CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA KAVEČANSKÝ c. SLOVACCHIA
(Ricorso n. 49617/22)
SENTENZA
Art. 8 • Vita privata • Domicilio • Perquisizione dello studio notarile e dei locali ad uso non abitativo non occupati di proprietà del ricorrente e sequestro dei suoi dispositivi elettronici, sulla base di mandati di perquisizione emessi dall’investigatore e convalidati dal pubblico ministero nell’ambito di un procedimento penale • Assenza di mandato giudiziario preventivo o della possibilità di ottenere un effettivo controllo giurisdizionale a posteriori della decisione di disporre le perquisizioni e delle modalità della loro esecuzione • Garanzie giudiziarie insufficienti prima dell’emissione del mandato di perquisizione o dopo l’esecuzione della misura nonostante l’esistenza nel diritto interno di una base generale per i provvedimenti impugnati • Ingerenza non “prevista dalla legge”
Redatta dalla cancelleria. Non vincola la Corte.
STRASBURGO
29 aprile 2025
DEFINITIVA
29/07/2025
La presente sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Kavečanský c. Slovacchia,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:
Erik Wennerström, Presidente,
Alena Poláčková,
Georgios A. Serghides,
Raffaele Sabato,
Frédéric Krenc,
Alain Chablais,
Anna Adamska-Gallant, giudici,
e Ilse Freiwirth, cancelliere di Sezione,
visto il ricorso (n. 49617/22) proposto contro la Repubblica slovacca con il quale, in data 17 ottobre 2022, un cittadino slovacco, il sig. Vojtech Kavečanský (“il ricorrente”), ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare al Governo slovacco (“il Governo”) le doglianze ai sensi degli articoli 8 e 13 della Convenzione e di dichiarare irricevibile il ricorso per il resto;
viste le osservazioni formulate dalle parti;
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data 25 marzo 2025,
pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:
INTRODUZIONE
1. Il ricorso concerne le perquisizioni dello studio notarile e di locali ad uso non abitativo appartenenti al ricorrente e il sequestro di dispositivi elettronici di sua proprietà effettuati sulla base di mandati di perquisizioni emessi dall’investigatore e convalidati dal pubblico ministero. Il ricorrente ha invocato gli articoli 8 e 13 della Convenzione.
IN FATTO2. Il ricorrente è nato nel 1979 e vive a Košice. È stato rappresentato dall’avvocato E. Hencovská, del foro di Košice.
3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, sig.ra Miroslava Bálintová, del Ministero della Giustizia.
4. I fatti della causa si possono riassumere come segue.
5. Dal 2009 il ricorrente esercita la funzione di notaio. Afferma di essere stato vittima di un sequestro a scopo di estorsione tra il 30 aprile e il 2 maggio 2021, quando fuori del suo studio notarile mentre svolgeva i suoi compiti era stato vittima di un’imboscata. Lo avevano asseritamente minacciato di uccidere la moglie e la figlia, che allora aveva quattro anni, e lo avevano costretto a prelevare denaro dalla sua cassaforte (4.000.000 di euro (EUR)) e a consegnarlo in Austria la sera del 1o maggio 2021. La sua scomparsa era durata in totale quarantanove ore.
6. In data 2 maggio 2021 il ricorrente denunciò il sequestro alla polizia.
7. In data 3 maggio 2021 egli fu collocato in congedo per malattia dopo che gli fu diagnosticato un disturbo da stress acuto.
8. In data 10 maggio 2021 fu aperta un’indagine penale relativa all’asserito sequestro del ricorrente.
9. In data 16 maggio 2021 il padre del ricorrente informò il presidente della Camera dei notai (Notárska komora) del sequestro di suo figlio e gli comunicò che poiché quest’ultimo era in congedo per malattia, dal 3 maggio 2021 lo studio notarile era gestito da un praticante notaio.
10. In data 19 e 25 maggio 2021 la Camera dei notai effettuò un’ispezione non preannunciata presso lo studio notarile alla quale il ricorrente non poté presenziare in quanto si trovava in congedo per malattia. Il successivo rapporto, in data 31 maggio 2021, evidenziò gravi irregolarità nella gestione dello studio e nell’amministrazione delle pratiche notarili.
11. In data 14 giugno 2021 la Camera dei notai, in considerazione del congedo per malattia del ricorrente, nominò un sostituto notaio con decorrenza dal 15 giugno 2021. Il ricorrente fu sospeso dall’esercizio delle funzioni di notaio.
12. Nell’ambito delle indagini sul presunto sequestro, in data 15 giugno 2021, la polizia effettuò la perquisizione dei locali ad uso non abitativo siti in via Rumanová di proprietà del ricorrente, che erano destinati ad essere utilizzati come suo futuro studio notarile.
13. In data 21 e 25 giugno 2021 un investigatore di polizia della Direzione regionale di polizia di Košice (Krajské riaditeľstvo Policajného zboru – in prosieguo “l’investigatore”) avviò un procedimento penale ai sensi dell’articolo 213 commi 1 e 4 lettera a) del codice penale sospettando una forma particolarmente grave di peculato a seguito del mancato svincolo da parte dello studio notarile del ricorrente di fondi pari a diverse centinaia di migliaia di euro dai propri conti di deposito.
14. In data 13 e 20 luglio 2021 l’investigatore estese il procedimento penale compiendo diversi altri atti.
15. In data 16 luglio 2021 il Ministero della giustizia, in pendenza dell’esito del procedimento per peculato, sciolse il ricorrente dall’obbligo di riservatezza consentendogli di rivelare tutti i fatti di cui era venuto a conoscenza nel corso della sua attività notarile concernenti i depositi che soddisfacevano i requisiti per lo svincolo ed erano oggetto del procedimento penale in corso.
16. In data 20 luglio 2021 il ricorrente fu invitato a presentarsi dalla polizia per rendere interrogatorio in data 4 agosto 2021 alle ore 09:00 in relazione al sequestro.
17. In data 2 agosto 2021 il pubblico ministero chiese al tribunale un mandato di perquisizione relativo al domicilio del ricorrente.
