Mitrinovski c. l’ex Repubblica jugoslava di Macedonia - 6899/12
Sentenza 30.4.2015 [Sezione I]
In fatto – Il ricorrente era un ex giudice, rimosso dal suo incarico mediante una decisione del Consiglio giudiziario di Stato (SJC) in seduta plenaria, del 19 aprile 2011, poiché ritenuto colpevole di aver commesso violazioni dei suoi doveri professionali. Nel suo ricorso alla Corte europea il ricorrente lamentava che, ai sensi dell’articolo 6 § 1 della Convenzione, non fosse possibile ritenere che il SJC avesse agito come "tribunale indipendente e imparziale" nelle circostanze del suo caso.
Le circostanze citate erano le seguenti: al tempo dei fatti, il ricorrente presiedeva un collegio di tre giudici di una corte d’appello che aveva accolto il ricorso presentato da un detenuto contro un’ordinanza di custodia cautelare emessa a suo carico. Tale decisione veniva successivamente annullata da un collegio di cinque giudici della Corte suprema, presieduto dal giudice J.V. La sezione penale della Corte suprema, che comprendeva anche il giudice J.V., constatava in seguito che la condotta tenuta da due dei tre giudici della Corte d’appello competenti a conoscere del ricorso del detenuto rivelasse violazioni dei loro doveri professionali. La sezione non faceva i nomi dei giudici coinvolti. Il giudice J.V., in qualità di membro ex officio del SJC, presentava dunque una richiesta al SJC mirata ad accertare la violazione dei doveri professionali in relazione alla condotta tenuta dal ricorrente e dal secondo giudice della Corte d’appello coinvolto nei fatti. Il giudice J.V. faceva inoltre parte della seduta plenaria del SJC che successivamente dichiarava ricevibile la richiesta, formava una commissione ad hoc per valutare l’esposto di scorretta condotta professionale e avviava il procedimento a tal riguardo. Egli era presente in qualità di richiedente nel corso dell’udienza dinanzi alla commissione ad hoc e, a seguito di una relazione della commissione che raccomandava il licenziamento del ricorrente per violazione dei suoi doveri professionali, sedeva tra i membri della seduta plenaria del SJC che decise di rimuovere il ricorrente dall’incarico. L’appello del ricorrente al collegio d’appello della Corte suprema veniva respinto.
In diritto – Articolo 6 § 1: L’articolo 78 (1) dell’ordinamento giudiziario del 2010, che regola il procedimento di responsabilità professionale a carico di membri della magistratura, dispone che qualsiasi membro del SJC possa chiedere a tale istituzione di accertare la responsabilità professionale di un giudice.
Nel caso del ricorrente, il giudice J.V., che all’epoca dei fatti era presidente della Corte suprema e membro ex officio del SJC, aveva chiesto l’avvio del procedimento dopo che la divisione penale della Corte - di cui anch’egli faceva parte - aveva giudicato all’unanimità che vi era stata una condotta professionale scorretta da parte di due giudici nel procedimento dinanzi alla corte d’appello presieduto dal ricorrente. Sebbene la divisione penale non avesse fatto i nomi dei giudici interessati, era ovvio che il ricorrente fosse uno di questi, come confermato dal SJC. In tali circostanze, la Corte europea ha ritenuto che il ricorrente avesse motivazioni fondate per temere che il giudice J.V. fosse già personalmente convinto che quest’ultimo dovesse essere licenziato per via della sua scorretta condotta professionale, già prima che il SJC venisse investito di tale questione.
La commissione ad hoc stabiliva che il procedimento sulla scorretta condotta doveva essere presieduto da cinque membri del SJC. Nel corso dell’udienza, il giudice J.V. presentava prove e argomenti a sostegno delle accuse a carico del ricorrente e aveva quindi agito come "pubblico ministero". Successivamente, il giudice J.V. sedeva in qualità di membro ex officio della seduta plenaria del SJC, che, a seguito della raccomandazione della commissione, decideva di rimuovere il ricorrente dall’incarico. Date le circostanze di cui sopra, la Corte europea ha ritenuto che l’impianto del procedimento, nel quale il giudice J.V., in quanto membro del SJC, ha inizialmente richiesto il procedimento impugnato e ha successivamente partecipato alla decisione di rimuovere il ricorrente dall’incarico, solleva dubbi oggettivi in merito alla sua imparzialità nell’ambito di una decisione sul merito del caso del ricorrente.
Il ruolo del giudice J.V. nel procedimento non ha, pertanto, soddisfatto né il test di imparzialità soggettiva né quello di imparzialità oggettiva. Date le circostanze del caso, il fatto che egli fosse soltanto uno dei quindici membri del SJC non vale a giustificare una conclusione diversa.
Conclusione: violazione (all’unanimità).
Articolo 41: EUR 4.000,00 a titolo di danno non patrimoniale.
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