CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
TERZA SEZIONE
CAUSA MARTINEZ ALVARADO c. PAESI BASSI
(Ricorso n. 4470/21)
SENTENZA
Art. 8 • Obblighi positivi • Vita familiare • Rifiuto di concedere un permesso di soggiorno a un uomo con disabilità intellettiva, completamente dipendente dall’assistenza quotidiana altrui, per motivi di ricongiungimento familiare con le sue quattro sorelle adulte, tutte soggiornanti di lungo periodo nei Paesi Bassi e/o cittadine olandesi • Art. 8 applicabile • Il rapporto tra il ricorrente e le sue sorelle, sulla cui assistenza e sostegno egli aveva fatto affidamento per anni costituisce “vita familiare” • Dimostrata l’esistenza di ulteriori fattori di dipendenza diversi dai normali legami affettivi • Non sempre necessaria una “dipendenza esclusiva” per constatare l’esistenza di una “vita familiare”• Le autorità interne non hanno esaminato il rispetto da parte dello Stato convenuto dell’obbligo positivo di consentire al ricorrente di risiedere sul suo territorio e hanno limitato la loro valutazione all’applicabilità dell’art. 8
Redatta dalla cancelleria. Non vincola la Corte.
STRASBURGO
10 dicembre 2024
DEFINITIVA
10/03/2025
La presente sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa Martinez Alvarado c. Paesi Bassi,
La Corte europea dei diritti dell’uomo (Terza Sezione), riunita in una Camera composta da:
Ioannis Ktistakis, Presidente,
Peeter Roosma,
Jolien Schukking,
Georgios A. Serghides,
Darian Pavli,
Andreas Zünd,
Oddný Mjöll Arnardóttir, giudici,
e Milan Blaško, cancelliere di sezione,
visto il ricorso (n. 4470/21) proposto contro il Regno dei Paesi Bassi con il quale, in data 6 gennaio 2021, un cittadino peruviano, il sig. Wilder Liborio Martinez Alvarado (“il ricorrente”) ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare al Governo del Regno dei Paesi Bassi (“il Governo”) la doglianza concernente l’articolo 8 della Convenzione e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto;
viste le osservazioni formulate dalle parti;
dopo aver deliberato in camera di consiglio in data19 novembre 2024,
pronuncia la seguente sentenza adottata in tale data:
INTRODUZIONE
1. La causa concerne il rifiuto di concedere al ricorrente, un uomo adulto affetto da disabilità intellettiva e incapace di badare a sé stesso, un permesso di soggiorno per motivi di ricongiungimento familiare con le sue quattro sorelle, che sono tutte soggiornanti di lungo periodo nei Paesi Bassi e/o cittadine olandesi. Il ricorrente deduce che il loro rapporto rientra nell’ambito della tutela di cui all’articolo 8 della Convenzione perché è stata dimostrata l’esistenza di “ulteriori fattori di dipendenza diversi dai normali legami affettivi” e che non consentirgli di risiedere con le sue sorelle nei Paesi Bassi viola il suo diritto al rispetto della vita familiare.
IN FATTO2. Il ricorrente è nato nel 1978 e attualmente vive con la sua sorella maggiore nei Paesi Bassi. È stato rappresentato dall’avvocato J.G. Wiebes, del foro di Lelystad.
3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, sig.ra B. Koopman, del Ministero degli affari esteri.
4. I fatti della causa si possono riassumere come segue.
5. Il ricorrente proviene da una famiglia di sei figli. Le sue quattro sorelle vivono nei Paesi Bassi e suo fratello vive in Perù. Il ricorrente è nato con delle disabilità intellettive. Il suo livello di funzionamento cognitivo corrisponde a quello di un bambino di otto anni e a causa di tale vulnerabilità non ha mai vissuto per conto suo. I suoi genitori si sono presi cura di lui in Perù fino alla loro morte. La madre è deceduta il 30 agosto 2010 e il padre il 29 dicembre 2014. Subito dopo il decesso di quest’ultimo la sorella J. si recò in Perù per organizzare il funerale e prendersi cura del fratello. Il 30 gennaio 2015 il ricorrente si recò con la sorella nei Paesi Bassi grazie a un visto turistico a ingresso multiplo della durata di 90 giorni che gli era stato rilasciato in considerazione della sua situazione. Da allora egli ha vissuto con la sorella J. e la sua famiglia e le sue quattro sorelle tutte insieme si prendono cura di lui a tempo pieno.
6. In data 17 marzo 2017 il ricorrente presentò domanda di permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare. Nella domanda sostenne che, date le sue limitate capacità intellettive, egli dipendeva completamente dai suoi familiari stretti per l’assistenza quotidiana. Specificò che aveva difficoltà di comunicazione a causa dell’estrema limitatezza del suo vocabolario al punto che le persone che non lo conoscevano lo trovavano spesso incomprensibile. Affermò anche di non avere legami con nessun paese in particolare ma soltanto con la sua famiglia, che era l’unica “patria” che conoscesse. Fornì copia di una decisione delle autorità peruviane, in data 11 dicembre 2006, che autorizzava la sua iscrizione in un registro di cittadini con disabilità intellettive. La decisione riportava la seguente diagnosi: “ritardo mentale moderato” con problemi di comportamento, comunicazione, cura personale, manualità e consapevolezza situazionale. Tale diagnosi fu confermata da un referto psichiatrico dell’ospedale Hipolito Unanue del Perù, datato 6 ottobre 2011, che indicava che il ricorrente aveva un QI pari a 65. Sulla base di tale valutazione psichiatrica il ricorrente era stato dichiarato idoneo a percepire un assegno di invalidità permanente in Perù. Il ricorrente affermò anche che in Perù non esistevano servizi adeguati per le persone con disabilità mentali. Sostenne inoltre che non si poteva pretendere che le sue sorelle tornassero a vivere in Perù con lui, in quanto da anni la loro vita professionale, privata e familiare si svolgeva nei Paesi Bassi. Tre delle sue quattro sorelle avevano la cittadinanza olandese e la quarta risiedeva legalmente nei Paesi Bassi dal 2009. Suo fratello, che continuava a vivere in Perù, non poteva occuparsi di lui, in quanto era di rado a casa per via della sua professione di arbitro di calcio, che richiedeva frequenti viaggi. Documentò tale affermazione presentando una nota in data 22 marzo 2017 dell’associazione peruviana degli arbitri di calcio professionisti. In Perù non vivevano altri congiunti. Il ricorrente sostenne che il suo rapporto con le sorelle era caratterizzato da dipendenza e da legami che andavano “oltre i normali legami affettivi” e costituiva pertanto “vita familiare” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
7. Con decisione del 27 luglio 2017, il Viceministro della sicurezza e della giustizia (Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; “il Viceministro”) rigettò la domanda del ricorrente, ritenendo che non fosse stata dimostrata l’esistenza della vita familiare di cui all’articolo 8 tra lui e le sue sorelle. Tale conclusione era fondata sul fatto che le sue sorelle non avevano partecipato alla vita quotidiana del ricorrente prima del decesso dei loro genitori, sul fatto che il fratello del ricorrente in Perù poteva svolgere un ruolo nella sua assistenza e sul fatto che il ricorrente poteva ricevere assistenza in un istituto di assistenza per persone con disabilità (mentali) in Perù, se necessario con il sostegno (economico) delle sorelle nei Paesi Bassi. Il Viceministro osservò che non era stata documentata l’affermazione che in Perù non erano disponibili tali strutture.
