattro genitori, al fine di eliminarli quali testimoni dei sequestri. Il piano era proseguito fino al punto di legare uno dei genitori a una sedia nel seminterrato della sua abitazione e di tenerlo sotto tiro, pronto per essere giustiziato quando erano intervenute le forze dell’ordine. Sebbene le vittime non siano morte, il fatto che i ricorrenti stessero eseguendo, al momento dell’arrivo della polizia, il piano concordato, comportava che, sebbene il danno totale voluto fosse stato evitato, il livello di colpevolezza implicito nell’asserito reato non fosse stato notevolmente ridotto. La decisione del Congresso degli Stati Uniti di punire tali atti con la più severa pena disponibile – ovvero la pena dell’ergastolo ostativo – rientra pertanto ampiamente nei limiti delle “legittime e ragionevoli differenze tra gli Stati”.
Conclusione112Le considerazioni che precedono sono sufficienti per consentire alla Corte di concludere che l’estradizione dei ricorrenti negli Stati Uniti non violerebbe l’articolo 3 della Convenzione né in ragione del rischio che, se condannati, sarebbe loro inflitta la pena dell’ergastolo senza liberazione condizionale, che sarebbe irriducibile de facto e de jure; né perché un ergastolo ostativo per il capo d’imputazione n. 2 sarebbe notevolmente sproporzionato.
SULL’ARTICOLO 39 DEL REGOLAMENTO DI CORTE113La Corte ribadisce che, conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, la presente sentenza diventerà definitiva: (a) quando le parti dichiareranno che non richiederanno il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure (b) tre mesi dopo la data della sentenza, se non è stato richiesto il rinvio del caso dinnanzi alla Grande Camera; oppure (c) se il Collegio della Grande Camera respingerà una richiesta di rinvio formulata ai sensi dell’articolo 43 della Convenzione.
114 Essa ritiene che le indicazioni fornite al Governo ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte (si veda il paragrafo 33supra) debbano rimanere in vigore fino a quando la presente sentenza diventerà definitiva o fino a quando la Corte adotterà una nuova decisione a tale riguardo (si veda il punto 4 del dispositivo).
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
Decide di riunire i ricorsi;Dichiara ricevibili i ricorsi;Ritiene che l’estradizione dei ricorrenti negli Stati Uniti non violerebbe l’articolo 3 della Convenzione; eDecide di continuare a segnalare al Governo, ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento della Corte, che è auspicabile, nell’interesse del corretto svolgimento del procedimento, non estradare i ricorrenti fino a quando la presente sentenza non sia diventata definitiva o fino a ulteriore comunicazione.Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 1o luglio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Hasan Bakırcı Arnfinn Bårdsen
Cancelliere Presidente
APPENDICE
Elenco delle cause:
N.
Ricorso n.
Nome della causa
Data di deposito
Ricorrente
Anno di nascita
Luogo di residenza
Cittadinanza
Rappresentato da
1.
56532/22
Hayes c. Regno Unito
09/12/2022
Valerie Perfect HAYES
1980
Edimburgo
statunitense
Jelina BERLOW-RAHMAN (Berlow Rahman Hassan Ltd.)
2.
56889/22
Amnott c. Regno Unito
13/12/2022
Jennifer AMNOTT
1985
Polmont
statunitense
Euan GOSNEY (CSG - Conroy Storrie Gosney)
3.
3739/23
Reburn c. Regno Unito
19/01/2023
Gary REBURN
1963
Edimburgo
statunitense
Rebecca HOUSTON (Studio legale Houston, uffici di Clyde)