© Ministero della Giustizia, Direzione generale del contenzioso e dei diritti umani, traduzione effettuata dalla dott.ssa Martina Scantamburlo, funzionario linguistico.
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CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
TERZA SEZIONE
CAUSA MANOLACHI c. ROMANIA
(Ricorso n. 36605/04)
SENTENZA
STRASBURGO
5 marzo 2013
Questa sentenza diverrà definitiva alle condizioni definite nell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Manolachi c. Romania,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (terza sezione), riunita in una camera composta da:
Josep Casadevall, presidente,
Alvina Gyulumyan,
Ján Šikuta,
Luis López Guerra,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis,
Valeriu Griţco, giudici,
e da Santiago Quesada, cancelliere di sezione,
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 12 febbraio 2013,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
PROCEDURA
1. All’origine della causa vi è un ricorso (n. 36605/04) proposto contro la Romania con cui un cittadino di tale Stato, il sig. Petrică Manolachi («il ricorrente»), ha adito la Corte il 1o settembre 2004 in virtù dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali («la Convenzione»).
2. Il ricorrente è stato rappresentato dall’avv. O. A. Manolachi. Il governo rumeno («il Governo») è stato rappresentato dal suo agente, Răzvan‑Horaţiu Radu, del Ministero degli Affari esteri.
3. Il ricorrente lamenta in particolare l’iniquità del procedimento penale che ha portato alla sua condanna senza che egli sia stato sentito personalmente dai giudici di appello e di ricorso mentre era stato invece assolto dal giudice di primo grado. Egli lamenta inoltre che non è stato dato seguito alle sue dichiarazioni di avere subìto maltrattamenti rese dinanzi alla procura.
4. Il 4 marzo 2010 il ricorso è stato comunicato al Governo. Come consentito dall’articolo 29 § 1 della Convenzione, è stato inoltre deciso che la camera si sarebbe pronunciata contestualmente sulla ricevibilità e sul merito della causa.
5. In seguito all’astensione del giudice Corneliu Bîrsan, eletto per la Romania (articolo 28 del Regolamento della Corte), il presidente della camera ha designato Kristina Pardalos in qualità di giudice ad hoc (articolo 26 § 4 della Convenzione e articolo 29 § 1 del Regolamento).
IN FATTOLE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE
6. Il ricorrente è nato nel 1979 ed è residente a Valea Lupului.Il procedimento penale per rapina
7. Il 27 aprile 2002 il ricorrente fu fermato dalla polizia in quanto accusato del reato di concorso in rapina commesso il 18 aprile 2002. Fu subito interrogato in presenza del suo avvocato dalle ore 7.00 alle ore 16.00, negando i fatti ascrittigli. Fu poi condotto alla centrale di polizia di Iaşi, dove gli agenti gli chiesero con insistenza, in assenza del suo avvocato, di ammettere che aveva partecipato al reato in questione. Fu poi condotto in varie sale del posto di polizia. In una di queste una donna anziana puntò il dito verso di lui come se indicasse di averlo riconosciuto. Secondo il ricorrente, poiché egli si era rifiutato di ammettere di avere partecipato ai fatti di cui i poliziotti lo accusavano, questi ultimi iniziarono a colpirlo. Il Governo nega che egli sia stato colpito.
8. Il 28 aprile 2002 un procuratore ordinò che egli fosse sottoposto a custodia cautelare per trenta giorni. Nella dichiarazione che fece lo stesso giorno dinanzi al procuratore, lamentava di essere stato colpito il giorno prima da un agente di polizia che egli avrebbe saputo identificare e chiedeva di essere visitato da un medico. Negò di avere partecipato al reato che gli era ascritto e chiese l’audizione di sei testimoni che potevano confermare di averlo visto il 18 aprile 2002.
9. Il procuratore incaricato dell’inchiesta non prese provvedimenti affinché il ricorrente fosse visitato da un medico. Accettò, con ordinanza in data 20 maggio 2002, di procedere all’audizione di due testimoni a discarico indicati dal ricorrente e rigettò per il resto la richiesta di quest’ultimo, ritenendo che non si trattasse di prove pertinenti.
10. Dalle deposizioni dei due testimoni in questione, che erano il padre e la compagna del ricorrente, risulta che, alla data in cui aveva luogo la rapina per la quale il ricorrente era indagato, ossia il 18 aprile 2002, questi si trovava nel suo domicilio.