8. Il ricorrente presentò opposizione avverso tale decisione. In essa egli sostenne che il Viceministro non aveva considerato il fatto che fino al decesso dei suoi genitori non vi era stata necessità di un maggiore coinvolgimento delle sue sorelle nella sua assistenza quotidiana, poiché i suoi genitori si erano sempre presi cura di lui, ed era stato il decesso del padre a rendere necessario che le sue sorelle subentrassero in tale cura, cosa che esse avevano prontamente fatto. Il ricorrente sottolineò inoltre che quando egli aveva presentato opposizione le sorelle erano già da tre anni le sue principali prestatrici di assistenza, e sostenne che tale fatto doveva essere considerato nel valutare se il loro rapporto costituisse vita familiare ai sensi dell’articolo 8. Il ricorrente osservò anche, richiamando diverse pubblicazioni di ONG, che l’assistenza alle persone con disabilità mentali in Perù era insufficiente e dimostrò che le sorelle gli avevano fornito anche sostegno economico prima del decesso dei loro genitori.
9. Il Viceministro rigettò l’opposizione del ricorrente con decisione in data 6 febbraio 2018, largamente fondata sulle stesse conclusioni espresse nella decisione del 27 luglio 2017 (si veda il paragrafo 7 supra). Il Viceministro in sostanza ritenne che, sebbene fosse pacifico che il ricorrente aveva bisogno di assistenza nella sua vita quotidiana, non fosse stato sufficientemente dimostrato che tale assistenza poteva essere fornita soltanto dalle sue sorelle. Egli pertanto non ammetteva che fosse stata dimostrata l’esistenza di legami che andavano “oltre i normali legami affettivi” tra gli interessati. Osservò inoltre che il ricorrente non aveva dimostrato a sufficienza che gli istituti peruviani non potevano prendersi cura di lui, e non era stato dimostrato che le sue sorelle non potessero permettersi di pagare tale assistenza. Il Viceministro concluse che l’opposizione del ricorrente era manifestamente infondata e per tale motivo non era stato necessario invitarlo in udienza.
10. Il ricorrente impugnò tale decisione dinanzi al Tribunale regionale (rechtbank) dell’Aja ribadendo i suoi precedenti rilievi (si vedano i paragrafi 6 e 8 supra) e sostenendo che gli sarebbe dovuta offrire la possibilità di spiegare la sua posizione oralmente.
11. Con sentenza 7 dicembre 2018 il Tribunale regionale dell’Aja, con sede a Haarlem, dichiarò fondato il ricorso del ricorrente poiché i rilievi del ricorrente, sollevati in fase di opposizione, meritavano un’udienza orale. In proposito il Tribunale regionale osservò che ciò era ancora più urgente in quanto il Viceministro aveva errato, nella decisione del 6 febbraio 2018, a limitare il suo esame dei legami tra il ricorrente e le sue sorelle alla situazione precedente al decesso del loro padre. Il Viceministro non impugnò tale sentenza.
12. In data 25 marzo 2019 il ricorrente fu invitato a comparire dinanzi a una commissione di udienza convocata dal Viceministro. Comparirono all’udienza, il ricorrente, il suo difensore e sua sorella J. Era presente anche un interprete dallo spagnolo. Alle domande la sorella rispose che quando i suoi genitori venivano in visita da lei e dalle altre sorelle nei Paesi Bassi essi portavano sempre con loro il ricorrente, che nel corso di un triennio ella e le sue sorelle si erano recate in Perù in visita ai genitori e al ricorrente due o tre volte, che le sorelle si alternavano nell’assistenza al ricorrente che in quel momento viveva con lei e che esse erano in grado di mantenerlo economicamente nei Paesi Bassi.
13. Con nuova decisione del 3 aprile 2019, il Viceministro rigettò ancora una volta l’opposizione del ricorrente alla sua decisione del 27 luglio 2017 (si veda il paragrafo 7 supra), ribadendo sostanzialmente le considerazioni espresse nella sua decisione del 6 febbraio 2018 (si veda il paragrafo 9 supra) e osservando inoltre che mancava tutt’ora la prova di un coinvolgimento delle sorelle nell’assistenza al ricorrente prima del 2015, il che significava che mancava la prova dell’esistenza tra di loro di legami che andavano oltre i normali legami affettivi. A tale riguardo il Viceministro osservò che dalle dichiarazioni rese durante l’udienza (si veda il paragrafo 12 supra) risultava che le sorelle non avessero fatto visita al ricorrente molto spesso.
14. Il ricorrente impugnò la decisione del 3 aprile 2019, sostenendo, inter alia, che il Viceministro, nonostante le conclusioni del Tribunale regionale di cui alla sentenza 7 dicembre 2018 del medesimo, aveva declinato l’esame dell’odierno rapporto tra il ricorrente e le sue sorelle, limitandosi a esaminare tale rapporto così come era stato prima del decesso dei loro genitori. Le domande poste durante l’udienza si erano concentrate su tale periodo. Il ricorrente ribadì che l’assistenza fornita dalle sue sorelle andava oltre le cure materiali e comprendeva la sua dipendenza affettiva da loro, dovuta alla sua disabilità intellettiva.
15. Nella sua dichiarazione difensiva il Viceministro sostenne che dalla sentenza 4 aprile 2019 della Sezione della giurisdizione amministrativa del Consiglio di Stato (“la Sezione della giurisdizione amministrativa”) (si veda il paragrafo 28 infra) si evinceva che soltanto una dipendenza esclusiva poteva essere qualificata come legame che andava “oltre i normali legami affettivi” ai fini dell’articolo 8. Sostenne ancora che non si poteva desumere dalla giurisprudenza della Sezione della giurisdizione amministrativa e della Corte che in situazioni in cui i membri di una famiglia non vivevano più insieme da molto tempo, la necessità di uno di loro di essere assistito facesse scattare la protezione prevista da tale disposizione. Pertanto era stato corretto prendere in considerazione nella valutazione la circostanza che le sorelle del ricorrente avessero lasciato la casa dei genitori molto tempo prima e che da allora esse e il ricorrente non fossero stati quasi mai fisicamente vicini.
