CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO
PRIMA SEZIONE
CAUSA N.T. c. CIPRO
(Ricorso n. 28150/22)
SENTENZA
Articolo 3 e articolo 8 • Obblighi positivi • Risposta delle autorità alle accuse di stupro formulate dalla ricorrente in violazione degli obblighi positivi procedurali dello Stato di applicare concretamente le disposizioni penali pertinenti mediante un’indagine e un’azione penale efficaci • Inadempimento da parte delle autorità del loro compito fondamentale di valutare la questione del mancato consenso • Vittimizzazione secondaria mediante stereotipi colpevolizzanti, moralistici e sessisti • Mancata effettuazione di una valutazione contestualizzata • Rifiuto ingiustificato dell’accesso al fascicolo processuale che ha limitato l’effettiva partecipazione della ricorrente al processo • Non rispettati i diritti della ricorrente in quanto vittima e la stessa non trattata con dignità
Articolo 14 (+ articolo 3 e articolo 8) • Discriminazione • Il linguaggio utilizzato dai pubblici ministeri e dal sostituto procuratore generale nella valutazione del caso esprimeva pregiudizi e stereotipi sessisti suscettibili di minare la fiducia delle donne, in quanto vittime di violenza fondata sul genere, nel sistema della giustizia • I metodi utilizzati per valutare l’autenticità del consenso della ricorrente l’avevano privata di un’adeguata protezione e l’avevano esposta a una vittimizzazione secondaria
Elaborata dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.
STRASBURGO
3 luglio 2025
DEFINITIVA
03/10/2025
La presente sentenza è diventata definitiva ai sensi dell’articolo 44 § 2, della Convenzione. Può subire modifiche di forma.
Nella causa N.T. c. Cipro,
la Corte europea dei diritti dell’uomo (Prima Sezione), riunita in una Camera composta da:
Ivana Jelić, Presidente,
Erik Wennerström,
Alena Poláčková,
Georgios A. Serghides,
Raffaele Sabato,
Frédéric Krenc,
Anna Adamska-Gallant, giudici,
e Ilse Freiwirth, Cancelliere di Sezione,
visto il ricorso (n. 28150/22) presentato contro la Repubblica di Cipro con il quale in data 3 giugno 2022 una cittadina cipriota, la Sig.ra N.T. (“la ricorrente”), ha adito la Corte ai sensi dell’articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (“la Convenzione”);
vista la decisione di comunicare al Governo cipriota (“il Governo”) le doglianze relative all’articolo 3, all’articolo 8, considerato singolarmente, e all’articolo 14, in combinato disposto con gli articoli 3 e 8 della Convenzione, e di dichiarare il ricorso irricevibile per il resto;
vista la decisione di non divulgare il nome della ricorrente;
viste le osservazioni presentate dal Governo convenuto e le osservazioni presentate in risposta dalla ricorrente;
visti i commenti presentati dall’AIRE Centre e da Step Up Stop Slavery, ai quali il Presidente della Sezione aveva concesso l’autorizzazione a intervenire;
dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 10 giugno 2025,
pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:
INTRODUZIONE1. La causa riguarda la doglianza relativa all’inadempimento da parte delle autorità nazionali dei loro obblighi positivi di cui agli articoli 3 e 8 della Convenzione, di indagare e perseguire le accuse di stupro formulate dalla ricorrente. Essa riguarda inoltre l’accusa della ricorrente di avere subito discriminazioni fondate sul genere, in violazione dell’articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con gli articoli 3 e 8 della Convenzione.
IN FATTO2. La ricorrente è nata nel 1992 e vive a Larnaca. È stata rappresentata dall’avvocatessa L. Cariolou, del Foro di Nicosia.
3. Il Governo è stato rappresentato dal suo Agente, il Sig. G.L. Savvides, Procuratore Generale della Repubblica di Cipro.
4. I fatti della causa possono essere riassunti come segue.
LA DENUNCIA DI STUPRO SPORTA DALLA RICORRENTE5In data 10 aprile 2021 la ricorrente denunciò alla polizia di essere stata violentata da A.T. in data 1o gennaio 2011. Presentò una dichiarazione a un’agente di polizia di sesso femminile.
6All’epoca dell’asserito incidente, la ricorrente aveva 18 anni e A.T. ne aveva 20.
7La ricorrente dichiarò alla polizia che conosceva A.T. dal 2007, dai tempi della scuola, e che era attratta da lui. Lo aveva confidato a un’amica, C.S. Nel 2009, dopo essersi incontrati in un locale, A.T. la baciò con il suo consenso e non proseguì con ulteriori atti sessuali quando si accorse del suo disagio. In seguito, si videro nella loro città natale, ma non parlarono.
8In data 1o gennaio 2011, verso l’una di notte, si recò in un locale con la sua amica C.S. Incontrarono successivamente A.T. e il suo amico G.H. e i quattro andarono a mangiare. A.T. si fermò poi davanti a un magazzino del quale aveva le chiavi e insistette per entrare. C.S. rifiutò e la ricorrente oppose inizialmente resistenza, ma entrò per usare il bagno. G.H. e C.S. rimasero fuori. All’interno, A.T. la condusse al piano di sopra, in bagno, dove la afferrò e cercò di spogliarla. Ella oppose resistenza, ma egli la costrinse a sdraiarsi su alcune scatole. Essendo troppo spaventata per urlare, elle rimase zitta.
C.S. salì poi al piano di sopra, ma A.T. costrinse la ricorrente a chiederle di andarsene, cosa che ella fece per paura. A.T. la violentò poi oralmente e vaginalmente. Inizialmente ella rimase immobile, ma poi cercò di respingerlo per impedirgli di costringerla a praticargli sesso orale muovendo la testa e cercò successivamente di impedirgli di penetrarla vaginalmente graffiandolo e mordendolo. Egli non si fermò e le chiese di smettere di graffiarlo. Continuò a penetrarla con la forza e iniziò a morderle il collo con violenza. Le chiese se le piacesse e se dovesse continuare. Inizialmente ella non rispose ma disse infine: “Per favore, smettila, perché mi tormenti? Puoi fare sesso con chiunque tu voglia” (σε παρακαλώ σταμάτα, γιατί με ταλαιπωρείς; Μπορείς να κάνεις σεξ με όποια θέλεις). L’aggressione durò circa mezz’ora prima che A.T. si vestisse e la lasciasse nuda sul pavimento. Mentre ella si vestiva, C.S. tornò al piano di sopra, ma la ricorrente non parlò dell’incidente. Dichiarò successivamente di essersi sentita umiliata e usata.
Ella lasciò il magazzino con C.S., che rimase con lei per tutta la notte. La ricorrente ebbe degli incubi. Si alzò e vide nello specchio del bagno che presentava lividi e segni di morsi sul collo. Svegliò C.S., chiedendole se avesse sognato. C.S. notò i segni ma non fece altre domande. Non si dissero altro.
9La ricorrente ha dichiarato che, al suo ritorno all’estero per i suoi studi, aveva raccontato a un amico (D.N.) che A.T. l’aveva violentata.
10Ha dichiarato che, a causa dello stupro, era emotivamente instabile, non riusciva a dormire e a volte vomitava nel sonno.
11Nel 2016 si recò da uno psicologo (S.P.) e parlò dello stupro senza rivelare l’identità di A.T.
12Si rivolse a una seconda psicologa (D.D.) e continuò a vederla anche nel periodo in cui rese la sua dichiarazione. Le confidò inoltre lo stupro.
13Infine, ha dichiarato di aver deciso di denunciare lo stupro in seguito a una conversazione su Facebook con S.N., un’amica che l’aveva informata che A.T. aveva violentato un’altra compagna di classe nel bagno di un locale. S.N. aveva detto che la ragazza, il cui nome non è stato rivelato, non voleva informare la polizia. Questa informazione le aveva dato la forza di fermare le azioni di A.T.
L’INDAGINE DELLA POLIZIA E L’ATTO DI ACCUSA NEI CONFRONTI DEL SOSPETTATO14La polizia aprì un fascicolo d’indagine immediatamente dopo la presentazione della denuncia da parte della ricorrente.
15In data 11 aprile 2021 la ricorrente inviò alla polizia le schermate della conversazione avuta con S.N., il quale l’aveva informata su Facebook che un’altra ragazza gli aveva confidato di essere stata violentata da A.T. quando era una studentessa.
16In data 14 aprile 2021 fu raccolta la dichiarazione di D.N. (si veda il paragrafo 9supra), il quale confermò che la ricorrente gli aveva parlato dello stupro avvenuto nel 2010 durante i loro studi. Egli dichiarò di conoscere A.T. dalla scuola e di non essere stato sorpreso del suo comportamento, poiché A.T. aveva dimostrato un comportamento delinquenziale a scuola.
17Lo stesso giorno la polizia interrogò C.S. Ella dichiarò di essere stata una buona amica della ricorrente fin dai tempi della scuola. Sapeva che la ricorrente era attratta da A.T. Confermò che, il 1o gennaio 2011, dopo una serata fuori, A.T. le aveva condotte in un magazzino nel quale C.S. rifiutò di entrare. Dichiarò che la ricorrente entrò perché aveva bisogno di usare il bagno. G.H. e C.S. rimasero fuori, ma poi A.T. disse loro di entrare nel magazzino. A.T. salì le scale che conducevano al piano ammezzato. Dopo un po’, C.S. salì al piano superiore cercando la ricorrente. Vide A.T. che teneva la ricorrente con entrambe le mani sulle spalle mentre ella sedeva su alcune scatole. Erano entrambi vestiti. A.T. disse alla ricorrente di dire a C.S. di tornare giù, cosa che la ricorrente fece. C.S. dichiarò di avere poi cercato di uscire dal magazzino, ma la porta era stata chiusa a chiave da A.T., quindi rimase seduta ad aspettare al piano di sotto con G.H. Sentì delle voci e dei rumori, ma non sospettò nulla di male. Circa venti o trenta minuti dopo, vide A.T. che indossava la sua camicia. A.T. scese quindi al piano di sotto, aprì la porta e uscì con G.H. C.S. salì successivamente al piano di sopra per trovare la ricorrente, che era vestita ma si comportava in modo strano. Tornarono quindi a casa insieme. A un certo punto, la ricorrente la svegliò chiedendole se quello che era successo fosse vero. C.S. affermò di non ricordare di avere risposto, perché era assonnata. Si alzò e disse di ricordare vividamente di aver visto il collo della ricorrente pieno di lividi. Aggiunse inoltre di ricordare che l’unghia della ricorrente era rotta. La ricorrente era turbata e irrequieta, ma non si confidò con lei. Dopo che la ricorrente era tornata ai suoi studi, C.S. la invitò più volte a farle visita, ma ella non lo fece e aveva perso la voglia di fare qualsiasi altra cosa.
C.S. dichiarò anche che nel 2010, durante le vacanze pasquali, era a mangiare fuori con la ricorrente quando videro A.T. con i suoi amici. A.T. chiese a C.S. se poteva parlarle e la condusse in un vicolo vicino al ristorante. La spinse contro un muro e cercò di baciarla. Ella, spaventata, lo respinse. Egli le afferrò violentemente la testa e la tirò verso i suoi genitali, chiedendole di praticargli sesso orale. Ella oppose resistenza e, a quel punto, passavano delle persone, ed ella tornò al ristorante per cercare la ricorrente. Non aveva informato nessuno dell’accaduto, nemmeno la ricorrente, perché si era davvero spaventata, si vergognava e non voleva ferire la ricorrente, sapendo che ella provava dei sentimenti per A.T. Questo era stato anche il motivo per il quale si era rifiutata fin dall’inizio di entrare nel magazzino.
