Morice c. Francia – 29369/10 - Sentenza 23.4.2015 [GC]
In fatto – Nel 1995 Bernard Borrel, magistrato impegnato nel quadro degli accordi tra Francia e Gibuti, veniva rinvenuto morto. Le indagini della polizia di Gibuti nei giorni seguenti concludevano che si era trattato di un suicidio. Sua moglie, opponendosi a tali conclusioni, depositava la costituzione come parte civile, nominando l’avvocato ricorrente a rappresentarla nel procedimento. Venivano, dunque, avviate due indagini per omicidio premeditato commesso da una o più persone ignote. I casi venivano assegnati ai magistrati inquirenti M. e L.L.
Nel giugno 2000 la sezione istruttoria della Corte d’appello sollevava i giudici dal caso e lo trasferiva ad un nuovo giudice, il giudice P. Dopo breve tempo la stessa sezione della Corte d’appello accoglieva la richiesta del ricorrente di rimuovere l’importante caso "Scientology" al giudice M.
Nel settembre 2000 il ricorrente ed un suo collega scrivevano al Ministro della Giustizia francese riguardo l’indagine sulla morte del giudice Borrel. Essi sottolineavano come ancora una volta si rivolgevano al Ministro riguardo la condotta dei giudici M. e L.L. che era “in totale contrasto con i principi di imparzialità e giustizia” e chiedevano che venisse aperta un’indagine dall’ispettorato generale dei servizi giudiziari sulle "numerose disfunzioni [...] portate alla luce nel corso delle indagini giudiziarie”.
Il giorno seguente un articolo sul giornale Le Monde riportava che gli avvocati della sig.ra Borrel avessero “accusato con veemenza” la giudice M. davanti al Ministro della Giustizia, accusandola in particolare di una condotta che era “in totale contrasto con i principi di imparzialità e giustizia”, aggiungendo che questa aveva apparentemente omesso di registrare del materiale nel fascicolo del caso e di trasmetterlo al giudice subentrato.
I due giudici presentavano una denuncia penale come parti civili contro il direttore di Le Monde, contro il giornalista che aveva scritto l’articolo ed il sig. Morice, accusandoli di diffamazione nei confronti di un funzionario pubblico. Il ricorrente veniva dichiarato colpevole, ed era condannato dalla Corte d’appello a pagare EUR 4.000,00. Veniva riconosciuta la somma di EUR 7.500,00 a titolo di risarcimento a ciascun giudice, somma che il ricorrente avrebbe dovuto pagare insieme agli altri due imputati.
In una sentenza dell’11 luglio 2013 una camera della Corte, sei voti contro uno, riteneva che non vi era stata violazione dell’articolo 10. Il 9 dicembre 2013 su richiesta del ricorrente il caso veniva rinviato alla Grande Camera della corte (si veda la Nota d’informazione 169).
In diritto – Articolo 10: La condanna del ricorrente ha costituito un’ingerenza nella sua libertà d’espressione, come garantita dall’articolo 10 della Convenzione. L’ingerenza era prevista dalla legge e il suo fine era la protezione della reputazione o dei diritti altrui.
Per condannare il ricorrente, la Corte d’appello ha considerato la semplice circostanza di aver affermato che la condotta del giudice fosse “in totale contrasto con i principi di imparzialità e giustizia” come un’accusa particolarmente diffamatoria. Tale corte aveva aggiunto che le osservazioni del ricorrente relative al ritardo nella trasmissione della video- cassetta ed il suo riferimento al manoscritto del pubblico ministero del Gibuti consegnato alla giudice M., per il quale il ricorrente aveva utilizzato il termine "connivenza", confermavano soltanto la natura diffamatoria dell’accusa; non essendo stata provata la "veridicità” delle affermazioni e pertanto venendo esclusa la buona fede del ricorrente.
(a) Lo status di avvocato del ricorrente – Sebbene fosse chiaro che le affermazioni impugnate rientravano certamente nel contesto del procedimento, tuttavia queste erano dirette contro quei giudici che stavano indagando e che erano stati rimossi dal procedimento con effetto irrevocabile al momento in cui tali affermazioni erano state rese. Pertanto le sue dichiarazioni non potevano in alcun modo aver contribuito direttamente all’attività difensiva del suo cliente, dal momento che già a capo delle indagini era stato designato un altro giudice non soggetto a critiche.
