Helhal c. Francia - 10401/12 - Sentenza 19.2.2015 [Sezione V]
In fatto – Il ricorrente, affetto dal 2006 da paraplegia degli arti inferiori e da incontinenza doppia, sta tuttora scontando una pena detentiva di trent’anni. Nell’agosto del 2010 egli presentava ricorso presso il giudice competente per l’esecuzione delle sentenze, richiedendo la sospensione della pena per motivi di salute. Egli lamentava che i locali della prigione non fossero adeguati alla sua condizione di disabilità, a causa della quale egli poteva muoversi solo con l’ausilio di una sedia a rotelle. Il ricorrente segnalava, inoltre, di dover essere assistito, nel fare la doccia, da un altro detenuto a lui assegnato a quello scopo e che l’assistenza fisioterapica da lui ricevuta era inadeguata. Nel febbraio 2011 il giudice competente per l’esecuzione delle sentenze rigettava il suo ricorso, riscontrando che, sulla base di due pareri medici specialistici concordanti, lo stato di salute del ricorrente era da ritenersi compatibile con il regime penitenziario. Tuttavia, il giudice constatava che la struttura carceraria in questione non era adatta alle esigenze del ricorrente e che altre strutture esistenti sarebbero state meglio attrezzate ad accoglierlo. I ricorsi presentati dal ricorrente contro tale sentenza venivano respinti.
In diritto – Articolo 3: Poiché il ricorrente è affetto da un handicap che lo costringe su una sedia a rotelle, sebbene, apparentemente, egli sia talvolta in grado di camminare con l’aiuto di bastoni da passeggio o di un deambulatore, le sue rimostranze sono state esaminate alla luce dei principi che disciplinano l’obbligo di assistenza dello Stato nei confronti delle persone con disabilità, in ragione della loro vulnerabilità quando si tratti di affrontare i disagi connessi alla detenzione.
Con riferimento alla qualità delle cure fornite al ricorrente in stato detentivo e, in particolare, alla questione se le autorità nazionali abbiano fatto tutto ciò che ci si potesse ragionevolmente attendere al fine di garantire al ricorrente il trattamento riabilitativo di cui aveva bisogno - e che gli avrebbe offerto una prospettiva di miglioramento della sua condizione - bisogna rilevare che per tre anni nessuna assistenza fisioterapica era stata fornita. Durante questo periodo non erano state adottate misure specifiche né erano stati compiuti sforzi al fine di consentire al ricorrente di beneficiare di sessioni di fisioterapia adeguate alla sua condizione, nonostante le ripetute raccomandazioni dei medici perché il ricorrente venisse curato in un ambiente specializzato. L’atteggiamento del ricorrente, che a quanto pare si era dimostrato riluttante a chiedere il trasferimento a causa della distanza dalla sua famiglia, non era sufficiente a giustificare l’inerzia delle autorità carcerarie e sanitarie.
Per quanto riguarda le condizioni di detenzione e di accesso ai servizi sanitari, e in particolare alle docce, egli non era in grado di raggiungere gli impianti autonomamente, dal momento che questi non si trovavano all’interno della cella né erano forniti di accesso per sedia a rotelle. Inoltre, a causa delle condizioni di salute del ricorrente, ad un altro detenuto era stato assegnato il compito di assisterlo nelle attività quotidiane e di aiutarlo a lavarsi. Tale situazione era stata ritenuta inaccettabile dall’ispettore generale delle prigioni. Sebbene nel 2009 il legislatore avesse previsto a favore di tutti i detenuti con disabilità la designazione di un accompagnatore di loro scelta, una misura del genere - pur supponendo che i criteri in questione fossero stati soddisfatti nel caso di specie - non sarebbe stata sufficiente a soddisfare le esigenze del ricorrente, il quale aveva incontrato numerose difficoltà nel fare la doccia a causa della sua incontinenza, della mancanza di privacy e dal fatto che un compagno di prigionia avesse il compito di assisterlo. Inoltre, tale misura di assistenza non si poneva in aggiunta ad altre cure fornite da operatori sanitari professionisti e lo stesso detenuto incaricato di assistere il ricorrente non aveva ricevuto la formazione necessaria per prestare assistenza ad una persona affetta da disabilità.
A questo proposito, in più occasioni la Corte aveva dichiarato che laddove un compagno di prigionia avesse prestato assistenza, anche volontariamente, questo non avrebbe comportato che le esigenze particolari del ricorrente fossero da ritenersi soddisfatte o che lo Stato avesse in tal modo adempiuto ai propri obblighi in merito ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione.
In sintesi, sebbene la detenzione continuativa del ricorrente non fosse di per sé incompatibile con l’articolo 3 della Convenzione, le autorità nazionali non avevano fornito le cure necessarie al fine di salvaguardarlo da trattamenti in contrasto con tale disposizione. In ragione della sua grave disabilità e del suo stato di incontinenza doppia, il periodo di tempo che il ricorrente aveva trascorso in detenzione - senza che gli venisse fornito alcun trattamento riabilitativo e in una struttura dove gli era possibile fare la doccia soltanto con l’aiuto di un compagno di prigionia - lo aveva sottoposto a disagi superiori a il livello inevitabile di sofferenza intrinseco alla detenzione. Tali circostanze sono configurabili come trattamenti degradanti, in violazione dell’articolo 3. Il fatto che non ci fosse nulla a suggerire che le autorità avessero agito con l’intenzione di umiliare o svilire il ricorrente non ha modificato tale conclusione.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
Articolo 41: EUR 7.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.
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