11. In data non precisata la polizia organizzò una ricostruzione dei fatti. Il ricorrente non era presente. Secondo lui, gli agenti di polizia e la procura cercavano di nascondere i segni di violenza sul suo corpo che avrebbero potuto scorgere i testimoni che assistevano alla ricostruzione.
12. Il 22 maggio 2002 G. e D. furono rinviati a giudizio per rapina e il ricorrente per concorso in tale reato.
13. Il 13 giugno 2002, in occasione della prima udienza pubblica dinanzi al tribunale dipartimentale di Iaşi («il tribunale»), G. e D. ritrattarono le loro dichiarazioni iniziali fatte dinanzi agli agenti di polizia, nelle quali avevano indicato che il ricorrente aveva partecipato ai fatti loro ascritti. Ammisero di essere gli autori dei fatti ma negarono che il ricorrente vi fosse minimamente implicato. G. e D. attribuirono tale cambiamento di atteggiamento alle pressioni e coercizioni fisiche esercitate su di loro dagli agenti di polizia durante i primi interrogatori, che si erano svolti a notte fonda, in un momento in cui erano stressati, affamati e non assistiti da un avvocato. Affermarono che le loro deposizioni iniziali erano giustificate dal fatto che gli agenti di polizia avevano detto loro che la vittima aveva riconosciuto il ricorrente.
14. Alla stessa udienza pubblica, il 13 giugno 2002, il ricorrente ribadì di non aver commesso i fatti ascrittigli; egli affermò che conosceva i coimputati G. e D., che erano vecchi amici che negli ultimi anni vedeva molto di rado.
15. Con sentenza in data 19 dicembre 2002 il tribunale dipartimentale di Iaşi, assolse il ricorrente e ordinò la sua scarcerazione, osservando che le affermazioni fatte dallo stesso secondo le quali non era presente sui luoghi del reato erano attendibili. Il tribunale si basò sulle dichiarazioni rese dinanzi ad esso dai testimoni a discarico, su quelle dei testimoni che avevano assistito alla ricostruzione dei fatti, su quelle rese sempre dinanzi ad esso dai coimputati G. e D. e infine sulle dichiarazioni della vittima e del figlio raccolte dagli organi di inchiesta. Il tribunale osservò in particolare che la ricostruzione non aveva avuto luogo in presenza del ricorrente; rilevò che l’unico elemento che restava da chiarire nel caso di specie era se il ricorrente fosse stato o meno presente sul luogo del reato, poiché gli altri due coimputati avevano ammesso i fatti loro ascritti. Rammentando che l’onere della prova della colpevolezza dell’imputato spetta agli organi inquirenti e al tribunale, concluse che la responsabilità del ricorrente non era stata stabilita al di là di ogni ragionevole dubbio dai mezzi di prova versati agli atti. Il tribunale assolse il ricorrente richiamando il principio in dubio pro reo.
16. Nelle motivazioni della sentenza del 19 dicembre 2002 il tribunale, a causa di un errore dattilografico, prese in considerazione la data del 17 aprile 2002 come data in cui i testimoni a discarico avevano dichiarato di avere visto il ricorrente, mentre nelle loro deposizioni avevano indicato la data del 18 aprile 2002. Il ricorrente chiese al tribunale la rettifica di questo errore materiale (si veda la procedura, n. 2 infra).
17. La procura interpose appello avverso la sentenza del 19 dicembre 2002. Nei suoi motivi di appello sottolineava che non si spiegava come il tribunale, a fondamento della sua decisione di assoluzione, avesse preso in considerazione le dichiarazioni dei testimoni che avrebbero visto il ricorrente il 17 aprile 2002, mentre il reato ascrittogli aveva avuto luogo il 18 aprile 2002.
18. L’appello fu registrato dinanzi alla corte d’appello di Iaşi («la corte d’appello»). Il ricorrente comparve a tutte le udienze rappresentato da un avvocato di fiducia. All’udienza del 30 ottobre 2003 la corte d’appello sentì le conclusioni dell’avvocato ma non sentì il ricorrente. In applicazione delle norme processuali quest’ultimo prese la parola per ultimo e si dichiarò innocente. La corte d’appello non procedette all’audizione dei testimoni che avevano reso dichiarazioni dinanzi alla procura e al giudice di primo grado.
