Magee e altri c. Regno Unito - 26289/12, 29062/12 e 29891/12
Sentenza 12.5.2015 [Sezione IV]
In fatto – I ricorrenti erano arrestati per il sospettato coinvolgimento nell’omicidio di un ufficiale di polizia. Essi erano tradotti, 48 ore dopo, davanti al giudice del Tribunale distrettuale il quale esaminava la legittimità della loro detenzione e la prorogava di altri 5 giorni (per ulteriori interrogatori e perizie). Successivamente, la loro custodia cautelare veniva estesa ulteriormente ed i ricorrenti erano infine rilasciati senza accuse dopo 12 giorni.
Secondo l’allegato 8 della legge dell’Irlanda del Nord sul terrorismo del 2000, un detenuto poteva essere trattenuto in detenzione senza accuse per un massimo di 28 giorni. La legittimità di tale detenzione doveva essere esaminata dal giudice competente entro 48 ore e, in seguito, ogni 7 giorni. Mentre il giudice aveva il potere di rilascio ove l’arresto o la custodia cautelare fossero illegittimi, egli/ella non aveva potere di disporre il rilascio su cauzione.
In diritto – Articolo 5 § 3: l’articolo 5 § 3 riguarda strutturalmente due ambiti separati: le prime fasi successive ad un arresto, quando un individuo è sottoposto al potere delle autorità, e il periodo in attesa del processo davanti ad un tribunale penale, durante il quale l’individuo può essere detenuto o rilasciato con o senza condizionale. Questi due aspetti attribuiscono diritti differenti e non sono apparentemente collegati né a livello logico né temporale.
Per quanto riguarda il primo aspetto, la giurisprudenza della Corte stabilisce che è necessaria una forma di protezione, tramite controllo giudiziale, dell’individuo arrestato o detenuto “quando vi sono motivi plausibili di sospettare che egli abbia commesso un reato”. Il controllo giudiziale deve essere immediato, automatico (in altre parole, indipendente dalla richiesta da parte della persona detenuta) e davanti a un giudice indipendente o un altro magistrato munito del potere di ordinare il rilascio, dopo aver sentito l’individuo e aver riesaminato la legalità ed il motivo dell’arresto e della detenzione.
La Corte ha constatato che tali condizioni erano soddisfatte nel caso del ricorrente e ha proseguito considerando se ci fosse la possibilità di libertà condizionale durante il periodo di detenzione del ricorrente. La Corte ha notato che sebbene i ricorrenti fossero stati condotti due volte davanti al giudice del Tribunale distrettuale durante il fermo di polizia, in nessun momento essi sono stati condotti di fronte a un giudice munito del potere di disporre la libertà condizionale. La Corte ha rilevato, tuttavia, che i ricorrenti erano stati detenuti per un periodo di tempo relativamente breve (12 giorni), e perciò si trovavano sempre nelle "prime fasi" della privazione di libertà personale, quando la loro detenzione poteva essere giustificata dall’esistenza del legittimo sospetto che essi avessero commesso un reato. Nulla nella giurisprudenza della Corte sull’articolo 5 § 3 rendeva necessario durante questa fase l’esame anche della possibilità di libertà condizionale.
In ogni caso, sono state adottate un certo numero di tutele per proteggere i ricorrenti dalla detenzione arbitraria: il giudice poteva estendere la detenzione solo per un massimo di 7 giorni e la durata complessiva non poteva eccedere i 28 giorni; prima di concedere l’estensione il giudice doveva accertare che ci fossero fondati motivi per ritenere che fosse necessaria un’ulteriore detenzione e che l’indagine fosse stata condotta in maniera diligente e sollecita; il giudice doveva anche accertare la legittimità dell’arresto e valutare la detenzione nel merito; il primo ricorrente aveva testimoniato sotto giuramento durante il primo riesame e durante il secondo riesame erano state sentite le argomentazioni di entrambi i ricorrenti; infine, i ricorrenti potevano contestare la detenzione prolungata attraverso controllo giurisdizionale.
Alla luce di fattori, l’assenza della possibilità di libertà condizionale durante il periodo di privazione della libertà personale dei ricorrenti non ha dato origine a nessuna violazione in relazione all’articolo 5 § 3.
Conclusione: nessuna violazione (all’unanimità).
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