Ilievska c. Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia - 20136/11
Sentenza 7.5.2015 [Sezione I]
In fatto – Nell’aprile 2008 la ricorrente si sottoponeva ad un intervento oncologico e a chemioterapia. Nell’ottobre 2009 il marito richiedeva assistenza medica, dal momento che la moglie accusava disturbi di ansia e di angoscia. Su consiglio dei medici la ricorrente veniva trasferita in una clinica psichiatrica a Skopje con l’intervento di due ufficiali di polizia. Ella ha allegato di essere stata ammanettata con le mani dietro la schiena durante il tragitto verso l’ospedale, di essere stata costretta a rimanere distesa su un letto all’interno dell’ambulanza con un ufficiale di polizia seduto sulle sue gambe e di essere stata picchiata, presa a pugni e minacciata. La ricorrente denunciava, inter alia, i due ufficiali di polizia per maltrattamenti, ma questi venivano assolti per insufficienza di prove. Le sue allegazioni sono state contestate dal Governo.
In diritto – Articolo 3: La Corte non è stata in grado di stabilire oltre ogni ragionevole dubbio se le ferite riportate dalla ricorrente sulla schiena, sull’addome e sulle gambe fossero state inflitte dagli ufficiali di polizia durante il trasferimento. Ad ogni modo, considerando che le prove mediche confermano la presenza di ematomi sui polsi della ricorrente e che il Governo non ha fornito spiegazioni per quelle ferite, la Corte ha accettato che essa fosse stata ammanettata. Nel considerare se l’ammanettamento fosse giustificato, la Corte ha preso atto che al momento dei fatti la ricorrente stesse soffrendo di un episodio psicotico del quale gli ufficiali di polizia erano consapevoli. Essa era chiaramente sotto il controllo della polizia durante il trasferimento ed era vulnerabile a causa del suo stato psicologico e delle conseguenti necessità mediche. Inoltre, era fisicamente debole a seguito della recente operazione oncologica e della chemioterapia. La Corte ha ritenuto - in relazione alle affermazioni del Governo circa la tendenza della ricorrente all’autolesionismo - che l’ammanettamento fosse finalizzato ad impedirle di infliggersi ferite. Ad ogni modo, la Corte ha rilevato che la questione della proporzionalità di tale azione non è stata considerata nei procedimenti nazionali. Il Governo non è riuscito a dimostrare che non fosse applicabile alcun’altra misura o precauzione meno restrittiva. Di conseguenza, l’ammanettamento della ricorrente ha costituito trattamento degradante.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
Articolo 41: EUR 5.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.
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