19. Con sentenza resa in data 4 novembre 2003 la corte d’appello di Iaşi accolse l’appello della procura, annullò la sentenza pronunciata dal tribunale di primo grado e condannò il ricorrente alla pena di cinque anni di reclusione per concorso in rapina. Senza produrre nuovi elementi di prova e basandosi esclusivamente su quelli inseriti al fascicolo dalle autorità inquirenti e dal tribunale dipartimentale, la corte d’appello considerò che il primo giudice avesse erroneamente interpretato gli elementi di prova che erano stati versati agli atti. La corte d’appello escluse in particolare le dichiarazioni del padre e della convivente del ricorrente, in quanto essi volevano fornirgli un alibi e non avevano dimostrato in che modo avessero ricordato esattamente la data dell’incidente del 18 aprile 2002.
20. Il ricorrente propose ricorso per cassazione contro tale sentenza, affermando che non aveva commesso i fatti a lui ascritti.
21. Con sentenza definitiva resa il 18 maggio 2004 l’Alta Corte di cassazione e di giustizia («l’Alta Corte») respinse il ricorso e confermò la decisione resa in appello, senza produrre ulteriori elementi di prova. Dinanzi a tale giudice, il ricorrente era presente e fu rappresentato da un avvocato. Alla pubblica udienza del 18 maggio 2004 l’avvocato del ricorrente chiese che la decisione di assoluzione fosse confermata, considerandola corretta e conforme alle prove del fascicolo. L’Alta Corte non pose domande al ricorrente e non procedette a una nuova audizione dei testimoni. Il ricorrente ebbe la parola per ultimo e dichiarò di non essere colpevole.
B.Istanza di correzione dell’errore materiale
22. Con sentenza resa il 27 ottobre 2004 il tribunale rigettò l’istanza presentata dal ricorrente ai fini della correzione dell’errore materiale presente nella motivazione della sentenza emessa il 19 dicembre 2002 dal tribunale dipartimentale di Iaşi, che aveva preso in considerazione la data del 17 aprile 2002, invece del 18 aprile 2002, come data in cui i testimoni a discarico avrebbero visto il ricorrente al suo domicilio.
23. La sentenza in questione fu invalidata da una sentenza resa il 23 novembre 2004 dalla corte d’appello di Iaşi, che accolse la richiesta del ricorrente.
24. Il ricorrente propose ricorso, chiedendo l’annullamento della domanda di appello formulata dalla procura avverso la sentenza emessa il 19 dicembre 2002 dal tribunale dipartimentale di Iaşi. Egli sosteneva che, se non si fosse verificato un errore materiale nella sentenza del 19 dicembre 2002, la procura non avrebbe avuto argomenti per interporre appello avverso tale decisione.
25. Le parti non hanno precisato quale seguito abbia avuto tale procedimento.
C.Inchiesta riguardante i maltrattamenti asseritamente subiti
26. Il 5 agosto 2002 i genitori del ricorrente presentarono alla procura militare di Iaşi una denuncia contro quattro agenti della polizia di Iaşi, accusandoli di avere colpito il ricorrente il 27 aprile 2002.
27. La procura militare di Iaşi procedette all’audizione del ricorrente e dei suoi genitori, nonché degli agenti di polizia. Anche il verbale del 28 aprile 2002 redatto quando il ricorrente era stato arrestato e da cui non risultava che fossero state riscontrate tracce di violenza sul suo corpo fu inserito al fascicolo della procura militare.
28. Con ordinanza in data 4 settembre 2002, confermata l’11 settembre 2002, la procura militare di Iaşi pronunciò un non luogo a procedere in quanto dagli elementi di prova versati agli atti non risultava che gli agenti avessero colpito il ricorrente.