16. Con sentenza 20 dicembre 2019, il Tribunale regionale dell’Aja, con sede a Haarlem, dichiarò fondato il ricorso del ricorrente perché il Viceministro aveva violato il suo dovere di adottare una decisione ponderata e fornire una motivazione adeguata e gli ordinò di pronunciarsi nuovamente. A tale proposito il Tribunale regionale, per quanto pertinente alla causa dinanzi alla Corte, osservò che concordava con il ricorrente sul fatto che il Viceministro non aveva sufficientemente ottemperato alla sua sentenza del 7 dicembre 2018 nella quale esso aveva espressamente stabilito che incombeva al Viceministro far sì che il ricorrente chiarisse meglio, attraverso un’udienza, i fatti e le circostanze pertinenti ai fini della valutazione relativa all’articolo 8 della Convenzione. Secondo il tribunale la commissione di udienza aveva omesso di porre domande pertinenti soprattutto relativamente alla situazione del ricorrente a decorrere dal 2015.
17. Il Viceministro impugnò tale sentenza dinanzi alla Sezione della giurisdizione amministrativa sostenendo, inter alia, che il Tribunale regionale non aveva riconosciuto che egli nella decisione del 3 aprile 2019 (si veda il paragrafo 13 supra) aveva adeguatamente motivato il diniego della pretesa del ricorrente secondo la quale tra lui e le sorelle esistevano legami che andavano “oltre i normali legami affettivi”, e inoltre che non era stato un errore concludere che tali legami erano assenti. A tale riguardo il Viceministro osservò che egli aveva dedotto dalla giurisprudenza della Corte nella causa Senchishak c. Finlandia (n. 5049/12, §§ 56-57, 18 novembre 2014) che l’interruzione della vita familiare per un periodo prolungato a causa della partenza di uno dei familiari era una circostanza rilevante per la valutazione dell’esistenza della vita familiare di cui all’articolo 8 della Convenzione. Egli riteneva che poiché il ricorrente e le sue sorelle non erano stati quasi mai fisicamente vicini da quando le sorelle avevano lasciato la casa dei genitori, si potesse attribuire considerevole importanza alla situazione precedente al 2015. Perciò, correttamente, non era stato attribuito un peso decisivo alla situazione del ricorrente successiva al 2015. Il Viceministro negò poi che fosse un dato di fatto che il fratello del ricorrente non potesse fornirgli assistenza a tempo pieno. Sostenne che egli poteva avere un ruolo nella sua assistenza con l’aiuto economico delle sorelle nei Paesi Bassi e data la possibilità di collocare il ricorrente in un istituto di assistenza in Perù. A tale proposito il Viceministro citò diverse pubblicazioni che sottolineavano l’esistenza di tali strutture in Perù. A suo giudizio non era stato dimostrato che il ricorrente non poteva permettersi tale assistenza istituzionale.
18. In pendenza del procedimento di appello ulteriore, il Viceministro eseguendo l’ordine del Tribunale regionale, effettuò una nuova valutazione dei rilievi sollevati dal ricorrente nella sua opposizione avverso la sua prima decisione e rigettò nuovamente tale opposizione con decisione del 10 febbraio 2020 sostanzialmente per gli stessi motivi addotti in precedenza, ribadendo che soltanto una dipendenza esclusiva poteva essere qualificata come legame che andava “oltre i normali legami affettivi” ai fini dell’articolo 8.
19. In data 13 febbraio 2020 il ricorrente presentò dei commenti scritti in risposta all’appello proposto dal Viceministro dinanzi alla Sezione della giurisdizione amministrativa, sostenendo che l’articolo 8 della Convenzione imponeva al Viceministro di tenere conto della situazione in atto in cui l’assistenza a tempo pieno, dalla quale il ricorrente incontestabilmente dipendeva, dal 2015 era fornita dalle sue sorelle. Dichiarò che le cure fornite da queste ultime non potevano semplicemente essere sostituite dall’assistenza fornita da un istituto di assistenza anche supponendo, cosa che egli negava, che strutture di tale tipo fossero disponibili e accessibili. Il ricorrente dichiarò che a causa della sua disabilità intellettiva egli – in assenza di familiari che lo difendessero da tali maltrattamenti - era estremamente vulnerabile allo sfruttamento e alla vittimizzazione, fenomeni non rari in Perù. Sostenne inoltre che la sua situazione era distinta da quella di cui alla causa Senchishak (sopra citata). La sua precedente estrema dipendenza dai suoi genitori era stata sostituita da un’analoga dipendenza dalle sorelle (e dalle loro famiglie). Sottolineò anche che la Corte nella causa Senchishak aveva considerato pertinente il fatto che la ricorrente russa non vivesse distante dalla figlia nella vicina Finlandia, mentre in Perù egli si sarebbe trovato molto lontano dalle sue prestatrici di assistenza nei Paesi Bassi. Infine il ricorrente dichiarò che era molto difficile reperire informazioni pubbliche e affidabili sull’esistenza di strutture assistenziali in Perù in quanto in quel paese la maggior parte delle persone nelle sue condizioni era assistita dalla famiglia. In tale contesto sottolineò che uno dei siti web contenenti pubblicazioni citate dal Viceministro era inattivo.
20. In data 10 marzo 2020 il Viceministro informò il ricorrente che avrebbe revocato la sua decisione del 10 febbraio 2020, avrebbe deliberato nuovamente in merito all’opposizione e avrebbe rimborsato le spese da lui sostenute.
21. In data 30 giugno 2020 il ricorrente, accompagnato dal suo difensore e da sua sorella J., comparve di nuovo dinanzi a una commissione di udienza convocata dal Viceministro. Rispondendo alle domande, la sorella del ricorrente spiegò nuovamente che il fratello era cresciuto con i genitori, il fratello e le sorelle; che la sua famiglia costituiva per lui tutto il suo mondo, che egli non era consapevole del mondo esterno e che quando i genitori erano deceduti si era trasferito da lei nei Paesi Bassi. Il ricorrente era in grado di lavarsi e vestirsi ma soltanto se glielo suggeriva la sorella. A volte soffriva di attacchi di panico, e la presenza della sorella lo aiutava a calmarsi, specialmente nei luoghi pubblici affollati o che non conosceva. Senza la sorella al fianco, in tali luoghi poteva facilmente perdersi. Non era in grado di orientarsi. Egli ribadì che senza l’assistenza dei familiari le persone con disabilità intellettive in Perù finivano per strada. Il fratello del ricorrente continuava a viaggiare molto per lavoro e non rimaneva a casa più di un giorno alla settimana. Il locatore dell’immobile in cui viveva il fratello non permetteva che vi abitasse più di una persona, come dimostrato dal contratto di locazione. La corruzione diffusa in Perù rendeva impensabile l’impiego a distanza di assistenti domiciliari privati.