18. In pari data l’investigatore, ai sensi dell’articolo 101 comma 1 del codice di procedura penale, emise dei mandati di perquisizione relativi allo studio notarile del ricorrente sito in via Kmeťová e ai suoi locali ad uso non abitativo siti in via Rumanová concludendo che sussisteva il ragionevole sospetto che presso tali indirizzi fossero reperibili prove pertinenti al procedimento per peculato, in particolare (i) documenti attestanti il trasferimento di fondi sui conti del ricorrente sia privati che dello studio relativamente al periodo compreso tra il 1o luglio 2020 e il 2 agosto 2021; (b) fondi di liquidità probabilmente frutto di attività criminale perseguibile penalmente; e (c) apparecchiature informatiche utilizzate per trasferire fondi nel periodo compreso tra il 1o luglio 2020 e il 2 agosto 2021 quali computer, laptop, chiavi USB, apparecchi telefonici e tablet. I mandati rinviavano alle indagini aperte il 21 e 25 giugno e il 13 e 20 luglio 2021 e alle loro basi probatorie. L’investigatore spiegava che la necessità di effettuare le perquisizioni derivava dalle prove e dai documenti fino allora presentati attestanti che il ricorrente aveva commesso gli atti oggetto di indagine, che eventuali elementi di prova ottenuti durante la perquisizione avrebbero ulteriormente corroborato tali fatti e che richiederli semplicemente al ricorrente, senza effettuare una perquisizione, avrebbe comportato la loro perdita di valore o la dispersione e il danneggiamento. Inoltre era probabile che nei locali da perquisire il ricorrente tenesse le apparecchiature informatiche utilizzate per i trasferimenti, la relativa documentazione e forse cospicue somme provenienti dai depositi dei suoi clienti. Infine il mandato indicava che la perquisizione sarebbe stata effettuata il 4 o il 5 agosto 2021.
19. I mandati di perquisizione, in particolare quello relativo all’indirizzo utilizzato dal ricorrente come sede del suo studio, non specificavano in che modo l’investigatore avrebbe gestito l’eventualità che venisse sequestrato materiale raccolto durante le perquisizioni non attinente al procedimento penale in corso nei confronti del ricorrente e/o coperto dal segreto professionale.
20. In data 2 agosto 2021 entrambi i mandati di perquisizione furono convalidati dal pubblico ministero.
21. In pari data l’investigatore chiese l’assistenza dell’Istituto di scienza forense della Repubblica slovacca (Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru Slovenskej republiky) e la presenza di un perito per il giorno 4 ed eventualmente il giorno 5 agosto 2021 affinché realizzasse copie dei dischi rigidi dei computer rinvenuti durante le perquisizioni.
22. In data 3 agosto 2021 un giudice del Tribunale distrettuale (okresný súd) di Košice emise un mandato di perquisizione relativo al domicilio del ricorrente formulato in modo analogo ai due suddetti mandati.
23. In data 4 agosto 2021 l’investigatore accusò il ricorrente di peculato aggravato ai sensi dell’articolo 213 commi 1 e 4 lettera a) del codice penale consistente in nove distinti atti che avevano provocato un danno pari a EUR 1.084.549,94.
24. In pari data dalle ore 09:20 alle ore 12:05 fu effettuata la perquisizione del domicilio del ricorrente alla presenza di sua moglie, alla quale alle ore 08:42 era stato notificato il mandato di perquisizione.
25. Secondo il Governo il ricorrente non era nel domicilio all’arrivo della polizia e sua moglie si era rifiutata di comunicare dove si trovasse. Alla fine della perquisizione ella aveva firmato il relativo verbale e ne aveva ricevuto copia. Un agente della polizia locale di Košice era presente in qualità di osservatore indipendente ma non aveva partecipato direttamente. Un perito dell’Istituto di scienza forense aveva partecipato alla perquisizione e aveva prelevato i seguenti oggetti sequestrati per sottoporli a perizia: sette chiavi USB, due tablet, un telefono cellulare e quattro laptop.
26. Secondo il ricorrente prima dell’inizio della perquisizione sua moglie aveva chiesto che fosse presente il difensore, ma l’investigatore aveva rifiutato perché non era disposto ad attendere qualche minuto fino all’arrivo del medesimo. Il ricorrente ha contestato l’affermazione del Governo che sua moglie si sarebbe rifiutata di comunicare agli agenti di polizia dove egli si trovasse al momento della perquisizione, poiché ella li aveva informati non appena avevano fatto ingresso nell’abitazione che egli si trovava a Humenné per sottoporsi a una visita medica. Secondo il ricorrente il 3 agosto 2021 il suo difensore aveva comunicato alla polizia che egli non avrebbe potuto presentarsi per l’interrogatorio del giorno successivo relativo al sequestro perché si trovava in congedo per malattia ed era impossibilitato a deporre. Alle ore 09:30 circa del 4 agosto 2021 la madre del ricorrente di propria iniziativa aveva telefonato alla polizia e successivamente aveva parlato con l’investigatore informandolo che il figlio si trovava a Humenné, a circa 80 km da Košice, per sottoporsi a una visita medica. L’investigatore la informò che la polizia stava per effettuare la perquisizione del domicilio del ricorrente e due ulteriori perquisizioni nei locali dello studio e che era necessario notificargli i mandati di perquisizione. La madre del ricorrente dichiarò che suo figlio non avrebbe rinunciato al suo diritto di essere presente alle perquisizioni e che vi avrebbe preso parte dopo la visita medica. Concordarono che dopo tale visita alle ore 15:45 ella e il padre del ricorrente avrebbero accompagnato quest’ultimo ai locali ad uso non abitativo siti in via Rumanová. La madre del ricorrente comunicò all’investigatore che tali locali erano già stati perquisiti il 15 giugno 2021 e che le uniche chiavi si trovavano nell’abitazione sita in Trsťany (si veda il paragrafo 12 supra).
27. Più tardi in quella stessa giornata, alle ore 13:00, la polizia inizio la perquisizione dello studio notarile del ricorrente sito in via Kmeťová. Poiché quest’ultimo non era presente all’inizio della perquisizione, alle ore 12:50 il mandato di perquisizione fu consegnato al custode che rappresentava il proprietario dell’edificio. La perquisizione fu effettuata alla presenza del custode e di un agente della polizia locale in qualità di osservatore indipendente (si veda il paragrafo 25 supra), di un tecnico forense e di un perito informatico forense (kriminalistická informatika). La perquisizione terminò alle ore 14:23 e diede luogo al sequestro di cinque telefoni cellulari, due laptop, due computer e un dispositivo di archiviazione di rete.
