Mustafa Tunç e Fecire Tunç c. Turchia - 24014/05 - Sentenza 14.4.2015 [GC]
In fatto – Nel febbraio del 2004 un sergente veniva ferito a morte da un colpo d’arma da fuoco nello svolgimento del suo servizio militare. Le autorità avviavano in merito un’indagine giudiziaria d’ufficio. Nel giugno 2004, ritenendo che non esistessero elementi tali da stabilire che un’altra persona fosse responsabile della morte del sergente, il pubblico ministero emetteva una decisione di archiviazione. Nell’ottobre 2004, il tribunale militare dell’aeronautica accoglieva l’opposizione presentata dai ricorrenti - i genitori del sergente - e ordinava al pubblico ministero di svolgere ulteriori indagini. Nel dicembre 2004 il pubblico ministero completava le indagini e restituiva gli atti al tribunale militare, unitamente ad una relazione sulle indagini integrative richieste, in cui illustrava le misure adottate e colmava le lacune che erano state evidenziate dal tribunale. Il tribunale militare rigettava l’opposizione. I ricorrenti accusavano le autorità di non aver condotto un’indagine effettiva sulla morte del figlio. Essi sostenevano, inter alia, che la normativa in vigore all’epoca dei fatti non forniva tutte le garanzie di indipendenza necessarie per quanto riguarda le autorità giudiziarie e, in particolare, il tribunale militare, che aveva esaminato il caso in ultima istanza.
Con una sentenza del 25 giugno 2013 (si veda Nota d’informazione 164), una Camera della Corte decideva - con quattro voti contro tre - che, fatte salve le sue conclusioni in merito alla tempestività, adeguatezza ed esaustività delle misure investigative e all’effettiva partecipazione dei ricorrenti al procedimento, vi fosse stata nondimeno una violazione dell’articolo 2 nel suo aspetto procedurale; il tribunale militare, quale di organo responsabile della revisione finale delle indagini, non godeva, infatti, della necessaria indipendenza.
Il 4 novembre 2013, il caso veniva rinviato alla Grande Camera su richiesta del Governo.
In diritto – Articolo 2 (aspetto processuale): l’articolo 2 richiedeva un esame concreto in merito all’indipendenza dell’indagine nel suo complesso. Le persone e gli organi responsabili delle indagini dovevano essere sufficientemente indipendenti rispetto alle persone e alle strutture la cui responsabilità sarebbe stata presumibilmente valutata alla luce di tutte le circostanze particolari del caso.
Laddove l’indipendenza statutaria o istituzionale dei soggetti coinvolti fosse in discussione, la Corte è tenuta ad effettuare un esame più rigoroso circa l’indipendenza delle indagini. In casi del genere, l’approccio corretto consisteva nel verificare se e in quale misura la circostanza controversa avesse compromesso l’effettività delle indagini e l’idoneità di queste ultime a fare chiarezza sulle circostanze del decesso ed a punire i responsabili.
L’osservanza del requisito procedurale di cui all’articolo 2 è valutata sulla base di differenti parametri fondamentali: l’adeguatezza delle misure investigative, la tempestività delle indagini, il coinvolgimento della famiglia del defunto e l’indipendenza delle indagini. Questi elementi sono correlati tra loro e presi insieme, consentono di valutare il livello di efficacia delle indagini. Ciascuno di essi, preso separatamente, non è decisivo in sé, come avviene per il requisito di indipendenza di cui all’articolo 6.
(a) Tempestività, adeguatezza ed esaustività delle indagini – Le indagini in questione erano state condotte con la diligenza necessaria e non erano state afflitte da ritardi eccessivi. Le autorità avevano preso misure sufficienti per raccogliere e mettere al sicuro le prove relative agli eventi in questione. Per quanto riguarda l’interrogatorio dei testimoni, inoltre, esse avevano raccolto diverse dichiarazioni subito dopo gli eventi. Non vi erano elementi per sostenere che le autorità avessero omesso di interrogare i testimoni chiave o che gli interrogatori fossero stati condotti in modo inappropriato.
(b) Partecipazione dei parenti del defunto alle indagini – Ai ricorrenti era stato accordato l’accesso alle informazioni prodotte nel corso delle indagini in misura sufficiente da consentire loro di partecipare in maniera effettiva al procedimento.