22. Con nuova decisione 4 agosto 2020, il Viceministro ancora una volta rigettò l’opposizione del ricorrente alla sua prima decisione sostanzialmente per gli stessi motivi addotti in precedenza. Il ricorrente impugnò tale decisione direttamente dinanzi alla Sezione della giurisdizione amministrativa il 28 agosto 2020.
23. Con sentenza 9 settembre 2020, la Sezione della giurisdizione amministrativa accolse l’appello del Viceministro. In primo luogo accolse la sua doglianza secondo la quale il Tribunale regionale nella sua sentenza aveva erroneamente ritenuto che non fosse stato dato sufficiente seguito alla sua precedente pronuncia (si veda il paragrafo 11 supra). A tale proposito la Sezione della giurisdizione amministrativa osservò che il viceministro aveva offerto al ricorrente la possibilità di chiarire i fatti e le circostanze pertinenti per la valutazione della sua invocazione dell’articolo 8 della Convenzione. Considerò poi che il Viceministro non aveva errato a porre diverse domande sulla situazione del ricorrente precedente al suo trasferimento presso la sorella, osservando che si poteva desumere dalla giurisprudenza della Corte nella causa Senchishak (sopra citata) che per rispondere alla questione dell’esistenza o meno di legami che andavano “oltre i normali legami affettivi” - e quindi di una vita familiare - si poteva attribuire importanza, inter alia, all’eventualità che l’assistenza potesse essere fornita da persone diverse dalle sorelle del ricorrente. In tal senso, la situazione in cui si era trovato il ricorrente prima del suo trasferimento nei Paesi Bassi era pertinente. In secondo luogo, in ordine alla doglianza del Viceministro secondo la quale il Tribunale regionale non aveva riconosciuto che nella sua decisione del 3 aprile 2019 (si veda il paragrafo13 supra) egli aveva sufficientemente motivato il suo rigetto della domanda del ricorrente, la Sezione ritenne quanto segue:
“3.1 [...] Il Viceministro non ha errato quando ha attribuito grande importanza alla circostanza che non era stato dimostrato che soltanto le sorelle potevano assistere [il ricorrente]. Il cittadino straniero non ha presentato nessuna documentazione (medica) recente in proposito. Il Viceministro aveva dunque ragione a ritenere che esistesse la concreta possibilità che tale assistenza potesse essere fornita da terzi eventualmente con l’ausilio del fratello del cittadino straniero. Era altresì giustificata l’opinione del Viceministro secondo la quale il cittadino straniero non aveva spiegato in modo plausibile perché le sue sorelle dai Paesi Bassi non potevano pagare un’assistenza privata in Perù. Egli non aveva presentato documentazione neanche a tale proposito. Pur essendo comprensibile che il cittadino straniero desiderasse che fossero le sorelle ad assisterlo, il suo desiderio di per sé non significava che non esistessero reali alternative. Inoltre, in ordine all’asserita dipendenza affettiva, il Viceministro ha giustamente considerato nella sua valutazione che le sorelle del cittadino straniero risiedevano da anni nei Paesi Bassi e che non vi era alcuna prova che esse fossero state coinvolte nella sua assistenza prima del suo arrivo nei Paesi Bassi.”
24. Con tale sentenza il rigetto della domanda di permesso di soggiorno a fini di ricongiungimento familiare del ricorrente divenne definitiva.
IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI IL DIRITTO INTERNO La legge in materia di stranieri del 200025. L’articolo 14 della legge in materia di stranieri del 2000 recita:
“1. Il nostro Ministro è autorizzato:
a. a concedere (...) un [regolare] permesso di soggiorno temporaneo;
(...)
3. La concessione del permesso di soggiorno temporaneo è soggetta a restrizioni relative allo scopo del soggiorno. Al permesso possono essere accluse disposizioni. Possono essere stabilite da, o a sensi di, un decreto esecutivo (algemene maatregel van bestuur) norme riguardanti la concessione automatica, la modifica e la proroga, le condizioni e le disposizioni (...)”
Il decreto in materia di stranieri del 200026. L’articolo 3.13 del decreto in materia di stranieri del 2000 recita:
“1. Un regolare permesso di soggiorno temporaneo soggetto a restrizione relativo al soggiorno in qualità di familiare è concesso al familiare (...) del garante, qualora siano soddisfatti tutti i requisiti di cui agli articoli da 3.16 a 3.22a.”
Direttiva sull’attuazione della legge in materia di stranieri del 200027. Il paragrafo B7/3.8.1 della direttiva sull’attuazione della legge in materia di stranieri del 2000, all’epoca dei fatti, comprendeva il seguente passo:
“Il Dipartimento immigrazione e naturalizzazione del Ministero della giustizia e della sicurezza (‘il DIN’) presume l’esistenza di vita familiare tra adulti purché tra di loro esista una dipendenza che va oltre il normale (legami che vanno oltre i normali legami affettivi)”.
Il paragrafo B7/3.8.3 della medesima direttiva recita:
“Per determinare se il rifiuto di consentire (la continuazione) del soggiorno di un cittadino straniero violi l’articolo 8 [della Convenzione], il DIN prende in considerazione tutti i fatti e le circostanze pertinenti ed effettua una ponderazione motivata degli interessi. Gli interessi che debbono essere considerati nel bilanciamento dei medesimi svolto dal DIN dipendono da ciascun caso individuale. È importante che tale valutazione sia sempre relativa ai fatti del caso individuale, che sono diversi da caso a caso. Poiché la valutazione e la ponderazione dei diversi interessi varia da caso a caso, il DIN, sotto questo profilo, gode di un certo grado di discrezionalità.”