29. Né il ricorrente né i suoi genitori hanno contestato l’ordinanza di non luogo a procedere.
D.Denuncia contro il procuratore
30. In data non precisata nel 2005 il ricorrente presentò dinanzi alla procura presso la corte d’appello una denuncia penale contro M., procuratore del tribunale dipartimentale, che aveva redatto i motivi di appello della procura avverso la sentenza di assoluzione. Il ricorrente lo accusava di abuso e negligenza in quanto il suo appello si basava essenzialmente sull’errore materiale contenuto nella sentenza. Con ordinanze rese il 25 marzo e il 3 giugno 2005, la procura presso l’Alta Corte di cassazione e di giustizia rigettò la sua denuncia, in quanto M. aveva compiuto il proprio dovere professionale e indicato vari motivi di appello oltre a quello sollevato dal ricorrente.IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE
31. Il Codice di procedura penale disciplinava, all’epoca dei fatti, nel suo articolo 341, l’esercizio da parte dell’imputato del suo diritto di prendere la parola per ultimo («ultimul cuvânt al inculpatului») come momento conclusivo della fase dell’inchiesta giudiziaria («cercetare judecătorească»). Il secondo paragrafo di tale articolo disponeva più precisamente che:
«Quando l’imputato prende la parola per ultimo non possono essergli poste domande. Se l’imputato riferisce fatti o circostanze nuovi, fondamentali per la definizione della causa, il tribunale procede alla riapertura dell’inchiesta giudiziaria».
32. Le disposizioni pertinenti del Codice di procedura penale relative ai poteri del giudice di appello vigenti all’epoca dei fatti recitano:
Articolo 378
«(1) Il giudice che esamina l’appello verifica la decisione contestata sulla base degli elementi del fascicolo e di tutti i nuovi documenti scritti presentati dinanzi al giudice di appello.
(2) Per decidere sull’appello, il giudice può procedere ad una nuova valutazione degli elementi di prova presenti nel fascicolo processuale e produrre i nuovi elementi di prova che ritenga necessari (...)»
Articolo 379
«Il giudice che decide sull’appello pronuncia una delle seguenti decisioni:
(...) 2. accoglie l’appello e:
a) annulla la decisione del giudice di primo grado pronunciando una nuova decisione e procede ai sensi dell’articolo 345 e segg. sul giudizio di merito (...)»
33. Le disposizioni pertinenti del Codice di procedura penale vigente all’epoca dei fatti relative ai poteri del giudice di ricorso, nonché le modifiche apportate nel settembre 2006, sono descritte nella causa Găitănaru c. Romania (n. 26082/05, §§ 17-18, 26 giugno 2012).
IN DIRITTOSULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE
34. Il ricorrente lamenta l’iniquità del procedimento penale all’esito del quale i giudici di appello e di ricorso lo hanno condannato, senza sentire personalmente né lui né i testimoni, dopo che era stato invece assolto dai giudici di primo grado e di ricorso. Invoca l’articolo 6 § 1 della Convenzione, che recita:
«Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente (...) da un tribunale (...)il quale sia chiamato a pronunciarsi (...) sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti.»Sulla ricevibilità
35. Il Governo eccepisce il mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in quanto il ricorrente non ha espressamente chiesto ai giudici di appello e di ricorso di sentirlo personalmente o di procedere ad una nuova audizione dei testimoni.
36. Il ricorrente contesta questa tesi, sostenendo di avere esperito tutte le vie di ricorso disponibili nel diritto interno e affermando che era l’Alta Corte di cassazione e di giustizia a dover riesaminare gli elementi del fascicolo.
37. La Corte ritiene che l’eccezione sollevata dal Governo comprenda alcune questioni strettamente legate a quelle poste dal ricorrente nel suo motivo di ricorso relativo all’articolo 6 § 1 della Convenzione. Considera dunque opportuno riunire tale eccezione al merito (paragrafo 52 infra).
38. La Corte constata inoltre che questo motivo di ricorso non è manifestamente infondato ai sensi dell’articolo 35 § 3 a) della Convenzione, e non incorre in altri motivi di irricevibilità. È dunque opportuno dichiararlo ricevibile.Sul merito
39. Il ricorrente afferma che i giudici che lo hanno condannato avevano l’obbligo giuridico di sentirlo personalmente e che, per di più, tali giudici non hanno sentito i testimoni né prodotto nuovi elementi di prova. Sostiene che essi hanno sfruttato in maniera formalistica l’errore materiale che si è verificato nella sentenza del giudice di primo grado per escludere le deposizioni di alcuni testimoni mentre avrebbero dovuto sentirli personalmente.
40. Il Governo ritiene che il ricorrente abbia beneficiato, complessivamente, di un processo equo in quanto è stato sentito dal giudice di primo grado e ha potuto depositare dinanzi allo stesso tutti gli elementi di prova che riteneva utili alla sua difesa. Per quanto riguarda i procedimenti di appello e di ricorso, afferma che il ricorrente non ha chiesto né di essere sentito personalmente né di procedere all’audizione dei testimoni, pur avendo beneficiato della consulenza di un avvocato. Durante tali procedimenti il ricorrente, avendo preso la parola per ultimo, ha avuto la possibilità di sostenere il proprio punto di vista. Infine, il Governo afferma che la condanna del ricorrente non era fondata solo sulla sua deposizione o su quelle dei testimoni, ma su un insieme di elementi di prova.