18. In data 16 aprile 2021 la polizia raccolse la testimonianza di S.P., uno psicologo che aveva in cura la ricorrente e al quale quest’ultima aveva confidato di essere stata violentata, senza rivelare il nome dell’aggressore (si veda il paragrafo 11supra). S.P. dichiarò che la ricorrente lo aveva consultato circa tre o quattro anni prima e che aveva avuto dieci sedute con lui. Non aveva conservato la documentazione dei loro incontri.
19. Lo stesso giorno, la polizia raccolse una dichiarazione di S.N. riguardo alla conversazione avuta con la ricorrente su Facebook Messenger (si veda il paragrafo 13supra). S.N. dichiarò che nel febbraio 2021 aveva pubblicato sulla sua pagina Facebook di sapere che un candidato alle elezioni parlamentari era stato coinvolto in un caso di violenza sessuale. A seguito del suo messaggio, la ricorrente lo contattò chiedendogli se quel candidato fosse A.T., ed egli rispose affermativamente.
20. In data 20 aprile 2021 la polizia convocò A.T. per un interrogatorio alla presenza del suo avvocato, informandolo della denuncia per stupro. A.T. rifiutò di rispondere alle domande poste dalla polizia.
21In data 22 aprile 2021 la polizia interrogò G.H., un amico di A.T. che era presente nel magazzino in data 1o gennaio 2011. Egli dichiarò di conoscere la ricorrente e la sua amica, C.S., dai tempi della scuola. Affermò che in data 1o gennaio 2011 era in un locale con A.T. Rimasero nel locale fino a dopo le 4 del mattino. La ricorrente li contattò chiedendo loro di incontrarsi. Quando uscirono dal locale, si incontrarono con la ricorrente e la sua amica, come concordato. Fecero una passeggiata nei dintorni e arrivarono davanti al magazzino del padre di A.T. al fine di passare del tempo insieme. Una volta entrati nel magazzino, egli e C.S. rimasero al pianoterra mentre A.T. e la ricorrente salirono al piano superiore, che si trovava a circa 3 metri sopra di loro. Dichiarò che, a causa della conformazione del magazzino, avrebbe dovuto essere in grado di sentire i rumori, ma non li sentì. Né sentì urla o movimenti intensi o strani. Dichiarò che rimasero nel magazzino per circa quarantacinque minuti, il che significa che sarebbe stato impossibile che si verificasse un simile atto senza che se ne accorgessero. Dopodiché, la ricorrente e A.T. lasciarono insieme il piano superiore e la ricorrente non sembrava adirata con A.T. Lasciarono tutti insieme il magazzino.
22Lo stesso giorno la polizia si recò nella strada in cui la ricorrente aveva indicato che era situato il magazzino e scattò diverse fotografie della strada e degli edifici circostanti. Parlando con il consigliere comunale, la polizia fu informata del fatto che in quella strada vi erano in passato dei magazzini che erano stati demoliti nove anni prima.
23. In data 28 aprile 2021 l’investigatore redasse una relazione riassuntiva sulla denuncia della ricorrente e sulle misure istruttorie adottate dalla polizia.
24. Il 29 aprile 2021 la polizia trasmise tale relazione, unitamente al fascicolo dell’indagine, all’Ufficio legale della Repubblica con la segnalazione che vi erano prove sufficienti per avviare l’azione penale nei confronti di A.T.
25In data 7 maggio 2021 la polizia depositò un atto di accusa contro A.T. per il reato di stupro presso il Tribunale distrettuale di Larnaca (procedimento n. 3428/21).
26In data 10 maggio 2021 la ricorrente presentò alla polizia una dichiarazione integrativa (“la prima dichiarazione integrativa”). Affermò di essere stata informata da persone che conoscevano anch’esse A.T. che egli era in possesso di conversazioni tramite SMS scambiati tra di loro, che dimostravano la falsità della sua affermazione. Per tale motivo, la ricorrente trovò le loro conversazioni su Facebook Messenger, le stampò e le consegnò alla polizia. La ricorrente menzionò in particolare un messaggio che aveva inviato ad A.T. in data 1o dicembre 2011 per fargli gli auguri per il suo onomastico e dirgli che lo amava, nonostante egli le avesse mostrato il suo lato peggiore, messaggio al quale A.T. non aveva risposto. La ricorrente chiarì nella sua dichiarazione di ritenere di essere stata violentata per colpa sua, a causa dell’immagine che A.T. aveva di lei. All’epoca ella era una persona estroversa e frequentava i locali. A.T. sapeva che ella provava qualcosa per lui, così come lo sapevano anche gli altri intorno a loro. Presumeva, quindi, di avergli trasmesso il messaggio sbagliato, ovvero che il suo consenso fosse implicito. Credeva di essere pienamente responsabile di quanto accaduto, trovava scuse per il suo comportamento e desiderava proteggerlo dall’andare in carcere. Affermò inoltre di non riuscire a capacitarsi di come una persona che le piaceva potesse averla violentata. Comprese anni dopo, dopo avere elaborato interiormente l’evento, che il motivo per il quale aveva sviluppato quell’atteggiamento nei suoi confronti era stato per giustificare la sua codardia nel denunciarlo nel 2011. Aveva messo una pietra sopra i suoi sentimenti e deciso di continuare la sua vita come se non fosse successo nulla. Nell’estate del 2012, aveva incontrato A.T. fuori dagli uffici di un partito politico, dove si stavano svolgendo le elezioni interne per il comitato esecutivo del movimento giovanile. A.T. l’aveva avvicinata, informandola della sua candidatura all’elezione e chiedendole se volesse votare per lui. In quel momento, aveva sentito che vi era finalmente un equilibrio e che potevano avere normali contatti sociali. Gli aveva successivamente inviato un messaggio per congratularsi con lui per l’elezione, poiché aveva sentito il bisogno di proteggerlo e di prendersi cura di lui. Negli anni 2014-15 era giunta a un blocco psicologico e nel 2014 aveva iniziato un percorso terapeutico con uno psicologo. La sua ultima conversazione con A.T. risaliva al 6 ottobre 2013. Lo aveva visto anche nel giugno 2014 al funerale di un amico.
27. In data 18 maggio 2021 il Tribunale distrettuale di Larnaca trasmise il procedimento penale contro A.T. alla Corte di assise (poiché i casi in cui la pena prevista dalla legge per il reato in questione supera i cinque anni di reclusione sono deferiti alla Corte di assise).
28In data 10 giugno 2021 la Procura Generale (Pubblico ministero A.A.) depositò un nuovo atto d’accusa presso la Corte di assise, imputando ad A.T. il reato di stupro, inter alia, ai sensi degli articoli 144 e 145 del codice penale. Lo stesso giorno A.T. si dichiarò non colpevole e fu rilasciato su cauzione. La Corte di assise respinse la richiesta del pubblico ministero di ordinare ad A.T. di consegnare il passaporto quale condizione per il suo rilascio provvisorio.
29In data 16 giugno 2021 il pubblico ministero A.A. inviò una nota al Dipartimento per la lotta alla criminalità della Questura, con la quale chiese al dipartimento di ottenere una seconda dichiarazione integrativa dalla ricorrente, dato che quest’ultima lo aveva informato che un evento connesso alla denuncia di stupro non era stato verbalizzato nella sua dichiarazione iniziale.
30. In data 25 giugno 2021 la ricorrente presentò alla polizia una seconda dichiarazione integrativa in data 1o gennaio 2010, aveva avuto un rapporto sessuale consensuale con A.T. nel medesimo magazzino nel quale egli l’aveva violentata in data 1o gennaio 2011. C.S. e G.H. si trovavano anch’essi al pianoterra del magazzino, dove avevano avuto un rapporto sessuale consensuale mentre ella aveva un rapporto sessuale consensuale con A.T. al piano ammezzato. Dopodiché, A.T. e G.H. le avevano riaccompagnate a casa in auto. La ricorrente dichiarò che quanto le era accaduto in data 1o gennaio 2010 era completamente diverso dall’atto del 1o gennaio 2011, che non si era svolto con il suo consenso. La ricorrente affermò anche di aver informato la polizia nella sua prima dichiarazione di avere avuto un rapporto sessuale consensuale con A.T. nel gennaio 2010, ma sia ella che l’agente di polizia che la interrogava lo avevano ritenuto non connesso ai fatti della sua denuncia, poiché era avvenuto con il suo consenso. Dopo avere riflettuto, aveva avuto dei dubbi sulla correttezza di ciò, e aveva pertanto informato il pubblico ministero dell’accaduto.
LA DECISIONE DEL PROCURATORE GENERALE DI NON PROCEDERE PENALMENTE31In data 2 settembre 2021 il pubblico ministero (Sig. A.A.) inviò una nota al Procuratore Generale, indicando che dalle testimonianze disponibili emergevano seri interrogativi che, unitamente agli sviluppi del caso, giustificavano una sua rivalutazione. Il pubblico ministero esaminò, a tale riguardo, la prima dichiarazione integrativa della ricorrente, che rivelava i suoi sentimenti di simpatia per A.T. e la sua considerazione del fatto che ella aveva potuto indurlo a credere che il suo consenso dovesse essere dato per scontato, poiché egli le piaceva, ed egli e altri ne erano a conoscenza. In tale dichiarazione ella aveva manifestato anche sentimenti di amarezza, sebbene non avesse fatto menzione dei messaggi nella sua dichiarazione originale. Il pubblico ministero suggerì di valutare questo aspetto, unitamente al fatto che nella sua dichiarazione iniziale la ricorrente aveva affermato che l’indagato le aveva detto di smettere di graffiarlo e le aveva chiesto se le piacesse e se dovesse continuare, cosa a cui ella non aveva inizialmente risposto, e quando le era stato chiesto nuovamente, aveva risposto: “Per favore, smettila, perché mi tormenti? Puoi fare sesso con chiunque tu voglia”. Il pubblico ministero sostenne che la combinazione di questi elementi sollevava la questione di sapere se si potesse escludere la possibilità che A.T. avesse ritenuto che la ricorrente avesse dato il consenso al momento dei fatti. Il pubblico ministero informò inoltre il Procuratore Generale del fatto che la ricorrente aveva effettivamente menzionato verbalmente alla polizia di avere avuto un rapporto sessuale consensuale con A.T. nel 2010 ma, secondo l’agente di polizia che aveva raccolto la sua dichiarazione, la ricorrente aveva chiesto che tale evento non fosse verbalizzato nella sua dichiarazione. Il pubblico ministero concluse che quanto affermato nella seconda dichiarazione integrativa della ricorrente era contraddittorio rispetto ad alcuni rinvii contenuti nella sua prima dichiarazione. Nello specifico, il pubblico ministero ritenne che nella sua prima dichiarazione la ricorrente avesse lasciato intendere di non conoscere il luogo in cui era avvenuto lo stupro nel 2011. Inoltre, ella aveva affermato che, dopo l’episodio del 2009 durante il quale A.T. l’aveva trasferita in una zona isolata, aveva visto A.T. in diversi luoghi di Larnaca, ma non si erano parlati.