28. Secondo il Governo il custode dell’edificio fu presente alla perquisizione dello studio notarile dal momento che non era stato possibile reperire e arrestare il ricorrente al momento dei fatti. La moglie del ricorrente che era stata informata di quella perquisizione durante la perquisizione domiciliare aveva rifiutato di partecipare adducendo motivi di salute che aveva spiegato all’investigatore. La perquisizione era stata eseguita nel modo abituale e gli oggetti sequestrati erano stati inviati al perito informatico forense affinché li esaminasse.
29. Alle ore 15:30 il ricorrente fu arrestato a Košice e gli fu notificato l’atto di accusa. Alle 15:54 gli fu consegnato il mandato di perquisizione relativo ai suoi locali ad uso non abitativo siti in via Rumanová. La perquisizione iniziò alle ore 18:00 e fu eseguita alla presenza dell’agente della polizia locale in qualità di osservatore indipendente (si vedano i paragrafi 25 e 26 supra), del tecnico forense e della madre del ricorrente che aveva consentito l’accesso ai locali. La perquisizione terminò alle ore 18:30 senza che fossero rinvenute prove materiali.
30. Secondo il Governo il ricorrente si era rifiutato di prendere parte alla perquisizione dei suoi locali ad uso non abitativo ma aveva chiesto alla madre di consentire l’accesso al luogo e di partecipare alla perquisizione.
31. Il ricorrente ha negato di essersi rifiutato di prendere parte alla perquisizione dei suoi locali ad uso non abitativo e di aver chiesto alla madre di consentire l’accesso e di partecipare alla perquisizione. Secondo lui la madre aveva seguito le indicazioni dell’investigatore. Ha citato una dichiarazione da lei rilasciata il 28 dicembre 2020 [sic] in cui ella affermava che egli non si era rifiutato di partecipare alla perquisizione e che perciò ella aveva concordato con l’investigatore di recarsi, dopo la visita medica del ricorrente, a Trsťany per prelevare le chiavi dei locali ad uso non abitativo e di incontrarsi successivamente all’ingresso in via Rumanová. Ella aveva inoltre dichiarato che il figlio era stato arrestato davanti alla loro abitazione a Trsťany. L’investigatore aveva detto a lei e al marito che la polizia lo avrebbe condotto in un istituto di custodia cautelare e aveva chiesto loro di recarsi in via Rumanová con le chiavi di suddetti locali.
32. In data 2 settembre 2021 l’investigatore decise di restituire alla moglie del ricorrente i due computer e i due laptop sequestrati durante la perquisizione dello studio notarile (si veda il paragrafo 27 supra) e le sette chiavi USB e i quattro laptop sequestrati durante la perquisizione domiciliare (si veda il paragrafo 25 supra). In tale decisione egli spiegò:
“[Nel corso della perquisizione domiciliare e in quella dello studio notarile del 4 agosto 2021] l’investigatore ha sequestrato, inter alia, dei dispositivi informatici allo scopo di far redigere una perizia; a tal fine è stato necessario realizzare copie identiche dei dati relativi alle tracce materiali sequestrate e successivamente archiviarle, in modo che potessero essere sottoposte a perizia in un secondo momento. Al fine della realizzazione di copie identiche, è stato incaricato l’Istituto di scienza forense (...) nel procedimento ai sensi dell’articolo 141 del codice di procedura penale; [esso], su richiesta dell’investigatore, ha già realizzato copie identiche dei dati relativi alle [suddette] tracce materiali e ha successivamente restituito suddetti elementi di prova all’investigatore in data 31 agosto 2021.
Poiché sono state adottate le misure necessarie fondate sulla richiesta dell’investigatore riguardo agli elementi di prova sequestrati il 4 agosto 2021 (...) e poiché gli oggetti sequestrati non sono più necessari al fine del procedimento (...) occorre restituire gli oggetti alla persona autorizzata (...).”
33. In data 19 ottobre 2021 l’investigatore restituì alla moglie del ricorrente i cinque telefoni cellulari e il dispositivo di archiviazione di rete sequestrati durante la perquisizione dello studio notarile (si veda il paragrafo
27 supra) e i due tablet e il telefono cellulare sequestrati durante la perquisizione domiciliare (si veda il paragrafo 25 supra). Nella sua decisione l’investigatore spiegò:
“[È stato necessario] realizzare copie identiche dei dati ricavati dagli elementi di prova sequestrati e poi archiviarle, affinché fossero successivamente sottoposte a perizia. Al fine della realizzazione di copie identiche dei dati, è stato incaricato l’Istituto di scienza forense nel procedimento ai sensi dell’articolo 141 del codice di procedura penale; [esso] ha realizzato copie identiche dei dati ricavati dagli elementi di prova sequestrati conformemente alla disposizione dell’investigatore e ha successivamente restituito i suddetti elementi di prova a quest’ultimo, rispettivamente in data 7 ottobre 2021 (...) e 5 ottobre 2021 (...).”
34. In data 20 novembre 2021 il perito informatico forense presentò la sua perizia redatta in conformità alle indicazioni fornite dall’investigatore il 12 ottobre 2021. Egli era stato incaricato di (i) archiviare i dati sul supporto dati fornito e, a seconda delle loro dimensioni, collocarli sul supporto dati corrispondente; (ii) esaminare le immagini dei dati dei dispositivi mobili presenti sui dischi rigidi consegnati, concentrandosi sui termini TIPSPORT (e sui fogli di calcolo relativi ai depositi o alle vincite presso l’agenzia di scommesse in questione), sui registri dei depositi notarili di cui agli atti separati dell’atto di accusa del ricorrente, sugli elenchi dei depositi notarili non pagati e sugli elenchi di tutta la documentazione dei depositi notarili relativi al periodo compreso tra il 2018 e il 4 agosto 2021 ; (iii) accertare quando e da chi tali elenchi e documentazione erano stati compilati; e (iv) di segnalare e valutare qualsiasi altro fatto rilevante emerso nel corso della perizia, da lui ritenuto necessario che non fosse stato precedentemente oggetto di domande.
35. Con decisione del 24 agosto 2021, il pubblico ministero di vigilanza della Procura distrettuale rigettò in quanto infondata la doglianza presentata dal ricorrente avverso la decisione di rinviarlo a giudizio adottata il 4 agosto 2021.
36. In data 1o ottobre 2021 il ricorrente presentò un ricorso costituzionale deducendo la violazione dei suoi diritti garantiti, inter alia, dall’articolo 6 § 1 e dall’articolo 8 § 1 della Convenzione in relazione alle perquisizioni del suo studio notarile e dei suoi locali ad uso non abitativo eseguite sulla base dei mandati emessi il 4 agosto 2021.