41. La Corte rammenta che le modalità di applicazione dell’articolo 6 ai procedimenti di appello dipendono dalle caratteristiche di ogni singolo procedimento; si deve tenere conto complessivamente del procedimento nazionale e del ruolo attribuito al giudice di appello nell’ordinamento giuridico nazionale. Quando si tiene una pubblica udienza in primo grado, l’assenza di dibattimento pubblico in appello può essere giustificata dalle peculiarità del procedimento in questione, tenuto conto della natura della procedura di appello nazionale, dell’ampiezza dei poteri del giudice di appello, del modo in cui gli interessi del ricorrente sono realmente stati esposti e tutelati dinanzi ad esso, e in particolare della natura delle questioni che esso doveva esaminare (Lacadena Calero c. Spagna, n. 23002/07, § 36, 22 novembre 2011).
42. Inoltre, la Corte ha dichiarato che un giudice di appello, quando è chiamato ad esaminare una causa in fatto e in diritto e a valutare complessivamente la questione della colpevolezza o dell’innocenza, non può, per motivi di equità del processo, decidere in merito a tali questioni senza valutare direttamente le testimonianze presentate personalmente dall’imputato che sostenga di non avere commesso l’atto che costituisce reato (Ekbatani c. Svezia, 26 maggio 1988, § 32, serie A n. 134 e Constantinescu c. Romania, n. 28871/95, § 55, CEDU 2000‑VIII).
43. La Corte rammenta di avere già sottolineato che il diritto dell’imputato di prendere la parola per ultimo riveste un’importanza certa, ma non deve in ogni caso essere confuso con il diritto dello stesso di essere sentito da un tribunale durante il dibattimento (Constantinescu sopra citata, § 58). Esaminando i fatti della presente causa la Corte osserva anzitutto che, pur avendo potuto prendere la parola per ultimo dinanzi alla corte d’appello di Iaşi e all’Alta Corte di cassazione e di giustizia, il ricorrente non è stato formalmente sentito da tali giudici.
44. Dal fascicolo risulta infatti che il ricorrente è stato condannato senza che la corte d’appello di Iaşi e l’Alta Corte abbiano sentito personalmente lui o gli altri testimoni. Pertanto, per determinare se vi sia stata violazione dell’articolo 6, si deve analizzare il ruolo dei due giudici nonché la natura delle questioni che essi erano chiamati ad esaminare (Popa et Tănăsescu c. Romania, n. 19946/04, § 47, 10 aprile 2012).
45. Secondo le disposizioni del Codice di procedura penale vigente all’epoca dei fatti, il giudice investito del procedimento di appello non era tenuto a pronunciare una nuova sentenza sul merito, ma aveva la possibilità di farlo (paragrafo 32 supra). Nel caso di specie, la corte d’appello di Iaşi se ne è avvalsa annullando la decisione di assoluzione del ricorrente. Gli aspetti che tale giudice ha dovuto analizzare per pronunciarsi sulla colpevolezza del ricorrente erano, nella fattispecie, di natura prevalentemente fattuale, e ciò avrebbe giustificato l’audizione dell’imputato da parte dello stesso giudice dal quale, peraltro, veniva condannato per la prima volta. Dagli atti del fascicolo risulta invece che il ricorrente non è stato sentito personalmente in appello. Risulta altresì che la corte d’appello non ha proceduto ad una nuova udizione dei testimoni e ha utilizzato le dichiarazioni fatte dagli stessi dinanzi alla polizia e alla procura nonostante alcuni di essi avessero ritrattato tali dichiarazioni dinanzi al tribunale dipartimentale.
46. Per quanto riguarda il ruolo dell’Alta Corte di cassazione e di giustizia in qualità di giudice di ricorso in un procedimento penale come quello che è oggetto della presente causa, la Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi su questo punto. Nelle cause Dănilă c. Romania (n. 53897/00, § 38, 8 marzo 2007) e Găitănaru (sentenza sopra citata, § 30), essa ha constatato che il procedimento dinanzi al giudice di ricorso era un procedimento completo che seguiva le stesse regole di un procedimento sul merito e che l’Alta Corte poteva decidere di confermare l’assoluzione del ricorrente pronunciata in primo grado o di dichiararlo colpevole, dopo avere valutato complessivamente la questione della colpevolezza o dell’innocenza dell’interessato, producendo, se del caso, nuovi mezzi di prova.