(b) Il contributo ad un dibattito su una questione di pubblico interesse – Le affermazioni contestate del ricorrente, concernenti il funzionamento del sistema giudiziario, una materia di pubblico interesse, e la gestione del caso Borrel - caso che ricevette una significativa attenzione mediatica - rientravano all’interno di un dibattito su una questione di pubblico interesse, di quelli che richiedono un alto livello di protezione della libertà d’espressione, insieme ad un margine d’apprezzamento concesso alle autorità di conseguenza particolarmente ristretto.
(c) Natura delle affermazioni contestate – Le dichiarazioni impugnate hanno avuto natura di giudizi di valore più che di semplici dichiarazioni di fatto, considerato il tenore generale delle dichiarazioni ed il contesto in cui queste venivano rese, perché esse riflettevano principalmente una valutazione complessiva della condotta dei giudici nel corso delle indagini.
La "base fattuale" per questi giudizi di valore era sufficiente. La mancata trasmissione della video- cassetta da parte del giudice non solo era stata accertata, ma era stata anche sufficientemente importante da essere inserita dal giudice P. nel fascicolo. Riguardo il manoscritto, oltre al fatto che questo rivelava un certo interesse da parte del pubblico ministero del Gibuti nei confronti della giudice M., accusava gli avvocati delle parti civili di "orchestrare una manipolazione".
Infine, è un fatto comprovato che il ricorrente aveva agito in qualità di avvocato in ben due processi di alto profilo in cui la giudice M. era giudice istruttore. In entrambi i casi il ricorrente era riuscito a acquisire prove per dimostrare davanti alle corti d’appello che vi erano state delle irregolarità nei procedimenti, portando la giudice M. ad essere sollevata dalle indagini.
Ancora, vi era tra le espressioni utilizzate dal ricorrente ed i fatti del caso una elevata connessione, e pertanto le sue dichiarazioni non potevano essere considerate come fuorvianti o come attacchi gratuiti.
(d) Specifiche circostanze del caso
(i) Necessità di tenere conto del contesto generale – Il contesto del caso è stato caratterizzato non soltanto dalla condotta dei giudici inquirenti e dai rapporti tra il ricorrente ed uno di questi, ma anche dalla specifica storia del caso, dalla sua dimensione interstatale e dalla sua considerevole copertura mediatica.
Comunque, la Corte d’appello ha attribuito una portata estesa alle dichiarazioni contestate al ricorrente, che accusavano un giudice inquirente di una "condotta [che era] in totale contrasto con i principi di imparzialità e giustizia", considerato che tale citazione avrebbe dovuto essere valutata alla luce delle specifiche circostanze del caso, e specialmente perché non erano delle considerazioni fatte all’autore dell’articolo, ma un estratto della lettera inviata dal ricorrente e da un suo collega al Ministro della Giustizia. Inoltre, quando il ricorrente rispose alle sue domande, il giornalista era già stato informato della lettera inviata al ministro dalle proprie fonti. E per i riferimenti riguardo l’azione disciplinare contro la giudice M. relativa al caso "Scientology", unico responsabile può essere ritenuto l’autore dell’articolo. Gli avvocati non possono essere ritenuti responsabili per qualunque cosa appaia in una "intervista" pubblicata dalla stampa o per altre iniziative della stampa.
Per cui la Corte d’appello avrebbe dovuto esaminare le dichiarazioni contestate avendo piena considerazione sia del contesto del caso che del contenuto della lettera, analizzate nel loro insieme.
Il mero utilizzo del termine "connivenza" di per sé non può costituisce un grave attacco all’onore ed alla reputazione del giudice M. e del pubblico ministero del Gibuti.
Inoltre, le affermazioni del ricorrente non possono essere ridotte a mere espressioni di un rapporto conflittuale con la giudice M. Le dichiarazioni contestate hanno formato parte di una iniziativa professionale di due avvocati, basata su fatti che erano nuovi, certi e capaci di rivelare gravi carenze nel sistema giudiziario, riguardanti due giudici che avevano precedentemente condotto indagini in un caso in cui i clienti degli avvocati erano parti civili.
Benché le osservazioni del ricorrente avessero certamente una connotazione negativa, deve sottolinearsi che, malgrado la loro gravità e la natura alquanto ostile, il fulcro delle dichiarazioni concerneva la prosecuzione di un’indagine giudiziaria, che è una materia di pubblico interesse, lasciando così poco spazio a restrizioni alla libertà di espressione. In aggiunta, un avvocato dovrebbe essere in grado di portare all’attenzione pubblica le potenziali carenze del sistema giudiziario e la magistratura potrebbe trarre beneficio da una critica costruttiva.