32. In data 14 settembre 2021 il pubblico ministero responsabile del Dipartimento di diritto penale dell’Ufficio Legale rispose con una nota scritta a mano che sembrava che il caso creasse delle difficoltà e dispose l’organizzazione di un incontro con la ricorrente per verificarne la credibilità e decidere se il caso dovesse essere trattato in tribunale.
33Lo stesso giorno, anche un altro pubblico ministero (la Sig.ra M.P.) che lavorava presso l’Ufficio Legale elaborò una nota per il Sostituto Procuratore Generale e il pubblico ministero responsabile del Dipartimento di diritto penale dell’Ufficio Legale. M.P. sottolineò alcune incongruenze nelle dichiarazioni della ricorrente, come il fatto che avesse dichiarato di non aver parlato con il ricorrente tra il 2009 e il 2011, come avesse ritenuto di essere ella stessa responsabile dello stupro subito, che i due si fossero scambiati messaggi fino al 2013, che la ricorrente lo avesse chiamato “amore” e che fosse stata lei a iniziare quelle conversazioni. Secondo M.P., nella sua prima dichiarazione la ricorrente non aveva ovviamente detto tutta la verità, e poteva aver cercato di nascondere fatti che riteneva potessero danneggiare la sua denuncia. M.P. osservò che le incongruenze nelle dichiarazioni potevano essere spiegate solo dalla ricorrente. M.P. osservò inoltre che vi erano testimonianze a sostegno delle dichiarazioni della ricorrente, come quella della sua amica C.S., del suo psicologo e di S.N.
34In data imprecisata, che la ricorrente ha indicato come il 15 ottobre 2021, ella partecipò a un incontro con i pubblici ministeri, A.A. e M.P., e l’agente di polizia di sesso femminile che aveva raccolto la sua dichiarazione iniziale.
35In data 15 ottobre 2021 la ricorrente fu curata nel pronto soccorso dell’Ospedale Generale di Larnaca per, secondo la relazione clinica, un disturbo d’ansia.
36In data 1o dicembre 2021 il Sostituto Procuratore Generale decise di non procedere penalmente nei confronti di A.T. Redasse una relazione dopo aver sentito i pubblici ministeri M.P. e A.A., che avevano incontrato la ricorrente. Rilevò che la credibilità della ricorrente rimaneva in discussione. Le sue risposte alle domande poste durante l’incontro non si erano basate sulla sostanza, aveva interpretato questioni e fatti giuridici anziché fornire prove concrete e aveva affermato di non essere sicura del fatto che avrebbe voluto avere rapporti sessuali con A.T. se egli non fosse stato violento con lei. Rilevò inoltre numerose incongruenze tra la sua dichiarazione e quelle di altri testimoni. Vi erano incongruenze anche tra la sua dichiarazione e prove come le sue conversazioni online con A.T., che erano state rivelate solo successivamente e sollevavano seri interrogativi. Ella aveva anche menzionato che i suoi amici non le parlavano più, dato che tutti sapevano che le piaceva A.T. Osservò inoltre che l’ammissione della ricorrente del fatto che A.T. le piacesse era di particolare importanza per quanto riguarda la questione della credibilità, poiché avrebbe potuto incidere in qualche modo sul suo comportamento inviandogli il segnale sbagliato che il consenso da parte sua era ovvio (ότι η συναίνεση ήταν κάτι αυτονόητο από μέρους της). Osservò inoltre che, a prescindere dalla sua credibilità, era importante esaminare se A.T. avesse potuto credere soggettivamente, anche se erroneamente, che la ricorrente avesse acconsentito. In tal caso, non sussistevano le condizioni per il reato di stupro. Con il medesimo approccio, la ricorrente stessa aveva sollevato tale scriminante nella sua prima dichiarazione supplementare quando ella aveva affermato non solo che il suo consenso era ovvio (ήταν κάτι το αυτονόητο) ma che, quando era avvenuto l’incidente, si era biasimata per il fatto che l’imputato avesse avuto tale immagine di lei a causa del proprio comportamento. Osservò inoltre che la ricorrente credeva che solo ella dovesse essere biasimata per quanto le era accaduto. Il Sostituto Procuratore Generale dichiarò che questi fattori erano ignoti alla Procura quando era stato valutato per la prima volta il caso della ricorrente ed era stato avviato il procedimento penale. Conseguentemente, decise di non procedere penalmente, considerando che la summenzionata decisione soddisfaceva l’interesse pubblico compresa, inter alia, la tutela dei diritti dell’imputato. Aggiunse che la sua decisione si basava anche sulla scarsa probabilità di successo del caso dinanzi al tribunale e che l’insuccesso in diversi procedimenti penali poteva avere un effetto deterrente sulle vittime, dissuadendole dal denunciare tali reati in futuro. In conclusione, osservò che il fattore temporale non aveva svolto alcun ruolo nella sua decisione, poiché in casi del genere esso non poteva essere considerato un elemento negativo.
37. Lo stesso giorno, il Sostituto Procuratore Generale firmò un non luogo a procedere, sospendendo il procedimento penale nei confronti di A.T.
38. In data 2 dicembre 2021 A.T. pubblicò un messaggio in rete intitolato “È tempo di giustizia”, spiegando che il pubblico ministero aveva disposto il non luogo a procedere nei suoi confronti. Il suo messaggio fu riprodotto da un locale sito internet di notizie online. Sembra che lo stesso giorno il procedimento penale dinanzi al tribunale sia cessato.
39. In data 3 dicembre 2021 il pubblico ministero informò telefonicamente la ricorrente della decisione di non luogo a procedere.
40. In data 27 dicembre 2021 la ricorrente chiese copia della decisione del Procuratore Generale di non luogo a procedere e di essere informata delle motivazioni di tale decisione. Chiese, inoltre, il riesame della decisione di non luogo a procedere nei confronti di A.T.
41. Con nota del 4 gennaio 2022, il Sostituto Procuratore Generale rispose che la summenzionata decisione le era stata comunicata dal pubblico ministero nell’ufficio di quest’ultimo. Il pubblico ministero investito del caso aveva spiegato alla ricorrente che era stato disposto il non luogo a procedere a seguito di un riesame delle prove e, in particolare, delle dichiarazioni rese dalla ricorrente successivamente al deposito del caso in tribunale, che comprendevano nuove accuse e prove che non erano contenute nel fascicolo quando era stata adottata la decisione di esercitare l’azione penale. Ciò aveva dato luogo a una nuova valutazione della decisione di perseguire penalmente A.T.
42. Con nota del 4 febbraio 2022, la ricorrente replicò che, pur avendo discusso brevemente telefonicamente con il pubblico ministero i motivi della decisione, desiderava comunque essere informata dei motivi della decisione di non procedere penalmente a seguito del riesame delle sue dichiarazioni e prove integrative. La ricorrente chiese inoltre copia del fascicolo relativo al procedimento penale n. 3428/21, copie delle sue dichiarazioni alla polizia, qualsiasi altro documento o materiale relativo alla sua denuncia del 10 aprile 2021 e i verbali degli incontri intercorsi tra lei, gli avvocati dell’Ufficio legale e la polizia per il riesame della sua denuncia.
43Con nota del 21 febbraio 2022, il Sostituto Procuratore Generale replicò che il pubblico ministero aveva spiegato i motivi del non luogo a procedere. Il Sostituto Procuratore Generale ribadì che le prove dovevano essere riesaminate in quanto la ricorrente aveva reso due dichiarazioni integrative nelle quali aveva formulato nuove accuse di cui la Procura Generale non era a conoscenza quando era stata adottata la decisione di perseguire l’autore del reato. La richiesta della ricorrente tesa a ottenere copia del fascicolo fu respinta.
IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE Il codice penale (CAP. 154)44L’articolo 144 del codice penale, nella versione vigente all’epoca dell’asserito stupro, prevedeva:
“Chiunque abbia rapporti sessuali illeciti con una donna senza il suo consenso, o dopo avere ottenuto il suo consenso con la forza o la minaccia di lesioni personali, o nel caso di una donna coniugata spacciandosi per il marito, è colpevole di un reato qualificato come stupro.”
45. L’articolo 145 prevedeva che chiunque commettesse il reato di stupro fosse punito con l’ergastolo.
La legge del 2016 sull’istituzione di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato (Legge 51(I)/2016)46La legge 51(I)/2016 ha recepito la direttiva sui diritti delle vittime (2012/29/UE) nel diritto cipriota. Le disposizioni pertinenti della legge recitano come segue:
Articolo 4 - Obblighi delle autorità e delle ONG
“4. Ogni autorità e/o organizzazione non governativa coinvolta dovrà, nell’applicazione delle disposizioni della presente legge –
a) in ogni incontro della vittima con i servizi di assistenza alle vittime o con le autorità requirenti o giudiziarie che agiscono nell’ambito di procedimenti penali, trattare la vittima con dignità, rispetto e sensibilità e adottare un approccio personalizzato senza discriminazioni;
b) assicurare la protezione e la promozione dei diritti delle vittime, senza discriminazioni basate su alcun motivo, compreso il sesso (...)
(...)
g) assicurare che una persona che ha subito una violenza basata sul suo sesso riceva un’assistenza e una protezione speciali, dato l’elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di minacce e di vendette connessi a tale violenza;
(...)”
Articolo 6 – Diritto di ottenere informazioni fin dal primo contatto con
un’autorità competente
“6. 1) Ogni autorità competente deve fornire fin dal primo contatto con la vittima, senza indebito ritardo (...) le seguenti informazioni:
a) il tipo di assistenza che può ricevere e da chi, nonché, se del caso, informazioni di base sull’accesso all’assistenza sanitaria, a un’eventuale assistenza specialistica, anche psicologica, e su una sistemazione alternativa;
b) le procedure per la presentazione di una denuncia relativa a un reato e il ruolo svolto dalla vittima in tali procedure;
(...)
e) come e a quali condizioni possono accedere ai servizi di interpretariato e di traduzione;”
Articolo 19 – Diritto delle vittime alla protezione durante le indagini penali
“19. Fatti salvi i diritti della difesa e nel rispetto della discrezionalità giudiziale, le autorità inquirenti devono assicurare che durante le indagini penali:
a) l’audizione della vittima si svolga senza indebito ritardo dopo la presentazione di una denuncia relativa a un reato presso l’autorità competente;
b) il numero delle audizioni della vittima sia limitato al minimo e le audizioni abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini dell’indagine penale;
c) la vittima possa essere accompagnata dal suo rappresentante legale e da una persona di sua scelta, salvo motivata decisione contraria;
d) le visite mediche siano limitate al minimo e abbiano luogo solo se strettamente necessarie ai fini del procedimento penale.
Articolo 20 - Diritto alla protezione della vita privata
“20. 1) Nell’ambito del procedimento penale, le autorità competenti adottano misure atte a proteggere la vita privata, comprese le caratteristiche personali della vittima rilevate nella valutazione individuale di cui all’articolo 21, e l’immagine della vittima e dei suoi familiari.
2) (...)
3) Ogni autorità coinvolta deve tutelare la vita privata e l’identità della vittima e il trattamento dei dati personali deve essere effettuato sempre in conformità alle disposizioni della legge sul trattamento dei dati personali (protezione della persona).
