M.E. c. Svezia - 71398/12 - Sentenza (cancellata dal ruolo) 8.4.2015 [GC]
In fatto – Il ricorrente, un cittadino libico che viveva in Svezia dal 2010, aveva inizialmente presentato ivi domanda d’asilo poiché temeva che sarebbe stato vittima di persecuzione in quanto omosessuale e sposato con un altro uomo. L’Ufficio immigrazione ed il Tribunale per i migranti respingevano la sua richiesta, motivando che le sue argomentazioni mancassero di credibilità.
Il 26 giugno 2014 una Camera della Corte emetteva una sentenza in cui sosteneva, sei voti contro uno, che l’esecuzione dell’ordine di espulsione a carico del ricorrente non avrebbe costituito una violazione dell’articolo 3 della Convenzione (si veda la Nota d’informazione 175).
Il 17 novembre 2014 il caso veniva rinviato dinanzi alla Grande Camera su istanza del ricorrente.
Il 17 dicembre 2014 le autorità nazionali rilasciavano un permesso di soggiorno permanente al ricorrente.
In diritto – Articolo 37 § 1: La concessione di un permesso di soggiorno permanente al ricorrente, che di fatto revocava l’ordine di espulsione, era avvenuta su iniziativa propria delle autorità nazionali. Esaminando il caso di specie, non vi era alcuna necessità di indagare retroattivamente se esistesse un rischio reale che coinvolgesse la responsabilità dello Stato convenuto ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione quando le autorità nazionali avevano rifiutato le richieste di asilo presentate dal ricorrente o quando la Camera aveva pronunciato la sentenza, dato che questi fatti storici non avevano fatto luce sulla sua situazione attuale. Inoltre, concedendo al ricorrente il permesso di soggiorno permanente, le autorità nazionali avevano preso in considerazione sia il peggioramento delle condizioni di sicurezza in Libia a partire dall’estate 2014, sia il suo orientamento sessuale, che lo avrebbe messo a rischio di persecuzioni in caso di ritorno nel Paese di origine. Alla luce di ciò, la Corte non ha rilevato circostanze speciali riguardanti il rispetto dei diritti umani sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli che richiedano la prosecuzione dell’esame del ricorso. Poiché il rischio di maltrattamenti in violazione dell’articolo 3 della Convenzione era stato evitato dalla decisione delle autorità nazionali, la controversia è da considerarsi risolta ai sensi dell’articolo 37 § 1 (b) della Convenzione.
Conclusione: cancellato dal ruolo (all’unanimità).
(Si veda la Scheda tematica sulle espulsioni e le estradizioni e quella sull’orientamento sessuale)
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