Momčilović c. Croazia - 11239/11 - Sentenza 26.3.2015 [Sezione I]
In fatto – Secondo la Sezione 186(a) del codice di procedura civile, qualsiasi parte che voglia iniziare un procedimento legale contro lo Stato croato deve prima obbligatoriamente inviare una richiesta di mediazione al competente ufficio del pubblico ministero. Ciò a pena di inammissibilità della azione civile.
Nel gennaio 1998 i ricorrenti inviavano una richiesta al pubblico ministero per la configurazione di una richiesta di risarcimento danni per l’omicidio di un parente da parte di un soldato. In seguito al respingimento della richiesta i ricorrenti iniziavano un procedimento civile di fronte alla corte locale. Tuttavia, quella azione veniva considerata estinta a causa della mancata comparizione in udienza del loro rappresentante legale. Nel maggio 2005 essi presentavano una nuova azione di fronte ad una diversa corte locale, ma essa veniva dichiarata irricevibile a causa del mancato preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione con l’ufficio competente del pubblico ministero.
In diritto – Articolo 6: Alla Corte veniva richiesto di stabilire se la predisposizione di un tentativo di mediazione obbligatorio preventivo, imposto dalle norme procedurali quale prerequisito dell’esperimento della azione civile contro lo Stato, costituisse un ostacolo eccessivo all’accesso alla giustizia e alla tutela di quel diritto. L’esperimento di un tentativo di mediazione obbligatorio è stabilito per legge e risponde all’esigenza di assicurare un’efficiente ed economica gestione della giustizia civile, evitando lunghi e costosi procedimenti ordinari, oltre a ridurre il numero di contenziosi. Per quanto concerne il requisito della proporzionalità, la Corte notava come la prima azione fosse stata considerata estinta a causa della inattività dei ricorrenti e la mancata presentazione di un appello. In seguito a tale estinzione, e prima di instaurare un nuovo procedimento, ai ricorrenti veniva nuovamente richiesto di ottemperare alla condizione di procedibilità consistente nel tentativo di mediazione obbligatorio. In vista del primo rifiuto di conciliare, era impossibile dire quale sarebbe stato il risultato di un nuovo tentativo, considerato il fatto che era passato molto tempo dal tentativo di mediazione. La condizione di procedibilità non è irragionevole in sé, né comporta alcun pregiudizio all’azione del ricorrente. La limitazione non ha, dunque, intaccato l’essenza del diritto dei ricorrenti di accedere alla giustizia.
Conclusione: nessuna violazione (all’unanimità).
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