Parrocchia greco-cattolica di Lupeni e altri c. Romania - 76943/11
Sentenza 19.5.2015 [Sezione III]
In fatto – Nel 1948 i ricorrenti, enti appartenenti alla Chiesa di rito cattolico orientale (greco-cattolica o uniate), venivano sciolti sulla base del decreto legislativo n. 358/1948. In virtù del decreto, tutte le proprietà appartenenti a quella confessione erano state trasferite allo Stato, eccetto gli immobili della parrocchia, che sono stati trasferiti alla Chiesa ortodossa in conformità al decreto n. 177/1948, il quale prevedeva che se la maggioranza dei seguaci di una chiesa diventano membri di una differente chiesa, gli immobili appartenenti alla prima sarebbero stati trasferiti alla proprietà della seconda. Nel 1967 l’edificio della chiesa ed il sagrato adiacente che appartenevano alla parrocchia ricorrente erano iscritti al catasto essendo stati trasferiti alla Chiesa ortodossa romena.
Dopo la caduta del regime comunista nel dicembre 1989, il decreto legislativo n. 358/1948 era abrogato dal decreto legislativo n. 9/1989. La Chiesa uniate era ufficialmente riconosciuta nel decreto legislativo n. 126/1990 relativo a talune misure concernenti la Chiesa rumena unita con Roma (Chiesa greco- cattolica). L’articolo 3 di tale decreto prevedeva che il regime giuridico delle proprietà che appartenevano alle parrocchie uniate dovevano essere determinati da comitati congiunti composti da entrambi i cleri, uniate e ortodosso. Nel raggiungere le loro decisioni, i comitati dovevano prendere in considerazione “la volontà dei seguaci delle comunità in possesso di queste proprietà”.
L’articolo 3 del decreto legislativo n. 126/1990 è stato integrato dal decreto governativo n. 64/ 2004 del 13 agosto 2004 e dalla legge n. 182/2005. Il decreto, come modificato, precisava che in caso di disaccordo tra i membri del clero rappresentante le due confessioni nel comitato congiunto, la parte con un interesse che lo autorizza ad avviare un procedimento giudiziario avrebbe potuto farlo secondo la legislazione ordinaria.
La parrocchia ricorrente veniva legalmente ristabilita il 12 agosto 1996. I ricorrenti prendevano provvedimenti per avere la restituzione dell’edificio della chiesa e del cortile adiacente. Le riunioni del comitato congiunto non riuscivano a risolvere la questione. I ricorrenti, quindi, avviavano procedimenti giudiziari secondo la legislazione ordinaria, ma senza successo. I tribunali basavano la loro decisione sul criterio speciale "della volontà dei seguaci delle comunità in possesso di queste proprietà”.
In diritto – Articolo 6 § 1
(a) Diritto di accesso ad un tribunale – Il caso in esame deve essere letto nel particolare contesto della restituzione di luoghi di culto già appartenenti alla Chiesa greco-cattolica, una confessione che era stata sciolta sotto il regime comunista. La restituzione di questi edifici religiosi era un problema relativamente esteso e una delicata questione sociale. In precedenza la Corte aveva dichiarato che, anche in questo particolare contesto, una generale esclusione delle controversie in materia di luoghi di culto dalla giurisdizione di tribunali viola di per sé il diritto di accesso ad un tribunale, tanto più che il sistema per la risoluzione della precedente controversia istituito dal decreto legislativo n. 126/ 1990 non era stato sufficientemente regolamentato e il controllo giurisdizionale delle decisioni da parte del comitato congiunto non era stato adeguato. [1]
I ricorrenti del presente caso sono stati in grado di adire il tribunale distrettuale contro la Chiesa ortodossa, che era in possesso del luogo di culto in questione, mediante un’azione di reintegrazione secondo l’articolo 3 del decreto legislativo n. 126/1990 e successive modifiche. Tuttavia, essi hanno sostenuto che il criterio previsto dalla legge speciale, secondo il quale lo status giuridico dei luoghi religiosi doveva essere determinato tenendo conto "della volontà dei seguaci delle comunità in possesso di queste proprietà" equivaleva a una limitazione del loro diritto di accesso a un tribunale perché dava la precedenza alla volontà del convenuto nel procedimento.