Articolo 24 – Formazione dei funzionari statali
“24. Lo Stato fornirà i fondi necessari ai servizi coinvolti nelle indagini penali per la formazione, sia generale che specialistica, dei propri funzionari che intervengono nel procedimento ai sensi della presente legge o entrano comunque in contatto con le vittime o le potenziali vittime, con particolare riferimento alle necessità delle vittime particolarmente vulnerabili, al fine di accrescere la loro consapevolezza delle necessità delle vittime e di consentire loro di trattare le vittime in modo imparziale, rispettoso e professionale; (...)”
LA GIURISPRUDENZA NAZIONALE47Sebbene l’articolo 144 del Cap. 154 non contenga alcun esplicito riferimento alla mens rea del reato di violenza sessuale, la giurisprudenza interna prevede che ciò che è richiesto è la consapevolezza dell’assenza di consenso o l’indifferenza circa il consenso da parte della vittima (si vedano le sentenze relative alle cause N.X. c. la Repubblica, ricorso penale n. 113/2010, (2012) 2 C.L.R. 2012, e La Repubblica c. Costel Viorel Moca e Andrei Tarita, procedimento penale n. 14493/13, 6 maggio 2014). Nella causa n. 14493/13, la Corte di assise osservò quanto segue riguardo al reato di stupro:
“Come si evince [dall’articolo 144], lo stupro è [considerato] commesso quando vi è un rapporto sessuale illecito senza il consenso della denunciante o dopo avere ottenuto il suo consenso con la forza o il timore di lesioni personali. Il consenso previsto dalla legge comprende l’elemento del libero arbitrio. In linea di principio, non vi è alcuna differenza tra il mancato consenso e il consenso apparente derivante dal timore o dall’inflizione di violenza alla vittima. Il fatto che la denunciante abbia acconsentito o meno all’atto sessuale è sempre una questione di fatto. Non è richiesto che la denunciante dimostri o dichiari esplicitamente all’imputato la sua assenza di consenso, ma l’accusa deve presentare prove, a seconda delle circostanze di ciascun caso, che dimostrino tale assenza di consenso. Non è inoltre richiesto di provare alcuna resistenza fisica da parte della denunciante. Al fine di provare il reato di stupro, oltre all’esistenza dell’atto sessuale e dell’assenza del consenso, deve essere dimostrata anche la sussistenza della mens rea. Lo stupro ha luogo quando l’imputato ha un rapporto sessuale con la denunciante essendo consapevole del fatto che ella non abbia acconsentito all’atto o è indifferente al fatto che vi sia il consenso o meno. L’indifferenza sussiste quando l’imputato si rende conto che la vittima non può acconsentire o non è preoccupato di tale questione e procede all’atto sessuale. Tuttavia, quando da tutte le prove presentate al tribunale risulta che l’imputato avesse motivi ragionevoli per credere effettivamente (να πιστεύει πραγματικά) che la denunciante avesse acconsentito all’atto sessuale, allora non può esservi alcuna condanna”.
48In conformità alla giurisprudenza nazionale, nei reati sessuali il tribunale penale ricerca prove corroborative, conservando, tuttavia, la discrezionalità di condannare anche qualora non trovi tali prove dopo essersi, tuttavia, ammonito riguardo ai rischi di una condanna priva di corroborazione (si vedano le sentenze D.A. c. la Repubblica, appello penale n. 57/2020, 6 ottobre 2021; A.F.K. c. la Repubblica, appello penale n. 44/2018, 6 dicembre 2019; S.S. c. la Repubblica, appelli penali nn. 147/2016 e 148/2016; e E.A. c. la Repubblica, appello penale n. 231/2018, 19 novembre 2019).
49Il Governo ha fornito alla Corte due ulteriori esempi di casi in cui gli imputati accusati di reati sessuali erano stati condannati per aggressioni avvenute oltre ventisette e quarant’anni prima (rispettivamente G.P.B. c. la Polizia, appello penale n. 5/2020, 31 luglio 2021, e Il Direttore della Polizia di Larnaca c. X.M., procedimento penale n. 2857/21, 15 maggio 2023).
LA PRASSI INTERNA PERTINENTE50Secondo le informazioni fornite dal Governo, le denunce di stupro e di altri reati di abuso sessuale sono indagate dalla polizia sulla base di un protocollo speciale che determina le modalità con le quali la polizia indaga su tali casi, compreso il modo in cui la polizia tratta le vittime e la collaborazione della polizia con altre autorità e dipartimenti governativi. Tale protocollo è attualmente contenuto nella Direttiva di Polizia n. 3/63 intitolata “Indagine relativa a casi di stupro e di abuso sessuale” (Direttiva di Polizia n. 22.2.21 come modificata in data 19 maggio 2022).
51Il protocollo speciale stabilisce le modalità con le quali la polizia indaga in relazione allo stupro e ad altre denunce connesse, nonché il requisito che le dichiarazioni debbano essere raccolte da un agente del medesimo sesso della vittima e che l’indagine debba proseguire anche qualora la vittima non renda una dichiarazione. Inoltre, fornisce una guida dettagliata riguardo all’acquisizione delle prove, nonché, inter alia, all’esame della scena del crimine al fine delle prove e dello scatto di fotografie, dell’esame medico-legale, dell’acquisizione di dichiarazioni da parte di vicini e di altri potenziali testimoni e del controllo delle riprese delle telecamere a circuito chiuso. Prevede che la vittima sia informata dei suoi diritti, che il caso sia comunicato al tribunale senza indugio e la collaborazione con altri dipartimenti e uffici governativi.
IL DIRITTO E LA PRASSI INTERNAZIONALI PERTINENTI52. Le disposizioni pertinenti di diverse leggi dell’Unione europea e di documenti del Consiglio d’Europa riguardo ai diritti delle vittime di reato e alla protezione delle donne dalla violenza, tra cui la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), entrata in vigore in relazione a Cipro in data 1o marzo 2018, sono state recentemente delineate nella sentenza X c. Grecia (n. 38588/21, §§ 23-30 e 32-33, 13 febbraio 2024).
53In data 23 novembre 2022 il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO), un organismo di esperti indipendente che ha il compito di vigilare sull’attuazione della Convenzione di Istanbul da parte degli Stati contraenti, ha pubblicato il suo rapporto di valutazione iniziale su Cipro. I passi del rapporto di valutazione iniziale pertinenti al presente caso recitano come segue:
“III. Prevenzione
(...)
D. Formazione delle figure professionali (articolo 15)
85. Il principio stabilito dalla Convenzione nell’articolo 15 è quello di una formazione iniziale e continua sistematica delle figure professionali competenti che si occupano delle vittime o degli autori di qualsiasi atto di violenza. La formazione richiesta deve riguardare la prevenzione e l’individuazione di tale violenza, l’uguaglianza tra le donne e gli uomini, i bisogni e i diritti delle vittime e la prevenzione della vittimizzazione secondaria.
(...)
88. Per quanto riguarda la formazione dei pubblici ministeri e dei giudici, il GREVIO è preoccupato della mancanza di formazione iniziale e continua obbligatoria, essendo previste solo alcune sessioni formative sporadiche offerte su base volontaria. Come descritto nel Capitolo VI, una decisione miliare della Corte Suprema che ha ribaltato la condanna per violenza sessuale nei confronti di una donna britannica, ha rivelato diverse carenze relative alla scarsa sensibilità dei giudici e alle omissioni commesse dalla Procura, che hanno dato luogo a ripetute vittimizzazioni della vittima. È stata richiamata l’attenzione del GREVIO anche sul fatto che alcuni giudici e pubblici ministeri abbiano dimostrato atteggiamenti sessisti e misogini nei confronti di donne vittime di violenza domestica e di violenza sessuale/stupro, minimizzando la violenza. Inoltre, sembrava che avessero una comprensione inadeguata del cambiamento paradigmatico nel provare lo stupro a seguito della modifica della legge e dell’importanza dei provvedimenti di protezione temporanei per spezzare il cerchio della violenza.
(...)
93. Il GREVIO incoraggia vivamente le autorità cipriote ad adottare misure legislative e di altro tipo per assicurare una formazione iniziale e continua sistematica e obbligatoria su tutte le forme di violenza contro le donne per i professionisti competenti che si occupano delle vittime o degli autori di reato, in particolare pubblici ministeri e giudici, agenti delle forze dell’ordine, personale dei servizi sociali, personale sanitario, giornalisti e insegnanti, in conformità ai requisiti della Convenzione di Istanbul. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione al superamento di stereotipi radicati e di una cultura patriarcale e ad assicurare la continuità e la sostenibilità del finanziamento di tale formazione, in modo che non sia su base progettuale.
94. Inoltre, il GREVIO esorta le autorità cipriote ad assicurare la formazione e i relativi protocolli per gli agenti delle forze dell’ordine che ricevono direttamente o indirettamente segnalazioni di casi di violenza contro le donne e che indagano su tali casi:
a. a sottolineare l’obbligo di registrare tutte le segnalazioni di violenza contro le donne;
b. ad affrontare e sfatare i pregiudizi e gli atteggiamenti patriarcali;
c. ad affrontare la nozione di potere e di controllo e la necessità di registrare adeguatamente i sistemi di abuso nel contesto della violenza domestica;
d. a fornire istruzioni sulle modalità e sul luogo in cui ricevere le segnalazioni e interrogare le vittime in modo da evitare una vittimizzazione secondaria;
e. (...);
f. a chiarire il modo in cui raccogliere in modo esaustivo tutte le prove pertinenti, oltre alla dichiarazione della vittima o, nei casi di stupro, oltre alle prove medico-legali prelevate dalla vittima;
(...)
95. Riguardo ai pubblici ministeri e ai giudici, il GREVIO esorta le autorità cipriote a fornire loro una solida formazione sulla violenza contro le donne, nonché linee guida o protocolli che affrontino:
a. la capacità di sfatare i pregiudizi e gli atteggiamenti patriarcali;
b. soprattutto per i pubblici ministeri, l’importanza di assicurare la raccolta di ulteriori prove oltre alla dichiarazione della vittima o dell’autore del reato;
(...)
d. l’effetto dissuasivo e rivittimizzante che ha sulle vittime l’impunità per la violenza contro le donne;
e. le implicazioni della nuova disposizione sullo stupro basato sulla mancanza di consenso, compreso lo spostamento dell’onere sull’autore del reato per assicurare che tutti gli atti sessuali siano compiuti volontariamente; e il ruolo dei provvedimenti restrittivi provvisori e dei provvedimenti restrittivi nello spezzare il ciclo della violenza nei casi di violenza domestica e di altre forme di violenza contro le donne, nonché l’importanza e il ruolo preventivo dei programmi destinati agli autori dei reati.
(...)
IV. Protezione e assistenza
(...)
G. Sostegno alle vittime di violenza sessuale (articolo 25)
149. (...) Il GREVIO osserva con rammarico che a Cipro non esistono attualmente centri di assistenza per le vittime di stupro o di violenza sessuale in grado di fornire un supporto olistico e completo alle vittime di stupro e di violenza sessuale.
150. (...) In tutto il paese vi sono [solo] quattro esperti forensi, responsabili della raccolta delle prove in relazione a tutti i tipi di reato. Tali esperti non sono specializzati nella raccolta di prove in casi di stupro/violenza sessuale e sono quindi accompagnati da un ginecologo. Sebbene siano in servizio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la penuria di esperti comporta spesso per la vittima lunghi periodi di attesa, aggravando ulteriormente il suo trauma. Inoltre, tre dei quattro esperti forensi sono uomini.