la giurisprudenza interna28. Il 4 aprile 2019 la Sezione della giurisdizione amministrativa del Consiglio di Stato ha pronunciato una sentenza di principio (ECLI:NL:RVS:2019:1003) sulla valutazione dell’esistenza di vita familiare tra adulti ai sensi dell’articolo 8. Contiene, inter alia, le seguenti considerazioni:
“3.1. Come precedentemente ritenuto dalla Sezione (sentenza 29 maggio 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1417), discende, inter alia, dalla sentenza [della Corte] 17 febbraio 2009, nella causa Onur c. Regno Unito [n. 27319/07] che per la constatazione di una vita familiare tra genitori e figli adulti (non giovani adulti) meritevole di protezione è necessaria l’esistenza di ‘ulteriori elementi di dipendenza’, o di legami che vanno ‘oltre i normali legami affettivi’. Segue dalla sentenza [della Corte] 17 gennaio 2012 nella causa Kopf e Liberda c. Austria [n. 1598/06] che l’esistenza o inesistenza di tale vita familiare è essenzialmente una questione di fatto e dipende dall’effettiva esistenza di stretti legami personali. Dalle decisioni, inter alia, della Commissione europea dei diritti dell’uomo del 10 dicembre 1984 nella causa S. e S. c. Regno Unito [n. 10375/83, Decisions and Reports (DR) 40, p. 196], e del 29 giugno 1992 nella causa Akhtar e altri c. Paesi Bassi [n. 14852/89], emerge che elementi quali dipendenza economica o materiale, le condizioni di salute di uno degli interessati e i legami con il paese di origine possono avere importanza quando si valuta l’esistenza effettiva di stretti legami personali. Si evince inoltre dalle sentenze [della Corte] 12 gennaio 2010 nella causa A.W. Khan c. Regno Unito [n. 47486/06], e 18 novembre 2014 nella causa Senchishak c. Finlandia [sopra citata] e dalle decisioni della Sezione 3 agosto 2012, ECLI:NL:RVS:2012:4060, 14 luglio 2016, ECLI:NL: RVS:2016:2070, e 25 luglio 2018, ECLI:NL:RVS:2018:2533 che, per determinare se esistano i suddetti ‘legami’, si può attribuire importanza, inter alia, all’eventualità che anche altri familiari o terzi possano fornire l’assistenza necessaria al familiare dipendente.
3.2. [...] La dipendenza economica o materiale, inter alia, può avere importanza per l’accertamento di tali legami e il Viceministro può attribuire un peso alla risposta al quesito se vi sia una possibilità concreta che anche altri familiari o terzi possano fornire l’assistenza necessaria al familiare dipendente, ma ciò non è determinante. Pertanto, conformemente alla giurisprudenza della [Corte] e della Sezione, il Viceministro, quando valuta l’esistenza dei suddetti ‘legami’ tra il cittadino straniero in questione e il garante in questione tiene conto, inter alia, del fatto se l’asserita dipendenza tra di loro sia o meno esclusiva.”
29. La recente sentenza 27 marzo 2024 (ECLI:NL:RVS:2024:1188) della Sezione della giurisdizione amministrativa contiene le seguenti considerazioni:
“3. Nella sua giurisprudenza la [Corte] ha ritenuto che il rapporto tra familiari adulti possa godere della tutela di cui all’articolo 8 [della Convenzione] qualora i legami tra di loro possano essere qualificati come ‘ulteriori elementi di dipendenza che vanno oltre i normali legami affettivi’ (si veda, per esempio, il paragrafo 64 della sentenza Azerkane c. Paesi Bassi [n. 3138/16]). Così, secondo la [Corte], la vita familiare di cui all’articolo 8 (1) della [Convenzione] esiste tra adulti al di fuori della famiglia nucleare se esistono tra di loro ulteriori elementi di dipendenza che trascendono i normali legami affettivi. La Sezione si riferirà a tali legami come a ‘ulteriori elementi di dipendenza’ nel prosieguo della presente sentenza. Ciò è più conforme alla giurisprudenza della [Corte] e, a giudizio della Sezione, rispecchia meglio la sostanza dei legami in questione rispetto all’utilizzo dell’espressione “oltre i normali legami affettivi”. Infatti, la questione principale è stabilire se esista una dipendenza tra i familiari adulti interessati, accertabile sulla base di fatti e circostanze oggettivi o oggettivamente verificabili, che va oltre il normale o l’abituale. Non si tratta pertanto soltanto della questione di sapere se un rapporto a livello affettivo vada oltre ciò che è abituale tra familiari adulti.
(...)
5.2. [...] Il Viceministro deve effettuare una valutazione generale dell’esistenza o meno di ulteriori elementi di dipendenza, nella quale egli prende in considerazione tutte le circostanze individuali del caso. In tale valutazione egli non può includere soltanto la circostanza che il cittadino straniero è dipendente dal garante a causa delle sue condizioni di salute, bensì deve svolgere una valutazione specificamente inerente al caso di tutti i fatti e le circostanze invocati dal cittadino straniero che possono indicare l’esistenza di ulteriori elementi di dipendenza. Elementi quali dipendenza economica o materiale, condizioni di salute degli interessati e legami con il paese di origine, nella misura in cui sono stati invocati, devono avere parte in tale valutazione. [...] Ciò è stato confermato anche dalla [Corte] nella sua decisione 6 maggio 2003 sulla ricevibilità nella causa Nessa e altri c. Finlandia [n. 31862/02, § 2)]. Può inoltre essere pertinente, per esempio, il grado di dipendenza affettiva e se gli interessati in precedenza vivessero insieme. Tale valutazione individuale è conforme alla valutazione richiesta dall’articolo 17 della direttiva sul ricongiungimento familiare [...].
5.3. Spetta al cittadino straniero interessato indicare, e nella misura del possibile documentare, i fatti e le circostanze da cui possono essere desunti gli ulteriori elementi di dipendenza. Spetta poi al Viceministro valutare se tali elementi esistano. Tale valutazione è di natura fattuale.” [...]
IN DIRITTO SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE30. Il ricorrente ha lamentato che il rifiuto di concedergli il permesso di soggiorno al fine di risiedere con le sue sorelle nei Paesi Bassi aveva violato il suo diritto al rispetto della vita familiare garantito dall’articolo 8 della Convenzione, che recita:
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”
Sulla ricevibilità Le osservazioni delle parti Il Governo31. Il Governo non ha negato la disabilità intellettiva del ricorrente, il suo livello di funzionamento pari a quello di un bambino di 8 anni, né la sua dipendenza dall’assistenza quotidiana e dalla guida di altri. Il Governo tuttavia ritiene che il ricorrente non dipenda specificamente dalle sorelle per ricevere l’assistenza e la guida di cui ha bisogno e che disponga di alternative. Esso ha sottolineato la presenza del fratello in Perù, la possibilità di assumere un aiuto esterno, e l’esistenza di istituti di assistenza in tale paese, sottolineando che il ricorrente non aveva dimostrato di non poter accedere a tali forme di assistenza. Il Governo ha ritenuto anche importante, alla luce delle conclusioni della Corte nella causa Senchishak (sopra citata, § 56), il fatto che le sorelle del ricorrente non avessero avuto parte nella sua assistenza prima del decesso dei loro genitori e che il loro ruolo nella sua assistenza quotidiana aveva assunto la forma attuale durante il soggiorno del ricorrente nei Paesi Bassi senza un permesso di soggiorno. Infine, il Governo ha sottolineato che il ricorrente aveva ancora legami con il Perù, paese in cui era nato e cresciuto e dove aveva vissuto sino al 2015.