37. In data 1o giugno 2022 la Corte costituzionale (IV. ÚS 286/2022) rigettò il ricorso costituzionale del ricorrente per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, facendo riferimento all’articolo 56 comma 2 lettera d) e all’articolo 132 comma 2 della legge sulla Corte costituzionale (legge n. 314/2018). La Corte, in particolare, dichiarò:
“Il ricorrente, in qualità di accusato, ha il diritto di contestare l’illegittimità delle prove raccolte nel corso dell’indagine e in particolare, in caso di rinvio a giudizio, nel corso dell’esame delle prove durante il processo. L’aspetto penalistico della legittimità (e al contempo della costituzionalità) dell’archiviazione del procedimento penale implica anche un’ingerenza (o la sua assenza) in altri diritti fondamentali invocati dal ricorrente (tutela della vita privata e familiare, inviolabilità del domicilio e della proprietà), in quanto una procedura conforme alla costituzione non può interferire nei diritti fondamentali dell’imputato. Viceversa una procedura illegittima comporta principalmente conseguenze procedurali di natura penale (in genere l’inammissibilità delle prove, nel caso di specie della perquisizione eseguita [nei locali del ricorrente]), mentre una violazione della legge, a seconda del suo impatto sull’esito complessivo del procedimento, può (addirittura) assumere una dimensione costituzionale, che, in aggiunta alla violazione del diritto fondamentale di cui all’articolo 46 comma 1 della Costituzione, è collegata all’ingerenza negli altri diritti fondamentali sopra menzionati. Il principio di sussidiarietà preclude alla Corte costituzionale di interferire nelle prerogative di altri organi, giacché il suo intervento costituisce la ultima ratio in ordine alla protezione dei diritti della persona interessata.
Nelle circostanze del caso di specie la Corte costituzionale ritiene pertanto che quando il ricorso le è stato proposto, il procedimento penale a carico del ricorrente si trovasse nella (...) fase iniziale, in cui [egli] si difende dalle accuse contestategli con i mezzi disponibili nelle varie fasi del procedimento mentre il tribunale non si è ancora pronunciato sul merito e quindi sulla legittimità e sulla costituzionalità dell’azione penale nei suoi confronti. Da quanto sopra esposto segue (...) che il regime giuridico applicabile al procedimento penale consente al ricorrente, in qualità di accusato, e, se necessario, in una fase successiva del procedimento penale (dopo il deposito dell’atto di accusa), in qualità di imputato, di opporsi in maniera giuridicamente efficace alla violazione dei diritti e delle libertà fondamentali garantiti dalla Costituzione, compresi i diritti invocati dall’accusato. Secondo il ricorrente la violazione di tali diritti nel presente contesto sarebbe avvenuta a seguito di un atto delle autorità penali - che hanno emessi i mandati di perquisizione e li hanno eseguiti ai sensi dell’articolo 101 del codice di procedura penale - che è indissolubilmente legato al deposito dell’atto di accusa (e quindi al successivo rinvio a giudizio del [ricorrente]). Le garanzie procedurali della legittimità (ma anche della costituzionalità) della procedura adottata dalle autorità competenti e dai tribunali ordinari (...) derivano dal (...) codice di procedura penale.”
38. In data 28 gennaio 2022, mentre il ricorso del ricorrente era pendente dinanzi alla Corte costituzionale, egli fu imputato di peculato aggravato ai sensi dell’articolo 234 commi 1 e 4 lettera a) del codice penale in relazione a beni dei suoi clienti per un ammontare di EUR 1.796.975,83. La circostanziata perizia basata sugli oggetti sequestrati durante le perquisizioni del suo domicilio e del suo studio notarile fu inclusa nel fascicolo dell’indagine. Il procedimento penale è ancora in corso.
IL QUADRO GIURIDICO PERTINENTE
IL CODICE DI PROCEDURA PENALE (IN VIGORE ALL’EPOCA DEI FATTI)
39. L’articolo 90 comma 1 definiva le condizioni per il sequestro e la consegna di dati informatici. Stabiliva, inter alia, che qualora la conservazione dei dati informatici archiviati, compresi i dati operativi memorizzati tramite un sistema informatico, fosse necessaria ai fini dell’accertamento di fatti indispensabili per il procedimento penale, potesse essere emesso un mandato da un presidente di tribunale oppure, prima dell’avvio dell’azione penale o durante la fase istruttoria, da un pubblico ministero. Il mandato doveva essere corroborato dai fatti dell’indagine e poteva essere emesso nei confronti della persona che deteneva o controllava tali dati oppure nei confronti del fornitore dei servizi. Il mandato poteva disporre, inter alia, la creazione e la conservazione di copie di tali dati, nonché la loro consegna ai fini di un procedimento penale.
40. L’articolo 93 stabiliva che i verbali dei provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 89 e 90 dovessero contenere una descrizione precisa degli oggetti consegnati, degli elementi forniti o dei dati informatici per consentire la loro identificazione. Inoltre, le persone che avevano consegnato oggetti o dati informatici, o alle quali erano stati sequestrati oggetti o dati informatici, o che avevano ceduto oggetti o dati informatici dovevano ricevere attestazione scritta o copia del relativo verbale dall’autorità che aveva eseguito la misura in questione. Le persone alle quali erano stati sequestrati oggetti o dati informatici dovevano ricevere una notifica scritta dall’autorità che si era impossessata dei medesimi.
41. L’articolo 99 indicava i motivi che giustificavano le perquisizioni domiciliari, personali, dei locali ad uso non abitativo e dei terreni. Ai sensi dell’articolo 99 comma 1 si poteva procedure alla perquisizione qualora sussistessero motivi per sospettare che un’abitazione o altri locali ad uso abitativo o le loro pertinenze contenessero elementi pertinenti a un procedimento penale o che in essi si nascondesse una persona sospettata di reato, o qualora fosse necessario il sequestro di beni mobili al fine di soddisfare una pretesa risarcitoria della parte lesa. L’articolo 99 comma 2 stabiliva che si potessero eseguire perquisizioni anche in locali ad uso non abitativo e in terreni non accessibili al pubblico sulla base dei motivi indicati nell’articolo 99 comma 1.