(c) Indipendenza delle indagini
(i) Indipendenza dell’accusa – Il pubblico ministero militare incaricato delle indagini non aveva nessun legame - gerarchico o di altro tipo - con il principale sospettato, con i gendarmi di stanza presso il sito, con la gendarmeria centrale e neanche con la gendarmeria in generale. Per di più, egli aveva raccolto tutte le prove necessarie.
Per quanto riguarda gli investigatori non legati al pubblico ministero, non vi era alcuna relazione gerarchica tra loro e le persone presumibilmente coinvolte. Essi inoltre non erano responsabili della conduzione delle indagini, il cui controllo generale, invece, era rimasto nelle mani del pubblico ministero.
In aggiunta, i principali atti prodotti dagli investigatori di cui sopra, concernevano gli aspetti scientifici dell’indagine, come il prelievo di campioni o le prove balistiche.
(ii) Indipendenza del riesame effettuato dal tribunale militare – La normativa in vigore all’epoca dei fatti metteva in dubbio l’indipendenza statutaria del tribunale militare chiamata ad esaminare l’appello dei ricorrenti contro la decisione dell’ufficio del pubblico ministero di non esercitare l’azione penale.
Tuttavia, i membri del tribunale militare non avevano alcun legame gerarchico o tangibile con i gendarmi di stanza presso il sito o con la gendarmeria in generale.
Inoltre, non vi erano elementi nella condotta del tribunale e dei suoi giudici che indicassero che questi ultimi fossero stati propensi ad astenersi dal far luce sulle circostanze della morte, ad accettare senza domande le conclusioni a loro presentate o ad ostacolare l’instaurazione di un procedimento penale a carico dell’ultima persona ad aver visto il sergente in vita.
Al contrario, il tribunale aveva inizialmente accolto l’opposizione dei ricorrenti, ordinando ulteriori indagini al fine di verificare la credibilità dell’ipotesi di incidente avanzata dall’ufficio del pubblico ministero, ed è stato sulla base di queste ulteriori misure che essa aveva infine respinto l’opposizione.
Il fatto che il tribunale abbia ritenuto che tutte le misure di indagine necessarie al fine stabilire la verità fossero state adottate, e che non vi fossero prove sufficienti per avviare un procedimento nei confronti di un indagato, non poteva in alcun modo essere considerato come un indizio di mancanza di indipendenza. A questo proposito, le autorità avevano un obbligo non di risultato, ma di mezzi, e l’articolo 2 non prevede il diritto di ottenere una condanna o l’esercizio di un’azione penale.
(iii) Conclusioni sull’indipendenza delle indagini - Pur riconoscendo come, nel caso di specie, non fosse possibile ritenere che i soggetti che hanno svolto un ruolo nelle indagini abbiano goduto di piena indipendenza statutaria, la Corte, tenendo conto – da un lato – dell’assenza di rapporti gerarchici, istituzionali o di altro tipo tra tali soggetti ed il principale potenziale sospettato e – dall’altro – del comportamento in concreto dei primi, che non rifletteva una mancanza di indipendenza o imparzialità nella gestione delle indagini, ha nondimeno rilevato che le indagini siano state sufficientemente indipendenti.
A questo proposito, la morte del sergente non si era verificata in circostanze idonee a generare, a priori, sospetti contro le forze di sicurezza in quanto istituzione, come ad esempio nel caso di decessi verificatisi in seguito a scontri comportanti l’uso della forza, nell’ambito di manifestazioni, operazioni miliari e di polizia o ancora nei casi di morti violente avvenute durante la custodia di polizia. Anche secondo l’ipotesi penale, i sospetti erano ricaduti sull’ultima persona che aveva visto in vita il sergente, piuttosto che sulle autorità. Tuttavia rimaneva il fatto che l’individuo in questione era un semplice militare di leva, e non un ufficiale dell’esercito. Restava, pertanto, la possibilità che i sospetti contro di lui non fossero legati al suo status particolare di gendarme o di membro delle forze armate.
In conclusione, le indagini condotte nel caso in esame erano state sufficientemente accurate ed indipendenti, ed il grado di coinvolgimento dei ricorrenti nell’inchiesta era idoneo a consentire loro di proteggere i propri interessi e di esercitare i propri diritti.
Conclusione: nessuna violazione (dodici voti contro cinque).
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