32. Per i motivi sopra indicati, il Governo ha affermato che non era stata dimostrata l’esistenza di “ulteriori fattori di dipendenza diversi dai normali legami affettivi” tra il ricorrente e le sue sorelle, costituenti “vita familiare” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione.
Il ricorrente33. Il ricorrente ha sostenuto l’esistenza di una vita familiare ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione tra lui e le sue sorelle. A sostegno della sua tesi egli ha richiamato i rilievi proposti nel procedimento interno (si vedano i paragrafi 6, 8, 12, 14, 19 e 21 supra). In particolare ha sottolineato che era pacifico che, a causa della sua disabilità intellettiva, egli necessitava di assistenza a tempo pieno, senza la quale era incapace di funzionare. Mentre i suoi genitori erano vivi essi costituivano per lui “tutto il suo mondo” e gli fornivano l’assistenza necessaria. Dopo il loro decesso, il loro posto era stato preso dalle sue sorelle. Dato che i loro genitori erano deceduti la situazione esistente in Perù prima del suo arrivo nei Paesi Bassi non esisteva più. Richiamando la causa K. e T. c. Finlandia [GC], n. 25702/94, § 150, CEDU 2001-VII, il ricorrente ha affermato che, quando si rispondeva al quesito sull’esistenza o meno della vita familiare di cui all’articolo 8, occorreva soprattutto considerare lo stretto legame che si era formato tra lui e le sue sorelle per via delle circostanze di fatto. Dal 2015 egli aveva avuto una funzione di “figlio aggiuntivo” nella famiglia di sua sorella J. e le sue sorelle si alternavano per assisterlo nella sua vita quotidiana. A prescindere dalla questione se in Perù fosse disponibile un’assistenza per il ricorrente, cosa che egli negava, egli non avrebbe dovuto essere strappato dal suo ambiente molto limitato e familiare in cui le sorelle erano indispensabili.
34. Il ricorrente ha sostenuto inoltre che i fatti della sua causa non erano paragonabili a quelli della causa Senchishak, sopra citata. Oltre alla forte dipendenza dalle sue sorelle dovuta alla sua disabilità, non esisteva un’alternativa praticabile all’assistenza che egli attualmente riceveva da loro, inter alia perché il Perù non era geograficamente vicino ai Paesi Bassi, il che avrebbe impedito il coinvolgimento delle sorelle nella sua assistenza quotidiana in tale paese e perché, come egli aveva documentato, suo fratello non poteva fornirgli cure, sicurezza e una casa a causa del suo lavoro e della situazione abitativa del Perù (si vedano i paragrafi 6 e 21 supra). Il ricorrente ha sottolineato inoltre che egli non vedeva il fratello da gennaio 2015 e costui gli era divenuto estraneo. Le strutture assistenziali professionali in Perù non erano attrezzate per l’assistenza alle persone con la sua disabilità, giacché le famiglie tendevano a prendersi cura esse stesse delle persone con disabilità intellettive. Il ricorrente non aveva una famiglia allargata in Perù e le sue sorelle non potevano permettersi di provvedere a un’assistenza privata con un’infermiera fissa a domicilio. Senza le cure e la protezione delle sue sorelle, il ricorrente in Perù sarebbe stato estremamente vulnerabile allo sfruttamento, a causa delle sue abilità intellettive non superiori a quelle di un bambino.
La valutazione della Corte Principi generali35. In ordine alla questione dell’esistenza o inesistenza di una “vita familiare” la Corte ha ritenuto che si tratti essenzialmente una questione di fatto che dipende dall’esistenza di stretti legami personali. La nozione di “famiglia” di cui all’articolo 8 può comprendere anche i “legami familiari” di fatto (si vedano Marckx c. Belgio, 13 giugno 1979, § 31, serie A n. 31; K. e T. c. Finlandia sopra citata, § 150, CEDU 2001-VII; Emonet e altri c. Svizzera, n. 39051/03, § 37, 13 dicembre 2007; e Paradiso e Campanelli c. Italia [GC], n. 25358/12, § 140, 24 gennaio 2017).
36. La Corte ha ritenuto che la vita familiare ai fini dell’articolo 8 della Convenzione sia normalmente limitata al nucleo familiare (si veda Slivenko c. Lettonia [GC], n. 48321/99, §§ 94 e 97, CEDU 2003-X) e che non esista vita familiare tra genitori e figli o fratelli adulti a meno che essi non possano dimostrare “ulteriori elementi di dipendenza che vanno oltre i normali legami affettivi” (si vedano, tra altri precedenti, Kwakye-Nti e Dufie c. Paesi Bassi (dec.), n. 31519/96, 7 novembre 2000; Senchishak, sopra citata, § 55; e Emonet e altri, sopra citata, § 35).
37. Tale interpretazione nasce nel contesto dei ricongiungimenti familiari (si veda S. e S. c. Regno Unito, n. 10375/83, decisione della Commissione del 10 dicembre 1984, Decisions and Reports 40, p. 196) ed è stata seguita in altri contesti. Nel contesto dell’espulsione di migranti radicati, la Corte ha fatto un’eccezione per i giovani adulti che vivono ancora con i genitori e non si sono ancora formati una famiglia propria (si veda il Parere consultivo sullo status procedurale e i diritti del genitore biologico nel procedimento di adozione di maggiorenne [GC], richiesta n. P16-2022-001, Corte suprema della Finlandia, § 50, 13 aprile 2023). In tale particolare situazione la “dipendenza” è presunta (si vedano Maslov c. Austria [GC], n. 1638/03, § 62, CEDU 2008, e Savran c. Danimarca [GC], n. 57467/15, § 174, 7 dicembre 2021).
38. Dalla giurisprudenza della Corte segue che la questione dell’esistenza o meno di “ulteriori elementi di dipendenza” deve essere determinata caso per caso. La constatazione dell’esistenza di una “vita familiare” fondata su “ulteriori elementi di dipendenza diversi dai normali legami affettivi” è spesso l’esito di una combinazione di elementi. Di seguito si forniscono, per maggiore chiarezza, alcuni esempi di giurisprudenza.
39. Nelle cause in cui adulti soffrivano di una disabilità fisica o mentale o di una patologia di sufficiente gravità e necessitavano di cure e sostegno costanti da parte di altri familiari, la Corte ha riconosciuto tale dipendenza (si vedano, per esempio, Emonet e altri, sopra citata, § 37, in cui una figlia adulta era divenuta paraplegica dopo una grave infermità; Bierski c. Polonia, n. 46342/19, § 47, 20 ottobre 2022, in cui un figlio adulto era affetto da sindrome di Down ed era completamente incapace; Belli e Arquier-Martinez c. Svizzera, n. 65550/13, § 65, 11 dicembre 2018, in cui una figlia adulta non udente dalla nascita aveva difficoltà a parlare la sua lingua madre ed era priva di capacità di discernimento a causa di una grave disabilità che richiedeva prestazioni terapeutiche ad ampio spettro per tutta la vita; e I.M. c. Svizzera, n. 23887/16, §§ 30-31, 9 aprile 2019, in cui un padre anziano dipendeva completamente dai figli perché soffriva di depressione grave e autismo).