42. L’articolo 101 comma 1 definiva le condizioni alle quali potevano essere eseguite le perquisizioni dei locali ad uso non abitativo e dei terreni. Ai sensi dell’articolo 101 comma 1, una perquisizione poteva essere disposta con un mandato emesso dal presidente di un tribunale, oppure, prima dell’avvio del procedimento penale o durante la fase istruttoria, da un pubblico ministero o da un funzionario di polizia con il consenso del pubblico ministero. Il mandato doveva avere forma scritta, indicare il motivo della perquisizione ed essere notificato al proprietario o all’utilizzatore dei locali, oppure a un suo dipendente, al momento della perquisizione e, qualora ciò non fosse possibile, entro ventiquattro dalla rimozione dell’impedimento alla notifica. Ai sensi dell’articolo 101 comma 2 la perquisizione doveva essere eseguita senza ritardo dall’autorità che l’aveva disposta o da un’agente di polizia che agiva secondo le sue indicazioni.
43. L’articolo 105 definiva le condizioni per l’esecuzione delle perquisizioni e per l’accesso alle abitazioni, ai locali ad uso non abitativo e ai terreni. Ai sensi dell’articolo 105 comma 1 l’autorità che effettuava la perquisizione doveva consentire al titolare o a un dipendente di prendervi parte e informarlo di tale diritto. Ai sensi dell’articolo 105 comma 5 la persona i cui locali erano stati perquisiti doveva ricevere attestazione scritta della perquisizione dall’autorità che l’aveva eseguita e, qualora non ciò non fosse possibile seduta stante, entro ventiquattro dal termine della perquisizione o dalla rimozione dell’impedimento all’adempimento di tale obbligo, unitamente a una copia delle ricevute relative agli oggetti eventualmente consegnati o sequestrati o a una copia del verbale di perquisizione.
IN DIRITTO
LA PORTATA DELLA CAUSA44. Nel suo ricorso il ricorrente ha lamentato soltanto le perquisizioni del suo studio notarile e dei locali non occupati (si vedano il paragrafo 1 supra e il paragrafo 48 infra). La Corte conseguentemente esaminerà solamente tali questioni, benché la polizia nel corso delle sue operazioni abbia perquisito anche il suo domicilio (si vedano i paragrafi 24-26 supra).
SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE45. Invocando gli articoli 8 e 13 della Convenzione il ricorrente ha lamentato la perquisizione del suo studio notarile e dei suoi locali ad uso non abitativo non occupati e il sequestro dei suoi dispositivi elettronici. Ha lamentato inoltre l’assenza di tutele sotto questo profilo. La Corte, alla luce dei fatti, ritiene che le doglianze del ricorrente, debbano essere esaminato esclusivamente ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione (si veda Haščák c. Slovacchia, nn. 58359/12 e altri 2, §§ 66-67, 23 giugno 2022, con un ulteriore riferimento), le cui parti pertinenti recitano:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata (...), del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
Sulla ricevibilità46. La Corte osserva che il ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarato ricevibile.
Sul merito Le osservazioni delle parti Il ricorrente47. Il ricorrente ha sostenuto che il concetto di domicilio contenuto nell’articolo 8 § 1 della Convenzione comprende non soltanto i domicili privati ma anche gli studi di avvocato o gli studi legali nonché i locali ove si esercita l’attività notarile. La perquisizione del suo studio notarile avrebbe pertanto dovuto essere disposta da un tribunale, in conformità all’articolo 100 del codice di procedura penale.
48. Il ricorrente ha sostenuto che, in violazione della legge, non gli era stato consentito di essere presente a nessuna delle due perquisizioni sebbene l’investigatore sapesse dove egli si trovava perlomeno dalle ore 09:00 del giorno in questione. Non era stato permesso neanche ai suoi quattro dipendenti di essere presenti, benché fossero a disposizione. Inoltre non era chiaro perché il mandato di perquisizione dello studio notarile non era stato notificato a sua moglie, che era una dipendente, bensì invece al custode. Per giunta la perquisizione dei locali ad uso non abitativo era stata effettuata alle ore 17:55 in sua assenza, benché egli fosse già a disposizione dal momento che era stato arrestato alle ore 15:30.
49. Il ricorrente ha sostenuto ancora che il diritto nazionale non sopperiva all’assenza di un controllo giurisdizionale ex ante prevedendo un controllo giurisdizionale ex post factum della legittimità e della fondatezza del provvedimento. Egli pertanto non aveva potuto ottenere un effettivo riesame giurisdizionale, né sul piano dei fatti né sul piano del diritto, del mandato e delle modalità della sua esecuzione. Quanto al controllo di legittimità svolto dal pubblico ministero nella fase istruttoria del procedimento, esso non soddisfaceva i requisiti minimi di indipendenza; una richiesta di riesame degli atti del funzionario di polizia non poteva pertanto essere considerata un rimedio effettivo che consentiva di ottenere un’adeguata riparazione. Inoltre, benché si potesse sostenere che egli avrebbe potuto chiedere riparazione dinanzi ai tribunali ordinari in relazione alle potenziali violazioni del suo diritto a un equo processo, ciò non incideva direttamente sui suoi diritti tutelati in modo indipendente dagli articoli 8 e 13 della Convenzione.
50. Secondo il ricorrente un controllo effettivo della legittimità e della fondatezza delle misure investigative in questione era ancora più necessario nel suo caso perché in precedenza non era mai stato specificato esattamente quali documenti e oggetti inerenti all’indagine penale gli investigatori si attendessero di reperire e sequestrare durante le perquisizioni dei locali.
Il Governo51. Il Governo ha riconosciuto che la perquisizione dello studio notarile e il sequestro di prove materiali nel corso della medesima costituivano un’ingerenza che necessitava della tutela di cui all’articolo 8 della Convenzione. Ha tuttavia sostenuto che tale ingerenza era legittima e necessaria ai sensi dell’articolo 8 § 2 della Convenzione.
52. Ha sostenuto che la necessità di perquisire i locali dello studio notarile era scaturita dalle prove raccolte sino a quel momento in merito a presunte attività criminali e che gli oggetti ispezionati avrebbero potuto confermare i fatti accertati. La perquisizione aveva lo scopo specifico e definito di sequestrare le apparecchiature informatiche utilizzate dall’accusato per trasferire i fondi e i documenti attinenti. La perquisizione era stata strettamente circoscritta alle necessità delle indagini in merito a un reato specifico e agli atti che lo costituivano, allo scopo di accertare l’effettuazione di trasferimenti finanziari dall’ufficio notarile.