151. (...)
152. (...) Da quanto precede si evince che attualmente l’offerta di servizi di sostegno specialistici alle vittime di stupro/ violenza sessuale non è completa, né fornita in un’unica struttura. Attualmente, una vittima di stupro dovrebbe infatti rivolgersi, in successione, a più istituzioni/enti, tra cui l’ospedale, i servizi sociali, le linee telefoniche di assistenza e la Casa delle Donne, e raccontare la sua storia numerose volte prima di ricevere parte dell’assistenza di cui ha bisogno. (...)
153. Al fine di evitare la vittimizzazione secondaria e di fornire un’assistenza completa alle vittime di stupro e di violenza sessuale, il GREVIO esorta le autorità cipriote a istituire un numero sufficiente di centri di assistenza per le vittime di stupro o di violenza sessuale nel paese e a fornire esami medici e medico-legali, sostegno per il trauma e consulenza psicologica per le vittime. (...) Esorta inoltre in particolare le autorità cipriote a:
a. assicurarsi che gli esami medico-legali siano svolti in conformità alle norme riconosciute a livello internazionale e che siano adottate misure per assicurare che le prove medico-legali siano raccolte e conservate con il consenso delle vittime, indipendentemente dal fatto che la questione sia stata denunciata alla polizia;
b. rafforzare i protocolli/le linee guida e la formazione sulla gestione dei casi di violenza sessuale e di stupro negli ospedali.
VI. Indagini, procedimenti penali, diritto processuale e misure di protezione
(...)
2. Indagini e procedimenti giudiziari efficaci
(...)
229. (...), i rapporti e le informazioni ottenute dal GREVIO sono concordi nell’indicare pregiudizi dilaganti e atteggiamenti patriarcali tra le forze dell’ordine, nonché eccessivi requisiti amministrativi e burocrazia che hanno condotto in molti casi, e recentemente, alla mancata registrazione di episodi di violenza contro le donne e alla mancata individuazione di sistemi di abuso, con conseguenti esiti tragici. In termini pratici, fino a poco tempo fa, per l’apertura di un’indagine, la vittima doveva fornire una dichiarazione giurata o una formale dichiarazione scritta, in assenza della quale il caso non avrebbe avuto seguito. (...) Nell’ambito della violenza sessuale e dello stupro, un altro esempio di atteggiamenti colpevolizzanti nei confronti della vittima e di inerzia da parte della polizia è il grave caso, ampiamente mediatizzato, di una giovane cittadina britannica che ha denunciato di essere stata vittima di uno stupro di gruppo nel luglio 2019. La giovane donna è passata dall’essere vittima a sospettata dopo sei ore di interrogatorio da parte della polizia, in assenza di un avvocato che la assistesse, durante le quali ha affermato di avere subito pressioni affinché ritirasse la sua dichiarazione. Conseguentemente, l’indagine relativa allo stupro di gruppo è stata immediatamente archiviata e sostituita da un’indagine per “intralcio all’amministrazione della giustizia” per aver mentito riguardo allo stupro, seguita da una condanna in primo grado a quattro mesi di reclusione con sospensione della pena. Anche dopo l’annullamento di tale sentenza da parte della Corte Suprema, che ha accertato gravi lacune nell’indagine condotta dalla polizia e dalla procura, nonché la violazione del diritto a un equo processo, a tutt’oggi l’indagine sullo stupro di gruppo non è stata riaperta.
230. Il GREVIO osserva che le suddette carenze hanno, a loro volta, dato luogo a una significativa sotto-denuncia dei casi di violenza contro le donne da parte delle vittime, a causa della mancanza di fiducia nelle istituzioni. (...)
231. Riguardo alla raccolta delle prove, il GREVIO ritiene che finora, nei casi in cui la vittima ritratta la propria dichiarazione, il procedimento penale spesso non sia stato avviato a causa dell’insufficienza delle prove aggiuntive raccolte. Il GREVIO osserva che le forze dell’ordine, sotto la guida dei pubblici ministeri, si basano principalmente sulle testimonianze della vittima e dell’autore del reato e, in alcuni casi, su quelle dei testimoni. Tale eccessivo affidamento sulla dichiarazione della vittima e la mancata raccolta di prove aggiuntive hanno comportato che un basso numero di casi abbiano avuto un esito positivo nell’ambito del percorso giudiziario penale e si siano conclusi con una condanna. Il GREVIO desidera ricordare che la ritrattazione della dichiarazione da parte della vittima o il rifiuto di testimoniare sono frequenti nei casi di violenza domestica caratterizzati da dinamiche di potere e di controllo, così come in altri casi di violenza contro le donne. Per questo motivo, il GREVIO sottolinea l’importanza fondamentale di raccogliere in modo proattivo e rigoroso tutte le prove pertinenti, oltre alla dichiarazione della vittima. Ciò è particolarmente importante per garantire un’efficace azione penale d’ufficio contro i crimini di violenza contro le donne, come richiesto dall’articolo 55 della Convenzione di Istanbul. La raccolta di prove da parte delle forze dell’ordine dovrebbe comprendere la documentazione delle lesioni (con il consenso della vittima), la fotografia della scena del crimine, la raccolta di campioni di DNA, la raccolta di dichiarazioni da parte di vicini e di altri potenziali testimoni, e l’individuazione di abusi perpetrati mediante mezzi digitali, come la minaccia o la condivisione di immagini senza il consenso, o lo stalking mediante software spia o altri dispositivi tecnici.
232. In una nota positiva, e in risposta alle summenzionate carenze, nonché al fine di conformare la legislazione e la prassi alla Convenzione di Istanbul, sono state adottate alcune misure legislative e di altro tipo mediante la legge sulla violenza contro le donne del 2021 e i nuovi protocolli in materia di violenza di genere contro le donne adottati dalla polizia. In particolare, l’articolo 20 della legge sulla violenza contro le donne del 2021 chiarisce ora che devono essere avviate le indagini e devono essere intrapresi i procedimenti penali indipendentemente dal fatto che la vittima abbia presentato o meno una denuncia formale, con la possibilità di proseguire il procedimento penale anche nei casi in cui la vittima rimetta la denuncia. Inoltre, ai sensi dell’articolo 22, i pubblici ministeri e i tribunali devono, inter alia, assicurare che i procedimenti penali per reati di violenza contro le donne siano condotti senza indugio e senza aggravare il trauma della vittima, e i funzionari della procura e dei tribunali devono essere adeguatamente formati in materia di violenza contro le donne.
233. Inoltre, le autorità hanno condiviso con il GREVIO tre protocolli attualmente in vigore che forniscono indicazioni sulle indagini in materia di violenza domestica, stupro e violenza di genere in generale. Il protocollo sulla violenza domestica prevede opportunamente indagini immediate, l’esecuzione sistematica di una valutazione del rischio, la necessità di aprire un fascicolo penale per tutte le denunce di violenza domestica e l’obbligo di verificare l’esistenza di precedenti denunce. Sottolinea inoltre l’importanza di proseguire le indagini anche se la vittima non desidera che il caso prosegua. D’altro canto, il GREVIO osserva che questo protocollo non fornisce indicazioni dettagliate sull’importanza di raccogliere tutte le prove pertinenti, oltre alla testimonianza della vittima e dell’autore del reato. Il GREVIO sottolinea l’importanza di una formazione e di un orientamento specifici a tale riguardo per i motivi menzionati nel paragrafo precedente. Per quanto riguarda il protocollo sulla violenza di genere, il GREVIO osserva che, benché anch’esso preveda indagini tempestive, l’esecuzione di una valutazione del rischio e l’adozione di adeguate misure di protezione per la vittima, esso si concentra, ancora una volta, sulla dichiarazione della vittima e non è specifico per le varie forme di violenza contro le donne. Infine, il GREVIO accoglie con favore alcuni elementi positivi contenuti nel protocollo del 2021 relativo allo stupro, tra cui l’obbligo che le dichiarazioni siano raccolte da un agente di polizia del medesimo sesso della vittima e che le indagini debbano proseguire anche qualora la vittima non renda una dichiarazione. Inoltre, sono fornite indicazioni dettagliate in merito alla raccolta delle prove, tra cui, inter alia, l’esame della scena del crimine per la ricerca di prove e lo scatto di fotografie, la raccolta di dichiarazioni da parte di vicini e di altri potenziali testimoni e la consultazione delle riprese delle telecamere di sorveglianza. Pur accogliendo con favore tali indicazioni, il GREVIO sottolinea anche l’importanza di assicurare che tale protocollo non si concentri esclusivamente sulla prova dell’uso di violenza fisica/minacce o coercizione.
234. In sintesi, il GREVIO ritiene che sia necessario incrementare le misure e la formazione affinché la nuova legislazione e i nuovi protocolli producano i loro frutti. Per esempio, le autorità hanno confermato che, a tutt’oggi, i procedimenti relativi alla violenza di genere sono archiviati quando una vittima rimette la denuncia, nonostante le nuove disposizioni e linee guida attualmente in vigore.
(...)
236. Il GREVIO esorta le autorità cipriote:
a. a fornire alle unità investigative specializzate sulla violenza domestica, di recente istituzione, la formazione, l’orientamento e le competenze necessarie per trattare altri casi di violenza contro le donne, oltre alla violenza domestica, come lo stalking, le forme digitali di violenza contro le donne, le molestie sessuali, le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati e lo stupro;
b. ad analizzare e valutare in quale misura siano applicati i nuovi protocolli in materia di violenza di genere, in particolare l’obbligo di avviare un’indagine, a prescindere dalla presentazione di una formale denuncia da parte della vittima;
c. a fornire linee guida per i pubblici ministeri e i giudici per i procedimenti giudiziari nel campo della violenza di genere contro le donne;
d. a individuare e affrontare tutti i fattori che contribuiscono all’abbandono dei casi, al fine di incrementare il numero delle condanne”.
IN DIRITTOSULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 8 E 14 DELLA CONVENZIONE54. La ricorrente ha lamentato che l’indagine relativa alla sua denuncia di stupro era stata inefficace, che le autorità non avevano seguito un approccio sensibile nei confronti della vittima e che i suoi diritti quale vittima di violenza sessuale in generale non erano stati rispettati, esponendola a una vittimizzazione secondaria e a un trattamento discriminatorio in violazione dei requisiti degli articoli 3, 8 e 14 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 3 e 8, che recitano:
Articolo 3
“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti”.
Articolo 8
“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.
2. Non può esservi ingerenza di un’autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.
Articolo 14
“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione”.
Sulla ricevibilità55. La Corte osserva che il ricorso non è manifestamente infondato e non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell’articolo 35 della Convenzione. Deve essere pertanto dichiarato ricevibile.
Sul merito Le osservazioni delle parti La ricorrente56. La ricorrente ha sostenuto che le autorità non avevano esplorato tutte le possibilità disponibili per accertare le circostanze del fatto e non avevano valutato sufficientemente la credibilità delle dichiarazioni rese né acquisito adeguate perizie forensi e pareri di esperti. In particolare, ha affermato che le autorità non avevano chiesto l’assistenza di esperti per analizzare correttamente gli effetti dello stupro sulla memoria e sui sentimenti della vittima nei confronti di sé stessa e dell’aggressore. Le autorità non avevano inoltre contattato la terapeuta che aveva seguito la ricorrente nel periodo in cui era stata presentata la denuncia alla polizia. Non avevano mai cercato di ottenere la testimonianza di sua madre, che avrebbe potuto attestare lo stato dei lividi e il suo stato psicologico in seguito allo stupro. Gli inquirenti non avevano cercato di accertare l’identità della donna che aveva riferito a un’amica di essere stata anch’ella violentata da A.T. Gli inquirenti non avevano nemmeno effettuato l’accesso al magazzino per fotografarne l’interno; avevano meramente invocato l’informazione che il magazzino era stato demolito. Infine, si erano rifiutati di sottoporre A.T. a visita medica.
