Muršić c. Croazia - 7334/13 - Sentenza 12.3.2015 [Sezione I]
In fatto – Nella sua domanda davanti la Corte europea, il ricorrente lamentava principalmente la mancanza di spazio personale nel carcere in cui scontava la pena di un anno e cinque mesi. Nel corso della detenzione veniva spostato in quattro celle diverse nelle quali aveva a disposizione dai tre a poco più di sette metri quadrati di spazio personale. In brevi e occasionali periodi non consecutivi tra loro, incluso un periodo di ventisette giorni, il suo spazio personale veniva ridotto a poco meno di tre metri quadrati.
In diritto – Articolo 3: In conformità ai principi stabiliti nella sentenza Ananyev e altri c. Russia, nella quale si esaminava una presunta violazione dell’articolo 3 sulla base della mancanza di spazio personale in prigione, la Corte veniva chiamata a verificare se ciascun detenuto avesse uno spazio individuale per dormire all’interno della cella e se disponesse di almeno tre metri quadrati di superficie, e se la metratura complessiva della cella permettesse ai detenuti di muoversi liberamente tra il mobilio. L’assenza di tutti questi elementi creava di per sé una forte presunzione che le condizioni di detenzione costituissero trattamento degradante, in violazione dell’articolo 3.
Tuttavia, tale forte presunzione poteva, in alcune circostanze, essere vinta considerando l’effetto cumulativo delle condizioni detentive, sebbene questo fosse improbabile nel caso di manifesta mancanza di spazio personale, di reclusione in una struttura del tutto inappropriata o nella quale fosse accertata l’esistenza di problemi strutturali. Al contrario, non si poteva escludere che tale forte presunzione sarebbe stata vinta, per esempio, nel caso di brevi e occasionali restrizioni al di sotto dello spazio personale necessario accompagnato da sufficiente libertà di movimento e da attività al di fuori della cella e dalla reclusione in una struttura appropriata.
Nel presente caso, la Corte era consapevole del fatto che la misura delle celle in cui il ricorrente era stato collocato non erano sempre state adeguate, come per i brevi periodi occasionali e non consecutivi (incluso uno di ventisette giorni) in cui egli aveva a disposizione poco meno di tre metri quadrati di spazio personale. Tuttavia, le sue condizioni erano state accompagnate da sufficiente libertà di movimento e dalla reclusione in una struttura appropriata. Pertanto, alla luce dei principi stabiliti nel caso Ananyev, le condizioni detentive del ricorrente, sebbene non sempre adeguate, non raggiungevano la soglia di gravità richiesta per qualificare il trattamento come inumano o degradante ai sensi dell’articolo 3 della Convenzione.
Conclusione: nessuna violazione (sei voti contro uno).
(Si veda Ananyev e altri c. Russia, 42525/07 e 60800/08, 10 gennaio 2012, Nota d’informazione 148; si veda anche la Scheda tematica sulle condizioni detentive e il trattamento dei detenuti)
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