47. Queste considerazioni si impongono anche nella presente causa, in quanto gli aspetti che la corte d’appello e l’Alta Corte hanno dovuto analizzare per pronunciarsi sulla colpevolezza del ricorrente erano di natura prevalentemente fattuale. Si trattava di decidere più precisamente se il ricorrente fosse stato effettivamente presente sul luogo del reato il 18 aprile 2002. Inoltre, tale elemento fattuale era decisivo per determinare la colpevolezza di quest’ultimo (mutatis mutandis, Igual Coll c. Spagna, n. 37496/04, § 35, 10 marzo 2009).
48. Il ricorrente è stato riconosciuto colpevole sulla base delle stesse testimonianze che avevano portato il tribunale a dubitare della fondatezza dell’accusa formulata nei suoi confronti a tal punto da motivare l’assoluzione di quest’ultimo (Găitănaru sopra citata, § 34). In queste condizioni, la mancata audizione del ricorrente e dei testimoni da parte della corte d’appello e dell’Alta Corte prima di dichiarare il ricorrente colpevole ha limitato notevolmente i diritti della difesa, tanto più che l’appello della procura era motivato dalla differenza tra la data presa in considerazione nelle trascrizioni delle dichiarazioni dei testimoni a discarico e la data dell’incidente. Il ricorrente aveva invece affermato che tale differenza era dovuta a un errore materiale, come la corte d’appello di Iaşi ha del resto ammesso nella sua sentenza del 23 novembre 2004 (paragrafo 23 supra).
49. La Corte osserva che la corte d’appello e l’Alta Corte, quando hanno sostituito l’iniziale decisione di assoluzione con una decisione di condanna, non disponevano di alcun dato nuovo. La giurisprudenza della Corte sottolinea al riguardo che la possibilità per l’imputato di confrontarsi con un testimone in presenza del giudice chiamato a decidere in ultima istanza sull’accusa è una garanzia di un processo equo, in quanto le osservazioni del giudice per quanto riguarda il comportamento e l’attendibilità di un testimone possono avere delle ripercussioni per l’imputato (si vedano P.K. c. Finlandia (dec.), n. 37442/97, 9 luglio 2002 e mutatis mutandis, Pitkänen c. Finlandia n. 30508/96, §§ 62-65, 9 marzo 2004 nonché Milan c. Italia (dec.), n. 32219/02, 4 dicembre 2003).
50. Per quanto il Governo sottolinei il fatto che il ricorrente non ha chiesto né la sua audizione né quella dei testimoni, la Corte ritiene che il giudice di ricorso fosse tenuto ad adottare d’ufficio misure positive a tale scopo, anche se ciò non era stato espressamente richiesto dal ricorrente (Dănilă, § 41 e Găitănaru, § 34, sopra citate). In ogni caso, la Corte osserva che non può essere attribuito al ricorrente un disinteresse per il suo processo (a contrario, Bragadireanu c. Romania, n. 22088/04, § 110, 6 dicembre 2007).
51. Questi elementi bastano alla Corte per concludere che la condanna pronunciata nei confronti del ricorrente senza che egli sia stato sentito personalmente dai giudici di appello e di ricorso e in assenza di audizione dei testimoni, quando il ricorrente era stato assolto in primo grado, non soddisfa le esigenze di un processo equo.
52. La Corte rigetta pertanto l’eccezione del Governo (paragrafo 37 supra) e dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione.SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 3 DELLA CONVENZIONE
53. Il ricorrente denuncia una violazione dell’articolo 3 della Convenzione in quanto non è stato dato seguito alle sue dichiarazioni di avere subito maltrattamenti rese dinanzi alla procura, nelle quali aveva chiesto di essere visitato da un medico. Sostiene inoltre di essersi rivolto alla procura militare di Iaşi, che gli ha chiesto di produrre un certificato di un medico legale a sostegno delle sue affermazioni, benché egli avesse dichiarato che gli agenti di polizia gli avevano negato la possibilità di consultare un medico.