40. Per contro, nelle cause concernenti le seguenti patologie la Corte ha rifiutato di ammettere che le condizioni di salute dei ricorrenti o dei loro congiunti fossero sufficientemente gravi o, qualora lo fossero, fossero di per sé sufficienti a giustificare una constatazione di esistenza di dipendenza e dunque di “vita familiare” ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione: diabete, una patologia cardiaca (imprecisata) e broncopneumopatia cronica ostruttiva, e rettocolite ulcerosa che necessitava di trattamento, nessuna di queste patologie infatti era totalmente invalidante (si veda A.W. Khan c. Regno Unito, n. 47486/06, 12 gennaio 2010); asma (si veda Konstatinov c. Paesi Bassi, n. 16351/03, 26 aprile 2007); e schizofrenia paranoide che, benché molto grave, non rendeva il ricorrente così invalido da costringerlo a fare affidamento sulle cure e il sostegno della famiglia nella vita quotidiana (si veda Savran, sopra citata, §§ 177-78).
41. Anche la dipendenza economica gioca un ruolo nell’analisi della Corte degli “ulteriori elementi di dipendenza” (si vedano, per esempio, Kwakye-Nti e Dufie, sopra citata, in cui la Corte ha osservato che non era stato accertato che i figli adulti dei ricorrenti, che avevano chiesto la loro ammissione nel paese, fossero dipendenti economicamente o per qualunque altra ragione materiale dai genitori; e Savran, sopra citata, § 178, in cui la Corte ha osservato che non era stata sostenuto che il ricorrente fosse economicamente dipendente da qualcuno dei suoi congiunti).
42. A seconda delle circostanze della causa, la Corte ha ritenuto che il sostegno economico potesse essere fornito a distanza (si vedano, per esempio, Berisha c. Svizzera, n. 948/12, § 60, 30 luglio 2013, e Senchishak, sopra citata, § 57). Tuttavia, nella causa I.M. c. Svizzera (sopra citata, § 62), nella quale era già stato accertato che il ricorrente nella vita quotidiana dipendeva dai suoi figli adulti per motivi di salute (si veda il paragrafo 39 supra), la Corte ha ritenuto che il fatto che i familiari potessero sostenerlo economicamente una volta allontanato non mettesse in questione l’esistenza di un rapporto di dipendenza tra lui e i suoi figli. La dipendenza economica di per sé non è mai stata considerata sufficiente a dare luogo a ulteriori legami di dipendenza - e quindi a vita familiare - tra i membri adulti di una famiglia.
43. Altri elementi che giocano un ruolo nell’analisi della Corte degli “ulteriori elementi di dipendenza” nel contesto migratorio comprendono, per esempio, il fatto che una persona con la quale si vantavano legami fosse l’unica parente sopravvissuta (si veda F.N. c. Regno Unito (dec.), n. 3202/09, § 36, 17 settembre 2013), o il fatto che continuassero ad esistere importanti legami con il paese di origine (si vedano S. e S. c. Regno Unito, sopra citata, p. 199, e Nessa e altri c. Finlandia (dec.), n. 31862/02, § 2, 6 maggio 2003). Anche la presenza di familiari che possono fornire assistenza o di altre alternative valide nel paese di origine o di residenza della persona che necessita cure e sostegno, può costituire uno di tali elementi (si vedano A.W. Khan, sopra citata, § 32, e Senchishak, sopra citata, § 57).
44. Dalla giurisprudenza della Corte, pertanto, si evince che l’accertamento o meno dell’esistenza di ulteriori elementi di dipendenza diversi dai normali legami affettivi richiede un esame individualizzato del rapporto in questione e delle altre circostanze pertinenti della causa.
45. Nel contesto dei ricongiungimenti familiari la Corte esamina la questione di sapere se un rapporto tra membri adulti di una famiglia costituisca “vita familiare” ai sensi dell’articolo 8 sulla base di tutti i fatti accaduti prima della data in cui la decisione relativa alla domanda di ricongiungimento familiare è divenuta definitiva (si vedano, per esempio, T.C.E. c. Germania, n. 58681/12, § 55, 1o marzo 2018, e Rodrigues da Silva e Hoogkamer c. Paesi Bassi, n. 50435/99, § 41, CEDU 2006-I). Tuttavia, quando uno dei membri della famiglia è minorenne al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento familiare, la Corte esamina la questione dell’esistenza della “vita familiare” sulla base della situazione come si presentava in quel momento per evitare il problema del compimento della maggiore età da parte del minorenne in pendenza del procedimento (si vedano, per esempio, El Ghatet c. Svizzera, n. 56971/10, § 51, 8 novembre 2016, e Tanda‑Muzinga c. Francia, n. 2260/10, § 74 in fine, 10 luglio 2014).
Applicazione dei suddetti principi al caso di specie46. La doglianza del ricorrente relativa al rifiuto di concedere il ricongiungimento familiare riguarda un momento temporale in cui egli era già divenuto maggiorenne. Pertanto, alla luce della giurisprudenza della Corte (si vedano i paragrafi 35‑45 supra), occorre stabilire se sia stato dimostrato che il rapporto tra lui e la/e sua/e sorella/e adulta/e costituiva “vita familiare ai sensi dell’articolo 8 della Convenzione, rientrando così nel campo di applicazione di tale disposizione.
47. La Corte, in primo luogo, osserva che il ricorrente ha documentato il fatto che, a causa della sua disabilità intellettiva, il suo livello di funzionamento corrisponde a quello di un bambino di otto anni e che è completamente dipendente dall’assistenza altrui nella vita quotidiana. Tali fatti non sono contestati dalle parti.
