Junta Rectora Del Ertzainen Nazional Elkartasuna (ER.N.E.) c. Spagna - 45892/09
Sentenza 21.4.2015 [Sezione III]
In fatto – Il sindacato ricorrente è il principale sindacato di rappresentanza dei funzionari di polizia dei Paesi Baschi. Nel 2004, in seguito al fallimento dei negoziati con il Dipartimento dell’Interno sulle condizioni di lavoro, il comitato esecutivo del sindacato ricorrente si rivolgeva al Dipartimento di giustizia, lavoro e sicurezza sociale della Comunità autonoma dei Paesi Baschi per richiedere un’autorizzazione allo sciopero. La richiesta veniva respinta.
In diritto – Articolo 11: la misura contestata era prevista dalla legge e perseguiva lo scopo legittimo di prevenire disordini.
Inoltre, la limitazione prevista dalla normativa in questione non si applicava a tutti i dipendenti pubblici, ma era imposta esclusivamente ai membri delle forze di sicurezza dello Stato, in quanto garanti della sicurezza pubblica. La stessa normativa conferiva a tali forze maggiori responsabilità, imponendo loro di adoperarsi in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo per far rispettare la legge, sia durante che fuori l’orario di lavoro. La necessità di fornire un servizio continuo e il fatto che gli "agenti delle forze dell’ordine" in questione fossero armati contribuiva a distinguere questo gruppo da altri dipendenti pubblici, giustificando le limitazioni della loro libertà sindacale. I requisiti più rigorosi imposti a questa categoria per scioperare non sono andati oltre quanto è necessario in una società democratica, nella misura in cui gli stessi erano finalizzati a tutelare gli interessi generali dello Stato e in particolare a garantire la sicurezza nazionale, la pubblica sicurezza e la difesa dell’ordine, principi enunciati nell’articolo 11 § 2 della Convenzione. La particolare natura dell’attività degli agenti in questione giustificava che allo Stato fosse concesso un margine di apprezzamento sufficientemente ampio. Di conseguenza, i fatti contestati nel caso di specie non hanno dato luogo ad un’ingiustificata ingerenza nel diritto alla libertà di associazione del sindacato ricorrente, che era stato comunque in grado di esercitarne il contenuto essenziale.
Conclusione: nessuna violazione (all’unanimità).
La Corte ha inoltre dichiarato all’unanimità che non vi era stata alcuna violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 11.
(Si veda anche la Scheda tematica sui diritti sindacali alle voci: "Diritto di sciopero e il diritto di riunione pacifica" e "Diritti dei sindacati nel settore pubblico")
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