57. Ella ha inoltre sostenuto che gli inquirenti e i pubblici ministeri non avevano dimostrato alcuna consapevolezza delle peculiarità dei casi di reati sessuali e nessuna reale volontà di assicurare il colpevole alla giustizia. Non solo non avevano ascoltato la ricorrente e non avevano incluso tutti gli eventi relativi alla commissione del reato, ma l’avevano anche incolpata del loro insuccesso. Le autorità avevano quindi dimostrato una mancanza di formazione e di comprensione su ciò che avrebbe dovuto essere registrato. Invece di concentrarsi sulla questione del consenso e sulle prove disponibili, le autorità avevano considerato la sua simpatia per A.T., i suoi precedenti rapporti sessuali con lui e fattori come il fatto che i suoi amici avessero smesso di parlarle. Ciò aveva rivelato anche atteggiamenti anacronistici e stereotipati nei confronti delle vittime.
58. La ricorrente ha inoltre sostenuto che, al momento della denuncia dello stupro, non le era stato fornito alcun supporto specialistico, psicologico, legale o di altro tipo. Non era stata svolta alcuna valutazione della sua situazione personale, della sua età e delle sue vulnerabilità fisiche o mentali. Non era mai stata informata dei suoi diritti quale vittima di un grave reato o di violenza sessuale, né risultava che avesse ricevuto tale supporto e tali informazioni. Inoltre, l’intenso interrogatorio le aveva causato successivamente episodi di stress post-traumatico. Non aveva ricevuto informazioni adeguate sullo stato del procedimento, il che aveva ulteriormente contribuito al suo disturbo da stress post-traumatico, poiché era stata informata della decisione di non luogo a procedere solo attraverso i media.
59. Infine, la ricorrente ha sostenuto di aver subito un trattamento discriminatorio in relazione all’atteggiamento delle autorità nazionali; al modo in cui era stata trattata nelle stazioni di polizia quando aveva denunciato di essere stata vittima di stupro; alle modalità di valutazione e di analisi delle prove, che riflettevano stereotipi e colpevolizzazione della vittima; e alla passività della procura nel fornire un’efficace protezione alle vittime, documentata dai bassi tassi di condanna e dalle lievi pene. Ha invocato, inter alia, le statistiche fornite dal terzo Step Up Stop Slavery (si veda il paragrafo 66infra). Ha inoltre sostenuto che il ragionamento dei pubblici ministeri, in particolare quello del Sostituto Procuratore Generale, rifletteva il fatto che la decisione delle autorità fosse stata chiaramente influenzata dagli stereotipi di genere e dalla colpevolizzazione della vittima e che tali stereotipi, anche quando formulati in assenza di dolo, dovevano essere sradicati dalla procedura penale per proteggere le donne e garantire la pari protezione da parte della legge.
Il Governo60Il Governo ha sostenuto che l’indagine relativa alla denuncia della ricorrente era stata approfondita ed efficiente, e ha ripercorso tutte le fasi dell’indagine condotta dalla polizia. Ha affermato che la sua denuncia era stata indagata in base al protocollo speciale (si vedano i paragrafi 50dato il tempo trascorso (dieci anni dall’asserita aggressione) e il fatto che l’asserita lesione fosse stata causata dalle unghie della ricorrente. Per quanto riguarda il magazzino, il Governo ha sottolineato che le fotografie disponibili dimostravano che era stato trasformato in un bar. Riguardo all’ultima terapeuta della ricorrente, il Governo ha affermato che le autorità avevano tentato di contattarla, ma non avevano conservato la documentazione dei loro sforzi. Riguardo all’affermazione della ricorrente secondo la quale le autorità non avevano tentato di accertare l’identità dell’asserita seconda vittima, il Governo ha affermato che S.N. aveva rifiutato di fornire informazioni alla polizia o di rispondere alle domande della polizia a tale riguardo. Gli era stato tuttavia consigliato di informare l’asserita vittima che avrebbe potuto contattare la polizia o i servizi sociali in qualsiasi momento.
61. Il Governo ha inoltre sostenuto che la decisione di non luogo a procedere non era stata affrettata. Piuttosto, era stata presa a seguito di un’attenta e obiettiva valutazione delle prove raccolte e di un riesame della credibilità delle dichiarazioni della ricorrente da parte di pubblici ministeri esperti, e si era concentrata sulla questione del consenso. Era stato disposto il non luogo a procedere in assenza di concrete possibilità di condanna. L’assenza di prove di resistenza fisica da parte della ricorrente e il fatto che avesse avuto rapporti sessuali consensuali con A.T. in passato non erano stati utilizzati contro di lei in tale valutazione.
62Il Governo ha aggiunto che non vi erano stati ritardi nell’informare la ricorrente della decisione di non perseguire A.T. La ricorrente è stata informata della decisione del Procuratore Generale di non luogo a procedere dal pubblico ministero “in data 3 o 4 dicembre 2021 (ovvero, solo due giorni dopo che il pubblico ministero aveva annunciato tale decisione in tribunale)”. Prima di annunciare la decisione in tribunale, il pubblico ministero aveva informato la ricorrente telefonicamente. Sebbene sia stato spiacevole che la ricorrente abbia appreso della decisione attraverso i media il giorno in cui era stata annunciata in tribunale, ciò è stato colpa di A.T., poiché egli aveva immediatamente effettuato una comunicazione ai media nel momento in cui era stato informato della decisione del Procuratore Generale.
63. Infine, il Governo, pur osservando che la Corte aveva riconosciuto che la violenza contro le donne costituisca una forma di discriminazione nei confronti delle donne, ha sostenuto che la ricorrente non aveva dimostrato di avere effettivamente subito tale disparità di trattamento. Riguardo alle statistiche fornite da Step Up Stop Slavery (si veda il paragrafo 66infra), il Governo ha affermato che nel 2021 i tribunali distrettuali avevano pronunciato dodici condanne per reati sessuali e un’assoluzione, il che rappresentava un tasso di successo del 92,3%. Secondo il Governo, tali statistiche rivelavano che non vi era alcuna inadempienza sistemica da parte delle autorità cipriote in merito alla risposta alla violenza basata sul genere. Le denunce di stupro erano indagate da investigatori di polizia esperti con formazione specifica riguardo alla gestione delle vittime di stupro e alle indagini relative a denunce di stupro.
I commenti dei terzi Le osservazioni presentate dal Centro di consulenza sui diritti individuali in Europa (AIRE Centre).64. L’Aire Centre ha fornito informazioni sugli obblighi positivi dello Stato ai sensi degli articoli 3, 8 e 14 della Convenzione in materia di indagini su denunce di stupro e altre forme di violenza sessuale. Ha sottolineato, tra l’altro, l’importanza di concentrarsi sulla questione dell’assenza di consenso e di eseguire una valutazione contestualizzata della credibilità delle dichiarazioni. Ha affermato che la mancata protezione da parte dello Stato delle donne dalla violenza fondata sul genere costituisce una violazione del loro diritto a pari protezione ai sensi della legge.
Step Up Stop Slavery65. L’organizzazione Step Up Stop Slavery ha sostenuto che le autorità cipriote non disponevano di una formazione sufficiente in materia di efficaci metodi di indagine e perseguimento della violenza di genere, il che dava luogo a una particolare forma di stereotipizzazione di genere nei casi di stupro, alludendo all’idea che le donne fossero intrinsecamente bugiarde o quantomeno tendessero a esserlo e che, in ogni caso, fossero propense a inventare denunce di stupro. Ha invocato citato l’esempio della causa X. c. Cipro (n. 40733/22, 27 febbraio 2025) e il rapporto iniziale del GREVIO per Cipro.
66Ha inoltre fornito statistiche raccolte dal Servizio statistico di Cipro. Secondo il terzo interveniente, a Cipro il 72% delle accuse di reati sessuali era stato ritirato. Nel 2021 quarantasette persone erano state accusate di reati sessuali, e trentaquattro di tali denunce erano state rimesse, e ciò aveva dato luogo a solo dodici condanne nei tribunali distrettuali. Inoltre, mentre settantaquattro uomini erano stati accusati di reati sessuali dinanzi ai tribunali distrettuali e alla corte di assise, in totale ne erano stati condannati solo ventidue. Le statistiche indicavano quindi che vi era meno del 30% di probabilità che fosse fatta giustizia nei casi di stupro.
67. Infine, ha sostenuto che, anche qualora un caso relativo a una denuncia per stupro fosse giunto in tribunale, le vittime non avrebbero avuto alcun ruolo formale diverso dalla qualità di testimoni. Non esisteva un quadro che consentisse la loro effettiva partecipazione o la ricezione di informazioni sull’indagine o sul procedimento penale; esse dipendevano spesso dalla buona volontà e dalla disponibilità dei funzionari.
La valutazione della Corte I principi generali68. La Corte osserva innanzitutto che l’asserito abuso è compreso nel campo di applicazione dell’articolo 3 della Convenzione e riguarda valori fondamentali e aspetti essenziali della “vita privata” ai sensi dell’articolo 8 (si veda, tra altri precedenti, E.G. c. Repubblica di Moldova, n. 37882/13, § 39, 13 aprile 2021). Applicando tale principio specifico, la Corte ritiene che le doglianze della ricorrente possano essere esaminate congiuntamente ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione (ibid.).
69. I principi pertinenti riguardanti l’obbligo dello Stato, insito negli articoli 3 e 8 della Convenzione, di indagare sui casi di maltrattamento, e in particolare sugli abusi sessuali commessi da privati, sono esposti nelle sentenze M.C. c. Bulgaria (n. 39272/98, §§ 149, 151 e 153, CEDU 2003-XII), M.G.C. c. Romania (n. 61495/11, §§ 54-59, 15 marzo 2016) e, più recentemente, X c. Grecia (n. 38588/21, §§ 66-70, 13 febbraio 2024). La Corte osserva in particolare che gli Stati hanno un obbligo positivo, insito negli articoli 3 e 8 della Convenzione, di emanare leggi penali che puniscano efficacemente lo stupro e di applicarle in pratica mediante indagini e azioni penali efficaci (si vedano M.C. c. Bulgaria, sopra citata, § 153, e B.V. c. Belgio, n. 61030/08, § 55, 2 maggio 2017). Tale obbligo positivo esige la criminalizzazione e il perseguimento effettivo di tutti gli atti sessuali non consensuali, anche quando la vittima non ha opposto resistenza fisica (si vedano M.G.C. c. Romania, sopra citata, § 59, e E.G. c. Repubblica di Moldova, sopra citata, § 39). La Corte ha inoltre ribadito il ruolo cruciale svolto dall’azione penale e dalla pena nella risposta istituzionale alla violenza di genere e nella lotta contro la disuguaglianza di genere (si veda J.L. c. Italia, n. 5671/16, § 141, 27 maggio 2021). Inoltre, nella sua giurisprudenza in materia di violenza contro le donne e di violenza domestica, la Corte è stata spesso guidata dalle pertinenti norme di diritto internazionale in materia, e in particolare dalla Convenzione di Istanbul (si veda Vučković c. Croazia, n. 15798/20, § 57, 12 dicembre 2023).