48. In secondo luogo, la Corte osserva che è altresì pacifico che tale assistenza gli era sempre stata fornita dai familiari stretti. Prima del decesso dei genitori, la vita del ricorrente ruotava attorno a loro, giacché erano loro a soddisfare tutte le sue necessità. Dopo il loro decesso il loro posto è stato preso dalle sorelle. Dal 2015 il ricorrente ha vissuto nei Paesi Bassi con sua sorella J. Le sue quattro sorelle si sono prese cura di lui tutte insieme, fornendo assistenza materiale e psicologica per le sue necessità quotidiane (si veda il paragrafo 21 supra), nonché sostegno economico. Quando la decisione sulla domanda di ricongiungimento familiare era divenuta definitiva, erano già oltre cinque anni e mezzo che le sorelle prendevano cura del fratello. Questi sono i fatti pertinenti ai fini dell’esame della Corte per stabilire se il rapporto tra il ricorrente e le sue sorelle costituisse “vita familiare” ai sensi dell’articolo 8 (si veda il paragrafo 45 supra). A tale riguardo la Corte osserva anche che la circostanza che i legami familiari fossero stati creati o sviluppati quando lo condizione migratoria di uno dei familiari non era regolamentata è un fattore di cui occorre tenere conto nell’esercizio di bilanciamento ai sensi del secondo paragrafo dell’articolo 8 della Convenzione; essa tuttavia non incide sulla determinazione dell’esistenza di una “vita familiare” (si vedano Jeunesse c. Paesi Bassi [GC], n. 12738/10, § 108, 3 ottobre 2014, e M.A. c. Danimarca [GC], n. 6697/18, § 134, 9 luglio 2021). La Corte pertanto non comprende per quale motivo le autorità interne nelle loro successive decisioni abbiano concentrato il loro esame principalmente sui legami tra il ricorrente e le sue sorelle precedenti al decesso dei loro genitori.
49. In terzo luogo, la Corte osserva che dalla sua giurisprudenza, recepita dalle sentenze della Sezione della giurisdizione amministrativa 4 aprile 2019 e 27 marzo 2024 (si vedano i paragrafi 28‑29 supra), emerge che nel contesto dei ricongiungimenti familiari anche la presenza di familiari che possono fornire assistenza, o di altre valide alternative, nel paese di origine o di residenza della persona che necessita cure e sostegno, può avere importanza ai fini della valutazione. Ad ogni modo, poiché l’esistenza di una “vita familiare” deve essere valutata caso per caso (si veda il paragrafo 44 supra), il peso da attribuire a tale elemento è relativo e dipende dagli altri fatti e dalle circostanze specifiche della causa. Non si può pertanto far discendere dalla summenzionata giurisprudenza, come sembrano credere le autorità (si vedano i paragrafi 15, 18 e 22 supra), che sia sempre necessaria una “dipendenza esclusiva” affinché si constati l’esistenza di una “vita familiare”.
50. Per valutare l’esistenza della “vita familiare” di cui all’articolo 8 nella presente causa, la Corte tiene conto del fatto che è pacifico che la disabilità del ricorrente è di gravità tale che egli dipende dall’assistenza altrui per la sua vita quotidiana, la quale gli è sempre stata fornita dai suoi familiari stretti (dai suoi genitori e, dopo il loro decesso, dalle sue sorelle che gli hanno fornito cure e sostegno per molti anni). La Corte inoltre attribuisce considerevole importanza al fatto che, a causa della sua disabilità, la percezione della società del ricorrente è molto limitata, che la sua cerchia familiare prossima costituisce la maggior parte del suo mondo e che le persone esterne a tale cerchia trovano spesso le sue comunicazioni incomprensibili. Prende inoltre nota del fatto che il ricorrente ha dimostrato che suo fratello, l’unico familiare rimasto in Perù, non poteva fornire la necessaria assistenza quotidiana e che la disponibilità di alternative praticabili non era stata dimostrata. A tale riguardo la Corte osserva che gli stringenti rilievi del ricorrente a sostegno della sua affermazione che tali alternative in Perù erano carenti (si vedano i paragrafi 8, 19 e 21 supra), non sono stati confutati in modo convincente dal Governo. La Corte, alla luce di tali fatti e circostanze, ritiene che sia stato sufficientemente dimostrato che la disabilità del ricorrente lo aveva reso incapace al punto da costringerlo a dipendere dalle cure e dal sostegno delle sorelle nella sua vita quotidiana, e conclude che è stata provata l’esistenza di “ulteriori elementi di dipendenza diversi dai normali legami affettivi”.
51. In virtù di quanto sopra, la Corte conclude che il rapporto tra il ricorrente e le sue sorelle costituisce “vita familiare” ai sensi dell’articolo 8, che è pertanto applicabile ratione materiae al caso di specie.
52. La Corte osserva inoltre che la presente doglianza non è manifestamente infondata né incorre negli altri motivi di irricevibilità elencati dall’articolo 35 della Convenzione. Deve pertanto essere dichiarata ricevibile.
Sul merito Le osservazioni delle parti53. Le osservazioni delle parti sul merito della doglianza hanno riguardato essenzialmente l’applicabilità dell’articolo 8. La Corte ha descritte supra tali osservazioni (si vedano i paragrafi 33-31 supra).
La valutazione della Corte54. La Corte rammenta che nelle cause concernenti il ricongiungimento familiare come la presente, non si tratta di stabilire se vi sia stata un’ingerenza bensì se lo Stato convenuto abbia rispettato l’obbligo positivo di consentire al ricorrente di risiedere sul suo territorio. Il confine tra obblighi positivi e negativi dello Stato ai sensi dell’articolo 8 non si presta a una definizione precisa e i principi applicabili sono simili. In entrambi i contesti si deve tenere conto del giusto equilibrio che occorre conseguire tra gli interessi concorrenti della persona e della collettività nel suo insieme; e in entrambi i contesti lo Stato gode di un certo margine di discrezionalità (si vedano Jeunesse, sopra citata, § 106, e El Ghatet, sopra citata, § 43). I fattori di cui occorre tenere conto in tale contesto sono indicati nella sentenza della Corte nella causa Jeunesse (ibid., §§ 107-109).
55. Venendo al caso di specie, la Corte osserva che, come si evince dalle esposizioni dei fatti (si vedano i paragrafi 6-24 supra) e dalla documentazione presentata dalle parti, le autorità interne hanno limitato la loro valutazione alla questione dell’applicabilità dell’articolo 8 della Convenzione. Date le suesposte considerazioni (si vedano i paragrafi 46-51 supra), la Corte ritiene che l’analisi dell’applicabilità dell’articolo 8 della Convenzione e di conseguenza l’esame della questione se lo Stato convenuto abbia rispettato l’obbligo positivo ai sensi di tale disposizione a livello interno non sia stato svolto in modo conforme alla Convenzione e alla giurisprudenza della Corte (si veda L. c. Paesi Bassi, n. 45582/99, §§ 40-42, CEDU 2004-IV).
56. Vi è stata conseguentemente violazione dell’articolo 8 della Convenzione.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE57. L’articolo 41 della Convenzione recita:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
58. Il ricorrente non ha presentato richieste ai sensi dell’articolo 41. Conseguentemente la Corte ritiene che non vi sia motivo di accordargli somme a tale titolo.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
Dichiara ricevibile il ricorso;Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 8 della Convenzione.Fatta in inglese e notificata per iscritto il 10 dicembre 2024, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.
Milan Blaško Ioannis Ktistakis
Cancelliere Presidente