(ii) Garantire l’autorità del potere giudiziario – I giudici M. e L.L. erano membri del potere giudiziario ed erano dunque soggetti ad una critica accettabile entro limiti più ampi rispetto ai comuni cittadini e pertanto i commenti denunciati potevano essere diretti contro di essi in quella ampiezza.
Inoltre, le osservazioni del ricorrente non furono in grado di interferire sul normale svolgimento del procedimento giudiziario, considerando che la più alta corte sollevò dal caso i due giudici istruttori interessati dalle critiche.
Per la stessa ragione, e considerando quanto precede, la condanna del ricorrente non poteva servire a garantire l’autorità del potere giudiziario.
(iii) Utilizzo dei rimedi disponibili - Il rinvio alla Sezione istruttoria della Corte d’appello ha certamente dimostrato che la iniziale intenzione del ricorrente e del suo collega era di risolvere la questione utilizzando gli strumenti legali disponibili. In realtà, soltanto dopo l’esperimento della loro azione il problema è venuto alla luce, come indicato dal giudice P. nel fascicolo. Ed a quel tempo la Sezione istruttoria non era più competente ad esaminare tali denunce, proprio perché aveva escluso dal procedimento i giudici M. e L.L. In ogni caso, erano già passati quattro anni e mezzo dall’apertura delle indagini, che non erano ancora state chiuse al momento della sentenza della Corte. Per quanto possibile, le parti civili ed i loro avvocati erano stati attivi nel procedimento.
Inoltre, la richiesta del Ministro della Giustizia di un’indagine sui nuovi fatti non costituiva rimedio giudiziale - tale da giustificare possibili limiti all’intervento della stampa - ma una mera richiesta di indagine amministrativa soggetta alla discrezione del Ministro.
Infine, né il procuratore generale né l’Ordine degli avvocati né il suo presidente hanno ritenuto necessario intraprendere procedure disciplinari contro il ricorrente riguardo le sue dichiarazioni sui giornali, sebbene avrebbero potuto.
(iv) Conclusione sulle circostanze del caso – Le contestate osservazioni del ricorrente non hanno costituito attacchi gravemente dannosi e sostanzialmente infondati sull’azione dei tribunali, ma critiche rivolte ai giudici M. e L.L. come parti di un dibattito su una materia di pubblico interesse concernente il funzionamento del sistema giudiziario, e nel contesto di un caso che ha ricevuto ampia copertura mediatica fin dal suo inizio. Mentre queste osservazioni potrebbero certamente essere considerate come severe, esse tuttavia costituivano giudizi di valore con una "base fattuale" sufficiente.
(e) Sanzioni applicate – Al ricorrente era stato ordinato di pagare una multa di EUR 4.000,00 e, congiuntamente con gli altri due imputati, EUR 7.500,00 di danni a ciascuno dei due giudici che avevano depositato la denuncia come parti civili.
Così la sanzione inflitta non è stata la "meno severa possibile", ma, al contrario, di una certa rilevanza, e il suo status di avvocato era stato invocato per giustificare una maggiore severità.
Alla luce di quanto precede, la condanna del ricorrente per concorso nel reato di diffamazione potrebbe essere considerata come un intervento sproporzionato in relazione al suo diritto alla libertà di espressione, e quindi non "necessario in una società democratica" ai sensi dell’articolo 10 della convenzione.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
La Corte ha inoltre rilevato una violazione dell’articolo 6 § 1 per quanto riguarda la denuncia del ricorrente che, dinanzi alla Corte di cassazione, il suo caso non è stato esaminato equamente da parte di un tribunale imparziale, a causa della presenza nel collegio giudicante di un giudice che aveva già pubblicamente espresso il suo sostegno ad una delle parti civili. I timori del ricorrente circa la mancanza di imparzialità potevano considerarsi obiettivamente giustificati.
Articolo 41: EUR 15.000,00 a titolo di danno non patrimoniale; EUR 270,00 a titolo di danno patrimoniale.
(Si veda anche July e SARL Libération c. Francia, 20893/03, 14 febbraio 2008, Nota d’informazione 105)
Full & Egal Universal Law Academy