54. Il Governo solleva un’eccezione di mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, in quanto il ricorrente non ha presentato denuncia penale nei confronti degli agenti di polizia, affermando che lo stesso non è stato formalmente parte nella denuncia presentata dai suoi genitori. In subordine il Governo sostiene che questo motivo di ricorso è stato sollevato tardivamente, in quanto il ricorrente non ha adito la Corte entro sei mesi dall’ordinanza emessa l’11 settembre 2002 dalla procura militare di Iaşi.
55. Sul merito, il Governo sostiene che i genitori del ricorrente hanno presentato la loro denuncia in ritardo e che le autorità hanno risposto sentendo comunque il ricorrente, i suoi genitori e gli agenti di polizia ed esaminando molti altri elementi di prova, e conclude che l’inchiesta è stata effettiva.
56. La Corte osserva che il ricorrente non ha presentato una denuncia penale contro gli agenti di polizia che accusava di averlo colpito nella notte del 27 aprile 2002 e che non ha fornito alcuna giustificazione per la sua negligenza. La Corte rileva che durante il suo interrogatorio iniziale, il 27 aprile 2002, e successivamente durante il procedimento giudiziario, il ricorrente ha avuto la possibilità di sentire vari avvocati di fiducia. Ha avuto inoltre la possibilità di presentare una denuncia penale contro il procuratore che aveva formulato i motivi di appello avverso la sentenza di assoluzione.
57. Anche a voler supporre che il ricorrente avesse indirettamente adito le autorità attraverso la denuncia penale presentata dai suoi genitori, la Corte osserva che questo motivo di ricorso è irricevibile per i seguenti motivi.
58. La Corte rileva che la procura militare di Iaşi ha emesso un’ordinanza di non luogo a procedere l’11 settembre 2002 e che, a partire dal 1o gennaio 2004, il Codice di procedura penale prevedeva un nuovo mezzo di ricorso contro gli atti del procuratore, più precisamente quello introdotto dall’articolo 2781. In virtù di tali modifiche legislative, il ricorrente disponeva del termine di un anno, a decorrere dal 1o gennaio 2004, per contestare l’ordinanza di non luogo a procedere dell’11 settembre 2002 dinanzi ai giudici. La Corte rammenta di avere già concluso affermando l’effettività di tale via di ricorso, anche se quest’ultima è divenuta disponibile dopo che era stato proposto un ricorso dinanzi ad essa (Stoica c. Romania, n. 42722/02, §§ 105-109, 4 marzo 2008 e Chiriţă c. Romania, n. 37147/02, § 99, 29 settembre 2009).
59. Nella fattispecie, il ricorrente non ha affermato di non essere stato informato della decisione della procura militare di Iaşi o che fosse stato impedito a lui o ai suoi genitori, per motivi oggettivi, di proporre ricorso dinanzi al giudice (a contrario, Chiriţă sopra citata, § 100).
60. Per di più, la Corte osserva che la nuova via di ricorso è divenuta disponibile, come nelle cause Stoica e Chiriţă sopra citate, meno di tre anni dopo la data dei fatti; tale periodo non è abbastanza lungo per alterare seriamente la capacità dei testimoni e delle persone implicate nei fatti di ricordare gli eventi in causa (a contrario, Dumitru Popescu c. Romania (n. 1), n. 49234/99, § 56, 26 aprile 2007).
61. Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte ritiene opportuno dichiarare questa parte del ricorso irricevibile in applicazione dell’articolo 35 §§ 3 e 4 della Convenzione.
III.SULLE ALTRE VIOLAZIONI DEDOTTE
62. Il ricorrente lamenta anche di essere stato maltrattato dalla polizia e invoca l’articolo 3 della Convenzione. Dal punto di vista dell’articolo 5 §§ 1 e 3 della Convenzione, lamenta di essere stato posto in custodia cautelare da un procuratore e non da un magistrato. Sostiene altresì che vi è stata violazione dell’articolo 7 § 1 della Convenzione in quanto è stato condannato per un reato al quale afferma di non avere partecipato. Citando infine gli articoli 7, 8 e 14 della Convenzione, lamenta che la sua condanna asseritamente ingiusta ha compromesso il suo onore e la sua dignità, nonché quelli della sua famiglia.
63. Tenuto conto degli elementi di cui dispone e nella misura in cui è competente per esaminare le questioni formulate, la Corte non rileva alcuna apparenza di violazione dei diritti e delle libertà sanciti dalla Convenzione. Conclude pertanto che questa parte del ricorso è manifestamente infondata e deve essere rigettata in applicazione dell’articolo 35 §§ 3a) e 4 della Convenzione.