70. Riguardo ai requisiti della Convenzione relativi all’efficacia di un’indagine, i seguenti sono di particolare rilevanza nel contesto del presente caso. La Corte ha stabilito che, per essere efficace, l’indagine deve essere sufficientemente approfondita. Le autorità devono adottare le misure ragionevoli di cui dispongono per ottenere prove relative al reato in questione. Devono sempre compiere un serio tentativo di accertare quanto accaduto e non devono basarsi su conclusioni affrettate o infondate per chiudere l’indagine. Qualsiasi carenza nell’indagine che ne comprometta la capacità di accertare i fatti o l’identità dei responsabili rischierà di violare tale norma (X e altri c. Bulgaria [GC], n. 22457/16, § 185, 2 febbraio 2021).
71La Corte ritiene che, sebbene in pratica possa talvolta risultare difficile provare la mancanza di consenso in assenza di prove “dirette” di stupro, come tracce di violenza o testimoni diretti, le autorità debbano comunque esaminare tutti i fatti e decidere sulla base di una valutazione di tutte le circostanze circostanti. L’indagine e le sue conclusioni devono essere incentrate sulla questione dell’assenza di consenso (si vedano M.C. c. Bulgaria, sopra citata, § 181, e M.G.C. c. Romania, sopra citata, § 72).
72. Tuttavia, l’obbligo di condurre un’indagine efficace non è un obbligo di risultato, bensì di mezzi. Inoltre, la Corte non si occupa di asseriti errori o isolate omissioni nell’indagine: non può sostituirsi alle autorità nazionali nella valutazione dei fatti, né può pronunciarsi sulla responsabilità penale degli asseriti autori del reato. Analogamente, la Corte non ha il compito di mettere in discussione le linee di indagine seguite dagli inquirenti, né le conclusioni di fatto cui essi sono giunti, salvo qualora non tengano manifestamente conto di elementi rilevanti o siano arbitrarie. Ciononostante, il mancato perseguimento di una linea di indagine ovvia può compromettere in modo determinante la capacità dell’indagine di accertare le circostanze del caso e l’identità dei responsabili (X e altri c. Bulgaria, sopra citata, § 186).
73. La Corte ha già sottolineato l’evoluzione della comprensione delle modalità con cui la vittima subisce lo stupro e lo sviluppo del diritto e della prassi in tale ambito, che rispecchia l’evoluzione delle società verso un’effettiva uguaglianza e il rispetto dell’autonomia sessuale di ogni individuo (si veda M.C. c. Bulgaria, sopra citata, §§ 165-66). Nella valutazione dell’osservanza da parte dello Stato dei suoi obblighi positivi, la Corte tiene conto dell’importanza della tutela dei diritti delle vittime. Nel condurre i procedimenti penali, le autorità devono assicurare la tutela dell’immagine, della dignità e della vita privata delle asserite vittime di violenza sessuale, anche mediante la non divulgazione di informazioni e dati personali non connessi ai fatti. Secondo la Corte, è essenziale che esse evitino di riprodurre stereotipi sessisti nelle decisioni giudiziarie, minimizzando la violenza di genere ed esponendo le donne a una vittimizzazione secondaria mediante l’uso di un linguaggio colpevolizzante e moralistico, che mina la fiducia delle vittime nel sistema della giustizia (si veda J.L. c. Italia, sopra citata, §§ 139-41).
L’applicazione dei principi summenzionati alle circostanze della causa74. Riguardo alle doglianze della ricorrente ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione, la Corte osserva che il diritto penale nazionale proibiva lo stupro (si veda il paragrafo 44supra) e che lo Stato aveva adottato un quadro legislativo e altre prassi per tutelare i diritti delle vittime della violenza sessuale (si vedano i paragrafi 46e 50supra). Ciò che è importante, tuttavia, è discernere il modo in cui le autorità nazionali avevano applicato tali disposizioni nella pratica (si veda M.G.C. 48Romania, sopra citata, §§ 63-64).
75. La Corte è consapevole delle difficoltà incontrate dalle autorità nella raccolta delle prove nel caso di specie, considerando che sono trascorsi dieci anni dall’asserito reato. Inoltre, esse hanno dovuto affrontare contrastanti versioni dei fatti. In casi analoghi, la Corte ha ritenuto necessaria una valutazione contestualizzata delle dichiarazioni e una verifica di tutte le circostanze circostanti, che potevano essere effettuate interrogando persone note alla ricorrente e all’autore del reato, le quali potrebbero fare luce sull’attendibilità delle loro dichiarazioni, oppure chiedendo il parere di uno psicologo specializzato (I.C. c. Romania, n. 36934/08, § 54, 24 maggio 2016). Tenuto conto di tale requisito, la Corte rileva alcune lacune nell’approccio delle autorità alle piste investigative disponibili, che avrebbero potuto contribuire a chiarire le circostanze del caso. Le autorità non hanno, per esempio, interrogato persone note alla ricorrente e ad A.T., vale a dire, altri amici e compagni di classe – dato che anche l’altra ragazza che A.T. aveva asseritamente violentato frequentava la scuola della ricorrente e di A.T. – il che avrebbe potuto fare luce sulla credibilità delle loro dichiarazioni (si vedano, per esempio, M.C. c. Bulgaria, sopra citata, § 177; I.C. c. Romania, sopra citata, § 54; e, a fini illustrativi, E.B. c. Romania [Comitato], n. 49089/10, § 58, 19 marzo 2019; si veda altresì il punto 231 del rapporto del GREVIO citato nel paragrafo 53supra).
76. A prescindere da quanto sopra, la principale preoccupazione della Corte non è tanto se fosse stato raccolto sufficiente materiale probatorio, bensì se le autorità avessero adottato un approccio coerente alla valutazione delle prove disponibili, se la decisione finale fosse stata sufficientemente motivata e convincente e, conseguentemente, se le disposizioni e i meccanismi del diritto penale pertinenti fossero stati applicati efficacemente (si veda M.M.B. c. Slovacchia, n. 6318/17, § 72, 26 novembre 2019).
77A tale riguardo, la Corte osserva che la decisione di non luogo a procedere nei confronti di A.T. non era basata sulla mancanza di prove a sostegno delle sue affermazioni, bensì sulle asserite incongruenze nelle dichiarazioni della ricorrente. A tale proposito, la Corte rileva che il Sostituto Procuratore Generale, nella sua decisione che è finita per essere la determinazione definitiva nel caso, ha invocato ampiamente l’espressione di simpatia della ricorrente nei confronti di A.T., il fatto che i suoi amici avessero smesso di parlarle, la sua incertezza circa la possibilità che avrebbe acconsentito se non vi fosse stata violenza e la possibilità che ella avesse inviato ad A.T. “segnali sbagliati” (si veda il paragrafo 36supra). Le autorità, tuttavia, non avevano ottenuto un’analisi specialistica delle reazioni della ricorrente, considerando in particolare la sua età all’epoca dell’asserita violenza sessuale, la sua precedente relazione e i legami affettivi con A.T. e i possibili effetti del trauma (si vedano I.C. c. Romania, sopra citata, § 58, e I.G. c. Moldova, n. 53519/07, § 43, 15 maggio 2012; si raffronti, per esempio, M.P. e altri c. Bulgaria, n. 22457/08, § 111, 15 novembre 2011). Tali particolarità avrebbero potuto spiegare le sue esitazioni sia nel denunciare prima l’asserito abuso che nel descrivere i fatti.
78La Corte attribuisce importanza all’inadempimento da parte delle autorità del loro compito fondamentale di valutare la questione del mancato consenso (si veda il paragrafo 71 supra). Nonostante il suo ruolo sussidiario nella questione, la Corte è particolarmente preoccupata dal fatto che le autorità non abbiano cercato di soppesare le prove contrastanti e non abbiano compiuto sforzi coerenti per accertare i fatti effettuando una valutazione contestualizzata (si veda M.C. c. Bulgaria, sopra citata, § 177). Il Sostituto Procuratore Generale non ha esaminato le espressioni di colpa o di compassione della ricorrente nei confronti di A.T. unitamente alle prove che indicavano l’assenza del consenso. Ciò comprende la sua supplica ad A.T. “per favore, smettila” (si veda il paragrafo 5supra), alla quale non è stata data una risposta significativa, i lividi testimoniati da C.S. (si veda il paragrafo 17supra), la cui credibilità è rimasta incontestata, e il suo disagio psicologico quella notte, che l’aveva condotta a chiedere aiuto a degli psicologi e a confidarsi con altri (si vedano i paragrafi 9, 11, 12e 13supra). Tali fattori sono stati ampiamente ignorati nella decisione finale. In particolare, solo il pubblico ministero M.P. ha riconosciuto l’esistenza di testimonianze a sostegno delle affermazioni della ricorrente (si veda il paragrafo 33 supra). La conclusione del Sostituto Procuratore Generale sembra selettiva, con un atteggiamento colpevolizzante nei confronti della vittima. Ciò ha esposto la ricorrente a una vittimizzazione secondaria mediante stereotipi colpevolizzanti, moralistici e sessisti, che sottolineavano in modo sproporzionato la sua espressione di sentimenti nei confronti di A.T., omettendo al contempo di considerare elementi chiave che avrebbero potuto indicare l’assenza di consenso (si vedano J.L. c. Italia, sopra citata, § 141, e il rapporto del GREVIO citato nel paragrafo 53 supra).
79. Analogamente, non è stato effettuato alcun confronto diretto tra la versione della ricorrente, confermata da C.S., e la versione alternativa fornita da G.H., l’unico testimone della controparte. I pubblici ministeri non hanno prestato alcuna attenzione alla questione della credibilità della versione proposta da G.H. La principale incongruenza citata – relativa alla questione di sapere se la ricorrente avesse visto A.T. dopo il 2009 – consisteva in realtà nella mancata documentazione da parte della polizia, che possedeva competenze più pertinenti rispetto alla ricorrente, della sua dichiarazione completa, e non in un’incongruenza da parte sua. È incontestato che la ricorrente abbia effettivamente menzionato l’episodio in questione all’agente che aveva raccolto la sua dichiarazione (si vedano i paragrafi 29e 31 supra). È importante che i pubblici ministeri fossero già a conoscenza del suo precedente affetto per A.T. e fossero stati informati dei messaggi che ella gli aveva indirizzato quando avevano deciso di presentare nuove accuse dinanzi alla Corte di assise in data 10 giugno 2021 (si vedano i paragrafi 7, 25, 26e 28 supra). Pertanto, la decisione del Sostituto Procuratore Generale di non luogo a procedere non sembra convincente.
80 Conseguentemente, pur riconoscendo le difficoltà incontrate dalle autorità cipriote nell’affrontare versioni contrastanti degli eventi passati e scarse prove “dirette”, e senza perdere di vista il fatto che essa non può sostituirsi alle autorità nazionali nella valutazione dei fatti della causa o decidere sulla responsabilità penale di A.T., la Corte ritiene che le autorità non abbiano accertato i fatti effettuando una valutazione contestualizzata e tenendo debitamente conto dei particolari fattori psicologici inerenti ai casi concernenti l’abuso sessuale, soprattutto se perpetrato da una persona vicina alla vittima.