53. La perquisizione dello studio notarile era stata eseguita poco dopo aver completato la perquisizione del domicilio del ricorrente. Dato che quest’ultimo non era presente nello studio notarile o nel suo domicilio, non era stato possibili notificargli i mandati di perquisizioni in questione e quello relativo al suo studio notarile era stato notificato al proprietario dei locali, rappresentato dal custode. La moglie del ricorrente, che era una dipendente dello studio notarile, era stata informata della pianificata perquisizione di quei locali ma aveva rifiutato di prendervi parte. La perquisizione dei locali ad uso non abitativo non occupati era stata eseguita dopo l’arresto del ricorrente, pertanto il mandato di perquisizione di tali locali gli era stato notificato. Egli tuttavia si era rifiutato di prendere parte alla perquisizione e aveva chiesto alla madre di essere presente in sua vece. Di conseguenza non era stato possibile, per motivi oggettivi, assicurare la sua presenza durante la perquisizione.
54. Il Governo ha inoltre ribadito che il diritto nazionale non prevedeva la presenza di un rappresentante della Camera dei notai durante la perquisizione di locali ad uso non abitativo.
55. In ordine agli oggetti sequestrati – apparecchiature informatiche e altri dispositivi elettronici - il Governo ha anzitutto sottolineato che nessuno dei presenti aveva accesso a tali strumenti nella maniera descritta dal ricorrente, ovvero un accesso libero ai contenuti, comprese le informazioni coperte dal segreto professionale o contenenti informazioni riservate derivanti dal rapporto notaio-cliente. Tutti gli oggetti descritti nel verbale erano stati immediatamente consegnati durante la perquisizione per essere periziati, così che neanche l’investigatore aveva avuto accesso ai dati informatici sequestrati che erano conservati su diversi supporti dati protetti.
56. In proposito il Governo ha osservato che occorreva anche distinguere nettamente il caso di specie dalle cause in cui le autorità statali avevano effettuato perquisizioni di studi legali per ottenere informazioni riservate derivanti dal rapporto avvocato-cliente. Nella presente causa oggetto dell’indagine era la grave condotta illecita del ricorrente e le parti lese erano i suoi clienti. Per questo motivo, e tenuto conto della rigorosa limitazione delle finalità della perquisizione, non poteva sussistere alcuna violazione del rapporto di riservatezza tra il ricorrente nella sua qualità di notaio e i suoi clienti, né si sarebbe potuto ottenere informazioni che avrebbero potuto violare tale rapporto.
57. Infine, il Governo ha sostenuto che l’ordinamento giuridico interno prevedeva garanzie sufficienti ed effettive contro l’uso arbitrario, ovvero il controllo del pubblico ministero nella fase istruttoria del procedimento e dei tribunali dopo il deposito dell’atto di accusa. A tale riguardo esso ha invocato la decisione della Corte costituzionale nel caso di specie. Ha osservato inoltre che il ricorrente avrebbe potuto proporre opposizione ai sensi della legge n. 9/2010 in materia di opposizioni in combinato disposto con la legge n.171/1993 in materia di forze di polizia ed eventualmente chiedere un risarcimento allo Stato per condotta illecita di un pubblico ufficiale ai sensi della legge in materia di responsabilità dello Sato (legge n. 514/2003).
La valutazione della Corte Esistenza di un’ingerenza58. La Corte ritiene in primo luogo che vi sia stata un’ingerenza nell’esercizio da parte del ricorrente del suo diritto al rispetto del domicilio e della vita privata, dal momento che il suo ufficio è stato perquisito e la polizia ha sequestrato oggetti di sua proprietà (si vedano Buck c. Germania, n. 41604/98, §§ 31-32, CEDU 2005-IV; Heino c. Finlandia, n. 56720/09, § 33, 15 febbraio 2011; Prezhdarovi c. Bulgaria, n. 8429/05, § 41, 30 settembre 2014; e Popovi c. Bulgaria, n. 39651/11, § 103, 9 giugno 2016).
Giustificazione dell’ingerenza59. La Corte deve poi esaminare se l’ingerenza soddisfi le condizioni di cui all’articolo 8 § 2. L’espressione “prevista dalla legge” esige, in primo luogo, che la misura impugnata abbia un fondamento nel diritto interno; in secondo luogo, si riferisce alla qualità della legge in questione, esigendo che essa sia accessibile all’interessato, il quale deve inoltre poter prevedere le conseguenze che essa comporta per lui, e che sia compatibile con lo Stato di diritto (si vedano Gutsanovi c. Bulgaria, n. 34529/10, § 218, 15 ottobre 2013, con ulteriori riferimenti; Prezhdarovi, sopra citata, § 43, con ulteriori riferimenti; Särgava c. Estonia, n. 698/19, § 86, 16 novembre 2021, con ulteriori riferimenti).
60. Nell’ambito delle perquisizioni e dei sequestri la legislazione interna deve offrire alla persona una certa protezione dalle ingerenze arbitrarie nei diritti previsti dall’articolo 8. La sua terminologia deve pertanto essere sufficientemente chiara in modo da fornire ai cittadini un’adeguata indicazione delle circostanze e delle condizioni in cui le pubbliche autorità hanno la facoltà di ricorrere a tali misure (si veda Särgava, sopra citata, § 87). Inoltre, il provvedimento di perquisizione e sequestro costituisce una grave ingerenza nella vita privata, nel domicilio e nella corrispondenza e di conseguenza deve essere fondato su una “legge” particolarmente precisa. È essenziale che vi siano norme dettagliate in materia (si veda Saber c. Norvegia, n. 459/18, § 50, 17 dicembre 2020).
61. Per quanto riguarda la tutela procedurale nel contesto dell’articolo 8, la Corte ha attribuito particolare importanza al segreto professionale degli avvocati che è legato al ruolo da essi svolto nell’amministrazione della giustizia e alla tutela del diritto dell’assistito a un equo processo, garantito dall’articolo 6 della Convenzione (si vedano, per esempio, Niemietz c. Germania, 16 dicembre 1992, § 37, serie A n. 251-B; Wieser e Bicos Beteiligungen GmbH c. Austria, n. 74336/01, § 65, CEDU 2007; e Michaud c. Francia, n. 12323/11, § 118, CEDU 2012). La medesima considerazione può essere applicata anche alla tutela di informazioni relative all’esercizio di altre professioni giuridiche che comportano il trattamento di dati dei clienti coperti dal segreto professionali, come la professione di notaio nell’ordinamento giuridico slovacco.
