Lhermitte c. Belgio - 34238/09 - Sentenza 26.5.2015 [Sezione II]
In fatto – Nel 2008 la ricorrente era condannata per l’omicidio premeditato dei suoi cinque figli. Il suo processo si svolgeva davanti alla Corte d’assise. Ella non contestava i fatti ma sosteneva di non essere stata capace di controllare le proprie azioni. Rispondendo a cinque quesiti sottopostile, la giuria dichiarava la ricorrente colpevole, e la Corte d’assise, composta da tre giudici e dalla giuria, confermava il verdetto di colpevolezza e la condannava all’ergastolo. La Corte di cassazione rigettava l’appello della ricorrente.
La ricorrente ha lamentato davanti alla Corte europea che il verdetto della giuria mancava di ragionevolezza.
In diritto – Articolo 6 § 1: dato che la ricorrente non aveva contestato la veridicità dei fatti addebitatigli, la questione controversa nel processo si era spostata sulla sua responsabilità penale. Il capo di imputazione aveva una rilevanza limitata perché intervenuto precedentemente al dibattimento che costituiva il cuore del processo. Per quanto riguarda i fatti indicati nel capo d’imputazione e la loro potenziale utilità per la comprensione del verdetto di colpevolezza, la Corte non può speculare se essi avessero influenzato o meno la deliberazione della giuria o la sentenza emessa in via definitiva dalla Corte d’assise.
Per quanto riguarda i cinque quesiti sottoposti alla giuria, quattro di essi riguardavano gli omicidi e la aggravante della premeditazione. L’ultimo quesito riguardava la responsabilità penale della ricorrente. I quesiti in sé stessi non hanno probabilmente permesso alla ricorrente di comprendere quali prove a suo carico, tra tutto ciò che era stato discusso durante il processo, erano infine state prese in considerazione nella conclusione della giuria secondo cui lei era responsabile penalmente delle sue azioni. Ciononostante, era necessario considerare il procedimento nel suo complesso, compresa le successive decisioni giudiziarie che hanno chiarito i motivi di verdetto di colpevolezza della giuria. In tal senso la Corte d’assise, composta da tre giudici di professione e dalla giuria, aveva stabilito nella sua sentenza di condanna che "fragilità mentale, stato depressivo e personalità" della ricorrente invocate dalla difesa non potevano giustificare gli atti commessi e neanche costituire attenuanti. La Corte di cassazione, per quanto la riguardava, aveva espressamente indicato le ragioni per cui la Corte d’assise aveva ritenuto che la ricorrente non fosse stata incapace di controllare le proprie azioni nel momento del delitto. Una lettura combinata della sentenza della Corte d’assise e della Corte di cassazione avrebbe permesso alla ricorrente di comprendere le ragioni per le quali la giuria aveva rigettato gli argomenti difensivi, basati sulla dedotta mancanza di responsabilità al momento degli omicidi, ed aveva invece ritenuto che lei avesse avuto la capacità di controllare le proprie azioni.
La giuria da sola ha deciso che la ricorrente fosse responsabile delle proprie azioni, sebbene la motivazione di tale verdetto è stata poi spiegata dalla Corte d’assise, composta dai giurati e da tre giudici, ed anche precisata dalla Corte di cassazione. I giudici della Corte d’assise hanno così contribuito alla redazione di una motivazione che parzialmente riguardava una delibera in cui non erano stati presenti. Comunque la motivazione fornita non è per ciò invalida, rimanendo compatibile col diritto di un equo processo. Poiché i giudici si erano uniti ai giurati nel deliberare sulla sentenza e la conseguente motivazione, essi hanno potuto apprendere direttamente dai giurati i motivi per cui avevano trovato la ricorrente colpevole, e insieme devono aver concordato i motivi che, naturalmente, dovevano essere in linea con i motivi alla base del verdetto. Il fatto che la Corte di cassazione aveva successivamente spiegato come la sentenza di condanna doveva essere interpretata alla luce del verdetto di colpevolezza, non può essere criticato. In un sistema in cui certe decisioni sono impugnabili, è normale che la decisione del tribunale di grado inferiore sia interpretata secondo il significato attribuitole, se appropriata, da parte del giudice di grado superiore.
Inoltre, in particolare per quanto riguarda la determinazione della pena, la sentenza della Corte d’assise era stata debitamente motivata e non sembrava arbitraria. Di conseguenza, la ricorrente aveva goduto di garanzie sufficienti che permettono di farle capire le decisioni per quanto riguarda la sua colpevolezza e la sua condanna.
Conclusione: nessuna violazione (quattro voti contro tre).
(Si veda anche Taxquet c. Belgio [GC], 926/05, 16 novembre 2010, Nota d’informazione 135; e Legillon c. Francia (53406/10) e Agnelet c. Francia (61198/08) 10 gennaio 2013, Nota d’informazione 159)
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