A tal proposito, la Corte ha osservato che i tribunali nazionali non avevano declinato la propria competenza a trattare il caso ma lo avevano esaminato nel merito prima di dichiararlo manifestamente infondato. Essi avevano applicato il criterio previsto dalla legge speciale, avendo riguardo agli specifici elementi di fatto come al contesto storico e sociale e avevano esaminato la situazione nel corso del tempo. Le loro sentenze contenevano un attento ragionamento e gli argomenti di rilevanza dei ricorrenti per la risoluzione delle controversie sono stati esaminati in modo approfondito. Di conseguenza, i tribunali nazionali avevano avuto un potere giurisdizionale pieno nell’applicare ed interpretare la legge nazionale, senza essere vincolati dal rifiuto della Chiesa ortodossa di raggiungere precedentemente una risoluzione amichevole. Inoltre, la portata della loro riesame era stata sufficiente al fine di soddisfare i requisiti dell’articolo 6 § 1.
I ricorrenti avevano, quindi, beneficiato di un esame dettagliato della loro domanda da un tribunale. Il semplice fatto che hanno consideravano ingiusto il criterio stabilito dalla legge speciale - "la volontà dei seguaci delle comunità in possesso di queste proprietà" - non è stato sufficiente a rendere inefficace il loro diritto di accesso a un tribunale.
Tenendo conto di tutte le circostanze del caso, i ricorrenti sono stati in grado di esercitare i loro diritti di accesso a un tribunale.
Conclusione: nessuna violazione (all’unanimità).
(b) Dedotta violazione del principio della certezza del diritto – i ricorrenti avevano presentato una domanda di reintegrazione dinanzi ai giudici nazionali secondo la legislazione ordinaria. Tuttavia, quando la Corte d’appello e la Corte di cassazione avevano esaminato il caso, avevano invece applicato una legge speciale, vale a dire il decreto legislativo n. 126/1990. I ricorrenti hanno sostenuto che l’applicazione del criterio disposto dalla legge speciale nel contesto di un’azione diretta alla reintegrazione secondo la legislazione ordinaria non era stata prevedibile, in tal modo costituendo una violazione del principio della certezza del diritto.
Il concetto di legge ordinaria non era stato oggetto di interpretazione da parte del decreto sulla base della quale i ricorrenti si erano rivolti ai tribunali. Inoltre, il decreto governativo d’urgenza n. 94/2000 del luglio 2005 sulla restituzione di beni immobili già appartenenti a confessioni religiose in Romania era stato modificato per specificare che la situazione giuridica sarebbe stata disciplinata da una legge speciale.
Di conseguenza, i tribunali avevano dovuto decidere le azioni di reintegrazione senza avere accesso a un quadro normativo sufficientemente chiaro e prevedibile. Così differenti tribunali nazionali hanno raggiunto conclusioni giuridiche differenti sulle stesse questioni legali sollevate dinanzi ad essi.
La formazione di un consenso giurisprudenziale nell’applicazione della legge è un processo che può richiedere tempo, e i periodi di indirizzi giurisprudenziali confliggenti possono pertanto essere tollerati senza compromettere la certezza del diritto.
I più alti tribunali nazionali - la Corte di cassazione e la Corte costituzionale - avevano risolto questi conflitti armonizzando il loro approccio sulla questione dell’applicabilità del criterio stabilito dalla legge speciale, vale al dire sul criterio della volontà dei seguaci delle comunità in possesso delle proprietà.
Il fatto che la decisione contestata fosse stata pronunciata prima che venisse raggiunta una giurisprudenza consolidata sulla questione, non era sufficiente di per sé a violare i principi di prevedibilità e certezza del diritto, visto che il sistema giudiziario nazionale era stato in grado di risolvere questa incertezza con mezzi propri. Inoltre, la soluzione adottata nel caso dei ricorrenti è stata simile alla decisione adottata un anno dopo dalla Corte costituzionale ed alla pressoché unanime giurisprudenza della Corte di cassazione.
La complessità della questione sollevata nel caso di specie e l’impatto sociale sono stati i probabili motivi per i quali i giudici hanno impiegato diversi anni per armonizzare il loro giurisprudenza. Inoltre, il caso di specie non richiedeva di risolvere interpretazioni divergenti di una particolare previsione di legge ma di determinare per mezzo della giurisprudenza il modo in cui devono essere applicate la legge ordinaria e le norme della legge speciale.