62. In ordine ai fatti della causa, la Corte osserva che le perquisizioni e il sequestro in questione sono stati eseguiti in virtù dell’articolo 101 comma 1 e, in sostanza, dell’articolo 99 commi 1 e 2 del codice di procedura penale (si vedano i paragrafi 18, 41 e 42 supra). Essa ritiene pertanto che l’ingerenza avesse una base formale nel diritto nazionale.
63. La Corte ritiene inoltre che suddette disposizioni di legge non sollevino alcun problema di accessibilità o prevedibilità ai sensi della sua giurisprudenza.
64. In ordine all’ultima condizione qualitativa che la legislazione nazionale deve soddisfare, ovvero la compatibilità con lo Stato di diritto, la Corte ribadisce che nell’ambito dei sequestri e delle perquisizioni essa esige che il diritto interno preveda garanzie adeguate e sufficienti contro l’arbitrarietà. Malgrado il margine di discrezionalità che la Corte riconosce agli Stati contraenti in questo campo, essa deve esercitare una particolare vigilanza quando, come nel caso di specie, il diritto nazionale conferisce alle autorità la facoltà di disporre ed eseguire perquisizioni in assenza di un mandato del giudice. Affinché le persone siano tutelate dalle ingerenze arbitrarie delle autorità nei diritti garantiti dall’articolo 8, sono necessari un quadro giuridico e limiti molto rigorosi a tale facoltà (si vedano Gutsanovi, § 220, e Prezhdarovi, § 44, entrambe sopra citate; e Brazzi c. Italia, n. 57278/11, § 41, 27 settembre 2018).
65. Come indicato sopra, l’articolo 99 commi 1 e 2 e l’articolo 101 comma 1 del codice di procedura penale in vigore all’epoca dei fatti consentivano alle autorità investigative di effettuare perquisizioni e sequestri in locali ad uso non abitativo nella fase iniziale di un procedimento penale in assenza di previa autorizzazione giudiziaria, sulla base di un mandato di perquisizione emesso da un investigatore e convalidato dal pubblico ministero, qualora sussistesse il ragionevole sospetto di poter reperire oggetti rilevanti ai fini di un’indagine penale. La Corte osserva in proposito che la formulazione di suddette disposizioni non limitava il potere discrezionale delle autorità investigative che erano le uniche responsabili della valutazione della necessità e della portata delle perquisizioni e dei sequestri.
66. La Corte ha già ritenuto che in simili casi anche l’assenza di un mandato giudiziario possa essere compensata dalla disponibilità di un controllo giurisdizionale ex post factum effettivo e svolto con diligenza mirante ad accertare la legittimità e la fondatezza del mandato (si vedano Heino, sopra citata, § 45; Gutsanovi, sopra citata, § 222; Modestou c. Grecia, o. 51693/13, § 49, 16 marzo 2017; e Bostan c. Repubblica di Moldova, n. 52507/09, § 25, 8 dicembre 2020).
67. La Corte a questo punto ritiene opportuno soffermarsi sul rilievo del Governo secondo il quale il controllo della legittimità e una tutela effettiva dalle ingerenze arbitrarie nei diritti del ricorrente ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione erano stati assicurati dal pubblico ministero nella fase istruttoria e dai tribunali dopo il deposito dell’atto di accusa. La Corte ritiene che ai sensi del diritto slovacco il pubblico ministero non goda di uno status indipendente paragonabile a quello del tribunale indipendente di cui all’articolo 6 della Convenzione. Inoltre, qualsiasi possibilità per il ricorrente di impugnare i mandati o alcuni aspetti della loro esecuzione nel procedimento a suo carico avrebbe riguardato il suo diritto ad un esame equo della fondatezza dell’accusa penale formulata nei suoi confronti, che non è oggetto della presente causa, ma non avrebbe avuto alcuna incidenza diretta sui suoi diritti aventi una tutela indipendente ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione (si veda Plechlo c. Slovacchia, n. 18593/19, § 46, 26 ottobre 2023). In ogni caso alla data delle ultime informazioni in possesso della Corte, il procedimento penale nei confronti del ricorrente era ancora pendente (si veda il paragrafo 38 supra). Il Governo ha anche suggerito che il ricorrente avrebbe potuto contestare le modalità di esecuzione delle perquisizioni proponendo opposizione (dinanzi all’Ufficio del servizio di ispezione) ai sensi della legge n. 9/2010 in combinato disposto con la legge n. 171/1993. Tuttavia l’esito di tale procedura sarebbe stato indiretto e privo di effetto immediato.
68. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene che sia stato così violato il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e del suo domicilio a causa dell’assenza di un mandato giudiziario preventivo e della possibilità di ottenere un effettivo controllo giurisdizionale a posteriori della decisione di disporre le perquisizioni e delle modalità della loro esecuzione (si vedano i paragrafi 18, 48-
50, 65 e 67 supra). La situazione nel caso di specie è stata aggravata dal fatto che le perquisizioni hanno avuto luogo nei locali dello studio notarile. La Corte prende atto con soddisfazione della modificazione della disposizione di legge di cui all’articolo 101 commi 1 e 2 del codice di procedura penale disciplinante le perquisizioni dei locali ad uso non abitativo introdotta dalla legge n. 40/2024 con effetto a decorrere dal 15 marzo 2024 che stabilisce che la perquisizione di tale tipo di locale deve essere basata su un mandato giudiziario preventivo e che qualora essa sia stata eseguita in assenza di tale mandato essa debba essere convalidata da un giudice ex post factum.
69. La Corte conclude pertanto che all’epoca dei fatti, benché si potesse affermare che nel diritto slovacco esisteva una base giuridica generale per i provvedimenti impugnati, tale normativa non forniva garanzie giudiziarie sufficienti sia prima dell’emissione del mandato di perquisizione che dopo l’esecuzione della misura. Il ricorrente è stato pertanto privato della tutela minima cui aveva diritto in una società democratica basata sullo Stato di diritto.
70. La Corte ritiene che in tali circostanze non si possa affermare che l’ingerenza in questione fosse “prevista dalla legge” come richiesto dall’articolo 8 § 2 della Convenzione. Alla luce di tale conclusione non occorre che la Corte esamini se l’ingerenza perseguisse uno dei fini legittimi indicati nell’articolo 8 § 2 e se fosse necessaria in una società democratica.