81Riguardo alle affermazioni della ricorrente secondo la quale le autorità non avevano rispettato i suoi diritti di vittima, la Corte osserva con preoccupazione che la ricorrente aveva dovuto ripetere le sue dichiarazioni, in parte a causa della registrazione incompleta della sua dichiarazione originale, ed era stata interrogata dai pubblici ministeri in assenza di un avvocato, di uno psicologo o dei servizi sociali (si veda il paragrafo 34supra). In tale contesto, la Corte rinvia anche alle raccomandazioni del GREVIO nei punti 94d, 152 e 153 del rapporto citato nel paragrafo 53supra. La Corte osserva inoltre che non sembrano che vi siano verbali disponibili dell’interrogatorio della ricorrente da parte dei pubblici ministeri che sembra abbia condotto infine alla conclusione del procedimento e che, a suo dire, l’ha condotta a essere curata dai servizi di emergenza (si veda il paragrafo 35supra). A tale proposito, la Corte rileva che il mancato rispetto da parte dello Stato dei diritti della ricorrente in quanto vittima e il fatto che non sia stata trattata con dignità sono ulteriormente dimostrati dal fatto che sembra che le autorità l’abbiano informata ufficialmente della decisione di non luogo a procedere nei confronti di A.T. “solo due giorni dopo che il pubblico ministero aveva annunciato tale decisione in tribunale” (si vedano i paragrafi 38e 62supra). A tale proposito, la Corte osserva che il Governo non ha fornito alcuna prova del fatto che l’avvocato che la rappresentava all’epoca fosse stato informato prima di tale decisione.
82. Tenuto conto del requisito che un’indagine debba essere sufficientemente accessibile alla vittima 43si veda X e altri c. Bulgaria, sopra citata, § 189, con ulteriori rinvii) la Corte ritiene altamente problematico anche il fatto che sia stato rifiutato alla ricorrente l’accesso al fascicolo senza che fosse stato fornito alcun motivo al riguardo (si veda il paragrafo 43 supra). Secondo la Corte, tale rifiuto aveva limitato l’effettiva partecipazione della ricorrente al processo e la possibilità di contestare effettivamente, anche mediante un controllo interno – se non giudiziario – la decisione del Sostituto Procuratore Generale.
83. Riguardo alla doglianza ai sensi dell’articolo 14 in combinato disposto con gli articoli 3 e 8 della Convenzione, la Corte ritiene che alcune espressioni e argomentazioni utilizzate dai pubblici ministeri e, infine, dal Sostituto Procuratore Generale nella valutazione del presente caso (si veda il paragrafo 78supra) esprimano pregiudizi e stereotipi sessisti suscettibili anche di minare la fiducia delle donne, in quanto vittime di violenza di genere, nel sistema della giustizia (si veda J.L. c. Italia, sopra citata, § 141). Le precedenti constatazioni della Corte riguardo alla vittimizzazione secondaria subita dalla ricorrente sono sufficienti a consentirle di concludere che le motivazioni della decisione del Sostituto Procuratore Generale (quale decisione definitiva nella causa) fossero permeate di discriminazioni basate sul sesso (si raffrontino, in relazione alla violenza domestica qualificata come violenza di genere, che costituisce di per sé una forma di discriminazione nei confronti delle donne, Opuz c. Turchia, n. 33401/02, §§ 184-91 e 200, CEDU 2009; Halime Kiliç c. Turchia, n. 63034/11, § 113, 28 giugno 2016; Tkhelidze c. Georgia, n. 33056/17, § 51, 8 luglio 2021; e A.E. c. Bulgaria, n. 53891/20, § 116, 23 maggio 2023).
84. A tale proposito, la Corte osserva che il GREVIO ha segnalato l’esistenza di “pregiudizi dilaganti e atteggiamenti patriarcali tra le forze dell’ordine”, nonché la manifestazione di atteggiamenti sessisti e misogini nei confronti delle donne vittime di violenza sessuale da parte, inter alia, di alcuni pubblici ministeri che sembravano “avere una comprensione inadeguata del cambiamento paradigmatico nel provare lo stupro” (si vedano i punti 88 e 229 nel paragrafo 53supra). Pertanto, la Corte conclude, sulla base di tutte le precedenti considerazioni, che le carenze delle autorità nazionali, e in particolare i metodi utilizzati per valutare l’autenticità del consenso della ricorrente, l’hanno non solo privata di una protezione adeguata, ma l’hanno anche esposta a una vittimizzazione secondaria, che costituisce anch’essa una discriminazione.
Conclusione85. La Corte conclude pertanto, senza esprimere un parere sulla colpevolezza dell’indagato, che la risposta delle autorità alle accuse di stupro formulate dalla ricorrente nel caso di specie non soddisfaceva l’obbligo positivo dello Stato di applicare concretamente le pertinenti disposizioni penali mediante un’indagine e un’azione penale effettive (si veda, mutatis mutandis, M.C. c. Bulgaria, sopra citata, § 153). Vi è pertanto stata violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione.
86. Alla luce delle considerazioni esposte nei paragrafi 83-84 supra, essa conclude anche che vi è stata violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con gli articoli 3 e 8 sopra citati.
SULL’APPLICAZIONE DELL’ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE87. L’articolo 41 della Convenzione prevede:
“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli, e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”
Il danno88. La ricorrente ha chiesto 13.315 euro (EUR) per il danno patrimoniale relativo alle cure mentali alle quali si è dovuta sottoporre a seguito dello stupro subito e al modo in cui è stata trattata dalle autorità nazionali. Ha inoltre chiesto EUR 20.000 per il danno non patrimoniale.
89. Il Governo ha sostenuto che non vi fosse alcun nesso causale tra la violazione accertata e l’asserito danno patrimoniale, in quanto il risarcimento richiesto era connesso all’asserito stupro e non all’asserita violazione da parte di Cipro dei suoi diritti di cui alla Convenzione. La ricorrente aveva presentato delle denunce contro Cipro quando aveva inizialmente denunciato lo stupro alla polizia in data 10 aprile 2021, mentre era in cura per la salute mentale dal 2015. Il Governo ha inoltre respinto la richiesta della ricorrente relativa al danno non patrimoniale in quanto eccessiva.
90. Riguarda alla richiesta della ricorrente relativa al danno patrimoniale, la Corte osserva che, a parte una stima di tali spese redatta da uno psicologo e diverse attestazioni secondo le quali la ricorrente era stata visitata da specialisti in salute mentale nel corso degli anni, ella non ha fornito alla Corte fatture o altre prove del pagamento di tali consultazioni, sia vecchie che nuove. La Corte respinge pertanto la richiesta della ricorrente relativa al danno patrimoniale.
91. Riguardo alla richiesta della ricorrente relativa al danno non patrimoniale, tenendo conto della constatazione di violazione da parte dello Stato convenuto degli obblighi procedurali di cui agli articoli 3 e 8 della Convenzione, nonché della violazione dell’articolo 14 in combinato disposto con gli articoli 3 e 8, e del disagio e della frustrazione che la ricorrente deve avere provato in conseguenza di tali violazioni, deliberando in via equitativa, la Corte accorda alla ricorrente EUR 20.000 a tale titolo, oltre all’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.
Le spese92. La ricorrente ha chiesto anche EUR 15.470 per le spese sostenute dinanzi alla Corte e 10.531,25 dollari statunitensi (USD) per le spese di elaborazione di una perizia psicologica.
93. Il Governo ha respinto le richieste della ricorrente relative alle spese, in quanto eccessive e irragionevoli in termini di importo.
94. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese solo nella misura in cui ne sia dimostrata la realtà e la necessità e il loro importo sia ragionevole. Nel caso di specie, tenuto conto dei documenti di cui è in possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte respinge la richiesta di USD 10.531,25 per l’elaborazione di una perizia psicologica. Tale importo non è ragionevole ed è dubbio che la perizia fosse oggettivamente necessaria ai fini del procedimento dinanzi alla Corte. Tuttavia, tenuto conto delle parcelle dell’avvocato di cui è in possesso, la Corte ritiene ragionevole accordare la somma di EUR 15.470 a copertura delle spese relative al procedimento dinanzi alla Corte, oltre all’importo eventualmente dovuto dalla ricorrente a titolo di imposta.
PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,
Dichiara ricevibile il ricorso; Ritiene che vi sia stata violazione degli obblighi procedurali dello Stato convenuto ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione; Ritiene che vi sia stata violazione dell’articolo 14 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 3 e 8; Ritiene che lo Stato convenuto debba versare alla ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà diventata definitiva in conformità all’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme: EUR 20.000 (ventimila euro), oltre all’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale; EUR 15.470 (quindicimilaquattrocentosettanta euro), oltre all’importo eventualmente dovuto dalla ricorrente a titolo di imposta, per le spese; che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali; Respinge la richiesta di equa soddisfazione formulata dalla ricorrente per il resto.Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 3 luglio 2025, in applicazione dell’articolo 77 §§ 2 e 3, del Regolamento della Corte.
Ilse Freiwirth Ivana Jelić
Cancelliere Presidente
In conformità all’articolo 45 § 2 della Convenzione e all’articolo 74 § 2 del Regolamento della Corte, è allegata alla presente sentenza l’opinione separata del giudice Krenc.
OPINIONE CONCORDANTE DEL GIUDICE KRENC
Concordo con le conclusioni della presente sentenza. Tuttavia, vorrei sottolineare in particolare un punto, che ritengo di cruciale importanza.
Alcune affermazioni contenute nella decisione di non procedere penalmente nel presente caso trasmettono l’idea che i sentimenti della ricorrente possano essere stati percepiti come indicanti un consenso da parte sua (si veda in particolare il paragrafo 36 della sentenza).
A mio avviso, tali affermazioni rispecchiano una visione superata del libero arbitrio delle donne e minano la loro autonomia individuale.
Come la Corte ha recentemente affermato, il consenso deve rispecchiare la libera volontà di avere rapporti sessuali in un dato momento e nelle specifiche circostanze (si veda H.W. c. Francia, n. 13805/21, § 91, 23 gennaio 2025). Allo stesso modo, deve essere richiamata la Convenzione di Istanbul consacrata alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne, che sottolinea che “il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona, e deve essere valutato tenendo conto della situazione e del contesto” (articolo 36 § 2).
Pertanto, qualsiasi interpretazione che presuma il consenso di una donna sulla base dei suoi sentimenti legittima gravemente la violenza sessuale. Essa perpetua gli stereotipi di genere e costituisce un significativo ostacolo alla effettiva tutela delle vittime. Inoltre, espone le donne a una vittimizzazione secondaria mediante commenti colpevolizzanti (si veda J.L. c. Italia, n. 5671/16, § 141, 27 maggio 2021). Infine, essa mina la fiducia delle vittime nel processo legale, alimenta la colpevolizzazione delle vittime e mette a tacere le donne colpite dalla violenza sessuale, dissuadendole in tal modo dal chiedere giustizia.
Una donna non può essere biasimata per i suoi sentimenti; né questi possono giustificare alcuna forma di violenza ai sensi della Convenzione.
Per tali motivi, ho ritenuto essenziale che la Corte esamini anche la doglianza ai sensi dell’articolo 14 della Convenzione, in combinato disposto con gli articoli 3 e 8.