Infine, l’interpretazione della Corte di cassazione del concetto di "legge ordinaria" e il suo rapporto con la norma di diritto speciale applicata a sfavore dei ricorrenti non costituisce di per sé una violazione dell’articolo 6 della Convenzione. I ricorrenti non potevano lamentare di aver subito un diniego di giustizia, dato che il loro caso era stato esaminato dalla Corte d’appello e dalla Corte di cassazione. Inoltre, queste corti avevano fornito appropriati motivi di fatto e di diritto per le loro decisioni, e la loro valutazione delle circostanze del caso a loro rimesso non era stata arbitraria, irragionevole o tale da pregiudicare l’equità del procedimento, ma concerneva semplicemente il modo di applicare il diritto interno.
Conclusione: nessuna violazione (all’unanimità).
Articolo 14 in combinato disposto con l’Articolo 6 § 1: I ricorrenti hanno affermato di essere stati vittime di discriminazione nell’esercizio del loro diritto di accesso ad un tribunale.
(a) Sulla disparità di trattamento basata sulla religione tra persone in situazioni analoghe – Nessuna disparità di trattamento basata sulla religione può essere rivenuta nell’articolo 3 del contestato decreto legislativo n. 126/1990.
Il luogo di culto conteso era in possesso della Chiesa ortodossa, che era convenuta in giudizio. In generale, dove il decreto legislativo in questione fu applicato, i siti religiosi che formavano oggetto di azione di reintegrazione erano in possesso di enti appartenenti alla Chiesa ortodossa, e la Chiesa greco-cattolica era nella posizione di richiedere la loro restituzione. In tale contesto, stabilendo che lo status giuridico dell’immobile in questione doveva essere determinato sulla base del criterio "della volontà dei seguaci delle comunità in possesso di queste proprietà ", l’articolo 3 del decreto legislativo n. 126/1990 poteva essere considerato come la creazione di una posizione privilegiata per la convenuta a danno dei ricorrenti. La Corte ha già considerato tale disposizione nell’ambito dell’articolo 6 della Convenzione. Pertanto c’è stata quindi disparità di trattamento dei due gruppi - la Chiesa greco-cattolica e la Chiesa ortodossa - che si trovavano in una posizione analoga per quanto riguarda le loro richieste di proprietà del luogo di culto al centro della disputa.
(b) Sull’esistenza di una giustificazione oggettiva e ragionevole – Il Governo ha sostenuto che l’intenzione dello Stato era quella di tutelare la libertà per coloro che erano stati costretti ad abbandonare la fede greco-cattolica sotto il regime totalitario di esprimere la propria volontà su quale religione professare, pur mantenendo la possibilità di utilizzare il luogo di culto che avevano costruito.
Nell’applicare il criterio della "volontà dei seguaci delle comunità in possesso di queste proprietà", i tribunali rumeni non avevano semplicemente accertato che la convenuta si era rifiutata di restituire la chiesa in questione, ma avevano bilanciato gli interessi in gioco. A seguito di un esame approfondito delle circostanze di fatto, i tribunali nazionali avevano pronunciato sentenze dettagliate e motivate, e la loro giurisprudenza era stata in linea con quella della Corte costituzionale.
Inoltre, nell’esaminare una eccezione secondo cui il criterio in questione fosse incostituzionale, la Corte costituzionale aveva esposto le ragioni relative alla necessità di tutelare la libertà delle confessioni religiose e degli altri soggetti, mentre contestualizzava tali fattori nel contesto storico del caso.
Infine, gli argomenti dei ricorrenti relativi a una divergenza nella giurisprudenza concernevano un aspetto del principio della certezza del diritto ed erano già state esaminate ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione. Non è stato quindi necessario un ulteriore esame ai sensi dell’articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con l’articolo 6 § 1.
Di conseguenza, alla luce dello scopo perseguito e della sua valida giustificazione, l’adozione del criterio in esame all’interno del diritto nazionale non è stata contraria all’articolo 14 della Convenzione.
Conclusione: nessuna violazione (all’unanimità).
La Corte ha altresì dichiarato all’unanimità che vi è stata una violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione perché il caso dei ricorrenti non era stato esaminato entro un termine ragionevole, e ha riconosciuto ai ricorrenti EUR 2.400,00 congiuntamente a titolo di danno non patrimoniale.
[1]Parrocchia greco-cattolica di Sâmbata Bihor c. Romania, 48107/99, 12 gennaio 2010, Nota d'informazione 126.
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