IV.SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE
64. Ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione,
«Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.»Danno
65. Il ricorrente chiede la somma di 1.400.000 euro (EUR) per il danno materiale che avrebbe subito a causa dell’impossibilità di portare a termine gli studi, di ottenere un regolare contratto di lavoro, di provvedere alle necessità del figlio minorenne, nonché a causa delle torture e dei trattamenti inumani e degradanti di cui sarebbe stato vittima. Inoltre, chiede la somma di 1.500.000 euro (EUR) per il danno morale che egli stesso e la sua famiglia avrebbero subito.
66. Il Governo ritiene che queste somme siano eccessive. Per quanto riguarda l’importo richiesto per il danno materiale, sostiene che non vi è un nesso di causalità tra il danno che il ricorrente sostiene di aver subìto e l’oggetto della presente causa. Per quanto riguarda la somma richiesta per il danno morale, il Governo considera che un’eventuale sentenza di condanna potrebbe costituire di per sé una riparazione soddisfacente e che, in ogni caso, le somme richieste non rispecchiano la giurisprudenza della Corte in materia.
67. La Corte rileva che l’unico elemento da prendere in considerazione, per accordare un’equa soddisfazione, sia costituito, nel caso di specie, dal fatto che il ricorrente non ha beneficiato di un processo equo dinanzi alla corte d’appello di Iaşi e all’Alta Corte di cassazione e di giustizia. Pertanto, essa non vede alcun nesso di causalità tra la violazione constatata e il danno materiale che il ricorrente sostiene di aver subìto.
68. In compenso, la Corte considera che il ricorrente abbia subìto un danno morale certo e, deliberando in via equitativa, ai sensi dell’articolo 41 della Convenzione, accorda al ricorrente la somma di 3.000 EUR per il danno morale.
69. Inoltre, la Corte rammenta che, quando un privato, come nel caso di specie, è stato condannato all’esito di un procedimento viziato da inosservanze delle esigenze dell’articolo 6 della Convenzione, un nuovo processo o la riapertura del procedimento su richiesta dell’interessato rappresenta in linea di principio un mezzo adeguato per riparare la violazione constatata (si veda Gençel c. Turchia, n. 53431/99, § 27, 23 ottobre 2003 e Tahir Duran c. Turchia, n. 40997/98, § 23, 29 gennaio 2004). Al riguardo, essa osserva che l’articolo 4081 del Codice rumeno di procedura penale permette la revisione di un processo a livello nazionale quando la Corte ha constatato la violazione dei diritti e delle libertà fondamentali di un ricorrente (si veda anche Mircea c. Romania, n. 41250/02, § 98, 29 marzo 2007).Spese
70. Il ricorrente non chiede il rimborso delle spese sostenute dinanzi ai giudici nazionali e alla Corte.
71. In assenza di richieste da parte del ricorrente, la Corte decide di non accordargli alcuna somma in proposito.Interessi moratori
72. La Corte ritiene opportuno basare il tasso degli interessi moratori sul tasso di interesse delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea maggiorato di tre punti percentuali.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
1.Unisce al merito l’eccezione preliminare sollevata dal Governo relativa al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne per quanto riguarda il motivo di ricorso basato sull’articolo 6 § 1 e la rigetta;
2.Dichiara il ricorso ricevibile per quanto riguarda il motivo di ricorso relativo all’articolo 6 § 1 della Convenzione e irricevibile per il resto;
3.Dichiara che vi è stata violazione dell’articolo 6 § 1 della Convenzione;
4.Dichiara
a) che lo Stato convenuto deve versare al ricorrente, entro tre mesi a decorrere dalla data in cui la sentenza sarà divenuta definitiva conformemente all’articolo 44 § 2 della Convenzione, la somma di 3.000 EUR (tremila euro), per il danno morale, più l’importo eventualmente dovuto a titolo d’imposta, somma da convertire nella valuta dello Stato convenuto al tasso applicabile alla data del pagamento;
b) che, a decorrere dalla scadenza di detto termine e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice ad un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea applicabile durante quel periodo, aumentato di tre punti percentuali;
5.Rigetta la domanda di equa soddisfazione per il resto.
Fatta in francese, poi comunicata per iscritto il 5 marzo 2013, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
CancellierePresidente
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