Kapetanios e altri c. Grecia - 3453/12, 42941/12 e 9028/13
Sentenza 30.4.2015 [Sezione I]
In fatto – Nei confronti dei tre ricorrenti venivano avviati procedimenti penali con accusa di contrabbando. I ricorrenti venivano assolti con sentenze divenute definitive, rispettivamente, nel 1992, 1998 e 2000. Nel frattempo, gli veniva ordinato di pagare delle sanzioni amministrative. Queste ammontavano a circa EUR 130.000,00 per uno dei ricorrenti, e arrivavano a svariate centinaia di migliaia di euro per quanto riguarda gli altri due. I procedimenti amministrativi si concludevano con due sentenze emesse della Corte suprema amministrativa nel 2011 e 2012. Nel respingere gli appelli su questioni di diritto presentati dai ricorrenti, la Corte suprema amministrativa rilevava che le autorità amministrative non erano vincolate da alcuna sentenza di assoluzione emessa dai tribunali penali, dal momento che, ai sensi della normativa nazionale, solo sentenze finali di condanna provenienti da questi tribunali avevano valore di res judicata per le corti amministrative.
I procedimenti penali ed amministrativi nei confronti del primo ricorrente riguardavano il mancato pagamento dei dazi doganali sull’importazione, nel 1985 e 1986, di dodici apparecchi elettronici, un fucile da caccia, un argano ed una videocamera. I due procedimenti istaurati nei confronti del secondo ricorrente riguardavano la vendita, tra il 1993 e il 1995, di benzina e gasolio senza i certificati di acquisto. I due procedimenti nei confronti del terzo ricorrente riguardavano l’importazione in Grecia, nel 1992, di due veicoli di lusso, senza il pagamento di imposte ed oneri doganali, ed il loro utilizzo senza previa autorizzazione delle autorità doganali.
In diritto – Articolo 4 del Protocollo no 7: Le sanzioni amministrative in questione avevano natura penale, considerata la gravità delle sanzioni irrogate ed il loro effetto deterrente. Le accuse sollevate nei confronti dei ricorrenti dinanzi alle corti penali ed amministrative si riferivano specificamente alla medesima condotta verificatasi nei medesimi periodi. Dal momento in cui le sentenze di assoluzione ottenute in primo grado sono divenute res judicata, i ricorrenti avrebbero dovuto essere considerati come fossero "già stati assolti a seguito di una sentenza definitiva", ai sensi dell’articolo 4 del Protocollo no 7. Considerato che i ricorrenti avevano fatto affidamento sulle sentenze di assoluzione in discorso, già divenute res judicata, presentandole tanto ai tribunali incaricati di esaminare i procedimenti nel merito, quanto, in ultima istanza, alla Corte suprema amministrativa, era competenza della corte amministrativa che esaminava il caso valutare d’ufficio l’effetto che le sentenze di assoluzione avrebbero potuto assumere nel contesto dei procedimenti amministrativi pendenti. In caso contrario, la mancata presa in considerazione dell’esistenza dei primi "procedimenti penali" equivarrebbe a tollerare intenzionalmente una situazione interna all’ordinamento nazionale potenzialmente in contrasto con il principio del ne bis in idem.
L’articolo 4 del Protocollo no 7 non proibisce, in linea di principio, l’imposizione di un periodo di detenzione ed una sanzione per gli stessi fatti, purché il principio del ne bis in idem sia rispettato. Ne segue che, nell’ambito della prevenzione del contrabbando, tale principio non sarebbe stato infranto qualora le due sanzioni, nel caso di specie una pena detentiva ed una sanzione pecuniaria, fossero state imposti come parte di un unico procedimento giudiziario. Inoltre, il fatto che, nel caso di due dei ricorrenti, i procedimenti penali non fossero ancora terminati nel momento in cui i procedimenti amministrativi venivano avviati non era di per sé problematico in relazione al principio del ne bis in idem. Tale principio sarebbe stato rispettato laddove la corte penale avesse sospeso il giudizio dopo l’apertura dei procedimenti amministrativi e avesse, successivamente, concluso il procedimento penale una volta che la Corte suprema amministrativa avesse confermato, in ultima istanza, la sanzione in questione.
Nella sentenza Åklagaren c. Hans Åkerberg Fransson, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha specificato che, in virtù del principio del ne bis in idem, uno Stato può imporre una doppia sanzione (fiscale e penale) per gli stessi atti solo nel caso in cui la prima sanzione non fosse di natura penale. Nel valutare la natura penale di una sanzione fiscale, la CGUE aveva fatto affidamento sui tre criteri adottati dalla Corte nella sentenza Engel e altri. Di conseguenza, la Corte ha constatato nella giurisprudenza delle due corti una convergenza per quanto riguarda la valutazione della natura penale di procedimenti fiscali e, a fortiori, l’implementazione del principio del ne bis in idem in materia fiscale e penale.
Alla luce di quanto sopra, i procedimenti amministrativi in questione hanno riguardato un secondo "reato" scaturito da atti identici a quelli già oggetto delle prime, e definitive, assoluzioni.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
Articolo 6 § 2 della Convenzione: Il caso in questione è chiaramente distinguibile da altri casi, già esaminati dalla Corte, nei quali un ente amministrativo con poteri disciplinari aveva imposto una sanzione a seguito di accuse mosse a carico di un dipendente statale successivamente all’assoluzione di quest’ultimo/a nell’ambito di un procedimento penale. In quei casi, i procedimenti disciplinari godevano di una certa autonomia rispetto ai procedimenti penali, soprattutto per quanto sotto il profilo dei loro termini di attuazione e del loro scopo non punitivo. In forza di tale autonomia, l’imposizione di una sanzione amministrativa nei confronti dell’impiegato in questione non è stata considerata, di per sé, in violazione del principio di presunzione di innocenza, in quanto la decisione dell’ente amministrativo non conteneva una qualche dichiarazione che imputasse una responsabilità penale al ricorrente.
Nel caso in questione, dopo aver valutato i fascicoli in modo differente rispetto alle corti penali, le corti amministrative hanno sostenuto che i ricorrenti avessero commesso gli stessi reati di contrabbando per i quali erano stati precedentemente assolti in sede penale. Tali conclusioni sono state, in ultima istanza, confermate dalla Corte suprema amministrativa. Considerata la natura simile dei due gradi di giudizio in questione, gli atti discussi e gli elementi costitutivi dei reati in esame, il verdetto emesso dalle corti amministrative ha violato il diritto dei ricorrenti alla presunzione di innocenza che era già stata stabilita dai giudizi di assoluzione emessi da parte delle corti penali.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
La Corte ha anche constatato, nei confronti di uno dei ricorrenti, una violazione dell’articolo 6 § 1 e dell’articolo 13 della Convenzione in relazione all’eccessiva durata dei procedimenti e alla mancanza, a tale riguardo, di un effettivo rimedio.
(Si veda anche Engel e altri c. Olanda, 5100/71 et al., 8 giugno 1976; Moullet c. Francia (dec.), 27521/04, 13 settembre 2007, Nota d’informazione 100; Vagenas c. Grecia (dec.), 53372/07, 23 agosto 2011; Vanjak c. Croazia, 29889/04, 14 gennaio 2010; e Hrdalo c. Croazia, 23272/07, 27 settembre 2011.)
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