Khan c. Germany - 38030/12 - Sentenza 23.4.2015 [Sezione V]
In fatto – La ricorrente si trasferiva dal Pakistan in Germania nel 1991 con il marito. Tre anni dopo nasceva suo figlio. Lei e il marito divorziavano. La ricorrente lavorava come donna delle pulizie presso alcune imprese e otteneva un permesso di soggiorno permanente in Germania nel 2001. Nel 2005 commetteva reato di omicidio in uno stato di acuta psicosi. Le veniva diagnosticata schizofrenia e era internata in un ospedale psichiatrico. Nel 2009 veniva ordinata la sua espulsione, considerato il pericolo sociale rappresentato dalla stessa. In seguito, la sua salute mentale migliorava e le sono stati concessi alcuni giorni di permesso e la possibilità di lavorare a tempo pieno nella lavanderia dell’ospedale. La ricorrente proponeva impugnazioni sulla base del fatto che la sua espulsione avrebbe interferito con il suo diritto al rispetto della sua vita familiare con il figlio e che la sua particolare situazione non era stata sufficientemente considerata. Le corti nazionali evidenziavano come, oltre al rischio di recidiva, la ricorrente non si era mai integrata nella società tedesca, dal momento che non conosceva la lingua, e che le cure mediche basilari per pazienti psichiatrici erano garantite in grandi città del Pakistan. In seguito al parere positivo di una relazione medica, veniva rilasciata in libertà vigilata. La ricorrente continuava a lavorare, a mostrare un comportamento bilanciato ed era in contatto regolare con il figlio.
In diritto – Articolo 8: I precedenti della Corte hanno stabilito che la forza o debolezza dei legami sociali va analizzata considerando la proporzionalità dell’espulsione della ricorrente sulla base dell’articolo 8 § 2. L’ordine di espulsione era basato sulla Sezione 55 della “Legge sulla Residenza, Attività Economica e Integrazione degli Stranieri nel Territorio Federale” che permette l’espulsione in caso di pericolo per la salute e l’ordine pubblico. La misura perseguiva lo scopo legittimo di tutelare la sicurezza pubblica.
In relazione al fatto che l’espulsione fosse necessaria, nelle circostanze del caso, in una società democratica, la Corte notava che il reato, seppur grave, era stato commesso in uno stato di incapacità mentale, che la ricorrente aveva vissuto per più di 20 anni in Germania, e che, al momento dell’accertamento a livello interno della legalità dell’ordine di espulsione, le sue condizioni erano migliorate e non vi era alcun elemento che suggerisse comunque che potesse commettere un nuovo delitto . Tuttavia, il figlio della ricorrente era ormai adulto e meri legami di affetto tra membri adulti di una famiglia non godono di alcuna protezione specifica. Sebbene la ricorrente si sia integrata nel mercato del lavoro tedesco, essa non ha prodotto altra prova della partecipazione alla vita sociale. Essa aveva ancora familiari in Pakistan e conosceva la lingua e la cultura. Sebbene, dal momento che i parenti si rifiutavano di aiutarla, sarebbero potuti sorgere problemi riguardo le sue cure mediche: era possibile tuttavia che esse fossero coperte dalla sua pensione dalla Germania. Pur tenendo in considerazione un ambiente possibilmente ostile per la ricorrente in Pakistan, tali problematiche non erano sufficienti a costituire un ostacolo impeditivo al suo ritorno.
Considerato l’impatto sulla vita privata della ricorrente e il pericolo alla sicurezza pubblica, la Corte non ha ritenuto che le autorità avessero superato il loro margine di apprezzamento.
Conclusione: l’espulsione non costituirebbe una violazione (sei voti a uno).
(Si vedano, in generale, le Schede tematiche sulle espulsioni ed estradizioni e sulla salute mentale)
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