Kotiy c. Ucraina - 28718/09 - Sentenza 5.3.2015 [Sezione V]
In fatto – Nell’aprile 2008 il dipartimento di polizia di Kyiv avviava un procedimento penale nei confronti del ricorrente per frode fiscale e lo inseriva nel registro dei ricercati sulla base del fatto che questi non viveva più nel luogo registrato come residenza in Ucraina e che la sua posizione era sconosciuta. Il ricorrente aveva di fatto fino ad allora lavorato e vissuto con la sua famiglia in Germania per diversi anni. Nel novembre 2008, mentre si trovava al Ufficio della migrazione in Kharkiv per rinnovare il suo passaporto, egli era trattenuto e scortato al dipartimento del distretto di polizia di Kyiv, dove veniva arrestato dopo esser stato sottoposto ad interrogatorio. Il ricorrente era rilasciato dopo dieci giorni in seguito all’impegno scritto di non lasciare il suo luogo di residenza in Ucraina ed alla consegna dei suoi passaporti. Il ricorrente presentava reclami alla Corte distrettuale per arresto e detenzione illegittimi, presunta violazione delle regole procedurali da parte degli inquirenti e interferenza con la sua vita familiare e professionale. Nel dicembre 2011 le misure preventive venivano abolite ed il passaporto restituito.
In diritto – Articolo 5 § 1: La Corte doveva determinare se la detenzione del ricorrente fosse stata arbitraria ed incompatibile con lo scopo dell’articolo 5 § 1. Quando veniva interrogato al dipartimento di polizia nel novembre 2008 non gli era stato consentito di andarsene. Considerata l’esistenza di un elemento coercitivo, la Corte ha ritenuto che egli fosse stato privato della propria libertà nell’ambito dell’articolo 5 § 1. Il suo fermo era stato formalizzato tramite verbale di arresto soltanto diverse ore dopo e in esso venivano riportate semplicemente le motivazioni generali dell’arresto, senza che fossero indicati ragionevoli sospetti circa la commissione di un illecito penale. E nemmeno il verbale giustificava la detenzione cautelare del ricorrente durante l’interrogatorio, in ragione degli specifici scopi previsti dalla legge nazionale per applicare tali misure. La Corte non ha accettato una giustificazione basata sull’inserimento del ricorrente nella lista dei ricercati, dal momento che questi non poteva essere considerato in stato di latitanza mentre viveva in Germania. È stato quindi stabilito che la detenzione del ricorrente tra il 14 e il 24 novembre 2008 era incompatibile con l’articolo 5 § 1.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
Articolo 8: A seguito dell’impegno di non rendersi irreperibile e di consegnare i passaporti in suo possesso, il ricorrente non era nelle condizioni di recarsi in Germania dove viveva la sua famiglia e dove svolgeva le sue attività professionali. Come giustificazione a tale interferenza, conformemente all’articolo 234 del codice di procedura penale, il ricorrente avrebbe potuto impugnare la decisione degli inquirenti di fronte al pubblico ministero della Corte. Tuttavia, la Corte non ha ritenuto che la possibilità di impugnare la decisione dinanzi al pubblico ministero permettesse adeguate tutele assicurando un riesame appropriato; inoltre un’impugnazione di fronte ad un tribunale sarebbe stata possibile solamente nella fase preliminare del procedimento penale o durante l’esame del merito e non poteva essere ritenuta un mezzo di ricorso tempestivo. Durante il periodo di investigazione di tre anni e sette mesi, nessun altro rimedio giudiziale è stato messo a disposizione del ricorrente. Come conseguenza il diritto interno non ha soddisfatto i requisiti di qualità della legislazione ai fini della Convenzione.
Inoltre, sebbene l’interferenza perseguisse lo scopo legittimo di prevenire il crimine, essa era stata ampia. Lo stato di disoccupazione del ricorrente all’epoca dei fatti non attenua il fatto che gli fosse stato temporaneamente impedito di ritornare in Germania per proseguire la propria vita privata e familiare. Oltretutto, le autorità nazionali non avevano considerato altre misure cautelari non detentive previste dalla normativa nazionale e nessun altro mezzo di ricorso era disponibile. Dal momento in cui aveva firmato l’accordo scritto di non rendersi irreperibile, al ricorrente non era stato chiesto di prendere parte ad alcuna procedura investigativa. In sintesi, il suo diritto al rispetto della vita privata e familiare non è stato bilanciato con il pubblico interesse di perseguire l’effettivo accertamento di un procedimento penale.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
La Corte ha anche stabilito una violazione dell’articolo 5 § 5 della Convenzione.
Articolo 41: EUR 6.000,00 a titolo di danno non patrimoniale
Full & Egal Universal Law Academy