71. Vi è stata conseguentemente violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE72. L’articolo 41 della Convenzione recita:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
Danno73. Il ricorrente ha chiesto 5.000 euro (EUR) per il danno non patrimoniale.
74. Il Governo ha ritenuto tale richiesta esagerata e ha chiesto alla Corte, nel caso in cui essa avesse riscontrato una violazione della Convenzione, di concedere al ricorrente un risarcimento congruo.
75. La Corte ritiene ragionevole la richiesta del ricorrente e gli accorda la somma di EUR 5.000 per il danno non patrimoniale, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.
Spese76. Il ricorrente ha chiesto EUR 460,90 per le spese sostenute dinanzi ai tribunali interni. Ha chiesto inoltre EUR 7.120 per le spese sostenute dinanzi alla Corte, che comprendono EUR 2.120 per le spese di traduzione e EUR 5.000 per le spese della rappresentanza legale.
77. Il Governo ha chiesto alla Corte di accordare al ricorrente il rimborso soltanto delle spese ragionevolmente sostenute e comprovate da relativa documentazione.
78. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese sostenute soltanto nella misura in cui ne siano accertate la realtà e la necessità, e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto della documentazione in suo possesso e dei criteri di cui sopra la Corte ritiene appropriato accordare l’intera somma richiesta per le spese, ovvero EUR 7.580,90, oltre l’importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ, Dichiara ricevibile il ricorso; Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione; Ritiene che lo Stato convenuto debba versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme: EUR 5.000 (cinquemila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale; EUR 7.580,90 (settemilacinquecentoottanta euro e novanta centesimi), oltre l’importo eventualmente dovuto dal ricorrente a titolo di imposta, per le spese; che, a decorrere della scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali.Fatta in inglese e notificata per iscritto il 29 aprile 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Ilse Freiwirth Erik Wennerström
Cancelliere Presidente
Conformemente all’articolo 45 § 2 della Convenzione e all’articolo 74 § 2 del Regolamento della Corte è allegata alla presente sentenza l’opinione separata del giudice Serghides.
OPINIONE PARZIALMENTE DISSENZIENTE DEL GIUDICE SERGHIDES
1. Il ricorso concerne le perquisizioni e il sequestro di dispositivi elettronici da uno studio notarile appartenenti al ricorrente eseguiti sulla base di mandati di perquisizioni emessi da un investigatore e successivamente convalidati da un pubblico ministero, in assenza di controllo giurisdizionale. Il ricorrente ha lamentato che i mandati di perquisizione erano insufficientemente motivati e non contenessero motivi pertinenti o garanzie contro la violazione del segreto professionale. Ha lamentato inoltre che ne lui, né il suo difensore, né i suoi dipendenti erano presenti alle perquisizioni e che nessun mandato di perquisizione scritto era stato preventivamente notificato a lui o a persone autorizzate ad agire per suo conto. Il ricorrente ha invocato gli articoli 8 e 13 della Convenzione.
2. La sentenza al paragrafo 45 ritiene che, alla luce dei fatti, le doglianze del ricorrente debbano essere esaminate esclusivamente ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione (rinviando a Haščák c. Slovacchia, nn. 58359/12 e altri 2, §§ 66-67, 23 giugno 2022, con un ulteriore riferimento). Tuttavia né la presente sentenza né la sentenza relativa alla causa Haščák spiegano perché e in che modo sia possibile che le altre doglianze, nel caso di specie una doglianza ai sensi dell’articolo 13, debbano essere esaminate ai sensi dell’articolo 8.
3. Nel dispositivo la sentenza dichiara ricevibile il ricorso e riscontra la violazione dell’articolo 8 della Convenzione ma tace sull’articolo 13.
4. Benché io abbia votato a favore di tutti e tre i punti del dispositivo, non condivido la sentenza sotto due aspetti: (a) per il fatto che essa non esamina anche la doglianza ai sensi dell’articolo 13; e (b) per il fatto che non contiene un apposito punto del dispositivo che riscontri la violazione dell’articolo 13.
Poiché io ho precedentemente trattato questioni analoghe in diverse opinioni separate mi limito a richiamarle senza un’ulteriore analisi: (i) opinioni parzialmente dissenzienti allegate alle sentenze Adamčo c. Slovacchia (n. 2), nn. 55792/20, 35253/21 e 41955/22, 12 dicembre 2024, §§ 2-8; Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia, n. 36617/18 e altri 12, 6 febbraio 2025, §§ 6-7; Grande Oriente d’Italia c. Italia, n. 29550/17, 19 dicembre 2024, § 3; M.I. c. Svizzera, n. 56390/21, 12 novembre 2024, §§ 6-7; Zarema Musayeva e altri c. Russia, n. 4573/22, 28 maggio 2024, §§ 7-8; Mandev e altri c. Bulgaria, nn. 57002/11 e altri 4, 21 maggio 2024, §§ 4-8; Thanza c. Albania, n. 41047/19, 4 luglio 2023; Gashi e Gina c. Albania, n. 29943/18, 4 aprile 2023, §§ 2-3; e Podchasov c. Russia, n. 33696/19, 13 febbraio 2024, §§ 4-5; e (ii) opinioni parzialmente concordanti e parzialmente dissenzienti allegate alle sentenze A.M.A. c. Paesi Bassi, n. 23048/19, 24 ottobre 2023, §§ 13‑18, e Stanevi c. Bulgaria, n. 56352/14, 30 maggio 2023, §§ 4-15.
La mia opinione ha trovato un certo sostegno in ambito accademico; si veda, ad esempio, il recente articolo di Alan Greene, “Allegation-picking and the European Court of Human Rights: A pervasive Court practice in plain sight” [la selezione delle deduzioni e la Corte dei diritti dell’uomo: una prassi pervasiva della Corte sotto gli occhi di tutti] (Strasbourg Observers, pubblicato il 25 febbraio 2025)[1].
5. Può apparire insolito concordare su tutti i punti del dispositivo della sentenza eppure scrivere lo stesso un’opinione “parzialmente dissenziente”. Tuttavia le sentenze della Corte non si limitano al dispositivo, e, dato il modo in cui è formulata la presente sentenza (che omette una disposizione in merito alla quale avrei espresso parere contrario), avuto riguardo alle motivazioni sopra esposte, ritengo di non poter fare altrimenti.
[1] https://strasbourgobservers.com/2025/02/25/allegation-picking-and-the-european-court-of-human-rights-a-pervasive-court-practice-hiding-in-plain-sight/